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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
AB NN, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore DELL'EDERA ANNA MARIA EMILIA VITA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 243/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera - Piazza Matteotti 1 75100 Matera MT
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TC5CR2L00018 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° GRADO - MATERA R.G. Ricorsi n. 243 / 2025 Sezione 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ondatel srl, rappresentante legale Rappresentante_1 , con ricorso notificato in data
23.05.2025, difesa dall'avv. Difensore_1, ricorre avverso l'avviso di recupero crediti di
imposta di ricerca & sviluppo n. TC5CR2L00018-2025, notificato in data 24.03,2025, per
l'anno di imposta 2019, per la somma di euro 20.020,00.
La ricorrente eccepisce motivi di:
- Illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art.
6-bis della L. n. 212/2000 – Inadeguatezza della motivazione, in quanto “non rafforzata”;
- illegittimità dell'operato dell'Ufficio per aver lo stesso omesso di chiedere il parere del IS (attuale MIMIT);
- illegittimità dell'atto per violazione dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e infondatezza del recupero;
- violazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c. e all'art. 7, co.
5-bis del D.Lgs, n. 546/1992;
- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, comma 4, del D.LGS. n. 471/1997, vigente ratione temporis;
- in via subordinata la non debenza delle sanzioni amministrative ex art. 10, co. 2 e 3, L. 212/2000, per obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della normativa de qua. la ricorrente ritiene, come nella memoria allo schema d'Atto, di aver fornito ogni motivo valido sullo svolgimento di attività di R&S; posto che non si poteva nella maniera più categorica, contestare, nel caso concreto, l'ipotesi del credito inesistente, ma, tutt'al più qualora l'Ufficio l'avesse motivato, e dimostrato, di credito non spettante, illegittima risulta l'irrogazione delle sanzioni irrogate. Chiede di dichiarare l'atto impugnato nullu in ogni sua parte con vittoria di spese.
FATTO
La società ricorrente Ricorrente_1 srl, nel 2018 ha dichiarato di aver sostenuto costi finanziabili per la creazione di una data warehouse, per un importo pari a euro 35.039,08, ritenuti finanziabili al 50%.
La società nell'anno 2018 ha dichiarato di aver maturato un credito d'imposta di euro 20.020,00 per attività di Ricerca e Sviluppo, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 145/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9/2014. Nel successivo anno 2019 la società Ricorrente_1 ha poi utilizzato in compensazione l'intero credito maturato per attività di Ricerca & Sviluppo pari ad 20.020,00 con lo specifico codice tributo “6857”. A seguito di segnalazione della Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese, Settore Contrasto Illeciti dell'Agenzia delle Entrate, la D.P con Invito a comparire n. I00302/2024 notificato il 06.09.2024, ha chiesto alla Società “Ricorrente_1 Srl” di fornire documentazione e notizie circa il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca & sviluppo. In tal senso viene esibita in data 17/09/2024. motivazione con documentazione all'Ufficio. A seguito di esame della predetta documentazione l'Ufficio ha constatato che i costi finanziabili sostenuti nel 2018 per la creazione di un data warehouse sarebbero stati pari ad euro 35.039,08, così costituiti:
- costi per la manodopera prestata dall'amministratore della società sig. Rappresentante_1 per euro 8.017,88, finanziabili al 50%;
- costi per la manodopera prestata da personale amministrativo per euro 22.021,20, finanziabili al 50%;
- compenso professionale inerente la certificazione dei costi di ricerca e sviluppo da parte del revisore dei conti dott. Nominativo_1 per euro 5.000,00, integralmente finanziabile;
L'Ufficio, valutata la documentazione prodotta dalla ricorrente, ha ritenuto non spettabile l'agevolazione in parola, ritenendo di dover recuperare l'intero credito di imposta per R&S (di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9) utilizzato in compensazione per l'importo di euro 20.020,00, in quanto ritenuto inesistente per mancanza dei requisiti previsti dalla citata norma e successive modificazioni. Pertanto, l'Ufficio ha provveduto a notificare alla contribuente società lo schema d'atto n. TC5CR2L00031/2024 ( doc. all. in atti), emesso ai sensi dell'art.
6-bis, comma 3, della L. n. 212/2000, al fine di attivare il procedimento di accertamento con adesione, ai sensi dell'art.
5-ter del D.lgs n. 218/1997, in cui venivano esposte le motivazioni del recupero ( le stesse sono state riportate alle pagg. 2, 3 e 4 dell'Avviso di recupero in esame.).
La la società ricorrente, in data 20.12.2024, presentava proprie osservazioni con allegata nuova documentazione, con cui forniva ulteriori informazioni in merito all'attività di ricerca & sviluppo effettivamente svolta. Al termine del contraddittorio ed attese le risposte e le giustificazioni fornite dalla contribuente società, l'Ufficio, per le ragioni dettagliatamente esposte nell'atto di recupero (in particolare le pagg. da 4 a 7 di cui si rimanda come trascritte, ), ha ritenuto non accoglibili le osservazioni di parte e quindi non agevolabile l'attività di ricerca effettuata, ed ha emesso l'Atto di Recupero n. TC5CR2L00018, eccepito. La ricorrente si è costituita in giudizio.
La Agenzia delle Entrate costituita controdeduce ai motivi con norme tributarie art. 3 del D.L. 145/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9/2014) alla ritenuta non motivata richiesta della ricorrente, pe carenza di causa petendi, sulle ragioni di fatto e di diritto di richiesta disapplicazione delle sanzioni. Chiede il rigetto del ricorso con salvaguardia di spese.
La ricorrente presenta memorie e perizia di parte.
Alla odierna udienza dopo la introduzione del relatore le parti convenute dopo la discussione si riportano ognuna alle proprie conclusioni.
La Causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti di ricorso ritiene lo stesso non accoglibile.
La ricorrente con riguardo ai motivi esposti, riporta la memoria già presentata all'Società_2 e quindi, la stessa, già valutata ai fini del della emissione dell'atto in esame.
Primariamente, nella dissertazione del ricorso sugli opposti motivi, la stessa risulta generica e la cui normativa riportata non è calata al caso concreto, di cui chiede la validità della ricerca ad ottenere il vantato credito di imposta, indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2018 e utilizzato in compensazione nel 2019. Con riguardo al primo motivo di, illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art.
6-bis della L. n. 212/2000 – Inadeguatezza della motivazione, in quanto “non rafforzata”; la ricorrente lamenta, riportando motivi di diritto, la presunta violazione dell'art.
6-bis, della L. n. 212/2000, per non aver l'Ufficio adempiuto nell'accertamento con l'obbligo di “motivazione rafforzata”.
A tal riguardo la motivazione è stata ampiamente dimostrata dall'Società_2 sia con avviso che con schema d'Atto, a cui la ricorrente come riportato in ricorso ha dettagliatamente motivato le ragioni ritenute giustificati in credito richiesto, anche con perizia per cui mne era ampiamente a conoscenza.
Detto ciò, in conformità la riportata norma, recita. “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”, tranne che per “gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Detta norma 212/2002, art. 6, comma 3 prevede che “per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.”. Infine, ai sensi dell'ultimo comma “l'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.”.
A tal uopo l'Società_2, come previsto dal novellato art.
6-bis, della L. n. 212/2000, ha provveduto a notificare alla contribuente società sia l'invito n. I00302/2024 ( doc. all. in atti) ai sensi dell' ex art. 32 del DPR n. 600/73, (avvio di contraddittorio), che lo schema d'atto n. TC5CR2L00031/2024 (doc. all. in atti), attivando in tal modo, il procedimento di accertamento con adesione, ai sensi dell'art.
5-ter del D.lgs n. 218/1997, in cui venivano esposte le motivazioni del recupero, (pag. 2, 3 e 4 dell'Avviso in esame). e fornire ogni elemento probatorio di valutazione. Dall'esame di quanto fornito dalla ricorrente l'Società_2 ha valutato non spettabile l'agevolazione richiesta ritenendo di dover recuperare l'intero credito di imposta per R&S di cui all'articolo 3 del DL 23.12.2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L 9/ 2014, ritenuto inesistente per mancanza dei requisiti, per l'importo di euro 20.020,00.
Inoltre l'Società_2 nell'atto in esame dimostra di avere preso visione delle osservazioni della ricorrente formulate con memorie difensive presentate in data 20.12.2024, per cui l'Società_2, ha eseguito ulteriore esame c.d. “ motivazioni rafforzate”, (p. 6 e 7 atto impugnato), con cui ha ritenuto non riscontrabili nuovi elementi o dati idonei a provare le asserzioni della ricorrente, sui pagamenti effettuati agli impiegati, non inerenti una innovazione di progetto, tali da modificarne il recupero, ed ha proceduto alla notifica dell'atto de quo.
A tal riguardo la ricorrente insiste con il quarto motivo: violazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c. e all'art. 7, co.
5-bis del D.Lgs, n. 546/1992, ritenendo sempre, la ricorrente che, l'Società_2 non abbia appieno rispettato la normativa in materia di motivazione degli atti amministrativi, e di onere della prova.
Invero, dalla ricostruzione dei costi che ritenuti indeducibili, e la ragione del loro recupero a tassazione, sono stati ampiamente esplicitati e analiticamente indicati dall'Società_2, (anche nell'atto accertativo), fornendo alla ricorrente tutti gli elementi per verificare, sia nell'an che nel quantum, le operazioni contestate, come la ricorrente ampiamente riportato nel ricorso.
Oltre che, risulta sufficiente l'avviso enunci il criterio che ne giustifica l'emanazione, “con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detti obiettivi, essendo riservato all'eventuale sede contenziosa l'onere dell'ufficio di provare nel contraddittorio con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa nel quadro del parametro prescelto e la facoltà del contribuente di dimostrare l'infondatezza della stessa anche in base a criteri non utilizzati per l'accertamento…” ( Cass. sent. 1326/2018, Cass. sent. n. 3332/2009, Cass. sent. n. 1150/2008, Cass. sent. n. 25624/2006, Cass. sent. n. 7231/2003).
A tal riguardo, quindi, la ricorrente ha mostrato di ben conosce la vantata pretesa tributaria sia nell'an che nel quantum debeatur.. come da specificata narrativa in ricorso, sui cosi, di compensazione ritenuti validi.
Difatti, otto l'aspetto probatorio, in ossequio agli artt. 2697 e 2729 del c.c., l'Società_2 ha ampiamente dimostrato quali siano i fatti posti a fondamento probatorio della propria pretesa, di cui i: Rappresentante_1 - costi per la manodopera prestata dall'amministratore della società sig. per euro 8.017,88,
- costi per la manodopera prestata da personale amministrativo per euro 22.021,20, finanziabili 50%;
- compenso professionale inerente la certificazione dei costi di ricerca e sviluppo da parte del revisore dei conti dott. Nominativo_1 per euro 5.000,00, Per tali costi, nessun elemento, anche in sede di udienza, la ricorrente ha saputo, esporre la consistenza del progetto, la realizzazione e validità per la collettività se non che la società, è pubblicizzata su, “Sole24 ore”, come “ società innovativa di consulenza strategica e operativa nei sistemi di vendita innovativi, con l'obiettivo di imporsi come leader italiani nei servizi commerciali e di customer management”. quindi, senza documenti e/o elementi probatori inerenti la specifica attività di sui ci si chiede il riconoscimento del credito di imposta, come ut supra, di costi di normale amministrazione di intrapresa, è inesistente.
A tal riguardo, il nuovo comma 5-bis, aggiunto all'art. 7 del D.lgs n. 546/1992 a opera dell'articolo 6 della legge n. 130/2022 di riforma del processo tributario, non modifica, nella sostanza, i consolidati principi sul riparto dell'onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente,
“L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio….”. (Cass. Ordinanza n. 31878/2022).
La stessa Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito che l'avviso di accertamento ha carattere di mera provocatio ad opponendum, nel senso che esso soddisfa l'obbligo della motivazione, ogni qualvolta l'Ente impositore abbia posto in grado il contribuente di poter conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di poter contestare efficacemente l'an ed il quantum debeatur (Cass. 16/08/19, n. 8685; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571). Sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con la sola enunciazione dei presupposti impositivi, con onere del contribuente esprimere le ragioni della domanda. , ( (Cass. sez. tributaria, Ord. n. 14890/2024).
Le eccezioni sono prive di fondamento.
Con riguardo al secondo motivo di , illegittimità dell'operato dell'Società_2 per aver lo stesso omesso di chiedere il parere del IS (attuale MIMIT); la ricorrente lamenta una non motivata esigenza di Società_2parere che l' avrebbe dovuto inoltrare al IS, tantomeno ne indica la normativa, oltre che la riportata giurisprudenza è inconferente al caso in esame.
La eccezione pertanto è inammissibile.
Per giurisprudenza il ricorso è inammissibile, per carenza della causa petendi, quando il ricorrente si fosse limitato a lamentare l'illegittimità dell'atto dell'Società_2 senza motivare in fatto e in diritto le ragioni della domanda (Cassazione n. 40//1999)
D'altronde, nel caso in esame non sussiste un parere tecnico da parte del IS di cui all'art. 8, Società_2comma 2 del D.M. 27/05/2015, c h e contempla la mera facoltà dell' di chiedere al competente Ministero di esprimere un parere su eventuali valutazioni di carattere tecnico.
Vi è di più, che la stessa ricorrente in ricorso riporta che, in concreto “non s'è contestata l'assenza del requisito della “novità” delle spese, e nemmeno quelle della “creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità e riproducibilità”, ne diviene la mancanza di aspetti tecnici, richiedibili al IS, ove, nel caso ricorre solo la destinazione dei costi per cui si è richiesta l'agevolazione, alla attività di ricerca & sviluppo.
Inoltre, con la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), è stato introdotto l'onere per le imprese, che intendono avvalersi della disciplina, di predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, per consentire alle imprese di operare in situazioni di certezza agli effetti della disciplina agevolativa in esame (e di non incorrere, quindi, nelle sanzioni conseguenti). Secondo le modalità richiamate dalla circolare n. 31/E del 2020. è riconosciuta alle stesse la possibilità di acquisire autonomamente il parere tecnico del Ministero dello sviluppo economico, rispetto all'esistenza o meno dell'attività eleggibile, con un interpello.
Infine la ricorrente ritiene illegittima la applicazione delle sanzioni, ex art. 13, commi 4 e 5, del D.Lgs. 471/97, irrogate in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, che ritiene al limite trattasi di credito di non spettanza, per cui debba applicarsi una sanzione ridotta.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha statuito un principio di diritto secondo cui: un credito deve intendersi inesistente quando manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo, ossia non è reale, e la cui inesistenza non è riscontrabile dai controlli automatizzati (dati contabili finanziari e patrimoniali), o dati in anagrafe tributaria, (articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973. Tale principio di diritto si fonda sull'interpretazione dell'articolo 13, comma 5, del Dlgs n. 471/1997. (Cass. sent. n. 34444/2021 e Cass. sent 34445/2021),
Nel caso in specie, l'Società_2 ha contestato alla ricorrente l'inesistenza del credito in quanto il personale dipendente il cui costo ha contribuito alla determinazione del credito, non sarebbe stato in realtà adibito all
La circolare ministeriale n. 180/E del 10 l07.1998 ha chiarito che deve sussistere incertezza obiettiva di fronte a previsioni normative equivoche, tali da ammettere interpretazioni diverse e da non consentire, in un determinato momento, l'individuazione certa di un significato determinato;
che, non è il caso on esame, di difficoltà concreta, e di incertezza, sulla portata della legge.
Invero, “l'errore sulla norma tributaria assume sicuramente rilievo quando la disciplina normativa si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto derivante da elementi positivi di confusione”. (Cass. sent. n. 14987/ 2009, Cass. sent. n. 6251/2003,
Dopo tutto la ricorrente riporta asserzioni alquanto generiche tali da non poter essere attinte a giustificare, le ragioni di fatto e di diritto per la disapplicazione delle sanzioni. La Corte ritiene, per quanto motivato ed argomentato, che nella presente vicenda assuma valore assorbente, ai fini della decisione, la questione relativa alla fondatezza della pretesa, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, rigetta l'infondato ricorso, e legittima l'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in definitiva pronuncia:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali , in favore della parte resistente Agenzia delle Entrate che liquida la somma di euro 1.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Matera , Addì 16.01.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Libera Pagliaro dott. Giovanni Sabbato
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
AB NN, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore DELL'EDERA ANNA MARIA EMILIA VITA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 243/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera - Piazza Matteotti 1 75100 Matera MT
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TC5CR2L00018 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° GRADO - MATERA R.G. Ricorsi n. 243 / 2025 Sezione 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ondatel srl, rappresentante legale Rappresentante_1 , con ricorso notificato in data
23.05.2025, difesa dall'avv. Difensore_1, ricorre avverso l'avviso di recupero crediti di
imposta di ricerca & sviluppo n. TC5CR2L00018-2025, notificato in data 24.03,2025, per
l'anno di imposta 2019, per la somma di euro 20.020,00.
La ricorrente eccepisce motivi di:
- Illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art.
6-bis della L. n. 212/2000 – Inadeguatezza della motivazione, in quanto “non rafforzata”;
- illegittimità dell'operato dell'Ufficio per aver lo stesso omesso di chiedere il parere del IS (attuale MIMIT);
- illegittimità dell'atto per violazione dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e infondatezza del recupero;
- violazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c. e all'art. 7, co.
5-bis del D.Lgs, n. 546/1992;
- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, comma 4, del D.LGS. n. 471/1997, vigente ratione temporis;
- in via subordinata la non debenza delle sanzioni amministrative ex art. 10, co. 2 e 3, L. 212/2000, per obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della normativa de qua. la ricorrente ritiene, come nella memoria allo schema d'Atto, di aver fornito ogni motivo valido sullo svolgimento di attività di R&S; posto che non si poteva nella maniera più categorica, contestare, nel caso concreto, l'ipotesi del credito inesistente, ma, tutt'al più qualora l'Ufficio l'avesse motivato, e dimostrato, di credito non spettante, illegittima risulta l'irrogazione delle sanzioni irrogate. Chiede di dichiarare l'atto impugnato nullu in ogni sua parte con vittoria di spese.
FATTO
La società ricorrente Ricorrente_1 srl, nel 2018 ha dichiarato di aver sostenuto costi finanziabili per la creazione di una data warehouse, per un importo pari a euro 35.039,08, ritenuti finanziabili al 50%.
La società nell'anno 2018 ha dichiarato di aver maturato un credito d'imposta di euro 20.020,00 per attività di Ricerca e Sviluppo, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 145/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9/2014. Nel successivo anno 2019 la società Ricorrente_1 ha poi utilizzato in compensazione l'intero credito maturato per attività di Ricerca & Sviluppo pari ad 20.020,00 con lo specifico codice tributo “6857”. A seguito di segnalazione della Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese, Settore Contrasto Illeciti dell'Agenzia delle Entrate, la D.P con Invito a comparire n. I00302/2024 notificato il 06.09.2024, ha chiesto alla Società “Ricorrente_1 Srl” di fornire documentazione e notizie circa il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca & sviluppo. In tal senso viene esibita in data 17/09/2024. motivazione con documentazione all'Ufficio. A seguito di esame della predetta documentazione l'Ufficio ha constatato che i costi finanziabili sostenuti nel 2018 per la creazione di un data warehouse sarebbero stati pari ad euro 35.039,08, così costituiti:
- costi per la manodopera prestata dall'amministratore della società sig. Rappresentante_1 per euro 8.017,88, finanziabili al 50%;
- costi per la manodopera prestata da personale amministrativo per euro 22.021,20, finanziabili al 50%;
- compenso professionale inerente la certificazione dei costi di ricerca e sviluppo da parte del revisore dei conti dott. Nominativo_1 per euro 5.000,00, integralmente finanziabile;
L'Ufficio, valutata la documentazione prodotta dalla ricorrente, ha ritenuto non spettabile l'agevolazione in parola, ritenendo di dover recuperare l'intero credito di imposta per R&S (di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9) utilizzato in compensazione per l'importo di euro 20.020,00, in quanto ritenuto inesistente per mancanza dei requisiti previsti dalla citata norma e successive modificazioni. Pertanto, l'Ufficio ha provveduto a notificare alla contribuente società lo schema d'atto n. TC5CR2L00031/2024 ( doc. all. in atti), emesso ai sensi dell'art.
6-bis, comma 3, della L. n. 212/2000, al fine di attivare il procedimento di accertamento con adesione, ai sensi dell'art.
5-ter del D.lgs n. 218/1997, in cui venivano esposte le motivazioni del recupero ( le stesse sono state riportate alle pagg. 2, 3 e 4 dell'Avviso di recupero in esame.).
La la società ricorrente, in data 20.12.2024, presentava proprie osservazioni con allegata nuova documentazione, con cui forniva ulteriori informazioni in merito all'attività di ricerca & sviluppo effettivamente svolta. Al termine del contraddittorio ed attese le risposte e le giustificazioni fornite dalla contribuente società, l'Ufficio, per le ragioni dettagliatamente esposte nell'atto di recupero (in particolare le pagg. da 4 a 7 di cui si rimanda come trascritte, ), ha ritenuto non accoglibili le osservazioni di parte e quindi non agevolabile l'attività di ricerca effettuata, ed ha emesso l'Atto di Recupero n. TC5CR2L00018, eccepito. La ricorrente si è costituita in giudizio.
La Agenzia delle Entrate costituita controdeduce ai motivi con norme tributarie art. 3 del D.L. 145/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9/2014) alla ritenuta non motivata richiesta della ricorrente, pe carenza di causa petendi, sulle ragioni di fatto e di diritto di richiesta disapplicazione delle sanzioni. Chiede il rigetto del ricorso con salvaguardia di spese.
La ricorrente presenta memorie e perizia di parte.
Alla odierna udienza dopo la introduzione del relatore le parti convenute dopo la discussione si riportano ognuna alle proprie conclusioni.
La Causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti di ricorso ritiene lo stesso non accoglibile.
La ricorrente con riguardo ai motivi esposti, riporta la memoria già presentata all'Società_2 e quindi, la stessa, già valutata ai fini del della emissione dell'atto in esame.
Primariamente, nella dissertazione del ricorso sugli opposti motivi, la stessa risulta generica e la cui normativa riportata non è calata al caso concreto, di cui chiede la validità della ricerca ad ottenere il vantato credito di imposta, indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2018 e utilizzato in compensazione nel 2019. Con riguardo al primo motivo di, illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art.
6-bis della L. n. 212/2000 – Inadeguatezza della motivazione, in quanto “non rafforzata”; la ricorrente lamenta, riportando motivi di diritto, la presunta violazione dell'art.
6-bis, della L. n. 212/2000, per non aver l'Ufficio adempiuto nell'accertamento con l'obbligo di “motivazione rafforzata”.
A tal riguardo la motivazione è stata ampiamente dimostrata dall'Società_2 sia con avviso che con schema d'Atto, a cui la ricorrente come riportato in ricorso ha dettagliatamente motivato le ragioni ritenute giustificati in credito richiesto, anche con perizia per cui mne era ampiamente a conoscenza.
Detto ciò, in conformità la riportata norma, recita. “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”, tranne che per “gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Detta norma 212/2002, art. 6, comma 3 prevede che “per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.”. Infine, ai sensi dell'ultimo comma “l'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.”.
A tal uopo l'Società_2, come previsto dal novellato art.
6-bis, della L. n. 212/2000, ha provveduto a notificare alla contribuente società sia l'invito n. I00302/2024 ( doc. all. in atti) ai sensi dell' ex art. 32 del DPR n. 600/73, (avvio di contraddittorio), che lo schema d'atto n. TC5CR2L00031/2024 (doc. all. in atti), attivando in tal modo, il procedimento di accertamento con adesione, ai sensi dell'art.
5-ter del D.lgs n. 218/1997, in cui venivano esposte le motivazioni del recupero, (pag. 2, 3 e 4 dell'Avviso in esame). e fornire ogni elemento probatorio di valutazione. Dall'esame di quanto fornito dalla ricorrente l'Società_2 ha valutato non spettabile l'agevolazione richiesta ritenendo di dover recuperare l'intero credito di imposta per R&S di cui all'articolo 3 del DL 23.12.2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L 9/ 2014, ritenuto inesistente per mancanza dei requisiti, per l'importo di euro 20.020,00.
Inoltre l'Società_2 nell'atto in esame dimostra di avere preso visione delle osservazioni della ricorrente formulate con memorie difensive presentate in data 20.12.2024, per cui l'Società_2, ha eseguito ulteriore esame c.d. “ motivazioni rafforzate”, (p. 6 e 7 atto impugnato), con cui ha ritenuto non riscontrabili nuovi elementi o dati idonei a provare le asserzioni della ricorrente, sui pagamenti effettuati agli impiegati, non inerenti una innovazione di progetto, tali da modificarne il recupero, ed ha proceduto alla notifica dell'atto de quo.
A tal riguardo la ricorrente insiste con il quarto motivo: violazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c. e all'art. 7, co.
5-bis del D.Lgs, n. 546/1992, ritenendo sempre, la ricorrente che, l'Società_2 non abbia appieno rispettato la normativa in materia di motivazione degli atti amministrativi, e di onere della prova.
Invero, dalla ricostruzione dei costi che ritenuti indeducibili, e la ragione del loro recupero a tassazione, sono stati ampiamente esplicitati e analiticamente indicati dall'Società_2, (anche nell'atto accertativo), fornendo alla ricorrente tutti gli elementi per verificare, sia nell'an che nel quantum, le operazioni contestate, come la ricorrente ampiamente riportato nel ricorso.
Oltre che, risulta sufficiente l'avviso enunci il criterio che ne giustifica l'emanazione, “con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detti obiettivi, essendo riservato all'eventuale sede contenziosa l'onere dell'ufficio di provare nel contraddittorio con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa nel quadro del parametro prescelto e la facoltà del contribuente di dimostrare l'infondatezza della stessa anche in base a criteri non utilizzati per l'accertamento…” ( Cass. sent. 1326/2018, Cass. sent. n. 3332/2009, Cass. sent. n. 1150/2008, Cass. sent. n. 25624/2006, Cass. sent. n. 7231/2003).
A tal riguardo, quindi, la ricorrente ha mostrato di ben conosce la vantata pretesa tributaria sia nell'an che nel quantum debeatur.. come da specificata narrativa in ricorso, sui cosi, di compensazione ritenuti validi.
Difatti, otto l'aspetto probatorio, in ossequio agli artt. 2697 e 2729 del c.c., l'Società_2 ha ampiamente dimostrato quali siano i fatti posti a fondamento probatorio della propria pretesa, di cui i: Rappresentante_1 - costi per la manodopera prestata dall'amministratore della società sig. per euro 8.017,88,
- costi per la manodopera prestata da personale amministrativo per euro 22.021,20, finanziabili 50%;
- compenso professionale inerente la certificazione dei costi di ricerca e sviluppo da parte del revisore dei conti dott. Nominativo_1 per euro 5.000,00, Per tali costi, nessun elemento, anche in sede di udienza, la ricorrente ha saputo, esporre la consistenza del progetto, la realizzazione e validità per la collettività se non che la società, è pubblicizzata su, “Sole24 ore”, come “ società innovativa di consulenza strategica e operativa nei sistemi di vendita innovativi, con l'obiettivo di imporsi come leader italiani nei servizi commerciali e di customer management”. quindi, senza documenti e/o elementi probatori inerenti la specifica attività di sui ci si chiede il riconoscimento del credito di imposta, come ut supra, di costi di normale amministrazione di intrapresa, è inesistente.
A tal riguardo, il nuovo comma 5-bis, aggiunto all'art. 7 del D.lgs n. 546/1992 a opera dell'articolo 6 della legge n. 130/2022 di riforma del processo tributario, non modifica, nella sostanza, i consolidati principi sul riparto dell'onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente,
“L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio….”. (Cass. Ordinanza n. 31878/2022).
La stessa Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito che l'avviso di accertamento ha carattere di mera provocatio ad opponendum, nel senso che esso soddisfa l'obbligo della motivazione, ogni qualvolta l'Ente impositore abbia posto in grado il contribuente di poter conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di poter contestare efficacemente l'an ed il quantum debeatur (Cass. 16/08/19, n. 8685; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571). Sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con la sola enunciazione dei presupposti impositivi, con onere del contribuente esprimere le ragioni della domanda. , ( (Cass. sez. tributaria, Ord. n. 14890/2024).
Le eccezioni sono prive di fondamento.
