TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/12/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro, in composizione monocratica, nella persona del giudice,
dott.ssa Alessandra Angiuli, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel procedimento iscritto con R.G. n. 4239/2023, a scioglimento della riserva assunta il
18.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), , nata a [...] il [...] (cod. C.F._1 Parte_2
fisc. , e , nato a [...] il [...] C.F._2 Parte_3
(cod. fisc. ), in proprio e quali eredi di C.F._3 Per_1
(cod. fisc. , nato a [...] il [...],
[...] C.F._4
deceduto in GE il 20.2.2023), elettivamente domiciliati in GE,
Piazza della Vittoria 14/18 presso lo studio dell'avv. Iside B. Storace (cod.
fisc. – pec: , la C.F._5 Email_1
quale li rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'avv. Alessandro
IN (cod. fisc. – pec: C.F._6
1 in forza di procura allegata al Email_2
ricorso;
RICORRENTE
contro
P. IVA. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in GE, Via Bacigalupo
n. 4/3, presso lo studio dell'avv. Camillo Paroletti (cod. fisc.
– pec: , che la C.F._7 Email_3
rappresenta e difende congiuntamente all'avv. Enzo Morrico (cod. fisc.
– pec: , e all'avv. C.F._8 Email_4
AF NÒ (cod. fisc. – pec: C.F._9
, per mandato in calce alla comparsa di Email_5
costituzione e risposta;
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento danni non patrimoniali iure proprio e iure hereditario da
morte di congiunto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.11.2023 , Parte_1 Pt_2
e , rispettivamente moglie e figli di
[...] Parte_3 Per_1
, deceduto il 20.2.2023 per mesotelioma pleurico in pregressa
[...]
esposizione ad amianto, convenivano in giudizio Controparte_1
per sentirla condannare al risarcimento del danno iure proprio e iure hereditario.
2 Esponevano: che , ex lavoratore di , aveva Persona_1 CP_1
prestato servizio dal 21.10.1969 al pensionamento, avvenuto nell'aprile
1998, con mansioni di saldatore, sia presso gli stabilimenti genovesi dell'azienda (Caldereria AL Derna, Caldereria MP,
Caldereria Campi), sia in cantieri esterni nell'ambito di interventi di montaggio e riparazione;
che la datrice di lavoro nel corso degli anni aveva mutato diverse ragioni sociali ( NS MP CP_1
S.p.a., NS Componenti S.p.a., NS GIE S.p.a., Controparte_1
, tutte riconducibili alla convenuta;
che presso il reparto caldereria si
[...]
costruivano turbine per navi e turbine destinate alle centrali per la produzione di energia elettrica, caldaie, valvole, cross-over, grandi manufatti di carpenteria, condensatori, scambiatori, MRS per centrali nucleari ed altra componentistica minore di centrale elettrica;
che per numerosi manufatti realizzati all'interno del reparto era necessario il ricorso all'amianto per le operazioni di trattamento termico, saldatura,
coibentazione ed isolamento;
che l'amianto si presentava secondo le necessità sotto forma di: bende, cuscini, materassine, cordoni, sciolta
(fiocchi e scaglie pannelli), ovvero come componente di indumenti protettivi quali guanti, grembiuli e ghette;
che i saldatori manipolavano direttamente tali materiali, sia nel corso delle operazioni di saldatura, sia in quelle di “puntatura” (cioè, di fissaggio di parti diverse del manufatto in costruzione a mezzo di “punti” di saldatura) ovvero per effettuare il
“preriscaldo” dei pezzi da saldare;
che i grandi tubi chiamati cross over
3 erano sottoposti a trattamento distensivo in modo da eliminare le tensioni provocate dalla saldatura e rendere “omogeneo” il materiale;
che il trattamento distensivo consisteva in una ricottura del tratto saldato per effetto della quale il pezzo veniva portato ad alta temperatura (500-700°C)
e poi raffreddato secondo precise procedure;
che l'operazione di distensione comportava la chiusura/fasciatura di tutto il tubo con fasce di amianto per riscaldare le estremità e poi raffreddare lentamente;
che il surriscaldamento delle tubazioni provocava lo sgretolamento delle fasciature con massiccia dispersione di polveri e fibre di amianto nell'aria;
che i carpentieri ed i calderai di reparto, operanti a stretto contatto con i saldatori, si occupavano della coibentazione della caldaia con amianto;
che l'isolamento termico era costituito da fogli di lamiera su cui venivano fissati con punti di saldatura dei telai metallici all'interno dei quali era collocato un foglio di amianto, preventivamente rifilato per adattarlo al telaio;
che lo scarto delle operazioni di rifilatura dei fogli di amianto rimaneva abbandonato per terra per tutta la durata del turno di lavorazione;
che in detta zona i pannelli venivano montati sulla caldaia fissandoli con prigionieri (bulloni a due teste) e poi sigillati con una guarnizione di amianto tagliata e forata con fustelle dai carpentieri;
che tutto il materiale in amianto per i pannelli delle caldaie e per le altre lavorazioni della caldereria era stoccato direttamente nella navata e contenuto in scatole che venivano aperte alle postazioni di lavoro;
che, in particolare, i pannelli erano marchiati come “pannelli di asbesto” e le
4 modalità del loro utilizzo erano di volta in volta specificate dalle indicazioni dei cicli di lavoro;
che tutto l'ambiente del reparto era invaso da materiali in amianto di vario tipo: cuscini per il pre–riscaldo,
coibentazioni per forni e scambiatori di calore, lastre, pannelli, trecce,
nastro, guarnizioni, ecc.; che nel medesimo reparto lavoravano anche i tubisti;
che il montaggio dei tubi in genere ed in particolare su casse turbine che necessitavano il procedimento ossiacetilenico o la saldatura richiedevano l'utilizzo di materiali in amianto, compresa la protezione dei ponteggi su cui si lavorava, che era costituita da uno strato di amianto;
che fino ai primi anni '80, le casse delle turbine erano coibentate con impasto di amianto in polvere, cemento ed altri materiali isolanti;
che gli impasti erano realizzati direttamente dai coibentatori nelle zone di lavorazione vicine alla turbina in corso di montaggio;
che inoltre, nel trattamento termico localizzato, le parti interessate venivano portate ad alta temperatura a mezzo di resistenze elettriche in modo da ottenere una ottimale distensione;
che per favorire il raggiungimento ed il mantenimento della temperatura necessaria, le zone interessate venivano coperte con teli, cuscini e materassi in amianto;
che i materiali ignifughi ed isolanti erano soggetti a sfaldamento e si polverizzavano nell'ambiente a causa dell'elevato calore cui erano sottoposti e dell'usura derivante dal loro ripetuto utilizzo;
che dopo il taglio e la saldatura, brandelli e filamenti delle coperture isolanti rimasti sul pezzo venivano “nebulizzati” e diffusi
“a forza” nell'ambiente di lavoro per effetto delle successive operazioni di
5 pulitura e levigatura, mentre materassini, coperte e indumenti protettivi venivano lasciati in reparto per essere riutilizzati;
che una volta inservibili poiché deteriorati, i materiali isolanti venivano accatastati in qualche angolo del reparto fin quando non venivano rimossi, spesso a cura degli stessi addetti alle lavorazioni;
che per i pezzi da lavorare di dimensioni maggiori si adoperavano forni ubicati nel reparto dei trattamenti termici;
che tali forni erano coibentati con amianto che si trovava fra la parte interna in refrattario e la parte metallica esterna, nonché nelle guarnizioni delle porte;
che nelle operazioni di manutenzione dei forni (ad esempio per accedere alle resistenze) si doveva rimuovere e sostituire il rivestimento in amianto;
che tutte le postazioni di lavoro erano dotate di pistole e manichette ad aria compressa per la rimozione delle scorie di lavorazione e delle polveri;
che facevano parte dell'abituale dotazione del e degli altri calderai e saldatori le protezioni anticalore in amianto Per_1
quali guanti, grembiuli, ghette e giacche;
che l'ambiente di lavoro era costituito da un'unica grande struttura chiusa, divisa in navate, ove venivano realizzate le varie fasi della lavorazione dei pezzi;
che all'interno della struttura che ospitava la caldereria non vi erano separazioni/divisioni, per cui le polveri prodotte in una zona del capannone erano destinate a diffondersi anche nelle altre zone di lavoro;
che le varie attività da cui scaturivano le polveri erano eseguite senza l'adozione di alcuna cautela volta ad evitarne la dispersione nell'ambiente di lavoro;
che gli operai del turno successivo trovavano sui banchi di
6 lavoro lo strato di polvere bianca sollevata dalle ramazze e lo soffiavano via con aria compressa;
che nelle pause di lavoro gli operai riposavano seduti sui cuscini di amianto impilati nel reparto;
che prima del 1972 non era prevista la mensa per gli operai del secondo turno e del turno di notte;
che di conseguenza gli addetti a quei turni si portavano i pasti da casa e li consumavano in reparto, seduti su panche o sedie recuperate e a volte sui descritti cuscini in amianto;
che non vi erano sistemi di aspirazione,
abbattimento, isolamento alla fonte delle polveri che si producevano durante la lavorazione, né misure organizzative per separare le lavorazioni comportanti produzione di polveri nocive dalle altre attività;
che a partire dal 1978, aveva cominciato a lavorare Persona_1
soprattutto in trasferta, distaccato nelle centrali elettriche in Italia e all'estero (Chivasso, Civitavecchia, Manfredonia, Rossano Calabro, Vado
Ligure, Turbigo, Piombino, Centrale Nucleare Montalto di Castro, Trino
Vercellese, AR ecc.) con mansioni di saldatore addetto al montaggio ed alla riparazione di turbine e caldaie;
che all'interno delle centrali operavano contemporaneamente coibentisti, saldatori, carpentieri,
montatori senza alcuna separazione fra le diverse attività; che in tutti i cantieri esterni si provvedeva alla revisione dei macchinari, degli impianti,
delle turbine e delle tubazioni, operazioni che richiedevano la e la ricoibentazione delle turbine e delle tubature;
che il Parte_4
residuo di coibente veniva rimosso soffiando aria compressa con la manichetta;
che anche i cavi elettrici, laddove andavano ad inserirsi
7 all'interno di macchinari a caldo o passavano in prossimità di zone ad alta temperatura, venivano rivestiti con nastri di amianto, attività che si rendeva necessaria quotidianamente;
che nei cantieri in cui aveva operato il loro dante causa erano composte di amianto tutte le coibentazioni della fitta rete di tubazioni, i pannelli di protezione di pompe e compressori, gli elementi coibenti delle caldaie e le protezioni degli impianti elettrici;
che anche nei lavori di manutenzione e revisione delle centrali, per intervenire sugli impianti caldi, il era dotato di protezioni anticalore in Per_1
amianto quali guanti e, talvolta, grembiuli e giacche;
che in qualità di addetto al Service, il svolgeva comunque le sue mansioni di Per_1
saldatore con le stesse modalità descritte per le lavorazioni di stabilimento;
che l'attività del e degli altri dipendenti Per_1 CP_1
addetti ai montaggi esterni si svolgeva in collaborazione con i dipendenti delle aziende committenti impegnati nelle varie manutenzioni di stabilimento (meccanica, elettrica, muraria); che il al pari dei Per_1
colleghi di lavoro, non fu mai informato circa la pericolosità delle polveri contenenti fibre di amianto e sulle cautele da adottare nella manipolazione e nell'utilizzo di tale materiale;
che il al pari dei colleghi di Per_1
reparto e di lavoro, non aveva mai utilizzato mezzi individuali di protezione contro l'inalazione delle polveri nocive e dei fumi di saldatura;
che sino alla fine degli anni '80, al personale del reparto non erano state fornite mascherine con filtro contro l'inalazione di polveri nocive;
che all'interno dello stabilimento non era mai stata esercitata vigilanza
8 sull'effettivo uso dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive e i fumi di saldatura;
che materiali e manufatti in amianto erano stati impiegati in azienda e ancor più nei cantieri esterni oltre il divieto del
1992 senza alcuna cautela e senza che le istruzioni scritte relative al ciclo di produzione contemplassero la previsione di misure contenitive da adottare nella manipolazione dei predetti materiali;
che come risultava dalla relazione ASL del 18.8.2004, le componenti in amianto degli impianti dello stabilimento di MP erano rimaste in situ fino CP_1
alla chiusura dello stabilimento stesso ed erano state bonificate negli anni
1999/2001; che relativamente al periodo dal 1969 al 1990, l'esposizione qualificata ad amianto patita dal per l'attività svolta come Per_1
saldatore alle dipendenze di era stata certificata Controparte_1
dall' come risultava dal diario medico in atti;
che dopo il CP_2
pensionamento dal marzo 1998, il non aveva più lavorato ed, Per_1
essendo in ottima salute, si dedicava a passare del tempo con la moglie e gli amici e si prendeva cura dei nipotini, nati nel 2012 e 2015, affidati ai nonni quando il figlio e la moglie erano impegnati per Parte_3
ragioni lavorative, oltre che dell'altra nipotina IA della IA , Pt_2
che risiedeva con la madre a Canelli;
che dall'estate del 2022 il Per_1
aveva iniziato ad avvertire dolori al fianco destro e difficoltà respiratorie per i quali era stato sottoposto ad accertamenti, con la diagnosi successiva di mesotelioma pleurico;
che, non potendo essere sottoposto ad intervento chirurgico, egli era stato avviato al trattamento immunoterapico e terapie
9 palliative e successivamente alla terapia del dolore;
che nell'ottobre 2022
egli era stato riconosciuto invalido al 100% e portatore di handicap grave dalla competente Commissione ASL;
che, consapevole della diagnosi e della gravità della patologia, egli aveva presentato domanda di malattia professionale all' ed aveva fatto inoltrare ad domanda di CP_2 CP_1
risarcimento per i danni patiti;
che, nell'ultimo periodo di vita, egli si era chiuso in sé stesso ed era assistito dalla moglie e dai figli (la IA Pt_2
si era trasferita a casa sua); che la sua morte aveva costituito un trauma per la moglie ed aveva lasciato i figli senza un importante punto di riferimento;
che dopo il decesso l' aveva riconosciuto la natura CP_2
professionale della malattia e costituito in favore della vedova la rendita ai superstiti.
Sulla base di tali antefatti, si offrivano quindi di provare l'esposizione ad amianto ed il nesso causale fra esposizione, malattia e decesso del proprio congiunto. Chiedevano quindi il risarcimento del danno per la perdita del danno parentale (quantificato in una somma compresa tra € 168.250,00 ed € 336.500,00 per ciascuno di loro) e, quali eredi, dei danni patiti dal loro congiunto in vita, quantificato in €
153.640,00 o nella somma di giustizia.
2. Si costituiva contestando nel merito l'illiceità Controparte_1
dell'impiego dell'amianto, materiale che veniva anzi imposto dalla normativa nazionale quale materiale necessario alla prevenzione incendi.
10 Allegava l'inesistenza sul mercato, all'epoca dei fatti, di tecnologie atte ad evitare i rischi connessi all'esposizione ad amianto. Escludeva
ancora la convenuta che la società impiegasse amianto nelle sue lavorazioni, che i dispositivi di sicurezza fossero in amianto o che il lavoratore non avesse ricevuto adeguata formazione.
Contestava quindi la riferibilità causale della patologia al decesso del d i danni azionati in ricorso. Per_1
3. Nel corso dell'istruttoria processuale erano sentiti i ricorrenti e due testimoni, e disposta ed espletata c.t.u.
4. In data 18.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle note scritte depositate dalle parti.
* * *
5. La domanda è fondata e può essere accolta per quanto di ragione.
eccepisce in primo luogo l'impossibilità di inferire un CP_1
nesso di riferibilità eziologica esclusiva della patologia contratta dal de
cuius alla sola attività lavorativa prestata in suo favore, considerato che l'esordio del rischio potrebbe essersi verificato anche in ambiente extralavorativo. Eccepisce inoltre che il massiccio impiego dell'amianto nelle più varie applicazioni industriali e civili, avvenuto in pratica per tutta la durata del ventesimo secolo, non si è verificato illecitamente, ma nel rispetto di una disciplina normativa che rifletteva le conoscenze scientifiche dell'epoca, tanto che l'uso dell'amianto era consentito e rientrava tra quelli che la legge imponeva di utilizzare.
11 Contesta, inoltre, nel merito l'uso dell'amianto da parte del la documentazione medica prodotta in quanto di origine Per_1
unilaterale. Eccepisce che prima di essere assunto da , il CP_1 Per_1
aveva svolto altra attività lavorativa per circa dieci anni presso altri datori di lavoro.
Le eccezioni e contestazioni di parte convenuta non sono condivisibili, sulla base della documentazione depositata da parte ricorrente e degli esiti dell'istruttoria processuale.
Ed invero, la durata del rapporto di lavoro e le mansioni svolte in vita dal on sono specificamente contestate. Per_1
In base al principio di cui all'art 115 c.p.c. deve quindi ritenersi accertato che il de cuis abbia lavorato dal 21.10.1969 e fino al pensionamento nell'aprile 1998 presso gli stabilimenti genovesi dell'azienda (Caldereria AL Derna, Caldereria MP,
Caldereria Campi), sia presso i cantieri esterni nell'ambito di interventi di montaggio e riparazione, come saldatore.
Sul punto quindi non si è resa necessaria l'istruttoria.
Allo stesso modo risulta diffusamente provato l'impiego di amianto negli stabilimenti , come si evince dalla copiosa documentazione CP_1
prodotta dai ricorrenti in allegato al ricorso.
Da tali documenti ed in particolare dalla relazione ASL del
18.8.2004 risulta che le componenti in amianto degli impianti dello stabilimento di MP sono rimaste in situ fino alla CP_1
12 chiusura dello stabilimento stesso e sono state bonificate negli anni
1999/2001. Relativamente al periodo dal 1969 al 1990, l'esposizione qualificata ad amianto patita dal sig. per l'attività svolta come Per_1
saldatore alle dipendenze di è stata certificata Controparte_1
dall' come risulta dal diario medico in atti. CP_2
Tutto questo ha comportato, sotto controllo dell'Asl, bonifiche di materiali amiantosi come indicato nell'allegato dell'azienda incaricata della bonifica e come risulta dai formulari rifiuti compilati dalle ditte specializzate al ritiro.
Risulta dalle linee di indirizzo del del 9.2.2011 Controparte_3
l'esposizione riconosciuta ad amianto di tutti coloro che nello stabilimento
GE MP erano addetti alla manutenzione.
La convenuta non ha contestato, se non genericamente, la riferibilità
alle proprie unità produttive di tutta la documentazione sopra indicate;
con la conseguenza che le risultanze sopra riassunte devono ritenersi dunque accertate.
Ed in effetti l' con certificazione del 12.10.2023, ha attestato CP_2
che il è stato esposto ad amianto per tutto il periodo lavorativo Per_1
presso dal 1969 al 1990. CP_1
Ciò ha consentito alla moglie del , di Per_1 Parte_1
ottenere la rendita quale superstite di , a decorrere dal Persona_1
21.2.2023.
13 Nessun dubbio può conseguentemente derivare in ordine alla diffusa e protratta esposizione del d amianto. Per_1
La documentazione depositata in atti, ma anche la CTU medico legale espletata, hanno consentito di accertare che il sia stato Per_1
affetto da mesotelioma pleurico.
La tipologia della neoplasia accertata (primitiva di tipo primario) ha consentito al Consulente di escludere (o quantomeno di non poter accertare) che la stessa possa essere collegabile ad altre patologie. Il C.t.u.
ha precisato che il principale fattore di rischio per lo sviluppo della patologia sofferta dal è l'esposizione all'amianto. “La probabilità Per_1
di rischio di contrarre il mesotelioma dovuto all'asbesto è dose-
dipendente, tuttavia, è noto il verificarsi di casi anche con una bassissima esposizione. Il periodo di latenza, vale a dire l'intervallo di tempo dal momento dell'esposizione all'amianto allo sviluppo del mesotelioma, ha un valore medio di circa 45 anni”.
“Nel caso di specie, i dati del Registro Mesoteliomi della Regione
Liguria hanno da lungo tempo evidenziato un notevole incremento dei casi di tumori polmonari e della pleura tra i lavoratori degli stabilimenti
. Si evince che già nell'anno 2000, nell'ambito di un'indagine CP_1
relativa a decessi asbesto correlati di dipendenti della società di cui è
ricorso, emergevano – pur con noti limiti di specificità – concentrazioni di fibre aerodisperse, di gran lunga superiori alle soglie minime necessarie per l'insorgenza della patologia indicate sia dalle normative italiane ed
14 europee sia dalla letteratura scientifica. Tali evidenze sono state anche successivamente confermate da ulteriori studi della ASL in sede di approvazione dei piani di bonifica e dalle analisi tecnico-ambientali effettuate su incarico del Tribunale di GE per la stima presuntiva dell'esposizione ad amianto ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali, nonché dagli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro”.
Per quanto concerne l'attività lavorativa nel periodo antecedente all'assunzione presso , il C.t.u. ha riferito (in quanto riferito dai CP_1
familiari) che il abbia lavorato come coltivatore diretto e come Per_1
operaio presso piccole officine meccaniche e all'estero ma non è nota la natura delle specifiche mansioni. Pertanto, non è possibile considerare tali attività nella relazione, in quanto – pur ammettendo eventuali esposizioni all'amianto antecedenti a quelle di cui è ricorso – si tratterebbe di mere supposizioni, assolutamente insufficienti per esprimere un parere nonché
ipotizzare un qualsivoglia rapporto causale.
Il cCt.u. ha aggiunto che “analizzando nel dettaglio la documentazione agli atti circa i precipui compiti lavorativi svolti dal signor in , emerge che il lavoratore era assunto come Per_1 CP_1
saldatore sia presso gli stabilimenti genovesi (Caldereria AL Derna,
Caldereria MP, Caldareria Campi), sia presso cantieri esterni nell'ambito di interventi di montaggio e riparazione. Presso il reparto caldereria si costruivano numerosi manufatti, per la cui saldatura,
coibentazione ed isolamento, era ritenuto necessario l'utilizzo
15 dell'amianto. A seconda delle necessità l'amianto si presentava sottoforma di bende, cuscini, materassine, cordoni ecc. La manipolazione dei materiali prevedeva trattamenti quali ad esempio la distensione di grandi tubi, che comportava la fasciatura degli stessi con fasce d'amianto con successivo riscaldamento delle estremità seguito da lento raffreddamento;
il surriscaldamento delle tubazioni provocava lo sgretolamento delle fasciature con conseguente massiccia dispersione di polveri e fibre d'amianto nell'aria. Non vi era alcun accorgimento ne sistema di aspirazione, isolamento, abbattimento volti ad evitarne la dispersione.
Saldatori, carpentieri e altri operai condividevano i medesimi spazi lavorativi, pertanto sia il materiale contenente asbesto stoccato, sia le diverse lavorazioni, nonché gli scarti derivati dall'utilizzo dello stesso rimanevano nei locali per mesi e mesi. Inoltre, gli operai riposavano e mangiavano sui cuscini d'amianto impilati nel reparto. Addirittura, i dispositivi di protezione anticalore, così come i dispositivi di protezione individuale quali guanti, grembiuli e ghette erano tutti fabbricati in amianto. Al pari dei colleghi, il signor non riceveva alcuna Per_1
informazione circa la pericolosità dell'amianto né, tantomeno, erano previste cautele nell'utilizzo del materiale. Infine, dagli atti si evince che nonostante il divieto rivolto all'uso e alla manipolazione dell'amianto del
1992, in si continuava ad impiegare tale materiale senza alcuna CP_1
cautela o misure contenitive. La bonifica degli stabilimenti dalle componenti in amianto è databile solo intorno agli anni 2000”.
16 Ha concluso nei seguenti termini: “la documentazione valutata dal sottoscritto consente di ammettere, che l'attività svolta dal signor Per_1
presso comportava l'utilizzo, la manipolazione nonché CP_1
l'inalazione delle fibre d'amianto; - essendo rispettato il tipico intervallo di latenza tra l'esposizione e la manifestazione della malattia (nel caso di specie: 24 anni dalla pensione, 53 anni dall'assunzione), si ritiene che il mesotelioma pleurico patito e per il quale è deceduto il signor sia Per_1
una patologia asbesto-correlata, quale esito delle inalazioni di fibre e polveri d'amianto avvenute durante le lavorazioni alle quali era addetto alle dipendenze di ”. CP_1
Quanto alla consapevolezza da parte del della patologia ed Per_1
alla sofferenza dallo stesso subita, il c.t.u. ha precisato che è “possibile quantomeno presumere che il signor fosse stato a conoscenza Per_1
dell'esposizione avvenuta durante gli anni di lavoro presso l'azienda. La
decisione di presentare domanda di malattia professionale presso l , CP_2
nonché la richiesta di risarcimento per i danni patiti realizzata dal signor stesso, possono essere riconducibili a scelte prese in piena Per_1
coscienza della natura della patologia. Infine, anche relativamente alle caratteristiche della prognosi, è verosimile presumerne analoga consapevolezza;
i mesi intercorsi tra la diagnosi e il decesso sono stati caratterizzati da un repentino peggioramento delle condizioni cliniche e da dolori così importanti da richiederne terapia specifica presso le Cure
Palliative.
17 Per tali ragioni, lo stato psicologico degli ultimi mesi di vita del signor fu caratterizzato da totale sconforto, ritiro sociale ed Per_1
apatia, atteggiamenti facilmente riconducibili alla presa di coscienza di una morte imminente”. Tali circostanze sono state confermate nel corso dell'audizione della ricorrente, moglie del del ricorrente, figlio Per_1
del e della prova testi. Per_1
Il processo logico seguito dal C.t.u. nel suo accertamento risulta del tutto compatibile con i criteri giuridici che devono essere seguiti: teoria della causalità secondo il criterio del più probabile che non, applicazione del principio di equivalenza di cui cause ex art 41 c.p., per cui il sopravvenire di concause non esclude il nesso di causalità a meno che non sia stata idonea ex se a causare l'evento, la compatibilità cronologica del fattore causale con la diagnosi della patologia.
Deve quindi condividersi il giudizio del Consulente d'Ufficio che ha concluso per la genesi professionale del tumore che ha afflitto il la sussistenza di nesso causale con il decesso. Per_1
Del resto lo stesso ha riconosciuto alla vedova del lavoratore CP_2
la rendita superstiti proprio sul presupposto della derivazione casuale del decesso dalla patologia professionale del Per_1
La società convenuta eccepisce inoltre che ai sensi dell'art. 10 D.P.R.
n. 1124/1965 il datore di lavoro, in ordine agli infortuni e/o alle malattie professionali, risponde nei confronti del lavoratore leso limitatamente alla parte di danno non coperta dall' solo qualora il danno sia stato CP_2
18 cagionato da un comportamento, addebitabile al datore di lavoro stesso o a un suo dipendente, che integri gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio. Con la conseguenza che la domanda risarcitoria degli eredi del costituirebbe una “esasperazione”, che finirebbe per elevare a tal Per_1
punto la responsabilità per colpa a carico del datore da trasformarla in responsabilità oggettiva. Per scongiurare tale rischio, ritiene che la datrice di lavoro può dimostrare di aver adottato tutte le cautele possibili per evitare il danno ed andare esente da responsabilità.
Tale eccezione, nel senso indicato da parte convenuta, non può
essere accolta.
La S.C. ritiene che il “danno biologico, originariamente non coperto dall' , (…) costituiva danno complementare sottratto alla regola CP_2
dell'esonero ed il datore di lavoro poteva sempre essere chiamato a rispondere con azione diretta del lavoratore danneggiato, secondo i comuni presupposti della responsabilità civile (cfr. Corte cost. n. 87 del
1991); successivamente l'art. 13 del d. Igs. 28 febbraio 2000, n. 38 ha esteso la tutela al danno biologico. CP_2
La nuova disciplina - applicabile alla fattispecie in esame - delimita i danni coperti dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote:
la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al
19 danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è
copertura assicurativa.
L' è esclusivo debitore limitatamente alle prestazioni di tipo CP_2
indennitario predeterminate in base alla legge. Tutto ciò che non è
riconducibile a menomazioni che, per natura o grado, non costituiscono danno biologico - inteso secondo il d.lgs. n. 38 del 2000 - superiore al 6%
ovvero danno patrimoniale pari o superiore al 16% non è coperto dall'assicurazione obbligatoria e, quindi, è escluso dalla disciplina dell'esonero.
Tuttavia anche per gli eventi ed i danni riconducibili all'assicurazione obbligatoria i commi successivi al primo dell'art. 10 del
D.P.R. n. 1124 del 1965 prevedono un meccanismo in relazione al quale permane la responsabilità del datore di lavoro.
Il secondo comma dell'articolo citato stabilisce che l'esonero viene meno “a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato”.
Nel caso, dunque, di responsabilità penale del datore di lavoro,
“non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto” (comma 6); ma,
20 “per la parte che eccede le indennità liquidate”, il risarcimento “è dovuto”
dal datore di lavoro (comma 7).
Di qui la nozione di “danno differenziale”, rettamente inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo dovuto in base all'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio. Esso è quello che rientra nel tipo già considerato dall'assicurazione obbligatoria, ma che, in ragione del carattere indennitario di questa, può presentare delle differenze dei valori monetari rispetto al danno civilistico, primariamente sia per la diversa valutazione del grado di inabilità in sede in CP_2
confronto al diritto comune (dove il grado di invalidità permanente viene determinato con criteri non imposti dalla legge ma elaborati dalla scienza medico legale), sia per il diverso valore del punto di inabilità.
Dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale si presenta un primo e più immediato ambito di tutela da far valere nei confronti dell' , caratterizzato CP_2
dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di responsabilità, e dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi;
inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge.
21 Con tale tutela può concorrere, pur restando autonoma, quella azionabile nei confronti del datore di lavoro che resta civilmente responsabile per i danni che abbiamo definito complementari e differenziali, basati su diversi presupposti e condizioni, ma che hanno la caratteristica di non essere quantitativamente determinabili a priori;
essi prefigurano un ammontare composito potenzialmente più esteso rispetto a quello conseguibile con la mera garanzia assicurativa, sicché
quest'ultima non necessariamente lo contiene.
I confini posti al concorso di tutele sono quelli fissati, ad un estremo, dal divieto di occulte duplicazioni o indebite locupletazioni risarcitorie in favore del danneggiato, ma, all'estremo opposto, dalla necessità di garantire al lavoratore l'integrale risarcimento, tanto più
quando vengano coinvolti beni primari della persona, in particolare il nucleo irriducibile del diritto fondamentale alla salute protetto dalla
Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana (Corte cost. n.
309 del 1999).
Il precipitato logico del descritto assetto normativo ha indotto ad escludere “che le prestazioni eventualmente erogate dall' CP_2
esauriscano di per sè e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato" (Cass. n. 777/2015; Cass. n. 13689/2015; Cass. n.
3074/2016).
Esaminando l'art. 13 del d. Igs. n. 38 del 2000 si è rilevato “che la prospettiva della norma non è quella di fissare in via generale ed
22 omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in CP_2
termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento,
è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità”. Si è tenuto presente “che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto,
l'indennizzo si struttura in modo diverso da un risarcimento del CP_2
danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi”. Sono quindi evidenti le differenze tra l'indennizzo erogato dall e il risarcimento del danno biologico nella CP_2
considerazione che “mentre quest'ultimo trova titolo nell'art. 32 Cost.,
l'indennizzo è invece collegato all'art. 38 Cost., e risponde alla CP_2
funzione sociale di garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore”.
Dalla “differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione ex CP_2
art. 13 cit. e il risarcimento del danno biologico” ne è conseguita la preclusione “a ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate
23 dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato od ammalato, nel senso che esse devono semplicemente detrarsi dal totale del risarcimento spettante al lavoratore”, anche perché
ritenere il contrario significherebbe attribuire al lavoratore “un trattamento deteriore - quanto al danno biologico del lavoratore danneggiato rispetto al danneggiato non lavoratore”.
In definitiva, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività
lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento,
innanzitutto dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. n. 1124
del 1965.
In tal caso potrà procedere alla verifica di applicabilità dell'art. 10
decreto citato nell'intero del suo articolato meccanismo, anche ex officio ed indipendentemente da una richiesta di parte in quanto si tratta dell'applicazione di norme di legge al cui rispetto il giudice è tenuto (in tal senso, circa i criteri di liquidazione del danno differenziale, v. Cass. n.
20807/2016 cit.).
Prima individuando i danni richiesti dal lavoratore che non siano riconducibili alla copertura assicurativa e che abbiamo definito, per comodità di sintesi, complementari;
per essi non opera l'esonero del
24 datore di lavoro di cui al primo comma dell'art. 10 D.P.R. n. 1124 del
1965D.P.R. n. 1124 del 1965 e quindi gli stessi andranno risarciti secondo le comuni regole della responsabilità civile, anche in punto di presunzione di colpa.
Indi, ove siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, attuato il giudizio di sussunzione e di qualificazione giuridica che compete al giudice, questi potrà accertare in via incidentale autonoma la sussistenza dell'illecito penale e, in caso di esito positivo circa tale accertamento,
procedere alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, secondo le regole dettate dai successivi commi dell'art. 10 più volte citato.
Valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall' , in base ai parametri legali, in CP_2
relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass.
n. 20807/2016 cit.)” (Cass. 10 aprile 2017, n. 9166; cfr. anche Cass. 29
novembre 2017, n. 28507; Cass. 2 aprile 2019 n. 9112).
Da ultimo deve precisarsi che neppure è condivisibile la tesi
“secondo cui la domanda di danno differenziale, ai fini dell'accoglimento,
dovrebbe contenere una puntuale e formale qualificazione dei fatti in termini di illiceità penale nonché la specifica deduzione del preteso quantum in termini differenziali rispetto all'indennizzo , liquidato o CP_2
25 liquidabile. Si ribadisce invece che, ai fini dell'accertamento del danno differenziale, è sufficiente che siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio… sottolineando che anche la violazione delle regole di cui all'art. 2087 cod. civ., norma di cautela avente carattere generale, è idonea a concretare la responsabilità penale (Corte cost. n. 74 del 1981; Cass. n. 1579
del 2000).
La richiesta del lavoratore di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dall'inadempimento datoriale, è idonea a fondare un petitum rispetto al quale il giudice dovrà applicare il meccanismo legale previsto dall'art. 10 d.P.R. n. 1124 el 1965 anche ex officio, pur dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, atteso che, rappresentando il differenziale normalmente un minus rispetto al danno integrale preteso, non può essere considerata incompleta al punto da essere rigettata una domanda in cui si richieda l'intero danno.
E' opportuno rammentare la giurisprudenza di legittimità che, in materia di azioni di risarcimento del danno, pone in rilievo non la qualificazione formale ma la natura e le caratteristiche del pregiudizio stesso (v. Cass. n. 12236 del 2012, secondo cui ciò che conta è che il pregiudizio sia stato prospettato o addirittura sia insito nelle caratteristiche della fattispecie di cui costituisca conseguenza naturale, a prescindere da quale sia stata la sua qualificazione formale). Inoltre,
26 ricorda Cass. n. 9166 del 2017, è stato affermato più volte che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è una domanda di carattere onnicomprensivo e che l'unitarietà del diritto al risarcimento e la normale non frazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta;
ne consegue che, laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di danno, a tale specificazione deve darsi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà di escludere dal petitum le voci non menzionate “ (Cass, 2 novembre 2020 n.
24202).
In conclusione, attesa l'assoluta diversità e autonomia della domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente all'infortunio sul lavoro rispetto alla domanda relativa alle prestazioni
, nella presente causa la legittimazione passiva è stata correttamente CP_2
individuata dai ricorrenti in capo al datore di lavoro e la domanda risarcitoria avanzata deve ritenersi perfettamente ammissibile.
Gli attori agiscono in giudizio per il risarcimento del danno iure hereditario e iure proprio.
Agiscono in giudizio chiedendo il risarcimento del danno biologico consistente nella lesione della salute psicofisica e del danno morale patiti
27 dal dante causa, nonché dei danni non patrimoniali per la perdita del rapporto parentale, del danno biologico iure proprio ovvero del danno psico fisico subito dal congiunto in quanto vittima secondaria dell'evento,
Quanto ai danni iure proprio, i ricorrenti risultano rispettivamente moglie e figli del I figli non risultano conviventi con il padre al momento Per_1
del decesso (sulla convivenza della IA con i genitori nell'ultimo Pt_2
periodo prima del decesso non è stata raggiunta la prova, in quanto tanto
è stato dichiarato in ricorso ma non confermato nell'istruttoria processuale e, comunque, la IA in ricorso aveva dichiarato di essersi Pt_2
trasferita dai genitori nell'ultimo periodo per assistere il padre e quindi non può comunque discorrersi di convivenza).
Le circostanze allegate fanno riferimento ad un rapporto molto stretto ed intenso tra i genitori e i figli, tanto che il e la moglie si Per_1
prendevano cura dei nipotini, figli del figlio, e spesso si recavano a trovare la IA, che risiedeva in altro Comune, con la nipotina.
Non può applicarsi alla fattispecie in esame la nuova Tabella Unica
Nazionale DPR 12/25 (c.d. TUN) in quanto la stessa si applica alle fattispecie (peraltro diversa da quella oggetto del presente giudizio)
verificatesi dopo il 5.3.2025.
Sulla base dei criteri delle tabelle di Milano 2024 in uso al momento della presente liquidazione del danno, riconosciute anche dalla Corte di
Cassazione come idoneo criterio per la liquidazione equitativa dei danni
28 conseguenza (Cass., 16.7.2024, n. 19506) si ritiene di liquidare a ciascuno dei ricorrenti quanto segue.
La moglie convivente del al momento del decesso del Per_1
marito aveva 78 anni: sulla base dei valori desunti dalle tabelle milanesi
2024 per la perdita da danno parentale si liquida quanto segue: Valore del
Punto Base € 3.911,00, Punti in base all'età del congiunto: 12, Punti in base all'età della vittima: 8, Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16,
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12, Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15, Punti totali riconosciuti: 63, per l'importo totale di € 234.660,00.
Alla IA, , che al momento del decesso del padre Parte_2
aveva 44 anni, e non risultava convivente, si liquida quanto segue: Valore
del Punto Base € 3.365,00, Punti in base all'età del congiunto: 20, Punti in base all'età della vittima: 8, Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12, Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15,
Punti totali riconosciuti: 55, importo totale € 203.372,00.
Al figlio, , che al momento del decesso del padre Parte_3
aveva 41 anni, e non risultava convivente, si liquida quanto segue: Valore
del Punto Base € 3.365,00, Punti in base all'età del congiunto: 20, Punti in base all'età della vittima: 8, Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12, Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15,
Punti totali riconosciuti: 55, importo totale € 203.372,00.
29 Quanto al danno patito in vita dal e trasmesso iure Per_1
hereditario ai ricorrenti, suoi eredi, è pacifica la trasmissibilità agli eredi del danno biologico per lesione al bene salute patito dal de cuius, quando tra evento lesivo e morte del danneggiato sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo (Cass 28.7.2007, n. 18163, Cass.
7.6.2010 n. 13672).
Deve per contro escludersi il risarcimento del danno tanatologico o del danno da perdita del bene vita per assenza in vita del soggetto cui risulta riferibile il bene vita (Cass., Sez. Un., 22.7.2015 n. 15350).
Poiché la lesione della salute del de cuius è massima nella sua intensità e ingravescente sino alla morte, si ritiene di riferirsi in via equitativa ai valori dell'indennità temporanea utilizzati nelle tabelle di
Milano richiamate in ricorso, massimizzati nel quantum, considerato che il danno risulta irreversibile e determinante il decesso.
Tenendo conto che fra la diagnosi del carcinoma ed il decesso risultano intercorsi 1 anno e 6 mesi, pari a 547 giorni, si determina il seguente calcolo: tenuto conto del valore della sola componente per danno biologico dell'indennità della temporanea giornaliera 115 euro x 547, +
50% per danno morale connesso al decorso della patologia, va riconosciuto il danno da sofferenza psichica in relazione al penoso decorso della patologia. Per tale voce di danno va quindi riconosciuto l'importo di
115 euro al giorno per 547 giorni di decorso della patologia sino al decesso, oltre al 50% a titolo di danno morale, per € 94.357,50.
30 Nel danno come calcolato, si deve ritenere ricompreso il c.d. danno catastrofale, da consapevolezza dell'imminente perdita della vita.
La domanda di risarcimento del danno biologico iure proprio degli eredi risulta infondat, in quanto del tutto sprovviste di allegazioni.
6. In attuazione del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste carico della convenuta, soccombente secondo i parametri di cui al dm 147/2022, secondo i valori medi in relazione al decisum, ossia all'importo come liquidato a titolo risarcitorio.
Analogamente, per le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, che devono essere poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di GE, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
1. dichiara tenuta e pertanto condanna in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere ai ricorrenti, pro-
quota, quali eredi di , a titolo di risarcimento jure Persona_1
hereditatis del danno non patrimoniale patito dal congiunto, la somma complessiva di € 94.357,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla somma annualmente rivalutata dalla data della presente sentenza al saldo;
2. dichiara altresì tenuta e conseguentemente condanna CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire ai ricorrenti,
[...]
jure proprio, il danno per perdita del congiunto , Persona_1
quantificato nella misura di euro € 234.660,00 per , € Parte_1
31 203.372,00 per , € 203.372,00 per , oltre Parte_2 Parte_3
interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza al saldo;
3. condanna infine la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere i ricorrenti delle spese di lite, spese che liquida in complessivi euro 15.297,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato, se dovuto;
con distrazione in favore degli avv.ti Storace e IN, dichiaratisi antistatari.
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.
Così deciso in GE, il 23.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro, in composizione monocratica, nella persona del giudice,
dott.ssa Alessandra Angiuli, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel procedimento iscritto con R.G. n. 4239/2023, a scioglimento della riserva assunta il
18.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), , nata a [...] il [...] (cod. C.F._1 Parte_2
fisc. , e , nato a [...] il [...] C.F._2 Parte_3
(cod. fisc. ), in proprio e quali eredi di C.F._3 Per_1
(cod. fisc. , nato a [...] il [...],
[...] C.F._4
deceduto in GE il 20.2.2023), elettivamente domiciliati in GE,
Piazza della Vittoria 14/18 presso lo studio dell'avv. Iside B. Storace (cod.
fisc. – pec: , la C.F._5 Email_1
quale li rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'avv. Alessandro
IN (cod. fisc. – pec: C.F._6
1 in forza di procura allegata al Email_2
ricorso;
RICORRENTE
contro
P. IVA. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in GE, Via Bacigalupo
n. 4/3, presso lo studio dell'avv. Camillo Paroletti (cod. fisc.
– pec: , che la C.F._7 Email_3
rappresenta e difende congiuntamente all'avv. Enzo Morrico (cod. fisc.
– pec: , e all'avv. C.F._8 Email_4
AF NÒ (cod. fisc. – pec: C.F._9
, per mandato in calce alla comparsa di Email_5
costituzione e risposta;
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento danni non patrimoniali iure proprio e iure hereditario da
morte di congiunto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.11.2023 , Parte_1 Pt_2
e , rispettivamente moglie e figli di
[...] Parte_3 Per_1
, deceduto il 20.2.2023 per mesotelioma pleurico in pregressa
[...]
esposizione ad amianto, convenivano in giudizio Controparte_1
per sentirla condannare al risarcimento del danno iure proprio e iure hereditario.
2 Esponevano: che , ex lavoratore di , aveva Persona_1 CP_1
prestato servizio dal 21.10.1969 al pensionamento, avvenuto nell'aprile
1998, con mansioni di saldatore, sia presso gli stabilimenti genovesi dell'azienda (Caldereria AL Derna, Caldereria MP,
Caldereria Campi), sia in cantieri esterni nell'ambito di interventi di montaggio e riparazione;
che la datrice di lavoro nel corso degli anni aveva mutato diverse ragioni sociali ( NS MP CP_1
S.p.a., NS Componenti S.p.a., NS GIE S.p.a., Controparte_1
, tutte riconducibili alla convenuta;
che presso il reparto caldereria si
[...]
costruivano turbine per navi e turbine destinate alle centrali per la produzione di energia elettrica, caldaie, valvole, cross-over, grandi manufatti di carpenteria, condensatori, scambiatori, MRS per centrali nucleari ed altra componentistica minore di centrale elettrica;
che per numerosi manufatti realizzati all'interno del reparto era necessario il ricorso all'amianto per le operazioni di trattamento termico, saldatura,
coibentazione ed isolamento;
che l'amianto si presentava secondo le necessità sotto forma di: bende, cuscini, materassine, cordoni, sciolta
(fiocchi e scaglie pannelli), ovvero come componente di indumenti protettivi quali guanti, grembiuli e ghette;
che i saldatori manipolavano direttamente tali materiali, sia nel corso delle operazioni di saldatura, sia in quelle di “puntatura” (cioè, di fissaggio di parti diverse del manufatto in costruzione a mezzo di “punti” di saldatura) ovvero per effettuare il
“preriscaldo” dei pezzi da saldare;
che i grandi tubi chiamati cross over
3 erano sottoposti a trattamento distensivo in modo da eliminare le tensioni provocate dalla saldatura e rendere “omogeneo” il materiale;
che il trattamento distensivo consisteva in una ricottura del tratto saldato per effetto della quale il pezzo veniva portato ad alta temperatura (500-700°C)
e poi raffreddato secondo precise procedure;
che l'operazione di distensione comportava la chiusura/fasciatura di tutto il tubo con fasce di amianto per riscaldare le estremità e poi raffreddare lentamente;
che il surriscaldamento delle tubazioni provocava lo sgretolamento delle fasciature con massiccia dispersione di polveri e fibre di amianto nell'aria;
che i carpentieri ed i calderai di reparto, operanti a stretto contatto con i saldatori, si occupavano della coibentazione della caldaia con amianto;
che l'isolamento termico era costituito da fogli di lamiera su cui venivano fissati con punti di saldatura dei telai metallici all'interno dei quali era collocato un foglio di amianto, preventivamente rifilato per adattarlo al telaio;
che lo scarto delle operazioni di rifilatura dei fogli di amianto rimaneva abbandonato per terra per tutta la durata del turno di lavorazione;
che in detta zona i pannelli venivano montati sulla caldaia fissandoli con prigionieri (bulloni a due teste) e poi sigillati con una guarnizione di amianto tagliata e forata con fustelle dai carpentieri;
che tutto il materiale in amianto per i pannelli delle caldaie e per le altre lavorazioni della caldereria era stoccato direttamente nella navata e contenuto in scatole che venivano aperte alle postazioni di lavoro;
che, in particolare, i pannelli erano marchiati come “pannelli di asbesto” e le
4 modalità del loro utilizzo erano di volta in volta specificate dalle indicazioni dei cicli di lavoro;
che tutto l'ambiente del reparto era invaso da materiali in amianto di vario tipo: cuscini per il pre–riscaldo,
coibentazioni per forni e scambiatori di calore, lastre, pannelli, trecce,
nastro, guarnizioni, ecc.; che nel medesimo reparto lavoravano anche i tubisti;
che il montaggio dei tubi in genere ed in particolare su casse turbine che necessitavano il procedimento ossiacetilenico o la saldatura richiedevano l'utilizzo di materiali in amianto, compresa la protezione dei ponteggi su cui si lavorava, che era costituita da uno strato di amianto;
che fino ai primi anni '80, le casse delle turbine erano coibentate con impasto di amianto in polvere, cemento ed altri materiali isolanti;
che gli impasti erano realizzati direttamente dai coibentatori nelle zone di lavorazione vicine alla turbina in corso di montaggio;
che inoltre, nel trattamento termico localizzato, le parti interessate venivano portate ad alta temperatura a mezzo di resistenze elettriche in modo da ottenere una ottimale distensione;
che per favorire il raggiungimento ed il mantenimento della temperatura necessaria, le zone interessate venivano coperte con teli, cuscini e materassi in amianto;
che i materiali ignifughi ed isolanti erano soggetti a sfaldamento e si polverizzavano nell'ambiente a causa dell'elevato calore cui erano sottoposti e dell'usura derivante dal loro ripetuto utilizzo;
che dopo il taglio e la saldatura, brandelli e filamenti delle coperture isolanti rimasti sul pezzo venivano “nebulizzati” e diffusi
“a forza” nell'ambiente di lavoro per effetto delle successive operazioni di
5 pulitura e levigatura, mentre materassini, coperte e indumenti protettivi venivano lasciati in reparto per essere riutilizzati;
che una volta inservibili poiché deteriorati, i materiali isolanti venivano accatastati in qualche angolo del reparto fin quando non venivano rimossi, spesso a cura degli stessi addetti alle lavorazioni;
che per i pezzi da lavorare di dimensioni maggiori si adoperavano forni ubicati nel reparto dei trattamenti termici;
che tali forni erano coibentati con amianto che si trovava fra la parte interna in refrattario e la parte metallica esterna, nonché nelle guarnizioni delle porte;
che nelle operazioni di manutenzione dei forni (ad esempio per accedere alle resistenze) si doveva rimuovere e sostituire il rivestimento in amianto;
che tutte le postazioni di lavoro erano dotate di pistole e manichette ad aria compressa per la rimozione delle scorie di lavorazione e delle polveri;
che facevano parte dell'abituale dotazione del e degli altri calderai e saldatori le protezioni anticalore in amianto Per_1
quali guanti, grembiuli, ghette e giacche;
che l'ambiente di lavoro era costituito da un'unica grande struttura chiusa, divisa in navate, ove venivano realizzate le varie fasi della lavorazione dei pezzi;
che all'interno della struttura che ospitava la caldereria non vi erano separazioni/divisioni, per cui le polveri prodotte in una zona del capannone erano destinate a diffondersi anche nelle altre zone di lavoro;
che le varie attività da cui scaturivano le polveri erano eseguite senza l'adozione di alcuna cautela volta ad evitarne la dispersione nell'ambiente di lavoro;
che gli operai del turno successivo trovavano sui banchi di
6 lavoro lo strato di polvere bianca sollevata dalle ramazze e lo soffiavano via con aria compressa;
che nelle pause di lavoro gli operai riposavano seduti sui cuscini di amianto impilati nel reparto;
che prima del 1972 non era prevista la mensa per gli operai del secondo turno e del turno di notte;
che di conseguenza gli addetti a quei turni si portavano i pasti da casa e li consumavano in reparto, seduti su panche o sedie recuperate e a volte sui descritti cuscini in amianto;
che non vi erano sistemi di aspirazione,
abbattimento, isolamento alla fonte delle polveri che si producevano durante la lavorazione, né misure organizzative per separare le lavorazioni comportanti produzione di polveri nocive dalle altre attività;
che a partire dal 1978, aveva cominciato a lavorare Persona_1
soprattutto in trasferta, distaccato nelle centrali elettriche in Italia e all'estero (Chivasso, Civitavecchia, Manfredonia, Rossano Calabro, Vado
Ligure, Turbigo, Piombino, Centrale Nucleare Montalto di Castro, Trino
Vercellese, AR ecc.) con mansioni di saldatore addetto al montaggio ed alla riparazione di turbine e caldaie;
che all'interno delle centrali operavano contemporaneamente coibentisti, saldatori, carpentieri,
montatori senza alcuna separazione fra le diverse attività; che in tutti i cantieri esterni si provvedeva alla revisione dei macchinari, degli impianti,
delle turbine e delle tubazioni, operazioni che richiedevano la e la ricoibentazione delle turbine e delle tubature;
che il Parte_4
residuo di coibente veniva rimosso soffiando aria compressa con la manichetta;
che anche i cavi elettrici, laddove andavano ad inserirsi
7 all'interno di macchinari a caldo o passavano in prossimità di zone ad alta temperatura, venivano rivestiti con nastri di amianto, attività che si rendeva necessaria quotidianamente;
che nei cantieri in cui aveva operato il loro dante causa erano composte di amianto tutte le coibentazioni della fitta rete di tubazioni, i pannelli di protezione di pompe e compressori, gli elementi coibenti delle caldaie e le protezioni degli impianti elettrici;
che anche nei lavori di manutenzione e revisione delle centrali, per intervenire sugli impianti caldi, il era dotato di protezioni anticalore in Per_1
amianto quali guanti e, talvolta, grembiuli e giacche;
che in qualità di addetto al Service, il svolgeva comunque le sue mansioni di Per_1
saldatore con le stesse modalità descritte per le lavorazioni di stabilimento;
che l'attività del e degli altri dipendenti Per_1 CP_1
addetti ai montaggi esterni si svolgeva in collaborazione con i dipendenti delle aziende committenti impegnati nelle varie manutenzioni di stabilimento (meccanica, elettrica, muraria); che il al pari dei Per_1
colleghi di lavoro, non fu mai informato circa la pericolosità delle polveri contenenti fibre di amianto e sulle cautele da adottare nella manipolazione e nell'utilizzo di tale materiale;
che il al pari dei colleghi di Per_1
reparto e di lavoro, non aveva mai utilizzato mezzi individuali di protezione contro l'inalazione delle polveri nocive e dei fumi di saldatura;
che sino alla fine degli anni '80, al personale del reparto non erano state fornite mascherine con filtro contro l'inalazione di polveri nocive;
che all'interno dello stabilimento non era mai stata esercitata vigilanza
8 sull'effettivo uso dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive e i fumi di saldatura;
che materiali e manufatti in amianto erano stati impiegati in azienda e ancor più nei cantieri esterni oltre il divieto del
1992 senza alcuna cautela e senza che le istruzioni scritte relative al ciclo di produzione contemplassero la previsione di misure contenitive da adottare nella manipolazione dei predetti materiali;
che come risultava dalla relazione ASL del 18.8.2004, le componenti in amianto degli impianti dello stabilimento di MP erano rimaste in situ fino CP_1
alla chiusura dello stabilimento stesso ed erano state bonificate negli anni
1999/2001; che relativamente al periodo dal 1969 al 1990, l'esposizione qualificata ad amianto patita dal per l'attività svolta come Per_1
saldatore alle dipendenze di era stata certificata Controparte_1
dall' come risultava dal diario medico in atti;
che dopo il CP_2
pensionamento dal marzo 1998, il non aveva più lavorato ed, Per_1
essendo in ottima salute, si dedicava a passare del tempo con la moglie e gli amici e si prendeva cura dei nipotini, nati nel 2012 e 2015, affidati ai nonni quando il figlio e la moglie erano impegnati per Parte_3
ragioni lavorative, oltre che dell'altra nipotina IA della IA , Pt_2
che risiedeva con la madre a Canelli;
che dall'estate del 2022 il Per_1
aveva iniziato ad avvertire dolori al fianco destro e difficoltà respiratorie per i quali era stato sottoposto ad accertamenti, con la diagnosi successiva di mesotelioma pleurico;
che, non potendo essere sottoposto ad intervento chirurgico, egli era stato avviato al trattamento immunoterapico e terapie
9 palliative e successivamente alla terapia del dolore;
che nell'ottobre 2022
egli era stato riconosciuto invalido al 100% e portatore di handicap grave dalla competente Commissione ASL;
che, consapevole della diagnosi e della gravità della patologia, egli aveva presentato domanda di malattia professionale all' ed aveva fatto inoltrare ad domanda di CP_2 CP_1
risarcimento per i danni patiti;
che, nell'ultimo periodo di vita, egli si era chiuso in sé stesso ed era assistito dalla moglie e dai figli (la IA Pt_2
si era trasferita a casa sua); che la sua morte aveva costituito un trauma per la moglie ed aveva lasciato i figli senza un importante punto di riferimento;
che dopo il decesso l' aveva riconosciuto la natura CP_2
professionale della malattia e costituito in favore della vedova la rendita ai superstiti.
Sulla base di tali antefatti, si offrivano quindi di provare l'esposizione ad amianto ed il nesso causale fra esposizione, malattia e decesso del proprio congiunto. Chiedevano quindi il risarcimento del danno per la perdita del danno parentale (quantificato in una somma compresa tra € 168.250,00 ed € 336.500,00 per ciascuno di loro) e, quali eredi, dei danni patiti dal loro congiunto in vita, quantificato in €
153.640,00 o nella somma di giustizia.
2. Si costituiva contestando nel merito l'illiceità Controparte_1
dell'impiego dell'amianto, materiale che veniva anzi imposto dalla normativa nazionale quale materiale necessario alla prevenzione incendi.
10 Allegava l'inesistenza sul mercato, all'epoca dei fatti, di tecnologie atte ad evitare i rischi connessi all'esposizione ad amianto. Escludeva
ancora la convenuta che la società impiegasse amianto nelle sue lavorazioni, che i dispositivi di sicurezza fossero in amianto o che il lavoratore non avesse ricevuto adeguata formazione.
Contestava quindi la riferibilità causale della patologia al decesso del d i danni azionati in ricorso. Per_1
3. Nel corso dell'istruttoria processuale erano sentiti i ricorrenti e due testimoni, e disposta ed espletata c.t.u.
4. In data 18.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle note scritte depositate dalle parti.
* * *
5. La domanda è fondata e può essere accolta per quanto di ragione.
eccepisce in primo luogo l'impossibilità di inferire un CP_1
nesso di riferibilità eziologica esclusiva della patologia contratta dal de
cuius alla sola attività lavorativa prestata in suo favore, considerato che l'esordio del rischio potrebbe essersi verificato anche in ambiente extralavorativo. Eccepisce inoltre che il massiccio impiego dell'amianto nelle più varie applicazioni industriali e civili, avvenuto in pratica per tutta la durata del ventesimo secolo, non si è verificato illecitamente, ma nel rispetto di una disciplina normativa che rifletteva le conoscenze scientifiche dell'epoca, tanto che l'uso dell'amianto era consentito e rientrava tra quelli che la legge imponeva di utilizzare.
11 Contesta, inoltre, nel merito l'uso dell'amianto da parte del la documentazione medica prodotta in quanto di origine Per_1
unilaterale. Eccepisce che prima di essere assunto da , il CP_1 Per_1
aveva svolto altra attività lavorativa per circa dieci anni presso altri datori di lavoro.
Le eccezioni e contestazioni di parte convenuta non sono condivisibili, sulla base della documentazione depositata da parte ricorrente e degli esiti dell'istruttoria processuale.
Ed invero, la durata del rapporto di lavoro e le mansioni svolte in vita dal on sono specificamente contestate. Per_1
In base al principio di cui all'art 115 c.p.c. deve quindi ritenersi accertato che il de cuis abbia lavorato dal 21.10.1969 e fino al pensionamento nell'aprile 1998 presso gli stabilimenti genovesi dell'azienda (Caldereria AL Derna, Caldereria MP,
Caldereria Campi), sia presso i cantieri esterni nell'ambito di interventi di montaggio e riparazione, come saldatore.
Sul punto quindi non si è resa necessaria l'istruttoria.
Allo stesso modo risulta diffusamente provato l'impiego di amianto negli stabilimenti , come si evince dalla copiosa documentazione CP_1
prodotta dai ricorrenti in allegato al ricorso.
Da tali documenti ed in particolare dalla relazione ASL del
18.8.2004 risulta che le componenti in amianto degli impianti dello stabilimento di MP sono rimaste in situ fino alla CP_1
12 chiusura dello stabilimento stesso e sono state bonificate negli anni
1999/2001. Relativamente al periodo dal 1969 al 1990, l'esposizione qualificata ad amianto patita dal sig. per l'attività svolta come Per_1
saldatore alle dipendenze di è stata certificata Controparte_1
dall' come risulta dal diario medico in atti. CP_2
Tutto questo ha comportato, sotto controllo dell'Asl, bonifiche di materiali amiantosi come indicato nell'allegato dell'azienda incaricata della bonifica e come risulta dai formulari rifiuti compilati dalle ditte specializzate al ritiro.
Risulta dalle linee di indirizzo del del 9.2.2011 Controparte_3
l'esposizione riconosciuta ad amianto di tutti coloro che nello stabilimento
GE MP erano addetti alla manutenzione.
La convenuta non ha contestato, se non genericamente, la riferibilità
alle proprie unità produttive di tutta la documentazione sopra indicate;
con la conseguenza che le risultanze sopra riassunte devono ritenersi dunque accertate.
Ed in effetti l' con certificazione del 12.10.2023, ha attestato CP_2
che il è stato esposto ad amianto per tutto il periodo lavorativo Per_1
presso dal 1969 al 1990. CP_1
Ciò ha consentito alla moglie del , di Per_1 Parte_1
ottenere la rendita quale superstite di , a decorrere dal Persona_1
21.2.2023.
13 Nessun dubbio può conseguentemente derivare in ordine alla diffusa e protratta esposizione del d amianto. Per_1
La documentazione depositata in atti, ma anche la CTU medico legale espletata, hanno consentito di accertare che il sia stato Per_1
affetto da mesotelioma pleurico.
La tipologia della neoplasia accertata (primitiva di tipo primario) ha consentito al Consulente di escludere (o quantomeno di non poter accertare) che la stessa possa essere collegabile ad altre patologie. Il C.t.u.
ha precisato che il principale fattore di rischio per lo sviluppo della patologia sofferta dal è l'esposizione all'amianto. “La probabilità Per_1
di rischio di contrarre il mesotelioma dovuto all'asbesto è dose-
dipendente, tuttavia, è noto il verificarsi di casi anche con una bassissima esposizione. Il periodo di latenza, vale a dire l'intervallo di tempo dal momento dell'esposizione all'amianto allo sviluppo del mesotelioma, ha un valore medio di circa 45 anni”.
“Nel caso di specie, i dati del Registro Mesoteliomi della Regione
Liguria hanno da lungo tempo evidenziato un notevole incremento dei casi di tumori polmonari e della pleura tra i lavoratori degli stabilimenti
. Si evince che già nell'anno 2000, nell'ambito di un'indagine CP_1
relativa a decessi asbesto correlati di dipendenti della società di cui è
ricorso, emergevano – pur con noti limiti di specificità – concentrazioni di fibre aerodisperse, di gran lunga superiori alle soglie minime necessarie per l'insorgenza della patologia indicate sia dalle normative italiane ed
14 europee sia dalla letteratura scientifica. Tali evidenze sono state anche successivamente confermate da ulteriori studi della ASL in sede di approvazione dei piani di bonifica e dalle analisi tecnico-ambientali effettuate su incarico del Tribunale di GE per la stima presuntiva dell'esposizione ad amianto ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali, nonché dagli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro”.
