Cass. civ., sez. I, sentenza 09/11/1970, n. 2296
CASS
Sentenza 9 novembre 1970

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La domanda giudiziale, allorche l'atto richiesto per impedire la decadenza consista nella proposizione di un'Azione, non e idonea ad impedire la decadenza del diritto dedotto in giudizio allorquando, pur essendo stata proposta tempestivamente, essa sia divenuta inefficace per essersi, nelle more del giudizio e dopo la scadenza del termine decadenziale, verificata l'Estinzione del processo. ( V 1261'61 788'49).*

La legge 11 dicembre 1952 n 2467, che ha attribuito al giudice ordinario le controversie sulla Determinazione delle indennita di espropriazione per l'attuazione dei piani regolatori o di ampliamento degli abitati colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 non si e limitata a sopprimere la Competenza dei collegi arbitrali, istituiti a norma degli artt 164 e 179 del tu 19 agosto 1917 n 1399, ma ha operato essa stessa una vera e propria translatio al giudice ordinario dei giudizi pendenti davanti agli arbitri. Pertanto, ricorrendo una ipotesi del tutto corrispondente a quella dell'art 50 cod proc civ e mancando una espressa previsione del termine per la riassunzione dei processi da parte dell'anzidetta legge, e applicabile alla suddetta fattispecie il principio generale sancito dall'art 50 per ogni ipotesi di translatio judicii cioe l'Obbligo di riassunzione del processo, pena la sua Estinzione, davanti al giudice competente nel termine di sei mesi, decorrente nella specie dal giorno dell'entrata in vigore, 18 gennaio 1953, della legge n 2467 del 1952.*

La tempestiva proposizione della opposizione avverso la Determinazione delle indennita di espropriazioni ed occupazioni davanti all'originariamente competente collegio arbitrale, previsto dagli artt 164 e 179 del tu 19 agosto 1917 n 1399, non e impeditiva della decadenza comminata per la suddetta Azione dall'art 51 della legge 25 giugno 1865 n 2359, allorquando dopo la scadenza del termine decadenziale si e determinata la inefficacia dell'atto di opposizione per la Estinzione del processo, verificatasi a causa della sua mancata riassunzione davanti all' autorita giudiziaria ordinaria, cui la legge 11 dicembre 1952 n 2467 ha nelle more del giudizio devoluto la Competenza in ordine alle controversie in materia di Determinazione delle suddette indennita, in quel termine di sei mesi previsto dall'art 50 cod proc civ, che resta applicabile nella specie data la efficacia di translatio judicii dell'anzidetta legge e l'assenza di una sua espressa previsione al riguardo.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/11/1970, n. 2296
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2296
    Data del deposito : 9 novembre 1970

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