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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. R.G.A.C. 11617/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
Il Giudice designato dr.ssa Barbara Iorio
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 23/12/2014 al n. 11617/2014
R.G.A.C., avente ad oggetto: rapporti bancari
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Avv. BIANCHI ANTONIO
[...]
(c.f. Controparte_1
) P.IVA_1
Avv. POSTIGLIONE MASSIMO
pagina 1 di 6 (cf. ) _2 P.IVA_2
Avv. VOLPE CARMINE nonchè
(c.f. ), IN QUALITÀ DI Controparte_3 P.IVA_3
MANDATARIA CON RAPPRESENTANZA DELLA Controparte_4
[...]
Avv. VOLPE CARMINE
Premesso che la ha chiesto ed ottenuto dal Parte_3
Tribunale di Salerno decreto ingiuntivo n. 3389/2014, emesso in data 12.06.2014 nei confronti della soc. nonché di e CP_5 Parte_2 Parte_1
nella loro qualità di fideiussore, per l'importo pari ad euro 487.500,00, in virtù di una serie di rapporti bancari intercorsi tra loro.
Il credito del decreto ingiuntivo deriva dall'esposizione debitoria su conto corrente n.
100238-4, sul quale sono state apposte le debitorie afferenti i pregressi rapporti di fido bancario, a valere sul conto medesimo e di conto anticipi, a valere sui conti correnti nn.
100449-7 e 1000450-5, considerando i contratti di garanzia sottoscritti dagli ingiunti.
Gli intestati opponenti hanno proposto formale e tempestiva opposizione, facendo valere una serie di eccezioni preliminari e di merito.
Successivamente la si è ritualmente costituita Parte_3
in giudizio, contrastando l'avversa pretesa e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
In corso di causa, il credito è stato trasferito alla soc. mediante _2
formale cessione del credito, intervenendo quindi ex art. 111 c.p.c., facendosi poi assistere dalla . Controparte_3
Parte opponente, lette le comparsi conclusionali, fermo quanto precedentemente eccepito, insiste affinché venga dichiarata carenza di legittimazione attiva della intervenuta;
chiede inoltre che venga dichiarata l'incompetenza territoriale, dovendosi applicare la disciplina consumeristica con riguardo ai garanti;
inoltre, rileva l'illegittima pagina 2 di 6 applicazione di tassi di interesse e clausole contrattuali nei rapporti bancari intervenuti.
Parte convenuta ed intervenuta, invece, concludono che l'opposizione sia rigettata.
Si rileva, inoltre, che il giudicante ha disposto, alla luce delle eccezioni proposte, una serie di verifiche contabili, affidate alla dott.ssa Daniela Alfano con ordinanza del
11.11.2022.
La relazione depositata, cui ci si rimanda integralmente, può essere utilizzata, in quanto redatta in applicazione di corretti principi di diritto ed in linea con l'evoluzione della giurisprudenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti appare infondata.
Invero, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, ord. n. 31188 del 29.12.2017 – Rv. 646585; Cass. Civ. n. 15884/2019; Cass. Civ.
n. 17110/2019; Cass. Civ. n. 25863/2020; Cass. Civ. n. 4334/2022;).
In tal senso, la società opposta ha esibito l'avviso di cessione dei crediti pubblicato nella
G.U., parte seconda, n. 153 del 30 dicembre 2017, con cui è comunicato l'acquisto di un portafoglio di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco. Quindi, rientrando tra i crediti ceduti quello oggetto di contestazione, la è certamente dotata _2
di legittimazione attiva, in quanto la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto (art. 1264 c.c.) costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e può essere comunque effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 1770 del 28/01/2014 – Rv. 629429-01);
Infine, rileva il giudicante come a seguito dell'intervento della soc. , _2
l'originaria cedente, parte convenuta del giudizio, nulla abbia obiettato o eccepito e,
pagina 3 di 6 quindi, tale comportamento concludente, perdurante per tutta la durata del procedimento, rappresenta una vera e propria ammissione che effettivamente il credito sia stato trasferito alla cessionaria.
In definitiva, deve essere dichiarata la estromissione dell'originaria convenuta a favore della intervenuta.
Del pari è inconferente l'eccezione di incompetenza territoriale, che si fonderebbe sull'assunto che i garanti dovrebbero essere considerati “consumatori” e come tali assoggettati alla disciplina del Codice del consumo.
Infatti, l'interpretazione offerta dagli opponenti in merito alla disciplina consumeristica di maggior tutela, rinvenibile all'art. 33, comma 2, del D.lgs. n. 206/2005 – che prevede, come è noto, che, salvo diversa pattuizione, il foro competente dove incardinare il giudizio tra consumatore e professionista vada individuato con riferimento alla residenza o domicilio elettivo del consumatore – non è assolutamente condivisibile, analizzati gli atti ed i fatti di causa.
Il codice del consumo e la giurisprudenza di legittimità, anche europea, ammette l'applicazione della disciplina consumeristica (di maggior favore rispetto a quella ordinaria, ivi compresa la competenza territoriale ove incardinare il giudizio) al garante che dimostri la sua estraneità e disinteresse al soggetto per il quale presta la garanzia.
Possono qualificarsi consumatori privati solo i fideiussori non interessati all'attività sociale, atteso che, invece, qualora si dovesse ravvedere l'interesse all'attività economica del soggetto garantito, i garanti dovranno essere considerati “professionisti”.
Nel caso per cui è causa, l'opposta rappresenta che la era Amministratore Parte_1
Unico della soc. ed il socio per il 50% (e ciò non è stato CP_5 Pt_2
smentito dagli interessati, oltre che essere anche evincibile dalle visure); la loro partecipazione alla attività sociale, pertanto, esclude automaticamente la loro qualificazione di garante “privato”, in quanto non disinteressati alla società per cui la garanzia è prestata (cfr., tra le altre, C.G.U.E. C-45/96).
Per ciò che attiene al fondamento del credito, all'interno dell'elaborato peritale, si rileva pagina 4 di 6 che il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che il credito vantato dalla
[...]
nei confronti della società è pari ad euro 468.424,52. Invero, si Parte_3
evidenzia dalla documentazione prodotta in giudizio che risultano, a far data dal 31 marzo 2010, che sono stati applicati tassi differenti, di cui i destinatari sono stati edotti tramite “comunicazioni delle condizioni applicate”; tuttavia, da tali comunicazioni non risulta né la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, né l'indicazione del motivo giustificativo delle variazioni.
Pertanto, letto il disposto dell'art. 118 TUB secondo cui “Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula:
"Proposta di modifica unilaterale del contratto" […]” ritiene il giudicante di dover applicare i tassi di interesse bancari pattuiti con i contratti di conto corrente prodotti in giudizio.
Da tale ricalcolo, risulta, come anticipato, un saldo a debito alla data del 30 settembre
2013 del conto corrente di euro 468.424,52.
Il consulente ha rilevato che per tutti i rapporti esaminati gli interessi ultralegali risultano pattuiti per iscritto e che gli stessi vengono applicati nei limiti di quello convenuto.
Non sono state evidenziate, inoltre, criticità con riguardo al restante assetto contrattuale e la sua relativa applicazione, escluso quanto rilevato in merito alle modifiche unilateralmente stabilite.
In definitiva, la documentazione contrattuale siglata dalle parti appare valida e sostanzialmente legittima, attese anche le criticità rilevate dal consulente, che comunque pagina 5 di 6 non inficiano la sostanziale validità e legittimità del credito.
Considerato, tuttavia, che il quantum è sostanzialmente cambiato, deve concludersi con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli opponenti al pagamento del quantum stabilito in consulenza.
Le altre questioni possono intendersi superate, secondo il criterio della ragione più liquida.
Per ciò che attiene il regime delle spese di lite, ivi comprese quelle della consulenza contabile d'ufficio, può essere regolato con una totale compensazione, atteso che il consulente ha rilevato delle criticità nella documentazione (in particolare le richieste di modifiche unilaterali), non rendendo del tutto peregrine le richieste attoree, per quanto conclude con una quantificazione simile al titolo opposto,
P.Q.M.
DICHIARA la estromissione della;
Parte_3
ACCOGLIE l'opposizione proposta e e, per Parte_2 Parte_1
l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 3389/2014;
CONDANNA gli opponenti, in solido fra loro e nei limiti delle garanzie di ognuno prestate, al pagamento di euro 468.424,52 nei confronti della società _2
.
[...]
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle della consulenza di ufficio.
MANDA in cancelleria per le dovute comunicazioni.
