TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/07/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 7495/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
IL (Ecuador) il 18/10/1978 e residente in [...]20B, elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Corvetto, n. 1/3, presso lo studio dell'Avv.
Andrea Solza del Foro di Genova che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato ad [...] il [...], e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], contumace
- Parte Convenuta -
con l'intervento di
AVV. ANNA PARODI, in qualità di curatrice speciale della figlia minore Persona_1
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per parte attrice: come a verbale d'udienza del 12/06/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/07/2024 e ritualmente notificato, la Sig.ra
[...]
ha chiesto la separazione dal marito Sig. con cui aveva Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile a Genova in data 20/19/2007 (trascritto presso i Registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 877 parte 1 - anno 2007), e dalla cui unione era nata a Novi Ligure (AL) in data 12/06/2009 la figlia minore rappresentando una Persona_1
situazione di sopravvenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi, i quali di fatto vivevano già da tempo separati.
Nonostante la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo di residenza del convenuto risultante dai certificati anagrafici in atti, il Sig. non si è Per_1
ritualmente costituito in giudizio rimanendo contumace, ma è comparso alla prima udienza del 18/11/2024 senza l'assistenza di un difensore, dichiarando di non volersi avvalere di una difesa tecnica e nulla opponendo alla domanda di separazione formulata dalla moglie.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 25/11/2024, il G.D. ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti ed ha rinviato la causa all'udienza del 29/01/2025 per l'ascolto della figlia minore e per la convocazione dei Servizi Sociali, all'esito della quale è stata disposta CTU psicologica per approfondire il malessere mostrato dalla minore.
Alla successiva udienza del 12/06/2025, parte attrice, nella persistente contumacia del convenuto, ha chiesto che venisse pronunciata sentenza parziale in punto status sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa precisazione delle conclusioni.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale deve certamente essere accolta, sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.: parte ricorrente, nella contumacia del convenuto il quale tuttavia nulla ha opposto alla domanda presentandosi personalmente in udienza, ha evidenziato l'insorgere di una crisi coniugale irreversibile a seguito della quale i coniugi vivono di fatto separati da tempo.
Pertanto, alla luce dell'evidente frattura affettiva non più ricomposta, sussiste quell'impossibilità nella prosecuzione della convivenza, alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione. Per il resto la causa dovrà proseguire dinanzi al G.D. per la soluzione delle questioni ancora controverse e in particolare per il percorso di sostegno alla figlia minore avviato, sicché anche le spese di lite saranno regolate al definitivo.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
– pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) autorizzandoli C.F._1 Controparte_1 C.F._2
a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
– ordina al competente Ufficiale dello stato civile del Comune di Genova (GE) di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio
(trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al N. 877 parte 1 - anno
2007).
– dispone la remissione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
– spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 13/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
IL (Ecuador) il 18/10/1978 e residente in [...]20B, elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Corvetto, n. 1/3, presso lo studio dell'Avv.
Andrea Solza del Foro di Genova che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato ad [...] il [...], e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], contumace
- Parte Convenuta -
con l'intervento di
AVV. ANNA PARODI, in qualità di curatrice speciale della figlia minore Persona_1
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per parte attrice: come a verbale d'udienza del 12/06/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/07/2024 e ritualmente notificato, la Sig.ra
[...]
ha chiesto la separazione dal marito Sig. con cui aveva Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile a Genova in data 20/19/2007 (trascritto presso i Registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 877 parte 1 - anno 2007), e dalla cui unione era nata a Novi Ligure (AL) in data 12/06/2009 la figlia minore rappresentando una Persona_1
situazione di sopravvenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi, i quali di fatto vivevano già da tempo separati.
Nonostante la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo di residenza del convenuto risultante dai certificati anagrafici in atti, il Sig. non si è Per_1
ritualmente costituito in giudizio rimanendo contumace, ma è comparso alla prima udienza del 18/11/2024 senza l'assistenza di un difensore, dichiarando di non volersi avvalere di una difesa tecnica e nulla opponendo alla domanda di separazione formulata dalla moglie.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 25/11/2024, il G.D. ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti ed ha rinviato la causa all'udienza del 29/01/2025 per l'ascolto della figlia minore e per la convocazione dei Servizi Sociali, all'esito della quale è stata disposta CTU psicologica per approfondire il malessere mostrato dalla minore.
Alla successiva udienza del 12/06/2025, parte attrice, nella persistente contumacia del convenuto, ha chiesto che venisse pronunciata sentenza parziale in punto status sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa precisazione delle conclusioni.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale deve certamente essere accolta, sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.: parte ricorrente, nella contumacia del convenuto il quale tuttavia nulla ha opposto alla domanda presentandosi personalmente in udienza, ha evidenziato l'insorgere di una crisi coniugale irreversibile a seguito della quale i coniugi vivono di fatto separati da tempo.
Pertanto, alla luce dell'evidente frattura affettiva non più ricomposta, sussiste quell'impossibilità nella prosecuzione della convivenza, alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione. Per il resto la causa dovrà proseguire dinanzi al G.D. per la soluzione delle questioni ancora controverse e in particolare per il percorso di sostegno alla figlia minore avviato, sicché anche le spese di lite saranno regolate al definitivo.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
– pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) autorizzandoli C.F._1 Controparte_1 C.F._2
a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
– ordina al competente Ufficiale dello stato civile del Comune di Genova (GE) di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio
(trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al N. 877 parte 1 - anno
2007).
– dispone la remissione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
– spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 13/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni