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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/03/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1812/2023 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 4 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'8/06/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 11/06/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. CHIUMERA FRANCO e l'avv. MENGO LAURA hanno Parte_1
concluso come da nota depositata in data 03/03/25 per l'avv. LT LA ha concluso come da nota depositata in data 03/03/25 CP_1
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 18:27 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1812/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1812/2023 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. CHIUMERA FRANCO e dall'avv. MENGO LAURA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Latina (LT), Piazza Bruno Buozzi n. 9
Sc. E, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
attore-opponente contro
c.f./p.i. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, in nome CP_1 P.IVA_1
e per conto di (c.f./p.i. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
LT LA ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec in virtù di procura speciale allegata al fascicolo telematico;
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convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione a precetto;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 617 c.p.c. ritualmente notificato via pec, il signor ha convenuto in giudizio – avanti all'intestato Tribunale - la Parte_1 CP_1
affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, venisse dichiarata la
[...]
nullità del precetto, a mezzo del quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di euro 25.002,68, oltre interessi legali dall'emissione del decreto ingiuntivo e spese della procedura, in forza di decreto ingiuntivo n. 1799/2022 (R.G. 4252/2022) emesso dall'intestato Tribunale in data 19/10/2022, dichiarato esecutivo, con decreto del 03/03/2023, depositato in data 06/03/2023.
L'opponente, a fondamento della propria pretesa, ha lamentato la nullità della notificazione del d.i., eccependo il difetto di legittimazione attiva della e, per essa, di CP_1 Controparte_2 per omesso deposito del titolo identificativo e giustificativo dell'acquisizione del credito vantato in capo alla odierna Società procedente, nonché l'improcedibilità per omesso avvio del procedimento di mediazione/negoziazione.
Tanto premesso, l'opponente ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis. A-In via preliminare e di rito dichiarare: la nullità dell'opposto Precetto stante la conseguente NULLITA' DELLA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO
INGIUNTIVO PORTANTE IL N. 1799/2022 (R.G. 4252/2022) INTRODUTTIVO DEL PRECETTO
OPPOSTO. per tutti i motivi esposti in premessa della presente opposizione. B-Sempre in via preliminare ma solo nella malaugurata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto alla precedente lettera A, accertare e dichiarare la nullità del predetto PRECETTO, anche ai sensi dell'art.50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi avanzati nella presente trattazione. In caso di mancato accoglimento di quanto richiesto nelle precedenti lettere A- B-, in via principale e nel merito:
1-Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità l'insussistenza e/o
l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa.
2-Per l'effetto e in ogni caso revocare il Precetto opposto.
3-Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge. In Via istruttoria: Si chiede l'acquisizione del fascicolo monitorio;
Con riserva ex artt. 180-183 e 184 c.p.c., di produrre ulteriore documentazione a sostegno delle eccezioni ivi formulate, di richiedere l'ordine di esibizione, di domandare l'ingresso di CTU ed altresì la prova per interrogatorio formale e per testimoni nei termini di rito”.
La società opposta tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di CP_1 costituzione e risposta depositata il 16/05/2023, ha contestato la ricostruzione dell'opponente, chiedendo la reiezione delle domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma della validità ed efficacia dell'atto di precetto, con la refusione delle spese di lite, anche ex. art. 96 c.p.c..
Concessi i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c., concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in parola, revocata l'ordinanza dal Collegio in sede di reclamo, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima. L'opposizione è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
La fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale è inquadrabile quale opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. e non, invece, quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto l'odierno opponente ha sostanzialmente contestato il diritto dell'asserito creditore convenuto di procedere in executivis, posto l'asserito difetto di notifica dell'atto di precetto.
Dallo stesso avviso anche il Giudice della Cautela, il quale, nel caso di specie, ha ritenuto che la
“domanda debba qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza (ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17308 del 31/08/2015)” (vd. ordinanza del 12/08/2023).
Ciò posto, con ordinanza resa in data 17/11/2023 (v. R.G. n. 3727/2023), l'intestato Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento del reclamo spiegato dall'opposta, ha revocato la sospensiva accordata dal precedente G.I., in quanto “non risultano integrati i presupposti per il perfezionamento della notifica agli irreperibili ex art. 143 c.p.c., poiché nella relata di notifica del decreto ingiuntivo si legge che l'indirizzo indicato, pur in assenza sul citofono del nome di battesimo del destinatario, è riferibile alla “sede della famiglia ”, e poichè non sono descritte le Parte_1 ulteriori ricerche effettuate dall'ufficiale giudiziario, il quale si limita ad affermare “nessuno con cui conferire”, evidenziando la nullità/inesistenza della notifica.
Le motivazioni adottate dal Collegio in sede di reclamo possono essere sicuramente condivise da questo G.I., in quanto come correttamente statuito «Come noto, la notifica di un atto è nulla quando vengono violate le regole relative alla persona alla quale deve essere consegnata la copia, e più in generale le regole del procedimento di notificazione, o quando vi è incertezza assoluta sulla persona che ha preso la copia o sulla data;
si parla invece di inesistenza della notifica nelle ipotesi più gravi in cui non è possibile individuare alcun collegamento tra il destinatario dell'atto e il soggetto o luogo presso il quale esso è notificato (Cass., sez. un., n. 11021 del 2014). In particolare, in caso di esecuzione forzata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, si distingue tra l'inesistenza della notificazione del titolo, che legittima il ricorso al rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. e quella invece in cui se ne deduca la nullità, in relazione alla quale il mezzo di tutela azionabile è l'opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., da proporsi entro il termine di cui al comma 3 della medesima norma. La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con la opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o con la opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c. se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, e non anche, successivamente alla notificazione del precetto, con opposizione ex artt.
615 o 617 c.p.c. dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sulla opposizione al provvedimento monitorio (“la mera nullità della notificazione del decreto ingiuntivo,
a differenza di quanto si verifica in caso di sua inesistenza, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c, ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c e non anche successivamente alla notificazione del precetto con opposizione di cui agli art. 615 e 617 c.p.c dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo” così Corte Cass. 07 dicembre 2012,
n.22261)», sicché “non si è in presenza di un'ipotesi di inesistenza bensì di nullità della notifica”.
Ed invero, nel caso di specie, come già statuito in sede di reclamo, “non si è in presenza di un'ipotesi di inesistenza bensì di nullità della notifica, atteso che vi è un collegamento tra il luogo di notificazione (descritto come “sede della famiglia ”) e il debitore e quindi il Parte_1 Parte_1
rimedio esperibile doveva consistere nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e non nell'opposizione ex art. 615 c.p.c.”.
A tale riguardo, va rammentato che è possibile far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. unicamente la circostanza dell'inesistenza della notifica mentre, nei casi di nullità della notifica, il rimedio esperibile è quello dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..
Pertanto, priva di pregio l'eccezione di nullità del precetto per nullità della notifica del d.i. posto alla base dello stesso che parte opponente avrebbe potuto semmai far valere con l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..
Ed invero, secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito, ricevuta la notifica di un precetto basato su un decreto ingiuntivo, «il debitore ingiunto può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. solo in ipotesi di inesistenza della notificazione del decreto stesso, mentre ove la fattispecie concreta prospettata dall'ingiunto integri gli estremi del vizio di nullità della notificazione, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al comma 3 di detta norma (ex plurimis, cfr.
Cass., 1 giugno 2004 n.10495; Cass., 14 giugno 1999 n. 5884; Cass., 28 settembre 1996 n.8582;
Cass., 12 febbraio 1998 n. 1202; Cass., sez. III, 07 luglio 2009, n. 15892; Cass., sez. III, 02 aprile 2009, n. 8011; Cass., sez. III, 09 luglio 2008, n. 18847).» (Tribunale Napoli Nord sez. III, 19/05/2023,
n.2079).
Conclusivamente, in assenza di validi motivi di opposizione, l'opposizione va respinta, risultando la convenuta-opposta, quale creditrice, legittimata a procedere con l'esecuzione.
Alla reiezione dell'opposizione consegue la conferma dell'efficacia esecutiva del precetto notificato.
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal patrocinio di parte opposta per difetto di presupposti della stessa, nulla essendo stato allegato al riguardo.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite del presente giudizio e della fase cautelare espletata seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00), tenuto conto della natura squisitamente documentale della causa, caratterizzata dal mancato espletamento dell'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta l'opposizione svolta dall'attrice-opponente e, per l'effetto, conferma l'efficacia del precetto impugnato;
b) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta;
c) condanna altresì l'attore-opponente a rimborsare alla convenuta-opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 4/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 4/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini