Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 1022
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità dell'appello

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che il provvedimento che rigetta l'istanza di revoca del divieto di comunicare con persone terze, imposto ai sensi dell'art. 284 c.p.p., è suscettibile di controllo mediante appello, trattandosi di misura idonea a incidere in modo significativo sull'afflittività della misura cautelare principale. Pertanto, la declaratoria di inammissibilità del Tribunale è viziata in quanto non considera che le prescrizioni adottate ai sensi dell'art. 284, comma secondo, c.p.p. concorrono a delineare il contenuto sostanziale della restrizione e incidono in modo apprezzabile sull'afflittività complessiva della misura. Esse sono soggette al controllo previsto dall'art. 310 c.p.p., con la conseguente doverosità della delibazione dell'appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 1022
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1022
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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