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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/07/2025, n. 2998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2998 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica e in funzione di giudice di appello, nel- la persona del giudice Antonio Ruffino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7858/2023 r.g.
tra in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Griseta Domenico, giusta procura in atti, domiciliataria
-appellante-
e rappresentato e difeso dall'Avv. Car- Parte_2 rassi Walter, giusta procura in atti, domiciliatario
-appellato-
OGGETTO: appello avverso sentenza del G.d.P. di Bari n.
1046/2023, depositata in data 27/04/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del
17/04/2025, che qui si intende richiamato.
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
I.- Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.),
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sin-
teticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- odierno appellato, afferman- Parte_2 dosi contraente/beneficiario della polizza cumulativa in- fortuni n. 273/01291817, stipulata tra il Comitato Sindaca- le Assicurazione Postetelegrafonici (CSAP) e l'INA Assita-
Cont lia, aveva convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Bari per ivi sentirla condannare al paga- Parte_3 mento della somma di € 5.000,00, a titolo di indennizzo per le lesioni subite a seguito dell'infortunio verificatosi in data 29/01/18, presso il CMP (centro di meccanizzazione po- stale) di Bari;
il tutto vinte le spese di causa (atto di citazione notificato il 2/1/2020).
I.2.- costituitasi in giudi- Parte_1 zio, aveva contestato l'avversa domanda, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza funzionale del Giudice adito per esser competente il Tribunale di Bari in funzione di
Giudice del Lavoro, nonché l'improcedibilità della domanda in ragione della ritenuta competenza esclusiva dell' a liquidare l'indennizzo richiesto. Nel me- CP_2 rito, aveva dedotto l'inoperatività della polizza, stante l'esclusione dai rischi indennizzabili dell'infortunio oc- corso all'attore (rottura del tendine di Achille) ai sensi dell'art. 13 delle condizioni generali di polizza, la non indennizzabilità dei postumi invalidanti dell'infortunio ai
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
sensi dell'art. 12 CGA, nonché l'errata quantificazione dell'indennizzo in violazione dell'art. 36 CGA.
Su dette basi, aveva concluso, sulla scorta delle eccezioni preliminari, per la definizione in rito della controversia ovvero, nel merito, per il rigetto dell'avversa domanda;
in via subordinata, aveva domandato la riduzione della pretesa attorea. Il tutto con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 20/02/2020).
I.3.- Rigettate le eccezioni preliminari con ordinanza del 2/4/2021, il Giudice di Pace di Bari, con sentenza n.
1046/2023, depositata in data 27/04/2023, ritenendo non ap- plicabili le clausole di limitazione della garanzia ex artt. 12 e 13 delle condizioni generali di polizza in ra- gione della mancata approvazione espressa da parte dell'attore e dell'omessa evidenziazione delle stesse ai sensi dell'art. 166, comma 2, del codice delle Assicurazio- ni private, aveva accolto la domanda principale del Capo- bianco e, sulla scorta dell'espletata C.T.U. medico legale, aveva condannato la convenuta al pa- Parte_1 gamento in favore dell'attore di €5.000,00 a titolo di in- dennizzo ai sensi della polizza assicurativa, nonché delle spese della fase stragiudiziale, liquidate €1.200,00, e di quelle processuali, liquidate in €1.200,00, oltre ad acces- sori e al rimborso delle spese di C.T.U.
I.4.- Con l'appello in esame, Parte_4
ha impugnato la sentenza sopra indicata, deducendo:
[...]
l'erronea qualificazione della polizza in termini di con- tratto predisposto unilateralmente e la conseguente inap- plicabilità della disciplina prevista dall'art. 1341, comma
2, c.c.; l'efficacia delle clausole ex art. 12 e 13 CGA in
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
quanto non già limitative della responsabilità, bensì deli- mitative dell'oggetto del contratto;
le erronee conclusioni della CTU in ordine al mancato rilievo di condizioni dege- nerative preesistenti in capo al idonee ad Parte_2 escludere l'indennizzo; l'erronea liquidazione delle spese stragiudiziali in favore dell'appellato.
Su dette basi, ha concluso per la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto della domanda del Parte_5 vero, in via subordinata, con rideterminazione dell'indennizzo liquidato in primo grado;
oltre alla resti- tuzione di quanto già liquidato all'appellato in forza del- la sentenza impugnata e alla condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio (atto di citazione in appello, notificato il 19/06/2023).
I.5. - L'appellato costituitosi in Parte_2 giudizio, ha eccepito l'infondatezza dell'avverso gravame, stante la correttezza delle statuizioni del primo Giudice.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'appello nonché per la condanna dell'appellante alle spese del secondo grado
(comparsa di costituzione e risposta depositata il
6/10/2023).
I.6.- Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini per le conclusionali e le repli- che.
II.- Nel merito, la sentenza di primo grado viene es- senzialmente censurata in tre punti.
II.1.- Con il primo motivo, viene sottoposta a critica la motivazione della decisione nella parte in cui afferma
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
che “risulta che le condizioni generali di assicurazioni, all'epoca intercorrenti tra l'assicuratore CP_3
e l'odierno attore, contraente - beneficiario, non
[...] sono mai state sottoscritte da quest'ultimo, che pertanto ha stipulato con l'assicuratore il contratto in essere sen- za essere sottoposto alle condizioni di limitazione di ga- ranzia richiamate dalla convenuta compagnia assicuratrice”
(secondo cpv. di pag.5).
Sottolinea di contro la difesa di Parte_4
che:
[...]
- per un verso, il contraente della polizza era il CSAP
e non già il il quale rivestiva la sola Parte_2 qualità di beneficiario in virtù della propria adesio- ne al Comitato sindacale, con la conseguenza che lo stesso non avrebbe potuto eccepire l'abusività delle clausole, trattandosi di condizioni contrattuali og- getto di specifica trattativa tra l'assicurazione e il sindacato e, pertanto, non soggette alla disciplina delle condizioni generali predisposte unilateralmente né, tantomeno, a quella consumeristica;
- per altro verso, le clausole di cui agli artt. 12 e 13 delle condizioni generali di assicurazione non avreb- bero comunque natura limitativa della responsabilità, ma rappresenterebbero clausole di delimitazione dell'oggetto del contratto e, in quanto, tali, non soggette all'onere di specifica approvazione per iscritto.
II.2.- Con il secondo motivo, è stata sottoposta a critica la motivazione della decisione impugnata nella par- te in cui statuisce che “dirimente risultata anche la CTU
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
medico legale espletata, in cui il CTU ha escluso
l'esistenza di situazioni pregresse, confermando lo stesso ausiliario, in sede di chiarimenti forniti, la mancanza di dati che farebbero pensare ad eventuali preeesistenze” (ul- timo cpv pag. 11).
In ordine a tale profilo, l'appellante censura le conclu- sioni della consulenza tecnica d'ufficio, ritenendole erro- nee nella parte in cui non considerano le lesioni pregresse del – consistenti in “millimetriche calcifica- Parte_2 zioni inserzionali sovracalcaneari” –, ritenute rilevanti ai sensi dell'art. 36 delle condizioni generali di polizza, che limita l'indennizzabilità alle sole “conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra”.
II.3.- In ultimo, con il terzo motivo è stata censura- ta la motivazione della decisione impugnata nella parte in cui statuisce che “sono dovute anche le spese di assistenza legale per la fase stragiudiziale(…)il giudice del merito deve valutare, caso per caso, se la lite poteva essere de- finita, con l'attività e le prove offerte dall'avvocato del danneggiante, nel procedimento di constatazione, valutazio- ne e liquidazione del danni, ex art. 148 d.lgs 209/2005, e nella successiva fase di negoziazione, ex art. 5 del decre- to legge 12.09.2014 n. 132, anziché nel processo, nel caso affermativo, non v'è ragione quindi per escludere tali spe- se legali”.
Al riguardo, l'appellante deduce l'erroneità di tale sta- tuizione, evidenziando di aver formulato e corrisposto all'odierno appellato, già in sede stragiudiziale, una con- grua offerta di indennizzo conforme alle previsioni con-
Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
trattuali, proprio al fine di evitare l'istaurazione del contenzioso.
II.4.- Così ricostruito il tenore delle censure formu- late dalla appellante, con riferimento al primo motivo di appello, la motivazione del Giudice di prime cure, pur ri- sultando diffusamente argomentata, appare non sorretta dal- la necessaria coerenza logico-giuridica, avuto riguardo all'inquadramento della fattispecie di causa, alle disci- pline rimediali applicabili e al loro coordinamento.
A tale conclusione deve pervenirsi seguendo il seguente percorso logico di approfondimento del motivo in esame:
a) il preliminare inquadramento della fattispecie di cau- sa, con specifico riferimento all'individuazione degli effettivi contraenti della “polizza infortuni” aziona- ta dall'odierno appellato;
b) la conseguente verifica dell'applicabilità dei rimedi avverso le clausole potenzialmente abusive inserite all'interno di contratti predisposti unilateralmente;
c) la natura delle clausole di cui agli artt. 12 e 13 delle condizioni generali di polizza e le eventuali conseguenze in termini di validità delle stesse.
II.4.1.- In ordine alla verifica sub a), dall'esame delle condizioni generali di assicurazione versate in atti emerge che la polizza in oggetto sia sussumibile nell'alveo delle cd. polizze collettive con adesione individuale, sti- pulata tra l'ente assicuratore e il CSAP (Comitato Sindaca- le Postelegrafonici), in qualità di contraente originario, nell'interesse di una pluralità di beneficiari (eventuali aderenti), identificati nella categoria professionale rap- presentata dal sindacato (art. 11 CGA).
Il Giudice 7 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Tale tipologia contrattuale si caratterizza per il fatto che il contratto viene negoziato da un soggetto diverso dall'assicurato al fine fissare le condizioni generali e normative della copertura: dal che ne discende una natura giuridica riconducibile a quella dell'accordo quadro, ido- neo a regolare anticipatamente le condizioni applicabili ai rapporti assicurativi che si istaureranno con i singoli aderenti.
Con l'adesione individuale, l'assicurato diventa parte del rapporto assicurativo, assumendo tanto la qualità di bene- ficiario delle prestazioni assicurative, quanto quella di contraente limitatamente al proprio rapporto, dal momento che l'adesione ha certamente natura contrattuale, sebbene riguardi condizioni già predefinite dall'originario con- traente/promotore.
Nel caso di specie, tale rilievo, contrariamente a quanto assume parte appellante, è confortato sia dalla circostanza che l'adesione del era avvenuta mediante manife- Parte_2 stazione di volontà rivolta direttamente all'assicuratore, con ciò determinandosi l'istaurazione di un rapporto con- trattuale diretto tra le parti;
sia dal fatto che il paga- mento del premio era previsto, ex art. 2 CGA, a carico del lavoratore, mediante trattenuta in busta paga: circostanza che evidenzia l'assunzione in proprio dell'obbligazione ti- pica del contraente/assicurato.
II.4.2.- Acclarata la correttezza della qualificazione di contraente/beneficiario dell'odierno appellato, deve ag- giungersi, passando alla verifica sub b), che un siffatto assetto negoziale, in cui la fase di negoziazione è scissa soggettivamente da quella di conclusione del contratto
Il Giudice 8 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
nell'interesse del contraente finale, pone comunque il pro- blema dell'esperibilità da parte di quest'ultimo dei rimedi approntati tanto dal codice civile (art. 1341 c.c.) quanto dal codice del consumo, volti a tutelare il cliente fina- le/assicurato dalle clausole potenzialmente abusive, unila- teralmente predisposte dall'assicurazione ed idonee ad in- cidere sensibilmente sui diritti e sugli obblighi scaturen- ti dall'accordo.
Al riguardo, infatti, l'applicabilità delle discipline di protezione in argomento, che mirano a scongiurare la lesio- ne dell'autonomia contrattuale del contraente sotto il par- ticolare aspetto della libera determinazione dell'accordo, ha come prius logico l'assenza di una trattativa, caratte- rizzata dai requisiti della individualità, serietà ed ef- fettività.
È evidente, infatti, che solo mediante l'unilaterale predi- sposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazio- ne per una serie indefinita di rapporti ovvero in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l'unilaterale predisposizione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professio- nista/predisponente può affermare (di fatto) la propria au- torità contrattuale sulla controparte.
Di contro, in presenza di accordo frutto (in tutto o in parte) di trattativa, l'accertamento giudiziale in ordine all'abusività delle clausole contrattuali rimane (in tutto o in parte) precluso, quand'anche l'assetto di interessi realizzato dalle parti risulti significativamente squili- brato a danno del consumatore/contrente, non essendo essen- zialmente configurabile l'unilaterale predisposizione ed
Il Giudice 9 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
imposizione delle clausole contrattuali, quale possibile fonte di abuso nella formazione del contratto.
Nel caso di specie, assume l'appellante, censurando la sen- tenza impugnata, che la trattativa si sia effettivamente svolta non già con il , ma con il CSAP, non es- Parte_2 sendo, pertanto, configurabile l'unilaterale predisposizio- ne da parte della Compagnia assicuratrice del contenuto del contratto.
Quanto all'idoneità della trattativa intercorsa tra l'assicurazione ed un soggetto diverso dall'assicurato ad escludere l'applicabilità dell'apparato rimediale richiama- to, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente affermato l'equipollenza della trattativa individuale del singolo contraente con quella svolta da associazioni di ca- tegoria portatrici di interessi comuni a coloro i quali ri- sulteranno in futuro titolari della posizione giuridica per effetto dell'adesione all'accordo quadro.
In particolare, in una fattispecie non dissimile da quella in esame, è stato precisato che “Il requisito della indivi- dualità va inteso non già in senso soggettivo (con riferi- mento cioè ai soggetti che conducono la trattativa) bensì oggettivo, con riguardo cioè alle clausole o agli elementi di clausola costituenti il contenuto dell'accordo, presi in considerazione singolarmente e nel significato che assumono nel complessivo tenore del contratto (v. Cass., 26/9/2008,
n. 24262). Orbene, atteso che a tale stregua essa può sicu- ramente essere svolta sia dai titolari del rapporto con- trattuale (parte sostanziale) che dai formali autori del contratto (parte formale) sicché deve senz'altro ammettersi che possa essere condotta anche dai rappresentanti del
Il Giudice 10 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
e del consumatore, correttamente inteso il requisito dell'individualità nel significato più sopra fat- to palese deve allora coerentemente trarsene che la tratta- tiva può essere posta in essere anche da associazioni od organizzazioni di categoria (es., organizzazioni della pro- prietà edilizia e dei conduttori), sempre che non si tratti di settori espressamente esclusi dall'ambito di applicazio- ne della disciplina di tutela del consumatore in argomento
(es., contratti di lavoro: v. Considerando n. 10 della Di- rettiva 93/13/CEE). In tal caso, l'iniziativa assunta come nella specie da associazioni od organizzazioni di catego- ria, che sono portatrici degli specifici interessi della medesima e agiscono nell'interesse dei relativi partecipi,
è senz'altro idonea a perseguire e garantire la specifica determinazione bilaterale del contenuto del contratto e delle singole clausole di cui il medesimo si compone. A ta- le stregua, il fenomeno della unilaterale predisposizione ad opera di una parte con successiva (passiva) adesione dell'altra non viene nemmeno a configurarsi. Con la conse- guenza che le esigenze di tutela sottesa alla disciplina in argomento invero non si pongono, sicché non insorge l'esi- genza di ovviarvi.” (Cass. Civ. ordinanza n. 21070/2012).
Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche, va osservato che nel caso di specie l'Assicurazione, su cui incombeva la prova dell'effettiva trattativa con riguardo alle clausole della cui inoperatività si discute, si sia limitata ad affermarne la ricorrenza, senza però fornire alcun elemento idoneo a corroborare tale assunto non solo sotto il profilo probatorio/documentale, ma finanche sotto quello dell'allegazione di pertinenti dati fattuali.
Il Giudice 11 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Né può, a tal fine, ritenersi sufficiente dimostrare la ne- goziazione della polizza in termini generali, dovendo, di contro, essere fornita la prova di una trattativa concreta e specifica sulle singole clausole oggetto di contestazio- ne.
Pertanto, in assenza di prova della negoziazione nei sensi anzidetti, vanno disattese le censure mosse dall'appellante alla sentenza gravata con riguardo alla legittimazione del a far valere l'illegittimità delle clausole 12 e Parte_2
13 del CGA, in ragione della mancata sottoscrizione speci- fica delle stesse.
II.4.3.- Con riferimento alla verifica sub c), deve infine valutarsi la fondatezza delle censure relative al
“merito” del sindacato esercitato dal Giudice di prime cu- re, relativamente alla qualificazione delle clausole supra richiamate in termini di clausole limitative della garanzia assicurativa e, pertanto, secondo quanto statuito dal Giu- dice di Pace, vessatorie ai sensi del combinato disposto degli artt. 1341 comma 2 c.c. e 166 comma 2 CAP.
Il motivo è fondato.
Al riguardo, deve premettersi che il Giudice di prime cure
è incorso in un duplice errore laddove ha, da un lato, ri- tenuto assoggettabile all'onere di specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c. una clausola limitativa della garanzia, dall'altro, inteso estendere la sanzione della inefficacia comminata per le “clausole vessatorie” alla inosservanza dell'obbligo, ex art. 166, comma 2, CAP, di indicare con
“particolare evidenza” le clausole limitative della garan- zia.
II.4.3.1.- Quanto al primo profilo, deve osservarsi
Il Giudice 12 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
che, per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
15598/2019; Cass. n. 1261/2024), sono da considerare limi- tative della responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente sottoposizione alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscrit- to) quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito.
Attengono, invece, all'oggetto del contratto - e non sono perciò assoggettate al regime previsto dal secondo comma dell'art. 1341 c.c. - le clausole che riguardano il conte- nuto e i limiti della garanzia assicurativa e che, dunque, specificano il rischio garantito (Cass. n.
23741/2009; Cass. n. 395/2007): con l'ulteriore precisazio- ne che una “limitazione di responsabilità” dell'assicurato- re è ipotizzabile soltanto nel caso in cui la clausola rea- lizzi un'indebita eliminazione in toto del rischio contrat- tuale (Cass. n. 8235/2010; Cass. n. 17783/2014), risolven- dosi nel vizio di nullità del contratto assicurativo per difetto assoluto dell'elemento essenziale richiesto dall'art. 1895 c.c., e non anche nel caso in cui il rischio che caratterizza il tipo o sottotipo contrattuale venga pattiziamente “delimitato” attraverso la specificazione di talune ipotesi particolari e predeterminate, definite in relazione alla tipologia dei danni, delle cause o di deter- minate condotte o di particolari eventi (Cass. n.
15598/2019).
Ciò posto in termini generali, le clausole di cui agli artt. 12 e 13 della polizza infortuni per cui è causa, re- lativamente all'esclusione delle “rotture tendinee sottocu- tanee” dal rischio assicurato, non integrano - come corret-
Il Giudice 13 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
tamente sostenuto dalla appellante - una limitazione di re- sponsabilità a carico dell'assicuratore, ma semplicemente circoscrivono l'area del rischio garantito e, pertanto, non soggiacciono all'onere, imposto dalla legge a pena di inef- ficacia, di specifica approvazione da parte del contraente non predisponente.
Mediante tali clausole, infatti, si è inteso circoscrivere le classi di eventi, pregiudizievoli per l'assicurato, al cui verificarsi scatta la copertura assicurativa, senza tuttavia escludere in toto il rischio contrattuale, stante la specificità degli infortuni esclusi e la sussistenza di ulteriori fattispecie integranti il rischio assicurato ido- nee a far sorgere l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore.
II.4.3.2.- Legittima la pattuizione della “limitazione di garanzia” intesa ad escludere la specifica tipologia di infortunio indicata dal rischio assicurato, per quanto ri- guarda, invece, il secondo profilo, mette conto di eviden- ziare quanto segue.
Non v'è dubbio che la violazione della prescrizione di cui all'art. 166 co. 2 CAP sia astrattamente idonea a riverbe- rare i suoi effetti sulla “conoscibilità” della clausola standard.
Nel caso di specie, tuttavia, deve, ritenersi che le clau- sole di cui agli artt. 12 e 13 CGA, ove era prevista l'esclusione dal rischio garantito delle “rotture tendinee sottocutanee”, rispondano senza dubbio ai criteri di chia- rezza e specificità previsti dall'art. 166, comma 1, CAP, tenuto conto che detta esclusione:
- è formulata in termini univoci, non prestando adito ad
Il Giudice 14 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
ambiguità interpretative circa la tipologia di eventi sottratti a copertura, sicché l'assicurato poteva age- volmente comprendere che tali lesioni non erano coper- te da alcun indennizzo;
- è espressamente ribadita in due differenti articoli delle condizioni di polizza (“rischio assicurato” e
“rischi esclusi”), così che ne risultava accentuata la percepibilità e riduceva eventuali fraintendimenti.
In conclusione, il Giudice di Pace ha errato sia nel quali- ficare vessatorie le clausole de quibus, sia nel dichiarale inefficaci ai sensi e per gli effetti del combinato dispo- sto degli artt. 1341 c.c. e 166, comma 2, CPA, in assenza di approvazione specifica per iscritto dal contraente non predisponente.
II.5.- Pertanto, in parziale accoglimento del primo motivo di appello, deve concludersi per l'inoperatività della polizza cumulativa infortuni n. 273/01291817 azionata dal , stante l'efficacia delle clausole di esclu- Parte_2 sione di cui agli artt. 12 e 13 CGA.
Da tanto deriva il rigetto della domanda di indennizzo for- mulata dal in primo grado, con la conseguenza Parte_2 che la difforme decisione di prima istanza va riformata.
III.- Così scrutinata la domanda principale formulata dinanzi al primo Giudice, va accolto anche il terzo motivo di impugnazione, tenuto conto che la condanna alle spese della fase stragiudiziale presupponeva la soccombenza, ve- nuta meno, dell'odierna appellante.
Ogni altro motivo di impugnazione resta assorbito.
IV.- La fondatezza solo parziale dell'appello, valuta- ta congiuntamente alle peculiarità della fattispecie e al
Il Giudice 15 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
complesso coordinamento delle discipline applicabili, inte- gra gravi ed eccezionali motivi che giustificano, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., l'integrale compensazione del- le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, fatti salvi gli oneri della Ctu espletata in prima istanza, da porre definitivamente a carico dell'attore soccombente
(odierno appellato).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica e in funzione di giudice di appello, de- finitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 19/06/2023, da
[...] nei confronti di così Parte_1 Parte_2 provvede:
a) ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, in totale riforma della sentenza di primo grado impugnata,
[...]
la domanda di pagamento dell'indennizzo previsto CP_4 dalla polizza cumulativa infortuni n. 273/01291817, proposta da nei confronti di Parte_2 [...]
; Controparte_5
b) CONDANNA l'appellato alla restitu- Parte_2
zione in favore della appellante Parte_1
di quanto da quest'ultima versato in esecuzione
[...] della sentenza del G.d.P. di Bari n. 1046/2023;
c) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, ad eccezione degli oneri di Ctu, come liquidati dal Giudice di prime cure, con- dannando l'appellato a rifondere la Parte_2
Il Giudice 16 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
di quanto dalla stessa antici- Parte_1 pato a tale titolo.
Bari, 29/07/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il Giudice 17 A. Ruffino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica e in funzione di giudice di appello, nel- la persona del giudice Antonio Ruffino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7858/2023 r.g.
tra in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Griseta Domenico, giusta procura in atti, domiciliataria
-appellante-
e rappresentato e difeso dall'Avv. Car- Parte_2 rassi Walter, giusta procura in atti, domiciliatario
-appellato-
OGGETTO: appello avverso sentenza del G.d.P. di Bari n.
1046/2023, depositata in data 27/04/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del
17/04/2025, che qui si intende richiamato.
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
I.- Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.),
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sin-
teticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- odierno appellato, afferman- Parte_2 dosi contraente/beneficiario della polizza cumulativa in- fortuni n. 273/01291817, stipulata tra il Comitato Sindaca- le Assicurazione Postetelegrafonici (CSAP) e l'INA Assita-
Cont lia, aveva convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Bari per ivi sentirla condannare al paga- Parte_3 mento della somma di € 5.000,00, a titolo di indennizzo per le lesioni subite a seguito dell'infortunio verificatosi in data 29/01/18, presso il CMP (centro di meccanizzazione po- stale) di Bari;
il tutto vinte le spese di causa (atto di citazione notificato il 2/1/2020).
I.2.- costituitasi in giudi- Parte_1 zio, aveva contestato l'avversa domanda, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza funzionale del Giudice adito per esser competente il Tribunale di Bari in funzione di
Giudice del Lavoro, nonché l'improcedibilità della domanda in ragione della ritenuta competenza esclusiva dell' a liquidare l'indennizzo richiesto. Nel me- CP_2 rito, aveva dedotto l'inoperatività della polizza, stante l'esclusione dai rischi indennizzabili dell'infortunio oc- corso all'attore (rottura del tendine di Achille) ai sensi dell'art. 13 delle condizioni generali di polizza, la non indennizzabilità dei postumi invalidanti dell'infortunio ai
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
sensi dell'art. 12 CGA, nonché l'errata quantificazione dell'indennizzo in violazione dell'art. 36 CGA.
Su dette basi, aveva concluso, sulla scorta delle eccezioni preliminari, per la definizione in rito della controversia ovvero, nel merito, per il rigetto dell'avversa domanda;
in via subordinata, aveva domandato la riduzione della pretesa attorea. Il tutto con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 20/02/2020).
I.3.- Rigettate le eccezioni preliminari con ordinanza del 2/4/2021, il Giudice di Pace di Bari, con sentenza n.
1046/2023, depositata in data 27/04/2023, ritenendo non ap- plicabili le clausole di limitazione della garanzia ex artt. 12 e 13 delle condizioni generali di polizza in ra- gione della mancata approvazione espressa da parte dell'attore e dell'omessa evidenziazione delle stesse ai sensi dell'art. 166, comma 2, del codice delle Assicurazio- ni private, aveva accolto la domanda principale del Capo- bianco e, sulla scorta dell'espletata C.T.U. medico legale, aveva condannato la convenuta al pa- Parte_1 gamento in favore dell'attore di €5.000,00 a titolo di in- dennizzo ai sensi della polizza assicurativa, nonché delle spese della fase stragiudiziale, liquidate €1.200,00, e di quelle processuali, liquidate in €1.200,00, oltre ad acces- sori e al rimborso delle spese di C.T.U.
I.4.- Con l'appello in esame, Parte_4
ha impugnato la sentenza sopra indicata, deducendo:
[...]
l'erronea qualificazione della polizza in termini di con- tratto predisposto unilateralmente e la conseguente inap- plicabilità della disciplina prevista dall'art. 1341, comma
2, c.c.; l'efficacia delle clausole ex art. 12 e 13 CGA in
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quanto non già limitative della responsabilità, bensì deli- mitative dell'oggetto del contratto;
le erronee conclusioni della CTU in ordine al mancato rilievo di condizioni dege- nerative preesistenti in capo al idonee ad Parte_2 escludere l'indennizzo; l'erronea liquidazione delle spese stragiudiziali in favore dell'appellato.
Su dette basi, ha concluso per la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto della domanda del Parte_5 vero, in via subordinata, con rideterminazione dell'indennizzo liquidato in primo grado;
oltre alla resti- tuzione di quanto già liquidato all'appellato in forza del- la sentenza impugnata e alla condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio (atto di citazione in appello, notificato il 19/06/2023).
I.5. - L'appellato costituitosi in Parte_2 giudizio, ha eccepito l'infondatezza dell'avverso gravame, stante la correttezza delle statuizioni del primo Giudice.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'appello nonché per la condanna dell'appellante alle spese del secondo grado
(comparsa di costituzione e risposta depositata il
6/10/2023).
I.6.- Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini per le conclusionali e le repli- che.
II.- Nel merito, la sentenza di primo grado viene es- senzialmente censurata in tre punti.
II.1.- Con il primo motivo, viene sottoposta a critica la motivazione della decisione nella parte in cui afferma
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
che “risulta che le condizioni generali di assicurazioni, all'epoca intercorrenti tra l'assicuratore CP_3
e l'odierno attore, contraente - beneficiario, non
[...] sono mai state sottoscritte da quest'ultimo, che pertanto ha stipulato con l'assicuratore il contratto in essere sen- za essere sottoposto alle condizioni di limitazione di ga- ranzia richiamate dalla convenuta compagnia assicuratrice”
(secondo cpv. di pag.5).
Sottolinea di contro la difesa di Parte_4
che:
[...]
- per un verso, il contraente della polizza era il CSAP
e non già il il quale rivestiva la sola Parte_2 qualità di beneficiario in virtù della propria adesio- ne al Comitato sindacale, con la conseguenza che lo stesso non avrebbe potuto eccepire l'abusività delle clausole, trattandosi di condizioni contrattuali og- getto di specifica trattativa tra l'assicurazione e il sindacato e, pertanto, non soggette alla disciplina delle condizioni generali predisposte unilateralmente né, tantomeno, a quella consumeristica;
- per altro verso, le clausole di cui agli artt. 12 e 13 delle condizioni generali di assicurazione non avreb- bero comunque natura limitativa della responsabilità, ma rappresenterebbero clausole di delimitazione dell'oggetto del contratto e, in quanto, tali, non soggette all'onere di specifica approvazione per iscritto.
II.2.- Con il secondo motivo, è stata sottoposta a critica la motivazione della decisione impugnata nella par- te in cui statuisce che “dirimente risultata anche la CTU
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medico legale espletata, in cui il CTU ha escluso
l'esistenza di situazioni pregresse, confermando lo stesso ausiliario, in sede di chiarimenti forniti, la mancanza di dati che farebbero pensare ad eventuali preeesistenze” (ul- timo cpv pag. 11).
In ordine a tale profilo, l'appellante censura le conclu- sioni della consulenza tecnica d'ufficio, ritenendole erro- nee nella parte in cui non considerano le lesioni pregresse del – consistenti in “millimetriche calcifica- Parte_2 zioni inserzionali sovracalcaneari” –, ritenute rilevanti ai sensi dell'art. 36 delle condizioni generali di polizza, che limita l'indennizzabilità alle sole “conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra”.
II.3.- In ultimo, con il terzo motivo è stata censura- ta la motivazione della decisione impugnata nella parte in cui statuisce che “sono dovute anche le spese di assistenza legale per la fase stragiudiziale(…)il giudice del merito deve valutare, caso per caso, se la lite poteva essere de- finita, con l'attività e le prove offerte dall'avvocato del danneggiante, nel procedimento di constatazione, valutazio- ne e liquidazione del danni, ex art. 148 d.lgs 209/2005, e nella successiva fase di negoziazione, ex art. 5 del decre- to legge 12.09.2014 n. 132, anziché nel processo, nel caso affermativo, non v'è ragione quindi per escludere tali spe- se legali”.
Al riguardo, l'appellante deduce l'erroneità di tale sta- tuizione, evidenziando di aver formulato e corrisposto all'odierno appellato, già in sede stragiudiziale, una con- grua offerta di indennizzo conforme alle previsioni con-
Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
trattuali, proprio al fine di evitare l'istaurazione del contenzioso.
II.4.- Così ricostruito il tenore delle censure formu- late dalla appellante, con riferimento al primo motivo di appello, la motivazione del Giudice di prime cure, pur ri- sultando diffusamente argomentata, appare non sorretta dal- la necessaria coerenza logico-giuridica, avuto riguardo all'inquadramento della fattispecie di causa, alle disci- pline rimediali applicabili e al loro coordinamento.
A tale conclusione deve pervenirsi seguendo il seguente percorso logico di approfondimento del motivo in esame:
a) il preliminare inquadramento della fattispecie di cau- sa, con specifico riferimento all'individuazione degli effettivi contraenti della “polizza infortuni” aziona- ta dall'odierno appellato;
b) la conseguente verifica dell'applicabilità dei rimedi avverso le clausole potenzialmente abusive inserite all'interno di contratti predisposti unilateralmente;
c) la natura delle clausole di cui agli artt. 12 e 13 delle condizioni generali di polizza e le eventuali conseguenze in termini di validità delle stesse.
II.4.1.- In ordine alla verifica sub a), dall'esame delle condizioni generali di assicurazione versate in atti emerge che la polizza in oggetto sia sussumibile nell'alveo delle cd. polizze collettive con adesione individuale, sti- pulata tra l'ente assicuratore e il CSAP (Comitato Sindaca- le Postelegrafonici), in qualità di contraente originario, nell'interesse di una pluralità di beneficiari (eventuali aderenti), identificati nella categoria professionale rap- presentata dal sindacato (art. 11 CGA).
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Tale tipologia contrattuale si caratterizza per il fatto che il contratto viene negoziato da un soggetto diverso dall'assicurato al fine fissare le condizioni generali e normative della copertura: dal che ne discende una natura giuridica riconducibile a quella dell'accordo quadro, ido- neo a regolare anticipatamente le condizioni applicabili ai rapporti assicurativi che si istaureranno con i singoli aderenti.
Con l'adesione individuale, l'assicurato diventa parte del rapporto assicurativo, assumendo tanto la qualità di bene- ficiario delle prestazioni assicurative, quanto quella di contraente limitatamente al proprio rapporto, dal momento che l'adesione ha certamente natura contrattuale, sebbene riguardi condizioni già predefinite dall'originario con- traente/promotore.
Nel caso di specie, tale rilievo, contrariamente a quanto assume parte appellante, è confortato sia dalla circostanza che l'adesione del era avvenuta mediante manife- Parte_2 stazione di volontà rivolta direttamente all'assicuratore, con ciò determinandosi l'istaurazione di un rapporto con- trattuale diretto tra le parti;
sia dal fatto che il paga- mento del premio era previsto, ex art. 2 CGA, a carico del lavoratore, mediante trattenuta in busta paga: circostanza che evidenzia l'assunzione in proprio dell'obbligazione ti- pica del contraente/assicurato.
II.4.2.- Acclarata la correttezza della qualificazione di contraente/beneficiario dell'odierno appellato, deve ag- giungersi, passando alla verifica sub b), che un siffatto assetto negoziale, in cui la fase di negoziazione è scissa soggettivamente da quella di conclusione del contratto
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nell'interesse del contraente finale, pone comunque il pro- blema dell'esperibilità da parte di quest'ultimo dei rimedi approntati tanto dal codice civile (art. 1341 c.c.) quanto dal codice del consumo, volti a tutelare il cliente fina- le/assicurato dalle clausole potenzialmente abusive, unila- teralmente predisposte dall'assicurazione ed idonee ad in- cidere sensibilmente sui diritti e sugli obblighi scaturen- ti dall'accordo.
Al riguardo, infatti, l'applicabilità delle discipline di protezione in argomento, che mirano a scongiurare la lesio- ne dell'autonomia contrattuale del contraente sotto il par- ticolare aspetto della libera determinazione dell'accordo, ha come prius logico l'assenza di una trattativa, caratte- rizzata dai requisiti della individualità, serietà ed ef- fettività.
È evidente, infatti, che solo mediante l'unilaterale predi- sposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazio- ne per una serie indefinita di rapporti ovvero in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l'unilaterale predisposizione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professio- nista/predisponente può affermare (di fatto) la propria au- torità contrattuale sulla controparte.
Di contro, in presenza di accordo frutto (in tutto o in parte) di trattativa, l'accertamento giudiziale in ordine all'abusività delle clausole contrattuali rimane (in tutto o in parte) precluso, quand'anche l'assetto di interessi realizzato dalle parti risulti significativamente squili- brato a danno del consumatore/contrente, non essendo essen- zialmente configurabile l'unilaterale predisposizione ed
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imposizione delle clausole contrattuali, quale possibile fonte di abuso nella formazione del contratto.
Nel caso di specie, assume l'appellante, censurando la sen- tenza impugnata, che la trattativa si sia effettivamente svolta non già con il , ma con il CSAP, non es- Parte_2 sendo, pertanto, configurabile l'unilaterale predisposizio- ne da parte della Compagnia assicuratrice del contenuto del contratto.
Quanto all'idoneità della trattativa intercorsa tra l'assicurazione ed un soggetto diverso dall'assicurato ad escludere l'applicabilità dell'apparato rimediale richiama- to, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente affermato l'equipollenza della trattativa individuale del singolo contraente con quella svolta da associazioni di ca- tegoria portatrici di interessi comuni a coloro i quali ri- sulteranno in futuro titolari della posizione giuridica per effetto dell'adesione all'accordo quadro.
In particolare, in una fattispecie non dissimile da quella in esame, è stato precisato che “Il requisito della indivi- dualità va inteso non già in senso soggettivo (con riferi- mento cioè ai soggetti che conducono la trattativa) bensì oggettivo, con riguardo cioè alle clausole o agli elementi di clausola costituenti il contenuto dell'accordo, presi in considerazione singolarmente e nel significato che assumono nel complessivo tenore del contratto (v. Cass., 26/9/2008,
n. 24262). Orbene, atteso che a tale stregua essa può sicu- ramente essere svolta sia dai titolari del rapporto con- trattuale (parte sostanziale) che dai formali autori del contratto (parte formale) sicché deve senz'altro ammettersi che possa essere condotta anche dai rappresentanti del
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(es., contratti di lavoro: v. Considerando n. 10 della Di- rettiva 93/13/CEE). In tal caso, l'iniziativa assunta come nella specie da associazioni od organizzazioni di catego- ria, che sono portatrici degli specifici interessi della medesima e agiscono nell'interesse dei relativi partecipi,
è senz'altro idonea a perseguire e garantire la specifica determinazione bilaterale del contenuto del contratto e delle singole clausole di cui il medesimo si compone. A ta- le stregua, il fenomeno della unilaterale predisposizione ad opera di una parte con successiva (passiva) adesione dell'altra non viene nemmeno a configurarsi. Con la conse- guenza che le esigenze di tutela sottesa alla disciplina in argomento invero non si pongono, sicché non insorge l'esi- genza di ovviarvi.” (Cass. Civ. ordinanza n. 21070/2012).
Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche, va osservato che nel caso di specie l'Assicurazione, su cui incombeva la prova dell'effettiva trattativa con riguardo alle clausole della cui inoperatività si discute, si sia limitata ad affermarne la ricorrenza, senza però fornire alcun elemento idoneo a corroborare tale assunto non solo sotto il profilo probatorio/documentale, ma finanche sotto quello dell'allegazione di pertinenti dati fattuali.
Il Giudice 11 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Né può, a tal fine, ritenersi sufficiente dimostrare la ne- goziazione della polizza in termini generali, dovendo, di contro, essere fornita la prova di una trattativa concreta e specifica sulle singole clausole oggetto di contestazio- ne.
Pertanto, in assenza di prova della negoziazione nei sensi anzidetti, vanno disattese le censure mosse dall'appellante alla sentenza gravata con riguardo alla legittimazione del a far valere l'illegittimità delle clausole 12 e Parte_2
13 del CGA, in ragione della mancata sottoscrizione speci- fica delle stesse.
II.4.3.- Con riferimento alla verifica sub c), deve infine valutarsi la fondatezza delle censure relative al
“merito” del sindacato esercitato dal Giudice di prime cu- re, relativamente alla qualificazione delle clausole supra richiamate in termini di clausole limitative della garanzia assicurativa e, pertanto, secondo quanto statuito dal Giu- dice di Pace, vessatorie ai sensi del combinato disposto degli artt. 1341 comma 2 c.c. e 166 comma 2 CAP.
Il motivo è fondato.
Al riguardo, deve premettersi che il Giudice di prime cure
è incorso in un duplice errore laddove ha, da un lato, ri- tenuto assoggettabile all'onere di specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c. una clausola limitativa della garanzia, dall'altro, inteso estendere la sanzione della inefficacia comminata per le “clausole vessatorie” alla inosservanza dell'obbligo, ex art. 166, comma 2, CAP, di indicare con
“particolare evidenza” le clausole limitative della garan- zia.
II.4.3.1.- Quanto al primo profilo, deve osservarsi
Il Giudice 12 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
che, per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
15598/2019; Cass. n. 1261/2024), sono da considerare limi- tative della responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente sottoposizione alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscrit- to) quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito.
Attengono, invece, all'oggetto del contratto - e non sono perciò assoggettate al regime previsto dal secondo comma dell'art. 1341 c.c. - le clausole che riguardano il conte- nuto e i limiti della garanzia assicurativa e che, dunque, specificano il rischio garantito (Cass. n.
23741/2009; Cass. n. 395/2007): con l'ulteriore precisazio- ne che una “limitazione di responsabilità” dell'assicurato- re è ipotizzabile soltanto nel caso in cui la clausola rea- lizzi un'indebita eliminazione in toto del rischio contrat- tuale (Cass. n. 8235/2010; Cass. n. 17783/2014), risolven- dosi nel vizio di nullità del contratto assicurativo per difetto assoluto dell'elemento essenziale richiesto dall'art. 1895 c.c., e non anche nel caso in cui il rischio che caratterizza il tipo o sottotipo contrattuale venga pattiziamente “delimitato” attraverso la specificazione di talune ipotesi particolari e predeterminate, definite in relazione alla tipologia dei danni, delle cause o di deter- minate condotte o di particolari eventi (Cass. n.
15598/2019).
Ciò posto in termini generali, le clausole di cui agli artt. 12 e 13 della polizza infortuni per cui è causa, re- lativamente all'esclusione delle “rotture tendinee sottocu- tanee” dal rischio assicurato, non integrano - come corret-
Il Giudice 13 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
tamente sostenuto dalla appellante - una limitazione di re- sponsabilità a carico dell'assicuratore, ma semplicemente circoscrivono l'area del rischio garantito e, pertanto, non soggiacciono all'onere, imposto dalla legge a pena di inef- ficacia, di specifica approvazione da parte del contraente non predisponente.
Mediante tali clausole, infatti, si è inteso circoscrivere le classi di eventi, pregiudizievoli per l'assicurato, al cui verificarsi scatta la copertura assicurativa, senza tuttavia escludere in toto il rischio contrattuale, stante la specificità degli infortuni esclusi e la sussistenza di ulteriori fattispecie integranti il rischio assicurato ido- nee a far sorgere l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore.
II.4.3.2.- Legittima la pattuizione della “limitazione di garanzia” intesa ad escludere la specifica tipologia di infortunio indicata dal rischio assicurato, per quanto ri- guarda, invece, il secondo profilo, mette conto di eviden- ziare quanto segue.
Non v'è dubbio che la violazione della prescrizione di cui all'art. 166 co. 2 CAP sia astrattamente idonea a riverbe- rare i suoi effetti sulla “conoscibilità” della clausola standard.
Nel caso di specie, tuttavia, deve, ritenersi che le clau- sole di cui agli artt. 12 e 13 CGA, ove era prevista l'esclusione dal rischio garantito delle “rotture tendinee sottocutanee”, rispondano senza dubbio ai criteri di chia- rezza e specificità previsti dall'art. 166, comma 1, CAP, tenuto conto che detta esclusione:
- è formulata in termini univoci, non prestando adito ad
Il Giudice 14 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
ambiguità interpretative circa la tipologia di eventi sottratti a copertura, sicché l'assicurato poteva age- volmente comprendere che tali lesioni non erano coper- te da alcun indennizzo;
- è espressamente ribadita in due differenti articoli delle condizioni di polizza (“rischio assicurato” e
“rischi esclusi”), così che ne risultava accentuata la percepibilità e riduceva eventuali fraintendimenti.
In conclusione, il Giudice di Pace ha errato sia nel quali- ficare vessatorie le clausole de quibus, sia nel dichiarale inefficaci ai sensi e per gli effetti del combinato dispo- sto degli artt. 1341 c.c. e 166, comma 2, CPA, in assenza di approvazione specifica per iscritto dal contraente non predisponente.
II.5.- Pertanto, in parziale accoglimento del primo motivo di appello, deve concludersi per l'inoperatività della polizza cumulativa infortuni n. 273/01291817 azionata dal , stante l'efficacia delle clausole di esclu- Parte_2 sione di cui agli artt. 12 e 13 CGA.
Da tanto deriva il rigetto della domanda di indennizzo for- mulata dal in primo grado, con la conseguenza Parte_2 che la difforme decisione di prima istanza va riformata.
III.- Così scrutinata la domanda principale formulata dinanzi al primo Giudice, va accolto anche il terzo motivo di impugnazione, tenuto conto che la condanna alle spese della fase stragiudiziale presupponeva la soccombenza, ve- nuta meno, dell'odierna appellante.
Ogni altro motivo di impugnazione resta assorbito.
IV.- La fondatezza solo parziale dell'appello, valuta- ta congiuntamente alle peculiarità della fattispecie e al
Il Giudice 15 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
complesso coordinamento delle discipline applicabili, inte- gra gravi ed eccezionali motivi che giustificano, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., l'integrale compensazione del- le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, fatti salvi gli oneri della Ctu espletata in prima istanza, da porre definitivamente a carico dell'attore soccombente
(odierno appellato).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica e in funzione di giudice di appello, de- finitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 19/06/2023, da
[...] nei confronti di così Parte_1 Parte_2 provvede:
a) ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, in totale riforma della sentenza di primo grado impugnata,
[...]
la domanda di pagamento dell'indennizzo previsto CP_4 dalla polizza cumulativa infortuni n. 273/01291817, proposta da nei confronti di Parte_2 [...]
; Controparte_5
b) CONDANNA l'appellato alla restitu- Parte_2
zione in favore della appellante Parte_1
di quanto da quest'ultima versato in esecuzione
[...] della sentenza del G.d.P. di Bari n. 1046/2023;
c) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, ad eccezione degli oneri di Ctu, come liquidati dal Giudice di prime cure, con- dannando l'appellato a rifondere la Parte_2
Il Giudice 16 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
di quanto dalla stessa antici- Parte_1 pato a tale titolo.
Bari, 29/07/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il Giudice 17 A. Ruffino