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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/06/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 883/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cristina Russo Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. in epigrafe, avente ad oggetto: “divorzio contenzioso” promossa da
, nata a [...] l' 1.10.1996, (C.F.: ) ed ivi residente in [...] C.F._1
Macchia dello Sterparo n. 138, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Lavinia DELLA VECCHIA del foro di Avellino (C.F.: ) giusta procura in atti;
C.F._2
- attrice - contro
nato ad [...] il [...], (C.F.: e residente Controparte_1 C.F._3
a Gagliano Castelferrato, in via Roma n. 226, contumace
- convenuto -
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c. del 12.02.2025. *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.10.2024, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con a Controparte_1
TI (RM) in data 04.09.2021 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al
Numero 50, Serie A, Parte II, Ufficio 1, Anno 2021, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
Il convenuto, pur essendo stato regolarmente citato, non si è costituito.
Pertanto, all'udienza del 12.02.2025, verificata la regolarità della notifica al convenuto, ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla predetta udienza, non sussistendo i presupposti per l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti, parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa riportandosi a quanto già dedotto in ricorso. La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione senza necessità di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473-bis. 22 c.p.c.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio, esprimendo parere favorevole in data 18.02.2025.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) della
1.12.1970 n. 898.
Il Tribunale di Enna, in data 12.04.2023, nel giudizio iscritto al n. 7288/2022 R.G.A.C., ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto n. cronol. 1407/2023.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione ed il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
Essendosi quindi protratta senza interruzione la separazione da allora, come concordemente riconosciuto, e trascorso quindi il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Parte attrice ha chiesto conferma di quanto già statuito in sede di separazione e, quindi, anche in tale sede, ha dichiarato di rinunciare ad ogni pretesa di natura economica, in quanto economicamente indipendente, chiedendo solo la pronuncia di divorzio.
Nulla si dispone sulle spese del procedimento, considerata la natura della causa e la mancata costituzione del convenuto.
***
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in TI (RM) il
04.09.2021 tra nata a [...] l'[...], (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato ad [...] il [...], (C.F.: , trascritto nel CP_1 C.F._3 registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di TI (RM), al Numero 50, Parte
II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2021; nulla sulle spese;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio dell'1.06.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cristina Russo Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. in epigrafe, avente ad oggetto: “divorzio contenzioso” promossa da
, nata a [...] l' 1.10.1996, (C.F.: ) ed ivi residente in [...] C.F._1
Macchia dello Sterparo n. 138, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Lavinia DELLA VECCHIA del foro di Avellino (C.F.: ) giusta procura in atti;
C.F._2
- attrice - contro
nato ad [...] il [...], (C.F.: e residente Controparte_1 C.F._3
a Gagliano Castelferrato, in via Roma n. 226, contumace
- convenuto -
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c. del 12.02.2025. *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.10.2024, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con a Controparte_1
TI (RM) in data 04.09.2021 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al
Numero 50, Serie A, Parte II, Ufficio 1, Anno 2021, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
Il convenuto, pur essendo stato regolarmente citato, non si è costituito.
Pertanto, all'udienza del 12.02.2025, verificata la regolarità della notifica al convenuto, ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla predetta udienza, non sussistendo i presupposti per l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti, parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa riportandosi a quanto già dedotto in ricorso. La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione senza necessità di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473-bis. 22 c.p.c.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio, esprimendo parere favorevole in data 18.02.2025.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) della
1.12.1970 n. 898.
Il Tribunale di Enna, in data 12.04.2023, nel giudizio iscritto al n. 7288/2022 R.G.A.C., ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto n. cronol. 1407/2023.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione ed il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
Essendosi quindi protratta senza interruzione la separazione da allora, come concordemente riconosciuto, e trascorso quindi il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Parte attrice ha chiesto conferma di quanto già statuito in sede di separazione e, quindi, anche in tale sede, ha dichiarato di rinunciare ad ogni pretesa di natura economica, in quanto economicamente indipendente, chiedendo solo la pronuncia di divorzio.
Nulla si dispone sulle spese del procedimento, considerata la natura della causa e la mancata costituzione del convenuto.
***
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in TI (RM) il
04.09.2021 tra nata a [...] l'[...], (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato ad [...] il [...], (C.F.: , trascritto nel CP_1 C.F._3 registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di TI (RM), al Numero 50, Parte
II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2021; nulla sulle spese;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio dell'1.06.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo