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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/07/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1436/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Scaramuzzino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1436/2024
con oggetto: appello avverso la sentenza del G.d.P di RN Dott.ssa Angela Barcia n.
521/2023- opposizione sanzione C.d.S.
promossa da:
nato a [...] il [...] C.F.: residente in Parte_1 C.F._1
RN, Via Badaloni n. 31, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Del Secco
APPELLANTE
contro
, con Controparte_1
sede in Piazza dell'Unità d'Italia n 1 CF pec P.IVA_1 Email_1
APPELLATA - CONTUMACE
1 Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 3.7.2025
dal procuratore di parte appellante:
“NEL MERITO Voglia il Tribunale adito quale Giudice di Appello in riforma totale della
sentenza n 521/2023 emessa dal Giudice di Pace in data 12.12.2023 e comunicata in data
14.12.2023 annullare in quanto illegittima l'ordinanza ingiunzione PROT. M-IT PR - LI-
SPC 000 23900 DEL 20/09/2022 emessa dal Prefetto di RN e notificata via pec il
30/09/2022 ed ogni provvedimento a monte. Con vittoria di spese diritti ed onorari del pre-
sente giudizio e di quello di primo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso al Giudice di Pace avverso ordinanza ingiunzione PROT. M-IT PR - LISPC
000 23900 DEL 20/09/2022 notificata via pec il 30/09/2022 della , Controparte_1 [...]
ha esposto quanto segue: Parte_2
a) in data 08/05/2022 ha ricevuto la notifica del verbale redatto dal Corpo di Parte_1
Polizia Municipale del Comune di RN n. P/1169470/2022 (prot 1953/2022) del
06/03/2022 con il quale gli è stata contestata l' infrazione di cui all' art 158/2-5 cds in quan-
to “il giorno 06/03/2022 alle h. 21,00 in Via Enrico Mayer 9 il conducente del veicolo
[...]
trg FA965FD ha violato l'art 158/2-5 del cds perché lasciava il veicolo in sosta CP_2
nell'area pedonale urbana” - pagamento misura ridotta di euro 60,90 oltre spese;
2 b) , ritenendo ingiusto il verbale di cui a punto a), ha presentato opposizione al Parte_1
Prefetto di RN adducendo le seguenti argomentazioni:
1) Il sig, è proprietario del mezzo trg FA965FD con il quale svolge attività di Parte_1
taxi giusta licenza 35 Comune di RN;
2) la targa del mezzo è dunque inserita nella “lista bianca permanente” costituita dal Co-
mune di RN e formata dai quei veicoli che possono accedere, transitare e sostare in
ZTL senza limiti di orari, gratuitamente, senza contrassegno e senza formalità ma previa comunicazione della targa.
3) nello specifico si trovava in Via Mayer per motivi di lavoro avendo ricevuto una Pt_1
chiamata di servizio per persona che si trovava al Teatro ON. Giunto in Via Mayer,
egli, non vedendo nessun cliente ad attenderlo, ha raggiunto il teatro ON introducendo-
si al suo interno per chiedere informazioni e cercare la persona che lo aveva chiamato;
qui ha perso qualche minuto per le formalità relative ai protocolli covid (green pass ect); con-
statato che il cliente non era presente ed evidentemente aveva rinunciato al servizio il sig,
si è riportato nella Via Mayer ove aveva lasciato in sosta la propria autovettura Pt_1
4) il concludeva il ricorso evidenziando la illegittimità della sanzione visto che la Pt_1
contestazione andava a colpire persona che per motivi di lavoro è abilitata a circolare all'interno delle zone ZTL e pedonali con il mezzo sanzionato, così come previsto dal rego-
lamento che Disciplina la circolazione in dette ultime zone eccependo dunque sia la man-
canza nel caso che ci occupa dell'elemento soggettivo che la mancanza di quello oggettivo
Il Prefetto con ordinanza ingiunzione PROT. M-IT PR - LISPC 000 23900 DEL
20/09/2022, ha respinto il ricorso RILEVANDO quanto segue: - "che la violazione conte-
3 stata non era il divieto di fermata, bensì la sosta in zona vietata, atteso che il conducente
non veniva rintracciato dal verbalizzante per l'eventuale contestazione immediata dell'ille-
cito";
L'Ordinanza del Prefetto è stata impugnata davanti al Giudice di Pace riproponendo le stes-
se censure mosse avanti al Prefetto.
Il Giudice di Pace rigettava il ricorso e, avverso detta pronuncia, propone gravame lo stesso riproponendo, in sostanza, le censure di cui ai ricorsi predetti e concludendo come Pt_1
prima riportato.
Parte appellata restava contumace.
Nel corso del procedimento di secondo grado non aveva luogo attività istruttoria sicché ve-
niva fissata per la discussione, con assegnazione di termini per note conclusive, l'udienza del 3.7.2025, in occasione della quale veniva data lettura del dispositivo di sentenza.
2. La sentenza emessa dal Giudice di Pace di RN, qui impugnata, deve essere riformata in quanto l'appello appare fondato.
Preliminarmente, deve darsi atto del condivisibile orientamento secondo cui (così
Cassazione civile sez. VI, 13/05/2014, n.10373) “Il ricorso in opposizione ad ordinanza-
ingiunzione per violazione al codice della strada, deve essere notificato all'autorità
amministrativa che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto dotata di una specifica
autonomia funzionale all'irrogazione della sanzione, e tale autorità è legittimata a resistere
all'azione intrapresa dall'ingiunto. Perciò, nell'ipotesi in cui questa autorità sia
un'Amministrazione dello Stato, si determina una deroga alla norma dell'art. 11 r.d. n.
4 1611 del 1933, che stabilisce la notificazione degli atti presso l'Avvocatura di Stato. (Nella
fattispecie i giudici d'appello avevano errato nel ritenere nulla la notificazione dell'atto di
citazione in appello effettuata presso la Prefettura di Torino e non presso gli uffici della
competente Avvocatura di Stato)”. La conclusione, dunque, è che la notificazione dell'atto introduttivo alla è valida e regolare. Controparte_1
****
Tanto premesso, la sanzione trova fondamento nella circostanza che il Pt_1
pacificamente proprietario del mezzo targato FA965FD con il quale svolge attività di taxi giusta licenza 35 Comune di RN (mezzo inserito ex se, quindi, nella cd. “lista bianca permanente” e formata dai quei veicoli che possono accedere, transitare e sostare in ZTL
senza limiti di orari, gratuitamente e senza contrassegno), avrebbe lasciato il suo autoveicolo, in sosta, in via Enrico Mayer n. 9, in area pedonale urbana, come si legge nell'allegato verbale di contestazione.
Ora, che il contegno contestato al presunto trasgressore sia, quindi, quello di avere lasciato l'autoveicolo in sosta in una area pedonale urbana è fuor di dubbio. Ciò che tuttavia non è
provato (e trattasi di un elemento su quale la sentenza impugnata a ben vedere non prende espressamente posizione) è che la via Mayer, al numero civico 9, sia effettivamente interessata da una area pedonale urbana, ciò che, invece, pare per tabulas smentito, essendo il civico n. 9 ubicato in area ben diversa e distante dall'area pedonale che interessa la zona antistante il teatro ON (cfr. chiaramente docc. 12 e 13 di parte appellante).
Segnatamente il civico del teatro ON, prospiciente l'area pedonale è il numero 57,
5 mentre il numero 9 presso il quale sostava il taxi del si trova sicuramente al di fuori Pt_1
del piazzale pedonale del teatro.
Manca, dunque, la prova che l'autoveicolo effettivamente sostasse nella zona pedonale,
essendovi, invece, elementi che fanno propendere per una conclusione di segno contrario.
Ne consegue, quindi, la riforma dell'appellata sentenza, con conseguente accoglimento del ricorso ed annullamento dell'ordinanza ingiunzione PROT. M-IT PR - LISPC 000 23900
DEL 20/09/2022 emessa dal Prefetto di RN e di ogni provvedimento presupposto.
3. Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza parte appellata dovrà rifondere all'appellante le spese del presente giudizio nonché quelle del giudizio di primo grado.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i nuovi parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi
per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014
aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022. Le nuove tabelle con i parametri aggiornati
(che, ai sensi dell'art. 5, d.m. 147/2022, sostituiscono integralmente quelle allegate al d.m.
55/2014) e le disposizioni modificative del d.m. 55/2014, entrate in vigore il 23 ottobre
2022 (art. 7, d.m. 147/2022), devono essere applicate alle prestazioni professionali esaurite successivamente a tale data (art. 6, d.m. 147/2022).
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia, che nel caso di specie è
determinato in €. 179,00.
6 Nel caso in esame deve pertanto trovare applicazione lo scaglione sino ad €. 1.100,00
nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fasi di studio,
introduttiva e decisoria, con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta), avuto riguardo alla semplicità delle questioni di fatto e di diritto, alla circostanza che l'istruttoria si svolgeva su base meramente documentale, nonché al valore di lite, corrispondente al minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa e respinta ogni altra questione, così
provvede:
1) In accoglimento dell'interposto appello ed in riforma dell'appellata sentenza del
G.d.P di RN n. 521/2023,
2) Accoglie il ricorso proposto da e per l'effetto Parte_1
3) annulla l'ordinanza ingiunzione PROT. M-IT PR - LISPC 000 23900 DEL
20/09/2022 emessa dal Prefetto di RN ed ogni provvedimento presupposto;
4) condanna l'appellata a rifondere ad le spese di Controparte_1 Parte_1
lite del primo grado di giudizio, spese che si liquidano complessivamente in euro 173,00
per compensi, oltre ad anticipazioni per euro 43,00, spese generali al 15%, oltre IVA e CPA
come per legge;
5) condanna l'appellata a rifondere ad le spese di Controparte_1 Parte_1
lite del presente grado di giudizio, spese che si liquidano complessivamente in euro 332,00
per compensi, oltre ad anticipazioni per euro 91,50, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e
7 CPA come per legge.
Così deciso in RN, dispositivo letto all'udienza del 3 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Scaramuzzino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1436/2024
con oggetto: appello avverso la sentenza del G.d.P di RN Dott.ssa Angela Barcia n.
521/2023- opposizione sanzione C.d.S.
promossa da:
nato a [...] il [...] C.F.: residente in Parte_1 C.F._1
RN, Via Badaloni n. 31, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Del Secco
APPELLANTE
contro
, con Controparte_1
sede in Piazza dell'Unità d'Italia n 1 CF pec P.IVA_1 Email_1
APPELLATA - CONTUMACE
1 Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 3.7.2025
dal procuratore di parte appellante:
“NEL MERITO Voglia il Tribunale adito quale Giudice di Appello in riforma totale della
sentenza n 521/2023 emessa dal Giudice di Pace in data 12.12.2023 e comunicata in data
14.12.2023 annullare in quanto illegittima l'ordinanza ingiunzione PROT. M-IT PR - LI-
SPC 000 23900 DEL 20/09/2022 emessa dal Prefetto di RN e notificata via pec il
30/09/2022 ed ogni provvedimento a monte. Con vittoria di spese diritti ed onorari del pre-
sente giudizio e di quello di primo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso al Giudice di Pace avverso ordinanza ingiunzione PROT. M-IT PR - LISPC
000 23900 DEL 20/09/2022 notificata via pec il 30/09/2022 della , Controparte_1 [...]
ha esposto quanto segue: Parte_2
a) in data 08/05/2022 ha ricevuto la notifica del verbale redatto dal Corpo di Parte_1
Polizia Municipale del Comune di RN n. P/1169470/2022 (prot 1953/2022) del
06/03/2022 con il quale gli è stata contestata l' infrazione di cui all' art 158/2-5 cds in quan-
to “il giorno 06/03/2022 alle h. 21,00 in Via Enrico Mayer 9 il conducente del veicolo
[...]
