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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/11/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 353/2024 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. LA CAVA VINCENZO, giusta procura in atti Parte_1
-Appellante-
CONTRO
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SALMERI FERDINANDO, giusta procura in atti
[...]
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con lettera inviata a mezzo pec in data 30.6.2022 l'azienda ospedaliera Parte_2 comunicava a tecnico radiologo alle dipendenze dell'azienda ospedaliera con Parte_1 contratto a tempo indeterminato, il licenziamento senza preavviso di cui alla deliberazione del
Commissario straordinario n. 461 del 28/6/2022 , conseguente all' addebito disciplinare del 10.3.2022 con il quale si contestava alla dipendente di avere prestato attività lavorativa presso l'azienda sanitaria di Messina nei periodi in cui fruiva di ferie o permessi presso la “Asp di Reggio o si assentava ingiustificatamente, come medico sostituto convenzionato di continuità assistenziale presso il presidio di IR. L'incarico di guardia medica si è svolto con continuità in vari periodi in un lungo arco temporale dal 2004 al 2022”.
La ha impugnato il licenziamento, prima in via stragiudiziale e poi innanzi al giudice del Pt_1 lavoro di chiedendo la reintegra nel posto di lavoro con le indennità risarcitorie Controparte_1 conseguenti.
Ha fondato l'impugnativa sulla insussistenza e/o sul difetto di proporzionalità del fatto contestato, non integrante – a suo dire – giusta causa di licenziamento, poiché: - l'attività lavorativa concorrente non avrebbe creato alcun danno, né di immagine e né economico, alla Asp di Reggio;
- il fatto è avvenuto al di fuori del rapporto di lavoro, non ha integrato alcuna forma di concorrenza e non ha mai sottratto la dipendente ai suoi doveri verso l'azienda. Ha aggiunto che l'attività lavorativa presso altra Asp è stata necessitata dall' esigenza di far fronte alle gravi ristrettezze economiche in cui la stessa versava, in quanto vedova con due figli a carico e destinataria di un pignoramento dello stipendio.
Ha resistito l'azienda ospedaliera, evidenziando la legittimità del licenziamento, per grave inadempimento della dipendente agli obblighi posti agli artt. 53, 54, 55 quater d.lgs. 165/2001 e 64,
66 CCNL Comparto Sanità (all.2, 7, 8, 17 ter, 17 quater).
La resistente ha evidenziato che la dipendente, dall'anno 2004 al 2022, aveva svolto, in assenza di qualsivoglia comunicazione al datore di lavoro, una seconda attività lavorativa presso il Presidio di
C.A. di IR (ME) nei giorni di congedo per malattia o permesso o anche nell'ipotesi di assenza ingiustificata;
che la condotta censurata era stata tenuta anche nel periodo di sospensione dal servizio per 90 giorni, sanzione inflitta a seguito del procedimento disciplinare, per eccessivo assenteismo, avente n. prot. 9151/2021; che nei giorni di assenza per ferie e per malattia era stata comunque retribuita. Ha dedotto, quindi, che la dipendente aveva violato il principio di esclusività del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, vista l'assenza di una richiesta di preventiva autorizzazione a svolgere attività presso un altro ente, integrante le ipotesi di cui agli artt. 53, 54, 55 quater d.lgs.
165/2001 e 64, 66 del CCNL Comparto Sanità, con lesione del vincolo fiduciario nel rapporto con il datore di lavoro.
Il tribunale di Reggio Calabria, con sentenza depositata in data 2.2.2024 ha rigettato l'impugnativa di licenziamento condannando alle spese di lite. Parte_1
Il giudice di prime cure, partendo dal principio codificato nell'art 52 d.lgs 165/2001 , che introduce al comma 1 il divieto generalizzato di svolgimento di attività lavorative indicate nell'art. 60, DPR
3/1957 “L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente (…) salva la deroga prevista dall'articolo 23- bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall' articolo 6, comma
2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall' articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.” ha ritenuto che l'attività lavorativa esercitata dalla ricorrente presso l'azienda sanitaria di Messina, non rientrasse in nessuna delle attività liberamente esercitabili senza previa autorizzazione, tipizzate nel citato art. 53. Ha argomentato in particolare che: “la prestazione resa come medico sostituto convenzionato di continuità assistenziale presso l'Asp di Messina (v. all. 5 del Cont resistente), e censurata dal , non può certamente annoverarsi tra le attività ex lege autorizzate
(comma 6, art. 53), non risultando nemmeno supportata da una preventiva richiesta di autorizzazione allo svolgimento.
Tanto vero che dall'analisi documentale dell'allegato 13, relativo alle presenze in servizio presso Cont l'Asp di Messina, e dell'allegato 14, afferente alle assenze giustificate o meno presso il , si evince una perfetta corrispondenza tra giorni di assenza da quest'ultimo e giornate in cui è stata disimpegnata la prestazione in favore dell'Ente ospedaliero siciliano. Appare pertanto evidente
l'integrazione della nozione di giusta causa posta a base del licenziamento disciplinare e richiamata nella prima parte del comma 1 dell'art. 55 quater, d.lgs. 165/01. Sul contenuto della giusta causa si
è espressa, com'è noto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 26/04/2012, n.
6498) secondo il cui granitico indirizzo “La giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare;
quale evento "che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici
e giuridici.”.
Se la nozione di giusta causa coincide con la recisione del rapporto fiduciario tra l'Ente datore di lavoro e la ricorrente, i fatti sopra descritti ne delineano plasticamente il significato attesa la gravità della condotta tenuta. Non può infatti essere classificato quale comportamento meramente negligente, e pertanto sanzionabile con una misura diversa dal licenziamento, l'essersi assentata dal posto di lavoro per ragioni di malattia o anche in maniera ingiustificata utilizzando tali giornate con lo scopo di prestare attività di guardia medica in favore dell' , in assenza di un Parte_3 provvedimento autorizzatorio del proprio datore di lavoro pubblico e permanendo la retribuzione del Gom. Senza escludere - quale ulteriore elemento di rafforzamento della gravità della condotta dell'attrice - che la stessa nel periodo di sospensione della retribuzione e dal servizio per 90 giorni precedenti a quelli contestati nel provvedimento espulsivo, disposta a seguito del procedimento disciplinare avente n. prot. 9151/2021, ha continuato a svolgere la prestazione di medico in continuità assistenziale presso l'Asp di Messina.
Ne discende la legittimità del provvedimento espulsivo anche sotto il profilo delle previsioni contenute negli artt. 64 e 66, comma 9, lett. a), b) ed f) e 10 del CCNL Comparto Sanità.
Peraltro alcun rilievo in senso scriminante può essere attribuito alle difficoltà economiche della ricorrente, riconducibili astrattamente allo stato di necessità, atteso che, pur ammettendo la veridicità della circostanza, essa non oblitera l'obbligo di richiesta dell'autorizzazione ex lege previsto”.
La sentenza di primo grado è stata appellata dalla per i seguenti motivi: Pt_1
1.Error in giudicando. Erronea interpretazione della legge (artt. 2119 c.c in relazione ad art 53.co.7
D.lgs. n.165/2001) Omessa valutazione circa l'idoneità dei fatti oggetto del ricorso a ledere il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro ai fini dell'integrazione della giusta causa di licenziamento.
Consequenziale automatismo nell'irrogazione del licenziamento.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure ha erroneamente interpretato e applicato l'art. 2119 c.c. in relazione all'art. 53 co.7 (d.lgs. n.165/2001), ritenendo sufficiente ai fini della legittimità del licenziamento, l'assenza di una richiesta autorizzatoria per lo svolgimento di un'ulteriore attività presso altra amministrazione.
Ha osservato che l'identificazione della giusta causa alla sola assenza della richiesta di autorizzazione sottrae al giudizio della sussistenza di giusta causa la valutazione sulla gravità e proporzionalità dei fatti addebitati al lavoratore, delineando un automatismo nell'irrogazione del licenziamento, non solo non previsto dalla disciplina di riferimento (l'art. 53 co. 7 ), ma negato dalla stessa Suprema Corte di Cassazione laddove ha statuito che : “In tema di licenziamento per giusta causa, anche in materia di pubblico impiego contrattualizzato è da escludere qualunque sorta di automatismo a seguito dell'accertamento dell'illecito disciplinare, sussistendo l'obbligo per il giudice di valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta” (Cass. n. 18858/2016).
Denuncia ancora la violazione dell'art. 2106 del c.c. in relazione agli artt. 53 co.7 e 55 quater d.lgs.n.165/2001, per omessa valutazione circa la proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione inflitta.
Ha evidenziato che è la medesima disciplina contenuta negli artt 53 e 55 quater D.lgs. n.165/2001 ad escludere che vi sia automatismo nella valutazione di proporzionalità tra la condotta contestata e la sanzione irrogata laddove, al comma 7 dell'art 53, prevede quale sanzione, per l'ipotesi in cui il dipendente pubblico svolga o abbia svolto incarichi retribuiti presso altra amministrazione in mancanza dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, il versamento dei compensi percepiti presso l' altra amministrazione a favore di quella di appartenenza, fa salve eventuali sanzioni più gravi”. Ciò significa, a dire dell'appellante, che l'applicazione di un'eventuale sanzione più grave non potrà prescindere da una valutazione circa la gravità della condotta, tenutasi nel caso concreto, e circa la proporzionalità della stessa rispetto alla sanzione, omessa dal giudice di prime cure, valutazione omessa dal giudice di prime cure che si è limitato a una mera operazione di sussunzione della condotta posta in essere dalla dipendente, entro le fattispecie astrattamente previste dagli artt.
53 co 7 e 55 quater co.1 lett a e b (d.lgs. n.165/2001).
Si è costituita l'azienda ospedaliera per resistere all'appello e chiedere la conferma della sentenza appellata che ha chiaramente e ben motivato la gravità e proporzionalità delle violazioni.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 13/11/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14/11/2025 .
°°°°°
L'appello è infondato.
Anche nella presente fase di appello, l'oggetto del giudizio attiene alla legittimità del licenziamento sotto il profilo della gravità e della proporzionalità della condotta contestata, non avendo la Pt_1 mai negato di avere svolto attività lavorativa non autorizzata presso la Asp di Messina come medico di guardia presso il presidio di IR, con le modalità accertate dall'autorità disciplinare.
L'art. 55 quater d.lgs n. 165/2001, introdotto dalla nota riforma di cui al d.lgs n. 150/2009, pur introducendo la tipizzazione delle ipotesi di licenziamento senza preavviso, mantiene comunque ferma “la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo”, così rinviando per quanto qui rileva all'art. 2119 c.c..
L'art. 53 del citato d.lgs 165, nel regolare le incompatibilità, il cumulo di impieghi e di incarichi nel pubblico impiego, al comma 7 stabilisce che “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”, dando rilievo disciplinare alla violazione di tale obbligo “fatte salve le più gravi sanzioni …” Lo stesso art. 53 al primo comma mantiene in vigore la disciplina delle incompatibilità sancita, con specifico riguardo al settore sanitario, dall'art. 4 comma 7 della legge n.
412/1991 in base al quale, per quanto qui rileva, “Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale”.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che “l'obbligo di esclusività, desumibile dal richiamato art. 53, ha particolare rilievo nel rapporto di impiego pubblico perché trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost. con il quale il legislatore costituente, nel prevedere che «
i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione », ha voluto rafforzare il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo il dipendente pubblico dai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività (cfr. fra le più recenti Cass. n. 20880/2018 che richiama Cass. n. 28797/2017; Cass. 8722/2017 e Cass. n. 28975/2017)” (da ultimo Cass. n.
427/2019).
Se già la violazione del richiamato obbligo di esclusività è sufficiente a fondare la legittimità del recesso, essendo evidente la lesione del vincolo fiduciario, tanto più che l'attività lavorativa non autorizzata si è svolta in maniera non occasionale, ma reiterata in un arco temporale di svariati anni, nel caso di specie, la condotta addebitata si connota di ulteriore gravità , poiché contrastante con plurimi doveri comportamentali gravanti sul dipendente.
Invero, è emerso che l'attività non autorizzata avveniva anche in costanza di malattia, in violazione quindi dell'obbligo di riposo e di recupero delle energie psicofisiche durante la stessa e di divieto di svolgere attività che ostacolino o rallentino la ripresa. Sicchè, quella stessa attività lavorativa che ha dichiarato di non poter assicurare al proprio datore di lavoro perché malata, la dipendente è andata a svolgere presso altro datore di lavoro. Ed allora, o in quelle giornate l'appellante non era malata, attestando falsamente di esserlo, oppure, se era effettivamente malata, aveva il divieto di andare a svolgere un'attività dalla era stata certificata la necessità di astensione ai fini della guarigione. E' risultato, pure, che l'attività concorrente venisse svolta in giorni di ferie retribuite, percependo così doppia retribuzione, e finanche in giorni in cui si assentasse ingiustificatamente dal lavoro, creando evidente pregiudizio e disagio all'organizzazione del lavoro.
Tanto denota una particolare gravità della condotta anche sul piano dell'elemento soggettivo. La dipendente ha dimostrato di essere indifferente ed incurante ai propri doveri verso la datrice Pt_1 di lavoro, utilizzando finanche il periodo di sospensione disciplinare dal lavoro per svolgere l'attività concorrente, abusando del diritto alla tutela della malattia - non astenendosi dall'esporsi a situazioni che potessero essere di ostacolo ad una pronta guarigione - e lucrando ingiustamente il trattamento economico garantito per quest'ultima e la retribuzione corrisposta nel periodo di ferie.
L'appellante ha dunque gravemente leso il vincolo fiduciario, agendo con chiara e piena intenzionalità nel disattendere obblighi fondamentali del rapporto di lavoro di pubblico impiegato.
La sentenza appellata va dunque confermata, sussistendo senz'altro, i presupposti per il licenziamento senza preavviso richiamato nel provvedimento espulsivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo indicato in dispositivo, applicando i valori minimi – stante la non complessità delle questioni – dello scaglione valore indeterminabile bassa complessità
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
, avverso la Controparte_1 sentenza n. 135/2024 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in 01/02/2024, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese di lite del presente giudizio, liquidate in
€ 4996,00, oltre spese generali iva e cp come per legge.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 353/2024 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. LA CAVA VINCENZO, giusta procura in atti Parte_1
-Appellante-
CONTRO
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SALMERI FERDINANDO, giusta procura in atti
[...]
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con lettera inviata a mezzo pec in data 30.6.2022 l'azienda ospedaliera Parte_2 comunicava a tecnico radiologo alle dipendenze dell'azienda ospedaliera con Parte_1 contratto a tempo indeterminato, il licenziamento senza preavviso di cui alla deliberazione del
Commissario straordinario n. 461 del 28/6/2022 , conseguente all' addebito disciplinare del 10.3.2022 con il quale si contestava alla dipendente di avere prestato attività lavorativa presso l'azienda sanitaria di Messina nei periodi in cui fruiva di ferie o permessi presso la “Asp di Reggio o si assentava ingiustificatamente, come medico sostituto convenzionato di continuità assistenziale presso il presidio di IR. L'incarico di guardia medica si è svolto con continuità in vari periodi in un lungo arco temporale dal 2004 al 2022”.
La ha impugnato il licenziamento, prima in via stragiudiziale e poi innanzi al giudice del Pt_1 lavoro di chiedendo la reintegra nel posto di lavoro con le indennità risarcitorie Controparte_1 conseguenti.
Ha fondato l'impugnativa sulla insussistenza e/o sul difetto di proporzionalità del fatto contestato, non integrante – a suo dire – giusta causa di licenziamento, poiché: - l'attività lavorativa concorrente non avrebbe creato alcun danno, né di immagine e né economico, alla Asp di Reggio;
- il fatto è avvenuto al di fuori del rapporto di lavoro, non ha integrato alcuna forma di concorrenza e non ha mai sottratto la dipendente ai suoi doveri verso l'azienda. Ha aggiunto che l'attività lavorativa presso altra Asp è stata necessitata dall' esigenza di far fronte alle gravi ristrettezze economiche in cui la stessa versava, in quanto vedova con due figli a carico e destinataria di un pignoramento dello stipendio.
Ha resistito l'azienda ospedaliera, evidenziando la legittimità del licenziamento, per grave inadempimento della dipendente agli obblighi posti agli artt. 53, 54, 55 quater d.lgs. 165/2001 e 64,
66 CCNL Comparto Sanità (all.2, 7, 8, 17 ter, 17 quater).
La resistente ha evidenziato che la dipendente, dall'anno 2004 al 2022, aveva svolto, in assenza di qualsivoglia comunicazione al datore di lavoro, una seconda attività lavorativa presso il Presidio di
C.A. di IR (ME) nei giorni di congedo per malattia o permesso o anche nell'ipotesi di assenza ingiustificata;
che la condotta censurata era stata tenuta anche nel periodo di sospensione dal servizio per 90 giorni, sanzione inflitta a seguito del procedimento disciplinare, per eccessivo assenteismo, avente n. prot. 9151/2021; che nei giorni di assenza per ferie e per malattia era stata comunque retribuita. Ha dedotto, quindi, che la dipendente aveva violato il principio di esclusività del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, vista l'assenza di una richiesta di preventiva autorizzazione a svolgere attività presso un altro ente, integrante le ipotesi di cui agli artt. 53, 54, 55 quater d.lgs.
165/2001 e 64, 66 del CCNL Comparto Sanità, con lesione del vincolo fiduciario nel rapporto con il datore di lavoro.
Il tribunale di Reggio Calabria, con sentenza depositata in data 2.2.2024 ha rigettato l'impugnativa di licenziamento condannando alle spese di lite. Parte_1
Il giudice di prime cure, partendo dal principio codificato nell'art 52 d.lgs 165/2001 , che introduce al comma 1 il divieto generalizzato di svolgimento di attività lavorative indicate nell'art. 60, DPR
3/1957 “L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente (…) salva la deroga prevista dall'articolo 23- bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall' articolo 6, comma
2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall' articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.” ha ritenuto che l'attività lavorativa esercitata dalla ricorrente presso l'azienda sanitaria di Messina, non rientrasse in nessuna delle attività liberamente esercitabili senza previa autorizzazione, tipizzate nel citato art. 53. Ha argomentato in particolare che: “la prestazione resa come medico sostituto convenzionato di continuità assistenziale presso l'Asp di Messina (v. all. 5 del Cont resistente), e censurata dal , non può certamente annoverarsi tra le attività ex lege autorizzate
(comma 6, art. 53), non risultando nemmeno supportata da una preventiva richiesta di autorizzazione allo svolgimento.
Tanto vero che dall'analisi documentale dell'allegato 13, relativo alle presenze in servizio presso Cont l'Asp di Messina, e dell'allegato 14, afferente alle assenze giustificate o meno presso il , si evince una perfetta corrispondenza tra giorni di assenza da quest'ultimo e giornate in cui è stata disimpegnata la prestazione in favore dell'Ente ospedaliero siciliano. Appare pertanto evidente
l'integrazione della nozione di giusta causa posta a base del licenziamento disciplinare e richiamata nella prima parte del comma 1 dell'art. 55 quater, d.lgs. 165/01. Sul contenuto della giusta causa si
è espressa, com'è noto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 26/04/2012, n.
6498) secondo il cui granitico indirizzo “La giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare;
quale evento "che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici
e giuridici.”.
Se la nozione di giusta causa coincide con la recisione del rapporto fiduciario tra l'Ente datore di lavoro e la ricorrente, i fatti sopra descritti ne delineano plasticamente il significato attesa la gravità della condotta tenuta. Non può infatti essere classificato quale comportamento meramente negligente, e pertanto sanzionabile con una misura diversa dal licenziamento, l'essersi assentata dal posto di lavoro per ragioni di malattia o anche in maniera ingiustificata utilizzando tali giornate con lo scopo di prestare attività di guardia medica in favore dell' , in assenza di un Parte_3 provvedimento autorizzatorio del proprio datore di lavoro pubblico e permanendo la retribuzione del Gom. Senza escludere - quale ulteriore elemento di rafforzamento della gravità della condotta dell'attrice - che la stessa nel periodo di sospensione della retribuzione e dal servizio per 90 giorni precedenti a quelli contestati nel provvedimento espulsivo, disposta a seguito del procedimento disciplinare avente n. prot. 9151/2021, ha continuato a svolgere la prestazione di medico in continuità assistenziale presso l'Asp di Messina.