Con riguardo al secondo motivo di , illegittimità dell'operato dell'Società_2 per aver lo stesso omesso di chiedere il parere del IS (attuale MIMIT); la ricorrente lamenta una non motivata esigenza di Società_2parere che l' avrebbe dovuto inoltrare al IS, tantomeno ne indica la normativa, oltre che la riportata giurisprudenza è inconferente al caso in esame.
La eccezione pertanto è inammissibile.
Per giurisprudenza il ricorso è inammissibile, per carenza della causa petendi, quando il ricorrente si fosse limitato a lamentare l'illegittimità dell'atto dell'Società_2 senza motivare in fatto e in diritto le ragioni della domanda (Cassazione n. 40//1999)
D'altronde, nel caso in esame non sussiste un parere tecnico da parte del IS di cui all'art. 8, Società_2comma 2 del D.M. 27/05/2015, c h e contempla la mera facoltà dell' di chiedere al competente Ministero di esprimere un parere su eventuali valutazioni di carattere tecnico.
Vi è di più, che la stessa ricorrente in ricorso riporta che, in concreto “non s'è contestata l'assenza del requisito della “novità” delle spese, e nemmeno quelle della “creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità e riproducibilità”, ne diviene la mancanza di aspetti tecnici, richiedibili al IS, ove, nel caso ricorre solo la destinazione dei costi per cui si è richiesta l'agevolazione, alla attività di ricerca & sviluppo.
Inoltre, con la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), è stato introdotto l'onere per le imprese, che intendono avvalersi della disciplina, di predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, per consentire alle imprese di operare in situazioni di certezza agli effetti della disciplina agevolativa in esame (e di non incorrere, quindi, nelle sanzioni conseguenti). Secondo le modalità richiamate dalla circolare n. 31/E del 2020. è riconosciuta alle stesse la possibilità di acquisire autonomamente il parere tecnico del Ministero dello sviluppo economico, rispetto all'esistenza o meno dell'attività eleggibile, con un interpello.
Infine la ricorrente ritiene illegittima la applicazione delle sanzioni, ex art. 13, commi 4 e 5, del D.Lgs. 471/97, irrogate in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, che ritiene al limite trattasi di credito di non spettanza, per cui debba applicarsi una sanzione ridotta.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha statuito un principio di diritto secondo cui: un credito deve intendersi inesistente quando manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo, ossia non è reale, e la cui inesistenza non è riscontrabile dai controlli automatizzati (dati contabili finanziari e patrimoniali), o dati in anagrafe tributaria, (articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973. Tale principio di diritto si fonda sull'interpretazione dell'articolo 13, comma 5, del Dlgs n. 471/1997. (Cass. sent. n. 34444/2021 e Cass. sent 34445/2021),
Nel caso in specie, l'Società_2 ha contestato alla ricorrente l'inesistenza del credito in quanto il personale dipendente il cui costo ha contribuito alla determinazione del credito, non sarebbe stato in realtà adibito all
La circolare ministeriale n. 180/E del 10 l07.1998 ha chiarito che deve sussistere incertezza obiettiva di fronte a previsioni normative equivoche, tali da ammettere interpretazioni diverse e da non consentire, in un determinato momento, l'individuazione certa di un significato determinato;
che, non è il caso on esame, di difficoltà concreta, e di incertezza, sulla portata della legge.
Invero, “l'errore sulla norma tributaria assume sicuramente rilievo quando la disciplina normativa si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto derivante da elementi positivi di confusione”. (Cass. sent. n. 14987/ 2009, Cass. sent. n. 6251/2003,
Dopo tutto la ricorrente riporta asserzioni alquanto generiche tali da non poter essere attinte a giustificare, le ragioni di fatto e di diritto per la disapplicazione delle sanzioni. La Corte ritiene, per quanto motivato ed argomentato, che nella presente vicenda assuma valore assorbente, ai fini della decisione, la questione relativa alla fondatezza della pretesa, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, rigetta l'infondato ricorso, e legittima l'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in definitiva pronuncia:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali , in favore della parte resistente Agenzia delle Entrate che liquida la somma di euro 1.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Matera , Addì 16.01.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Libera Pagliaro dott. Giovanni Sabbato