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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2290/2024 RG., introitato per la decisione all'udienza del 24.11.2025, vertente tra nato il [...] a [...] Parte_1
(RC), C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Manuela C.F._1
AR ZZ AT
e
, nata il [...] a [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
convenuta contumace avente per oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Controparte_1
non ricomprese nelle altre materie”
Conclusioni delle parti
Il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni nei termini che seguono:
1 “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) Accertare e dichiarare che la condotta della sig.ra , Parte_2
fondata sulla trascrizione di domanda giudiziale palesemente connotata da bis in idem rispetto ad analoga domanda giudiziale conclusasi sfavorevolmente in capo alla stessa, è illegittima, in quanto infondata in fatto e diritto;
2) Conseguentemente, accertare e dichiarare la responsabilità della odierna convenuta per i danni subiti dal Sig. nella Parte_1
vicenda de qua, per un ammontare complessivo di € 217.000,00, di seguito specificati:
a) Danno da perdita di chance quantificabile in €200.000,00 (valore dell'immobile oggetto di preliminare di compravendita tra il sig. Pt_1
ed il sig. );
[...] Controparte_2
b) Danno patrimoniale corrispondente ad €17.000,00, versata dal in favore del sig. , a titolo di risarcimento del Parte_1 CP_2
danno per l'inadempimento del contratto preliminare;
3) Per l'effetto, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni subiti, nella vicenda de qua, dall'AT e quantificati nello specifico nella somma totale di €217.000,00 per come su specificato, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
4) Condannare, infine, parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Salvo ogni altro diritto”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato Parte_1
in giudizio davanti a questo Tribunale al fine di ottenere la Parte_2
2 condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni, per un ammontare complessivo di €217.000,00, asseritamente subiti a seguito della trascrizione, da parte della convenuta, di una domanda giudiziale che sarebbe palesemente connotata dalla violazione del principio del ne bis in idem, nonché infondata in fatto e diritto, trascrizione che avrebbe impedito ad esso istante di adempiere alle obbligazioni nascenti da un contratto preliminare di compravendita.
Si assume precisamente nell'atto di citazione:
o che l'AT ha stipulato, in data 31 dicembre 2021, con CP_3
, un contratto preliminare di compravendita con il quale ha
[...]
promesso di vendere allo stesso, per il prezzo di €200.000,00, la piena proprietà di beni immobili facenti parte di un maggior fabbricato sito nel comune di Campo LA (RC) in via Sacerdote Santo Scopelliti [nello specifico si tratta di un immobile ad uso abitazione con relativa corte pertinenziale, posto al piano terra e al piano primo (primo e secondo fuori terra), composto da otto van ed identificato nel Catasto fabbricati del
Comune di Campo LA (RC) al foglio 7 particella 928 subalterno 1
(derivante da originaria particella 666) Via Sacerdote Santo Scopelliti, piano: T, categoria C/6, classe 1, 26 metri quadrati con rendita euro
47,00)];
o che il termine originariamente stabilito per la stipula del contratto definitivo (31 dicembre 2022) è stato prorogato, per volontà delle parti, al
31 maggio 2023;
o che, in sede di sottoscrizione della scrittura privata, è stato dato atto che aveva versato all'istante un totale di €42.000,00 e che CP_2
avrebbe provveduto a versare i restanti €158.000,00 dopo aver ottenuto un mutuo bancario;
3 o che la stipula del contratto definitivo è stata impedita dalla trascrizione da parte della convenuta, di una domanda Parte_2
giudiziale volta ad ottenere la revocatoria ex art. 2901 c.c. dei titoli di provenienza dei beni immobili oggetto di compravendita nei confronti anche di Parte_1
o che la nell'ambito del giudizio avente ad oggetto l'azione Pt_2
revocatoria, ha rappresentato la pendenza, dinanzi al Tribunale di Reggio
Calabria, del procedimento portante il numero R.G. 634/2015 (instaurato dal padre dell'AT, ), concernente l'immobile sito in Campo Persona_1
LA (RC) al foglio di mappa n. 14, particella 1923 sub 6 e 7;
o che detto procedimento si è concluso con la sentenza n. 604/23, con cui è stata condannata a versare in favore di la Parte_2 Persona_1
somma di €17.348,40, iva inclusa, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
o che, pertanto, è “chiara ed inequivocabile la violazione del principio del ne bis in idem, in ragione della duplicazione della domanda effettuata, con l'introduzione del giudizio recante RG 109/2023 e la conseguente trascrizione presso la Conservatoria dei Registri immobiliari”, che ha impedito a l'adempimento del preliminare di vendita;
Parte_1
o che è palese, cioé, che la “non solo ha violato il divieto, Pt_2
previsto dal nostro ordinamento, di riproporre una domanda giudiziale su una questione già … giudicata (con esito negativo per la stessa) con conseguente ed inconfutabile improcedibilità della domanda ma, agendo in mala fese, ha volontariamente arrecato un danno al sig. Parte_1
procedendo alla trascrizione della stessa domanda giudiziale”.
§2. Non si è costituita pur se ritualmente citata in giudizio, Parte_2
ed è stata, dunque, dichiarata contumace.
4 §3. La causa - istruita con la documentazione in atti - è stata introitata per la decisione all'udienza del 24.11.2025, previa assegnazione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
§4. La domanda non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
L'AT si duole in questa sede di aver subito, in considerazione della mancata alienazione dell'immobile oggetto del contratto preliminare stipulato con , un danno da perdita di chance Controparte_3
quantificato in €200.000,00, “valore e prezzo di vendita dell'immobile di proprietà , oltre che un ulteriore danno patrimoniale, pari Pt_1
all'importo di €17.000,00 da versare a a titolo risarcitorio, per CP_2
effetto della risoluzione del preliminare di vendita, il tutto “in conseguenza della condotta illecita della convenuta, la quale, avrebbe violato il divieto del bis in idem, promuovendo e trascrivendo nei registi immobiliari un'azione revocatoria, peraltro, palesemente infondata in fatto e in diritto”.
Orbene, 'a monte', non è configurabile la dedotta violazione del principio del ne bis in idem, che rappresenta -nella prospettiva dell'istante- il fatto costitutivo dell'azionata pretesa risarcitoria.
Come è noto, tale principio implica il divieto, rivolto a qualsiasi giudice, di pronunciarsi su una materia che ha costituito oggetto di una pronuncia passata la quale è diventata definitiva. Invero, nelle ipotesi in cui due distinti giudizi tra le medesime parti abbiano come riferimento lo stesso rapporto giuridico, ed uno questi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica o, comunque, alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, preclude il riesame dello
5 stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle del primo (cfr. Cass., S.U., n. 26482 del
2007; Cass. n. 24433 del 2013; Cass. n. 25269 del 2016; Cass. n. 1165 del
2022; Cass. n. 27013 del 2022; Cass. ord. n. 2387 del 2024).
Va, altresì, ricordato che il giudicato copre tanto il dedotto quanto il deducibile, ossia riguarda tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. n. 14535 del
2012; Cass. n. 1259 del 2024).
Il principio del ne bis in idem, che attiene alla stabilità degli effetti della sentenza, deve essere allora inteso nel senso che il vincolo del giudicato esclude che si possano far valere questioni che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza, anche se esse non sono state proposte ed esaminate nel primo processo.
Ciò posto, è di tutta evidenza che nel caso in esame non è ravvisabile la dedotta violazione di tale principio, discutendosi (a tacer d'altro) di giudizi vertenti tra parti parzialmente diverse ed aventi oggetti differenti.
Ed infatti, nel proc. n. 634/2015 R.G., instaurato da nei Persona_1
confronti di (v. sentenza n. 604/2023), il primo ha chiesto, in Parte_2
via principale, di condannare la seconda al pagamento della somma di
€40.800,00, oltre interessi, corrispondente al rateo finale del prezzo previsto nel contratto di compravendita relativo al fabbricato a due piani fuori terra, con copertura a tetto, oltre piano seminterrato, sito in via delle
Magnolie, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Campo LA al foglio di mappa 14, particella 1923, sub 7 e 6, ed in via subordinata di
6 dichiarare la risoluzione del predetto contratto di compravendita, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi, quantificati equitativamente in €2.500.00. La convenuta, a sua volta, ha chiesto, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni dovuti al ritardo nella consegna dell'opera completa, quantificati in €3.000,00 più €300,00 per ogni mese di ritardo a partire da agosto 2015; la quantificazione del minor prezzo a saldo dovuto in ragione delle opere incompiute, delle differenze rispetto al capitolato e dei costi per il ripristino dei vizi e dei difetti riscontrati, con eventuale condanna della società venditrice alla ripetizione delle somme indebitamente percepite se superiori al valore dell'immobile. In via subordinata, infine, ha chiesto che fosse accertata l'esistenza di vizi, mancanze e difformità, con conseguente condanna del ex art. 1669 c.p.c. al risarcimento dei danni da determinarsi in corso Pt_1
di causa.
Il giudizio è stato definito in primo grado con la sentenza citata, che non
è dato sapere se sia passata in giudicato, con la quale il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda ATa di pagamento del prezzo residuo e la correlata domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo di compravendita e, per l'effetto, ha condannato a versare in Parte_2
favore di parte attrice la somma di €17.348,40, iva inclusa, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
ha rigettato le altre domande formulate dalle parti e compensato per intero le spese di lite.
Con l'atto introduttivo del procedimento n. 109/2023 R.G., instaurato dalla nei confronti di una pluralità di parti, tra cui e Pt_2 Persona_1
l'odierna convenuta ha proposto, invece, un'azione Parte_1
revocatoria con riguardo agli “atti di cessione dei beni appartenenti a
a diversi soggetti, tra cui Persona_1 Parte_1
7 Ne discende che, contrariamente a quanto assunto dall'istante, non può parlarsi di violazione del principio del ne bis in idem.
A ciò deve aggiungersi, sotto altro profilo, che il danno di cui si duole non può essere fatto coincidere, in punto di an debeatur, Parte_1
con il solo fatto dell'esistenza della trascrizione dell'azione revocatoria, che
è di per sé consentita dal disposto dell'art. 2652 n. 5 c.c.
Nel nostro ordinamento, difatti, la trascrizione di una domanda giudiziale corrisponde ad un'iniziativa libera e unilaterale dell'AT, che soggiace esclusivamente alle verifiche formali del conservatore dei registri e non è sottoposta a controlli preventivi di natura sostanziale.
In assenza di un vaglio sostanziale ex ante, l'equilibrio tra la posizione dell'AT e quella del convenuto viene affidato dalla legge ad un rimedio ex post, di carattere risarcitorio, compendiato nella responsabilità processuale aggravata dell'AT trascrivente di cui all'art. 96, comma 2,
c.p.c., laddove è stabilito che, quando accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata trascritta la domanda, il giudice, su istanza della parte danneggiata, condanna al risarcimento dei danni l'AT «che ha agito senza la normale prudenza».
Ora, è pur vero che “la condanna per responsabilità aggravata dell'AT trascrivente può risultare in concreto mezzo inidoneo, o quantomeno insufficiente…” (Corte Cost. 9 giugno 2022, n. 143) e che una parte della giurisprudenza di merito ha tentato di introdurre eccezioni allo sbarramento del giudicato di cui all'art. 2668 c.c., in particolare mediante la distinzione fra trascrizione “illegittima” e trascrizione “ingiusta”, elaborata ad altro fine dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (v. sentenza n.
6597 del 2011). Nel caso in esame, tuttavia, tale distinzione - che ha portato ad ammettere l'ordine cautelare di cancellazione quando
8 la trascrizione è “illegittima” e non solo “ingiusta”, quando cioè concerne una domanda non solo infondata, ma addirittura estranea al novero tassativo delle domande trascrivibili - non è risolutiva.
Ed invero, nella fattispecie si è in presenza di una domanda trascrivibile a mente dell'art. 2652 n. 5 c.c. e, quindi, di una trascrizione in sé legittima, né emerge dalla documentazione in atti la manifesta infondatezza dell'azione o il suo carattere emulativo (l'AT si è limitato a produrre copia dell'atto di citazione con il quale è stata proposta l'azione revocatoria e la copia della sentenza con cui è stato definito, in primo grado, il procedimento n. 634/2015 R.G.).
Non ricorrono, dunque, i presupposti per affermare che la trascrizione della domanda giudiziale de qua abbia generato per l'istante dei danni risarcibili.
Dalle argomentazioni che precedono, consegue, per l'effetto, il rigetto della domanda di parte attrice.
§5. Data la mancata costituzione in giudizio della convenuta, vittoriosa, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) nulla sulle spese.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 28/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2290/2024 RG., introitato per la decisione all'udienza del 24.11.2025, vertente tra nato il [...] a [...] Parte_1
(RC), C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Manuela C.F._1
AR ZZ AT
e
, nata il [...] a [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
convenuta contumace avente per oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Controparte_1
non ricomprese nelle altre materie”
Conclusioni delle parti
Il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni nei termini che seguono:
1 “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) Accertare e dichiarare che la condotta della sig.ra , Parte_2
fondata sulla trascrizione di domanda giudiziale palesemente connotata da bis in idem rispetto ad analoga domanda giudiziale conclusasi sfavorevolmente in capo alla stessa, è illegittima, in quanto infondata in fatto e diritto;
2) Conseguentemente, accertare e dichiarare la responsabilità della odierna convenuta per i danni subiti dal Sig. nella Parte_1
vicenda de qua, per un ammontare complessivo di € 217.000,00, di seguito specificati:
a) Danno da perdita di chance quantificabile in €200.000,00 (valore dell'immobile oggetto di preliminare di compravendita tra il sig. Pt_1
ed il sig. );
[...] Controparte_2
b) Danno patrimoniale corrispondente ad €17.000,00, versata dal in favore del sig. , a titolo di risarcimento del Parte_1 CP_2
danno per l'inadempimento del contratto preliminare;
3) Per l'effetto, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni subiti, nella vicenda de qua, dall'AT e quantificati nello specifico nella somma totale di €217.000,00 per come su specificato, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
4) Condannare, infine, parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Salvo ogni altro diritto”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato Parte_1
in giudizio davanti a questo Tribunale al fine di ottenere la Parte_2
2 condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni, per un ammontare complessivo di €217.000,00, asseritamente subiti a seguito della trascrizione, da parte della convenuta, di una domanda giudiziale che sarebbe palesemente connotata dalla violazione del principio del ne bis in idem, nonché infondata in fatto e diritto, trascrizione che avrebbe impedito ad esso istante di adempiere alle obbligazioni nascenti da un contratto preliminare di compravendita.
Si assume precisamente nell'atto di citazione:
o che l'AT ha stipulato, in data 31 dicembre 2021, con CP_3
, un contratto preliminare di compravendita con il quale ha
[...]
promesso di vendere allo stesso, per il prezzo di €200.000,00, la piena proprietà di beni immobili facenti parte di un maggior fabbricato sito nel comune di Campo LA (RC) in via Sacerdote Santo Scopelliti [nello specifico si tratta di un immobile ad uso abitazione con relativa corte pertinenziale, posto al piano terra e al piano primo (primo e secondo fuori terra), composto da otto van ed identificato nel Catasto fabbricati del
Comune di Campo LA (RC) al foglio 7 particella 928 subalterno 1
(derivante da originaria particella 666) Via Sacerdote Santo Scopelliti, piano: T, categoria C/6, classe 1, 26 metri quadrati con rendita euro
47,00)];
o che il termine originariamente stabilito per la stipula del contratto definitivo (31 dicembre 2022) è stato prorogato, per volontà delle parti, al
31 maggio 2023;
o che, in sede di sottoscrizione della scrittura privata, è stato dato atto che aveva versato all'istante un totale di €42.000,00 e che CP_2
avrebbe provveduto a versare i restanti €158.000,00 dopo aver ottenuto un mutuo bancario;
3 o che la stipula del contratto definitivo è stata impedita dalla trascrizione da parte della convenuta, di una domanda Parte_2
giudiziale volta ad ottenere la revocatoria ex art. 2901 c.c. dei titoli di provenienza dei beni immobili oggetto di compravendita nei confronti anche di Parte_1
o che la nell'ambito del giudizio avente ad oggetto l'azione Pt_2
revocatoria, ha rappresentato la pendenza, dinanzi al Tribunale di Reggio
Calabria, del procedimento portante il numero R.G. 634/2015 (instaurato dal padre dell'AT, ), concernente l'immobile sito in Campo Persona_1
LA (RC) al foglio di mappa n. 14, particella 1923 sub 6 e 7;
o che detto procedimento si è concluso con la sentenza n. 604/23, con cui è stata condannata a versare in favore di la Parte_2 Persona_1
somma di €17.348,40, iva inclusa, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
o che, pertanto, è “chiara ed inequivocabile la violazione del principio del ne bis in idem, in ragione della duplicazione della domanda effettuata, con l'introduzione del giudizio recante RG 109/2023 e la conseguente trascrizione presso la Conservatoria dei Registri immobiliari”, che ha impedito a l'adempimento del preliminare di vendita;
Parte_1
o che è palese, cioé, che la “non solo ha violato il divieto, Pt_2
previsto dal nostro ordinamento, di riproporre una domanda giudiziale su una questione già … giudicata (con esito negativo per la stessa) con conseguente ed inconfutabile improcedibilità della domanda ma, agendo in mala fese, ha volontariamente arrecato un danno al sig. Parte_1
procedendo alla trascrizione della stessa domanda giudiziale”.
§2. Non si è costituita pur se ritualmente citata in giudizio, Parte_2
ed è stata, dunque, dichiarata contumace.
4 §3. La causa - istruita con la documentazione in atti - è stata introitata per la decisione all'udienza del 24.11.2025, previa assegnazione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
§4. La domanda non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
L'AT si duole in questa sede di aver subito, in considerazione della mancata alienazione dell'immobile oggetto del contratto preliminare stipulato con , un danno da perdita di chance Controparte_3
quantificato in €200.000,00, “valore e prezzo di vendita dell'immobile di proprietà , oltre che un ulteriore danno patrimoniale, pari Pt_1
all'importo di €17.000,00 da versare a a titolo risarcitorio, per CP_2
effetto della risoluzione del preliminare di vendita, il tutto “in conseguenza della condotta illecita della convenuta, la quale, avrebbe violato il divieto del bis in idem, promuovendo e trascrivendo nei registi immobiliari un'azione revocatoria, peraltro, palesemente infondata in fatto e in diritto”.
Orbene, 'a monte', non è configurabile la dedotta violazione del principio del ne bis in idem, che rappresenta -nella prospettiva dell'istante- il fatto costitutivo dell'azionata pretesa risarcitoria.
Come è noto, tale principio implica il divieto, rivolto a qualsiasi giudice, di pronunciarsi su una materia che ha costituito oggetto di una pronuncia passata la quale è diventata definitiva. Invero, nelle ipotesi in cui due distinti giudizi tra le medesime parti abbiano come riferimento lo stesso rapporto giuridico, ed uno questi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica o, comunque, alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, preclude il riesame dello
5 stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle del primo (cfr. Cass., S.U., n. 26482 del
2007; Cass. n. 24433 del 2013; Cass. n. 25269 del 2016; Cass. n. 1165 del
2022; Cass. n. 27013 del 2022; Cass. ord. n. 2387 del 2024).
Va, altresì, ricordato che il giudicato copre tanto il dedotto quanto il deducibile, ossia riguarda tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. n. 14535 del
2012; Cass. n. 1259 del 2024).
Il principio del ne bis in idem, che attiene alla stabilità degli effetti della sentenza, deve essere allora inteso nel senso che il vincolo del giudicato esclude che si possano far valere questioni che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza, anche se esse non sono state proposte ed esaminate nel primo processo.
Ciò posto, è di tutta evidenza che nel caso in esame non è ravvisabile la dedotta violazione di tale principio, discutendosi (a tacer d'altro) di giudizi vertenti tra parti parzialmente diverse ed aventi oggetti differenti.
Ed infatti, nel proc. n. 634/2015 R.G., instaurato da nei Persona_1
confronti di (v. sentenza n. 604/2023), il primo ha chiesto, in Parte_2
via principale, di condannare la seconda al pagamento della somma di
€40.800,00, oltre interessi, corrispondente al rateo finale del prezzo previsto nel contratto di compravendita relativo al fabbricato a due piani fuori terra, con copertura a tetto, oltre piano seminterrato, sito in via delle
Magnolie, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Campo LA al foglio di mappa 14, particella 1923, sub 7 e 6, ed in via subordinata di
6 dichiarare la risoluzione del predetto contratto di compravendita, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi, quantificati equitativamente in €2.500.00. La convenuta, a sua volta, ha chiesto, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni dovuti al ritardo nella consegna dell'opera completa, quantificati in €3.000,00 più €300,00 per ogni mese di ritardo a partire da agosto 2015; la quantificazione del minor prezzo a saldo dovuto in ragione delle opere incompiute, delle differenze rispetto al capitolato e dei costi per il ripristino dei vizi e dei difetti riscontrati, con eventuale condanna della società venditrice alla ripetizione delle somme indebitamente percepite se superiori al valore dell'immobile. In via subordinata, infine, ha chiesto che fosse accertata l'esistenza di vizi, mancanze e difformità, con conseguente condanna del ex art. 1669 c.p.c. al risarcimento dei danni da determinarsi in corso Pt_1
di causa.
Il giudizio è stato definito in primo grado con la sentenza citata, che non
è dato sapere se sia passata in giudicato, con la quale il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda ATa di pagamento del prezzo residuo e la correlata domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo di compravendita e, per l'effetto, ha condannato a versare in Parte_2
favore di parte attrice la somma di €17.348,40, iva inclusa, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
ha rigettato le altre domande formulate dalle parti e compensato per intero le spese di lite.
Con l'atto introduttivo del procedimento n. 109/2023 R.G., instaurato dalla nei confronti di una pluralità di parti, tra cui e Pt_2 Persona_1
l'odierna convenuta ha proposto, invece, un'azione Parte_1
revocatoria con riguardo agli “atti di cessione dei beni appartenenti a
a diversi soggetti, tra cui Persona_1 Parte_1
7 Ne discende che, contrariamente a quanto assunto dall'istante, non può parlarsi di violazione del principio del ne bis in idem.
A ciò deve aggiungersi, sotto altro profilo, che il danno di cui si duole non può essere fatto coincidere, in punto di an debeatur, Parte_1
con il solo fatto dell'esistenza della trascrizione dell'azione revocatoria, che
è di per sé consentita dal disposto dell'art. 2652 n. 5 c.c.
Nel nostro ordinamento, difatti, la trascrizione di una domanda giudiziale corrisponde ad un'iniziativa libera e unilaterale dell'AT, che soggiace esclusivamente alle verifiche formali del conservatore dei registri e non è sottoposta a controlli preventivi di natura sostanziale.
In assenza di un vaglio sostanziale ex ante, l'equilibrio tra la posizione dell'AT e quella del convenuto viene affidato dalla legge ad un rimedio ex post, di carattere risarcitorio, compendiato nella responsabilità processuale aggravata dell'AT trascrivente di cui all'art. 96, comma 2,
c.p.c., laddove è stabilito che, quando accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata trascritta la domanda, il giudice, su istanza della parte danneggiata, condanna al risarcimento dei danni l'AT «che ha agito senza la normale prudenza».
Ora, è pur vero che “la condanna per responsabilità aggravata dell'AT trascrivente può risultare in concreto mezzo inidoneo, o quantomeno insufficiente…” (Corte Cost. 9 giugno 2022, n. 143) e che una parte della giurisprudenza di merito ha tentato di introdurre eccezioni allo sbarramento del giudicato di cui all'art. 2668 c.c., in particolare mediante la distinzione fra trascrizione “illegittima” e trascrizione “ingiusta”, elaborata ad altro fine dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (v. sentenza n.
6597 del 2011). Nel caso in esame, tuttavia, tale distinzione - che ha portato ad ammettere l'ordine cautelare di cancellazione quando
8 la trascrizione è “illegittima” e non solo “ingiusta”, quando cioè concerne una domanda non solo infondata, ma addirittura estranea al novero tassativo delle domande trascrivibili - non è risolutiva.
Ed invero, nella fattispecie si è in presenza di una domanda trascrivibile a mente dell'art. 2652 n. 5 c.c. e, quindi, di una trascrizione in sé legittima, né emerge dalla documentazione in atti la manifesta infondatezza dell'azione o il suo carattere emulativo (l'AT si è limitato a produrre copia dell'atto di citazione con il quale è stata proposta l'azione revocatoria e la copia della sentenza con cui è stato definito, in primo grado, il procedimento n. 634/2015 R.G.).
Non ricorrono, dunque, i presupposti per affermare che la trascrizione della domanda giudiziale de qua abbia generato per l'istante dei danni risarcibili.
Dalle argomentazioni che precedono, consegue, per l'effetto, il rigetto della domanda di parte attrice.
§5. Data la mancata costituzione in giudizio della convenuta, vittoriosa, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) nulla sulle spese.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 28/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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