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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 20/11/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2397 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1
IA AR, giusta delega in atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto Parte_1 Parte_1
si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e .
[...] Parte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 Parte_1
matrimonio contratto in data 4.09.2022 in Millesimo (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Millesimo al numero 7, parte I, anno 2022, alle condizioni di seguito esposte:
1 Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2 La dimora coniugale ubicata nel Comune di Millesimo, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze,
rimarrà nella disponibilità della Signora;
Parte_1
3 Il Signor trasferirà la residenza ed i propri effetti personali in Millesimo, in Parte_1
località limitrofa alla ex casa coniugale, ove ha già reperito un'idonea sistemazione - in locazione -
per sé e per i minori, con un esborso di € 400/mese.
4 Le spese per l'arredamento delle camerette dei minori nella nuova abitazione paterna verranno suddivise paritariamente tra i ricorrenti.
5 Il finanziamento contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto della vettura Nissa Qashqai verrà
estinto dal Signor entro la data dell'udienza di divorzio, eventualmente a seguito Parte_1
della vendita dell'autovettura.
6 Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, questi ultimi si dichiarano economicamente autosufficienti;
7 In considerazione del fatto che entrambi i ricorrenti possono usufruire dell'aiuto delle nonne, che le dimore sono vicine e che non c'è litigiosità tra le parti, i ricorrenti ritengono di poter gestire i minori con affido condiviso ed affidamento pressoché paritario di talché i minori potranno frequentare tanto la madre quanto il padre sia nei giorni festivi che feriali secondo il seguente calendario di massima:
- Settimana A- il padre ritirerà i figli dalla scuola il martedì e li terrà fino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola ove verranno ritirati dalla madre che li terrà fino al venerdì mattina. Il
padre ritirerà i figli da scuola il venerdì per riconsegnarli il sabato mattina alla madre che li terrà
fino al martedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (3 notti padre - 4 notti madre).
- Settimana B- il padre ritirerà i figli dalla scuola il martedì e li terrà fino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola ove verranno ritirati dalla madre che li terrà fino al venerdì mattina. Il
padre ritirerà i figli da scuola il venerdì per riconsegnarli la domenica pomeriggio alla madre che li terrà fino al martedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (4 notti padre - 3 notti madre).
8 Ciascuno dei genitori si farà direttamente carico delle spese ordinarie necessarie per i figli quando li avrà con sé finché questi ultimi non diverranno economicamente autosufficienti.
9 Le spese straordinarie necessarie per i minori, previamente concordate, verranno suddivise tra i ricorrenti in ragione del 50%.
10 Le parti concordano che l'assegno unico per figli a carico, fino ad oggi percepito dalla Signora
, continuerà ad essere percepito dalla medesima. Parte_1
11 I ricorrenti si impegnano, nell'esclusivo interesse dei minori, a non far frequentare nuovi partners ai figli fino a che non si tratti di relazioni di una durata tale da poterle definire stabili.
12 Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo