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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
AN ND, Relatore
GAUDINO FEDERICA, Giudice
in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1954/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ag.entrate - SS - Como
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 377/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 2 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03380202200001387000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03380202200001387000 IVA-ALTRO 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03380202200001387000 IVA-ALTRO 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03380202200001387000 IVA-ALTRO 2016 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03380202200001387000 IVA-ALTRO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03380202200001387000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1367/2025 depositato il
20/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in totale riforma dell'impugnata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Como n. 377/2023, respingere il ricorso introduttivo in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la legittimità del preavviso di fermo amministrativo n. 033 80 2022 00001387 000 qui impugnato, e l'attualità del debito. Il tutto con il favore delle spese.
Resistente/Appellato: la società non si è costituita nel procedimento di secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Como accoglieva il ricorso condannando l'Agenzia Entrate
SS di Como alla rifusione delle spese di lite per € 1.500,00 oltre oneri.
Il contenzioso nasce dalla notifica di un preavviso di fermo amministrativo relativo al veicolo Marca_1 tg. Targa_1
Motivi dell'appello di Agenzia Entrate SS :
- erroneità della sentenza impugnata : la contumacia di una delle parti è un evento neutro che non dispensa la società ricorrente presente nell'udienza di 1° grado dall'onere della prova;
inapplicabilità al caso de quo del principio di non contestazione sancito dall'art. 115 C.P.C. (richiamo a consolidata giurisprudenza di legittimità). I giudici di primo grado avrebbero dovuto formalmente accertare i fatti posti a base del contenzioso de quo.
- infondatezza dell'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato, che, al contrario, contiene tutti gli elementi essenziali previsti dalla Legge e dallo Statuto del Contribuente.
- infondatezza dell'eccezione di abuso del diritto di credito. Il Fisco può emettere tutti i provvedimenti previsti dalla legge per il recupero del credito vantato.
- infondatezza dell'eccezione di nullità della notifica degli atti a mezzo pec per non essere l'indirizzo di posta inserito nei pubblici registri. Richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
- infondatezza dell'eccezione di prescrizione e decadenza dell'azione di riscossione.
L'eccezione di decadenza è tardiva,dovendo essere sollevata in sede di impugnazione delle cartelle di pagamento prodromiche,mentre l'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti è infondata ,data l'esistenza di numerosi atti interruttivi specificamente indicati e comprovati da AdER.
- infondatezza dell'eccezione di compensazione dei crediti riportati da due cartelle e dell'eccessività dei medesimi.
Tale compensazione viene formulata troppo genericamente ed in ogni caso riguarda il merito della pretesa, di competenza degli enti impositori e non di AdER. - l'istanza che la società ricorrente definisce come istanza di sgravio ex L. 228/2012 è stata in realtà indirizzata ad Agenzia delle Entrate e trasmessa ad AdER solo per conoscenza, e quindi non è configurabile come istanza ex L. 228/2012.
- riguardo ai crediti relativi alle due cartelle di € 16.136,13 ed € 8.245,15 l'unica statuizione relativa alla debenza di tali crediti è rappresentata dalla sentenza n. 3744/2019 della Corte di appello di Milano,favorevole ad AdER,sentenza impugnata dalla società ricorrente in Cassazione,ed il cui giudizio si è concluso con l'ordinanza n. 7894/2024 della Cassazione che ha cassato le sentenze di primo e secondo grado rimettendo al Tribunale di Como. Riguardo a tali due cartelle del 2015 non esiste quindi alcun gidicato opponibile.
- per tutto il carico contestato (2015 e 2020) l'opposizione e tutte le eccezioni formulate nell'impugnazione del preavviso di fermo devono essere dichiarate inammissibili in conseguenza di riconoscimento di debito a seguito di presentazione da parte della società ricorrente di istanze di definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) del 30.06.2023 in corso di regolare pagamento. circostanza che conferma altresì il corretto ricevimento da parte della società delle cartelle di pagamento che solo ora contesta.
- la mancata costituzione dell' AdER in primo grado non impedisce la produzione documentale nel presente grado di giudizio, se tale produzione venga ritenuta dal Collegio indispensabile per la decisione (richiamo alla giurisprudenza di merito della CGT di 2° grado della Campania).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello dell'Ufficio sia meritevole di accoglimento.
L'Agenzia delle Entrate - SS ha provato in modo preciso, certo ed esauriente che il preavviso di fermo amministrativo è legittimo. La Corte condivide ed approva quanto esposto dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni, ed in primis che la contumacia di AdER non possa dispensare la società ricorrente presente nell'udienza di 1° grado dall'onere della prova e che al caso de quo sia inapplicabile il principio di non contestazione sancito dall'art. 115 C.P.C. ).
L'Ufficio ha provveduto a depositare nel fascicolo processuale la documentazione comprovante i fatti posti a base del presente contenzioso.
Ogni altro motivo assorbito.
Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado conferma la legittimità del preavviso. condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del grado che si liquidano in favore dell'Ufficio in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
AN ND, Relatore
GAUDINO FEDERICA, Giudice
in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1954/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ag.entrate - SS - Como
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 377/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 2 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03380202200001387000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03380202200001387000 IVA-ALTRO 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03380202200001387000 IVA-ALTRO 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03380202200001387000 IVA-ALTRO 2016 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03380202200001387000 IVA-ALTRO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03380202200001387000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1367/2025 depositato il
20/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in totale riforma dell'impugnata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Como n. 377/2023, respingere il ricorso introduttivo in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la legittimità del preavviso di fermo amministrativo n. 033 80 2022 00001387 000 qui impugnato, e l'attualità del debito. Il tutto con il favore delle spese.
Resistente/Appellato: la società non si è costituita nel procedimento di secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Como accoglieva il ricorso condannando l'Agenzia Entrate
SS di Como alla rifusione delle spese di lite per € 1.500,00 oltre oneri.
Il contenzioso nasce dalla notifica di un preavviso di fermo amministrativo relativo al veicolo Marca_1 tg. Targa_1
Motivi dell'appello di Agenzia Entrate SS :
- erroneità della sentenza impugnata : la contumacia di una delle parti è un evento neutro che non dispensa la società ricorrente presente nell'udienza di 1° grado dall'onere della prova;
inapplicabilità al caso de quo del principio di non contestazione sancito dall'art. 115 C.P.C. (richiamo a consolidata giurisprudenza di legittimità). I giudici di primo grado avrebbero dovuto formalmente accertare i fatti posti a base del contenzioso de quo.
- infondatezza dell'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato, che, al contrario, contiene tutti gli elementi essenziali previsti dalla Legge e dallo Statuto del Contribuente.
- infondatezza dell'eccezione di abuso del diritto di credito. Il Fisco può emettere tutti i provvedimenti previsti dalla legge per il recupero del credito vantato.
- infondatezza dell'eccezione di nullità della notifica degli atti a mezzo pec per non essere l'indirizzo di posta inserito nei pubblici registri. Richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
- infondatezza dell'eccezione di prescrizione e decadenza dell'azione di riscossione.
L'eccezione di decadenza è tardiva,dovendo essere sollevata in sede di impugnazione delle cartelle di pagamento prodromiche,mentre l'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti è infondata ,data l'esistenza di numerosi atti interruttivi specificamente indicati e comprovati da AdER.
- infondatezza dell'eccezione di compensazione dei crediti riportati da due cartelle e dell'eccessività dei medesimi.
Tale compensazione viene formulata troppo genericamente ed in ogni caso riguarda il merito della pretesa, di competenza degli enti impositori e non di AdER. - l'istanza che la società ricorrente definisce come istanza di sgravio ex L. 228/2012 è stata in realtà indirizzata ad Agenzia delle Entrate e trasmessa ad AdER solo per conoscenza, e quindi non è configurabile come istanza ex L. 228/2012.
- riguardo ai crediti relativi alle due cartelle di € 16.136,13 ed € 8.245,15 l'unica statuizione relativa alla debenza di tali crediti è rappresentata dalla sentenza n. 3744/2019 della Corte di appello di Milano,favorevole ad AdER,sentenza impugnata dalla società ricorrente in Cassazione,ed il cui giudizio si è concluso con l'ordinanza n. 7894/2024 della Cassazione che ha cassato le sentenze di primo e secondo grado rimettendo al Tribunale di Como. Riguardo a tali due cartelle del 2015 non esiste quindi alcun gidicato opponibile.
- per tutto il carico contestato (2015 e 2020) l'opposizione e tutte le eccezioni formulate nell'impugnazione del preavviso di fermo devono essere dichiarate inammissibili in conseguenza di riconoscimento di debito a seguito di presentazione da parte della società ricorrente di istanze di definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) del 30.06.2023 in corso di regolare pagamento. circostanza che conferma altresì il corretto ricevimento da parte della società delle cartelle di pagamento che solo ora contesta.
- la mancata costituzione dell' AdER in primo grado non impedisce la produzione documentale nel presente grado di giudizio, se tale produzione venga ritenuta dal Collegio indispensabile per la decisione (richiamo alla giurisprudenza di merito della CGT di 2° grado della Campania).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello dell'Ufficio sia meritevole di accoglimento.
L'Agenzia delle Entrate - SS ha provato in modo preciso, certo ed esauriente che il preavviso di fermo amministrativo è legittimo. La Corte condivide ed approva quanto esposto dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni, ed in primis che la contumacia di AdER non possa dispensare la società ricorrente presente nell'udienza di 1° grado dall'onere della prova e che al caso de quo sia inapplicabile il principio di non contestazione sancito dall'art. 115 C.P.C. ).
L'Ufficio ha provveduto a depositare nel fascicolo processuale la documentazione comprovante i fatti posti a base del presente contenzioso.
Ogni altro motivo assorbito.
Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado conferma la legittimità del preavviso. condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del grado che si liquidano in favore dell'Ufficio in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti.