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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 14/01/2026, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 558/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16934/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL. PAGAMENTO n. 07120259029208751000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- SOLL. PAGAMENTO n. 07120259029208751000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 177/2026 depositato il
13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26 settembre 2025, la contribuente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli il sollecito di pagamento n. 07120259029208751000, emesso dall'Agenzia delle Entrate – CO, avente ad oggetto le cartelle di pagamento nn. 07120200043402973/000, 07120210038619726/000 e
07120210089216170/000, per un importo complessivo di € 2.844,66, oltre agli atti presupposti e connessi.
La ricorrente ha dedotto, in sintesi la mancata notifica delle cartelle sottese, con conseguente prescrizione del credito tributario, da ritenersi quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., ovvero decennale per le annualità
2013; la prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi, richiamando giurisprudenza di legittimità; la nullità del sollecito di pagamento per omessa notifica di atti prodromici, in violazione del giusto procedimento;
l' illegittimità della pretesa per mancato riconoscimento di spese sanitarie detraibili, sostenute all'estero nel
2016 per trattamento di procreazione medicalmente assistita, ai sensi dell'art. 15 TUIR e circolare AdE n.
14/E del 2023.
Ha concluso chiedendo l'annullamento degli atti impugnati e la condanna dell'Agenzia alle spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, che ha depositato controdeduzioni, eccependo l' inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi degli artt. 19 e 21 D.Lgs.
546/1992, stante la regolare notifica delle cartelle in data 05/03/2022, 27/12/2022 e 08/05/2023; la non impugnabilità del sollecito di pagamento, trattandosi di mero invito privo di natura provvedimentale;
la prescrizione decennale dei crediti erariali, ai sensi dell'art. 2946 c.c., richiamando giurisprudenza di
Cassazione; la regolarità delle notifiche, effettuate secondo le modalità di legge, con fede privilegiata delle relate di notifica.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, l'impugnazione degli atti impositivi deve essere proposta entro sessanta giorni dalla loro notifica. Nel caso di specie, le cartelle di pagamento nn.
07120200043402973/000, 07120210038619726/000 e 07120210089216170/000 risultano regolarmente notificate alla contribuente, rispettivamente, in data 05/03/2022, 27/12/2022 e 08/05/2023, come attestato dalle relate di notifica, che, in quanto redatte da pubblico ufficiale, godono di fede privilegiata ex art. 2700
c.c. e non sono state impugnate con querela di falso. Ne consegue che le cartelle sono divenute definitive per mancata impugnazione nei termini di legge. Il sollecito di pagamento impugnato non costituisce un autonomo atto impositivo, ma un mero invito privo di natura provvedimentale, come chiarito dalla Suprema
Corte (Cass., ord. n. 3005/2020): “L'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, essendo impugnabile solo per vizi propri”. Inoltre la Cass., Sez. V, n. 3827/2024 conferma che l'elenco degli atti impugnabili ex art. 19 D.Lgs.
546/1992 non comprende il sollecito di pagamento.
Quanto alla prescrizione, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che per i crediti erariali il termine è decennale (art. 2946 c.c.), decorrente dall'ultimo atto interruttivo (Cass., Sez. V, ord. n. 25716/2020; n.
16232/2020; n. 32308/2019). Inoltre, per sanzioni e interessi, pur essendo previsto un termine quinquennale, tale eccezione non è scrutinabile in questa sede, atteso che le cartelle sono ormai definitive.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività, con conseguente rigetto delle domande proposte.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione mononcratica, dichiara inammissibile il ricorso proposto per tardività e, per l'effetto, rigetta ogni altra domanda.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, atteso che la decisione è fondata su ragioni processuali e non si è entrati nel merito della controversia.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
spese compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16934/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL. PAGAMENTO n. 07120259029208751000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- SOLL. PAGAMENTO n. 07120259029208751000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 177/2026 depositato il
13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26 settembre 2025, la contribuente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli il sollecito di pagamento n. 07120259029208751000, emesso dall'Agenzia delle Entrate – CO, avente ad oggetto le cartelle di pagamento nn. 07120200043402973/000, 07120210038619726/000 e
07120210089216170/000, per un importo complessivo di € 2.844,66, oltre agli atti presupposti e connessi.
La ricorrente ha dedotto, in sintesi la mancata notifica delle cartelle sottese, con conseguente prescrizione del credito tributario, da ritenersi quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., ovvero decennale per le annualità
2013; la prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi, richiamando giurisprudenza di legittimità; la nullità del sollecito di pagamento per omessa notifica di atti prodromici, in violazione del giusto procedimento;
l' illegittimità della pretesa per mancato riconoscimento di spese sanitarie detraibili, sostenute all'estero nel
2016 per trattamento di procreazione medicalmente assistita, ai sensi dell'art. 15 TUIR e circolare AdE n.
14/E del 2023.
Ha concluso chiedendo l'annullamento degli atti impugnati e la condanna dell'Agenzia alle spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, che ha depositato controdeduzioni, eccependo l' inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi degli artt. 19 e 21 D.Lgs.
546/1992, stante la regolare notifica delle cartelle in data 05/03/2022, 27/12/2022 e 08/05/2023; la non impugnabilità del sollecito di pagamento, trattandosi di mero invito privo di natura provvedimentale;
la prescrizione decennale dei crediti erariali, ai sensi dell'art. 2946 c.c., richiamando giurisprudenza di
Cassazione; la regolarità delle notifiche, effettuate secondo le modalità di legge, con fede privilegiata delle relate di notifica.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, l'impugnazione degli atti impositivi deve essere proposta entro sessanta giorni dalla loro notifica. Nel caso di specie, le cartelle di pagamento nn.
07120200043402973/000, 07120210038619726/000 e 07120210089216170/000 risultano regolarmente notificate alla contribuente, rispettivamente, in data 05/03/2022, 27/12/2022 e 08/05/2023, come attestato dalle relate di notifica, che, in quanto redatte da pubblico ufficiale, godono di fede privilegiata ex art. 2700
c.c. e non sono state impugnate con querela di falso. Ne consegue che le cartelle sono divenute definitive per mancata impugnazione nei termini di legge. Il sollecito di pagamento impugnato non costituisce un autonomo atto impositivo, ma un mero invito privo di natura provvedimentale, come chiarito dalla Suprema
Corte (Cass., ord. n. 3005/2020): “L'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, essendo impugnabile solo per vizi propri”. Inoltre la Cass., Sez. V, n. 3827/2024 conferma che l'elenco degli atti impugnabili ex art. 19 D.Lgs.
546/1992 non comprende il sollecito di pagamento.
Quanto alla prescrizione, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che per i crediti erariali il termine è decennale (art. 2946 c.c.), decorrente dall'ultimo atto interruttivo (Cass., Sez. V, ord. n. 25716/2020; n.
16232/2020; n. 32308/2019). Inoltre, per sanzioni e interessi, pur essendo previsto un termine quinquennale, tale eccezione non è scrutinabile in questa sede, atteso che le cartelle sono ormai definitive.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività, con conseguente rigetto delle domande proposte.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione mononcratica, dichiara inammissibile il ricorso proposto per tardività e, per l'effetto, rigetta ogni altra domanda.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, atteso che la decisione è fondata su ragioni processuali e non si è entrati nel merito della controversia.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
spese compensate.