Ne discende la legittimità del provvedimento espulsivo anche sotto il profilo delle previsioni contenute negli artt. 64 e 66, comma 9, lett. a), b) ed f) e 10 del CCNL Comparto Sanità.
Peraltro alcun rilievo in senso scriminante può essere attribuito alle difficoltà economiche della ricorrente, riconducibili astrattamente allo stato di necessità, atteso che, pur ammettendo la veridicità della circostanza, essa non oblitera l'obbligo di richiesta dell'autorizzazione ex lege previsto”.
La sentenza di primo grado è stata appellata dalla per i seguenti motivi: Pt_1
1.Error in giudicando. Erronea interpretazione della legge (artt. 2119 c.c in relazione ad art 53.co.7
D.lgs. n.165/2001) Omessa valutazione circa l'idoneità dei fatti oggetto del ricorso a ledere il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro ai fini dell'integrazione della giusta causa di licenziamento.
Consequenziale automatismo nell'irrogazione del licenziamento.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure ha erroneamente interpretato e applicato l'art. 2119 c.c. in relazione all'art. 53 co.7 (d.lgs. n.165/2001), ritenendo sufficiente ai fini della legittimità del licenziamento, l'assenza di una richiesta autorizzatoria per lo svolgimento di un'ulteriore attività presso altra amministrazione.
Ha osservato che l'identificazione della giusta causa alla sola assenza della richiesta di autorizzazione sottrae al giudizio della sussistenza di giusta causa la valutazione sulla gravità e proporzionalità dei fatti addebitati al lavoratore, delineando un automatismo nell'irrogazione del licenziamento, non solo non previsto dalla disciplina di riferimento (l'art. 53 co. 7 ), ma negato dalla stessa Suprema Corte di Cassazione laddove ha statuito che : “In tema di licenziamento per giusta causa, anche in materia di pubblico impiego contrattualizzato è da escludere qualunque sorta di automatismo a seguito dell'accertamento dell'illecito disciplinare, sussistendo l'obbligo per il giudice di valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta” (Cass. n. 18858/2016).
Denuncia ancora la violazione dell'art. 2106 del c.c. in relazione agli artt. 53 co.7 e 55 quater d.lgs.n.165/2001, per omessa valutazione circa la proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione inflitta.
Ha evidenziato che è la medesima disciplina contenuta negli artt 53 e 55 quater D.lgs. n.165/2001 ad escludere che vi sia automatismo nella valutazione di proporzionalità tra la condotta contestata e la sanzione irrogata laddove, al comma 7 dell'art 53, prevede quale sanzione, per l'ipotesi in cui il dipendente pubblico svolga o abbia svolto incarichi retribuiti presso altra amministrazione in mancanza dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, il versamento dei compensi percepiti presso l' altra amministrazione a favore di quella di appartenenza, fa salve eventuali sanzioni più gravi”. Ciò significa, a dire dell'appellante, che l'applicazione di un'eventuale sanzione più grave non potrà prescindere da una valutazione circa la gravità della condotta, tenutasi nel caso concreto, e circa la proporzionalità della stessa rispetto alla sanzione, omessa dal giudice di prime cure, valutazione omessa dal giudice di prime cure che si è limitato a una mera operazione di sussunzione della condotta posta in essere dalla dipendente, entro le fattispecie astrattamente previste dagli artt.
53 co 7 e 55 quater co.1 lett a e b (d.lgs. n.165/2001).
Si è costituita l'azienda ospedaliera per resistere all'appello e chiedere la conferma della sentenza appellata che ha chiaramente e ben motivato la gravità e proporzionalità delle violazioni.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 13/11/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14/11/2025 .
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L'appello è infondato.
Anche nella presente fase di appello, l'oggetto del giudizio attiene alla legittimità del licenziamento sotto il profilo della gravità e della proporzionalità della condotta contestata, non avendo la Pt_1 mai negato di avere svolto attività lavorativa non autorizzata presso la Asp di Messina come medico di guardia presso il presidio di IR, con le modalità accertate dall'autorità disciplinare.
