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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/01/2024, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Cavaliere, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 60594 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019, e vertente
tra
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Iannucci (codice fiscale – pec CodiceFiscale_3
- fax 081 5983446) ed elettivamente domiciliati presso lo studio Email_1 dello stesso in Ro-ma - Via Tevere n. 48, giusta procura rilasciata su foglio separato e di cui al regi-stro informatico.
Attori
e
con sede legale e Direzione Generale in Milano, in Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A, ( Controparte_1
C.F.: n° ), P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pamela Schimperna giusta procura speciale alle liti a rogito del Notaio Dott.
in Bologna, del 29 ottobre 2010 rep. n. 115840 racc. 33105 in atti ed elettivamente domiciliata Per_1 presso il suo studio in Roma Viale Cortina d'Ampezzo, 186
Parte convenuta
OGGETTO: nullità contratto di mutuo ipotecario.
CONCLUSIONI: All'udienza a trattazione scritta dell'8.11.2023, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nelle rispettive note di trattazione scritta. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.09.2019, e hanno Parte_1 Parte_2 evocato in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della spiegata domanda,
1. Dichiarare e confermare la nullità del contratto di compravendita del 28 ot-tobre 2005, Rep. 16060 racc.
8718 a rogito Notaio , così come accertata e statuita dalla sentenza n. 15291/2018 pubblicata il 23 Per_2 luglio 2018, Rep. n. 16608/2018 del 23 luglio 2018;
2. Accertare e Dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di mutuo ipo-tecario del 28 ottobre 2005, rep. n. 16061 raccolta 8719 per l'effetto della de-claratoria di nullità del contratto di compravendita;
3. Accertare e Dichiarare il diritto degli attori ad ottenere l'immediata sospen-sione delle rate di mutuo attualmente in corso e ORDINARE, alla la immediata sospensione dei ratei del mutuo Controparte_2 ancora a scadere e sino al 31 maggio 2030;
4. Accertare, Dichiarare e Ordinare la ripetizione di tutto quanto è stato già, dagli attori, attualmente versato e sino al momento della intervenuta sospensione.
5. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e CPA come per legge e rimborso spese del procedimento di mediazione, con attribuzione al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
A tal fine, parte attrice ha esposto che:
- con atto a rogito del Notaio di Roma sottoscritto in data 28.10.2005, aveva acquistato da Persona_3
e e la proprietà dell'appartamento sito nel Comune di Roma in CP_3 Persona_4 CP_4
Via Samassi 112 al piano primo e distinto con il numero 5 per euro 125.000,00(all. 2) e successivamente il locale cantina per euro 5.800,00 con atto dell'8.07.2008 ( all.3)
- avevano appreso dall'architetto nominato dal condominio che per gli immobili non era stata presentata alcuna domanda in sanatoria e che i versamenti indicati si riferivano ad altri immobili;
- avevano promosso giudizio nei confronti dei venditori, definito con la sentenza n.15291/2018 del
23.07.2018 che aveva dichiarato nulli gli atti di compravendita e condannato i convenuti in solido a restituire la somma di euro 116.360,00, oltre interessi, sentenza appellata.
Parte attrice sosteneva che secondo la giurisprudenza che provvedeva a richiamare nell'ipotesi di collegamento negoziale fra contratto di compravendita e contratto di mutuo e di inadempimento del contratto di compravendita il contratto di mutuo, considerato che la somma erogata dalla era stata destinata CP_2 all'acquisto del bene de quo, il cui contratto di compravendita era stato dichiarato nullo, ne sarebbe derivato che la nullità del primo contratto non avrebbe che potuto privare di giustificazione causale anche il relativo contratto di mutuo, con conseguente nullità del contratto di mutuo.
Si è costituita in giudizio la convenuta che ha preliminarmente eccepito il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva per le domande risarcitorie essendo legittimato il venditore e ha contestato la domanda attorea, eccependo l'inesistenza di comportamenti della idonei a provocare i danni lamentati CP_2 dall'attore e la validità del contratto di mutuo in contestazione. La nullità del mutuo non potrebbe derivare dalla nullità dell'atto di compravendita, essendo il contratto di acquisto dell'Immobile e quello di finanziamento atti negoziali dotati ciascuno di propria autonomia e non interessati da collegamenti funzionali.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare e pregiudiziale - Ritenere e dichiarare di difetto di legittimazione passiva della avversaria pretesa risarcitoria, dissimulata, per le ragioni sopra enunciate, nella odierna domanda di nullità dei contrati di mutuo fondiario. - In ogni caso, in via cautelare, disporre la sospensione del presente giudizio all'esito del passaggio in giudicato della definitiva sentenza che sarà resa nel giudizio avente ad oggetto la domanda presupposta di cui in narrativa.
Nel merito - In ogni caso, rigettare l'avversaria domanda, perché infondata in fatto e diritto, non conforme
a Giurisprudenza, nonché sfornita di prova. - Con vittoria di compensi e spese di lite, come per legge”.
Con ordinanza del 27.07.2020 è stata rigettata la richiesta cautelare di sospensione del presente procedimento in attesa di quello pendente nei confronti dei venditori sul presupposto che la sentenza che aveva dichiarato la nullità del contratto di compravendita non faceva statp nei confronti della banca convenuta nel presente giudizio e sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. e ha rinviato all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori.
La causa è stata istruita solo documentalmente e all'udienza dell'8.11.2023, svoltasi in modalità a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta per essere stata parte del contratto di mutuo oggetto di causa.
Parte attrice, in qualità di acquirente dell'appartamento sito nel Comune di Roma, via Samassi al n.112, al piano primo, interno 5, in forza del contratto di compravendita stipulato il 28.10.2005 e l'8.07.2008
a rogito del Notaio con e e ha chiesto di Persona_3 CP_3 Persona_4 CP_4 confermare la nullità del contratto di compravendita, di dichiarare la risoluzione del contratto di mutuo ipotecario intercorso tra le parti in pari data, quale conseguenza immediata e diretta della nullità del collegato contratto di compravendita dichiarata con sentenza n. n.15291/2018 del 23.07.2018 non definitiva, atteso che
– contrariamente a quanto dichiarato dalla venditrice – l'immobile compravenduto è risultato abusivo e non conforme alla normativa urbanistico-edilizia, né condonabile, essendo stata emessa ordinanza di demolizione.
Ritiene il Tribunale che le domande attoree siano infondate per i motivi di seguito indicati.
Va, in primo luogo, rilevato che non può essere confermata una pronuncia di nullità della compravendita così come accertata e statuita nella sentenza n. 15291/2018 in quanto questa non fa stato nei confronti dell'Istituto di Credito che non è stato parte di quel giudizio
Va, in secondo luogo, osservato come la nullità del mutuo in contestazione non possa derivare dalla sua qualificazione come mutuo di scopo finalizzato all'acquisto dell'immobile dichiarato nullo.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo delineato la fattispecie del mutuo di scopo, tanto nella versione “legale”, quanto in quella “convenzionale”, nel senso che in entrambi i casi la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale;
sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste se (e solo se) quella destinazione non sia rispettata
(v. tra le più recenti Cass. n. 25793-15).
Il mutuo di scopo è dunque preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnare la funzione consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati ad un'utilizzazione vincolata (v. Cass. n. 12123-90). L'elemento caratterizzante è che una somma di danaro viene concessa al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, la quale in tal modo entra a far parte del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. n. 317/01 e prima ancora Cass. n. 2876/88). Per tale ragione, il mutuo di scopo si differenzia dallo schema tipico del contratto di mutuo: dal punto di vista strutturale, visto che il sovvenuto si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto con l'attuazione, in concreto, dell'attività programmata;
e dal punto di vista funzionale, poiché nel sinallagma assume rilievo essenziale anche quest'ultima prestazione, in termini corrispettivi dell'ottenimento della somma erogata (e v. Cass. n. 5805-94; Cass. n. 7116-98).
Essendo la disponibilità finanziaria concessa in vista della sua utilizzazione esclusiva per lo scopo convenuto, è esclusa ogni diversa volontaria destinazione delle somme, ivi compresa, in particolare, quella della estinzione di pregresse passività del mutuatario (v. Cass. n. 317/01; Cass. n. 2796/72).
In tutti i casi in cui sia dedotta l'esistenza di un mutuo di scopo convenzionale è tuttavia necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata incida sulla causa del contratto, finendo per coinvolgere direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore.
Qualora venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate per esclusivo interesse del mutuatario, si realizza infatti semplicemente una esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale. In tale caso, non può parlarsi di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso lato, vi sia ovviamente per il sovvenuto), poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale.
Inoltre, proprio perché caratterizzato nel senso innanzi detto, il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 cod. civ. (cfr. Cass. n. 25180/07), attesa la sua diversa funzione e atteso che il requisito per tale sua classificazione è l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante alla destinazione delle somme (cfr., per il credito agevolato, Cass. n. 1369/16).
Ne discende in definitiva che: (a) ove manchi un interesse del mutuante, sul mutuatario non grava uno specifico obbligo di destinazione delle somme erogate;
(b) la deviazione dal tipo contrattuale di cui all'art. 1813 cod. civ. si può affermare quando vi sia la prova di un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo;
(c) negli altri casi, ove cioè la prova di una consimile situazione non sia fornita,
l'inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso. (Cass. 19-10-2017, n. 24699).
Nel caso di specie – premesso che nessuna inosservanza della destinazione della somma mutuata è stata allegata dall'attrice, la quale ha al contrario confermato l'utilizzo dell'importo finanziato dalla per CP_2
l'acquisto dell'immobile rilevatosi successivamente abusivo e non sanabile – il contratto di finanziamento stipulato tra le parti non è qualificabile come mutuo di scopo convenzionale.
Il negozio stipulato tra le parti è stato qualificato come mutuo fondiario, alla stregua dell'espresso richiamo all'art. 38 T.U.B. contenuto nel contratto e non è qualificabile come mutuo di scopo convenzionale.
Il mutuo si è infatti perfezionato con la consegna dell'intera somma al mutuatario al momento della stipula, con il conseguente obbligo immediato per quest'ultimo di restituirla alle condizioni economiche ivi pattuite.
Una volta esclusa la natura di mutuo di scopo del contratto di mutuo in contestazione, va altresì disattesa la tesi attorea dell'esistenza di un collegamento negoziale funzionale tra l'atto di compravendita immobiliare dichiarato nullo per mancanza del titolo edificatorio e il mutuo ipotecario destinato a finanziare l'acquisto del medesimo immobile, dal quale deriverebbe la nullità del secondo, quale conseguenza immediata e diretta della nullità del primo.
Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità il collegamento negoziale “è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato, non attraverso un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, cosicché le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro. Ciò che vuoi dire che, pur conservando una loro causa autonoma, i diversi contratti legati dal loro collegamento funzionale sono finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi (v. anche Cass.
10.10.2014 n. 21417; Cass. 29.9.2014 n. 20411; Cass. 22.3.2013 n. 7255). Perché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico - che impone la considerazione unitaria della fattispecie - sono quindi necessari due requisiti. Il primo è quello oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario. Il secondo è quello soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (v. per tutte Cass. 17.5.2010 n. 11974;
Cass. 16.3.2006 n. 5851). Sul piano processuale, poi, l'accertamento della natura, entità, modalità e conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito;
ma un tale apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, solo se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (v. per tutte Cass. 17.5.2010 n. 11974)”.
In più chiari termini, si è affermato che “affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (Cass., n.
12567/2004; Cass., n. 23470/2004; Cass. n. 14611/2005; Cass., n. 5851/2006; Cass., n. 11974/2010).
Alla stregua di tali comuni principi, alcune pronunce di legittimità hanno esplicitamente escluso la sussistenza di un collegamento negoziale funzionale finanche in caso di mutuo utilizzato per corrispondere il prezzo dell'acquisto di un veicolo non consegnato e di versamento della somma mutuata dalla banca al venditore su delega irrevocabile del mutuatario (n. 12567 del 08/07/2004).
La sentenza della S.C. n. 5481/2015, invece, ha ritenuto che nella fattispecie sottoposta al suo esame, la corte di merito, nell'affermare l'autonomia dei due rapporti - quello di compravendita e quello di mutuo - non avesse considerato, né messo in rilievo, le seguenti circostanze che “se complessivamente considerate, avrebbero reso evidente finalità ed interessi;
il che vuoi significare che il contratto di mutuo fondiario concluso era finalizzato soltanto all'acquisto dell'immobile”:
a) lo stretto legame funzionale esistente fra il contratto di compravendita e quello di mutuo fondiario destinato a finanziario l'acquisto dell'immobile; b) la circostanza che le trattative per la concessione del mutuo e la conclusione del contratto di compravendita erano state seguite - su indicazione della stessa banca - dal medesimo notaio che avrebbe dovuto rogare gli atti definitivi;
c) la documentazione relativa alla concessione del mutuo fondiario, ed in particolare l'istruttoria condotta dalla banca e la relativa perizia;
d) la qualità delle parti e l'iter fattuale della vicenda, in particolare con riferimento ai luoghi e tempi di conclusione dei due contratti, delle modalità di partecipazione di tutti protagonisti, della cadenza cronologica degli eventi;
il tutto come emerge dagli atti;
e) la destinazione immediata della somma mutuata;
f) l'erogazione del mutuo ai sensi del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, art. 10, conv. nella L. 15 febbraio 1980,
n. 25.
Con particolare riferimento alla circostanza sub a), la S.C. ha sottolineato che “In questo contesto gli interessi economici e le posizione contrattuali dei protagonisti si intrecciano con evidenza. Da un lato, quello dell'istituto di credito la cui utilità economica consiste nell'offrire una somma di denaro in cambio della sua restituzione differita nel tempo, con la corresponsione degli interessi;
dall'altro quello della parte mutuataria a conseguire l'immediata disponibilità della somma di denaro da parte della stessa banca, dietro sua restituzione, come pattuito. In questo intreccio s'inserisce la posizione del terzo datore d'ipoteca che proprio e soltanto con la sua prestazione, rappresentata dall'iscrizione ipotecaria sul bene di sua proprietà, consente la conclusione del contratto di mutuo fondiario tra la banca ed i promissari acquirenti. Il loro reciproco interesse è così soddisfatto. E l'interesse del terzo datore è, a sua volta, costituito dalla vendita del proprio immobile. Soltanto in questo modo si realizza la voluta e composita operazione economica”.
Nel caso esaminato dalla S.C., quindi, elemento rilevante e decisivo ai fini dell'accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento del collegamento funzionale tra il contratto di compravendita e quello di mutuo è risultato il ruolo svolto dal promittente venditore quale terzo datore di ipoteca su un immobile non più definitivamente trasferito per indisponibilità dei promissari acquirenti una volta che gli stessi avevano ricevuto dalla banca la somma da utilizzare per l'acquisto immobiliare definitivo.
Tale specificità della fattispecie scrutinata in quel giudizio, ha consentito ai Giudici di legittimità di superare anche la circostanza che i singoli contratti (preliminare di compravendita e mutuo) fossero stati stipulati tra soggetti diversi, affermando che “la fattispecie del collegamento negoziale è configurabile anche in questo caso, a patto che gli stessi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scopo voluto dalle parti (Cass. 19.7.2012 n. 12454;
Cass.
5.6.2007 n. 13164)”. Nella fattispecie in esame, invece, il mero utilizzo della somma mutuata per l'acquisto del predetto immobile, risultato successivamente abusivo e non sanabile, non può valere, di per sé, ad integrare il nesso oggettivo e soggettivo richiesto dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità ai fini della configurabilità di un collegamento funzionale in senso tecnico tra i due negozi, tale da imporre la considerazione unitaria della fattispecie.
Sotto il profilo oggettivo, il contratto di compravendita e quello di mutuo fondiario, sebbene stipulati contestualmente, sono intercorsi tra soggetti diversi non tutti interessati a perseguire le stesse finalità ed interessi;
sicché, i due negozi non possono essere considerati tra di loro coordinati per la realizzazione di una finalità giuridica ulteriore che trascende gli effetti tipici dei singoli contratti e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.
Nella fattispecie concreta, infatti, la venditrice non ha ricoperto anche il ruolo di terzo datore di ipoteca, atteso che tale garanzia è stata rilasciata alla Banca mutuante dall'acquirente, odierno attore, all'atto dell'acquisto dell'immobile. La parte venditrice, pertanto, è rimasta completamente estranea al rapporto di mutuo intercorso tra gli opponenti e la essendo interessata soltanto alla vendita dell'immobile e non CP_2 anche al finanziamento per il suo acquisto da parte dell'acquirente.
Specularmente, il contatto di mutuo non risulta in alcun modo coordinato con quello di compravendita se non sotto il profilo della successione cronologica degli eventi,
Rileva altresì in tal senso la circostanza che la non ha disposto alcun pagamento diretto a favore CP_2 della venditrice, ma ha erogato la somma al mutuatario mediante accredito su conto corrente della somma mutuata, al netto delle spese.
Ne discende che, l'intendimento degli opponenti di utilizzare la somma mutuata per l'acquisto dell'immobile è rimasto estraneo al rapporto con la Banca e costituisce esclusivamente lo scopo o motivo
(rispetto al quale la Banca è rimasta del tutto estranea) per il quale il mutuatario ha stipulato il contratto di mutuo e non la causa dello stesso, tant'è che la Banca mutuante non aveva alcun onere di verificare l'impiego delle somme finanziate, né poteva esercitare alcun controllo in tal senso (atteso che il vincolo delle somme era finalizzato soltanto a garantire la rispetto alla irrevocabilità dell'iscrizione ipotecaria a suo CP_2 favore).
Difetta, nella specie, anche il profilo soggettivo in quanto, oltre alla non comune finalità perseguita da tutti i soggetti coinvolti nei due contratti, il contratto di mutuo non contiene alcun elemento dal quale possa ritenersi sussistente una volontà di tutte le parti di realizzare un collegamento funzionale con la compravendita.
A conforto delle argomentazioni fin qui esposte soccorre, sotto il profilo normativo, la disposizione di cui all'art. 46, comma 3°, D.P.R. 380/2001, che esclude che l'ipoteca ed il contratto di mutuo siano travolti dalla nullità della compravendita per violazione della normativa urbanistica. La norma appena citata stabilisce, infatti, che la sentenza che accerta la nullità del contratto di compravendita “non pregiudica i diritti di garanzia acquisiti in base ad un atto iscritto … anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti”. Nella fattispecie in esame, è pacifico che l'ipoteca è stata iscritta prima della domanda di nullità proposta degli opponenti.
La ragione di tale scelta normativa risiede nel fatto che, come noto, per gli atti costitutivi di diritti reali di garanzia non vi è l'obbligo di riportare le prescrizioni urbanistiche a pena di nullità.
Difatti, la portata applicativa della norma sarebbe pressoché annullata, ove si ritenga che, in base al collegamento funzionale tra i due negozi, la nullità del contratto di compravendita immobiliare per violazione della normativa urbanistica travolga sempre e comunque quello del mutuo finalizzato all'acquisto del medesimo immobile.
Per completezza espositiva va anche evidenziato come, nella fattispecie in esame, neppure trovino applicazione le norme del TUB (attualmente 121 e ss.) in materia di credito al consumo: disposizioni che istituiscono per legge un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di vendita e tra l'altro prevedono, in caso di inadempimento del fornitore, l'azione diretta del consumatore contro il finanziatore (cfr. Cass., n. 19522/2015; Cass., n. 20477 del 29/09/2014; Cass., n. 12454/2012).
Trattasi, infatti, di una disciplina speciale, applicabile soltanto in presenza di particolari condizioni – quali la sottoscrizione di un contratto di credito concesso da un finanziatore ad un consumatore, per un importo non superiore a 75.000 euro, finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene mobile o la prestazione di un servizio specifici;
l'assenza di una garanzia ipotecaria, la presenza di accordi tra finanziatore e fornitore (che normalmente prevedono il versamento diretto al fornitore della somma finanziata) – che, pur volendo ritenere che gli opponenti abbiano agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, non ricorrono nel caso di specie relativo ad un mutuo fondiario dell'importo di euro 125.000,00 per l'acquisto di un diritto reale immobiliare.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni svolte, in mancanza di un collegamento funzionale tra i due negozi, la dedotta nullità dell'atto di compravendita (per la quale, peraltro, non è stata proposta autonoma domanda giudiziale), non si ripercuote sulla validità del contratto di mutuo stipulato dagli opponenti con la Banca convenuta, con conseguente rigetto della domanda in esame.
Il rigetto delle domande di nullità del contratto di mutuo in contestazione determina anche l'assorbimento di ogni altra domanda.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande proposte da e nei confronti di con Parte_1 Parte_2 Controparte_1
l'atto di citazione notificato il 24.09.2019;
- condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi euro 8.433,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 31.01.2024
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Cavaliere
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Cavaliere, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 60594 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019, e vertente
tra
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Iannucci (codice fiscale – pec CodiceFiscale_3
- fax 081 5983446) ed elettivamente domiciliati presso lo studio Email_1 dello stesso in Ro-ma - Via Tevere n. 48, giusta procura rilasciata su foglio separato e di cui al regi-stro informatico.
Attori
e
con sede legale e Direzione Generale in Milano, in Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A, ( Controparte_1
C.F.: n° ), P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pamela Schimperna giusta procura speciale alle liti a rogito del Notaio Dott.
in Bologna, del 29 ottobre 2010 rep. n. 115840 racc. 33105 in atti ed elettivamente domiciliata Per_1 presso il suo studio in Roma Viale Cortina d'Ampezzo, 186
Parte convenuta
OGGETTO: nullità contratto di mutuo ipotecario.
CONCLUSIONI: All'udienza a trattazione scritta dell'8.11.2023, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nelle rispettive note di trattazione scritta. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.09.2019, e hanno Parte_1 Parte_2 evocato in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della spiegata domanda,
1. Dichiarare e confermare la nullità del contratto di compravendita del 28 ot-tobre 2005, Rep. 16060 racc.
8718 a rogito Notaio , così come accertata e statuita dalla sentenza n. 15291/2018 pubblicata il 23 Per_2 luglio 2018, Rep. n. 16608/2018 del 23 luglio 2018;
2. Accertare e Dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di mutuo ipo-tecario del 28 ottobre 2005, rep. n. 16061 raccolta 8719 per l'effetto della de-claratoria di nullità del contratto di compravendita;
3. Accertare e Dichiarare il diritto degli attori ad ottenere l'immediata sospen-sione delle rate di mutuo attualmente in corso e ORDINARE, alla la immediata sospensione dei ratei del mutuo Controparte_2 ancora a scadere e sino al 31 maggio 2030;
4. Accertare, Dichiarare e Ordinare la ripetizione di tutto quanto è stato già, dagli attori, attualmente versato e sino al momento della intervenuta sospensione.
5. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e CPA come per legge e rimborso spese del procedimento di mediazione, con attribuzione al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
A tal fine, parte attrice ha esposto che:
- con atto a rogito del Notaio di Roma sottoscritto in data 28.10.2005, aveva acquistato da Persona_3
e e la proprietà dell'appartamento sito nel Comune di Roma in CP_3 Persona_4 CP_4
Via Samassi 112 al piano primo e distinto con il numero 5 per euro 125.000,00(all. 2) e successivamente il locale cantina per euro 5.800,00 con atto dell'8.07.2008 ( all.3)
- avevano appreso dall'architetto nominato dal condominio che per gli immobili non era stata presentata alcuna domanda in sanatoria e che i versamenti indicati si riferivano ad altri immobili;
- avevano promosso giudizio nei confronti dei venditori, definito con la sentenza n.15291/2018 del
23.07.2018 che aveva dichiarato nulli gli atti di compravendita e condannato i convenuti in solido a restituire la somma di euro 116.360,00, oltre interessi, sentenza appellata.
Parte attrice sosteneva che secondo la giurisprudenza che provvedeva a richiamare nell'ipotesi di collegamento negoziale fra contratto di compravendita e contratto di mutuo e di inadempimento del contratto di compravendita il contratto di mutuo, considerato che la somma erogata dalla era stata destinata CP_2 all'acquisto del bene de quo, il cui contratto di compravendita era stato dichiarato nullo, ne sarebbe derivato che la nullità del primo contratto non avrebbe che potuto privare di giustificazione causale anche il relativo contratto di mutuo, con conseguente nullità del contratto di mutuo.
Si è costituita in giudizio la convenuta che ha preliminarmente eccepito il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva per le domande risarcitorie essendo legittimato il venditore e ha contestato la domanda attorea, eccependo l'inesistenza di comportamenti della idonei a provocare i danni lamentati CP_2 dall'attore e la validità del contratto di mutuo in contestazione. La nullità del mutuo non potrebbe derivare dalla nullità dell'atto di compravendita, essendo il contratto di acquisto dell'Immobile e quello di finanziamento atti negoziali dotati ciascuno di propria autonomia e non interessati da collegamenti funzionali.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare e pregiudiziale - Ritenere e dichiarare di difetto di legittimazione passiva della avversaria pretesa risarcitoria, dissimulata, per le ragioni sopra enunciate, nella odierna domanda di nullità dei contrati di mutuo fondiario. - In ogni caso, in via cautelare, disporre la sospensione del presente giudizio all'esito del passaggio in giudicato della definitiva sentenza che sarà resa nel giudizio avente ad oggetto la domanda presupposta di cui in narrativa.
Nel merito - In ogni caso, rigettare l'avversaria domanda, perché infondata in fatto e diritto, non conforme
a Giurisprudenza, nonché sfornita di prova. - Con vittoria di compensi e spese di lite, come per legge”.
Con ordinanza del 27.07.2020 è stata rigettata la richiesta cautelare di sospensione del presente procedimento in attesa di quello pendente nei confronti dei venditori sul presupposto che la sentenza che aveva dichiarato la nullità del contratto di compravendita non faceva statp nei confronti della banca convenuta nel presente giudizio e sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. e ha rinviato all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori.
La causa è stata istruita solo documentalmente e all'udienza dell'8.11.2023, svoltasi in modalità a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta per essere stata parte del contratto di mutuo oggetto di causa.
Parte attrice, in qualità di acquirente dell'appartamento sito nel Comune di Roma, via Samassi al n.112, al piano primo, interno 5, in forza del contratto di compravendita stipulato il 28.10.2005 e l'8.07.2008
a rogito del Notaio con e e ha chiesto di Persona_3 CP_3 Persona_4 CP_4 confermare la nullità del contratto di compravendita, di dichiarare la risoluzione del contratto di mutuo ipotecario intercorso tra le parti in pari data, quale conseguenza immediata e diretta della nullità del collegato contratto di compravendita dichiarata con sentenza n. n.15291/2018 del 23.07.2018 non definitiva, atteso che
– contrariamente a quanto dichiarato dalla venditrice – l'immobile compravenduto è risultato abusivo e non conforme alla normativa urbanistico-edilizia, né condonabile, essendo stata emessa ordinanza di demolizione.
Ritiene il Tribunale che le domande attoree siano infondate per i motivi di seguito indicati.
Va, in primo luogo, rilevato che non può essere confermata una pronuncia di nullità della compravendita così come accertata e statuita nella sentenza n. 15291/2018 in quanto questa non fa stato nei confronti dell'Istituto di Credito che non è stato parte di quel giudizio
Va, in secondo luogo, osservato come la nullità del mutuo in contestazione non possa derivare dalla sua qualificazione come mutuo di scopo finalizzato all'acquisto dell'immobile dichiarato nullo.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo delineato la fattispecie del mutuo di scopo, tanto nella versione “legale”, quanto in quella “convenzionale”, nel senso che in entrambi i casi la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale;
sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste se (e solo se) quella destinazione non sia rispettata
(v. tra le più recenti Cass. n. 25793-15).
Il mutuo di scopo è dunque preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnare la funzione consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati ad un'utilizzazione vincolata (v. Cass. n. 12123-90). L'elemento caratterizzante è che una somma di danaro viene concessa al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, la quale in tal modo entra a far parte del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. n. 317/01 e prima ancora Cass. n. 2876/88). Per tale ragione, il mutuo di scopo si differenzia dallo schema tipico del contratto di mutuo: dal punto di vista strutturale, visto che il sovvenuto si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto con l'attuazione, in concreto, dell'attività programmata;
e dal punto di vista funzionale, poiché nel sinallagma assume rilievo essenziale anche quest'ultima prestazione, in termini corrispettivi dell'ottenimento della somma erogata (e v. Cass. n. 5805-94; Cass. n. 7116-98).
Essendo la disponibilità finanziaria concessa in vista della sua utilizzazione esclusiva per lo scopo convenuto, è esclusa ogni diversa volontaria destinazione delle somme, ivi compresa, in particolare, quella della estinzione di pregresse passività del mutuatario (v. Cass. n. 317/01; Cass. n. 2796/72).
In tutti i casi in cui sia dedotta l'esistenza di un mutuo di scopo convenzionale è tuttavia necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata incida sulla causa del contratto, finendo per coinvolgere direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore.
Qualora venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate per esclusivo interesse del mutuatario, si realizza infatti semplicemente una esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale. In tale caso, non può parlarsi di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso lato, vi sia ovviamente per il sovvenuto), poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale.
Inoltre, proprio perché caratterizzato nel senso innanzi detto, il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 cod. civ. (cfr. Cass. n. 25180/07), attesa la sua diversa funzione e atteso che il requisito per tale sua classificazione è l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante alla destinazione delle somme (cfr., per il credito agevolato, Cass. n. 1369/16).
Ne discende in definitiva che: (a) ove manchi un interesse del mutuante, sul mutuatario non grava uno specifico obbligo di destinazione delle somme erogate;
(b) la deviazione dal tipo contrattuale di cui all'art. 1813 cod. civ. si può affermare quando vi sia la prova di un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo;
(c) negli altri casi, ove cioè la prova di una consimile situazione non sia fornita,
l'inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso. (Cass. 19-10-2017, n. 24699).
Nel caso di specie – premesso che nessuna inosservanza della destinazione della somma mutuata è stata allegata dall'attrice, la quale ha al contrario confermato l'utilizzo dell'importo finanziato dalla per CP_2
l'acquisto dell'immobile rilevatosi successivamente abusivo e non sanabile – il contratto di finanziamento stipulato tra le parti non è qualificabile come mutuo di scopo convenzionale.
Il negozio stipulato tra le parti è stato qualificato come mutuo fondiario, alla stregua dell'espresso richiamo all'art. 38 T.U.B. contenuto nel contratto e non è qualificabile come mutuo di scopo convenzionale.
Il mutuo si è infatti perfezionato con la consegna dell'intera somma al mutuatario al momento della stipula, con il conseguente obbligo immediato per quest'ultimo di restituirla alle condizioni economiche ivi pattuite.
Una volta esclusa la natura di mutuo di scopo del contratto di mutuo in contestazione, va altresì disattesa la tesi attorea dell'esistenza di un collegamento negoziale funzionale tra l'atto di compravendita immobiliare dichiarato nullo per mancanza del titolo edificatorio e il mutuo ipotecario destinato a finanziare l'acquisto del medesimo immobile, dal quale deriverebbe la nullità del secondo, quale conseguenza immediata e diretta della nullità del primo.
Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità il collegamento negoziale “è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato, non attraverso un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, cosicché le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro. Ciò che vuoi dire che, pur conservando una loro causa autonoma, i diversi contratti legati dal loro collegamento funzionale sono finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi (v. anche Cass.
10.10.2014 n. 21417; Cass. 29.9.2014 n. 20411; Cass. 22.3.2013 n. 7255). Perché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico - che impone la considerazione unitaria della fattispecie - sono quindi necessari due requisiti. Il primo è quello oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario. Il secondo è quello soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (v. per tutte Cass. 17.5.2010 n. 11974;
Cass. 16.3.2006 n. 5851). Sul piano processuale, poi, l'accertamento della natura, entità, modalità e conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito;
ma un tale apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, solo se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (v. per tutte Cass. 17.5.2010 n. 11974)”.
In più chiari termini, si è affermato che “affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (Cass., n.
12567/2004; Cass., n. 23470/2004; Cass. n. 14611/2005; Cass., n. 5851/2006; Cass., n. 11974/2010).
Alla stregua di tali comuni principi, alcune pronunce di legittimità hanno esplicitamente escluso la sussistenza di un collegamento negoziale funzionale finanche in caso di mutuo utilizzato per corrispondere il prezzo dell'acquisto di un veicolo non consegnato e di versamento della somma mutuata dalla banca al venditore su delega irrevocabile del mutuatario (n. 12567 del 08/07/2004).
La sentenza della S.C. n. 5481/2015, invece, ha ritenuto che nella fattispecie sottoposta al suo esame, la corte di merito, nell'affermare l'autonomia dei due rapporti - quello di compravendita e quello di mutuo - non avesse considerato, né messo in rilievo, le seguenti circostanze che “se complessivamente considerate, avrebbero reso evidente finalità ed interessi;
il che vuoi significare che il contratto di mutuo fondiario concluso era finalizzato soltanto all'acquisto dell'immobile”:
a) lo stretto legame funzionale esistente fra il contratto di compravendita e quello di mutuo fondiario destinato a finanziario l'acquisto dell'immobile; b) la circostanza che le trattative per la concessione del mutuo e la conclusione del contratto di compravendita erano state seguite - su indicazione della stessa banca - dal medesimo notaio che avrebbe dovuto rogare gli atti definitivi;
c) la documentazione relativa alla concessione del mutuo fondiario, ed in particolare l'istruttoria condotta dalla banca e la relativa perizia;
d) la qualità delle parti e l'iter fattuale della vicenda, in particolare con riferimento ai luoghi e tempi di conclusione dei due contratti, delle modalità di partecipazione di tutti protagonisti, della cadenza cronologica degli eventi;
il tutto come emerge dagli atti;
e) la destinazione immediata della somma mutuata;
f) l'erogazione del mutuo ai sensi del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, art. 10, conv. nella L. 15 febbraio 1980,
n. 25.
Con particolare riferimento alla circostanza sub a), la S.C. ha sottolineato che “In questo contesto gli interessi economici e le posizione contrattuali dei protagonisti si intrecciano con evidenza. Da un lato, quello dell'istituto di credito la cui utilità economica consiste nell'offrire una somma di denaro in cambio della sua restituzione differita nel tempo, con la corresponsione degli interessi;
dall'altro quello della parte mutuataria a conseguire l'immediata disponibilità della somma di denaro da parte della stessa banca, dietro sua restituzione, come pattuito. In questo intreccio s'inserisce la posizione del terzo datore d'ipoteca che proprio e soltanto con la sua prestazione, rappresentata dall'iscrizione ipotecaria sul bene di sua proprietà, consente la conclusione del contratto di mutuo fondiario tra la banca ed i promissari acquirenti. Il loro reciproco interesse è così soddisfatto. E l'interesse del terzo datore è, a sua volta, costituito dalla vendita del proprio immobile. Soltanto in questo modo si realizza la voluta e composita operazione economica”.
Nel caso esaminato dalla S.C., quindi, elemento rilevante e decisivo ai fini dell'accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento del collegamento funzionale tra il contratto di compravendita e quello di mutuo è risultato il ruolo svolto dal promittente venditore quale terzo datore di ipoteca su un immobile non più definitivamente trasferito per indisponibilità dei promissari acquirenti una volta che gli stessi avevano ricevuto dalla banca la somma da utilizzare per l'acquisto immobiliare definitivo.
Tale specificità della fattispecie scrutinata in quel giudizio, ha consentito ai Giudici di legittimità di superare anche la circostanza che i singoli contratti (preliminare di compravendita e mutuo) fossero stati stipulati tra soggetti diversi, affermando che “la fattispecie del collegamento negoziale è configurabile anche in questo caso, a patto che gli stessi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scopo voluto dalle parti (Cass. 19.7.2012 n. 12454;
Cass.
5.6.2007 n. 13164)”. Nella fattispecie in esame, invece, il mero utilizzo della somma mutuata per l'acquisto del predetto immobile, risultato successivamente abusivo e non sanabile, non può valere, di per sé, ad integrare il nesso oggettivo e soggettivo richiesto dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità ai fini della configurabilità di un collegamento funzionale in senso tecnico tra i due negozi, tale da imporre la considerazione unitaria della fattispecie.
