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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6307 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14844/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 03.03.2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 22.05.2025
TRA
(C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla Via A. Scarlatti n. 110 presso lo studio dell'avv. Alessandro Lanni che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ATTORE
E
(C.F. Controparte_1
) in persona dell'amm.re p.t. Avv. Rosa Palumbo, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Toledo n. 16, presso lo studio dell'avv. Mauro Affabile che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
- CONVENUTO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex artt. 2049 – 2051 –
2052 c.c. Conclusioni: all'udienza del 03.03.2025, come in atti riportate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 15.06.22
premesso: di essere proprietario di un Parte_1 appartamento sito nel condominio in Napoli alla
[...]
ubicato al piano 5° - 6° coperto in parte da sei tettoie CP_1
a falda condominiale, di cui cinque in eternit ed una in tegole, e da un terrazzo a livello del VI° piano di proprietà esclusiva ed un lastrico solare condominiale non praticabile;
che tale immobile , era stato danneggiato da copiose infiltrazioni di acqua meteorica, provenienti dalle suddette tettoie e dai terrazzi di copertura, denunciate al già alla fine del 2018 e che, persistendo CP_1
l'incuria dell'amministrazione condominiale nella gestione delle parti comuni nonostante fosse stata notificata in data 25.06.2019 una diffida da parte della di rimuovere i Controparte_2 tetti in eternit entro 30 giorni, dette infiltrazioni si erano aggravate nel tempo con conseguente danno alla proprietà ed aumentando il rischio sanitario dovuto allo stato di degrado in cui versavano le coperture in eternit che rappresentavano un grave pericolo per la salute;
che le forti precipitazioni avvenute da settembre a novembre del 2021 avevano determinato il cedimento del solaio del terrazzo a livello del V° piano con avvallamento e rottura della pavimentazione;
che restava priva di riscontro la Pec del 03.03.22 con cui veniva richiesto al un urgente intervento al CP_1 terrazzo a livello, la rimozione delle tettoie in eternit e lo smaltimento dei resti dei manufatti distaccati presenti sul lastrico solare, oltre il risarcimento di tutti i danni subiti, così come restava priva di riscontro la Pec del 28.03.22 di invito alla stipula di una negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss. del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014; tanto premesso, citava in giudizio il corrente in Napoli alla CP_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli chiedendo la condanna dello stesso ad eseguire i lavori di rimozione e sostituzione delle coperture in eternit, di risanamento, consolidamento e rifacimento dei terrazzi a livello del V° e VI° piano nonché la condanna al pagamento di una somma di €. 200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto alla data di inizio fissata dal giudice. Infine chiedeva
- 2 - che il venisse condannato a risarcire i danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti, il rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica e la condanna alle spese processuali. Con memoria di costituzione, depositata telematicamente in data 19.10.22, si costituiva il , CP_1 impugnando e contestando le domande chiedendo: “1) Rigettare tutte le domande formulate dall'attore siccome infondate;
2) In via gradata, dichiarare la cessazione della materia del contendere sulle domande di cui ai capi A), B), C), D) ed E) delle conclusioni rassegnate dall'attore in atto di citazione e rigettare siccome infondate le domande di cui ai capi F), G) ed H) di dette conclusioni;
il tutto con vittoria di spese ed onorario del presente giudizio.” All'udienza del 9.10.2023 il procuratore dell'attore dava atto che la tettoia in eternit era stata smaltita. Ammessa ed espletata CT U con ordinanza del 01.03.25 il Giudice riservava la causa per la decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Sulla domanda di condanna alla sostituzione della tettoia in eternit e di pagamento della penale per ogni giorno di ritardo Sul punto va dichiarata cessata la materia del contendere Risulta agli atti che l'assemblea del Condominio del 30 novembre 2021 affidava i lavori alla ditta CALL,. Il nel CP_1 costituirsi ha dedotto che i lavori avevano avuto inizio il 5.9.2022, successivamente all'introduzione del presente giudizio, in quanto Contr era stato necessario acquisire le autorizzazioni da parte dell sul piano di smaltimento del materiale eternit nonché avviare la pratica di occupazione di suolo pubblico e di interdizione del traffico e acquisire il consenso del Comando Regionale Carabinieri presso la “Caserma Pastrengo” , pratiche tutte evase solo nel mese di agosto 2022 . Del resto all'udienza del 9.10.2023 lo stesso attore dichiarava che, nelle more del giudizio, la tettoia in eternit era stata rimossa. Parimenti va dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di pagamento della penale per ogni giorno di ritardo rispetto al comando giudiziale. Sulla domanda di risarcimento danni da infiltrazioni e di esecuzione delle opere necessarie alla loro eliminazione, tale domanda è fondata.
- 3 - Il Ctu nominato nella sua relazione tecnica, in risposta ai quesiti formulati dal Tribunale ha accertato che: “…..Le indagini dirette sui luoghi di causa hanno evidenziato che allo stato sono in atto le infiltrazioni come lamentato nel ricorso attoreo……. Le indagini in corso di accesso, come opportunamente evidenziato nella dettagliata documentazione fotografica, hanno mostrato le cattive condizioni manutentive del solaio con travi portanti in castagno inflesse e fessurate sono state già in tempo addietro oggetto di un intervento di consolidamento attraverso l'apposizione di alcune travi in ferro di appoggio trasversali. L'orditura secondaria costituita dai panconcelli si presenta per vaste superfici danneggiata per cause riconducibili alla vetustà ed alle perduranti infiltrazioni, a tutt'oggi presenti, a cui negli anni è stata sottoposta. Allo stato in particolare si ritiene necessario evidenziare il collasso parziale per una vasta zona del solaio con la caduta dei panconcelli ed il collasso parziale del massetto di compianamento. Il solaio in legno mostra tutte le criticità conseguenti la cattiva impermeabilizzazione del terrazzo. Il
ha effettuato vari interventi di manutenzione CP_1 provvisoria attraverso l'apposizione di guaina bituminosa liquida che non hanno sortito l'effetto sperato in quanto le infiltrazioni all'atto dell'accesso sui luoghi erano ancora presenti. Il massetto di compianamento in lapillo mostra all'estradosso avvallamenti in vaste superfici con fessurazioni tali da danneggiare anche lo strato di guaina liquida presenta al di sopra della pavimentazione e produrre lesioni alla pavimentazione in cotto. Le condizioni manutentive del solaio appaiono certamente tali da consigliare la sostituzione dello stesso, in quanto le eventuali opere di consolidamento sarebbero da escludere in termini valutativi di costi-benefici”. Il CTU in risposta agli ulteriori testualmente indicava: “in corso di accesso si sono riscontrate le infiltrazioni nel soggiorno in proiezione del terrazzo piano contraddistinto dalla lettera C nella perizia dell'arch. . Le condizioni Per_1 della guaina bituminosa che impermeabilizza l'impalcato sono apparse pessime e prive oramai delle caratteristiche elastomeriche causa la vetustà e probabilmente la non periodica manutenzione della stessa. Alla luce di quanto esposto si ritiene che le opere necessarie alla eliminazione delle cause di infiltrazione dal
- 4 - terrazzo piano debbano prevedere: • rimozione integrale della membrana bituminosa esistente, comprensiva del trasporto a rifiuto ed oneri di discarica per rifiuti speciali;
• Lisciatura del masso esistente per la posa della nuova guaina bituminosa;
• Opere di spicconatura e nuovo intonaco lungo la muratura perimetrale del terrazzo, propedeutica alla posa dei risvolti verticali della nuova guaina;
• Fornitura in opera di nuova guaina bituminosa a doppio strato, opportunamente risvoltata lungo le pareti perimetrali.” Il CTU infine in merito ai danni subiti dall'appartamento del dott. ha così concluso: “Le Pt_1 ispezioni eseguite in corso di accesso hanno rilevato danni per infiltrazioni all'interno di tutti gli ambienti dell'appartamento del ricorrente. Le coperture inclinate in legno e tegole, contraddistinte dalla lettera B nella relazione dell'arch. , presentano Per_1 diffuse infiltrazioni nonostante siano state oggetto di un intervento tampone da parte del con apposizione di guaina CP_1 liquida. L'esame visivo rileva la cattiva adesione della stessa alla muratura perimetrale ed alle tegole, probabilmente a causa di una cattiva posa in opera del prodotto. Anche nelle camere sottostanti i tetti oggetto di bonifica dell'amianto le pareti ed i soffitti denotano ancora le tracce delle pregresse infiltrazioni, trattate e rifinite certamente non a regola d'arte, presentando superfici stuccate male con colorazione differente dal resto della parete. Si ritiene quindi per quanto suddescritto che le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi ante-infiltrazioni siano da estendere all'intero appartamento e non unicamente agli ambienti dove allo stato si sono riscontrate infiltrazioni in atto. Le categorie di lavoro individuate, di seguito elencate, sono essenzialmente di carattere edile: a. Spostamento arredi e protezione dei pavimenti;
