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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1579/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 13 marzo 2024 da:
), assistito e difeso dagli avv. Elisabetta Parte_1 C.F._1
LUZZANA e Angelo MAGLIARO, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistita e difesa dall'Avv. Stefano COMI, Controparte_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da verbale di udienza del 28 Parte_1 Controparte_1
gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Marocco dinanzi al Tribunale Parte_1 Controparte_1
di prima istanza di Kasba Tadla in data 14 agosto 2015. Per_ Dalla loro unione sono nate (3 ottobre 2016) e (12 aprile 2018), minorenni Per_1
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con la moglie e l'adozione dei provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento della prole. regolarmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e ha Controparte_1
precisato le proprie conclusioni in parziale opposizione al coniuge quanto al resto.
All'udienza del 10 ottobre 2024, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità.
Il Giudice relatore, con ordinanza riservata, ha recepito in via provvisoria ed urgente l'accordo raggiunto dai coniugi e ha rinviato al fine di verificare la pendenza di un giudizio di divorzio dinanzi al Tribunale marocchino.
All'udienza del 28 gennaio 2025, le parti hanno confermano l'assenza di una pronuncia di divorzio in Marocco, avendo l'odierno ricorrente rinunciato alla domanda promossa dinanzi al giudice straniero.
Le parti hanno dunque confermano l'accordo raggiunto e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera dei coniugi e dal luogo di matrimonio.
L'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) prima alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua la residenza abituale dei coniugi.
Nel caso di specie, sussiste dunque la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, essendo provato dai documenti in atti che entrambe le parti risiedono in Italia (doc. 1, 2 ricorrente).
Peraltro, vale la pena precisare che, sebbene l'odierno ricorrente abbia promosso, prima della presente causa, un giudizio di divorzio in Marocco, ha successivamente rinunciato alla domanda, coltivando la presente causa, come si evince dalla sentenza del Tribunale di prima istanza di Casablanca prodotta con apostille e traduzione asseverata, dove è scritto che il Tribunale omologa la rinuncia del ricorrente alla sua richiesta di divorzio (doc. 3 resistente), successivamente impugnata con rinuncia all'appello di cui il giudice di secondo grado ha preso atto (v. sentenza d'appello in atti).
Quanto alla legge applicabile, il Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 dispone che, in mancanza di scelta ad opera delle parti e in via sussidiaria rispetto agli altri criteri di cui all'art. 8 co.
1 lett. a), b), c), trovi applicazione il criterio residuale previsto dalla lettera d) del medesimo art. 8, co. 1 che individua la legge applicabile in quella dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie trova dunque applicazione la legge italiana ex art. 8, co. 1 lett. d) Reg. CE n.
1259/2010. Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento, non ostando al presente giudizio la mancata trascrizione dell'atto di matrimonio contratto dai coniugi all'estero (cfr. Cass. n. 10351/1998).
I coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 455/2023, pubblicata in data 7 marzo 2023 e passata in giudicato, come risultante dall'attestazione rilasciata dalla Cancelleria.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento matrimonio, non risultando dagli atti che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità agli accordi raggiunti, in quanto non contrari all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì conformi all'interesse delle minori.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Marocco il 14 agosto 2015 tra Parte_1
e
[...] Controparte_1
2. recepisce l'accordo delle parti, come di seguito trascritto: conferma delle condizioni della separazione per affido, collocamento e assegnazione della casa coniugale;
il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie:
- un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dalle 18 alle 20;
- a weekend alternati dal sabato alle ore 15 alla domenica alle ore 19, salva la possibilità di prelevare le minori al mattino previo avviso alla madre entro il venerdì sera;
- dalle ore 10 alle ore 19 durante le festività natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale,
Santo Stefano, Capodanno ed Epifania;
- durante le vacanze pasquali, due giorni consecutivi, ad alternanza, dalle ore 10 del sabato Santo alle ore 19 della domenica di Pasqua e l'anno seguente dalle ore 10 del lunedì di Pasquetta alle 19 del martedì; - durante le vacanze estive, 14 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
il signor si impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2
ordinario indiretto della prole, entro il 20 di ogni mese a decorrere dal mese di ottobre 2024,
l'importo di 225 euro per ciascuna figlia (450 euro complessivi), somma soggetta a rivalutazione
Istat annuale oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla signora CP_1
3. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 13 marzo 2024 da:
), assistito e difeso dagli avv. Elisabetta Parte_1 C.F._1
LUZZANA e Angelo MAGLIARO, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistita e difesa dall'Avv. Stefano COMI, Controparte_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da verbale di udienza del 28 Parte_1 Controparte_1
gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Marocco dinanzi al Tribunale Parte_1 Controparte_1
di prima istanza di Kasba Tadla in data 14 agosto 2015. Per_ Dalla loro unione sono nate (3 ottobre 2016) e (12 aprile 2018), minorenni Per_1
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con la moglie e l'adozione dei provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento della prole. regolarmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e ha Controparte_1
precisato le proprie conclusioni in parziale opposizione al coniuge quanto al resto.
All'udienza del 10 ottobre 2024, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità.
Il Giudice relatore, con ordinanza riservata, ha recepito in via provvisoria ed urgente l'accordo raggiunto dai coniugi e ha rinviato al fine di verificare la pendenza di un giudizio di divorzio dinanzi al Tribunale marocchino.
All'udienza del 28 gennaio 2025, le parti hanno confermano l'assenza di una pronuncia di divorzio in Marocco, avendo l'odierno ricorrente rinunciato alla domanda promossa dinanzi al giudice straniero.
Le parti hanno dunque confermano l'accordo raggiunto e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera dei coniugi e dal luogo di matrimonio.
L'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) prima alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua la residenza abituale dei coniugi.
Nel caso di specie, sussiste dunque la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, essendo provato dai documenti in atti che entrambe le parti risiedono in Italia (doc. 1, 2 ricorrente).
Peraltro, vale la pena precisare che, sebbene l'odierno ricorrente abbia promosso, prima della presente causa, un giudizio di divorzio in Marocco, ha successivamente rinunciato alla domanda, coltivando la presente causa, come si evince dalla sentenza del Tribunale di prima istanza di Casablanca prodotta con apostille e traduzione asseverata, dove è scritto che il Tribunale omologa la rinuncia del ricorrente alla sua richiesta di divorzio (doc. 3 resistente), successivamente impugnata con rinuncia all'appello di cui il giudice di secondo grado ha preso atto (v. sentenza d'appello in atti).
Quanto alla legge applicabile, il Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 dispone che, in mancanza di scelta ad opera delle parti e in via sussidiaria rispetto agli altri criteri di cui all'art. 8 co.
1 lett. a), b), c), trovi applicazione il criterio residuale previsto dalla lettera d) del medesimo art. 8, co. 1 che individua la legge applicabile in quella dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie trova dunque applicazione la legge italiana ex art. 8, co. 1 lett. d) Reg. CE n.
1259/2010. Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento, non ostando al presente giudizio la mancata trascrizione dell'atto di matrimonio contratto dai coniugi all'estero (cfr. Cass. n. 10351/1998).
I coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 455/2023, pubblicata in data 7 marzo 2023 e passata in giudicato, come risultante dall'attestazione rilasciata dalla Cancelleria.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento matrimonio, non risultando dagli atti che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità agli accordi raggiunti, in quanto non contrari all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì conformi all'interesse delle minori.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Marocco il 14 agosto 2015 tra Parte_1
e
[...] Controparte_1
2. recepisce l'accordo delle parti, come di seguito trascritto: conferma delle condizioni della separazione per affido, collocamento e assegnazione della casa coniugale;
il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie:
- un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dalle 18 alle 20;
- a weekend alternati dal sabato alle ore 15 alla domenica alle ore 19, salva la possibilità di prelevare le minori al mattino previo avviso alla madre entro il venerdì sera;
- dalle ore 10 alle ore 19 durante le festività natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale,
Santo Stefano, Capodanno ed Epifania;
- durante le vacanze pasquali, due giorni consecutivi, ad alternanza, dalle ore 10 del sabato Santo alle ore 19 della domenica di Pasqua e l'anno seguente dalle ore 10 del lunedì di Pasquetta alle 19 del martedì; - durante le vacanze estive, 14 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
il signor si impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2
ordinario indiretto della prole, entro il 20 di ogni mese a decorrere dal mese di ottobre 2024,
l'importo di 225 euro per ciascuna figlia (450 euro complessivi), somma soggetta a rivalutazione
Istat annuale oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla signora CP_1
3. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo