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Decreto cautelare 19 gennaio 2026
Sentenza breve 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 05/02/2026, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02281/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14817/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14817 del 2025, proposto da-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Putignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- dell’ordine di sottoposizione a visita di cui all’ordinanza prefettizia del 14 febbraio2025 e dell’ ordinanza prefettizia in data 11 novembre 2025, di conferma dell’obbligo alla sottoposizione a visita medica dopo l’annullamento dell’ordinanza di sospensione della patente con sentenza del Giudice di Pace di Roma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 la dott.ssa LV ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
In data 13 gennaio 2025 la Polizia di Roma Capitale, V gruppo Casilino, ha trasmesso la nota -OMISSIS-, con la quale è stata segnalata la violazione da parte del sig. -OMISSIS-odierno ricorrente, dell’art. 186, comma 2, lett. b), del Codice della Strada (“C.d.S.”), commessa dallo stesso in data 11 gennaio 2025.
In particolare, mediante etilometro, è stato riscontrato nel sig. -OMISSIS- un tasso alcolemico pari a 1,01g/l alla prima prova e pari a 1,00g/l alla seconda prova.
A seguito di detta segnalazione, la Prefettura di Roma ha emesso in data 14 febbraio 2025, ai sensi dell’art. 223 C.d.S., l-OMISSIS- di sospensione, in via cautelare, della patente di guida per mesi sei, subordinando, ai sensi dell’art. 128 C.d.S., la restituzione della patente di guida alla sottoposizione alla visita medica prevista dall’art. 119, comma 4, dello stesso Codice.
Avverso tale ordinanza prefettizia il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Roma, il quale, con sentenza di accoglimento n. -OMISSIS- limitatamente alla sospensione della patente.
In esecuzione di detta sentenza, in data 11 novembre 2025 è stata emessa l’impugnata ordinanza di restituzione patente di guida, con la quale si conferma l’obbligo nei confronti del sig. -OMISSIS-ai sensi dell’art. 128 C.d.S. di sottoposizione a visita medica presso la competente Commissione Medica, già disposta con l’ordinanza del 14 febbraio 2025.
Avverso l’ordinanza del 14 febbraio 2025, nella parte in cui dispone la sottoposizione del sig. -OMISSIS- a visita medica e avverso la successiva ordinanza dell’11 novembre 2025, nella parte in cui conferma detto obbligo, il ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge e contrasto con il giudicato del Giudice di Pace, che avrebbe annullato integralmente l’ordinanza presupposta, escludendo l’esistenza delle condizioni per applicare sia la sospensione sia la visita medica; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza motivazionale e illogicità manifesta; sviamento di potere e sproporzione, avendo l’Amministrazione imposto una misura sproporzionata – quale la visita medica - in assenza di un qualsiasi elemento attuale idoneo a generare un ragionevole dubbio sull’idoneità alla guida del ricorrente, titolare di 28 punti patente e privo di precedenti.
In data 21 gennaio 2026 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
Alla camera di consiglio del 3 febbraio 2026, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Ai sensi dell’art. 128, comma 1, C.d.S., “ Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il Prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica ”.
In base a tale disposizione, deve ritenersi che il potere del Prefetto di sottoporre a revisione la patente mediante sottoposizione del conducente a visita medica può prescindere dalle sorti dell’ordinanza di sospensione del titolo, fondandosi non già sulla legittimità formale dell’ordinanza medesima, ma sui fatti sintomatici del pericolo - specifico - per il traffico e per la circolazione rappresentato dall’assunzione – nel caso di specie - di alcol in misura superiore ai valori stabiliti dagli artt. 186 e 187 C.d.S.
Di talchè, nessuna violazione o elusione del portato conformativo della sentenza del Giudice di pace risulta inferibile nel caso di specie, atteso peraltro che, come evidenziato nell’originaria ordinanza del 14 febbraio 2025 e successivamente evidenziato dall’Amministrazione resistente al ricorrente con la nota del 26 novembre 2025 in atti, in risposta all’istanza di annullamento in autotutela dallo stesso presentata, la pronuncia del Giudice di Pace si estende alla sola sospensione della patente, dovendo per contro la prescrizione di sottoposizione a visita medica di idoneità alla guida di autoveicoli essere impugnata dinanzi al giudice amministrativo entro il termine di legge. Impugnazione non proposta avverso la citata ordinanza del 14 febbraio 2025, divenuta come tale inoppugnabile.
Detto doppio binario giurisdizionale risulta invero confermato dalla stessa pronuncia del Giudice di Pace, che nulla ha disposto quanto all’obbligo di sottoposizione alla visita medica (né poteva farlo trattandosi, appunto, di materia sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario).
E nella fattispecie in esame l’ordinanza dell’11 novembre 2025 risulta congruamente motivata in relazione all’esito, evidenziato nell’ordinanza del 14 febbraio 2025 alla quale la prima rinvia, delle verifiche espletate dall’organo accertatore che ha effettuato il controllo sul tasso alcolemico col quale guidava il sig. -OMISSIS- il giorno 11 gennaio 2025; verifiche da cui il ricorrente è risultato positivo in relazione al consumo di sostanze alcoliche, come da verbale della Polizia di Roma Capitale – Casilino dello stesso 11 gennaio 2025.
La valutazione dell’amministrazione di prescrivere al ricorrente di sottoporsi a visita medica consegue infatti dal risultato degli accertamenti al quale il sig. -OMISSIS- è stato sottoposto e da cui è originata la vicenda. Tale valutazione, rientrante nel merito dell’attività amministrativa, risulta scevra da evidenti profili di illogicità o da travisamenti di fatto censurabili in questa sede, tenuto conto della natura autonoma del potere di cui all’art. 128 del C.d.S., che prescinde dall’accertamento di una specifica violazione.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, l’istituto della revisione della patente di guida non configura né costituisce una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì rappresenta un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico. Trattasi, invero, di una misura cautelare/preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza della sua idoneità tecnica alla guida (cfr., per tutte, Cons. di Stato, n. 935/2020).
Il presupposto che legittima la revisione della patente di guida risiede, invero, nell'insorgenza di dubbi sulla persistenza, nel titolare, dei requisiti fisici e psichici (che, come nel caso di specie, comportano la sottoposizione a visita medica) o della idoneità tecnica (che comportano la sottoposizione all’esame di idoneità) (T.A.R. F.V.G., n. 390/2024).
Ciò che legittima l’Autorità competente a disporre la revisione della patente di guida non è rappresentato, dunque, dalla certezza della responsabilità del conducente, bensì dal dubbio, ingenerato dalla dinamica di un sinistro ovvero dalla complessiva condotta tenuta, sulla persistenza dei requisiti psico-fisici ovvero dell’idoneità tecnica (Cons. di Stato, n. 8853/2024).
È stato, di conseguenza, affermato che: “ L'esercizio del potere di revisione della patente di guida, in ragione della sua natura cautelare, può legittimamente trovare il proprio fondamento in una specifica ed eventualmente anche unica infrazione, purché idonea, nella sua connotazione, ad integrare i presupposti indicati dall'art. 128 del Codice della strada ” (Cons. di Stato, n.869/2019). “ Se, in linea di principio, una sola infrazione alle norme del codice della strada non può costituire, di per sé e indipendentemente da ogni valutazione circa l'idoneità e la capacità di guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, essendo necessario, pertanto, un apparato motivazionale, non può in concreto escludersi che la natura e le circostanze dell'infrazione siano di per sé inequivocabilmente idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 128 del codice stesso ” (Cons. di Stato, n. 5682/2018).
Ne consegue che i provvedimenti di revisione della patente non hanno finalità sanzionatorie o punitive e non presuppongono il pieno accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica del destinatario del provvedimento.
Il che risulta giustificato nel caso di specie, atteso il riscontro positivo degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale sul tasso alcolemico col quale il ricorrente viaggiava alla guida della sua autovettura in data 11 gennaio 2025.
Né si riscontra la dedotta carenza di motivazione dell’ordinanza dell’11 novembre 2025, non rilevandosi alcun automatismo nell’applicazione della misura di che trattasi come si può ricavare dal fatto che il provvedimento impugnato richiama, per relationem , quanto puntualmente esposto nell’ordinanza del 14 febbraio 2025, di cui la prima ha confermato le valutazioni in ordine alla persistenza di dubbi circa la persistenza dei requisiti psico-fisici del ricorrente alla guida in ragione della riscontrata positività del tasso alcolemico.
Dalle considerazioni che precedono consegue la reiezione del ricorso.
La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
NI VA, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
LV ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV ON | NI VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.