TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/11/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2221/2024 promossa con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
DR OC (C.F.: ); CodiceFiscale_2 ricorrente nei confronti di: ME (C.F./P.I.: , rappresentata e difesa dagli CP_1 P.IVA_1
Avv.ti Monica Iacoviello (C.F.: ), Manuela Malavasi (C.F.: CodiceFiscale_3
), RO RO (C.F.: ) e IA CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
SA (C.F.: ); CodiceFiscale_6 resistente
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc. b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Conclusioni di parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via pregiudiziale
pagina 1 di 11 - dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
−accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato ovvero per carenza di interesse ad agire, e conseguentemente rigettarla;
−dichiarare la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale:
o in via principale, dell'art. 3, D.Lgs. n. 374/1999, per contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost. per tutte le ragioni suesposte, così disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la conseguente sospensione del presente giudizio;
o sempre in via principale, dell'art. 15 della Legge n. 52/1996 e dell'art. 3, D.Lgs. n. 374/1999, per contrasto con l'art. 41 Cost. e con l'art.
3. Cost. per tutte le ragioni suesposte, così disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la conseguente sospensione del presente giudizio;
in subordine, dell'interpretazione – ove considerata “diritto vivente” – dei co. 1 e 2 dell'art. 3, D.Lgs. n. 374/1999 (e della deroga di cui all'art. 2, D.M. 485/2001) data dalla pronuncia della Suprema Corte n. 12838/2025, per contrasto con l'art. 41 Cost. per tutte le ragioni suesposte, così disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la conseguente sospensione del presente giudizio;
in via preliminare
• accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di nullità ex art. 117 e 125-bis TUB e conseguentemente rigettarla per i motivi illustrati in atti;
nel merito
• in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti;
in via istruttoria
• ordinare ex art. 210 c.p.c. al Sig. l'esibizione della copia del contratto Pt_1 ricevuta dalla Banca quale “copia cliente”; in ogni caso
• con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., il Sig. ha chiesto l'annullamento Parte_1 della clausola di determinazione degli interessi e del contratto di finanziamento carta
“revolving”, e conseguente rideterminazione delle somme dovute a Findomestic Banca
pagina 2 di 11 , in forza di un contratto di finanziamento con annessa carta di credito “revolving” CP_1 stipulato con il suddetto istituto di credito. In particolare, a fondamento delle proprie domande, parte ricorrente ha dedotto:
- in data 3 gennaio 2000, il Sig. ha sottoscritto con Findomestic un contratto di Pt_1 finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico;
- con il medesimo contratto gli è stata concessa una linea di credito “revolving” (Carta di credito revolving);
- tale ultimo contratto è viziato per violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 TUB, posto che “la clausola di determinazione degli interessi ed il TAEG non sono stati stipulati per iscritto”;
- in ogni caso, “il tasso di interesse fattivamente applicato dall'intermediario e riscontrabile nell'estratto conto storico (all. 2) risulta oggetto di riforma nel corso dell'esecuzione del contratto”, con la conseguenza che “l'intermediario” avrebbe “posto in essere delle variazioni illegittime del tasso di interesse, perché eseguite senza preavviso e senza giustificazione, in violazione dell'art. 118 TUB”;
- il contratto risulta altresì viziato in quanto collocato sul mercato attraverso un venditore di beni al dettaglio, dunque non appartenente alla categoria degli agenti in attività finanziaria;
- il contratto, in ultimo, risulta viziato per violazione degli 117 TUB e 125-bis TUB, in quanto “Il consumatore, nel sottoscrivere un contratto di prestito finalizzato ha, per mezzo della medesima e non univoca modulistica, acquistato un secondo ulteriore prodotto finanziario”;
- parte ricorrente, pertanto, vanta dunque diritto alla declaratoria di nullità del contratto di
, con conseguente restituzione all'intermediario delle sole Controparte_2 CP_3 somme prese in prestito, unitamente agli interessi rideterminati al tasso legale ovvero al tasso BOT ex art. 117 TUB, da quantificarsi in separato giudizio. Nel procedimento così instauratosi, con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, si è costituita la resistente (da ora in poi Controparte_4
“Findomestic”), chiedendo il rigetto delle domande avversarie alla luce delle seguenti deduzioni:
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, attesa la natura di contratto di finanziamento disciplinato dal Testo Unico Bancario;
- l'inammissibilità della domanda giudiziale per carenza di interesse ad agire ed indebito frazionamento di azioni nascenti dal medesimo rapporto, in quanto il ricorrente avrebbe agito solo per accertare la nullità della carta di credito e della clausola di determinazione degli interessi, e non per la condanna alla restituzione di somme a seguito dell'eventuale ricalcolo del saldo;
- la carenza di legittimazione ad agire, in quanto, dal momento dell'azione giudiziale, la Carta di Credito è pacificamente estinta, non avendo pertanto il ricorrente alcuna esposizione debitoria in relazione alla carta di credito;
- la prescrizione della domanda di nullità avversaria ex art. 117 e 125-bis TUB, essendo soggetta al termine di prescrizione di 5 anni dalla data in cui è stato stipulato il contratto,
pagina 3 di 11 non essendo le nullità di protezione consumeristiche a tutela di interessi generali e – di conseguenza - non sganciate dal decorso del tempo;
- l'infondatezza e la mancata prova dell'asserita nullità del contratto di linea di credito
“revolving” ex artt. 117 TUB e 1284 c.c., in quanto tale documentazione avrebbe dovuto essere prodotta, ex art. 2697 c.c., dal ricorrente;
- l'infondatezza dell'asserita violazione, da parte della dello ius variandi, atteso che, CP_1 nel caso di specie, si trattava di variazioni migliorative per il ricorrente, non soggette ad alcun dovere di comunicazione nei confronti dei clienti;
- l'infondatezza dell'asserita violazione dell'art. 3 D. Lgs. 374/1999 (che riserva a soggetti iscritti in un apposito elenco l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria), in quanto la disposizione sarebbe da interpretarsi in conformità alla ratio che ne ha determinato l'introduzione, giacché il relativo regolamento attuativo (D.M. 485/2001) prevede che la distribuzione di carte di pagamento non integri esercizio di agenzia in attività finanziaria;
- l'infondatezza dell'asserita violazione dell'obbligo di forma scritta del contratto di EA di credito , per l'inserimento di tale nel documento contrattuale di un ulteriore e CP_3 distinto rapporto di finanziamento, posto che è documentalmente provato che il Sig. non ha stipulato due distinti rapporti negoziali, ma, esclusivamente il contratto Pt_1 avente ad oggetto la concessione della EA di credito;
CP_3
- in ogni caso, l'utilizzo costante della carta di credito costituirebbe una CP_3 convalida del contratto da parte del ricorrente. In occasione della prima udienza virtuale ex art. 127-bis di comparizione delle parti, i difensori hanno insistito sulle proprie domande, ed il difensore di parte ricorrente ha chiesto la produzione della PEC della Banca con cui la stessa, a seguito dell'istanza ex art. 119 TUB del cliente, ha trasmesso solo ed esclusivamente la copia contrattuale di cui al doc. 1 allegato a ricorso. Il difensore di parte resistente ha eccepito che la possiede CP_1 esclusivamente la copia interna, e ha insistito pertanto per l'ordine di esibizione della ulteriore documentazione contrattuale trasferita al ricorrente, senza chiedere i termini ex art. 281-duodecies comma 4 c.p.c., come chiesti invece dal difensore di parte ricorrente. Il Giudice, ritenuta infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda in quanto i contratti di credito al consumo esulano dall'ambito applicativo dei contratti “bancari e finanziari” cui fa cenno l'art. 5 del D.lgs. 28/2010 (cfr. Tribunale di Milano, 10.02.2022), ha concesso alle parti termini per memorie ex art. 281-duodecies comma 4 c.p.c., riservandosi all'esito di provvedere. Successivamente, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, ritenuta non fondata l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte resistente, e non necessario disporre l'ordine di esibizione richiesto da parte ricorrente, considerando la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza cartolare del 14.10.2025.
2. Eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di
pagina 4 di 11 mediazione obbligatoria Parte resistente ha eccepito, in via pregiudiziale, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 da parte del ricorrente. Al riguardo, ritiene questo Giudice di confermare l'ordinanza del 18.06.2025, ritenendo non fondata l'eccezione di improcedibilità sollevata, atteso che i contratti di credito al consumo esulano dall'ambito applicativo dei contratti “bancari e finanziari” cui fa cenno l'art. 5 del D.lgs. 28/2010 (cfr. sul punto Tribunale di Milano, 10.02.2022).
3. Sull'eccezione di inammissibilità della domanda in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato ovvero per carenza di interesse ad agire In via preliminare non può essere accolta l'eccezione di parte resistente avente ad oggetto la carenza di interesse ad agire del ricorrente in ordine alla sola domanda di accertamento. Al riguardo, si osserva che nel nostro ordinamento sono pienamente legittime le domande aventi ad oggetto l'accertamento della nullità di un contratto. In questa prospettiva, anche di recente la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in ordine ad una domanda di accertamento della nullità di una clausola contrattuale, ritenendo che tale domanda possa essere formulata anche in via autonoma e non meramente strumentale rispetto all'accoglimento dell'eventuale domanda di restituzione (Cass., ordinanza, 16 febbraio 2023 n. 4911 e, più in generale, sull'ammissibilità di azioni di accertamento, in tema di contratti di bancari, in via autonoma rispetto all'azione di ripetizione, Cass., Ordinanza, 5 settembre 2018 n. 21646), laddove si ravvisi un interesse della parte, inteso come possibile conseguimento di un risultato utile e giuridicamente apprezzabile. Nel caso di specie, è configurabile, ad avviso di questo Giudice, l'interesse ad agire della parte ricorrente, atteso che dall'eventuale accoglimento delle domande di accertamento della nullità del contratto di apertura di linea di credito potrebbe discendere, quantomeno, la rielaborazione del saldo inerente all'apertura di credito revolving.
4. Sulla sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D. Lgs. 375/1999 La banca resistente ha rilevato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui subdelega il Ministro del Tesoro a determinare il contenuto sotto il profilo oggettivo e soggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, in quanto configurerebbe una particolare forma del vizio di eccesso di delega (c.d. “vizio di subdelega in bianco”), che è causa di incostituzionalità della norma. La questione tuttavia appare infondata, considerato che la Corte Costituzionale, in merito all'istituto della delegazione legislativa previsto nel combinato disposto dagli artt. 76 e 77 della Costituzione, in più occasioni ha affermato che è sufficiente che la legge delega contenga i criteri idonei ad indirizzare l'intervento della fonte secondaria, non essendo necessaria una puntuale determinazione delle norme delegate (C. Cost. 426/2006), e che il Governo, al quale il Parlamento ha delegato l'esercizio della funzione legislativa, può a sua pagina 5 di 11 volta delegare all'autorità amministrativa la determinazione di una normativa regolamentare, qualora tale potere rientri nei limiti del potere del legislatore delegato (C. Cost. 79/1966). Orbene, nel caso di specie, la Legge Delega (L. 52/1996, art. 15, rubricato “Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e circolazione transfrontaliera dei capitali: criteri di delega”), non è priva di criteri direttivi ed anzi indica chiaramente l'obiettivo di una più efficace trasparenza e tutela dell'utenza nell'ambito del settore del credito, riservando alla fonte secondaria la disciplina degli aspetti tecnici attuativi. Sostanzialmente, l'art. 3 del D. Lgs. n. 374/1999 non eccede la delega, ma la specifica in modo tecnicamente congruo, stabilendo che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservata a soggetti iscritti all'UIC, Contr rimandando ad appositi decreti del il perimetro soggettivo ed oggettivo di detta attività. Detta questione, pertanto, in quanto infondatamente posta è inammissibile.
5. Sull'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda per prescrizione Parte resistente ha eccepito la prescrizione dell'esercizio dell'azione, avendo il ricorrente ricevuto nel corso degli anni gli estratti conto della senza mai aver sollevato alcuna contestazione, come imposto dall'art 1832 c.c. e dall'art 119 del Dlgs 385/1993, e pertanto, da considerarsi approvati. Secondo costante giurisprudenza, ai sensi dell'art. 1832 c.c., l'approvazione tacita dell'estratto conto bancario rende inoppugnabili gli addebiti e gli accrediti via via annotati sul conto sotto il profilo meramente contabile, ma non preclude eventuali censure di validità del rapporto obbligatorio da cui tali operazioni discendono (Cass. n. 20221/2015, Cass. n 26318/2008, Cass. n. 17679/2009). Sul punto, è opportuno evidenziare che il ricorrente non ha svolto alcuna domanda ripetitoria, avendo chiesto unicamente una pronuncia dichiarativa della nullità del contratto e la rideterminazione della misura dovuta degli interessi, quale conseguenza della dedotta nullità. Giova rilevare che a mente di quanto disposto dall'art. 1422 c.c., l'azione volta a far valere la nullità del contratto, è imprescrittibile e, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, l'inammissibilità della domanda di ripetizione preclude la sola condanna alla restituzione delle somme illegittimamente annotate sul conto, ma non preclude la domanda di nullità volta ad accertare l'illegittimità delle clausole e la conseguente quantificazione dell'importo dovuto dal correntista alla banca. L'eccezione, pertanto, appare infondata e deve essere rigettata.
6. Sulla nullità del contratto per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari La domanda svolta dall'odierno ricorrente, soggetto da qualificarsi consumatore, è volta ad accertare la nullità del contratto concluso con Findomestic in data 3.01.2000, relativo al pagina 6 di 11 finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico, con annessa apertura di una linea di credito con carta “revolving”, nonché ad accertare il conseguente diritto alla sola restituzione delle somme ricevute in prestito al tasso legale ex art. 1284 c. III Codice Civile. La domanda è fondata per i motivi di seguito esposti. Invero, a norma dell'art. l'art. 3, d.lgs. n. 374/1999: “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera Con n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l .” Sul punto, deve intanto essere disattesa la deduzione della resistente (di cui al punto 120 pag. 26 comparsa), secondo cui il negoziante si sarebbe limitato a identificare il ricorrente, controparte del contratto di carta revolving: non si comprende infatti chi abbia sottoposto all'attenzione del cliente consumatore la possibilità di stipulare, contestualmente all'acquisto del bene, un contratto di carta revolving se non il rivenditore, che quindi ha svolto ha attività di presentazione e proposta di contratto (attività rientrante nella qualifica di intermediario del credito anche sulla base della vigente normativa ex art 121 co 1 lettera h T.U.B). È opportuno, in merito, richiamare il decreto n. 485/2001, che ha dettato la disciplina di dettaglio, che all'art. 2, comma 2, ha stabilito che: “Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie preiste dall'articolo 106, comma 1 del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari.” Pertanto, il negoziante è legittimato a raccogliere la domanda contrattuale di finanziamento solo limitatamente al bene da lui venduto. Non può essere condivisa la deduzione di parte resistente secondo la quale, nella fattispecie, il contratto di carta di credito revolving sarebbe stato legittimamente concluso dal negoziante, perché rientra nell'ipotesi di distribuzione di carte di pagamento, di cui alla lett. a) dell'art. 2 citato. La attività di promozione volta alla conclusione della apertura di una contratto di finanziamento con carta “revolving” (posto che questo è stata l'attività posta in essere dal rivenditore), costituisce infatti promozione di una vera e propria apertura di linea di credito, ovvero di un contratto che si sviluppa nel tempo, non collegato al contratto di vendita;
né la promozione volta all'apertura di un contratto di carta revolving può assimilarsi alla mera
“distribuzione” di una carta di pagamento . A prescindere dal significato che si voglia attribuire alla attività di “distribuzione di carta
pagina 7 di 11 di pagamento”, la stessa di certo non può comportare anche la promozione del contratto di apertura di credito con carta revolving (ovvero di un contratto sganciato dal finanziamento di beni collocati dal fornitore), posto che tale interpretazione verrebbe a vanificare il disposto di cui al punto b) della disposizione su indicata. Si consideri, altresì, che la Banca d'Italia, ancor prima dell'intervento legislativo del D. lgs. 13.08.2010 n. 141, aveva nella propria comunicazione del 20.4.2010 precisato che:
“L'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving non rientra nella richiamata deroga, poiché tale tipologia di finanziamento non configura un credito finalizzato, e non può pertanto essere affidata a fornitori di beni e servizi, ma soltanto ai richiamati agenti in attività finanziaria. Si richiamano pertanto gli intermediari ad uno scrupoloso rispetto della normativa vigente”. Tale comunicazione, implicitamente esclude che l'attività in questione potesse rientrare nella mera “distribuzione di carte di pagamento”. Tale interpretazione dell'art 12 comma 1 lettera a) del D. lgs. 13.8.2010 n. 141, che ha escluso in capo al rivenditore di beni e servizi la possibilità di promuovere contratti relativi al rilascio di carte di credito, è confortata dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione n. 12838/2025, a cui questo Giudice intende uniformarsi, la quale ha espressamente enunciato che: “a) nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; CP_6
b) nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, Cod. CP_6 proc. Civ.”. (cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 13 maggio 2025, n. 12838). La Corte, pertanto, ha smentito ogni rilievo alla supposta mancanza di un divieto espresso, affermando che la natura pubblicistica della normativa – tesa a evitare fenomeni di abusivismo e di riciclaggio – rendeva indisponibile la possibilità di deroga da parte delle parti private. In particolare, la Cassazione ha affermato che l'art. 3 D.Lgs. 374/1999 e dunque la previsione di specifiche modalità di esercizio dell'attività finanziaria, attenendo a interessi generali della collettività, “connota la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall' per lo svolgimento dell'attività di CP_6 intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista” (cfr. Cass. n. 12838/2025).
pagina 8 di 11 Nell'affermare detto principio, la Corte ha escluso la possibilità, dedotta dalla banca resistente, di applicare la deroga prevista dal D.M. 485/2001 per i fornitori di beni e servizi, chiarendo che essa non può in alcun modo estendersi alle carte revolving, trattandosi di uno strumento di credito complesso e autonomo, con funzione propriamente finanziaria e non meramente strumentale all'acquisto del bene. La Suprema Corte ha osservato che la carta di credito c.d. revolving, non può infatti essere assimilata alla carta di pagamento ex art. 2, comma II, lett. a) D.M. 485/2001, e che l'attività di promozione e conclusione di finanziamento tramite carta revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo cd. “finalizzato” ex art. 2, comma II, lett. b) D,M, 485/2001, osservando che il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento tramite l'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non è parte del finanziamento. Venendo alla fattispecie in esame, alla luce dei summenzionati principi, emerge dalla documentazione versata in atti, che l'attività del negoziante non si è limitata alla distribuzione di una carta di pagamento, ma ha raccolto una proposta contrattuale relativa all'apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito, di tipo revolving, non finalizzata all'acquisto del bene da lui venduto, in violazione della richiamata normativa primaria e regolamentare (cfr. doc. 1 contratto ricorso;
doc. 14 comparsa resistente). La violazione della norma specifica sul collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, pertanto, determina la nullità del contratto per violazione della disciplina pubblicistica del settore del credito, avente natura imperativa, in ragione degli interessi pubblici e generali ad essa sottesi. Nel caso di specie, il focus della valutazione non è tanto il contenuto del contratto o la condotta precontrattuale dei soggetti, ma la conseguenza della violazione di una norma avente un contenuto specifico, preciso ed individuato, che fa divieto al negoziante che non sia iscritto al UIC di promuovere la stipulazione del contratto di carta revolving. In definitiva, poiché il contratto in esame è stato concluso a seguito di una attività di promozione che era vietata al venditore di elettrodomestici, esso deve ritenersi nullo per contrarietà ad una norma imperativa, in applicazione del medesimo principio affermato dalla Corte di Cassazione con la suddetta richiamata sentenza, nonché, per analogia, con riguardo ai contratti di intermediazione mobiliare posti in essere da un soggetto non autorizzato (cfr. Cass. 3272/2001 e Cass. n. 4760/2018). Occorre valorizzare, altresì, che le norme di cui al D. Lgs. n. 374/1999 e le successive norme di attuazione emanate dal legislatore – che vietano l'attività di promozione al rivenditore del bene non iscritto nel registro UIC - sono state emanate in attuazione della direttiva 91/308/CEE con la specifica finalità di contrastare fenomeni di riciclaggio per attività particolarmente sensibili, e che fra le attività individuate nel testo normativo il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, autorizzazione iscrizioni in albi o registri rientra anche quella di agenti in attività finanziaria. È evidente che tale finalità risponde ad un interesse pubblico, quello di evitare che le attività finanziarie siano utilizzate a scopo di pagina 9 di 11 riciclaggio, fattispecie punita dall'art. 648-bis c.p. Di conseguenza, va dichiarata la nullità del contratto di finanziamento concluso dal Sig. tramite il commerciante convenzionato, ma non iscritto nell'elenco degli Parte_1 agenti finanziari. Pertanto, da tale declaratoria deriva la conseguenza che non è applicabile il predetto tasso debitore contrattuale, ma il rimborso del capitale utilizzato deve essere gravato degli interessi secondo il tasso legale tempo per tempo vigente. Ne consegue l'assorbimento delle altre questioni, in applicazione del principio della ragione più liquida, che postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio (Cass. civ. n. 693 del 09/01/2024). Nella specie, la nullità del contratto per le ragioni sopra esposte, pur essendo stata proposta in via subordinata dal ricorrente, è equiordinata rispetto alle altre ai fini della sua efficacia definitoria del giudizio. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'ordine di trattazione delle questioni, stabilito dall'art. 276, secondo comma, c.p.c., mentre impone al giudice del merito di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (Cass. civ. sez. u. n. 11799 del 12/05/2017), consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga "più liquida" (Cass. civ. sez. u. n. 9936 del 08/05/2014; Cass. civ. n. 30745 del 26/11/2019).
7. Spese di lite In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite (liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, in relazione ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile e complessità bassa di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale e della violazione da parte del ricorrente del principio di sinteticità degli atti, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 30.9.2014 n 20589; Cass. Civ., Sez. V, ordinanza del 22.6.2006 n 19100; vds altresì Cass. Civ., S.U. 17.7.2009 n 16628 nonché Cass. Civ., Sez. I, 27.10.2016 n 21750), devono essere interamente poste a carico di parte resistente, con distrazione in favore del legale antistatario che ne ha fatto richiesta.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta le eccezioni preliminari svolte da parte resistente;
2) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving, oggetto di causa;
3) Accerta e dichiara l'obbligo di di restituire soltanto il capitale ricevuto Parte_1 in prestito al tasso legale;
pagina 10 di 11 4) Condanna a rimborsare in favore di Controparte_4 Pt_1
e spese di giudizio, che liquida in Euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso
[...] spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Lodi, 10 novembre 2025. Il Giudice
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 11 di 11
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
DR OC (C.F.: ); CodiceFiscale_2 ricorrente nei confronti di: ME (C.F./P.I.: , rappresentata e difesa dagli CP_1 P.IVA_1
Avv.ti Monica Iacoviello (C.F.: ), Manuela Malavasi (C.F.: CodiceFiscale_3
), RO RO (C.F.: ) e IA CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
SA (C.F.: ); CodiceFiscale_6 resistente
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc. b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Conclusioni di parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via pregiudiziale
pagina 1 di 11 - dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
−accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato ovvero per carenza di interesse ad agire, e conseguentemente rigettarla;
−dichiarare la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale:
o in via principale, dell'art. 3, D.Lgs. n. 374/1999, per contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost. per tutte le ragioni suesposte, così disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la conseguente sospensione del presente giudizio;
o sempre in via principale, dell'art. 15 della Legge n. 52/1996 e dell'art. 3, D.Lgs. n. 374/1999, per contrasto con l'art. 41 Cost. e con l'art.
3. Cost. per tutte le ragioni suesposte, così disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la conseguente sospensione del presente giudizio;
in subordine, dell'interpretazione – ove considerata “diritto vivente” – dei co. 1 e 2 dell'art. 3, D.Lgs. n. 374/1999 (e della deroga di cui all'art. 2, D.M. 485/2001) data dalla pronuncia della Suprema Corte n. 12838/2025, per contrasto con l'art. 41 Cost. per tutte le ragioni suesposte, così disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la conseguente sospensione del presente giudizio;
in via preliminare
• accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di nullità ex art. 117 e 125-bis TUB e conseguentemente rigettarla per i motivi illustrati in atti;
nel merito
• in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti;
in via istruttoria
• ordinare ex art. 210 c.p.c. al Sig. l'esibizione della copia del contratto Pt_1 ricevuta dalla Banca quale “copia cliente”; in ogni caso
• con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., il Sig. ha chiesto l'annullamento Parte_1 della clausola di determinazione degli interessi e del contratto di finanziamento carta
“revolving”, e conseguente rideterminazione delle somme dovute a Findomestic Banca
pagina 2 di 11 , in forza di un contratto di finanziamento con annessa carta di credito “revolving” CP_1 stipulato con il suddetto istituto di credito. In particolare, a fondamento delle proprie domande, parte ricorrente ha dedotto:
- in data 3 gennaio 2000, il Sig. ha sottoscritto con Findomestic un contratto di Pt_1 finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico;
- con il medesimo contratto gli è stata concessa una linea di credito “revolving” (Carta di credito revolving);
- tale ultimo contratto è viziato per violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 TUB, posto che “la clausola di determinazione degli interessi ed il TAEG non sono stati stipulati per iscritto”;
- in ogni caso, “il tasso di interesse fattivamente applicato dall'intermediario e riscontrabile nell'estratto conto storico (all. 2) risulta oggetto di riforma nel corso dell'esecuzione del contratto”, con la conseguenza che “l'intermediario” avrebbe “posto in essere delle variazioni illegittime del tasso di interesse, perché eseguite senza preavviso e senza giustificazione, in violazione dell'art. 118 TUB”;
- il contratto risulta altresì viziato in quanto collocato sul mercato attraverso un venditore di beni al dettaglio, dunque non appartenente alla categoria degli agenti in attività finanziaria;
- il contratto, in ultimo, risulta viziato per violazione degli 117 TUB e 125-bis TUB, in quanto “Il consumatore, nel sottoscrivere un contratto di prestito finalizzato ha, per mezzo della medesima e non univoca modulistica, acquistato un secondo ulteriore prodotto finanziario”;
- parte ricorrente, pertanto, vanta dunque diritto alla declaratoria di nullità del contratto di
, con conseguente restituzione all'intermediario delle sole Controparte_2 CP_3 somme prese in prestito, unitamente agli interessi rideterminati al tasso legale ovvero al tasso BOT ex art. 117 TUB, da quantificarsi in separato giudizio. Nel procedimento così instauratosi, con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, si è costituita la resistente (da ora in poi Controparte_4
“Findomestic”), chiedendo il rigetto delle domande avversarie alla luce delle seguenti deduzioni:
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, attesa la natura di contratto di finanziamento disciplinato dal Testo Unico Bancario;
- l'inammissibilità della domanda giudiziale per carenza di interesse ad agire ed indebito frazionamento di azioni nascenti dal medesimo rapporto, in quanto il ricorrente avrebbe agito solo per accertare la nullità della carta di credito e della clausola di determinazione degli interessi, e non per la condanna alla restituzione di somme a seguito dell'eventuale ricalcolo del saldo;
- la carenza di legittimazione ad agire, in quanto, dal momento dell'azione giudiziale, la Carta di Credito è pacificamente estinta, non avendo pertanto il ricorrente alcuna esposizione debitoria in relazione alla carta di credito;
- la prescrizione della domanda di nullità avversaria ex art. 117 e 125-bis TUB, essendo soggetta al termine di prescrizione di 5 anni dalla data in cui è stato stipulato il contratto,
pagina 3 di 11 non essendo le nullità di protezione consumeristiche a tutela di interessi generali e – di conseguenza - non sganciate dal decorso del tempo;
- l'infondatezza e la mancata prova dell'asserita nullità del contratto di linea di credito
“revolving” ex artt. 117 TUB e 1284 c.c., in quanto tale documentazione avrebbe dovuto essere prodotta, ex art. 2697 c.c., dal ricorrente;
- l'infondatezza dell'asserita violazione, da parte della dello ius variandi, atteso che, CP_1 nel caso di specie, si trattava di variazioni migliorative per il ricorrente, non soggette ad alcun dovere di comunicazione nei confronti dei clienti;
- l'infondatezza dell'asserita violazione dell'art. 3 D. Lgs. 374/1999 (che riserva a soggetti iscritti in un apposito elenco l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria), in quanto la disposizione sarebbe da interpretarsi in conformità alla ratio che ne ha determinato l'introduzione, giacché il relativo regolamento attuativo (D.M. 485/2001) prevede che la distribuzione di carte di pagamento non integri esercizio di agenzia in attività finanziaria;
- l'infondatezza dell'asserita violazione dell'obbligo di forma scritta del contratto di EA di credito , per l'inserimento di tale nel documento contrattuale di un ulteriore e CP_3 distinto rapporto di finanziamento, posto che è documentalmente provato che il Sig. non ha stipulato due distinti rapporti negoziali, ma, esclusivamente il contratto Pt_1 avente ad oggetto la concessione della EA di credito;
CP_3
- in ogni caso, l'utilizzo costante della carta di credito costituirebbe una CP_3 convalida del contratto da parte del ricorrente. In occasione della prima udienza virtuale ex art. 127-bis di comparizione delle parti, i difensori hanno insistito sulle proprie domande, ed il difensore di parte ricorrente ha chiesto la produzione della PEC della Banca con cui la stessa, a seguito dell'istanza ex art. 119 TUB del cliente, ha trasmesso solo ed esclusivamente la copia contrattuale di cui al doc. 1 allegato a ricorso. Il difensore di parte resistente ha eccepito che la possiede CP_1 esclusivamente la copia interna, e ha insistito pertanto per l'ordine di esibizione della ulteriore documentazione contrattuale trasferita al ricorrente, senza chiedere i termini ex art. 281-duodecies comma 4 c.p.c., come chiesti invece dal difensore di parte ricorrente. Il Giudice, ritenuta infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda in quanto i contratti di credito al consumo esulano dall'ambito applicativo dei contratti “bancari e finanziari” cui fa cenno l'art. 5 del D.lgs. 28/2010 (cfr. Tribunale di Milano, 10.02.2022), ha concesso alle parti termini per memorie ex art. 281-duodecies comma 4 c.p.c., riservandosi all'esito di provvedere. Successivamente, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, ritenuta non fondata l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte resistente, e non necessario disporre l'ordine di esibizione richiesto da parte ricorrente, considerando la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza cartolare del 14.10.2025.
2. Eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di
pagina 4 di 11 mediazione obbligatoria Parte resistente ha eccepito, in via pregiudiziale, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 da parte del ricorrente. Al riguardo, ritiene questo Giudice di confermare l'ordinanza del 18.06.2025, ritenendo non fondata l'eccezione di improcedibilità sollevata, atteso che i contratti di credito al consumo esulano dall'ambito applicativo dei contratti “bancari e finanziari” cui fa cenno l'art. 5 del D.lgs. 28/2010 (cfr. sul punto Tribunale di Milano, 10.02.2022).
3. Sull'eccezione di inammissibilità della domanda in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato ovvero per carenza di interesse ad agire In via preliminare non può essere accolta l'eccezione di parte resistente avente ad oggetto la carenza di interesse ad agire del ricorrente in ordine alla sola domanda di accertamento. Al riguardo, si osserva che nel nostro ordinamento sono pienamente legittime le domande aventi ad oggetto l'accertamento della nullità di un contratto. In questa prospettiva, anche di recente la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in ordine ad una domanda di accertamento della nullità di una clausola contrattuale, ritenendo che tale domanda possa essere formulata anche in via autonoma e non meramente strumentale rispetto all'accoglimento dell'eventuale domanda di restituzione (Cass., ordinanza, 16 febbraio 2023 n. 4911 e, più in generale, sull'ammissibilità di azioni di accertamento, in tema di contratti di bancari, in via autonoma rispetto all'azione di ripetizione, Cass., Ordinanza, 5 settembre 2018 n. 21646), laddove si ravvisi un interesse della parte, inteso come possibile conseguimento di un risultato utile e giuridicamente apprezzabile. Nel caso di specie, è configurabile, ad avviso di questo Giudice, l'interesse ad agire della parte ricorrente, atteso che dall'eventuale accoglimento delle domande di accertamento della nullità del contratto di apertura di linea di credito potrebbe discendere, quantomeno, la rielaborazione del saldo inerente all'apertura di credito revolving.
4. Sulla sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D. Lgs. 375/1999 La banca resistente ha rilevato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui subdelega il Ministro del Tesoro a determinare il contenuto sotto il profilo oggettivo e soggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, in quanto configurerebbe una particolare forma del vizio di eccesso di delega (c.d. “vizio di subdelega in bianco”), che è causa di incostituzionalità della norma. La questione tuttavia appare infondata, considerato che la Corte Costituzionale, in merito all'istituto della delegazione legislativa previsto nel combinato disposto dagli artt. 76 e 77 della Costituzione, in più occasioni ha affermato che è sufficiente che la legge delega contenga i criteri idonei ad indirizzare l'intervento della fonte secondaria, non essendo necessaria una puntuale determinazione delle norme delegate (C. Cost. 426/2006), e che il Governo, al quale il Parlamento ha delegato l'esercizio della funzione legislativa, può a sua pagina 5 di 11 volta delegare all'autorità amministrativa la determinazione di una normativa regolamentare, qualora tale potere rientri nei limiti del potere del legislatore delegato (C. Cost. 79/1966). Orbene, nel caso di specie, la Legge Delega (L. 52/1996, art. 15, rubricato “Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e circolazione transfrontaliera dei capitali: criteri di delega”), non è priva di criteri direttivi ed anzi indica chiaramente l'obiettivo di una più efficace trasparenza e tutela dell'utenza nell'ambito del settore del credito, riservando alla fonte secondaria la disciplina degli aspetti tecnici attuativi. Sostanzialmente, l'art. 3 del D. Lgs. n. 374/1999 non eccede la delega, ma la specifica in modo tecnicamente congruo, stabilendo che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservata a soggetti iscritti all'UIC, Contr rimandando ad appositi decreti del il perimetro soggettivo ed oggettivo di detta attività. Detta questione, pertanto, in quanto infondatamente posta è inammissibile.
5. Sull'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda per prescrizione Parte resistente ha eccepito la prescrizione dell'esercizio dell'azione, avendo il ricorrente ricevuto nel corso degli anni gli estratti conto della senza mai aver sollevato alcuna contestazione, come imposto dall'art 1832 c.c. e dall'art 119 del Dlgs 385/1993, e pertanto, da considerarsi approvati. Secondo costante giurisprudenza, ai sensi dell'art. 1832 c.c., l'approvazione tacita dell'estratto conto bancario rende inoppugnabili gli addebiti e gli accrediti via via annotati sul conto sotto il profilo meramente contabile, ma non preclude eventuali censure di validità del rapporto obbligatorio da cui tali operazioni discendono (Cass. n. 20221/2015, Cass. n 26318/2008, Cass. n. 17679/2009). Sul punto, è opportuno evidenziare che il ricorrente non ha svolto alcuna domanda ripetitoria, avendo chiesto unicamente una pronuncia dichiarativa della nullità del contratto e la rideterminazione della misura dovuta degli interessi, quale conseguenza della dedotta nullità. Giova rilevare che a mente di quanto disposto dall'art. 1422 c.c., l'azione volta a far valere la nullità del contratto, è imprescrittibile e, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, l'inammissibilità della domanda di ripetizione preclude la sola condanna alla restituzione delle somme illegittimamente annotate sul conto, ma non preclude la domanda di nullità volta ad accertare l'illegittimità delle clausole e la conseguente quantificazione dell'importo dovuto dal correntista alla banca. L'eccezione, pertanto, appare infondata e deve essere rigettata.
6. Sulla nullità del contratto per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari La domanda svolta dall'odierno ricorrente, soggetto da qualificarsi consumatore, è volta ad accertare la nullità del contratto concluso con Findomestic in data 3.01.2000, relativo al pagina 6 di 11 finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico, con annessa apertura di una linea di credito con carta “revolving”, nonché ad accertare il conseguente diritto alla sola restituzione delle somme ricevute in prestito al tasso legale ex art. 1284 c. III Codice Civile. La domanda è fondata per i motivi di seguito esposti. Invero, a norma dell'art. l'art. 3, d.lgs. n. 374/1999: “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera Con n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l .” Sul punto, deve intanto essere disattesa la deduzione della resistente (di cui al punto 120 pag. 26 comparsa), secondo cui il negoziante si sarebbe limitato a identificare il ricorrente, controparte del contratto di carta revolving: non si comprende infatti chi abbia sottoposto all'attenzione del cliente consumatore la possibilità di stipulare, contestualmente all'acquisto del bene, un contratto di carta revolving se non il rivenditore, che quindi ha svolto ha attività di presentazione e proposta di contratto (attività rientrante nella qualifica di intermediario del credito anche sulla base della vigente normativa ex art 121 co 1 lettera h T.U.B). È opportuno, in merito, richiamare il decreto n. 485/2001, che ha dettato la disciplina di dettaglio, che all'art. 2, comma 2, ha stabilito che: “Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie preiste dall'articolo 106, comma 1 del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari.” Pertanto, il negoziante è legittimato a raccogliere la domanda contrattuale di finanziamento solo limitatamente al bene da lui venduto. Non può essere condivisa la deduzione di parte resistente secondo la quale, nella fattispecie, il contratto di carta di credito revolving sarebbe stato legittimamente concluso dal negoziante, perché rientra nell'ipotesi di distribuzione di carte di pagamento, di cui alla lett. a) dell'art. 2 citato. La attività di promozione volta alla conclusione della apertura di una contratto di finanziamento con carta “revolving” (posto che questo è stata l'attività posta in essere dal rivenditore), costituisce infatti promozione di una vera e propria apertura di linea di credito, ovvero di un contratto che si sviluppa nel tempo, non collegato al contratto di vendita;
né la promozione volta all'apertura di un contratto di carta revolving può assimilarsi alla mera
“distribuzione” di una carta di pagamento . A prescindere dal significato che si voglia attribuire alla attività di “distribuzione di carta
pagina 7 di 11 di pagamento”, la stessa di certo non può comportare anche la promozione del contratto di apertura di credito con carta revolving (ovvero di un contratto sganciato dal finanziamento di beni collocati dal fornitore), posto che tale interpretazione verrebbe a vanificare il disposto di cui al punto b) della disposizione su indicata. Si consideri, altresì, che la Banca d'Italia, ancor prima dell'intervento legislativo del D. lgs. 13.08.2010 n. 141, aveva nella propria comunicazione del 20.4.2010 precisato che:
“L'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving non rientra nella richiamata deroga, poiché tale tipologia di finanziamento non configura un credito finalizzato, e non può pertanto essere affidata a fornitori di beni e servizi, ma soltanto ai richiamati agenti in attività finanziaria. Si richiamano pertanto gli intermediari ad uno scrupoloso rispetto della normativa vigente”. Tale comunicazione, implicitamente esclude che l'attività in questione potesse rientrare nella mera “distribuzione di carte di pagamento”. Tale interpretazione dell'art 12 comma 1 lettera a) del D. lgs. 13.8.2010 n. 141, che ha escluso in capo al rivenditore di beni e servizi la possibilità di promuovere contratti relativi al rilascio di carte di credito, è confortata dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione n. 12838/2025, a cui questo Giudice intende uniformarsi, la quale ha espressamente enunciato che: “a) nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; CP_6
b) nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, Cod. CP_6 proc. Civ.”. (cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 13 maggio 2025, n. 12838). La Corte, pertanto, ha smentito ogni rilievo alla supposta mancanza di un divieto espresso, affermando che la natura pubblicistica della normativa – tesa a evitare fenomeni di abusivismo e di riciclaggio – rendeva indisponibile la possibilità di deroga da parte delle parti private. In particolare, la Cassazione ha affermato che l'art. 3 D.Lgs. 374/1999 e dunque la previsione di specifiche modalità di esercizio dell'attività finanziaria, attenendo a interessi generali della collettività, “connota la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall' per lo svolgimento dell'attività di CP_6 intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista” (cfr. Cass. n. 12838/2025).
pagina 8 di 11 Nell'affermare detto principio, la Corte ha escluso la possibilità, dedotta dalla banca resistente, di applicare la deroga prevista dal D.M. 485/2001 per i fornitori di beni e servizi, chiarendo che essa non può in alcun modo estendersi alle carte revolving, trattandosi di uno strumento di credito complesso e autonomo, con funzione propriamente finanziaria e non meramente strumentale all'acquisto del bene. La Suprema Corte ha osservato che la carta di credito c.d. revolving, non può infatti essere assimilata alla carta di pagamento ex art. 2, comma II, lett. a) D.M. 485/2001, e che l'attività di promozione e conclusione di finanziamento tramite carta revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo cd. “finalizzato” ex art. 2, comma II, lett. b) D,M, 485/2001, osservando che il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento tramite l'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non è parte del finanziamento. Venendo alla fattispecie in esame, alla luce dei summenzionati principi, emerge dalla documentazione versata in atti, che l'attività del negoziante non si è limitata alla distribuzione di una carta di pagamento, ma ha raccolto una proposta contrattuale relativa all'apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito, di tipo revolving, non finalizzata all'acquisto del bene da lui venduto, in violazione della richiamata normativa primaria e regolamentare (cfr. doc. 1 contratto ricorso;
doc. 14 comparsa resistente). La violazione della norma specifica sul collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, pertanto, determina la nullità del contratto per violazione della disciplina pubblicistica del settore del credito, avente natura imperativa, in ragione degli interessi pubblici e generali ad essa sottesi. Nel caso di specie, il focus della valutazione non è tanto il contenuto del contratto o la condotta precontrattuale dei soggetti, ma la conseguenza della violazione di una norma avente un contenuto specifico, preciso ed individuato, che fa divieto al negoziante che non sia iscritto al UIC di promuovere la stipulazione del contratto di carta revolving. In definitiva, poiché il contratto in esame è stato concluso a seguito di una attività di promozione che era vietata al venditore di elettrodomestici, esso deve ritenersi nullo per contrarietà ad una norma imperativa, in applicazione del medesimo principio affermato dalla Corte di Cassazione con la suddetta richiamata sentenza, nonché, per analogia, con riguardo ai contratti di intermediazione mobiliare posti in essere da un soggetto non autorizzato (cfr. Cass. 3272/2001 e Cass. n. 4760/2018). Occorre valorizzare, altresì, che le norme di cui al D. Lgs. n. 374/1999 e le successive norme di attuazione emanate dal legislatore – che vietano l'attività di promozione al rivenditore del bene non iscritto nel registro UIC - sono state emanate in attuazione della direttiva 91/308/CEE con la specifica finalità di contrastare fenomeni di riciclaggio per attività particolarmente sensibili, e che fra le attività individuate nel testo normativo il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, autorizzazione iscrizioni in albi o registri rientra anche quella di agenti in attività finanziaria. È evidente che tale finalità risponde ad un interesse pubblico, quello di evitare che le attività finanziarie siano utilizzate a scopo di pagina 9 di 11 riciclaggio, fattispecie punita dall'art. 648-bis c.p. Di conseguenza, va dichiarata la nullità del contratto di finanziamento concluso dal Sig. tramite il commerciante convenzionato, ma non iscritto nell'elenco degli Parte_1 agenti finanziari. Pertanto, da tale declaratoria deriva la conseguenza che non è applicabile il predetto tasso debitore contrattuale, ma il rimborso del capitale utilizzato deve essere gravato degli interessi secondo il tasso legale tempo per tempo vigente. Ne consegue l'assorbimento delle altre questioni, in applicazione del principio della ragione più liquida, che postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio (Cass. civ. n. 693 del 09/01/2024). Nella specie, la nullità del contratto per le ragioni sopra esposte, pur essendo stata proposta in via subordinata dal ricorrente, è equiordinata rispetto alle altre ai fini della sua efficacia definitoria del giudizio. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'ordine di trattazione delle questioni, stabilito dall'art. 276, secondo comma, c.p.c., mentre impone al giudice del merito di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (Cass. civ. sez. u. n. 11799 del 12/05/2017), consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga "più liquida" (Cass. civ. sez. u. n. 9936 del 08/05/2014; Cass. civ. n. 30745 del 26/11/2019).
7. Spese di lite In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite (liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, in relazione ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile e complessità bassa di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale e della violazione da parte del ricorrente del principio di sinteticità degli atti, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 30.9.2014 n 20589; Cass. Civ., Sez. V, ordinanza del 22.6.2006 n 19100; vds altresì Cass. Civ., S.U. 17.7.2009 n 16628 nonché Cass. Civ., Sez. I, 27.10.2016 n 21750), devono essere interamente poste a carico di parte resistente, con distrazione in favore del legale antistatario che ne ha fatto richiesta.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta le eccezioni preliminari svolte da parte resistente;
2) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving, oggetto di causa;
3) Accerta e dichiara l'obbligo di di restituire soltanto il capitale ricevuto Parte_1 in prestito al tasso legale;
pagina 10 di 11 4) Condanna a rimborsare in favore di Controparte_4 Pt_1
e spese di giudizio, che liquida in Euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso
[...] spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Lodi, 10 novembre 2025. Il Giudice
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 11 di 11