TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9692 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5579/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott. Nicola Latour Giudice Rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 12/02/2025, rimessa al Collegio per la decisione dopo discussione orale alla udienza del 13.11.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 10.12.2025 promossa
DA
.f. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. GIULIANA SCARICABAROZZI con studio in MILANO, VIALE PREMUDA n.
5 presso la quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2 in Milano, Via Caldera n. 132,
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27.02.2025
OGGETTO: ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“- l'affidamento esclusivo della figlia minore alla ricorrente;
Persona_1
- la regolamentazione degli incontri del padre con la figlia come proposto in narrativa, Per_1 secondo la prassi adottata ed in considerazione del caso specifico;
- la contribuzione al mantenimento della figlia a carico del padre e a favore della madre Per_1 dell'importo mensile Euro 500,00 (euro cinquecento//00) a decorrere dal mese di gennaio 2025, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, o nell'importo maggiore o minore che verrà ritenuto opportuno nella valutazione delle reciproche disponibilità reddituali dei genitori del bambino, nonché il concorso al 50% nelle spese mediche non mutuabili e di quelle dentistiche odontoiatriche, nelle spese scolastiche (relative all'iscrizione, alla retta, alla mensa, ai libri di testo e alle gite) e nelle spese per la partecipazione ad attività sportive e ricreative (quest'ultime da concordarsi preventivamente tra i genitori).”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio che si è conclusa definitivamente nel
2020; dalla loro unione era nata la figlia , in data 28.05.2020; Per_1 con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 12.02.2025 la sig. ha chiesto di Pt_1 disporre l'affido esclusivo della figlia minore con collocamento presso di sé; un contributo di mantenimento paterno per la figlia minore di euro 500,00 con decorrenza dal mese di gennaio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie, la regolamentazione delle frequentazioni padre/figlia; ha allegato che dopo la nascita della bambina era cessata la convivenza tra le parti e che il aveva iniziato a trasferirsi per motivi di lavoro, senza manifestare particolare interesse ed CP_1 attenzione alla crescita di . Per_1
Ha precisato, tuttavia, che il padre della bambina non si preoccupava di comunicare i suoi spostamenti di lavoro e non contribuiva al mantenimento della piccola lasciando completamente il carico relativo alla gestione della minore alla ricorrente.
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi in data 26.06.2025, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, effettuata ai sensi dell'art. 138 c.p.c., dichiarava la contumacia del e procedeva all'ascolto di parte ricorrente che riferiva le seguenti circostanze CP_1 di fatto: “ faccio presente che il mio ex compagno fa il pasticcere e lavora presso hotel o ristoranti.
Chiama raramente e per telefono per vedere la bambina i videochiamata. Non la vede da un anno e mezzo: in quell'occasione l'ha vista per una giocata, siano andati alle giostrine e in un negozio di giochi. sa che quello è il suo papa. Non lo cerca e non chiede di lui. Non sta versando un Per_1 assegno per il mantenimento della bambina: ha pagato per 2 volte il 50% della Milano ristorazione. 2 Sporadicamente ha versato 200 o 300 euro. ho fatto questo ricorso per tutelare la bambina perché mettersi incontrato con lui è problematico soprattutto quando devo prendere delle decisioni e mettere della firme. Il problema è sia per gli aspetti burocratici scolastici sia per quelli medici. Sa di questo procedimento in Tribunale e mi ha detto che non si sarebbe presentato e che io potevo affermare questa cosa da sola.”; il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“1. Affida la minore in via esclusiva alla madre la quale eserciterà tutte la Per_1 responsabilità genitoriale invia esclusiva per quanto attiene le scelte relative alla salute educazione istruzione e residenza della minore (cosiddetto affidamento super esclusivo) Con facoltà per la stessa di sottoscrivere e mantenere rapporti esclusivi con le pubbliche amministrazioni e ciò anche qua per quanto attiene il rilascio rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio relativi Alla minore che potranno essere richiesti in assenza di consenso paterno residuando in capo al padre il solo obbligo di vigilanza;
2. dispone che la minore sia collocata anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre;
3.Dispone che il padre possa tenere con sé la figlia minore secondo accordi diretti che verranno assunti con la madre della minore ed in ogni caso nella fase iniziale alla presenza della madre o di persona di fiducia dalla stessa delegata;
4.dispone che il signor versi alla signora a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 della figlia minore in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese € 350,00 mensili Importo annualmente secondo indici Istat dal giugno 2026-base di calcolo giugno 2025- oltre al 50% delle spese extra assegno Come da linee guida del Tribunale di Milano del giugno 2025”; quindi il Giudice Delegato, ritenuta necessaria l'attivazione dei poteri ufficiosi ex art 473 bis. 2
c.p.c. a tutela della prole, “dispone che l'Agenzia delle Entrate di Milano depositi in giudizio entro il
30.9.2025 le dichiarazioni fiscali ( PF/ 730/ CU) degli ultimi 3 anni presentate da CP_1
Nato a GU (RG) il 29/03/1990 Residente VIA CALDERA N. 132 20153 MILANO
[...]
ITALIA codice fiscale rinvia in prosecuzione dell'udienza ex art, 473bis.21 C.F._2
c.p.c. del 13.11.2025 ore 13.15.”
Alla suddetta udienza, la parte ricorrente rappresentava di aver appreso che “il sig. CP_1 dovrebbe essere andato negli Stati Uniti, dove fa il pasticciere”.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice delegato – ritenuta la causa matura per la decisione, in mancanza di istanze istruttorie – invitava la ricorrente a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa: il difensore della ricorrente precisava che il resistente non aveva presentato dichiarazioni dei redditi, essendovi solamente le certificazioni dei datori di lavoro;
che anche le spese
3 straordinarie non venivano corrisposte per questo veniva richiesto un importo più alto come mantenimento ed insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso chiedendone l'accoglimento.
La causa era rimessa al Collegio per la decisione, che veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Considerato in diritto
La responsabilità genitoriale
Come emerso dalle dichiarazioni della parte ricorrente, il padre si è negli anni disinteressato alla crescita della figlia minore , nata il [...], con la quale, dopo la cessazione della Per_1 convivenza more uxorio con la ricorrente, avvenuta poco dopo la nascita della minore, non ha più alcun significativo rapporto, neppure provvedendo al suo mantenimento, se non versando somme modeste e saltuarie. A conferma del disinteresse paterno si evidenzia che egli non ha neppure ritenuto di comunicare i suoi nuovi spostamenti alla madre, né si è costituito o è comparso nel presente giudizio pur notiziato del procedimento.
Pertanto, il padre ha manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse della minore, pertanto la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre deve essere accolta visto che la madre ha mostrato una buona capacità genitoriale essendosi occupata della figlia con continuità e responsabilità nella latitanza del padre, avendo garantito ed attualmente continuando a garantire, un sostegno e una casa alla minore.
La situazione come descritta giustifica una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Quanto alle frequentazioni padre/Cecilia, si ritiene necessario confermare quanto già disposto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, prevedendosi pertanto che il padre potrà tenere con sé la figlia minore secondo accordi diretti che verranno assunti con la madre della minore ed in ogni caso nella fase iniziale alla presenza della madre o di persona di fiducia dalla stessa delegata.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione della minore deve ritenersi superflua.
4 Il mantenimento della prole
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, deve quantificare l'ammontare dell'assegno, alla luce dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372,
Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273) dovendosi tener conto:
-delle capacità economiche della madre che come da dichiarazione dei redditi depositate in atti,
(nello specifico C.U. 2023 relativo all'anno di imposta 2022 e 730/2024 relativo all'anno di imposta
2023) percepisce uno stipendio mensile netto di circa 1.700 per l'anno 2023 e 1.390 euro netti per l'anno 2022.
Vive con la figlia in Milano, via Panigarola n.8, in una casa per cui ha stipulato un CP_2 contratto di locazione in data 26/10/2023 con scadenza il 25/10/2027 e per cui sostiene un canone mensile pari a 338,00 euro (circa 4.063 euro annui), oltre alle utenze ed ai costi per la scuola dell'infanzia della figlia . Per_1
-delle capacità economiche del padre il quale è un uomo di 36 anni e appare dotato di piena capacità lavorativa, posto che, secondo quanto dichiarato anche dalla ricorrente in udienza, svolge la professione di pasticciere.
Dalle C.U. depositate in atti dall'Agenzia delle Entrate di Milano in adempimento a quanto disposto dal Giudice Delegato all'udienza del 26/06/2025 è emerso che il sig. ha percepito: - CP_1 per l'anno di imposta 2022 circa 14.225,88 netti (mensili 1.185 euro); -per l'anno di imposta 2023
5 circa 17.985,22 netti (mensili 1.496,50 euro); -per l'anno di imposta 2024 circa 26.217 netti (mensili
2.184,75 euro).
-delle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di una bambina di 5 anni.
-della mancanza di mantenimento diretto da parte del padre.
Si evidenzia che l'obbligo di entrambi i genitori di mantenere i figli ed il contributo di mantenimento del genitore non convivente non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita della prole.
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti conduce a disporre il contributo paterno dovuto per il mantenimento della figlia in euro 500,00 al mese, importo da versarsi in via anticipata alla Per_1 madre entro il 5 di ogni mese, con decorrenza del rateo della domanda e quindi dal gennaio 2025 oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT con prima rivalutazione a giugno 2026; visto che il padre non è presente nella vita della figlia, non ha rapporti con la madre e che lo stesso nulla ha versato come mantenimento diretto se non delle cifre di piccola entità ed in modo saltuario la quantificazione è effettuata omnia, comprensiva del contributo per le spese extra.
Le spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss. c.c., 473 bis e ss. cpc, CP_1 ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. Affida la minore in via esclusiva alla madre la quale eserciterà la responsabilità Per_1 genitoriale in via esclusiva per quanto attiene le scelte relative alla salute, educazione, istruzione e residenza della minore (cosiddetto affidamento super esclusivo) con facoltà per la stessa di sottoscrivere e mantenere rapporti esclusivi con le pubbliche amministrazioni e ciò anche per quanto attiene il rilascio ed il rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio relativi alla minore che potranno essere richiesti in assenza di consenso paterno residuando in capo al padre il solo obbligo di vigilanza;
2. Dispone che la minore sia collocata anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre;
3. Dispone che il padre possa tenere con sé la figlia minore secondo accordi diretti che verranno assunti con la madre della minore ed in ogni caso nella fase iniziale alla presenza della madre o di persona di fiducia dalla stessa delegata;
6 4. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di gennaio 2025 la somma di euro 500,00 oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a Pt_2 giugno 2026.
5. Nulla sulle spese.
Sentenza immediatamente efficace ex lege.
Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. est Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott. Nicola Latour Giudice Rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 12/02/2025, rimessa al Collegio per la decisione dopo discussione orale alla udienza del 13.11.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 10.12.2025 promossa
DA
.f. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. GIULIANA SCARICABAROZZI con studio in MILANO, VIALE PREMUDA n.
5 presso la quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2 in Milano, Via Caldera n. 132,
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27.02.2025
OGGETTO: ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“- l'affidamento esclusivo della figlia minore alla ricorrente;
Persona_1
- la regolamentazione degli incontri del padre con la figlia come proposto in narrativa, Per_1 secondo la prassi adottata ed in considerazione del caso specifico;
- la contribuzione al mantenimento della figlia a carico del padre e a favore della madre Per_1 dell'importo mensile Euro 500,00 (euro cinquecento//00) a decorrere dal mese di gennaio 2025, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, o nell'importo maggiore o minore che verrà ritenuto opportuno nella valutazione delle reciproche disponibilità reddituali dei genitori del bambino, nonché il concorso al 50% nelle spese mediche non mutuabili e di quelle dentistiche odontoiatriche, nelle spese scolastiche (relative all'iscrizione, alla retta, alla mensa, ai libri di testo e alle gite) e nelle spese per la partecipazione ad attività sportive e ricreative (quest'ultime da concordarsi preventivamente tra i genitori).”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio che si è conclusa definitivamente nel
2020; dalla loro unione era nata la figlia , in data 28.05.2020; Per_1 con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 12.02.2025 la sig. ha chiesto di Pt_1 disporre l'affido esclusivo della figlia minore con collocamento presso di sé; un contributo di mantenimento paterno per la figlia minore di euro 500,00 con decorrenza dal mese di gennaio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie, la regolamentazione delle frequentazioni padre/figlia; ha allegato che dopo la nascita della bambina era cessata la convivenza tra le parti e che il aveva iniziato a trasferirsi per motivi di lavoro, senza manifestare particolare interesse ed CP_1 attenzione alla crescita di . Per_1
Ha precisato, tuttavia, che il padre della bambina non si preoccupava di comunicare i suoi spostamenti di lavoro e non contribuiva al mantenimento della piccola lasciando completamente il carico relativo alla gestione della minore alla ricorrente.
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi in data 26.06.2025, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, effettuata ai sensi dell'art. 138 c.p.c., dichiarava la contumacia del e procedeva all'ascolto di parte ricorrente che riferiva le seguenti circostanze CP_1 di fatto: “ faccio presente che il mio ex compagno fa il pasticcere e lavora presso hotel o ristoranti.
Chiama raramente e per telefono per vedere la bambina i videochiamata. Non la vede da un anno e mezzo: in quell'occasione l'ha vista per una giocata, siano andati alle giostrine e in un negozio di giochi. sa che quello è il suo papa. Non lo cerca e non chiede di lui. Non sta versando un Per_1 assegno per il mantenimento della bambina: ha pagato per 2 volte il 50% della Milano ristorazione. 2 Sporadicamente ha versato 200 o 300 euro. ho fatto questo ricorso per tutelare la bambina perché mettersi incontrato con lui è problematico soprattutto quando devo prendere delle decisioni e mettere della firme. Il problema è sia per gli aspetti burocratici scolastici sia per quelli medici. Sa di questo procedimento in Tribunale e mi ha detto che non si sarebbe presentato e che io potevo affermare questa cosa da sola.”; il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“1. Affida la minore in via esclusiva alla madre la quale eserciterà tutte la Per_1 responsabilità genitoriale invia esclusiva per quanto attiene le scelte relative alla salute educazione istruzione e residenza della minore (cosiddetto affidamento super esclusivo) Con facoltà per la stessa di sottoscrivere e mantenere rapporti esclusivi con le pubbliche amministrazioni e ciò anche qua per quanto attiene il rilascio rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio relativi Alla minore che potranno essere richiesti in assenza di consenso paterno residuando in capo al padre il solo obbligo di vigilanza;
2. dispone che la minore sia collocata anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre;
3.Dispone che il padre possa tenere con sé la figlia minore secondo accordi diretti che verranno assunti con la madre della minore ed in ogni caso nella fase iniziale alla presenza della madre o di persona di fiducia dalla stessa delegata;
4.dispone che il signor versi alla signora a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 della figlia minore in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese € 350,00 mensili Importo annualmente secondo indici Istat dal giugno 2026-base di calcolo giugno 2025- oltre al 50% delle spese extra assegno Come da linee guida del Tribunale di Milano del giugno 2025”; quindi il Giudice Delegato, ritenuta necessaria l'attivazione dei poteri ufficiosi ex art 473 bis. 2
c.p.c. a tutela della prole, “dispone che l'Agenzia delle Entrate di Milano depositi in giudizio entro il
30.9.2025 le dichiarazioni fiscali ( PF/ 730/ CU) degli ultimi 3 anni presentate da CP_1
Nato a GU (RG) il 29/03/1990 Residente VIA CALDERA N. 132 20153 MILANO
[...]
ITALIA codice fiscale rinvia in prosecuzione dell'udienza ex art, 473bis.21 C.F._2
c.p.c. del 13.11.2025 ore 13.15.”
Alla suddetta udienza, la parte ricorrente rappresentava di aver appreso che “il sig. CP_1 dovrebbe essere andato negli Stati Uniti, dove fa il pasticciere”.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice delegato – ritenuta la causa matura per la decisione, in mancanza di istanze istruttorie – invitava la ricorrente a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa: il difensore della ricorrente precisava che il resistente non aveva presentato dichiarazioni dei redditi, essendovi solamente le certificazioni dei datori di lavoro;
che anche le spese
3 straordinarie non venivano corrisposte per questo veniva richiesto un importo più alto come mantenimento ed insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso chiedendone l'accoglimento.
La causa era rimessa al Collegio per la decisione, che veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Considerato in diritto
La responsabilità genitoriale
Come emerso dalle dichiarazioni della parte ricorrente, il padre si è negli anni disinteressato alla crescita della figlia minore , nata il [...], con la quale, dopo la cessazione della Per_1 convivenza more uxorio con la ricorrente, avvenuta poco dopo la nascita della minore, non ha più alcun significativo rapporto, neppure provvedendo al suo mantenimento, se non versando somme modeste e saltuarie. A conferma del disinteresse paterno si evidenzia che egli non ha neppure ritenuto di comunicare i suoi nuovi spostamenti alla madre, né si è costituito o è comparso nel presente giudizio pur notiziato del procedimento.
Pertanto, il padre ha manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse della minore, pertanto la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre deve essere accolta visto che la madre ha mostrato una buona capacità genitoriale essendosi occupata della figlia con continuità e responsabilità nella latitanza del padre, avendo garantito ed attualmente continuando a garantire, un sostegno e una casa alla minore.
La situazione come descritta giustifica una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Quanto alle frequentazioni padre/Cecilia, si ritiene necessario confermare quanto già disposto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, prevedendosi pertanto che il padre potrà tenere con sé la figlia minore secondo accordi diretti che verranno assunti con la madre della minore ed in ogni caso nella fase iniziale alla presenza della madre o di persona di fiducia dalla stessa delegata.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione della minore deve ritenersi superflua.
4 Il mantenimento della prole
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, deve quantificare l'ammontare dell'assegno, alla luce dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372,
Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273) dovendosi tener conto:
-delle capacità economiche della madre che come da dichiarazione dei redditi depositate in atti,
(nello specifico C.U. 2023 relativo all'anno di imposta 2022 e 730/2024 relativo all'anno di imposta
2023) percepisce uno stipendio mensile netto di circa 1.700 per l'anno 2023 e 1.390 euro netti per l'anno 2022.
Vive con la figlia in Milano, via Panigarola n.8, in una casa per cui ha stipulato un CP_2 contratto di locazione in data 26/10/2023 con scadenza il 25/10/2027 e per cui sostiene un canone mensile pari a 338,00 euro (circa 4.063 euro annui), oltre alle utenze ed ai costi per la scuola dell'infanzia della figlia . Per_1
-delle capacità economiche del padre il quale è un uomo di 36 anni e appare dotato di piena capacità lavorativa, posto che, secondo quanto dichiarato anche dalla ricorrente in udienza, svolge la professione di pasticciere.
Dalle C.U. depositate in atti dall'Agenzia delle Entrate di Milano in adempimento a quanto disposto dal Giudice Delegato all'udienza del 26/06/2025 è emerso che il sig. ha percepito: - CP_1 per l'anno di imposta 2022 circa 14.225,88 netti (mensili 1.185 euro); -per l'anno di imposta 2023
5 circa 17.985,22 netti (mensili 1.496,50 euro); -per l'anno di imposta 2024 circa 26.217 netti (mensili
2.184,75 euro).
-delle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di una bambina di 5 anni.
-della mancanza di mantenimento diretto da parte del padre.
Si evidenzia che l'obbligo di entrambi i genitori di mantenere i figli ed il contributo di mantenimento del genitore non convivente non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita della prole.
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti conduce a disporre il contributo paterno dovuto per il mantenimento della figlia in euro 500,00 al mese, importo da versarsi in via anticipata alla Per_1 madre entro il 5 di ogni mese, con decorrenza del rateo della domanda e quindi dal gennaio 2025 oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT con prima rivalutazione a giugno 2026; visto che il padre non è presente nella vita della figlia, non ha rapporti con la madre e che lo stesso nulla ha versato come mantenimento diretto se non delle cifre di piccola entità ed in modo saltuario la quantificazione è effettuata omnia, comprensiva del contributo per le spese extra.
Le spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss. c.c., 473 bis e ss. cpc, CP_1 ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. Affida la minore in via esclusiva alla madre la quale eserciterà la responsabilità Per_1 genitoriale in via esclusiva per quanto attiene le scelte relative alla salute, educazione, istruzione e residenza della minore (cosiddetto affidamento super esclusivo) con facoltà per la stessa di sottoscrivere e mantenere rapporti esclusivi con le pubbliche amministrazioni e ciò anche per quanto attiene il rilascio ed il rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio relativi alla minore che potranno essere richiesti in assenza di consenso paterno residuando in capo al padre il solo obbligo di vigilanza;
2. Dispone che la minore sia collocata anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre;
3. Dispone che il padre possa tenere con sé la figlia minore secondo accordi diretti che verranno assunti con la madre della minore ed in ogni caso nella fase iniziale alla presenza della madre o di persona di fiducia dalla stessa delegata;
6 4. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di gennaio 2025 la somma di euro 500,00 oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a Pt_2 giugno 2026.
5. Nulla sulle spese.
Sentenza immediatamente efficace ex lege.
Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. est Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
7