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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/11/2025, n. 3539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3539 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 3962 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Giuseppe Marotta;
parte attrice
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dagli Avvocati Alberto Toffoletto, Christian Romeo, Luciana Cipolla e Flora Lettermayer;
parte convenuta
nonché
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Cafiero;
parte convenuta
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI
come da atti delle parti.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice ha citato in giudizio le banche convenute, al fine di vedere dichiarata la nullità del contratto di finanziamento n. F100000008560128 stante l'applicazione di interessi superiori al tasso-soglia ai fini dell'usura nonché deducendo che le banche avevano concesso credito nonostante il peggioramento delle condizioni della soggetto tenuto al rimborso, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni anche per effetto dell'illegittima segnalazione alla centrale rischi.
Le banche convenute si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto il rigetto della domanda attorea, attesa l'infondatezza dei motivi di doglianza. La ha proposto Controparte_2 anche una domanda riconvenzionale nell'ipotesi di accoglimento delle domande proposte da parte attrice.
Nel corso del giudizio, al presente procedimento è stato riunito quello di più giovane iscrizione (rubricato al n. R.G. 4032/2023), avente ad oggetto la domanda proposta dalla società nei confronti delle due banche convenute diretta a far valere la nullità del Parte_1 contratto di finanziamento n. F100000008718919 per gli stessi motivi sopra indicati.
OSSERVA IN DIRITTO
1 – La domanda proposta da parte attrice è improcedibile.
Ed invero, l'art. 84 del DL n. 69/2013, convertito nella L. n. 98/2013, nell'apportare modificazioni al D.Lgs. n. 28/2010, stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione, che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che qualora il giudice rilevi il mancato esperimento della mediazione, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine per l'espletamento della procedura.
Al riguardo, va precisato che il presente giudizio ha ad oggetto una controversia in materia di "contratti bancari", rispetto alla quale, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del d.lgs. 28/2010, "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale".
In tema di procedimento civile, il mancato espletamento della mediazione in materia obbligatoria - entro il termine dell'udienza di rinvio – determina la improcedibilità della domanda proposta.
Nel caso di specie, il giudice ha rilevato il mancato esperimento della mediazione ed ha concesso un termine per introdurre la mediazione. Ciononostante, la mediazione non è stata esperita.
Sul punto, la Corte di Cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 24629 del 03/12/2015, Rv. 638006) ha evidenziato che la norma in esame è stata costruita in funzione deflattiva, al fine di rendere il processo la extrema ratio, cioè l'ultima possibilità dopo che le altre sono risultate precluse. Ha ritenuto, dunque, che l'onere di esperire il tentativo di mediazione debba allocarsi presso la parte che ha interesse al processo ed ha il potere di iniziare il processo.
Di conseguenza, considerato che la domanda è stata proposta da parte attrice, che ha il potere e l'interesse ad introdurre il processo, è su tale parte che gravava l'onere di attivare la procedura di mediazione obbligatoria. Di conseguenza, va dichiarata la improcedibilità della domanda proposta da parte attrice, non risultando che –sebbene sia stato assegnato il termine per l'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria- tale procedura sia stata mai attivata.
Ogni altra questione è da intendersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022) per le cause di valore indeterminabile – bassa complessità.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA IMPROCEDIBILE la domanda proposta da parte attrice;
ON parte attrice a corrispondere in favore di ciascuna parte convenuta la somma di €. 4.000,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge.
Così deciso il 19 novembre 2025
Il Giudice
(dott.ssa Jone Galasso)