Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 894
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Insussistenza del presupposto impositivo per mancato beneficio

    Il giudice ha ritenuto che la mancata fruizione dei servizi sia stata solo affermata ma non provata dal ricorrente, che non ha prodotto perizia tecnica o altra documentazione a supporto.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella di pagamento

    La cartella è conforme al modello ministeriale approvato, riporta i dati richiesti, indica i terreni, le somme, i criteri di determinazione e gli elementi di fatto e giuridici necessari per la difesa del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 894
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 894
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo