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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/12/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
R.G. 1553/2022
Il Giudice Dr. Valentina Prudente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, parte appellante assistita e difesa da avv. MOSA ANDREA Parte_1 contro parte appellata assistita e difesa da avv.ti PULVIRENTI MICHELE e GIULIANI Controparte_1 EL;
parte appellata assistita e difesa da avv RIGHETTI FRANCESCO;
Controparte_2
- contumace;
Controparte_3
-contumace; Controparte_4
Sulle seguenti conclusioni: per parte appellante : Parte_1
Richiamati integralmente i precedenti scritti difensivi, nonché le domande ed eccezioni eventualmente non accolte, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., si insiste, pertanto, nelle spiegate conclusioni. Per la conseguente restituzione delle somme già corrisposte dalla appellante per effetto della sentenza appellata vedasi Cass. Civ. 9929/14 in data 08.05.2014. conclusioni in primo grado:
Voglia il gdp di Carrara, contrariis reiectis, respingere la domana perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per parte appellata Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale, nel rito
- preliminarmente e pregiudizialmente, in accoglimento delle eccezioni e delle argomentazioni formulate con il motivo A) della comparsa di costituzione e risposta, dichiarare l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 348 bis c.p.c.;
P a g . 1 | 4 Nel merito, Voglia l'Ill.mo Tribunale “contrariis reijectis”, acquisita la documentazione prodotta da parte appellata, respinta l'eccezione pregiudiziale formulata da controparte di difetto di legittimazione ad agire del Sig. ed inacettato il contraddittorio sulle nuove domande formulate da controparte, Controparte_1 respingere l'appello proposto in quanto totalmente infondato per i motivi, tutti, esposti in comparsa di costituzione e risposta, confermando integralmente la sentenza n. 13/2022 emessa dal Giudice di Pace di Carrara il 29/10/2021 depositata il 27/01/2022 nell'ambito del giudizio di primo grado avente R.G. 483/2019. Vinte le spese, spese e competenze del presente grado di giudizio, con distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c..
Per parte appellata Controparte_2
Piaccia al Tribunale,
Respingere l'appello avanzato da avverso la sentenza n.13/2022 emessa dal Giudice di Pace di Parte_1 Carrara, siccome infondato in fatto e diritto.
Protestate tutte le spese del presente grado di giudizio, da distrarsi ex art.93 cpc in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti atti di citazione, e (in qualità di cessionaria del Controparte_1 Controparte_2 credito del hanno convenuto in giudizio (oggi dinanzi al giudice CP_5 Controparte_6 CP_7 di pace di Carrara, chiedendo il risarcimento dei danni materiali, derivanti da sinistro stradale del 4.4.2019, avvenuto a Marina di Carrara, in cui erano rimasti coinvolti la Lancia Y tg. FH340PL di proprietà di CP_8
, la Mercedes tg. EV309KX di proprietà della alla cui guida vi era e la
[...] CP_9 Controparte_1 Renault Clio tg. BW133RB di , condotta da (veicolo danneggiante). Controparte_3 Controparte_4 All'udienza del 19.2.2020 le cause erano riunite.
Con sentenza n.13/2022, depositata in data 24.1.2022, il gdp accoglieva le domande attoree, condannando in solido le parti convenute al pagamento delle somme a titolo di danni materiali nella misura di € 12.864,47 in favore di ed € 6.397,14 alla CP_1 Parte_2 proponeva appello per i seguenti motivi:
[...]
- difetto di legittimazione ad agire di in quanto, dalle risultanze del rapporto di Controparte_1 incidente stradale redatto dalla Polizia Locale di Carrara, proprietario del veicolo risultava la CP_9[...
, mentre era il conducente;
Controparte_1
- motivazione della sentenza apparente e illogica, frutto di un “copia e incolla” della comparsa conclusionale della controparte;
- erronea valutazione delle prove: il rapporto di incidente risultava carente, i veicoli non erano mai stati esaminati e il giudizio di comparabilità era stato eseguito tramite software CAD;
- violazione dell'art. 2054 comma 2, c.c., non essendo stata data prova contraria alla presunzione di concorso di colpa tra conducenti e non essendo stata valutata la rilevanza dell'eccesso di velocità della Mercedes;
- in ordine al quantum: erroneo riconoscimento dell'IVA in assenza di idonea giustificazione fiscale;
erroneo riconoscimento del danno da c.d. fermo tecnico, per il quale non era stata fornita prova.
Si costituivano preliminarmente eccependo l'inammissibilità e/o improponibilità Controparte_1 dell'appello per mancanza di valida procura ad litem, e la , resistendo nel merito. CP_2
Rimanevano contumaci e . Controparte_3 CP_4
Si dà atto che il fascicolo era riassegnato alla scrivente in esito a provvedimento di variazione tabellare del 18.10.22.
Rigettata l'eccezione di difetto di procura ad litem con ordinanza del 22.3.24, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 21.10.25. La causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
***
P a g . 2 | 4 Deve trovare accoglimento l'eccezione dell'appellante in ordine al difetto di legittimazione attiva di CP_1
ciò cui consegue la rimessione al primo giudice, attesa la mancata integrazione del contraddittorio.
[...]
In primo luogo, si evidenzia che dall'atto di citazione dinanzi al gdp (e in tutte le memorie successive) proposto dalla , è riportata quale proprietaria della Mercedes la Auto Ok srls. È quindi la stessa ricostruzione CP_2 della parte attrice in primo grado a indicare tale diverso soggetto come proprietario del veicolo. D'altro canto,
che affermava in prime cure essere proprietario di detto mezzo, non ha prodotto in tale sede Controparte_1 alcun documento ciò comprovante. Inoltre, anche il rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Locale di Carrara reca come proprietaria la e come conducente CP_9 Controparte_1
Solo in appello quest'ultimo ha prodotto i doc. n. 2 e 3 allegati alla comparsa di costituzione, vale a dire la missiva della Polizia Locale di Carrara prot. infort. n. 213/2022 del 24.10.22, che, in risposta al legale dell'odierno appellato, indica quale proprietario della Mercedes, al momento dell'incidente, lo stesso CP_1 e certificato cronologico PRA, che attesta passaggio di proprietà in data 18.5.17 in favore di Controparte_1 e tale Persona_1
Nondimeno, detti documenti, pacificamente disponibili nel corso del giudizio di prime cure (atteso che la compravendita risale al 18.5.17 ed è stata trascritta il 22.5.17), sono stati prodotti solo in appello, né risulta che non sia stato possibile provvederne al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado per causa non imputabile alla parte – fatto neppure allegato - (cfr. Cass. n.16289/2024), di talché essi sono inammissibili.
È poi appena il caso di evidenziare che “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, nè quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.” (cfr. SS.UU. del 16/02/2016 n. 2951).
Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite (Cassazione del 19 dicembre 2022, n. 37164.).
Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte): per il giudizio di primo grado
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 352,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 567,00
P a g . 3 | 4 Fase decisionale, valore medio: € 746,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.090,00
RIDUZIONI ( 50% sul compenso per art. 4 c.1 ult. parte)
Compenso al netto delle riduzioni € 1.045,00 ase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.397,00
RIDUZIONI (50% sul compenso per art. 4 c.1 ult. parte)
Compenso al netto delle riduzioni € 1.698,50 oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, avverso la sentenza del g.d.p. di Carrara n.13/2022, ogni diversa istanza, azione, Controparte_4 eccezione, difesa disattese, così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello;
Visto l'art. 354 cpc rimette la causa al gdp di Carrara per mancata integrazione del contraddittorio in primo grado;
Condanna e in solido Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 tra loro alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'appellante, liquidate in € 1045 per il giudizio di primo grado e di € 1689,50 per il giudizio di appello, a titolo di compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti e spese di CTU;
Così deciso in data 21/05/2025.
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 4 | 4