Articolo 1 della Legge 18 novembre 1995, n. 496
Articolo 2
Versione
26 novembre 1995
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Versione
7 febbraio 1996
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare (( la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, )) con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1996
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