Salerno, lì 28.05.2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52
D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
Dr.ssa Barbara Iorio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
Il Giudice designato dr.ssa Barbara Iorio
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 23/12/2014 al n. 11617/2014
R.G.A.C., avente ad oggetto: rapporti bancari
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Avv. BIANCHI ANTONIO
[...]
(c.f. Controparte_1
) P.IVA_1
Avv. POSTIGLIONE MASSIMO
pagina 1 di 6 (cf. ) _2 P.IVA_2
Avv. VOLPE CARMINE nonchè
(c.f. ), IN QUALITÀ DI Controparte_3 P.IVA_3
MANDATARIA CON RAPPRESENTANZA DELLA Controparte_4
[...]
Avv. VOLPE CARMINE
Premesso che la ha chiesto ed ottenuto dal Parte_3
Tribunale di Salerno decreto ingiuntivo n. 3389/2014, emesso in data 12.06.2014 nei confronti della soc. nonché di e CP_5 Parte_2 Parte_1
nella loro qualità di fideiussore, per l'importo pari ad euro 487.500,00, in virtù di una serie di rapporti bancari intercorsi tra loro.
Il credito del decreto ingiuntivo deriva dall'esposizione debitoria su conto corrente n.
100238-4, sul quale sono state apposte le debitorie afferenti i pregressi rapporti di fido bancario, a valere sul conto medesimo e di conto anticipi, a valere sui conti correnti nn.
100449-7 e 1000450-5, considerando i contratti di garanzia sottoscritti dagli ingiunti.
Gli intestati opponenti hanno proposto formale e tempestiva opposizione, facendo valere una serie di eccezioni preliminari e di merito.
Successivamente la si è ritualmente costituita Parte_3
in giudizio, contrastando l'avversa pretesa e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
In corso di causa, il credito è stato trasferito alla soc. mediante _2
formale cessione del credito, intervenendo quindi ex art. 111 c.p.c., facendosi poi assistere dalla . Controparte_3
Parte opponente, lette le comparsi conclusionali, fermo quanto precedentemente eccepito, insiste affinché venga dichiarata carenza di legittimazione attiva della intervenuta;
chiede inoltre che venga dichiarata l'incompetenza territoriale, dovendosi applicare la disciplina consumeristica con riguardo ai garanti;
inoltre, rileva l'illegittima pagina 2 di 6 applicazione di tassi di interesse e clausole contrattuali nei rapporti bancari intervenuti.
Parte convenuta ed intervenuta, invece, concludono che l'opposizione sia rigettata.
Si rileva, inoltre, che il giudicante ha disposto, alla luce delle eccezioni proposte, una serie di verifiche contabili, affidate alla dott.ssa Daniela Alfano con ordinanza del
11.11.2022.
La relazione depositata, cui ci si rimanda integralmente, può essere utilizzata, in quanto redatta in applicazione di corretti principi di diritto ed in linea con l'evoluzione della giurisprudenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti appare infondata.
Invero, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, ord. n. 31188 del 29.12.2017 – Rv. 646585; Cass. Civ. n. 15884/2019; Cass. Civ.
n. 17110/2019; Cass. Civ. n. 25863/2020; Cass. Civ. n. 4334/2022;).
In tal senso, la società opposta ha esibito l'avviso di cessione dei crediti pubblicato nella
G.U., parte seconda, n. 153 del 30 dicembre 2017, con cui è comunicato l'acquisto di un portafoglio di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco. Quindi, rientrando tra i crediti ceduti quello oggetto di contestazione, la è certamente dotata _2
di legittimazione attiva, in quanto la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto (art. 1264 c.c.) costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e può essere comunque effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 1770 del 28/01/2014 – Rv. 629429-01);
Infine, rileva il giudicante come a seguito dell'intervento della soc. , _2
l'originaria cedente, parte convenuta del giudizio, nulla abbia obiettato o eccepito e,
pagina 3 di 6 quindi, tale comportamento concludente, perdurante per tutta la durata del procedimento, rappresenta una vera e propria ammissione che effettivamente il credito sia stato trasferito alla cessionaria.
In definitiva, deve essere dichiarata la estromissione dell'originaria convenuta a favore della intervenuta.
Del pari è inconferente l'eccezione di incompetenza territoriale, che si fonderebbe sull'assunto che i garanti dovrebbero essere considerati “consumatori” e come tali assoggettati alla disciplina del Codice del consumo.