L'art. 55 quater d.lgs n. 165/2001, introdotto dalla nota riforma di cui al d.lgs n. 150/2009, pur introducendo la tipizzazione delle ipotesi di licenziamento senza preavviso, mantiene comunque ferma “la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo”, così rinviando per quanto qui rileva all'art. 2119 c.c..
L'art. 53 del citato d.lgs 165, nel regolare le incompatibilità, il cumulo di impieghi e di incarichi nel pubblico impiego, al comma 7 stabilisce che “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”, dando rilievo disciplinare alla violazione di tale obbligo “fatte salve le più gravi sanzioni …” Lo stesso art. 53 al primo comma mantiene in vigore la disciplina delle incompatibilità sancita, con specifico riguardo al settore sanitario, dall'art. 4 comma 7 della legge n.
412/1991 in base al quale, per quanto qui rileva, “Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale”.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che “l'obbligo di esclusività, desumibile dal richiamato art. 53, ha particolare rilievo nel rapporto di impiego pubblico perché trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost. con il quale il legislatore costituente, nel prevedere che «
i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione », ha voluto rafforzare il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo il dipendente pubblico dai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività (cfr. fra le più recenti Cass. n. 20880/2018 che richiama Cass. n. 28797/2017; Cass. 8722/2017 e Cass. n. 28975/2017)” (da ultimo Cass. n.
427/2019).
Se già la violazione del richiamato obbligo di esclusività è sufficiente a fondare la legittimità del recesso, essendo evidente la lesione del vincolo fiduciario, tanto più che l'attività lavorativa non autorizzata si è svolta in maniera non occasionale, ma reiterata in un arco temporale di svariati anni, nel caso di specie, la condotta addebitata si connota di ulteriore gravità , poiché contrastante con plurimi doveri comportamentali gravanti sul dipendente.
Invero, è emerso che l'attività non autorizzata avveniva anche in costanza di malattia, in violazione quindi dell'obbligo di riposo e di recupero delle energie psicofisiche durante la stessa e di divieto di svolgere attività che ostacolino o rallentino la ripresa. Sicchè, quella stessa attività lavorativa che ha dichiarato di non poter assicurare al proprio datore di lavoro perché malata, la dipendente è andata a svolgere presso altro datore di lavoro. Ed allora, o in quelle giornate l'appellante non era malata, attestando falsamente di esserlo, oppure, se era effettivamente malata, aveva il divieto di andare a svolgere un'attività dalla era stata certificata la necessità di astensione ai fini della guarigione. E' risultato, pure, che l'attività concorrente venisse svolta in giorni di ferie retribuite, percependo così doppia retribuzione, e finanche in giorni in cui si assentasse ingiustificatamente dal lavoro, creando evidente pregiudizio e disagio all'organizzazione del lavoro.
Tanto denota una particolare gravità della condotta anche sul piano dell'elemento soggettivo. La dipendente ha dimostrato di essere indifferente ed incurante ai propri doveri verso la datrice Pt_1 di lavoro, utilizzando finanche il periodo di sospensione disciplinare dal lavoro per svolgere l'attività concorrente, abusando del diritto alla tutela della malattia - non astenendosi dall'esporsi a situazioni che potessero essere di ostacolo ad una pronta guarigione - e lucrando ingiustamente il trattamento economico garantito per quest'ultima e la retribuzione corrisposta nel periodo di ferie.
L'appellante ha dunque gravemente leso il vincolo fiduciario, agendo con chiara e piena intenzionalità nel disattendere obblighi fondamentali del rapporto di lavoro di pubblico impiegato.
La sentenza appellata va dunque confermata, sussistendo senz'altro, i presupposti per il licenziamento senza preavviso richiamato nel provvedimento espulsivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo indicato in dispositivo, applicando i valori minimi – stante la non complessità delle questioni – dello scaglione valore indeterminabile bassa complessità
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
, avverso la Controparte_1 sentenza n. 135/2024 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in 01/02/2024, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese di lite del presente giudizio, liquidate in
€ 4996,00, oltre spese generali iva e cp come per legge.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)