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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/11/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. n. 187/2023 vertente
TRA
P.IVA: , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Paola (CS), via Giacontesi n. 12, presso lo studio dell'avv.
NA PA, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Giancarlo Gentile, in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito.
ATTORE
e
, C.F. , elettivamente domiciliata in Scalea CP_1 CodiceFiscale_1
(CS), via Michele Bianchi nn. 4/6, presso lo studio dell'avv. Marcello Durante, che la rappresentata e difende in virtù del mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di merito.
CONVENUTA
e
, C.F. Controparte_2
– P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 P.IVA_3
pagina 1 di 6 elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell , e rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Ferrato e Carmela Filice, in CP_2
virtù di procura generale alle liti per notar di Roma del 23/01/2023, n. Persona_1
37590 di repertorio.
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'opposizione avanzata da . CP_1
L'opposizione è fondata.
Nel proporre il giudizio di merito l'istituto di riscossione ha chiesto l'accertamento della piena pignorabilità dell'assegno di invalidità in capo all'odierna convenuta nella misura di 1/5 a norma dell'articolo 545, comma 8, c.p.c.
Ha inoltre dedotto:
- che, in data 4/5/2022 ha notificato alla sig.ra , nella qualità di CP_1
debitore, e all , quale terzo pignorato, l'atto di pignoramento dei crediti CP_2
verso terzi, ex artt. 48 bis DPR 602/1973 e 543 c.p.c., per la somma di euro
30.039,43, in forza delle cartelle di pagamento: nn.
03420170033020937000;03420190001072971000;03420010060295608001;0342
0120052447316000;0342014001808673000;03420140022432235000;034201500
19954370000;03420170017758223000;03420150031733834000;
- che, con la richiesta n. 202200000291170 del 28/1/2022, l' ha segnalato di CP_2
essere debitore nei confronti della sig.ra della somma di euro CP_1
15.365,41;
- che, in ottemperanza al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, ha proceduto alla notifica del pignoramento alla quale la debitrice ha spiegato opposizione ex art. 615 c.p.c.
pagina 2 di 6 deducendo la riduzione della propria capacità di lavoro, per come riconosciuto dal
Tribunale di Paola – Sezione Lavoro con decreto emesso in data 22/10/2021 con il quale è stato omologato l'accertamento del requisito sanitario e, seguito del quale,
l ha provveduto alla liquidazione del citato assegno per l'importo pari ad CP_2
euro 15.365,41, in ragione dei contributi versati dal 24/2/1980 al 18/11/2016. Ha pertanto eccepito l'integrale impignorabilità delle somme di cui il terzo si è dichiarato debitore, in dipendenza della natura assistenziale della prestazione corrisposta, stante l'impignorabilità per la parte necessaria a garantirgli il minimo vitale, contestando il diritto dell'Agente della Riscossione di procedere ad esecuzione forzata, per violazione dell'art. 545, comma 7, c.p.c.;
- che, il G.E. all'udienza del 6.9.2022, all'interno della procedura recante R.G.E n.
244/2022, ha sospeso l'esecuzione del procedimento concedendo alle parti termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Occorre, invero, premettere che in tema d'esecuzione forzata presso terzi, l'art. 545
c.p.c., penultimo e ultimo comma, recita: “le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. È rilevata dal giudice anche d'ufficio”.
pagina 3 di 6 Pertanto, l'assegno sociale anche dopo esser stato versato sul conto corrente intestato al debitore esecutato conserva comunque la funzione connessa al titolo previdenziale per il quale il denaro è stato erogato, purché le somme siano accreditate direttamente dall'ente previdenziale e risulti chiaramente intellegibile la causale del versamento.
Per come statuito in seno alla giurisprudenza di legittimità, il limite di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. opera anche con riguardo agli arretrati dell'assegno sociale.
Diversamente argomentando si verificherebbe la situazione in cui l'avente diritto che non riceva l'assegno sociale nella misura spettante per un periodo di tempo più o meno lungo, e che per ciò stesso subisce un danno (potendo essere costretto a ricorrere al credito per sopperire alle proprie necessità) verrebbe ad essere ulteriormente danneggiato per il fatto che la somma finalmente erogatagli a titolo di arretrati gli potrebbe essere interamente pignorata o trattenuta;
nel mentre l'avente diritto che ha sempre percepito nella misura corretta lo stesso assegno non potrebbe essere soggetto a pignoramento (cfr. in senso conforme Cass. civ., sez. Lav., sentenza n. 206/2006).
Nel caso in esame, tra la documentazione in atti risulta il decreto di omologa del
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Lavoro e Previdenza del 22.10.2021, n.
R.G.1245/2020, (all. 3 del fascicolo della convenuta) con decorrenza dal 7.12.2018, nonché la comunicazione di liquidazione dell'assegno n. 15108305, cat. n. IO, del
19.1.2022 (all. 4 del fascicolo di parte convenuta), con la quale è stato autorizzato e liquidato l'assegno di invalidità, con decorrenza dal 1 aprile 2017 per l'importo mensile di euro 513,01, oltre a riconoscere gli arretrati per l'importo netto pari ad euro 15.365,41 calcolato sulla base dei contributi versati dal 24/2/1980 al 18/11/2016, sia con il sistema retributivo, sia con quello contributivo.
Emolumenti questi ultimi riconosciuti a titolo di arretrati per l'assegno sociale;
pertanto, deve ritenersi permanere sul denaro accreditato lo stesso vincolo giuridico della impignorabilità prevista dall'art. 545 c.p.c.
pagina 4 di 6 In definitiva, il motivo di opposizione relativo alla impignorabilità delle somme presenti sul conto corrente dell'esecutato, essendo corrispondenti agli arretrati dell'assegno sociale di cui la convenuta risulta essere titolare, va accolto e il pignoramento va dichiarato nullo per impignorabilità dei beni oggetto della procedura.
2. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna dell
[...]
alla loro rifusione in favore di Tali spese sono Controparte_3 CP_1
liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), ridotti del
50% ai sensi dell'art. 4, comma 1 D.M. n. 55/2014, esclusa la fase istruttoria, in relazione allo scaglione fino ad € 26.000,00, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate. Le spese di lite sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Le conclusioni avanzate dall (“L per quanto di pertinenza, si rimette CP_2 CP_2
conclusivamente alle statuizioni che l'intestato Giudicante riterrà di dover adottare”, v. memoria di costituzione) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra e l CP_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta da;
CP_1
- dichiara la nullità del pignoramento presso terzi promosso da
[...]
nei confronti della debitrice esecutata;
Controparte_4
- ordina all' in qualità di terzo pignorato, lo svincolo delle somme CP_2
accantonate;
pagina 5 di 6 - condanna l in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di delle CP_1
spese di lite, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.698,50, di cui € 1.698,50 per compensi professionali ed € 0,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.p.a. come per legge, somma da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- compensa interamente le spese di lite tra e l CP_1 [...]
. Controparte_2
Paola, 26.11.2025
Il Giudice
(dr. Luigi Varrecchione)
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