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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 894/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
NA ROSARIA MARIA, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5105/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Socio Amm.re Eredi Ricorrente_2 Az. Agricola - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240073349360802 CONTR BONIFICA 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il ricorrente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data
11.09.2025, Ricorrente_1, nella qualità di socio amministratore della azienda agricola Eredi di Ricorrente_2
, proponeva ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER), e nei confronti del
Consorzio di Bonifica 9 di Catania, per l'annullamento della cartella di pagamento con numeri finali 0802, notificata in data 16.05.2025, avente come oggetto contributi opere irrigue, per € 10.150,21 relativamente all'anno 2022.
Eccepiva il difetto di motivazione e l'insussistenza del presupposto impositivo, essendo mancato ogni beneficio al fondo della azienda del ricorrente.
Il Consorzio di Bonifica per la Sicilia Orientale non si costituiva in giudizio.
L'ADER si costituiva in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva;
chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa veniva decisa all'udienza del 26.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Così ha infatti statuito la Suprema Corte di Cassazione:
“I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21 del r.d. n..215 del 1933 dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e trovano giustificazione nei benefici concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova;
spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (Cass 12.11.2014 n. 24070).
Quindi ai sensi della L.R. 45/95, i proprietari di terreni agricoli, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del Consorzio, detratte le somme erogate dalla
Regione e/o da altri Enti pubblici per la manutenzione anche straordinaria e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica. Per tale ragione, ai sensi della predetta normativa (L.R. 45/95), per i contributi consortili, quali “quote di partecipazione al costo di opere di bonifica” a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione di natura patrimoniale è il beneficio tratto dalle opere di bonifica e, più in generale, dall'attività del consorzio, secondo i criteri fissati dagli statuti o nelle delibere dei consorzi stessi, nel rispetto della normativa vigente.
Per costante orientamento giurisprudenziale l'Inserzione nel Perimetro di Contribuenza e nel Piano di
Classifica implica una presunzione di vantaggio ex art. 860 cc e RD. 13.2.1933 n. 215 art.10, che esonera il Consorzio dalla prova dello stesso.
Trattasi di un vantaggio diretto che dal contribuente può essere messo in discussione o impugnando il
Perimetro di Contribuenza e il Piano di Classifica davanti al giudice amministrativo, oppure contestando in modo puntuale e preciso davanti al giudice tributario l'illegittimità ovvero l'incongruità del Piano di classifica in relazione a circostanze di fatto e di diritto assolutamente specifiche e cioè tali da permettere al giudice tributario l'accertamento positivo o negativo delle stesse e quindi di garantire la difesa del Consorzio (Cass.
19.12.2014 n. 27065 e n. 27066, che richiamano Casso S.U. 26009/2008).
Nel caso in oggetto, Il ricorrente sostiene di non avere usufruito di alcun servizio o beneficiato di alcun vantaggio derivante dagli impianti di bonifica, in considerazione del cattivo stato di manutenzione degli stessi;
tale circostanza è stata solamente affermata dalla parte, ma non provata, non essendovi stata, da parte del ricorrente, la produzione di una perizia tecnica, ovvero altra documentazione dalla quale poter desumere tale completa mancanza di fruizione dei servizi del Consorzio. Conseguentemente tale motivo di impugnazione è da ritenersi infondato.
Non può riscontrarsi nemmeno il lamentato difetto di motivazione.
Sotto un primo profilo deve osservarsi che la cartella di pagamento è stata predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze;
pertanto la cartella è conforme al modello approvato il
14 luglio 2017 con Provvedimento dell'Ag. delle Entrate e riporta conseguentemente tutti i dati richiesti nel modello stesso.
Sotto un diverso profilo deve rilevarsi che la cartella in oggetto contiene l'indicazione dei terreni oggetto dell'imposizione, le somme richieste, i criteri di determinazione di tali somme e, più in generale, tutti gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche necessari per consentire al contribuente di esercitare le proprie difese.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore dell'ADER nella somma di
€ 800,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT, disponendone la distrazione in favore del Procuratore antistatario Avv. Difensore_2.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
26.01.2026. Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dott.ssa Rosaria Maria Castorina
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
NA ROSARIA MARIA, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5105/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Socio Amm.re Eredi Ricorrente_2 Az. Agricola - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240073349360802 CONTR BONIFICA 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il ricorrente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data
11.09.2025, Ricorrente_1, nella qualità di socio amministratore della azienda agricola Eredi di Ricorrente_2
, proponeva ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER), e nei confronti del
Consorzio di Bonifica 9 di Catania, per l'annullamento della cartella di pagamento con numeri finali 0802, notificata in data 16.05.2025, avente come oggetto contributi opere irrigue, per € 10.150,21 relativamente all'anno 2022.
Eccepiva il difetto di motivazione e l'insussistenza del presupposto impositivo, essendo mancato ogni beneficio al fondo della azienda del ricorrente.
Il Consorzio di Bonifica per la Sicilia Orientale non si costituiva in giudizio.
L'ADER si costituiva in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva;
chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa veniva decisa all'udienza del 26.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Così ha infatti statuito la Suprema Corte di Cassazione:
“I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21 del r.d. n..215 del 1933 dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e trovano giustificazione nei benefici concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova;
spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (Cass 12.11.2014 n. 24070).
Quindi ai sensi della L.R. 45/95, i proprietari di terreni agricoli, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del Consorzio, detratte le somme erogate dalla
Regione e/o da altri Enti pubblici per la manutenzione anche straordinaria e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica. Per tale ragione, ai sensi della predetta normativa (L.R. 45/95), per i contributi consortili, quali “quote di partecipazione al costo di opere di bonifica” a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione di natura patrimoniale è il beneficio tratto dalle opere di bonifica e, più in generale, dall'attività del consorzio, secondo i criteri fissati dagli statuti o nelle delibere dei consorzi stessi, nel rispetto della normativa vigente.
Per costante orientamento giurisprudenziale l'Inserzione nel Perimetro di Contribuenza e nel Piano di
Classifica implica una presunzione di vantaggio ex art. 860 cc e RD. 13.2.1933 n. 215 art.10, che esonera il Consorzio dalla prova dello stesso.
Trattasi di un vantaggio diretto che dal contribuente può essere messo in discussione o impugnando il
Perimetro di Contribuenza e il Piano di Classifica davanti al giudice amministrativo, oppure contestando in modo puntuale e preciso davanti al giudice tributario l'illegittimità ovvero l'incongruità del Piano di classifica in relazione a circostanze di fatto e di diritto assolutamente specifiche e cioè tali da permettere al giudice tributario l'accertamento positivo o negativo delle stesse e quindi di garantire la difesa del Consorzio (Cass.
19.12.2014 n. 27065 e n. 27066, che richiamano Casso S.U. 26009/2008).
Nel caso in oggetto, Il ricorrente sostiene di non avere usufruito di alcun servizio o beneficiato di alcun vantaggio derivante dagli impianti di bonifica, in considerazione del cattivo stato di manutenzione degli stessi;
tale circostanza è stata solamente affermata dalla parte, ma non provata, non essendovi stata, da parte del ricorrente, la produzione di una perizia tecnica, ovvero altra documentazione dalla quale poter desumere tale completa mancanza di fruizione dei servizi del Consorzio. Conseguentemente tale motivo di impugnazione è da ritenersi infondato.
Non può riscontrarsi nemmeno il lamentato difetto di motivazione.
Sotto un primo profilo deve osservarsi che la cartella di pagamento è stata predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze;
pertanto la cartella è conforme al modello approvato il
14 luglio 2017 con Provvedimento dell'Ag. delle Entrate e riporta conseguentemente tutti i dati richiesti nel modello stesso.
Sotto un diverso profilo deve rilevarsi che la cartella in oggetto contiene l'indicazione dei terreni oggetto dell'imposizione, le somme richieste, i criteri di determinazione di tali somme e, più in generale, tutti gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche necessari per consentire al contribuente di esercitare le proprie difese.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore dell'ADER nella somma di
€ 800,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT, disponendone la distrazione in favore del Procuratore antistatario Avv. Difensore_2.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
26.01.2026. Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dott.ssa Rosaria Maria Castorina