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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/02/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
Sezione Protezione Internazionale
N. R.G. 6001/2024
Il Tribunale di Firenze in persona del magistrato onorario dott. Mario
Ferreri
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
C.F. + altri, con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SANTORO CLAUDIA
e
, C.F. . Controparte_1 P.IVA_2
con l'intervento del
Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso regolarmente notificato unitamente a decreto di fissazione udienza la ricorrente conclude per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. accertare lo status di Cittadino italiano dei ricorrenti, tutti per discendenza diretta dall'italiano
[...]
per averla legittimamente trasmessa ai Persona_1
propri discendenti sino all'odierno ricorrente;
2. ordinare al
[...]
e, per esso all'Ufficio del competente Stato Civile, di CP_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. in ogni caso, anche in considerazione della necessità di ricorrere alla presente azione giudiziaria per il riconoscimento del proprio legittimo diritto, si chiede che il convenuto sia condannato al Controparte_1
pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, per dichiarato anticipo.
Nessuno si costituisce per il resistente. CP_1
Il ricorso merita accoglimento, infatti premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno documentato il tentativo di accedere al Consolato di appartenenza per, poter attivare la procedura necessaria alla presentazione della domanda di cittadinanza cui non è stato alcun riscontro da parte dell'autorità preposta alla ricezione e all'esame della suddetta richiesta.
Pag. 2 di 7 La ricorrente ha dedotto e documentato di essere discendente diretta del cittadino italiano, sig. , il Persona_1
quale, legittimamente, lo ha trasferito ai propri diretti discendenti.
nacque il 22/02/1861 a Persona_1
Vicopisano (PI), Italia, che sposò il 10/5/1890 a Sao Persona_2
Paulo (SP), Brasile dove morì il 27/04/1936 senza mai naturalizzarsi, come da certificazione allegata (all.1). Dall'unione coniugale nacque
[...]
il 02/07/1893 a Sao Paulo (SP), Brasile sposò Per_3 Persona_4
(all.2). Dall'unione coniugale nacque il Persona_5
08/02/1924 a Sao Paulo (SP), Brasile dove sposò il Persona_6
05/11/1956 (all.3). Dall'unione coniugale nacque, ricorrente nel processo, il 20/03/1959 a Sao Paulo (SP), Brasile che sposò Parte_1
il 15/09/1984 a Fontainebleau (Seine- Persona_7
et-Marne), dalla quale divorziò il 05/03/1997 (all.4). Per_8
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del
Pag. 3 di 7 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R.
18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2023 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano Sig. Persona_1
nato il [...] a [...] non si è
[...]
naturalizzato cittadino brasiliano e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come
Pag. 4 di 7 precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva,
l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal Sig. Persona_1
nato il [...] a [...], cittadino italiano, con
[...]
definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
Pag. 5 di 7 le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la documentata impossibilità di ottenere il CP_1
riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al
DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M
.
- accerta che il sig. CP , nato il Parte_1 C.F._1
20/03/1959 a Sao Paulo (SP), Brasile e residente in [...], 54 -
Jd. America - Sao Paulo (SP) – Brasile è cittadino italiano e, per l'effetto ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Pag. 6 di 7 - condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 1600,00 per compensi,
€ 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Firenze, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
Sezione Protezione Internazionale
N. R.G. 6001/2024
Il Tribunale di Firenze in persona del magistrato onorario dott. Mario
Ferreri
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
C.F. + altri, con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SANTORO CLAUDIA
e
, C.F. . Controparte_1 P.IVA_2
con l'intervento del
Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso regolarmente notificato unitamente a decreto di fissazione udienza la ricorrente conclude per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. accertare lo status di Cittadino italiano dei ricorrenti, tutti per discendenza diretta dall'italiano
[...]
per averla legittimamente trasmessa ai Persona_1
propri discendenti sino all'odierno ricorrente;
2. ordinare al
[...]
e, per esso all'Ufficio del competente Stato Civile, di CP_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. in ogni caso, anche in considerazione della necessità di ricorrere alla presente azione giudiziaria per il riconoscimento del proprio legittimo diritto, si chiede che il convenuto sia condannato al Controparte_1
pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, per dichiarato anticipo.
Nessuno si costituisce per il resistente. CP_1
Il ricorso merita accoglimento, infatti premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno documentato il tentativo di accedere al Consolato di appartenenza per, poter attivare la procedura necessaria alla presentazione della domanda di cittadinanza cui non è stato alcun riscontro da parte dell'autorità preposta alla ricezione e all'esame della suddetta richiesta.
Pag. 2 di 7 La ricorrente ha dedotto e documentato di essere discendente diretta del cittadino italiano, sig. , il Persona_1
quale, legittimamente, lo ha trasferito ai propri diretti discendenti.
nacque il 22/02/1861 a Persona_1
Vicopisano (PI), Italia, che sposò il 10/5/1890 a Sao Persona_2
Paulo (SP), Brasile dove morì il 27/04/1936 senza mai naturalizzarsi, come da certificazione allegata (all.1). Dall'unione coniugale nacque
[...]
il 02/07/1893 a Sao Paulo (SP), Brasile sposò Per_3 Persona_4
(all.2). Dall'unione coniugale nacque il Persona_5
08/02/1924 a Sao Paulo (SP), Brasile dove sposò il Persona_6
05/11/1956 (all.3). Dall'unione coniugale nacque, ricorrente nel processo, il 20/03/1959 a Sao Paulo (SP), Brasile che sposò Parte_1
il 15/09/1984 a Fontainebleau (Seine- Persona_7
et-Marne), dalla quale divorziò il 05/03/1997 (all.4). Per_8
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del
Pag. 3 di 7 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R.
18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2023 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano Sig. Persona_1
nato il [...] a [...] non si è
[...]
naturalizzato cittadino brasiliano e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come
Pag. 4 di 7 precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva,
l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal Sig. Persona_1
nato il [...] a [...], cittadino italiano, con
[...]
definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
Pag. 5 di 7 le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la documentata impossibilità di ottenere il CP_1
riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al
DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M
.
- accerta che il sig. CP , nato il Parte_1 C.F._1
20/03/1959 a Sao Paulo (SP), Brasile e residente in [...], 54 -
Jd. America - Sao Paulo (SP) – Brasile è cittadino italiano e, per l'effetto ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Pag. 6 di 7 - condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 1600,00 per compensi,
€ 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Firenze, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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