b. Preparazione e tinteggiatura con idropittura del soffitto e delle pareti. Le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi dell'immobile sono state riportate in un computo metrico estimativo, nel quale si sono applicati i prezzi unitari desunti dalla Tariffa delle OOPP della Regione Campania 2023 e da valori di mercato (cfr. computo allegato). L'importo totale del computo per la riparazione dei danni nell'immobile ammonta a € 7.732,44 (eurosettemilasettecentotrentadue,44) al netto dell'IVA “
- 5 - Quanto alla domanda di esecuzione dei lavori di risanamento e consolidamento del terrazzo di copertura nella comparsa conclusionale il convenuto ha dedotto che le CP_1 conclusioni del CTU “non hanno trovato specifica contestazione nel corso delle operazioni peritali da parte del CTP del
e pertanto deve prendersi atto della necessità CP_1 dell'opera”. Alla luce di quanto sinora detto il va condannato ad CP_1 eseguire i lavori suggeriti dal CTU consistenti nella “rimozione integrale della membrana bituminosa esistente, comprensiva del trasporto a rifiuto ed oneri di discarica per rifiuti speciali;
lisciatura del masso esistente per la posa della nuova guaina bituminosa;
spicconatura e nuovo intonaco lungo la muratura perimetrale del terrazzo, propedeutica alla posa dei risvolti verticali della nuova guaina;
fornitura in opera di nuova guaina bituminosa a doppio strato, opportunamente risvoltata lungo le pareti perimetrali” Quanto alla domanda di risarcimento danni occorre premettere che la formula "somma maggiore o minore che il Giudice vorrà liquidare anche a seguito di eventuale CTU " o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta. ( cfr. Cass. 29537/2024) . Pertanto preso atto delle risultanze della CTU che il Tribunale condivide va riconosciuto a parte attrice l'importo di euro 7.732,44 (eurosettemilasettecentotrentadue,44) al netto dell'IVA liquidata in valori monetari attuali . Pertanto il va condannato ex CP_1 art. 2051 c.c. al pagamento della predetta somma. Su tale importo, calcolato in valori monetari attuali vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo dovendosi
- 6 - presumere, considerata la modesta entità della somma, una completa destinazione al consumo. Sulla domanda di risarcimento danni non patrimoniale. La domanda va rigettata. Sul punto abbandonata la originaria tesi, secondo cui la condotta lesiva era dimostrativa, di per sé, del pregiudizio - di natura non patrimoniale - risarcibile, la Suprema Corte da tempo è ormai approdata, in seguito ad un complesso e travagliato percorso ermeneutico, attraverso la sussunzione della categoria dell'illecito produttivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.
nell'ambito dello schema strutturale della norma generale sull'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., all'applicazione del criterio causale, fondato sulla relazione condotta materiale - evento lesivo - conseguenza dannosa, a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione, con la conseguenza che le esigenze di prova della esistenza e dell'ammontare del danno "patrimoniale" e "non patrimoniale" si atteggiano in modo identico, a nulla rilevando, ai fini dell'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica dell'interesse che è stato leso.
Il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, mai potendo considerarsi in re ipsa (cfr. Cass. 29331/2023, Cass. 195521/2023). L'attore in citazione , non essendovi stata nessuna precisazione nella I memoria ex art. 183 V comma, ha invocato, attraverso mere argomentazioni giuridiche, un “danno esistenziale” e una lesione del diritto alla salute e alla proprietà. A tali carenze di allegazioni e di prova non può sopperire il potere attribuito al giudice di liquidare il danno in via equitativa dagli artt. 1226 e 2056 c.c. presupponendo, per un verso, che il danneggiato abbia dimostrato l'an debeatur e, per altro verso, che la quantificazione del danno sia impossibile o eccessivamente difficile da dimostrare, al netto di carenze di allegazione o di prova, addebitabili al danneggiato. La domanda va pertanto rigettata.
- 7 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto del valore della causa ( valore indeterminato complessità media) e degli importi medi delle fasi svolte. Le spese di CTU vanno poste a definitivo carico di parte convenuta. Inoltre il va condannato al rimborso della somma di CP_1 euro 600,00 corrisposta al consulente di parte giusta quietanza agli atti oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di condanna alla sostituzione della tettoia in eternit e di pagamento della penale da ritardo;
2) condanna il convenuto ad eseguire i lavori CP_1 suggeriti dal CTU consistenti nella “rimozione integrale della membrana bituminosa esistente, comprensiva del trasporto a rifiuto ed oneri di discarica per rifiuti speciali;
lisciatura del masso esistente per la posa della nuova guaina bituminosa;
spicconatura e nuovo intonaco lungo la muratura perimetrale del terrazzo, propedeutica alla posa dei risvolti verticali della nuova guaina;
fornitura in opera di nuova guaina bituminosa a doppio strato, opportunamente risvoltata lungo le pareti perimetrali” ;
3) condanna il convenuto al pagamento, in favore CP_1 dell'attore, a titolo risarcitorio della somma di euro 7.732,44 oltre IVA e oltre interessi dalla presente decisione al soddisfo;
4) rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale,
5) condanna il al pagamento delle spese CP_1 processuali che liquida in euro 620,00 per spese ed euro 10.860,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
6) condanna il al rimborso della somma di euro CP_1
600,00 corrisposta dall'attore al consulente di parte oltre interessi dalla domanda al soddisfo:
- 8 - 7) pone le spese di CTU a definitivo carico del CP_1 convenuto
Napoli 23.6.2025 Il Giudice
Rosa Romano Cesareo
- 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14844/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 03.03.2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 22.05.2025
TRA
(C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla Via A. Scarlatti n. 110 presso lo studio dell'avv. Alessandro Lanni che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ATTORE
E
(C.F. Controparte_1
) in persona dell'amm.re p.t. Avv. Rosa Palumbo, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Toledo n. 16, presso lo studio dell'avv. Mauro Affabile che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
- CONVENUTO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex artt. 2049 – 2051 –
2052 c.c. Conclusioni: all'udienza del 03.03.2025, come in atti riportate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 15.06.22
premesso: di essere proprietario di un Parte_1 appartamento sito nel condominio in Napoli alla
[...]
ubicato al piano 5° - 6° coperto in parte da sei tettoie CP_1
a falda condominiale, di cui cinque in eternit ed una in tegole, e da un terrazzo a livello del VI° piano di proprietà esclusiva ed un lastrico solare condominiale non praticabile;
che tale immobile , era stato danneggiato da copiose infiltrazioni di acqua meteorica, provenienti dalle suddette tettoie e dai terrazzi di copertura, denunciate al già alla fine del 2018 e che, persistendo CP_1
l'incuria dell'amministrazione condominiale nella gestione delle parti comuni nonostante fosse stata notificata in data 25.06.2019 una diffida da parte della di rimuovere i Controparte_2 tetti in eternit entro 30 giorni, dette infiltrazioni si erano aggravate nel tempo con conseguente danno alla proprietà ed aumentando il rischio sanitario dovuto allo stato di degrado in cui versavano le coperture in eternit che rappresentavano un grave pericolo per la salute;
che le forti precipitazioni avvenute da settembre a novembre del 2021 avevano determinato il cedimento del solaio del terrazzo a livello del V° piano con avvallamento e rottura della pavimentazione;
che restava priva di riscontro la Pec del 03.03.22 con cui veniva richiesto al un urgente intervento al CP_1 terrazzo a livello, la rimozione delle tettoie in eternit e lo smaltimento dei resti dei manufatti distaccati presenti sul lastrico solare, oltre il risarcimento di tutti i danni subiti, così come restava priva di riscontro la Pec del 28.03.22 di invito alla stipula di una negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss. del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014; tanto premesso, citava in giudizio il corrente in Napoli alla CP_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli chiedendo la condanna dello stesso ad eseguire i lavori di rimozione e sostituzione delle coperture in eternit, di risanamento, consolidamento e rifacimento dei terrazzi a livello del V° e VI° piano nonché la condanna al pagamento di una somma di €. 200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto alla data di inizio fissata dal giudice. Infine chiedeva
- 2 - che il venisse condannato a risarcire i danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti, il rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica e la condanna alle spese processuali. Con memoria di costituzione, depositata telematicamente in data 19.10.22, si costituiva il , CP_1 impugnando e contestando le domande chiedendo: “1) Rigettare tutte le domande formulate dall'attore siccome infondate;
2) In via gradata, dichiarare la cessazione della materia del contendere sulle domande di cui ai capi A), B), C), D) ed E) delle conclusioni rassegnate dall'attore in atto di citazione e rigettare siccome infondate le domande di cui ai capi F), G) ed H) di dette conclusioni;
il tutto con vittoria di spese ed onorario del presente giudizio.” All'udienza del 9.10.2023 il procuratore dell'attore dava atto che la tettoia in eternit era stata smaltita. Ammessa ed espletata CT U con ordinanza del 01.03.25 il Giudice riservava la causa per la decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Sulla domanda di condanna alla sostituzione della tettoia in eternit e di pagamento della penale per ogni giorno di ritardo Sul punto va dichiarata cessata la materia del contendere Risulta agli atti che l'assemblea del Condominio del 30 novembre 2021 affidava i lavori alla ditta CALL,. Il nel CP_1 costituirsi ha dedotto che i lavori avevano avuto inizio il 5.9.2022, successivamente all'introduzione del presente giudizio, in quanto Contr era stato necessario acquisire le autorizzazioni da parte dell sul piano di smaltimento del materiale eternit nonché avviare la pratica di occupazione di suolo pubblico e di interdizione del traffico e acquisire il consenso del Comando Regionale Carabinieri presso la “Caserma Pastrengo” , pratiche tutte evase solo nel mese di agosto 2022 . Del resto all'udienza del 9.10.2023 lo stesso attore dichiarava che, nelle more del giudizio, la tettoia in eternit era stata rimossa. Parimenti va dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di pagamento della penale per ogni giorno di ritardo rispetto al comando giudiziale. Sulla domanda di risarcimento danni da infiltrazioni e di esecuzione delle opere necessarie alla loro eliminazione, tale domanda è fondata.
- 3 - Il Ctu nominato nella sua relazione tecnica, in risposta ai quesiti formulati dal Tribunale ha accertato che: “…..Le indagini dirette sui luoghi di causa hanno evidenziato che allo stato sono in atto le infiltrazioni come lamentato nel ricorso attoreo……. Le indagini in corso di accesso, come opportunamente evidenziato nella dettagliata documentazione fotografica, hanno mostrato le cattive condizioni manutentive del solaio con travi portanti in castagno inflesse e fessurate sono state già in tempo addietro oggetto di un intervento di consolidamento attraverso l'apposizione di alcune travi in ferro di appoggio trasversali. L'orditura secondaria costituita dai panconcelli si presenta per vaste superfici danneggiata per cause riconducibili alla vetustà ed alle perduranti infiltrazioni, a tutt'oggi presenti, a cui negli anni è stata sottoposta. Allo stato in particolare si ritiene necessario evidenziare il collasso parziale per una vasta zona del solaio con la caduta dei panconcelli ed il collasso parziale del massetto di compianamento. Il solaio in legno mostra tutte le criticità conseguenti la cattiva impermeabilizzazione del terrazzo. Il
ha effettuato vari interventi di manutenzione CP_1 provvisoria attraverso l'apposizione di guaina bituminosa liquida che non hanno sortito l'effetto sperato in quanto le infiltrazioni all'atto dell'accesso sui luoghi erano ancora presenti. Il massetto di compianamento in lapillo mostra all'estradosso avvallamenti in vaste superfici con fessurazioni tali da danneggiare anche lo strato di guaina liquida presenta al di sopra della pavimentazione e produrre lesioni alla pavimentazione in cotto. Le condizioni manutentive del solaio appaiono certamente tali da consigliare la sostituzione dello stesso, in quanto le eventuali opere di consolidamento sarebbero da escludere in termini valutativi di costi-benefici”. Il CTU in risposta agli ulteriori testualmente indicava: “in corso di accesso si sono riscontrate le infiltrazioni nel soggiorno in proiezione del terrazzo piano contraddistinto dalla lettera C nella perizia dell'arch. . Le condizioni Per_1 della guaina bituminosa che impermeabilizza l'impalcato sono apparse pessime e prive oramai delle caratteristiche elastomeriche causa la vetustà e probabilmente la non periodica manutenzione della stessa. Alla luce di quanto esposto si ritiene che le opere necessarie alla eliminazione delle cause di infiltrazione dal
- 4 - terrazzo piano debbano prevedere: • rimozione integrale della membrana bituminosa esistente, comprensiva del trasporto a rifiuto ed oneri di discarica per rifiuti speciali;
• Lisciatura del masso esistente per la posa della nuova guaina bituminosa;
• Opere di spicconatura e nuovo intonaco lungo la muratura perimetrale del terrazzo, propedeutica alla posa dei risvolti verticali della nuova guaina;
• Fornitura in opera di nuova guaina bituminosa a doppio strato, opportunamente risvoltata lungo le pareti perimetrali.” Il CTU infine in merito ai danni subiti dall'appartamento del dott. ha così concluso: “Le Pt_1 ispezioni eseguite in corso di accesso hanno rilevato danni per infiltrazioni all'interno di tutti gli ambienti dell'appartamento del ricorrente. Le coperture inclinate in legno e tegole, contraddistinte dalla lettera B nella relazione dell'arch. , presentano Per_1 diffuse infiltrazioni nonostante siano state oggetto di un intervento tampone da parte del con apposizione di guaina CP_1 liquida. L'esame visivo rileva la cattiva adesione della stessa alla muratura perimetrale ed alle tegole, probabilmente a causa di una cattiva posa in opera del prodotto. Anche nelle camere sottostanti i tetti oggetto di bonifica dell'amianto le pareti ed i soffitti denotano ancora le tracce delle pregresse infiltrazioni, trattate e rifinite certamente non a regola d'arte, presentando superfici stuccate male con colorazione differente dal resto della parete. Si ritiene quindi per quanto suddescritto che le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi ante-infiltrazioni siano da estendere all'intero appartamento e non unicamente agli ambienti dove allo stato si sono riscontrate infiltrazioni in atto. Le categorie di lavoro individuate, di seguito elencate, sono essenzialmente di carattere edile: a. Spostamento arredi e protezione dei pavimenti;
b. Preparazione e tinteggiatura con idropittura del soffitto e delle pareti. Le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi dell'immobile sono state riportate in un computo metrico estimativo, nel quale si sono applicati i prezzi unitari desunti dalla Tariffa delle OOPP della Regione Campania 2023 e da valori di mercato (cfr. computo allegato). L'importo totale del computo per la riparazione dei danni nell'immobile ammonta a € 7.732,44 (eurosettemilasettecentotrentadue,44) al netto dell'IVA “
- 5 - Quanto alla domanda di esecuzione dei lavori di risanamento e consolidamento del terrazzo di copertura nella comparsa conclusionale il convenuto ha dedotto che le CP_1 conclusioni del CTU “non hanno trovato specifica contestazione nel corso delle operazioni peritali da parte del CTP del
e pertanto deve prendersi atto della necessità CP_1 dell'opera”. Alla luce di quanto sinora detto il va condannato ad CP_1 eseguire i lavori suggeriti dal CTU consistenti nella “rimozione integrale della membrana bituminosa esistente, comprensiva del trasporto a rifiuto ed oneri di discarica per rifiuti speciali;
lisciatura del masso esistente per la posa della nuova guaina bituminosa;
spicconatura e nuovo intonaco lungo la muratura perimetrale del terrazzo, propedeutica alla posa dei risvolti verticali della nuova guaina;
fornitura in opera di nuova guaina bituminosa a doppio strato, opportunamente risvoltata lungo le pareti perimetrali” Quanto alla domanda di risarcimento danni occorre premettere che la formula "somma maggiore o minore che il Giudice vorrà liquidare anche a seguito di eventuale CTU " o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta. ( cfr. Cass. 29537/2024) . Pertanto preso atto delle risultanze della CTU che il Tribunale condivide va riconosciuto a parte attrice l'importo di euro 7.732,44 (eurosettemilasettecentotrentadue,44) al netto dell'IVA liquidata in valori monetari attuali . Pertanto il va condannato ex CP_1 art. 2051 c.c. al pagamento della predetta somma. Su tale importo, calcolato in valori monetari attuali vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo dovendosi
- 6 - presumere, considerata la modesta entità della somma, una completa destinazione al consumo. Sulla domanda di risarcimento danni non patrimoniale. La domanda va rigettata. Sul punto abbandonata la originaria tesi, secondo cui la condotta lesiva era dimostrativa, di per sé, del pregiudizio - di natura non patrimoniale - risarcibile, la Suprema Corte da tempo è ormai approdata, in seguito ad un complesso e travagliato percorso ermeneutico, attraverso la sussunzione della categoria dell'illecito produttivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.
nell'ambito dello schema strutturale della norma generale sull'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., all'applicazione del criterio causale, fondato sulla relazione condotta materiale - evento lesivo - conseguenza dannosa, a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione, con la conseguenza che le esigenze di prova della esistenza e dell'ammontare del danno "patrimoniale" e "non patrimoniale" si atteggiano in modo identico, a nulla rilevando, ai fini dell'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica dell'interesse che è stato leso.
Il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, mai potendo considerarsi in re ipsa (cfr. Cass. 29331/2023, Cass. 195521/2023). L'attore in citazione , non essendovi stata nessuna precisazione nella I memoria ex art. 183 V comma, ha invocato, attraverso mere argomentazioni giuridiche, un “danno esistenziale” e una lesione del diritto alla salute e alla proprietà. A tali carenze di allegazioni e di prova non può sopperire il potere attribuito al giudice di liquidare il danno in via equitativa dagli artt. 1226 e 2056 c.c. presupponendo, per un verso, che il danneggiato abbia dimostrato l'an debeatur e, per altro verso, che la quantificazione del danno sia impossibile o eccessivamente difficile da dimostrare, al netto di carenze di allegazione o di prova, addebitabili al danneggiato. La domanda va pertanto rigettata.
- 7 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto del valore della causa ( valore indeterminato complessità media) e degli importi medi delle fasi svolte. Le spese di CTU vanno poste a definitivo carico di parte convenuta. Inoltre il va condannato al rimborso della somma di CP_1 euro 600,00 corrisposta al consulente di parte giusta quietanza agli atti oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di condanna alla sostituzione della tettoia in eternit e di pagamento della penale da ritardo;
2) condanna il convenuto ad eseguire i lavori CP_1 suggeriti dal CTU consistenti nella “rimozione integrale della membrana bituminosa esistente, comprensiva del trasporto a rifiuto ed oneri di discarica per rifiuti speciali;
lisciatura del masso esistente per la posa della nuova guaina bituminosa;
spicconatura e nuovo intonaco lungo la muratura perimetrale del terrazzo, propedeutica alla posa dei risvolti verticali della nuova guaina;
fornitura in opera di nuova guaina bituminosa a doppio strato, opportunamente risvoltata lungo le pareti perimetrali” ;
3) condanna il convenuto al pagamento, in favore CP_1 dell'attore, a titolo risarcitorio della somma di euro 7.732,44 oltre IVA e oltre interessi dalla presente decisione al soddisfo;
4) rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale,
5) condanna il al pagamento delle spese CP_1 processuali che liquida in euro 620,00 per spese ed euro 10.860,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
6) condanna il al rimborso della somma di euro CP_1
600,00 corrisposta dall'attore al consulente di parte oltre interessi dalla domanda al soddisfo:
- 8 - 7) pone le spese di CTU a definitivo carico del CP_1 convenuto
Napoli 23.6.2025 Il Giudice
Rosa Romano Cesareo
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