Per quanto concerne l'attività lavorativa nel periodo antecedente all'assunzione presso , il C.t.u. ha riferito (in quanto riferito dai CP_1
familiari) che il abbia lavorato come coltivatore diretto e come Per_1
operaio presso piccole officine meccaniche e all'estero ma non è nota la natura delle specifiche mansioni. Pertanto, non è possibile considerare tali attività nella relazione, in quanto – pur ammettendo eventuali esposizioni all'amianto antecedenti a quelle di cui è ricorso – si tratterebbe di mere supposizioni, assolutamente insufficienti per esprimere un parere nonché
ipotizzare un qualsivoglia rapporto causale.
Il cCt.u. ha aggiunto che “analizzando nel dettaglio la documentazione agli atti circa i precipui compiti lavorativi svolti dal signor in , emerge che il lavoratore era assunto come Per_1 CP_1
saldatore sia presso gli stabilimenti genovesi (Caldereria AL Derna,
Caldereria MP, Caldareria Campi), sia presso cantieri esterni nell'ambito di interventi di montaggio e riparazione. Presso il reparto caldereria si costruivano numerosi manufatti, per la cui saldatura,
coibentazione ed isolamento, era ritenuto necessario l'utilizzo
15 dell'amianto. A seconda delle necessità l'amianto si presentava sottoforma di bende, cuscini, materassine, cordoni ecc. La manipolazione dei materiali prevedeva trattamenti quali ad esempio la distensione di grandi tubi, che comportava la fasciatura degli stessi con fasce d'amianto con successivo riscaldamento delle estremità seguito da lento raffreddamento;
il surriscaldamento delle tubazioni provocava lo sgretolamento delle fasciature con conseguente massiccia dispersione di polveri e fibre d'amianto nell'aria. Non vi era alcun accorgimento ne sistema di aspirazione, isolamento, abbattimento volti ad evitarne la dispersione.
Saldatori, carpentieri e altri operai condividevano i medesimi spazi lavorativi, pertanto sia il materiale contenente asbesto stoccato, sia le diverse lavorazioni, nonché gli scarti derivati dall'utilizzo dello stesso rimanevano nei locali per mesi e mesi. Inoltre, gli operai riposavano e mangiavano sui cuscini d'amianto impilati nel reparto. Addirittura, i dispositivi di protezione anticalore, così come i dispositivi di protezione individuale quali guanti, grembiuli e ghette erano tutti fabbricati in amianto. Al pari dei colleghi, il signor non riceveva alcuna Per_1
informazione circa la pericolosità dell'amianto né, tantomeno, erano previste cautele nell'utilizzo del materiale. Infine, dagli atti si evince che nonostante il divieto rivolto all'uso e alla manipolazione dell'amianto del
1992, in si continuava ad impiegare tale materiale senza alcuna CP_1
cautela o misure contenitive. La bonifica degli stabilimenti dalle componenti in amianto è databile solo intorno agli anni 2000”.
16 Ha concluso nei seguenti termini: “la documentazione valutata dal sottoscritto consente di ammettere, che l'attività svolta dal signor Per_1
presso comportava l'utilizzo, la manipolazione nonché CP_1
l'inalazione delle fibre d'amianto; - essendo rispettato il tipico intervallo di latenza tra l'esposizione e la manifestazione della malattia (nel caso di specie: 24 anni dalla pensione, 53 anni dall'assunzione), si ritiene che il mesotelioma pleurico patito e per il quale è deceduto il signor sia Per_1
una patologia asbesto-correlata, quale esito delle inalazioni di fibre e polveri d'amianto avvenute durante le lavorazioni alle quali era addetto alle dipendenze di ”. CP_1
Quanto alla consapevolezza da parte del della patologia ed Per_1
alla sofferenza dallo stesso subita, il c.t.u. ha precisato che è “possibile quantomeno presumere che il signor fosse stato a conoscenza Per_1
dell'esposizione avvenuta durante gli anni di lavoro presso l'azienda. La
decisione di presentare domanda di malattia professionale presso l , CP_2
nonché la richiesta di risarcimento per i danni patiti realizzata dal signor stesso, possono essere riconducibili a scelte prese in piena Per_1
coscienza della natura della patologia. Infine, anche relativamente alle caratteristiche della prognosi, è verosimile presumerne analoga consapevolezza;
i mesi intercorsi tra la diagnosi e il decesso sono stati caratterizzati da un repentino peggioramento delle condizioni cliniche e da dolori così importanti da richiederne terapia specifica presso le Cure
Palliative.
17 Per tali ragioni, lo stato psicologico degli ultimi mesi di vita del signor fu caratterizzato da totale sconforto, ritiro sociale ed Per_1
apatia, atteggiamenti facilmente riconducibili alla presa di coscienza di una morte imminente”. Tali circostanze sono state confermate nel corso dell'audizione della ricorrente, moglie del del ricorrente, figlio Per_1
del e della prova testi. Per_1
Il processo logico seguito dal C.t.u. nel suo accertamento risulta del tutto compatibile con i criteri giuridici che devono essere seguiti: teoria della causalità secondo il criterio del più probabile che non, applicazione del principio di equivalenza di cui cause ex art 41 c.p., per cui il sopravvenire di concause non esclude il nesso di causalità a meno che non sia stata idonea ex se a causare l'evento, la compatibilità cronologica del fattore causale con la diagnosi della patologia.
Deve quindi condividersi il giudizio del Consulente d'Ufficio che ha concluso per la genesi professionale del tumore che ha afflitto il la sussistenza di nesso causale con il decesso. Per_1
Del resto lo stesso ha riconosciuto alla vedova del lavoratore CP_2
la rendita superstiti proprio sul presupposto della derivazione casuale del decesso dalla patologia professionale del Per_1
La società convenuta eccepisce inoltre che ai sensi dell'art. 10 D.P.R.
n. 1124/1965 il datore di lavoro, in ordine agli infortuni e/o alle malattie professionali, risponde nei confronti del lavoratore leso limitatamente alla parte di danno non coperta dall' solo qualora il danno sia stato CP_2
18 cagionato da un comportamento, addebitabile al datore di lavoro stesso o a un suo dipendente, che integri gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio. Con la conseguenza che la domanda risarcitoria degli eredi del costituirebbe una “esasperazione”, che finirebbe per elevare a tal Per_1
punto la responsabilità per colpa a carico del datore da trasformarla in responsabilità oggettiva. Per scongiurare tale rischio, ritiene che la datrice di lavoro può dimostrare di aver adottato tutte le cautele possibili per evitare il danno ed andare esente da responsabilità.
Tale eccezione, nel senso indicato da parte convenuta, non può
essere accolta.
La S.C. ritiene che il “danno biologico, originariamente non coperto dall' , (…) costituiva danno complementare sottratto alla regola CP_2
dell'esonero ed il datore di lavoro poteva sempre essere chiamato a rispondere con azione diretta del lavoratore danneggiato, secondo i comuni presupposti della responsabilità civile (cfr. Corte cost. n. 87 del
1991); successivamente l'art. 13 del d. Igs. 28 febbraio 2000, n. 38 ha esteso la tutela al danno biologico. CP_2
La nuova disciplina - applicabile alla fattispecie in esame - delimita i danni coperti dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote:
la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al
19 danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è
copertura assicurativa.
L' è esclusivo debitore limitatamente alle prestazioni di tipo CP_2
indennitario predeterminate in base alla legge. Tutto ciò che non è
riconducibile a menomazioni che, per natura o grado, non costituiscono danno biologico - inteso secondo il d.lgs. n. 38 del 2000 - superiore al 6%
ovvero danno patrimoniale pari o superiore al 16% non è coperto dall'assicurazione obbligatoria e, quindi, è escluso dalla disciplina dell'esonero.
Tuttavia anche per gli eventi ed i danni riconducibili all'assicurazione obbligatoria i commi successivi al primo dell'art. 10 del
D.P.R. n. 1124 del 1965 prevedono un meccanismo in relazione al quale permane la responsabilità del datore di lavoro.
Il secondo comma dell'articolo citato stabilisce che l'esonero viene meno “a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato”.
Nel caso, dunque, di responsabilità penale del datore di lavoro,
“non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto” (comma 6); ma,
20 “per la parte che eccede le indennità liquidate”, il risarcimento “è dovuto”
dal datore di lavoro (comma 7).
Di qui la nozione di “danno differenziale”, rettamente inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo dovuto in base all'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio. Esso è quello che rientra nel tipo già considerato dall'assicurazione obbligatoria, ma che, in ragione del carattere indennitario di questa, può presentare delle differenze dei valori monetari rispetto al danno civilistico, primariamente sia per la diversa valutazione del grado di inabilità in sede in CP_2
confronto al diritto comune (dove il grado di invalidità permanente viene determinato con criteri non imposti dalla legge ma elaborati dalla scienza medico legale), sia per il diverso valore del punto di inabilità.
Dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale si presenta un primo e più immediato ambito di tutela da far valere nei confronti dell' , caratterizzato CP_2
dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di responsabilità, e dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi;
inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge.
21 Con tale tutela può concorrere, pur restando autonoma, quella azionabile nei confronti del datore di lavoro che resta civilmente responsabile per i danni che abbiamo definito complementari e differenziali, basati su diversi presupposti e condizioni, ma che hanno la caratteristica di non essere quantitativamente determinabili a priori;
essi prefigurano un ammontare composito potenzialmente più esteso rispetto a quello conseguibile con la mera garanzia assicurativa, sicché
quest'ultima non necessariamente lo contiene.
I confini posti al concorso di tutele sono quelli fissati, ad un estremo, dal divieto di occulte duplicazioni o indebite locupletazioni risarcitorie in favore del danneggiato, ma, all'estremo opposto, dalla necessità di garantire al lavoratore l'integrale risarcimento, tanto più
quando vengano coinvolti beni primari della persona, in particolare il nucleo irriducibile del diritto fondamentale alla salute protetto dalla
Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana (Corte cost. n.
309 del 1999).
Il precipitato logico del descritto assetto normativo ha indotto ad escludere “che le prestazioni eventualmente erogate dall' CP_2
esauriscano di per sè e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato" (Cass. n. 777/2015; Cass. n. 13689/2015; Cass. n.
3074/2016).
Esaminando l'art. 13 del d. Igs. n. 38 del 2000 si è rilevato “che la prospettiva della norma non è quella di fissare in via generale ed
22 omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in CP_2
termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento,
è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità”. Si è tenuto presente “che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto,
l'indennizzo si struttura in modo diverso da un risarcimento del CP_2
danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi”. Sono quindi evidenti le differenze tra l'indennizzo erogato dall e il risarcimento del danno biologico nella CP_2
considerazione che “mentre quest'ultimo trova titolo nell'art. 32 Cost.,
l'indennizzo è invece collegato all'art. 38 Cost., e risponde alla CP_2
funzione sociale di garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore”.
