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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/12/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE LAVORO
Alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. il giudice del lavoro dr.ssa Roberta
Poirè ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1600/2024 tra le parti:
Ricorrente:
, con Avv. NASO DOMENICO Controparte_1
Resistente:
, contumace CP_2 Controparte_3
IN PUNTO: carta elettronica del docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha esposto di essere docente a tempo determinato ed agisce per ottenere la carta elettronica dell'importo di €500 - introdotta dall'art. 1 comma 121 L.107/15 “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” e che è dall'a.1 comma 121 citato prevista per i soli “docenti di ruolo” - in relazione all'a.s. 2024/25 durante il quale ha prestato servizio come docente a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno.
A sostegno della domanda lamenta la discriminatorietà insita nella disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo alla luce della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70 CE, come già riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa e dalla Corte di
Giustizia.
L'Amministrazione convenuta non si è costituita e con la presente sentenza la si dichiara contumace.
2. In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, in quanto “la questione controversa non attiene alle modalità di esercizio del potere di organizzazione della PA resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individua correttamente in quella del giudice ordinario” (così Trib. Treviso sentenza 14/2023 12/1/23).
Il è dotato di legittimazione passiva, evidente essendo che la legge ha demandato Controparte_3 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri solo l'individuazione delle modalità operative per l'attuazione del diritto ma che il soggetto giuridico che riconosce il beneficio è il Ministero datore di lavoro, pertanto correttamente evocato in giudizio.
Quanto al merito, la legge 107/2015 ha previsto la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo, ancorché part time e/o in prova (dpcm attuativo del 2015) ed ivi compresi i docenti “dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e quelli in comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari” (dpcm attuativo del 2016) e solo a partire dall'anno 2023,
l'art. 15 del d.l. 69/23 ha esteso il beneficio ai supplenti con supplenza al 31 agosto, ossia ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il Consiglio di Stato (pronuncia 1842/22) ha affermato che tale sistema collide –anche- con il principio di buon andamento della PA in quanto “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla;
non può dubitarsi, infatti, che nella misura in cui la PA si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti... Ma…il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento grava su tutto il personale docente… dunque non è corretto ritenere… che l'erogazione della carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti in ruolo in chiave di aggiornamento e formazione perché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo a pena, in caso contrario di creare un sistema “a doppio binario” non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento… Del resto l'insostenibilità dell'assunto per cui la carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggiore gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo si evince anche dal fatto che la Carta è erogata ai docenti part time (il cui impegno didattico può
in ipotesi essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e così non conseguire la stabilità del rapporto”.
La Corte di Giustizia sez VI n.450 del 18/5/22 a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha ritenuto che la carta docenti rientri tra le “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 accordo quadro in quanto indennità versata per sostenere la formazione continua dei docenti che è obbligatoria anche per i docenti non di ruolo.
La Corte di Giustizia ha quindi affermato che “la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riserva a solo personale docente a tempo indeterminato del ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_3 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di €500,00 all'anno concesso per sostenere la formazione continua dei docenti…”.
E', infine, intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione 29961/23 che ha ulteriormente chiarito che
“Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di compatibilità (punti 41- 43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo determinato”; ed ha aggiunto che, in quanto
“evidente” che il legislatore italiano aveva riferito il beneficio all'“anno scolastico”, non potevano essere esclusi dal beneficio i docenti precari le cui supplenze avessero medesima “taratura”.
La ricorrente ha documentato di avere lavorato nell'a.s di causa con contratto che ha coperto l'intero anno scolastico, così da sussistere il presupposto della “medesima taratura” rispetto al lavoro dei docenti a tempo indeterminato che la Corte di Cassazione richiede.
Avendo chiesto la carta per l'anno scolastico in corso di svolgimento al tempo del deposito del ricorso neanche è da affrontare la questione circa l'essere la carta richiedibile a posteriori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nei minimi tariffari per la consolidata serialità del presente contenzioso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata
Condanna il convenuto a mettere a disposizione del ricorrente Carta elettronica per CP_3
l'aggiornamento e formazione del personale docente dell'importo di €500,00 oltre al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in €250,00 oltre oneri di legge per competenze professionali ed €21,50 per CU con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Treviso, 02/12/25
Il G.L.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE LAVORO
Alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. il giudice del lavoro dr.ssa Roberta
Poirè ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1600/2024 tra le parti:
Ricorrente:
, con Avv. NASO DOMENICO Controparte_1
Resistente:
, contumace CP_2 Controparte_3
IN PUNTO: carta elettronica del docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha esposto di essere docente a tempo determinato ed agisce per ottenere la carta elettronica dell'importo di €500 - introdotta dall'art. 1 comma 121 L.107/15 “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” e che è dall'a.1 comma 121 citato prevista per i soli “docenti di ruolo” - in relazione all'a.s. 2024/25 durante il quale ha prestato servizio come docente a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno.
A sostegno della domanda lamenta la discriminatorietà insita nella disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo alla luce della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70 CE, come già riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa e dalla Corte di
Giustizia.
L'Amministrazione convenuta non si è costituita e con la presente sentenza la si dichiara contumace.
2. In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, in quanto “la questione controversa non attiene alle modalità di esercizio del potere di organizzazione della PA resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individua correttamente in quella del giudice ordinario” (così Trib. Treviso sentenza 14/2023 12/1/23).
Il è dotato di legittimazione passiva, evidente essendo che la legge ha demandato Controparte_3 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri solo l'individuazione delle modalità operative per l'attuazione del diritto ma che il soggetto giuridico che riconosce il beneficio è il Ministero datore di lavoro, pertanto correttamente evocato in giudizio.
Quanto al merito, la legge 107/2015 ha previsto la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo, ancorché part time e/o in prova (dpcm attuativo del 2015) ed ivi compresi i docenti “dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e quelli in comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari” (dpcm attuativo del 2016) e solo a partire dall'anno 2023,
l'art. 15 del d.l. 69/23 ha esteso il beneficio ai supplenti con supplenza al 31 agosto, ossia ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il Consiglio di Stato (pronuncia 1842/22) ha affermato che tale sistema collide –anche- con il principio di buon andamento della PA in quanto “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla;
non può dubitarsi, infatti, che nella misura in cui la PA si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti... Ma…il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento grava su tutto il personale docente… dunque non è corretto ritenere… che l'erogazione della carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti in ruolo in chiave di aggiornamento e formazione perché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo a pena, in caso contrario di creare un sistema “a doppio binario” non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento… Del resto l'insostenibilità dell'assunto per cui la carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggiore gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo si evince anche dal fatto che la Carta è erogata ai docenti part time (il cui impegno didattico può
in ipotesi essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e così non conseguire la stabilità del rapporto”.
La Corte di Giustizia sez VI n.450 del 18/5/22 a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha ritenuto che la carta docenti rientri tra le “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 accordo quadro in quanto indennità versata per sostenere la formazione continua dei docenti che è obbligatoria anche per i docenti non di ruolo.
La Corte di Giustizia ha quindi affermato che “la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riserva a solo personale docente a tempo indeterminato del ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_3 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di €500,00 all'anno concesso per sostenere la formazione continua dei docenti…”.
E', infine, intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione 29961/23 che ha ulteriormente chiarito che
“Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di compatibilità (punti 41- 43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo determinato”; ed ha aggiunto che, in quanto
“evidente” che il legislatore italiano aveva riferito il beneficio all'“anno scolastico”, non potevano essere esclusi dal beneficio i docenti precari le cui supplenze avessero medesima “taratura”.
La ricorrente ha documentato di avere lavorato nell'a.s di causa con contratto che ha coperto l'intero anno scolastico, così da sussistere il presupposto della “medesima taratura” rispetto al lavoro dei docenti a tempo indeterminato che la Corte di Cassazione richiede.
Avendo chiesto la carta per l'anno scolastico in corso di svolgimento al tempo del deposito del ricorso neanche è da affrontare la questione circa l'essere la carta richiedibile a posteriori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nei minimi tariffari per la consolidata serialità del presente contenzioso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata
Condanna il convenuto a mettere a disposizione del ricorrente Carta elettronica per CP_3
l'aggiornamento e formazione del personale docente dell'importo di €500,00 oltre al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in €250,00 oltre oneri di legge per competenze professionali ed €21,50 per CU con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Treviso, 02/12/25
Il G.L.