Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 25
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Legittimità del preavviso di fermo amministrativo

    La Corte ritiene che l'appello dell'Ufficio sia meritevole di accoglimento. L'Agenzia delle Entrate ha provato in modo preciso, certo ed esauriente la legittimità del preavviso di fermo amministrativo. La Corte condivide l'argomentazione secondo cui la contumacia della controparte non dispensa la società ricorrente dall'onere della prova e che il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non è applicabile. L'Ufficio ha depositato la documentazione comprovante i fatti.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza impugnata

    La Corte accoglie l'appello, ritenendo provata la legittimità del preavviso di fermo amministrativo da parte dell'Agenzia delle Entrate e condividendo le argomentazioni relative all'onere della prova e all'inapplicabilità del principio di non contestazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 25
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 25
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo