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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/10/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1384/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di discussione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1384/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RE DE, elettivamente domiciliata in PIAZZA GALILEO 4 40123
BOLOGNA presso il difensore avv. RE DE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
RE DE, elettivamente domiciliato in PIAZZA GALILEO 4 40123
BOLOGNA presso il difensore avv. RE DE
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LL SI e dell'avv. DI PENTIMA PATRIZIA, elettivamente domiciliata in VIA ALFREDO BACCARINI 60 48121 RAVENNA (Studio avv.
AMADEI ELENA) presso il difensore avv. LL SI
RESISTENTE con la chiamata in causa di
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._3
1 ER HI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno promosso il presente giudizio nei confronti Parte_2 Parte_1
della compagnia assicuratrice (già , esponendo nel Controparte_1 CP_3
ricorso introduttivo quanto segue:
“i n f a t t o e d i r i t t o 1) In data 16 marzo 2017, il IG. , nato a [...] il [...], C.F. Parte_3
, residente in [...], aveva stipulato C.F._4 con , oggi contratto di assicurazione a vita intera CP_3 Controparte_1 premio unico n. 8319062 denominato “Top Valor New”, individuando quali beneficiari, in caso di decesso dell'assicurato, gli eredi legittimi del medesimo (doc. 1).
2) In data 01 giugno 2022 il suddetto IG. è deceduto in Bologna senza Parte_3 lasciare alcuna volontà testamentaria.
3) Al momento della stipula del contratto (come detto avvenuta in 16 marzo 2017: cfr doc. 1) gli eredi legittimi del sig. erano: Parte_3
(i) IG.ra IA AR;
(ii) IG.ra ; Controparte_2
(iii) IG. ; Parte_2
(iv) e . Parte_1
Questi ultimi due, IGg.ri e , eredi legittimi del suddetto Parte_2 Parte_1 de cuius quali figli del IG. , fratello premorto dell'assicurato in quanto Parte_4 deceduto nell'anno 2006. 4) La prestazione complessiva di polizza, al netto delle imposte, era pari ad euro 107.540,32.
5) Tale importo avrebbe dovuto essere ripartito tra gli eredi legittimi sopra individuati in quattro parti uguali, dell'importo ciascuna di euro 26.885,08.
6) Ciò in quanto il IG. , padre di e (odierni ricorrenti) e Parte_4 Pt_2 Parte_1 fratello dell'assicurato, era, come detto, deceduto nel 2006, dunque ben undici anni prima rispetto alla stipulazione del contratto di assicurazione de quo (come detto avvenuto il 16 marzo 2017) e, quindi, alla designazione dei beneficiari quali eredi legittimi contenuta nella polizza assicurativa, i IGg.ri e Pt_2 Parte_1 erano già eredi legittimi diretti del sig. , non essendo subentrati nella Parte_3 posizione ereditaria/creditoria del sig. – che si ribadisce, era già Parte_4
2 deceduto all'epoca della stipulazione della polizza – il quale non ha mai acquisito il relativo beneficio assicurativo. 7) In altre parole, non è applicabile, nel caso di specie, l'istituto della rappresentazione ex art. 467 c.c., in forza del quale i discendenti subentrano nella quota del loro ascendente in parti uguali, posto che il fratello premorto, IG. era Parte_4 deceduto in data anteriore alla stipulazione della polizza assicurativa, con la conseguenza che il medesimo non ha mai acquisito alcun diritto proprio in relazione alla polizza, mentre sin dal momento della stipulazione della stessa polizza, i figli di quest'ultimo, e , hanno rivestito la qualità di “eredi”, con acquisizione Pt_2 Parte_1 del beneficio assicurativo iure proprio e NON iure successionis, al pari delle sorelle dell'assicurato, sigg.re AR e . Controparte_2
8) I principi e i criteri richiamati sono stati inequivocabilmente sanciti dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 11421 del 30 aprile 2021 (che sperando di fare cosa gradita si allega sub. doc. 2).
9) L'ammontare complessivo della polizza assicurativa avrebbe dovuto, quindi, essere liquidato in quattro parti uguali, corrispondendo, quindi, a ciascuno erede legittimo/beneficiario, la somma di euro 26.885,08.
10) Tuttavia, contrariamente ai principi e ai criteri giurisprudenziali sopra richiamati, gli odierni ricorrenti hanno ricevuto la somma di soli euro 17.926,97 cadauno (doc. 2- bis), posto che la Compagnia assicurativa oggi convenuta ha erroneamente ritenuto che la prestazione assicurativa complessiva pari ad euro 107.540,32 andasse suddivisa in tre parti sull'errato presupposto che i sigg.ri e Pt_2 Parte_1 subentrassero, in parti uguali tra di loro, iure successionis nella quota di 1/3 del padre sig. , fratello premorto dell'assicurato. Parte_4
11) In data 13 luglio 2022 i sigg.ri e hanno presentato Parte_2 Parte_1 reclamo (doc. 3) a – prot. Reclamo n. Controparte_4
00095.00/2022, contestando la ripartizione dell'indennizzo operata da quest'ultima e chiedendo l'applicazione della ripartizione della prestazione assicurativa in quattro parti uguali con conseguente corresponsione della rimanente somma di loro spettanza. 12) Con comunicazione del 28 luglio 2022 (doc. 4) ha ribadito Controparte_1 la propria posizione sull'errato presupposto giuridico di subentro dei sigg.ri e Pt_2
nella quota spettante al fratello del de cuius, completamente Parte_1 ignorando la sentenza della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite sopra richiamata, pure citata dai sigg.ri e nel proprio reclamo Parte_2 Parte_1 del 13 luglio 2022 a sostegno delle proprie, fondate, ragioni (cfr doc. 3). 13) Con lettera raccomandata del 19 luglio 2022, a firma del precedente difensore, Avv. Elide Landi, gli odierni istanti contestavano (doc. 5) l'operato della compagnia assicurativa e chiedevano a quest'ultima, ex art. 1188 e/o 1189 c.c, e, in subordine alla luce della sussidiarietà della domanda/azione, alle sigg.re e AR IA, Controparte_2 ex II comma art. 1189 c.c. e, quindi, ex art. 2033 e ss c.c., la corresponsione della differenza pari ad euro 17.916,22 (complessivi), quale differenza per l'erronea ripartizione della prestazione assicurativa operata dall'odierna resistente.
3 14) Alla luce di quanto sin qui esposto, la sorella dell'assicurato, IG. AR IA, ha provveduto senza indugio (doc. 7) a corrispondere direttamente agli odierni istanti quanto indebitamente percepito dalla compagnia assicurativa all'epoca della liquidazione del premio assicurativo e cioè a dire euro 8.958,11.
15) Per quanto invece attiene alla quota parte erroneamente liquidata alla IG.ra
, cioè a dire i residuanti euro 8.598,11, ad oggi non è stata corrisposto Controparte_2 alcunché agli odierni istanti, ne da parte della compagnia assicurativa oggi convenuta, tantomeno dalla medesima IG.ra . Controparte_2
16) In data 6 febbraio 2023 si attivava, quindi, procedura obbligatoria di mediazione (doc. 8 e 9) avanti all'Organismo di Mediazione istituito c/o il Tribunale di Ravenna (competente territorialmente ex art. 66-bis, DLgs 206/2005 – ex multis Cass. CIv. Ord. 20 aprile 2022, n. 12541/2022 e Ord. 28.09.2016 n.19061/2016) che, però, non dava l'esito sperato (nonostante la natura “scolastica” della vertenza) in quanto, la compagnia assicurativa decideva di non partecipare alla mediazione attivata e la IG.ra CP_2
dichiarava “ …non intende entrare in mediazione” nonostante gli odierni
[...] ricorrenti aveva manifestato la propria volontà di avviare la seconda fase della procedura in parola (doc. 10). 17) Si scopriva che la IG.ra non aveva intenzione di corrispondere la Controparte_2 differenza di euro 8.958,11 in quanto riteneva che dovesse pervenire una preventiva ammissione di errata ripartizione da parte della compagnia assicurativa…sic! Dichiarazione che in ogni caso mai è pervenuta!
* * * È bene evidenziare fin da ora che la grave condotta posta in essere dall'odierna convenuta, contraria ad ogni precetto circa l'esatto adempimento delle obbligazioni ed al principio della correttezza e buona fede, ha comportato un ingente danno in capo agli odierni ricorrenti i quali, nonostante il reclamo proposto nel mese di luglio 2022 (cfr doc. 3) hanno dovuto incaricare l'Avv. Elide Landi la quale, per le attività stragiudiziali espletate ha chiesto ed ottenuto nell'agosto 2022 il pagamento del compenso di euro 2.188,68 (doc. 11). Importo che si chiede in risarcimento alla compagnia assicurativa per quanto appresso dedotto. È, infatti, nota la disciplina di cui agli artt. 1218 e ss c.c. che sancisce l'obbligo in capo al debitore di risarcire il creditore dei danni tutti da questo subiti in funzione dell'inesatto e/o ritardato adempimento delle proprie obbligazioni. Risarcimento che, come noto, deve comprendere sia la perdita subita dal creditore che il mancato guadagno. L'erroneità con cui controparte ha adempiuto all'obbligazione contrattuale, peraltro reiterata (si veda il reclamo, l'intervento del precedente difensore e la procedura di mediazione attivata) ha costretto gli odierni ricorrenti a rivolgersi, dapprima, all'Avv. Elide Landi affinché fossero assistiti stragiudizialmente nella vicenda per cui oggi è causa.
4 In funzione di ciò, ed in conseguenza dell'inadempimento posto in essere da controparte, gli odierni ricorrenti hanno subito un danno emergente risarcibile a titolo di spese vive sostenute e prodromiche, necessarie, indefettibili e funzionali al presente giudizio pari a complessivi euro 2.897,98 (cfr. doc. 9, 11 e 12); somma così determinata ex D.M. 55/2014 e ss. mm. e ii.:
- quanto ad € 1.500,00 (oltre 15% s.g., 4% c.p.a. e 22% iva) per studio posizione e assistenza/ consulenza stragiudiziale (cfr doc. 11);
- quanto ad € 500,00 (oltre 15% s.g. e 4% c.p.a.) per fondo spese in merito all'assistenza nelle prime due fasi ex DM 37/2018 della mediazione attivata (cfr doc. 8 e 10);
- quanto ad € 62,50 (cfr doc. 9) per spese vive anticipate. Sul punto si noti infatti che nella Giurisprudenza di Legittimità è pacifico che:
“(…) se (…) la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali.” (Cass. civ. Sez. III, 02/02/2006, n. 2275 - rv. 588091) Ed ancora:
“Le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte, purché siano necessarie e giustificate, condizioni, queste che si desumono dal potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione” (Cass. civ. Sez. III, 12/07/2005, n. 14594 - rv. 583447)”.
I ricorrenti hanno pertanto formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, esaminati i titoli di provenienza ed espletati gli accertamenti ulteriori che riterrà utili, A) Accertato e dichiarato, per i motivi tutti di cui al presente atto o per quelli diversi che dovessero emergere di giustizia nel corso del presente giudizio, l'errato adempimento da parte della resistente nei confronti degli odierni ricorrenti/benenficiari in merito alla fase di ripartizione e conseguente liquidazione delle quote del premio di cui alla polizza- contratto di assicurazione a vita intera premio unico n. 8319062 denominato “Top Valor New” stipulata in data 16 marzo 2017 da , Parte_3 dichiarare tenuta e condannare, per i motivi di cui al presente atto o per quelli diversi che dovessero emergere di giustizia nel corso del presente giudizio, Controparte_1
(già , in persona del leg. rapp. pro tempore, C.F. .I.
[...] CP_3 P.IVA_2
, a pagare ai IGg.ri e la somma di € 8.958,11 P.IVA_3 Pt_2 Parte_1
(euro ottomilanovecentocinquantotto/00) oltre interessi legali dalla domanda 5 stragiudiziale del 13 luglio 2022 (cfr doc. 3) ed oltre interessi ex comma 4, art. 1284 c.c., dalla data di deposito del presente ricorso all'effettivo saldo. B) dichiarare tenuta e condannare (già , in Controparte_1 CP_3 persona del leg. rapp. pro tempore, C.F. .I. , a pagare ai P.IVA_2 P.IVA_3
IGg.ri e la somma di € 2.897,98 (euro Pt_2 Parte_1 duemilaottocentonovantasette/98) a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e quale, quindi, danno emergente, o a quel diverso titolo accertato nel corso del presente giudizio, per spese vive sostenute dalla odierna ricorrente e a titolo di compensi per assistenza stragiudiziale e di mediazione, in conseguenza delle reiterate inadempienze contrattuali di controparte (ved. precedente pag. 6). In ogni caso, con vittoria di spese (contributo unificato € 237,00 e marca da bollo € 27,00) e compensi del presente giudizio e, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata sub. B delle precedenti conclusioni, anche i compensi e le spese vive della fase stragiudiziale comprensiva della fase di mediazione”.
si è ritualmente costituita in giudizio, osservando quanto segue Controparte_1
nella propria comparsa di costituzione e risposta:
“IN FATTO Preliminarmente, la scrivente difesa ritiene opportuno precisare la genesi e la natura contrattuale della polizza in esame nonchè la designazione dei relativi beneficiari da parte del contraente/assicurato sig. ed infine la corretta procedura di Parte_3 liquidazione che la società ha inteso adottare nel caso di specie, stante in CP_3 merito l'indirizzo giurisprudenziale vigente all'epoca della contestata liquidazione. Il sig. ha sottoscritto in data 03/03/2017 con la società – tramite Parte_3 CP_3 Contr l'intermediaria “FinecoBank” – la proposta-certificato di polizza “TOP VALOR – Contratto di Assicurazione a Vita Intera a pre-mio unico a prestazioni rivalutabili” (tariffa VX8) numero FS8319062 FB (doc. n. 01), ivi designando quali beneficiari causa morte gli “eredi legittimi”, tramite versamento del premio unico di euro 40.000,00 a cui sono seguiti i versamenti di premi aggiuntivi di euro 40.000,00 in data 23/11/2018 come da lettera di conferma del 01/12/2018 (doc. n. 01-bis) e di euro 20.000,00 in data 29/03/2019 come da lettera di conferma del 07/04/2019 (doc. n. 01-ter). Successivamente è intervenuta una prima modifica in ordine alla designazione dei beneficiari in data 12/10/2018 a favore dei signori e Persona_1 Parte_5 in parti uguali fra loro (doc. n. 02), confermata da in data 06/11/2018
[...] CP_3
(doc. n. 03), e quindi una seconda modifica dei beneficiari in persona degli “eredi legittimi” in data 03/01/2021 (doc. n. 04), confermata da in data 04/02/2021 (doc. CP_3
n. 05). In seguito nessun'altra modifica è poi intervenuta contrattualmente o per disposizione testamentaria o per successiva comunicazione alla compagnia assicurativa da CP_3 parte dell'unico soggetto legittimato quale il contraente sig. . Parte_3
6 Detta proposta certificato in seguito ha assunto il numero di polizza 8319062, a fronte dei versamenti del premio unico e di quelli integrativi per l'importo complessivo di euro 100.000,00. In data 01/06/2022 è deceduto il predetto contraente/assicurato sig. ed a tale Parte_3 data è maturata la liquidazione della polizza n. 8319062, per l'importo netto complessivo di euro 107.540,32, come risulta dal conteggio analitico delle singole quietanze del 05/07/2022 emesse dalla società (già ai Controparte_1 CP_3 singoli beneficiari (doc. n. 06). In data 13/06/2022 tutti gli eredi legittimi hanno formulato alla compagnia assicurativa la richiesta di liquidazione della polizza n. 8319062 mediante Controparte_1 sottoscrizione della relativa modulistica nonché quella relativa ai dati identificativi dei singoli beneficiari (doc. n. 07). Orbene in ordine alla procedura di liquidazione della prefata polizza adottata, l'Esponente (già ribadisce il corretto criterio di Controparte_1 CP_3 liquidazione assunto nel caso di specie. Sul criterio di liquidazione adottato dalla compagnia assicurativa, si osserva, infatti, che detta liquidazione doveva essere operata a favore dei beneficiari designati quali “eredi legittimi” a cui veniva devoluta iure proprio e non iure successionis. Nel caso di specie, i beneficiari designati dovevano essere individuati ricorrendo al criterio delle norme che regolano tale successione (inteso come criterio necessario sia per l'individuazione degli eredi sia per la determinazione della relativa quota, sempre secondo le norme successorie). È, infatti, principio pacifico che il diritto alla riscossione della somma assicurata si trasferisca al terzo iure proprio e non iure successionis nel senso che tale diritto si trasferisce agli eredi legittimi del beneficiario premorto indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano chiamati alla successione o accettino o rinuncino all'eredità, rilevando – nel caso specifico – l'indicazione degli eredi legittimi unicamente quale criterio per l'individuazione del beneficiario (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 14 maggio 1996 n. 4484; Cass. Civ., sez. Lav. 2 dicembre 2000 n. 1547; Trib. Salerno, Sez. II, 07.01.2010). Infatti, tutte le compagnie assicurative prevedono nelle polizze vita – oltre alla designazione nominativa dei beneficiari (che ovviamente non da luogo a problemi interpretativi) – l'indicazione dei beneficiari con riferimento allo status personale parentale (con l'espressione generica “a favore di”: coniuge, figli etc.) o con riferimento alle categorie di successibili (inteso sempre come criterio per l'individuazione). Ne consegue che la corretta liquidazione di tale polizza andava fatta unicamente a favore degli eredi legittimi dell'assicurato così come contrattualmente designati. Questi i motivi per i quali, la società ha negato la liquidazione della Controparte_1 polizza in oggetto secondo il criterio ripartitivo paritario preteso dagli odierni ricorrenti procedendo, invece, a liquidare la polizza intestata al de cuius agli eredi legittimi designati e individuati nell'atto notorio reso dagli eredi beneficiari (doc. n. 08), secondo
7 il medesimo criterio ripartivo della successione ex lege considerando l'operatività della rappresentazione. Vero è che con la nota sentenza della Cassazione S.U. n. 11421/2021 è stato introdotto un criterio ripartitivo paritario in modo difforme dai precedenti giurisprudenziali ma altrettanto vero è che la procedura di liquidazione nel caso di specie è stata adottata secondo i principi della Cassazione consolidati all'epoca e segnatamente secondo il criterio indicato nella sentenza della Cassazione n. 19210 del 29/09/2015 (doc. n. 09). Dunque non può essere certamente imputata alla compagnia assicurativa di non aver adottato un criterio paritario all'epoca non ancora conformemente adottata dai liquidatori delle diverse compagnie assicurative. IN DIRITTO 1. Sul criterio di liquidazione della polizza vita n. 8319062 Da quanto dedotto in fatto, si osserva che la società era Controparte_1 obbligata, in forza del contratto assicurativo stipulato con il sig. , a liquidare Parte_3 in caso di morte dell'assicurato il capitale maturato a favore dei suoi “eredi legittimi”. Come sopra riferito la società ha individuato i beneficiari causa Controparte_1 morte del contratto stipulato con il contraente in forza della modulistica Parte_3 relativa alla richiesta liquidazione e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio acquisita (cfr. doc. n. 08). La ripartizione della liquidazione della polizza è stata fatta tenendo conto del grado dei successibili ex lege e delle norme successorie e non in parti uguali fra loro come ora preteso ex adverso. Non sussiste, infatti, alcun documento in cui il contrente sig. abbia mai Parte_3 espresso la volontà di suddividere l'importo assicurato in parti uguali fra i beneficiari
“eredi legittimi” contrariamente a quanto fatto espressamente nella prima modifica di designazione dei beneficiari (cfr. doc. n. 02). Anche alla luce di quanto sopra, appare più coerente e logico che nell'individuare quali beneficiari gli eredi legittimi o testamentari, il contraente, qualora avesse voluto discostarsi dalle normali ripartizioni secondo le quote ereditarie, lo avrebbe dovuto specificare nel contratto stipulato con la compagnia assicurativa o nelle successive comunicazioni di modifica de beneficiari. Tale principio è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19210/2015 (cfr. doc. n. 09) in cui si legge:
“…. omissis … L'assunto che clausole simili si debbano interpretare nel senso che impongano, ai fini della individuazione del beneficiario, soltanto l'individuazione secondo le regole della successione verificatasi e contemplata dalla clausola, di chi sia erede dello stipulante per il caso di morte, ma non, in mancanza di espresso riferimento anche alla posizione di erede quanto alla ripartizione dell'eredità (e, dunque, alla ripartizione secondo le regole della successione legittima o secondo le regole della successione testamentaria), è innanzitutto privo di giustificazione sul piano dell'esegesi letterale, atteso che, secondo il senso letterale dell'espressione "erede", tanto se l'eredità sia stata devoluta ab intestato quanto se sia stata devoluta per testamento,
8 l'evocazione con detta espressione della figura dell'erede non può che implicare un riferimento non solo al modo in cui chi tale qualità è stata acquisita e, quindi, alla fonte della successione, ma anche alla dimen-sione di tale acquisizione e, dunque, al valore della posizione ereditaria secondo quella fonte. Si vuol dire, cioè che il dire che qualcuno è erede di un soggetto significa, secondo l'espressione letterale, evocare tanto chi lo è quanto anche in che misura lo è: il carattere polisenso dell'espressione letterale esclude che la presenza in una polizza assicurativa di un riferimento agli eredi sic et sim-pliciter come beneficiari per il caso di morte dello stipulante possa intendersi di per sè significativa solo dell'individuazione della qualità e non anche della misura della posizione ereditaria. Ma la pretesa di intendere secondo i criteri dell'esegesi letterale nel modo voluto dall'orientamento da cui si dissente clausole come quelle di cui è processo, le quali contengono un espresso riferimento alla natura della devoluzione, cioè alla devoluzione legittima o testamentaria, appare ancora meno fondata alla stregua sempre dei criteri che debbono presiedere all'esegesi letterale: invero, l'uso in clausole siffatte dell'espresso riferimento al modo della devoluzione, per il fatto stesso che essa avviene secondo il titolo di successione ma, proprio per ciò, necessariamente secondo i criteri di riparto dell'eredità indicati dalla legge e dal testamento, non si comprende come possa essere limitativo della volontà di riferirsi non solo al titolo ma anche alla misura della successione. Ove, poi, si passi all'uso doveroso, secondo il paradigma dell'art. 1362 c.c., del criterio dell'interpretazione secondo la comune intenzione delle parti, è sufficiente interrogarsi su che cosa comunemente si intenda per erede ab intestato e per erede testamentario e, dunque, riflettere sul fatto che quanto lo stipulante e la società assicuratrice prevedono per il caso di morte dello stipulante come beneficiari gli eredi legittimi in mancanza di eredi testamentari, la comune intenzione delle parti non può che essere se non quella di voler alludere alla misura in cui la successione secondo l'uno a l'altro titolo si verificherà. Infatti: aa) dal punto di vista dello stipulante, premesso che egli può aver già fatto testamento e, dunque, ripartito fra gli eredi designati la sua eredità, oppure, non avendolo fatto ed avendo in animo di farlo, è palese che l'intenzione di attribuire il beneficio a chi sarà erede per il caso di sua morte, tanto nel primo caso quanto nel secondo non può che riferirsi alla misura della chiamata disposta o da disporsi oppure, nel primo caso, a quella emergente da un futuro nuovo testamento o dall'eventuale revoca di quello esistente o con sostituzione con altro o senza farne un altro e quindi dalla misura della chiamata secondo la successione legittima: solo la presenza di elementi testuali contrari e diretti a contraddire che l'attribuzione del beneficio sia egualitaria per tutti coloro che saranno eredi può escludere che l'intenzione dello stipulante sia nei detti sensi;
bb) sempre dal punto di vista dello stipu-lante, qualora egli non avesse fatto testamento, la previsione della attribuzione agli eredi testamentari o legittimi senza la previsione dell'egualitarismo si presta solo ad esprimere l'intenzione di un'attribuzione proporzionata alla misura in cui ciascuno dei sui futuri eredi sarà
9 tale: appare forzatura ridimensionatrice priva di giustificazione l'altra ricostruzione;
cc) anche l'intenzione dal punto di vista della società assicuratrice non può non prestarsi ad essere ricostruita nei sensi indicati. Che l'intenzione comune alle parti debba essere considerata quella di far riferimento sia al modo che alla misura della successione che si verificherà e che risulti contemplata risulta conclusione giustificata per il fatto stesso che bene lo stipulante potrebbe, nell'individuare come beneficiari gli eredi testamentari o legittimi, specificare che essi non lo saranno in modo corrispondente alla quota di eredità devoluta, ma in misura egualitaria o diversa. Ne segue che nel silenzio dello stipulante la comune intenzione delle parti va ricostruita nel senso indicato. Anche il criterio della c.d. interpretazione Ideologica giustifica, dunque, la ricostruzione del significato delle clausole in discorso nel senso che lo scopo perseguito dalle parti e segnatamente dallo stipulante è, conforme alla natura dell'assicurazione sulla morte, quello di attribuire il beneficio nello stesso modo in cui risulterà regolata la sua successione. Se si interroga il buon senso dell'uomo comune e si propone di intendere le dette clausole come le intende l'orientamento da cui si dissente, la risposta non potrà che essere nel senso dell'assoluta incomprensibilità, di fronte alla stipulazione della spettanza agli eredi legittimi o testamentari, di un significato che non sia quello del riferimento alla devoluzione ereditaria sia quanto all'individuazione degli eredi sia quanto alla misura della loro successione. E tanto evidenzia che anche dal punto di vista dell'intenzione della società assicuratrice circa il contenuto della clausola non possono sussistere dubbi sulla duplicità di tale individuazione. L'assunto della giurisprudenza da cui si dissente che il diritto nascente dal contratto deriva da esso come pattuizione a favore di terzo e non può essere identificato con un rinvio alle regole della devoluzione testamentaria o legittima, in disparte la sua incomprensibilità là dove volesse evocare una diretta efficacia di detta devoluzione circa l'individuazione dei beneficiari, non trova alcuna giustificazione al contrario proprio sul piano della ricostruzione della volontà contrattuale espressa nella stipulazione. Come s'è veduto è sul piano della stessa volontà contrattuale che il pur generico riferimento agli eredi testamentari o legittimi nell'intenzione di chi stipula vuole individuare non solo il beneficiario nella sua qualità di erede in senso generico, bensì anche nel valore che la posizione assume, o per testamento o per legge, all'interno della successione. Pensare che la genericità del riferimento agli eredi sottenda che l'indennizzo dovrà essere attribuito a favore loro per parti eguali è una forzatura, che fa violenza al criterio di esegesi letterale, a quello teleologico ed in definitiva al buon senso dell'uomo comune. …”. Pertanto la Suprema Corte in tale sentenza ha enunciato i seguenti principi:
1. Secondo l'espressione letterale, essere erede di un soggetto, indica sia chi lo è, sia in che misura lo è.
10 2. Il carattere polisenso dell'espressione letterale esclude che la presenza in una polizza assicurativa di un riferimento agli eredi sic et simpliciter come beneficiari per il caso morte dello stipulante possa intendersi di per sé significativa solo dell'individuazione della qualità e non an-che della misura della posizione ereditaria.
3. In applicazione dell'art. 1362 e ss. c.c., l'intenzione comune alle parti debba essere considerata quella di riferimento sia al modo che alla mi-sura della successione che si verificherà: infatti, lo stipulante avrebbe dovuto specificare che gli eredi legittimi non dovranno liquidati in misura paritetica. Ne consegue che nel silenzio del contraente la comune intenzione delle parti va ricostruita nel senso di cui al principio al punto 1.
4. Il criterio della c.d. interpretazione ideologica giuridica giustifica la ricostruzione del significato della clausola in esame nel senso che lo scopo perseguito dallo stipulante è, conforme alla natura dell'assicurazione sulla morte, quello di attribuire il beneficio nello stesso modo in cui risulterà regolata la sua successione.
5. Pensare che la genericità del riferimento agli eredi sottenda che l'indennizzo dovrà essere attribuito a favore loro per parti uguali è una forzatura, che viola il criterio di esegesi letterale, a quello teleologico ed in definitiva al buon senso dell'uomo comune. Dunque, in estrema sintesi, la Suprema Corte ha chiarito che, nel contratto di assicurazione a favore di terzo, valore semantico dell'espressione “erede legittimo” sussume sia l'aspetto qualitativo sia quello quantitativo. Pertanto, suddividere l'importo assicurato tra tutti i beneficiari in parti uguali comporta la violazione della volontà negoziale del contraente, anche ai normali principi di interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c. Quindi, la compagnia assicurativa – in giusta applicazione di quanto Controparte_1 stabilito dagli artt. 1920 c.c. e 1362 e ss. c.c. e dalla giurisprudenza di legittimità espressasi sul punto oggetto della presente vertenza con sentenza n. 19210/2015 sopra richiamata, ha liquidato correttamente la polizza secondo le quote successorie spettanti agli eredi legittimi beneficiari.
2. Sul preteso danno emergente. L'Esponente contesta, infine, il preteso riconoscimento del danno emergente rivendicato ex adverso in conseguenza del presunto inadempimento della compagnia assicurativa nel criterio di liquidazione della polizza in oggetto. Nella denegata ipotesi in cui Codesto Tribunale dovesse accogliere la tesi dei ricorrenti in ordine alla diversa liquidazione della polizza n. 8319062, si contesta sin d'ora sia l'ammontare sia l'inerenza delle spese legali stragiudiziali corrisposte al primo legale dei ricorrenti (cfr. doc. n. 11 – fascicolo ) in quanto non risulta correlata alla Pt_3 tariffa forense vigente e neppure è stata documentata l'attività stragiudiziale asseritamente svolta dall'Avv. Elide Landi, peraltro solo genericamente indicata nella copia della fattura elettronica versata in atti. In assenza di idonea documentazione ed esposizione compiuta delle circostanze che legittimerebbero l'eventuale inerenza dei costi legali con l'attuale giudizio, si osserva che presuntivamente l'attività stragiudiziale del primo difensore dei ricorrenti ben potrebbe essere riferita alla transazione sottoscritta in data 19/12/2022 con la signora
11 AR IA, che non fa parte del presente giudizio. Singolare, infine, notare che l'attività effettivamente prodromica al presente giudizio è correlata alla sola fase di mediazione obbligatoria promossa e intrapresa dal secondo e odierno difensore dei ricorrenti Avv. Federico Biancofiore”.
La compagnia resistente ha pertanto formulato le seguenti conclusioni di merito:
“- accertato che la liquidazione della polizza deve essere devoluta iure proprio e non iure successionis a favore dei beneficiari designati quali “eredi legittimi”, non essendo intervenuta alcuna revoca espressa alla designazione contrattuale;
- accertato che la liquidazione della polizza in esame non è mai stata contestata dai beneficiari all'epoca della liquidazione (novembre 2022);
- confermare la corretta liquidazione della polizza vita n. 8319062 (proposta-certificato n. FS8319062 FB) denominata “TOP VALOR NEW” effettuata da “ Controparte_1
(già “ ) a favore degli eredi legittimi secondo la ripartizione delle
[...] CP_3 quote ereditarie, per l'effetto, respingere, in ogni caso, tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto”.
ha inoltre provveduto alla chiamata in causa di , Controparte_1 Controparte_2
formulando nei suoi confronti le seguenti richieste:
“- nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere fondate le pretese dei ricorrenti in ordine alla liquidazione in parti uguali fra tutti gli eredi legittimi della polizza vita n. 8319062 (proposta-certificato n. FS8319062 FB) denominata “
[...]
” di cui è causa, e per l'effetto ritenere obbligata la convenuta CP_6 [...]
(già “ ) a pagare ai ricorrenti signori e Controparte_1 CP_3 Parte_2
l'importo complessivo di euro 11.856,09 di cui: euro 8.598,11 ad Parte_1 integrazione della somma già liquidata per la suddetta polizza nonché euro 2.897,98 a titolo di risarcimento per danno emergente, l'odierna convenuta chiede in via subordinata e riconvenzionale alla terza chiamata signora di restituire Controparte_2 quanto indebitamente percetto per assenza di causa solvendi nei Suoi confronti – quale erede legittima del defunto fratello signor – a titolo di liquidazione della Parte_3 polizza vita n. 8319062, per l'importo di euro 11.856,09 o la maggior o minor somma accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della presente domanda al soddisfo;
- in via subordinata gradata condannare conseguentemente la terza chiamata signora
a manlevare la stessa convenuta “ dalla Controparte_2 Controparte_1 richiesta di condanna formulata nei Suoi confronti dai ricorrenti in ordine alla corresponsione della complessiva somma di euro 11.856,09 o la maggior o minor somma accertata in corso di causa, ad integrazione della quota già liquidata per la predetta polizza vita n. 8319062 “Top Valor New”; IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari;
sentenza esecutiva come per legge”. 12 Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
La domanda attorea si fonda sul contratto di assicurazione sulla vita n. 8319062 stipulato in data 16/03/2017 da con la compagnia (oggi Parte_3 CP_3 [...]
, contratto nel quale sono designati come beneficiari in caso di morte gli Controparte_1
“eredi legittimi” del contraente assicurato;
tale designazione risulta da lui Parte_3
modificata in data 12/10/2018 (con l'indicazione di e Persona_1 Parte_5
quali beneficiari in parti uguali) e ripristinata in data 04/01/2021 con una nuova
[...]
individuazione dei beneficiari negli “eredi legittimi”, senza ulteriori precisazioni.
Al tempo della stipula del suddetto contratto, così come al tempo della morte di Pt_3
(avvenuta in data 01/06/2022), gli eredi legittimi dell'assicurato erano le sorelle
[...]
AR IA e , nonché i nipoti e , figli Controparte_2 Parte_2 Parte_1
del fratello , deceduto nell'anno 2006. Parte_4
Come risulta pacificamente dagli atti, la prestazione complessiva dovuta in forza della polizza assicurativa, al netto delle imposte, era pari a € 107.540,32, e tale importo venne diviso dalla compagnia assicuratrice in tre parti uguali (pari a € 35.846,77 ciascuna), sul presupposto che la somma spettante complessivamente ai due nipoti dell'assicurato dovesse essere determinata in misura proporzionale alla quota ereditaria (1/3) che sarebbe stata devoluta al loro defunto padre , sicché a ciascuno degli Parte_4
odierni ricorrenti venne liquidata solo la somma di € 17.926,97.
e ritengono invece che la prestazione assicurativa Parte_2 Parte_1
dovesse essere ripartita tra i quattro beneficiari in parti tutte uguali tra loro, con conseguente liquidazione della somma di € 26.885,08 a favore di ciascun beneficiario;
chiedono pertanto la condanna di al pagamento in loro favore Controparte_1
della somma di € 8.958,11, in quanto erroneamente corrisposta dalla compagnia assicuratrice a anziché agli odierni attori (che hanno già ottenuto in via Controparte_2
transattiva da AR IA la corresponsione della somma di 8.958,11 da lei percepita in eccedenza rispetto a quella di € 26.885,08).
13 La pretesa dei ricorrenti deve ritenersi fondata alla luce dei principi enunciati dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11421 del 30/04/2021, di seguito riportati, ai quali questo Tribunale ritiene di doversi senz'altro uniformare
(discostandosi quindi dal diverso orientamento giurisprudenziale richiamato dalla compagnia resistente, al quale aveva precedentemente aderito la Sezione III della
Suprema Corte con la sentenza n. 19210 del 29/09/2015):
“Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in una delle forme previste nell'articolo 1920, comma 2, c.c., comporta
l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione”;
“Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della "eadem causa obligandi", una quota uguale dell'indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura”;
“Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo”.
Deve infatti ritenersi, in applicazione dei principi sopra riportati, che la compagnia assicuratrice resistente, corrispondendo a la somma di € 8.958,11 in Controparte_2
aggiunta a quella di € 26.885,08, abbia effettuato un pagamento a favore di un soggetto che non era legittimato a riceverlo;
né può parlarsi di pagamento al creditore apparente, ai sensi dell'art. 1189 c.c., poiché non sussistevano circostanze univoche tali da far apparire legittimata a ricevere quell'ulteriore somma, non potendo Controparte_2
14 certamente ravvisarsi una siffatta circostanza nella prima modifica della designazione dei beneficiari, effettuata da in data 12/10/2018, e considerato che il Parte_3
pagamento de quo venne eseguito in epoca ampiamente successiva alla citata pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Si è trattato quindi di un pagamento privo di efficacia liberatoria per la compagnia assicuratrice, che dovrà pertanto effettuarlo nuovamente a favore dei soggetti legittimati a riceverlo.
Merita pieno accoglimento anche la domanda di rimborso delle spese sostenute dagli odierni ricorrenti per l'assistenza legale stragiudiziale prestata a loro favore dall'avv.
Elide Landi, essendo tale attività provata documentalmente (doc. 5 allegato al ricorso), e risultando congrua la somma di € 2.188,68 (€ 1.500,00, oltre a spese generali ed accessori di legge) fatturata e pagata per detta assistenza (doc. 11 allegato al ricorso).
Va senz'altro accolta anche la domanda proposta in via subordinata e riconvenzionale dalla compagnia assicuratrice nei confronti di , limitatamente alla Controparte_2
restituzione della somma di € 8.958,11 erroneamente pagata alla terza chiamata.
Le spese di lite seguono la soccombenza tra i ricorrenti e la resistente, mentre vanno compensate tra la resistente e la terza chiamata, non avendo quest'ultima opposto alcuna resistenza alla pretesa restitutoria avanzata nei propri confronti.
Si impone inoltre, in forza dell'art. 8, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 28/2010, la condanna di al pagamento di un importo corrispondente al contributo Controparte_1
unificato dovuto per il presente giudizio (€ 237,00), atteso che la resistente, come risulta dal verbale negativo prodotto (doc. 10 di parte ricorrente), ha omesso senza giustificato motivo di partecipare al procedimento di mediazione obbligatoria.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_2
della somma di € 8.958,11, oltre agli interessi legali dalla richiesta Parte_1
15 stragiudiziale del 13/07/2022, ed oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale fino al saldo effettivo;
2) condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_2
dell'ulteriore somma di € 2.188,68 a titolo di risarcimento del danno da Parte_1
inadempimento contrattuale subito dai ricorrenti;
3) condanna a rifondere ad e Controparte_1 Parte_2 Parte_1
le spese del procedimento di mediazione obbligatoria e quelle del presente giudizio, che liquida complessivamente in € 312,80 per spese esenti (di cui € 48,80 per l'attivazione della procedura di mediazione) ed € 3.300,00 per compenso professionale (di cui €
300,00 per l'attivazione della procedura di mediazione), oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.;
4) condanna a rimborsare a la somma di € Controparte_2 Controparte_1
8.958,11 che la resistente dovrà corrispondere ai ricorrenti in esecuzione di quanto disposto al precedente capo 1), oltre agli interessi legali su detta somma dalla proposizione della domanda nei confronti della terza chiamata fino al saldo effettivo;
5) dispone la totale compensazione delle spese giudiziali relative alla chiamata in causa di;
Controparte_2
6) condanna al versamento della somma di € 237,00 all'entrata Controparte_1
del bilancio dello Stato.
Così deciso in Ravenna, il giorno 20/10/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di discussione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1384/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RE DE, elettivamente domiciliata in PIAZZA GALILEO 4 40123
BOLOGNA presso il difensore avv. RE DE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
RE DE, elettivamente domiciliato in PIAZZA GALILEO 4 40123
BOLOGNA presso il difensore avv. RE DE
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LL SI e dell'avv. DI PENTIMA PATRIZIA, elettivamente domiciliata in VIA ALFREDO BACCARINI 60 48121 RAVENNA (Studio avv.
AMADEI ELENA) presso il difensore avv. LL SI
RESISTENTE con la chiamata in causa di
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._3
1 ER HI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno promosso il presente giudizio nei confronti Parte_2 Parte_1
della compagnia assicuratrice (già , esponendo nel Controparte_1 CP_3
ricorso introduttivo quanto segue:
“i n f a t t o e d i r i t t o 1) In data 16 marzo 2017, il IG. , nato a [...] il [...], C.F. Parte_3
, residente in [...], aveva stipulato C.F._4 con , oggi contratto di assicurazione a vita intera CP_3 Controparte_1 premio unico n. 8319062 denominato “Top Valor New”, individuando quali beneficiari, in caso di decesso dell'assicurato, gli eredi legittimi del medesimo (doc. 1).
2) In data 01 giugno 2022 il suddetto IG. è deceduto in Bologna senza Parte_3 lasciare alcuna volontà testamentaria.
3) Al momento della stipula del contratto (come detto avvenuta in 16 marzo 2017: cfr doc. 1) gli eredi legittimi del sig. erano: Parte_3
(i) IG.ra IA AR;
(ii) IG.ra ; Controparte_2
(iii) IG. ; Parte_2
(iv) e . Parte_1
Questi ultimi due, IGg.ri e , eredi legittimi del suddetto Parte_2 Parte_1 de cuius quali figli del IG. , fratello premorto dell'assicurato in quanto Parte_4 deceduto nell'anno 2006. 4) La prestazione complessiva di polizza, al netto delle imposte, era pari ad euro 107.540,32.
5) Tale importo avrebbe dovuto essere ripartito tra gli eredi legittimi sopra individuati in quattro parti uguali, dell'importo ciascuna di euro 26.885,08.
6) Ciò in quanto il IG. , padre di e (odierni ricorrenti) e Parte_4 Pt_2 Parte_1 fratello dell'assicurato, era, come detto, deceduto nel 2006, dunque ben undici anni prima rispetto alla stipulazione del contratto di assicurazione de quo (come detto avvenuto il 16 marzo 2017) e, quindi, alla designazione dei beneficiari quali eredi legittimi contenuta nella polizza assicurativa, i IGg.ri e Pt_2 Parte_1 erano già eredi legittimi diretti del sig. , non essendo subentrati nella Parte_3 posizione ereditaria/creditoria del sig. – che si ribadisce, era già Parte_4
2 deceduto all'epoca della stipulazione della polizza – il quale non ha mai acquisito il relativo beneficio assicurativo. 7) In altre parole, non è applicabile, nel caso di specie, l'istituto della rappresentazione ex art. 467 c.c., in forza del quale i discendenti subentrano nella quota del loro ascendente in parti uguali, posto che il fratello premorto, IG. era Parte_4 deceduto in data anteriore alla stipulazione della polizza assicurativa, con la conseguenza che il medesimo non ha mai acquisito alcun diritto proprio in relazione alla polizza, mentre sin dal momento della stipulazione della stessa polizza, i figli di quest'ultimo, e , hanno rivestito la qualità di “eredi”, con acquisizione Pt_2 Parte_1 del beneficio assicurativo iure proprio e NON iure successionis, al pari delle sorelle dell'assicurato, sigg.re AR e . Controparte_2
8) I principi e i criteri richiamati sono stati inequivocabilmente sanciti dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 11421 del 30 aprile 2021 (che sperando di fare cosa gradita si allega sub. doc. 2).
9) L'ammontare complessivo della polizza assicurativa avrebbe dovuto, quindi, essere liquidato in quattro parti uguali, corrispondendo, quindi, a ciascuno erede legittimo/beneficiario, la somma di euro 26.885,08.
10) Tuttavia, contrariamente ai principi e ai criteri giurisprudenziali sopra richiamati, gli odierni ricorrenti hanno ricevuto la somma di soli euro 17.926,97 cadauno (doc. 2- bis), posto che la Compagnia assicurativa oggi convenuta ha erroneamente ritenuto che la prestazione assicurativa complessiva pari ad euro 107.540,32 andasse suddivisa in tre parti sull'errato presupposto che i sigg.ri e Pt_2 Parte_1 subentrassero, in parti uguali tra di loro, iure successionis nella quota di 1/3 del padre sig. , fratello premorto dell'assicurato. Parte_4
11) In data 13 luglio 2022 i sigg.ri e hanno presentato Parte_2 Parte_1 reclamo (doc. 3) a – prot. Reclamo n. Controparte_4
00095.00/2022, contestando la ripartizione dell'indennizzo operata da quest'ultima e chiedendo l'applicazione della ripartizione della prestazione assicurativa in quattro parti uguali con conseguente corresponsione della rimanente somma di loro spettanza. 12) Con comunicazione del 28 luglio 2022 (doc. 4) ha ribadito Controparte_1 la propria posizione sull'errato presupposto giuridico di subentro dei sigg.ri e Pt_2
nella quota spettante al fratello del de cuius, completamente Parte_1 ignorando la sentenza della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite sopra richiamata, pure citata dai sigg.ri e nel proprio reclamo Parte_2 Parte_1 del 13 luglio 2022 a sostegno delle proprie, fondate, ragioni (cfr doc. 3). 13) Con lettera raccomandata del 19 luglio 2022, a firma del precedente difensore, Avv. Elide Landi, gli odierni istanti contestavano (doc. 5) l'operato della compagnia assicurativa e chiedevano a quest'ultima, ex art. 1188 e/o 1189 c.c, e, in subordine alla luce della sussidiarietà della domanda/azione, alle sigg.re e AR IA, Controparte_2 ex II comma art. 1189 c.c. e, quindi, ex art. 2033 e ss c.c., la corresponsione della differenza pari ad euro 17.916,22 (complessivi), quale differenza per l'erronea ripartizione della prestazione assicurativa operata dall'odierna resistente.
3 14) Alla luce di quanto sin qui esposto, la sorella dell'assicurato, IG. AR IA, ha provveduto senza indugio (doc. 7) a corrispondere direttamente agli odierni istanti quanto indebitamente percepito dalla compagnia assicurativa all'epoca della liquidazione del premio assicurativo e cioè a dire euro 8.958,11.
15) Per quanto invece attiene alla quota parte erroneamente liquidata alla IG.ra
, cioè a dire i residuanti euro 8.598,11, ad oggi non è stata corrisposto Controparte_2 alcunché agli odierni istanti, ne da parte della compagnia assicurativa oggi convenuta, tantomeno dalla medesima IG.ra . Controparte_2
16) In data 6 febbraio 2023 si attivava, quindi, procedura obbligatoria di mediazione (doc. 8 e 9) avanti all'Organismo di Mediazione istituito c/o il Tribunale di Ravenna (competente territorialmente ex art. 66-bis, DLgs 206/2005 – ex multis Cass. CIv. Ord. 20 aprile 2022, n. 12541/2022 e Ord. 28.09.2016 n.19061/2016) che, però, non dava l'esito sperato (nonostante la natura “scolastica” della vertenza) in quanto, la compagnia assicurativa decideva di non partecipare alla mediazione attivata e la IG.ra CP_2
dichiarava “ …non intende entrare in mediazione” nonostante gli odierni
[...] ricorrenti aveva manifestato la propria volontà di avviare la seconda fase della procedura in parola (doc. 10). 17) Si scopriva che la IG.ra non aveva intenzione di corrispondere la Controparte_2 differenza di euro 8.958,11 in quanto riteneva che dovesse pervenire una preventiva ammissione di errata ripartizione da parte della compagnia assicurativa…sic! Dichiarazione che in ogni caso mai è pervenuta!
* * * È bene evidenziare fin da ora che la grave condotta posta in essere dall'odierna convenuta, contraria ad ogni precetto circa l'esatto adempimento delle obbligazioni ed al principio della correttezza e buona fede, ha comportato un ingente danno in capo agli odierni ricorrenti i quali, nonostante il reclamo proposto nel mese di luglio 2022 (cfr doc. 3) hanno dovuto incaricare l'Avv. Elide Landi la quale, per le attività stragiudiziali espletate ha chiesto ed ottenuto nell'agosto 2022 il pagamento del compenso di euro 2.188,68 (doc. 11). Importo che si chiede in risarcimento alla compagnia assicurativa per quanto appresso dedotto. È, infatti, nota la disciplina di cui agli artt. 1218 e ss c.c. che sancisce l'obbligo in capo al debitore di risarcire il creditore dei danni tutti da questo subiti in funzione dell'inesatto e/o ritardato adempimento delle proprie obbligazioni. Risarcimento che, come noto, deve comprendere sia la perdita subita dal creditore che il mancato guadagno. L'erroneità con cui controparte ha adempiuto all'obbligazione contrattuale, peraltro reiterata (si veda il reclamo, l'intervento del precedente difensore e la procedura di mediazione attivata) ha costretto gli odierni ricorrenti a rivolgersi, dapprima, all'Avv. Elide Landi affinché fossero assistiti stragiudizialmente nella vicenda per cui oggi è causa.
