Ordinanza presidenziale 28 marzo 2026
Sentenza breve 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza breve 16/04/2026, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00899/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00545/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 545 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocata Beatrice Rinaudo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, anche per la Questura di Torino, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
del decreto prot. n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- (notificato in data 19/12/2025), a mezzo del quale il Questore di Torino ha vietato ex art. 6, co. 1 lett. a) e b) legge 13/12/1989 n. 401 a -OMISSIS-, per la durata di due anni, « l’accesso, per l’intera giornata in cui si svolge l’incontro di calcio, a tutti gli impianti del territorio nazionale e/o estero, ove si disputeranno gli incontri della Nazionale Italiana di ogni categoria, gli incontri relativi ai tornei internazionali (Champions League, Europa League. Conference League, National League) e a quelli nazionali (TIM CUP), gli incontri, anche amichevoli, di tutte le squadre iscritte ai campionati professionistici e semiprofessionistici, comunque tutti gli incontri di calcio internazionali, nazionali, regionali, provinciali e/o locali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C. o dal C.O.N.I. ».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 il dott. NI FR ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -OMISSIS- insorge avverso il decreto con cui la Questura di Torino gli ha vietato ex art. 6, co. 1 legge n. 401/1989 l’accesso alle manifestazioni sportive calcistiche per cinque anni, in ragione della sua partecipazione a una rissa consumatasi a seguito di una partita di calcio nella Categoria “ Under 14 ”, disputatasi in data -OMISSIS- nel Comune di Collegno (TO).
L’impugnazione è affidata a due motivi di doglianza, di seguito compendiati:
« I - Eccesso di potere per travisamento dei fatti ex art. 21-octies, L. 241/1990 », a mezzo del quale il ricorrente imputa all’Amministrazione di aver errato nella ricostruzione degli eventi e di aver travisato la reale gravità dei fatti addebitatigli, in quanto non si sarebbe avveduta del fatto che egli aveva agito in difesa del figlio minore;
« II - Difetto di motivazione ex art. 3, L. 241/1990 e sproporzionalità », diretto a denunciare l’inconsistenza delle motivazioni poste a fondamento della determinazione gravata e, comunque, la sproporzione tra la gravità dei fatti contestati e la durata dell’impugnata interdizione.
2. – Resiste in giudizio il Ministero dell’Interno, rivendicando l’esaustività dell’istruttoria svolta e l’ampia discrezionalità sottesa alle misure di prevenzione, anche in ambito sportivo.
3. – Nel corso dell’udienza camerale del 01/04/2026, il Collegio ha reso alle parti l’avviso ex art. 60 c.p.a. in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. La causa è stata infine introitata per la decisione, all’esito della discussione orale.
4. – La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata a norma dell’art. 60 c.p.a.
La decisione non richiede l’espletamento di alcun incombente istruttorio. Il contraddittorio processuale è integro, il termine a difesa previsto dagli artt. 55, co. 5 e 60 c.p.a. appare rispettato e le parti costituite non hanno formulato rilievi sull’anticipata definizione del giudizio prospettata nel corso dell’udienza camerale. Sono infine ravvisabili profili di manifesta infondatezza del ricorso, suscettibili di giustificare ex artt. 60 e 74 c.p.a. la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
5. – Tanto premesso in rito, è doveroso partire dalla ricostruzione dei fatti contestati al ricorrente.
Al termine della partita di calcio disputatasi in data -OMISSIS- tra le squadre “-OMISSIS-” e “-OMISSIS- QU ”, valevole per il torneo “ -OMISSIS- ” nella Categoria Under 14, il figlio del ricorrente, portiere di una delle due squadre, ha avuto una violenta colluttazione con un avversario, durante la quale è finito a terra e ha subito calci e pugni.
-OMISSIS-, che si trovava sugli spalti dell’impianto sportivo, ha scavalcato la recinzione, ha invaso il campo di calcio e si è scagliato contro l’aggressore del figlio, che si era da poco allontanato, colpendolo alla testa e alla schiena. Il padre del ragazzo, dirigente della squadra avversaria, anch’egli presente in campo, ha risposto all’aggressione, colpendo – o comunque tentando di colpire – il ricorrente alla testa. La colluttazione è proseguita per una quindicina di secondi, tra strattonamenti, calci e pugni, fino a quando i presenti sono riusciti a dividere i due adulti e ripristinare la calma.