Dalla “differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione ex CP_2
art. 13 cit. e il risarcimento del danno biologico” ne è conseguita la preclusione “a ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate
23 dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato od ammalato, nel senso che esse devono semplicemente detrarsi dal totale del risarcimento spettante al lavoratore”, anche perché
ritenere il contrario significherebbe attribuire al lavoratore “un trattamento deteriore - quanto al danno biologico del lavoratore danneggiato rispetto al danneggiato non lavoratore”.
In definitiva, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività
lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento,
innanzitutto dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. n. 1124
del 1965.
In tal caso potrà procedere alla verifica di applicabilità dell'art. 10
decreto citato nell'intero del suo articolato meccanismo, anche ex officio ed indipendentemente da una richiesta di parte in quanto si tratta dell'applicazione di norme di legge al cui rispetto il giudice è tenuto (in tal senso, circa i criteri di liquidazione del danno differenziale, v. Cass. n.
20807/2016 cit.).
Prima individuando i danni richiesti dal lavoratore che non siano riconducibili alla copertura assicurativa e che abbiamo definito, per comodità di sintesi, complementari;
per essi non opera l'esonero del
24 datore di lavoro di cui al primo comma dell'art. 10 D.P.R. n. 1124 del
1965D.P.R. n. 1124 del 1965 e quindi gli stessi andranno risarciti secondo le comuni regole della responsabilità civile, anche in punto di presunzione di colpa.
Indi, ove siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, attuato il giudizio di sussunzione e di qualificazione giuridica che compete al giudice, questi potrà accertare in via incidentale autonoma la sussistenza dell'illecito penale e, in caso di esito positivo circa tale accertamento,
procedere alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, secondo le regole dettate dai successivi commi dell'art. 10 più volte citato.
Valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall' , in base ai parametri legali, in CP_2
relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass.
n. 20807/2016 cit.)” (Cass. 10 aprile 2017, n. 9166; cfr. anche Cass. 29
novembre 2017, n. 28507; Cass. 2 aprile 2019 n. 9112).
Da ultimo deve precisarsi che neppure è condivisibile la tesi
“secondo cui la domanda di danno differenziale, ai fini dell'accoglimento,
dovrebbe contenere una puntuale e formale qualificazione dei fatti in termini di illiceità penale nonché la specifica deduzione del preteso quantum in termini differenziali rispetto all'indennizzo , liquidato o CP_2
25 liquidabile. Si ribadisce invece che, ai fini dell'accertamento del danno differenziale, è sufficiente che siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio… sottolineando che anche la violazione delle regole di cui all'art. 2087 cod. civ., norma di cautela avente carattere generale, è idonea a concretare la responsabilità penale (Corte cost. n. 74 del 1981; Cass. n. 1579
del 2000).
La richiesta del lavoratore di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dall'inadempimento datoriale, è idonea a fondare un petitum rispetto al quale il giudice dovrà applicare il meccanismo legale previsto dall'art. 10 d.P.R. n. 1124 el 1965 anche ex officio, pur dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, atteso che, rappresentando il differenziale normalmente un minus rispetto al danno integrale preteso, non può essere considerata incompleta al punto da essere rigettata una domanda in cui si richieda l'intero danno.
E' opportuno rammentare la giurisprudenza di legittimità che, in materia di azioni di risarcimento del danno, pone in rilievo non la qualificazione formale ma la natura e le caratteristiche del pregiudizio stesso (v. Cass. n. 12236 del 2012, secondo cui ciò che conta è che il pregiudizio sia stato prospettato o addirittura sia insito nelle caratteristiche della fattispecie di cui costituisca conseguenza naturale, a prescindere da quale sia stata la sua qualificazione formale). Inoltre,
26 ricorda Cass. n. 9166 del 2017, è stato affermato più volte che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è una domanda di carattere onnicomprensivo e che l'unitarietà del diritto al risarcimento e la normale non frazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta;
ne consegue che, laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di danno, a tale specificazione deve darsi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà di escludere dal petitum le voci non menzionate “ (Cass, 2 novembre 2020 n.
24202).
In conclusione, attesa l'assoluta diversità e autonomia della domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente all'infortunio sul lavoro rispetto alla domanda relativa alle prestazioni
, nella presente causa la legittimazione passiva è stata correttamente CP_2
individuata dai ricorrenti in capo al datore di lavoro e la domanda risarcitoria avanzata deve ritenersi perfettamente ammissibile.
Gli attori agiscono in giudizio per il risarcimento del danno iure hereditario e iure proprio.
Agiscono in giudizio chiedendo il risarcimento del danno biologico consistente nella lesione della salute psicofisica e del danno morale patiti
27 dal dante causa, nonché dei danni non patrimoniali per la perdita del rapporto parentale, del danno biologico iure proprio ovvero del danno psico fisico subito dal congiunto in quanto vittima secondaria dell'evento,
Quanto ai danni iure proprio, i ricorrenti risultano rispettivamente moglie e figli del I figli non risultano conviventi con il padre al momento Per_1
del decesso (sulla convivenza della IA con i genitori nell'ultimo Pt_2
periodo prima del decesso non è stata raggiunta la prova, in quanto tanto
è stato dichiarato in ricorso ma non confermato nell'istruttoria processuale e, comunque, la IA in ricorso aveva dichiarato di essersi Pt_2
trasferita dai genitori nell'ultimo periodo per assistere il padre e quindi non può comunque discorrersi di convivenza).
Le circostanze allegate fanno riferimento ad un rapporto molto stretto ed intenso tra i genitori e i figli, tanto che il e la moglie si Per_1
prendevano cura dei nipotini, figli del figlio, e spesso si recavano a trovare la IA, che risiedeva in altro Comune, con la nipotina.
Non può applicarsi alla fattispecie in esame la nuova Tabella Unica
Nazionale DPR 12/25 (c.d. TUN) in quanto la stessa si applica alle fattispecie (peraltro diversa da quella oggetto del presente giudizio)
verificatesi dopo il 5.3.2025.
Sulla base dei criteri delle tabelle di Milano 2024 in uso al momento della presente liquidazione del danno, riconosciute anche dalla Corte di
Cassazione come idoneo criterio per la liquidazione equitativa dei danni
28 conseguenza (Cass., 16.7.2024, n. 19506) si ritiene di liquidare a ciascuno dei ricorrenti quanto segue.
La moglie convivente del al momento del decesso del Per_1
marito aveva 78 anni: sulla base dei valori desunti dalle tabelle milanesi
2024 per la perdita da danno parentale si liquida quanto segue: Valore del
Punto Base € 3.911,00, Punti in base all'età del congiunto: 12, Punti in base all'età della vittima: 8, Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16,
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12, Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15, Punti totali riconosciuti: 63, per l'importo totale di € 234.660,00.
Alla IA, , che al momento del decesso del padre Parte_2
aveva 44 anni, e non risultava convivente, si liquida quanto segue: Valore
del Punto Base € 3.365,00, Punti in base all'età del congiunto: 20, Punti in base all'età della vittima: 8, Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12, Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15,
Punti totali riconosciuti: 55, importo totale € 203.372,00.
Al figlio, , che al momento del decesso del padre Parte_3
aveva 41 anni, e non risultava convivente, si liquida quanto segue: Valore
del Punto Base € 3.365,00, Punti in base all'età del congiunto: 20, Punti in base all'età della vittima: 8, Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12, Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15,
Punti totali riconosciuti: 55, importo totale € 203.372,00.
29 Quanto al danno patito in vita dal e trasmesso iure Per_1
hereditario ai ricorrenti, suoi eredi, è pacifica la trasmissibilità agli eredi del danno biologico per lesione al bene salute patito dal de cuius, quando tra evento lesivo e morte del danneggiato sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo (Cass 28.7.2007, n. 18163, Cass.
7.6.2010 n. 13672).
Deve per contro escludersi il risarcimento del danno tanatologico o del danno da perdita del bene vita per assenza in vita del soggetto cui risulta riferibile il bene vita (Cass., Sez. Un., 22.7.2015 n. 15350).
Poiché la lesione della salute del de cuius è massima nella sua intensità e ingravescente sino alla morte, si ritiene di riferirsi in via equitativa ai valori dell'indennità temporanea utilizzati nelle tabelle di
Milano richiamate in ricorso, massimizzati nel quantum, considerato che il danno risulta irreversibile e determinante il decesso.
Tenendo conto che fra la diagnosi del carcinoma ed il decesso risultano intercorsi 1 anno e 6 mesi, pari a 547 giorni, si determina il seguente calcolo: tenuto conto del valore della sola componente per danno biologico dell'indennità della temporanea giornaliera 115 euro x 547, +
50% per danno morale connesso al decorso della patologia, va riconosciuto il danno da sofferenza psichica in relazione al penoso decorso della patologia. Per tale voce di danno va quindi riconosciuto l'importo di
115 euro al giorno per 547 giorni di decorso della patologia sino al decesso, oltre al 50% a titolo di danno morale, per € 94.357,50.
30 Nel danno come calcolato, si deve ritenere ricompreso il c.d. danno catastrofale, da consapevolezza dell'imminente perdita della vita.
La domanda di risarcimento del danno biologico iure proprio degli eredi risulta infondat, in quanto del tutto sprovviste di allegazioni.
6. In attuazione del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste carico della convenuta, soccombente secondo i parametri di cui al dm 147/2022, secondo i valori medi in relazione al decisum, ossia all'importo come liquidato a titolo risarcitorio.
Analogamente, per le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, che devono essere poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di GE, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
1. dichiara tenuta e pertanto condanna in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere ai ricorrenti, pro-
quota, quali eredi di , a titolo di risarcimento jure Persona_1
hereditatis del danno non patrimoniale patito dal congiunto, la somma complessiva di € 94.357,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla somma annualmente rivalutata dalla data della presente sentenza al saldo;
2. dichiara altresì tenuta e conseguentemente condanna CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire ai ricorrenti,
[...]
jure proprio, il danno per perdita del congiunto , Persona_1
quantificato nella misura di euro € 234.660,00 per , € Parte_1
31 203.372,00 per , € 203.372,00 per , oltre Parte_2 Parte_3
interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza al saldo;
3. condanna infine la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere i ricorrenti delle spese di lite, spese che liquida in complessivi euro 15.297,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato, se dovuto;
con distrazione in favore degli avv.ti Storace e IN, dichiaratisi antistatari.
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.
Così deciso in GE, il 23.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
32