trg FA965FD ha violato l'art 158/2-5 del cds perché lasciava il veicolo in sosta CP_2
nell'area pedonale urbana” - pagamento misura ridotta di euro 60,90 oltre spese;
2 b) , ritenendo ingiusto il verbale di cui a punto a), ha presentato opposizione al Parte_1
Prefetto di RN adducendo le seguenti argomentazioni:
1) Il sig, è proprietario del mezzo trg FA965FD con il quale svolge attività di Parte_1
taxi giusta licenza 35 Comune di RN;
2) la targa del mezzo è dunque inserita nella “lista bianca permanente” costituita dal Co-
mune di RN e formata dai quei veicoli che possono accedere, transitare e sostare in
ZTL senza limiti di orari, gratuitamente, senza contrassegno e senza formalità ma previa comunicazione della targa.
3) nello specifico si trovava in Via Mayer per motivi di lavoro avendo ricevuto una Pt_1
chiamata di servizio per persona che si trovava al Teatro ON. Giunto in Via Mayer,
egli, non vedendo nessun cliente ad attenderlo, ha raggiunto il teatro ON introducendo-
si al suo interno per chiedere informazioni e cercare la persona che lo aveva chiamato;
qui ha perso qualche minuto per le formalità relative ai protocolli covid (green pass ect); con-
statato che il cliente non era presente ed evidentemente aveva rinunciato al servizio il sig,
si è riportato nella Via Mayer ove aveva lasciato in sosta la propria autovettura Pt_1
4) il concludeva il ricorso evidenziando la illegittimità della sanzione visto che la Pt_1
contestazione andava a colpire persona che per motivi di lavoro è abilitata a circolare all'interno delle zone ZTL e pedonali con il mezzo sanzionato, così come previsto dal rego-
lamento che Disciplina la circolazione in dette ultime zone eccependo dunque sia la man-
canza nel caso che ci occupa dell'elemento soggettivo che la mancanza di quello oggettivo
Il Prefetto con ordinanza ingiunzione PROT. M-IT PR - LISPC 000 23900 DEL
20/09/2022, ha respinto il ricorso RILEVANDO quanto segue: - "che la violazione conte-
3 stata non era il divieto di fermata, bensì la sosta in zona vietata, atteso che il conducente
non veniva rintracciato dal verbalizzante per l'eventuale contestazione immediata dell'ille-
cito";
L'Ordinanza del Prefetto è stata impugnata davanti al Giudice di Pace riproponendo le stes-
se censure mosse avanti al Prefetto.
Il Giudice di Pace rigettava il ricorso e, avverso detta pronuncia, propone gravame lo stesso riproponendo, in sostanza, le censure di cui ai ricorsi predetti e concludendo come Pt_1
prima riportato.
Parte appellata restava contumace.
Nel corso del procedimento di secondo grado non aveva luogo attività istruttoria sicché ve-
niva fissata per la discussione, con assegnazione di termini per note conclusive, l'udienza del 3.7.2025, in occasione della quale veniva data lettura del dispositivo di sentenza.
2. La sentenza emessa dal Giudice di Pace di RN, qui impugnata, deve essere riformata in quanto l'appello appare fondato.
Preliminarmente, deve darsi atto del condivisibile orientamento secondo cui (così
Cassazione civile sez. VI, 13/05/2014, n.10373) “Il ricorso in opposizione ad ordinanza-
ingiunzione per violazione al codice della strada, deve essere notificato all'autorità
amministrativa che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto dotata di una specifica
autonomia funzionale all'irrogazione della sanzione, e tale autorità è legittimata a resistere
all'azione intrapresa dall'ingiunto. Perciò, nell'ipotesi in cui questa autorità sia
un'Amministrazione dello Stato, si determina una deroga alla norma dell'art. 11 r.d. n.
4 1611 del 1933, che stabilisce la notificazione degli atti presso l'Avvocatura di Stato. (Nella
fattispecie i giudici d'appello avevano errato nel ritenere nulla la notificazione dell'atto di
citazione in appello effettuata presso la Prefettura di Torino e non presso gli uffici della
competente Avvocatura di Stato)”. La conclusione, dunque, è che la notificazione dell'atto introduttivo alla è valida e regolare. Controparte_1
****
Tanto premesso, la sanzione trova fondamento nella circostanza che il Pt_1
pacificamente proprietario del mezzo targato FA965FD con il quale svolge attività di taxi giusta licenza 35 Comune di RN (mezzo inserito ex se, quindi, nella cd. “lista bianca permanente” e formata dai quei veicoli che possono accedere, transitare e sostare in ZTL
senza limiti di orari, gratuitamente e senza contrassegno), avrebbe lasciato il suo autoveicolo, in sosta, in via Enrico Mayer n. 9, in area pedonale urbana, come si legge nell'allegato verbale di contestazione.
Ora, che il contegno contestato al presunto trasgressore sia, quindi, quello di avere lasciato l'autoveicolo in sosta in una area pedonale urbana è fuor di dubbio. Ciò che tuttavia non è
provato (e trattasi di un elemento su quale la sentenza impugnata a ben vedere non prende espressamente posizione) è che la via Mayer, al numero civico 9, sia effettivamente interessata da una area pedonale urbana, ciò che, invece, pare per tabulas smentito, essendo il civico n. 9 ubicato in area ben diversa e distante dall'area pedonale che interessa la zona antistante il teatro ON (cfr. chiaramente docc. 12 e 13 di parte appellante).
Segnatamente il civico del teatro ON, prospiciente l'area pedonale è il numero 57,
5 mentre il numero 9 presso il quale sostava il taxi del si trova sicuramente al di fuori Pt_1
del piazzale pedonale del teatro.
Manca, dunque, la prova che l'autoveicolo effettivamente sostasse nella zona pedonale,
essendovi, invece, elementi che fanno propendere per una conclusione di segno contrario.
Ne consegue, quindi, la riforma dell'appellata sentenza, con conseguente accoglimento del ricorso ed annullamento dell'ordinanza ingiunzione PROT. M-IT PR - LISPC 000 23900
DEL 20/09/2022 emessa dal Prefetto di RN e di ogni provvedimento presupposto.
3. Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza parte appellata dovrà rifondere all'appellante le spese del presente giudizio nonché quelle del giudizio di primo grado.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i nuovi parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi
per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014
aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022. Le nuove tabelle con i parametri aggiornati
(che, ai sensi dell'art. 5, d.m. 147/2022, sostituiscono integralmente quelle allegate al d.m.
55/2014) e le disposizioni modificative del d.m. 55/2014, entrate in vigore il 23 ottobre
2022 (art. 7, d.m. 147/2022), devono essere applicate alle prestazioni professionali esaurite successivamente a tale data (art. 6, d.m. 147/2022).
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia, che nel caso di specie è
determinato in €. 179,00.
6 Nel caso in esame deve pertanto trovare applicazione lo scaglione sino ad €. 1.100,00
nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fasi di studio,
introduttiva e decisoria, con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta), avuto riguardo alla semplicità delle questioni di fatto e di diritto, alla circostanza che l'istruttoria si svolgeva su base meramente documentale, nonché al valore di lite, corrispondente al minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa e respinta ogni altra questione, così
provvede:
1) In accoglimento dell'interposto appello ed in riforma dell'appellata sentenza del
G.d.P di RN n. 521/2023,
2) Accoglie il ricorso proposto da e per l'effetto Parte_1
3) annulla l'ordinanza ingiunzione PROT. M-IT PR - LISPC 000 23900 DEL
20/09/2022 emessa dal Prefetto di RN ed ogni provvedimento presupposto;
4) condanna l'appellata a rifondere ad le spese di Controparte_1 Parte_1
lite del primo grado di giudizio, spese che si liquidano complessivamente in euro 173,00
per compensi, oltre ad anticipazioni per euro 43,00, spese generali al 15%, oltre IVA e CPA
come per legge;
5) condanna l'appellata a rifondere ad le spese di Controparte_1 Parte_1
lite del presente grado di giudizio, spese che si liquidano complessivamente in euro 332,00
per compensi, oltre ad anticipazioni per euro 91,50, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e
7 CPA come per legge.
Così deciso in RN, dispositivo letto all'udienza del 3 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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