Tali fatti sono documentati per tabulas dalla videoregistrazione prodotta dall’Amministrazione resistente in data 30/03/2026 (il documento, ivi incluso il relativo minutaggio, è menzionato nel ricorso e figura quale Allegato n. 3 “ File video ”, ma non risulta incluso nel fascicolo di parte ricorrente).
6. – Così perimetrato il quadro fattuale di riferimento, il ricorso si appalesa manifestamente infondato.
6.1 - I fatti di causa sono pienamente documentati nella loro materialità e sono sostanzialmente incontroversi tra le parti. Il ricorrente lamenta, infatti, che l’Amministrazione abbia errato unicamente nel qualificare la rilevanza giuridica della sua condotta e invoca in proprio favore l’esimente del legittimo soccorso (art. 52 c.p.), eventualmente putativa, o quantomeno l’eccesso colposo (art. 55 c.p.).
Nessun dubbio può esservi inoltre sulla connessione tra i fatti contestati e lo svolgimento di una manifestazione sportiva, ai fini di cui all’art. 6, co. 1 legge n. 401/1989, giacché l’aggressione è avvenuta al termine di una partita di calcio nella categoria “ Under 14 ”.
6.2 - Quanto al merito della valutazione di pericolosità sociale sottesa alla determinazione impugnata, è bene ricordare che l’interdizione dagli impianti sportivi ex art. 6 legge n. 401/1989 (il c.d. D.A.Spo.) costituisce una misura di prevenzione atipica, applicabile ai soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica nei luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive.
Il provvedimento non ha natura sanzionatoria, bensì preventiva e cautelare, di talché la sua applicazione prescinde dalla responsabilità penale dell’interessato (financo dall’archiviazione del procedimento avviato a suo carico: cfr. ex multis TAR Piemonte, Sez. I 24/07/2025 n. 1264) e dipende da una valutazione di pericolosità basata su un quadro indiziario grave, preciso e concordante, secondo un giudizio di tipo probabilistico (Cons. Stato, Sez. III, 07/04/2020, n. 2313; nonché da ultimo ex plurimis TAR Molise, Sez. I, 19/01/2026, n. 27; TAR Campania, Salerno, Sez. III, 12/11/2025, n. 1855).
Le valutazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza, ivi comprese quelle relative alla durata dell’interdizione e alla sua estensione territoriale, sono esercizio di ampia discrezionalità e sottendono un « equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza dei cittadini e l’interesse privato ad accedere liberamente negli stadi » (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 19/01/2023, n. 157).
A fronte della latitudine della discrezionalità conferita alla PA, il provvedimento è sottratto al sindacato giudiziale, salvo in ipotesi di irragionevolezza o contraddittorietà manifeste, o di travisamento dei fatti che emerga ictu oculi dal provvedimento (Cons. Stato, Sez. VI, 22/07/2025 n. 6450; Id., Sez. III, 29/05/2025, n. 4675). Correlativamente, la determinazione non necessita di un apparato motivazionale particolarmente perspicuo, giacché è sufficiente che la motivazione dia conto di un quadro indiziario adeguatamente univoco ed evidente (TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 05/08/2020, n. 149; nonché TAR Campania, Salerno, Sez. I, 13/05/2024, n. 1053).
6.3 - Nel caso di specie, la determinazione impugnata non è connotata da profili di manifesta incongruità o irragionevolezza.
Escluso ab imis che l’Amministrazione abbia travisato i fatti di causa nella loro dimensione materiale ( supra §6.1), la documentazione di causa mette in serio dubbio la configurabilità dell’esimente del legittimo soccorso in favore del ricorrente.
La videoregistrazione sopramenzionata attesta che -OMISSIS- si è scagliato contro l’aggressore del figlio dopo che i giovani erano già stati separati, quando cioè la colluttazione tra i due era già terminata (seppur da pochi secondi). Il fatto stesso che il primo pugno del ricorrente sia stato inferto alla schiena (e alla parte posteriore del capo) del ragazzo, attesta che il giovane si stesse allontanando e avesse quindi interrotto l’aggressione.
Conferma in tal senso viene dal fatto che, quando il ricorrente sferra il primo pugno (minuto 0.45 della registrazione), il figlio è ben visibile in piedi alla sua sinistra, e lo si vede camminare verso gli spalti, accompagnato da un adulto (in tuta nera) e da altri compagni di squadra. Successivamente il giovane corre e salta in esultanza, senza apparenti problemi fisici, evidentemente ignaro della rissa che il padre aveva avviato alle sue spalle (minuti 0.47-0.51).
In tutto questo tempo, -OMISSIS- pare disinteressarsi delle condizioni del figlio, al punto che, quando finalmente torna verso gli spalti (sparendo oltre il margine sinistro dello schermo), il figlio è visibile al centro dell’inquadratura, mentre cammina ed esulta sul campo da gioco (minuti 1.04 - 1.15). Anche insomma al termine della rissa (quando – si badi – la colluttazione dei giovani era finita da più di trenta secondi), il ricorrente non si è immediatamente avvicinato al figlio e non ha preso diretta contezza delle sue condizioni. Ad ogni buon conto, va ribadito che il ricorrente si è scagliato, con violenza evidente, contro un giocatore appartenente alla categoria “ Under 14 ”, ossia un ragazzo di età compresa tra i tredici e i quattordici anni.
Anche dunque a trascurare la violenta colluttazione avuta con il dirigente sportivo della squadra avversaria (minuti 0.46-0.58), i fatti posti in essere da -OMISSIS- non si appalesano bagatellari o di scarsa pregnanza offensiva, e non vi è immediata evidenza del fatto che essi siano giustificabili a titolo legittimo soccorso (anche nell’ipotesi impropria di eccesso colposo ex art. 55 c.p.). Sotto questo profilo, la valutazione discrezionale dell’Amministrazione, circa la rilevanza di tali fatti quali indici della pericolosità del ricorrente per l’ordine e la sicurezza pubblica, non può dirsi manifestamente incongrua né contraddittoria, e si sottrae a censure in questa sede.
6.4 - Quanto infine all’affermata sproporzione tra la condotta contestata e la durata della sospensione inflitta, la motivazione del provvedimento impugnato dà atto della gravità del comportamento tenuto dal ricorrente (« valutata a gravità della condotta posta in essere da -OMISSIS-, il quale scavalcava la recinzione ed entrava nel campo da gioco senza alcun titolo, azione di per sé già sanzionabile, al solo fine di aggredire un giocatore minorenne coinvolto in una lite con un avversario, fatto che ha esacerbato ulteriormente il clima di tensione già presente tra le squadre e scatenato la reazione di altri soggetti, tanto da determinare una colluttazione fisica con un dirigente presente in campo e causando, con tale comportamento violento, una rilevante turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica ») e della sua rilevanza in chiave prognostica. Tale motivazione consente una chiara delineazione dell’ iter decidendi seguito dall’Amministrazione.
A fronte dell’ampia discrezionalità di cui gode l’Autorità di pubblica sicurezza (supra 6.2) e della natura delle condotte contestate ( supra 6.3), non è possibile ritenere la sospensione inflitta, di poco superiore a un terzo del limite massimo previsto dalla legge, sia palesemente incongrua o priva di giustificazioni, vieppiù a fronte della possibilità di una modifica/revoca della misura in ipotesi di sopravvenuta attenuazione delle condizioni di rischio (art. 6, co. 5 legge n. 401/1989 « Il divieto di cui al comma 1 e l’ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione »).
6.5 - In definitiva, le censure attoree non sono fondate e il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.
7. – Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione delle somme dovute a titolo di compensi professionali di avvocato in favore della Difesa erariale deve avvenire sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come da ultimo aggiornati, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4 co. 1, del predetto DM.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- respinge in ricorso;
- condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione intimata le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altra persona fisica eventualmente menzionata in questa sentenza, ad esclusione dei procuratori delle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
LE RO, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
NI FR ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI FR ER | LE RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.