Infatti, l'interpretazione offerta dagli opponenti in merito alla disciplina consumeristica di maggior tutela, rinvenibile all'art. 33, comma 2, del D.lgs. n. 206/2005 – che prevede, come è noto, che, salvo diversa pattuizione, il foro competente dove incardinare il giudizio tra consumatore e professionista vada individuato con riferimento alla residenza o domicilio elettivo del consumatore – non è assolutamente condivisibile, analizzati gli atti ed i fatti di causa.
Il codice del consumo e la giurisprudenza di legittimità, anche europea, ammette l'applicazione della disciplina consumeristica (di maggior favore rispetto a quella ordinaria, ivi compresa la competenza territoriale ove incardinare il giudizio) al garante che dimostri la sua estraneità e disinteresse al soggetto per il quale presta la garanzia.
Possono qualificarsi consumatori privati solo i fideiussori non interessati all'attività sociale, atteso che, invece, qualora si dovesse ravvedere l'interesse all'attività economica del soggetto garantito, i garanti dovranno essere considerati “professionisti”.
Nel caso per cui è causa, l'opposta rappresenta che la era Amministratore Parte_1
Unico della soc. ed il socio per il 50% (e ciò non è stato CP_5 Pt_2
smentito dagli interessati, oltre che essere anche evincibile dalle visure); la loro partecipazione alla attività sociale, pertanto, esclude automaticamente la loro qualificazione di garante “privato”, in quanto non disinteressati alla società per cui la garanzia è prestata (cfr., tra le altre, C.G.U.E. C-45/96).
Per ciò che attiene al fondamento del credito, all'interno dell'elaborato peritale, si rileva pagina 4 di 6 che il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che il credito vantato dalla
[...]
nei confronti della società è pari ad euro 468.424,52. Invero, si Parte_3
evidenzia dalla documentazione prodotta in giudizio che risultano, a far data dal 31 marzo 2010, che sono stati applicati tassi differenti, di cui i destinatari sono stati edotti tramite “comunicazioni delle condizioni applicate”; tuttavia, da tali comunicazioni non risulta né la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, né l'indicazione del motivo giustificativo delle variazioni.
Pertanto, letto il disposto dell'art. 118 TUB secondo cui “Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula:
"Proposta di modifica unilaterale del contratto" […]” ritiene il giudicante di dover applicare i tassi di interesse bancari pattuiti con i contratti di conto corrente prodotti in giudizio.
Da tale ricalcolo, risulta, come anticipato, un saldo a debito alla data del 30 settembre
2013 del conto corrente di euro 468.424,52.
Il consulente ha rilevato che per tutti i rapporti esaminati gli interessi ultralegali risultano pattuiti per iscritto e che gli stessi vengono applicati nei limiti di quello convenuto.
Non sono state evidenziate, inoltre, criticità con riguardo al restante assetto contrattuale e la sua relativa applicazione, escluso quanto rilevato in merito alle modifiche unilateralmente stabilite.
In definitiva, la documentazione contrattuale siglata dalle parti appare valida e sostanzialmente legittima, attese anche le criticità rilevate dal consulente, che comunque pagina 5 di 6 non inficiano la sostanziale validità e legittimità del credito.
Considerato, tuttavia, che il quantum è sostanzialmente cambiato, deve concludersi con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli opponenti al pagamento del quantum stabilito in consulenza.
Le altre questioni possono intendersi superate, secondo il criterio della ragione più liquida.
Per ciò che attiene il regime delle spese di lite, ivi comprese quelle della consulenza contabile d'ufficio, può essere regolato con una totale compensazione, atteso che il consulente ha rilevato delle criticità nella documentazione (in particolare le richieste di modifiche unilaterali), non rendendo del tutto peregrine le richieste attoree, per quanto conclude con una quantificazione simile al titolo opposto,
P.Q.M.
DICHIARA la estromissione della;
Parte_3
ACCOGLIE l'opposizione proposta e e, per Parte_2 Parte_1
l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 3389/2014;
CONDANNA gli opponenti, in solido fra loro e nei limiti delle garanzie di ognuno prestate, al pagamento di euro 468.424,52 nei confronti della società _2
.
[...]
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle della consulenza di ufficio.
MANDA in cancelleria per le dovute comunicazioni.
Salerno, lì 28.05.2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52
D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
Dr.ssa Barbara Iorio
pagina 6 di 6