Sotto il profilo oggettivo, il contratto di compravendita e quello di mutuo fondiario, sebbene stipulati contestualmente, sono intercorsi tra soggetti diversi non tutti interessati a perseguire le stesse finalità ed interessi;
sicché, i due negozi non possono essere considerati tra di loro coordinati per la realizzazione di una finalità giuridica ulteriore che trascende gli effetti tipici dei singoli contratti e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.
Nella fattispecie concreta, infatti, la venditrice non ha ricoperto anche il ruolo di terzo datore di ipoteca, atteso che tale garanzia è stata rilasciata alla Banca mutuante dall'acquirente, odierno attore, all'atto dell'acquisto dell'immobile. La parte venditrice, pertanto, è rimasta completamente estranea al rapporto di mutuo intercorso tra gli opponenti e la essendo interessata soltanto alla vendita dell'immobile e non CP_2 anche al finanziamento per il suo acquisto da parte dell'acquirente.
Specularmente, il contatto di mutuo non risulta in alcun modo coordinato con quello di compravendita se non sotto il profilo della successione cronologica degli eventi,
Rileva altresì in tal senso la circostanza che la non ha disposto alcun pagamento diretto a favore CP_2 della venditrice, ma ha erogato la somma al mutuatario mediante accredito su conto corrente della somma mutuata, al netto delle spese.
Ne discende che, l'intendimento degli opponenti di utilizzare la somma mutuata per l'acquisto dell'immobile è rimasto estraneo al rapporto con la Banca e costituisce esclusivamente lo scopo o motivo
(rispetto al quale la Banca è rimasta del tutto estranea) per il quale il mutuatario ha stipulato il contratto di mutuo e non la causa dello stesso, tant'è che la Banca mutuante non aveva alcun onere di verificare l'impiego delle somme finanziate, né poteva esercitare alcun controllo in tal senso (atteso che il vincolo delle somme era finalizzato soltanto a garantire la rispetto alla irrevocabilità dell'iscrizione ipotecaria a suo CP_2 favore).
Difetta, nella specie, anche il profilo soggettivo in quanto, oltre alla non comune finalità perseguita da tutti i soggetti coinvolti nei due contratti, il contratto di mutuo non contiene alcun elemento dal quale possa ritenersi sussistente una volontà di tutte le parti di realizzare un collegamento funzionale con la compravendita.
A conforto delle argomentazioni fin qui esposte soccorre, sotto il profilo normativo, la disposizione di cui all'art. 46, comma 3°, D.P.R. 380/2001, che esclude che l'ipoteca ed il contratto di mutuo siano travolti dalla nullità della compravendita per violazione della normativa urbanistica. La norma appena citata stabilisce, infatti, che la sentenza che accerta la nullità del contratto di compravendita “non pregiudica i diritti di garanzia acquisiti in base ad un atto iscritto … anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti”. Nella fattispecie in esame, è pacifico che l'ipoteca è stata iscritta prima della domanda di nullità proposta degli opponenti.
La ragione di tale scelta normativa risiede nel fatto che, come noto, per gli atti costitutivi di diritti reali di garanzia non vi è l'obbligo di riportare le prescrizioni urbanistiche a pena di nullità.
Difatti, la portata applicativa della norma sarebbe pressoché annullata, ove si ritenga che, in base al collegamento funzionale tra i due negozi, la nullità del contratto di compravendita immobiliare per violazione della normativa urbanistica travolga sempre e comunque quello del mutuo finalizzato all'acquisto del medesimo immobile.
Per completezza espositiva va anche evidenziato come, nella fattispecie in esame, neppure trovino applicazione le norme del TUB (attualmente 121 e ss.) in materia di credito al consumo: disposizioni che istituiscono per legge un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di vendita e tra l'altro prevedono, in caso di inadempimento del fornitore, l'azione diretta del consumatore contro il finanziatore (cfr. Cass., n. 19522/2015; Cass., n. 20477 del 29/09/2014; Cass., n. 12454/2012).
Trattasi, infatti, di una disciplina speciale, applicabile soltanto in presenza di particolari condizioni – quali la sottoscrizione di un contratto di credito concesso da un finanziatore ad un consumatore, per un importo non superiore a 75.000 euro, finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene mobile o la prestazione di un servizio specifici;
l'assenza di una garanzia ipotecaria, la presenza di accordi tra finanziatore e fornitore (che normalmente prevedono il versamento diretto al fornitore della somma finanziata) – che, pur volendo ritenere che gli opponenti abbiano agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, non ricorrono nel caso di specie relativo ad un mutuo fondiario dell'importo di euro 125.000,00 per l'acquisto di un diritto reale immobiliare.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni svolte, in mancanza di un collegamento funzionale tra i due negozi, la dedotta nullità dell'atto di compravendita (per la quale, peraltro, non è stata proposta autonoma domanda giudiziale), non si ripercuote sulla validità del contratto di mutuo stipulato dagli opponenti con la Banca convenuta, con conseguente rigetto della domanda in esame.
Il rigetto delle domande di nullità del contratto di mutuo in contestazione determina anche l'assorbimento di ogni altra domanda.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande proposte da e nei confronti di con Parte_1 Parte_2 Controparte_1
l'atto di citazione notificato il 24.09.2019;
- condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi euro 8.433,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 31.01.2024
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Cavaliere