4 In funzione di ciò, ed in conseguenza dell'inadempimento posto in essere da controparte, gli odierni ricorrenti hanno subito un danno emergente risarcibile a titolo di spese vive sostenute e prodromiche, necessarie, indefettibili e funzionali al presente giudizio pari a complessivi euro 2.897,98 (cfr. doc. 9, 11 e 12); somma così determinata ex D.M. 55/2014 e ss. mm. e ii.:
- quanto ad € 1.500,00 (oltre 15% s.g., 4% c.p.a. e 22% iva) per studio posizione e assistenza/ consulenza stragiudiziale (cfr doc. 11);
- quanto ad € 500,00 (oltre 15% s.g. e 4% c.p.a.) per fondo spese in merito all'assistenza nelle prime due fasi ex DM 37/2018 della mediazione attivata (cfr doc. 8 e 10);
- quanto ad € 62,50 (cfr doc. 9) per spese vive anticipate. Sul punto si noti infatti che nella Giurisprudenza di Legittimità è pacifico che:
“(…) se (…) la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali.” (Cass. civ. Sez. III, 02/02/2006, n. 2275 - rv. 588091) Ed ancora:
“Le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte, purché siano necessarie e giustificate, condizioni, queste che si desumono dal potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione” (Cass. civ. Sez. III, 12/07/2005, n. 14594 - rv. 583447)”.
I ricorrenti hanno pertanto formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, esaminati i titoli di provenienza ed espletati gli accertamenti ulteriori che riterrà utili, A) Accertato e dichiarato, per i motivi tutti di cui al presente atto o per quelli diversi che dovessero emergere di giustizia nel corso del presente giudizio, l'errato adempimento da parte della resistente nei confronti degli odierni ricorrenti/benenficiari in merito alla fase di ripartizione e conseguente liquidazione delle quote del premio di cui alla polizza- contratto di assicurazione a vita intera premio unico n. 8319062 denominato “Top Valor New” stipulata in data 16 marzo 2017 da , Parte_3 dichiarare tenuta e condannare, per i motivi di cui al presente atto o per quelli diversi che dovessero emergere di giustizia nel corso del presente giudizio, Controparte_1
(già , in persona del leg. rapp. pro tempore, C.F. .I.
[...] CP_3 P.IVA_2
, a pagare ai IGg.ri e la somma di € 8.958,11 P.IVA_3 Pt_2 Parte_1
(euro ottomilanovecentocinquantotto/00) oltre interessi legali dalla domanda 5 stragiudiziale del 13 luglio 2022 (cfr doc. 3) ed oltre interessi ex comma 4, art. 1284 c.c., dalla data di deposito del presente ricorso all'effettivo saldo. B) dichiarare tenuta e condannare (già , in Controparte_1 CP_3 persona del leg. rapp. pro tempore, C.F. .I. , a pagare ai P.IVA_2 P.IVA_3
IGg.ri e la somma di € 2.897,98 (euro Pt_2 Parte_1 duemilaottocentonovantasette/98) a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e quale, quindi, danno emergente, o a quel diverso titolo accertato nel corso del presente giudizio, per spese vive sostenute dalla odierna ricorrente e a titolo di compensi per assistenza stragiudiziale e di mediazione, in conseguenza delle reiterate inadempienze contrattuali di controparte (ved. precedente pag. 6). In ogni caso, con vittoria di spese (contributo unificato € 237,00 e marca da bollo € 27,00) e compensi del presente giudizio e, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata sub. B delle precedenti conclusioni, anche i compensi e le spese vive della fase stragiudiziale comprensiva della fase di mediazione”.
si è ritualmente costituita in giudizio, osservando quanto segue Controparte_1
nella propria comparsa di costituzione e risposta:
“IN FATTO Preliminarmente, la scrivente difesa ritiene opportuno precisare la genesi e la natura contrattuale della polizza in esame nonchè la designazione dei relativi beneficiari da parte del contraente/assicurato sig. ed infine la corretta procedura di Parte_3 liquidazione che la società ha inteso adottare nel caso di specie, stante in CP_3 merito l'indirizzo giurisprudenziale vigente all'epoca della contestata liquidazione. Il sig. ha sottoscritto in data 03/03/2017 con la società – tramite Parte_3 CP_3 Contr l'intermediaria “FinecoBank” – la proposta-certificato di polizza “TOP VALOR – Contratto di Assicurazione a Vita Intera a pre-mio unico a prestazioni rivalutabili” (tariffa VX8) numero FS8319062 FB (doc. n. 01), ivi designando quali beneficiari causa morte gli “eredi legittimi”, tramite versamento del premio unico di euro 40.000,00 a cui sono seguiti i versamenti di premi aggiuntivi di euro 40.000,00 in data 23/11/2018 come da lettera di conferma del 01/12/2018 (doc. n. 01-bis) e di euro 20.000,00 in data 29/03/2019 come da lettera di conferma del 07/04/2019 (doc. n. 01-ter). Successivamente è intervenuta una prima modifica in ordine alla designazione dei beneficiari in data 12/10/2018 a favore dei signori e Persona_1 Parte_5 in parti uguali fra loro (doc. n. 02), confermata da in data 06/11/2018
[...] CP_3
(doc. n. 03), e quindi una seconda modifica dei beneficiari in persona degli “eredi legittimi” in data 03/01/2021 (doc. n. 04), confermata da in data 04/02/2021 (doc. CP_3
n. 05). In seguito nessun'altra modifica è poi intervenuta contrattualmente o per disposizione testamentaria o per successiva comunicazione alla compagnia assicurativa da CP_3 parte dell'unico soggetto legittimato quale il contraente sig. . Parte_3
6 Detta proposta certificato in seguito ha assunto il numero di polizza 8319062, a fronte dei versamenti del premio unico e di quelli integrativi per l'importo complessivo di euro 100.000,00. In data 01/06/2022 è deceduto il predetto contraente/assicurato sig. ed a tale Parte_3 data è maturata la liquidazione della polizza n. 8319062, per l'importo netto complessivo di euro 107.540,32, come risulta dal conteggio analitico delle singole quietanze del 05/07/2022 emesse dalla società (già ai Controparte_1 CP_3 singoli beneficiari (doc. n. 06). In data 13/06/2022 tutti gli eredi legittimi hanno formulato alla compagnia assicurativa la richiesta di liquidazione della polizza n. 8319062 mediante Controparte_1 sottoscrizione della relativa modulistica nonché quella relativa ai dati identificativi dei singoli beneficiari (doc. n. 07). Orbene in ordine alla procedura di liquidazione della prefata polizza adottata, l'Esponente (già ribadisce il corretto criterio di Controparte_1 CP_3 liquidazione assunto nel caso di specie. Sul criterio di liquidazione adottato dalla compagnia assicurativa, si osserva, infatti, che detta liquidazione doveva essere operata a favore dei beneficiari designati quali “eredi legittimi” a cui veniva devoluta iure proprio e non iure successionis. Nel caso di specie, i beneficiari designati dovevano essere individuati ricorrendo al criterio delle norme che regolano tale successione (inteso come criterio necessario sia per l'individuazione degli eredi sia per la determinazione della relativa quota, sempre secondo le norme successorie). È, infatti, principio pacifico che il diritto alla riscossione della somma assicurata si trasferisca al terzo iure proprio e non iure successionis nel senso che tale diritto si trasferisce agli eredi legittimi del beneficiario premorto indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano chiamati alla successione o accettino o rinuncino all'eredità, rilevando – nel caso specifico – l'indicazione degli eredi legittimi unicamente quale criterio per l'individuazione del beneficiario (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 14 maggio 1996 n. 4484; Cass. Civ., sez. Lav. 2 dicembre 2000 n. 1547; Trib. Salerno, Sez. II, 07.01.2010). Infatti, tutte le compagnie assicurative prevedono nelle polizze vita – oltre alla designazione nominativa dei beneficiari (che ovviamente non da luogo a problemi interpretativi) – l'indicazione dei beneficiari con riferimento allo status personale parentale (con l'espressione generica “a favore di”: coniuge, figli etc.) o con riferimento alle categorie di successibili (inteso sempre come criterio per l'individuazione). Ne consegue che la corretta liquidazione di tale polizza andava fatta unicamente a favore degli eredi legittimi dell'assicurato così come contrattualmente designati. Questi i motivi per i quali, la società ha negato la liquidazione della Controparte_1 polizza in oggetto secondo il criterio ripartitivo paritario preteso dagli odierni ricorrenti procedendo, invece, a liquidare la polizza intestata al de cuius agli eredi legittimi designati e individuati nell'atto notorio reso dagli eredi beneficiari (doc. n. 08), secondo
7 il medesimo criterio ripartivo della successione ex lege considerando l'operatività della rappresentazione. Vero è che con la nota sentenza della Cassazione S.U. n. 11421/2021 è stato introdotto un criterio ripartitivo paritario in modo difforme dai precedenti giurisprudenziali ma altrettanto vero è che la procedura di liquidazione nel caso di specie è stata adottata secondo i principi della Cassazione consolidati all'epoca e segnatamente secondo il criterio indicato nella sentenza della Cassazione n. 19210 del 29/09/2015 (doc. n. 09). Dunque non può essere certamente imputata alla compagnia assicurativa di non aver adottato un criterio paritario all'epoca non ancora conformemente adottata dai liquidatori delle diverse compagnie assicurative. IN DIRITTO 1. Sul criterio di liquidazione della polizza vita n. 8319062 Da quanto dedotto in fatto, si osserva che la società era Controparte_1 obbligata, in forza del contratto assicurativo stipulato con il sig. , a liquidare Parte_3 in caso di morte dell'assicurato il capitale maturato a favore dei suoi “eredi legittimi”. Come sopra riferito la società ha individuato i beneficiari causa Controparte_1 morte del contratto stipulato con il contraente in forza della modulistica Parte_3 relativa alla richiesta liquidazione e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio acquisita (cfr. doc. n. 08). La ripartizione della liquidazione della polizza è stata fatta tenendo conto del grado dei successibili ex lege e delle norme successorie e non in parti uguali fra loro come ora preteso ex adverso. Non sussiste, infatti, alcun documento in cui il contrente sig. abbia mai Parte_3 espresso la volontà di suddividere l'importo assicurato in parti uguali fra i beneficiari
“eredi legittimi” contrariamente a quanto fatto espressamente nella prima modifica di designazione dei beneficiari (cfr. doc. n. 02). Anche alla luce di quanto sopra, appare più coerente e logico che nell'individuare quali beneficiari gli eredi legittimi o testamentari, il contraente, qualora avesse voluto discostarsi dalle normali ripartizioni secondo le quote ereditarie, lo avrebbe dovuto specificare nel contratto stipulato con la compagnia assicurativa o nelle successive comunicazioni di modifica de beneficiari. Tale principio è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19210/2015 (cfr. doc. n. 09) in cui si legge:
“…. omissis … L'assunto che clausole simili si debbano interpretare nel senso che impongano, ai fini della individuazione del beneficiario, soltanto l'individuazione secondo le regole della successione verificatasi e contemplata dalla clausola, di chi sia erede dello stipulante per il caso di morte, ma non, in mancanza di espresso riferimento anche alla posizione di erede quanto alla ripartizione dell'eredità (e, dunque, alla ripartizione secondo le regole della successione legittima o secondo le regole della successione testamentaria), è innanzitutto privo di giustificazione sul piano dell'esegesi letterale, atteso che, secondo il senso letterale dell'espressione "erede", tanto se l'eredità sia stata devoluta ab intestato quanto se sia stata devoluta per testamento,
8 l'evocazione con detta espressione della figura dell'erede non può che implicare un riferimento non solo al modo in cui chi tale qualità è stata acquisita e, quindi, alla fonte della successione, ma anche alla dimen-sione di tale acquisizione e, dunque, al valore della posizione ereditaria secondo quella fonte. Si vuol dire, cioè che il dire che qualcuno è erede di un soggetto significa, secondo l'espressione letterale, evocare tanto chi lo è quanto anche in che misura lo è: il carattere polisenso dell'espressione letterale esclude che la presenza in una polizza assicurativa di un riferimento agli eredi sic et sim-pliciter come beneficiari per il caso di morte dello stipulante possa intendersi di per sè significativa solo dell'individuazione della qualità e non anche della misura della posizione ereditaria. Ma la pretesa di intendere secondo i criteri dell'esegesi letterale nel modo voluto dall'orientamento da cui si dissente clausole come quelle di cui è processo, le quali contengono un espresso riferimento alla natura della devoluzione, cioè alla devoluzione legittima o testamentaria, appare ancora meno fondata alla stregua sempre dei criteri che debbono presiedere all'esegesi letterale: invero, l'uso in clausole siffatte dell'espresso riferimento al modo della devoluzione, per il fatto stesso che essa avviene secondo il titolo di successione ma, proprio per ciò, necessariamente secondo i criteri di riparto dell'eredità indicati dalla legge e dal testamento, non si comprende come possa essere limitativo della volontà di riferirsi non solo al titolo ma anche alla misura della successione. Ove, poi, si passi all'uso doveroso, secondo il paradigma dell'art. 1362 c.c., del criterio dell'interpretazione secondo la comune intenzione delle parti, è sufficiente interrogarsi su che cosa comunemente si intenda per erede ab intestato e per erede testamentario e, dunque, riflettere sul fatto che quanto lo stipulante e la società assicuratrice prevedono per il caso di morte dello stipulante come beneficiari gli eredi legittimi in mancanza di eredi testamentari, la comune intenzione delle parti non può che essere se non quella di voler alludere alla misura in cui la successione secondo l'uno a l'altro titolo si verificherà. Infatti: aa) dal punto di vista dello stipulante, premesso che egli può aver già fatto testamento e, dunque, ripartito fra gli eredi designati la sua eredità, oppure, non avendolo fatto ed avendo in animo di farlo, è palese che l'intenzione di attribuire il beneficio a chi sarà erede per il caso di sua morte, tanto nel primo caso quanto nel secondo non può che riferirsi alla misura della chiamata disposta o da disporsi oppure, nel primo caso, a quella emergente da un futuro nuovo testamento o dall'eventuale revoca di quello esistente o con sostituzione con altro o senza farne un altro e quindi dalla misura della chiamata secondo la successione legittima: solo la presenza di elementi testuali contrari e diretti a contraddire che l'attribuzione del beneficio sia egualitaria per tutti coloro che saranno eredi può escludere che l'intenzione dello stipulante sia nei detti sensi;
bb) sempre dal punto di vista dello stipu-lante, qualora egli non avesse fatto testamento, la previsione della attribuzione agli eredi testamentari o legittimi senza la previsione dell'egualitarismo si presta solo ad esprimere l'intenzione di un'attribuzione proporzionata alla misura in cui ciascuno dei sui futuri eredi sarà
9 tale: appare forzatura ridimensionatrice priva di giustificazione l'altra ricostruzione;
cc) anche l'intenzione dal punto di vista della società assicuratrice non può non prestarsi ad essere ricostruita nei sensi indicati. Che l'intenzione comune alle parti debba essere considerata quella di far riferimento sia al modo che alla misura della successione che si verificherà e che risulti contemplata risulta conclusione giustificata per il fatto stesso che bene lo stipulante potrebbe, nell'individuare come beneficiari gli eredi testamentari o legittimi, specificare che essi non lo saranno in modo corrispondente alla quota di eredità devoluta, ma in misura egualitaria o diversa. Ne segue che nel silenzio dello stipulante la comune intenzione delle parti va ricostruita nel senso indicato. Anche il criterio della c.d. interpretazione Ideologica giustifica, dunque, la ricostruzione del significato delle clausole in discorso nel senso che lo scopo perseguito dalle parti e segnatamente dallo stipulante è, conforme alla natura dell'assicurazione sulla morte, quello di attribuire il beneficio nello stesso modo in cui risulterà regolata la sua successione. Se si interroga il buon senso dell'uomo comune e si propone di intendere le dette clausole come le intende l'orientamento da cui si dissente, la risposta non potrà che essere nel senso dell'assoluta incomprensibilità, di fronte alla stipulazione della spettanza agli eredi legittimi o testamentari, di un significato che non sia quello del riferimento alla devoluzione ereditaria sia quanto all'individuazione degli eredi sia quanto alla misura della loro successione. E tanto evidenzia che anche dal punto di vista dell'intenzione della società assicuratrice circa il contenuto della clausola non possono sussistere dubbi sulla duplicità di tale individuazione. L'assunto della giurisprudenza da cui si dissente che il diritto nascente dal contratto deriva da esso come pattuizione a favore di terzo e non può essere identificato con un rinvio alle regole della devoluzione testamentaria o legittima, in disparte la sua incomprensibilità là dove volesse evocare una diretta efficacia di detta devoluzione circa l'individuazione dei beneficiari, non trova alcuna giustificazione al contrario proprio sul piano della ricostruzione della volontà contrattuale espressa nella stipulazione. Come s'è veduto è sul piano della stessa volontà contrattuale che il pur generico riferimento agli eredi testamentari o legittimi nell'intenzione di chi stipula vuole individuare non solo il beneficiario nella sua qualità di erede in senso generico, bensì anche nel valore che la posizione assume, o per testamento o per legge, all'interno della successione. Pensare che la genericità del riferimento agli eredi sottenda che l'indennizzo dovrà essere attribuito a favore loro per parti eguali è una forzatura, che fa violenza al criterio di esegesi letterale, a quello teleologico ed in definitiva al buon senso dell'uomo comune. …”. Pertanto la Suprema Corte in tale sentenza ha enunciato i seguenti principi:
1. Secondo l'espressione letterale, essere erede di un soggetto, indica sia chi lo è, sia in che misura lo è.
10 2. Il carattere polisenso dell'espressione letterale esclude che la presenza in una polizza assicurativa di un riferimento agli eredi sic et simpliciter come beneficiari per il caso morte dello stipulante possa intendersi di per sé significativa solo dell'individuazione della qualità e non an-che della misura della posizione ereditaria.
3. In applicazione dell'art. 1362 e ss. c.c., l'intenzione comune alle parti debba essere considerata quella di riferimento sia al modo che alla mi-sura della successione che si verificherà: infatti, lo stipulante avrebbe dovuto specificare che gli eredi legittimi non dovranno liquidati in misura paritetica. Ne consegue che nel silenzio del contraente la comune intenzione delle parti va ricostruita nel senso di cui al principio al punto 1.
4. Il criterio della c.d. interpretazione ideologica giuridica giustifica la ricostruzione del significato della clausola in esame nel senso che lo scopo perseguito dallo stipulante è, conforme alla natura dell'assicurazione sulla morte, quello di attribuire il beneficio nello stesso modo in cui risulterà regolata la sua successione.
5. Pensare che la genericità del riferimento agli eredi sottenda che l'indennizzo dovrà essere attribuito a favore loro per parti uguali è una forzatura, che viola il criterio di esegesi letterale, a quello teleologico ed in definitiva al buon senso dell'uomo comune. Dunque, in estrema sintesi, la Suprema Corte ha chiarito che, nel contratto di assicurazione a favore di terzo, valore semantico dell'espressione “erede legittimo” sussume sia l'aspetto qualitativo sia quello quantitativo. Pertanto, suddividere l'importo assicurato tra tutti i beneficiari in parti uguali comporta la violazione della volontà negoziale del contraente, anche ai normali principi di interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c. Quindi, la compagnia assicurativa – in giusta applicazione di quanto Controparte_1 stabilito dagli artt. 1920 c.c. e 1362 e ss. c.c. e dalla giurisprudenza di legittimità espressasi sul punto oggetto della presente vertenza con sentenza n. 19210/2015 sopra richiamata, ha liquidato correttamente la polizza secondo le quote successorie spettanti agli eredi legittimi beneficiari.
2. Sul preteso danno emergente. L'Esponente contesta, infine, il preteso riconoscimento del danno emergente rivendicato ex adverso in conseguenza del presunto inadempimento della compagnia assicurativa nel criterio di liquidazione della polizza in oggetto. Nella denegata ipotesi in cui Codesto Tribunale dovesse accogliere la tesi dei ricorrenti in ordine alla diversa liquidazione della polizza n. 8319062, si contesta sin d'ora sia l'ammontare sia l'inerenza delle spese legali stragiudiziali corrisposte al primo legale dei ricorrenti (cfr. doc. n. 11 – fascicolo ) in quanto non risulta correlata alla Pt_3 tariffa forense vigente e neppure è stata documentata l'attività stragiudiziale asseritamente svolta dall'Avv. Elide Landi, peraltro solo genericamente indicata nella copia della fattura elettronica versata in atti. In assenza di idonea documentazione ed esposizione compiuta delle circostanze che legittimerebbero l'eventuale inerenza dei costi legali con l'attuale giudizio, si osserva che presuntivamente l'attività stragiudiziale del primo difensore dei ricorrenti ben potrebbe essere riferita alla transazione sottoscritta in data 19/12/2022 con la signora
11 AR IA, che non fa parte del presente giudizio. Singolare, infine, notare che l'attività effettivamente prodromica al presente giudizio è correlata alla sola fase di mediazione obbligatoria promossa e intrapresa dal secondo e odierno difensore dei ricorrenti Avv. Federico Biancofiore”.
La compagnia resistente ha pertanto formulato le seguenti conclusioni di merito:
“- accertato che la liquidazione della polizza deve essere devoluta iure proprio e non iure successionis a favore dei beneficiari designati quali “eredi legittimi”, non essendo intervenuta alcuna revoca espressa alla designazione contrattuale;
- accertato che la liquidazione della polizza in esame non è mai stata contestata dai beneficiari all'epoca della liquidazione (novembre 2022);
- confermare la corretta liquidazione della polizza vita n. 8319062 (proposta-certificato n. FS8319062 FB) denominata “TOP VALOR NEW” effettuata da “ Controparte_1
(già “ ) a favore degli eredi legittimi secondo la ripartizione delle
[...] CP_3 quote ereditarie, per l'effetto, respingere, in ogni caso, tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto”.
ha inoltre provveduto alla chiamata in causa di , Controparte_1 Controparte_2
formulando nei suoi confronti le seguenti richieste:
“- nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere fondate le pretese dei ricorrenti in ordine alla liquidazione in parti uguali fra tutti gli eredi legittimi della polizza vita n. 8319062 (proposta-certificato n. FS8319062 FB) denominata “
[...]
” di cui è causa, e per l'effetto ritenere obbligata la convenuta CP_6 [...]
(già “ ) a pagare ai ricorrenti signori e Controparte_1 CP_3 Parte_2
l'importo complessivo di euro 11.856,09 di cui: euro 8.598,11 ad Parte_1 integrazione della somma già liquidata per la suddetta polizza nonché euro 2.897,98 a titolo di risarcimento per danno emergente, l'odierna convenuta chiede in via subordinata e riconvenzionale alla terza chiamata signora di restituire Controparte_2 quanto indebitamente percetto per assenza di causa solvendi nei Suoi confronti – quale erede legittima del defunto fratello signor – a titolo di liquidazione della Parte_3 polizza vita n. 8319062, per l'importo di euro 11.856,09 o la maggior o minor somma accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della presente domanda al soddisfo;
- in via subordinata gradata condannare conseguentemente la terza chiamata signora
a manlevare la stessa convenuta “ dalla Controparte_2 Controparte_1 richiesta di condanna formulata nei Suoi confronti dai ricorrenti in ordine alla corresponsione della complessiva somma di euro 11.856,09 o la maggior o minor somma accertata in corso di causa, ad integrazione della quota già liquidata per la predetta polizza vita n. 8319062 “Top Valor New”; IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari;
sentenza esecutiva come per legge”. 12 Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
La domanda attorea si fonda sul contratto di assicurazione sulla vita n. 8319062 stipulato in data 16/03/2017 da con la compagnia (oggi Parte_3 CP_3 [...]
, contratto nel quale sono designati come beneficiari in caso di morte gli Controparte_1
“eredi legittimi” del contraente assicurato;
tale designazione risulta da lui Parte_3
modificata in data 12/10/2018 (con l'indicazione di e Persona_1 Parte_5
quali beneficiari in parti uguali) e ripristinata in data 04/01/2021 con una nuova
[...]
individuazione dei beneficiari negli “eredi legittimi”, senza ulteriori precisazioni.
Al tempo della stipula del suddetto contratto, così come al tempo della morte di Pt_3
(avvenuta in data 01/06/2022), gli eredi legittimi dell'assicurato erano le sorelle
[...]
AR IA e , nonché i nipoti e , figli Controparte_2 Parte_2 Parte_1
del fratello , deceduto nell'anno 2006. Parte_4
Come risulta pacificamente dagli atti, la prestazione complessiva dovuta in forza della polizza assicurativa, al netto delle imposte, era pari a € 107.540,32, e tale importo venne diviso dalla compagnia assicuratrice in tre parti uguali (pari a € 35.846,77 ciascuna), sul presupposto che la somma spettante complessivamente ai due nipoti dell'assicurato dovesse essere determinata in misura proporzionale alla quota ereditaria (1/3) che sarebbe stata devoluta al loro defunto padre , sicché a ciascuno degli Parte_4
odierni ricorrenti venne liquidata solo la somma di € 17.926,97.
e ritengono invece che la prestazione assicurativa Parte_2 Parte_1
dovesse essere ripartita tra i quattro beneficiari in parti tutte uguali tra loro, con conseguente liquidazione della somma di € 26.885,08 a favore di ciascun beneficiario;
chiedono pertanto la condanna di al pagamento in loro favore Controparte_1
della somma di € 8.958,11, in quanto erroneamente corrisposta dalla compagnia assicuratrice a anziché agli odierni attori (che hanno già ottenuto in via Controparte_2
transattiva da AR IA la corresponsione della somma di 8.958,11 da lei percepita in eccedenza rispetto a quella di € 26.885,08).
13 La pretesa dei ricorrenti deve ritenersi fondata alla luce dei principi enunciati dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11421 del 30/04/2021, di seguito riportati, ai quali questo Tribunale ritiene di doversi senz'altro uniformare
(discostandosi quindi dal diverso orientamento giurisprudenziale richiamato dalla compagnia resistente, al quale aveva precedentemente aderito la Sezione III della
Suprema Corte con la sentenza n. 19210 del 29/09/2015):
“Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in una delle forme previste nell'articolo 1920, comma 2, c.c., comporta
l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione”;
“Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della "eadem causa obligandi", una quota uguale dell'indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura”;
“Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo”.
Deve infatti ritenersi, in applicazione dei principi sopra riportati, che la compagnia assicuratrice resistente, corrispondendo a la somma di € 8.958,11 in Controparte_2
aggiunta a quella di € 26.885,08, abbia effettuato un pagamento a favore di un soggetto che non era legittimato a riceverlo;
né può parlarsi di pagamento al creditore apparente, ai sensi dell'art. 1189 c.c., poiché non sussistevano circostanze univoche tali da far apparire legittimata a ricevere quell'ulteriore somma, non potendo Controparte_2
14 certamente ravvisarsi una siffatta circostanza nella prima modifica della designazione dei beneficiari, effettuata da in data 12/10/2018, e considerato che il Parte_3
pagamento de quo venne eseguito in epoca ampiamente successiva alla citata pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Si è trattato quindi di un pagamento privo di efficacia liberatoria per la compagnia assicuratrice, che dovrà pertanto effettuarlo nuovamente a favore dei soggetti legittimati a riceverlo.
Merita pieno accoglimento anche la domanda di rimborso delle spese sostenute dagli odierni ricorrenti per l'assistenza legale stragiudiziale prestata a loro favore dall'avv.
Elide Landi, essendo tale attività provata documentalmente (doc. 5 allegato al ricorso), e risultando congrua la somma di € 2.188,68 (€ 1.500,00, oltre a spese generali ed accessori di legge) fatturata e pagata per detta assistenza (doc. 11 allegato al ricorso).
Va senz'altro accolta anche la domanda proposta in via subordinata e riconvenzionale dalla compagnia assicuratrice nei confronti di , limitatamente alla Controparte_2
restituzione della somma di € 8.958,11 erroneamente pagata alla terza chiamata.
Le spese di lite seguono la soccombenza tra i ricorrenti e la resistente, mentre vanno compensate tra la resistente e la terza chiamata, non avendo quest'ultima opposto alcuna resistenza alla pretesa restitutoria avanzata nei propri confronti.
Si impone inoltre, in forza dell'art. 8, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 28/2010, la condanna di al pagamento di un importo corrispondente al contributo Controparte_1
unificato dovuto per il presente giudizio (€ 237,00), atteso che la resistente, come risulta dal verbale negativo prodotto (doc. 10 di parte ricorrente), ha omesso senza giustificato motivo di partecipare al procedimento di mediazione obbligatoria.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_2
della somma di € 8.958,11, oltre agli interessi legali dalla richiesta Parte_1
15 stragiudiziale del 13/07/2022, ed oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale fino al saldo effettivo;
2) condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_2
dell'ulteriore somma di € 2.188,68 a titolo di risarcimento del danno da Parte_1
inadempimento contrattuale subito dai ricorrenti;
3) condanna a rifondere ad e Controparte_1 Parte_2 Parte_1
le spese del procedimento di mediazione obbligatoria e quelle del presente giudizio, che liquida complessivamente in € 312,80 per spese esenti (di cui € 48,80 per l'attivazione della procedura di mediazione) ed € 3.300,00 per compenso professionale (di cui €
300,00 per l'attivazione della procedura di mediazione), oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.;
4) condanna a rimborsare a la somma di € Controparte_2 Controparte_1
8.958,11 che la resistente dovrà corrispondere ai ricorrenti in esecuzione di quanto disposto al precedente capo 1), oltre agli interessi legali su detta somma dalla proposizione della domanda nei confronti della terza chiamata fino al saldo effettivo;
5) dispone la totale compensazione delle spese giudiziali relative alla chiamata in causa di;
Controparte_2
6) condanna al versamento della somma di € 237,00 all'entrata Controparte_1
del bilancio dello Stato.
Così deciso in Ravenna, il giorno 20/10/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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