Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1261/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VICENZA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott. Elena Sollazzo Giudice dott. Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado n. 1261/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 04/09/1979 ;
rappresentata e difesa dall'avv. SCHIAFFINO GIULIA come da ELega allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...] ; CP_1 CP_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento EL
PUBBLICO MINISTERO, in persona EL Procuratore ELla Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
1. Dichiarare lo scioglimento EL matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
in data 25.02.2012 in Tunisi, registrato presso il Comune di AS EL RA, per l'anno 2012,
Parte 2, Serie C n.16, ordinando all'Ufficiale ELlo Stato Civile EL Comune di AS EL RA
(VI) di annotare l'emananda sentenza a margine ELl'atto di matrimonio.
2. Affidare in via esclusiva alla madre la figlia minore con collocazione presso la Persona_1
ricorrente;
3. Disporre che il padre possa vedere la figlia esclusivamente alla presenza ELla madre, senza pernotti presso l'abitazione paterna;
4. Disporre che il padre provveda alla contribuzione al mantenimento ELla figlia nella misura di €
350,00 mensili, tenuto conto ELle accresciute esigenze ELla minore, oggi quasi di anni 10;
5. Disporre che il padre partecipi, altresì, nella misura EL 50% al pagamento ELle spese straordinarie sostenute nell'interesse ELla figlia, da intendersi le spese scolastiche, mediche ed odontoiatriche, sportive, ricreative, per viaggi di istruzione e vacanze studio, sostenute nel suo interesse, secondo il
Protocollo EL Tribunale di Vicenza;
6. Nulla disporre a titolo di contribuzione dei coniugi essendo gli stessi autosufficienti;
7. Prevedere il rilascio EL passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per la Signora Parte_1
e per la figlia e comunque di qualsiasi altro documento e/o certificazione e/o attestazione Persona_1
relativo a senza il previo assenso EL padre. Persona_1
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In via istruttoria Per mero tuziorismo, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che dalla fine EL 2014 il sig. si è allontanato dall'abitazione di Via S. CP_1
Chiara n. 22/G di AS EL RA, ove abitava con moglie, figlia e suoceri, senza più farvi ritorno?”; 2) “Vero che dalla fine EL 2014 la signora ha provveduto a mantenere Parte_1 economicamente la figlia ”; 3) “Vero che dalla fine EL 2014 la signora ha Per_1 Parte_1 sostenuto, con l'aiuto dei propri genitori, tutte le spese scolastiche, sanitarie e ludiche per la figlia
”; 4) “Vero la signora ha scelto l'asilo, la scuola materna e la scuola elementare Per_1 Parte_1 da far frequentare alla figlia ” 5) “Vero che i tentativi ELla signora di coinvolgere Per_1 Parte_1 il sig. nella scelta ELle scuole sono stati vani?”; 6) “Vero che la signora Per_1 Parte_1 accompagna la figlia a scuola ogni giorno?”; 7) “Vero che i genitori ELla signora vanno Parte_1
a riprendere a scuola quando la madre non riesce?”; 8) “Vero che la signora si Per_1 Parte_1 occupa EL percorso scolastico ELla figlia e si reca ai colloqui con gli insegnanti di ”; Per_1 Per_1
9) “Vero che la signora o i suoi genitori, durante i pomeriggi infrasettimanali, Parte_1
accompagnano alle attività sportive di basket ed equitazione che la bambina ha scelto di Per_1 svolgere?”; 10) “Vero che la signora , durante i pomeriggi infrasettimanali, va a riprendere Parte_1 dalle attività sportive frequentate?”; 11) “Vero che il sig. ha disertato le recite, le Per_1 CP_1 feste scolastiche e i vari avvenimenti in cui poteva vedere ”; 12) “Vero che il sig. Per_1 CP_1 ha disertato le occasioni sportive in cui la figlia si è esibita davanti ai genitori?”; 13) “Vero che il sig. ha disertato i colloqui con gli insegnanti ELla figlia?”; Si indicano a testi i signori: CP_1 [...]
e di AS EL RA;
le insegnanti e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4 ELl'Istituto Campesano di AS EL RA;
gli allenatori EL Centro Ippico
[...] Tes_5
Scuderie AZ di Cartigliano e ELl'Associazione Basket MBA di AS EL RA. Tes_6
PM: Accogliersi il ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/03/2024 chiedeva pronunciarsi lo Parte_1
scioglimento EL matrimonio contratto con dalla quale era giudizialmente separata CP_1
giusta sentenza n. 933/2021 pronunciata dal Tribunale di Vicenza e dalla cui unione era nata,
in data 26.4.2014, Persona_1
Il convenuto, cui il ricorso veniva ritualmente notificato per compiuta giacenza, non si costituiva.
All'esito ELl'udienza di comparizione EL 16.7.2024, stante l'assenza di provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare, il giudice designato rimetteva la causa al collegio, stante la rinuncia ELla ricorrente al termine per le comparse conclusionali.
La domanda di scioglimento EL matrimonio merita accoglimento.
Le parti contraevano matrimonio a Tunisi in data 25/02/2012 e dall'unione nasceva la figlia sopra menzionata.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente EL Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n.
933 pronunciata dal Tribunale di Vicenza in data 5.5.2021.
Il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale EL convenuto ritualmente citato e non costituitosi e neppure comparso di persona innanzi al giudice designato, il disinteresse di parte convenuta per il giudizio e le attuali condizioni ELle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. div. ai fini ELla
declaratoria di scioglimento EL matrimonio.
La ricorrente nulla ha chiesto per dichiarandosi autosufficiente.
Quanto alla figlia minore, non vi è ragione per non accogliere le domande formulate, peraltro pedisseque rispetto a quanto statuito nella sentenza di separazione.
L'affido esclusivo, nel totale disinteresse EL padre per la propria famiglia, sia dal punto di vista affettivo che da quello materiale, è l'unico regime di esercizio ELla responsabilità genitoriale, consono all'interesse ELla minore, attesa l'obbiettiva difficoltà ELla madre di interagire con l'altro genitore.
Anche l'esercizio EL diritto di visita paterno va regolato secondo l'attuale disciplina, ovvero previo accordo con la madre, escludendo il pernotto e subordinatamente al gradimento ELla minore.
Quanto alle statuizioni di carattere patrimoniale, non sono noti i redditi EL resistente.
La madre percepisce un reddito mensile netto di circa euro 1.200,00, non è titolare di beni immobili e non ha allegato spese abitative.
In difetto di più compiute informazioni, che era onere EL resistente fornire, reputa il Collegio
che la somma di euro 350,00, chiesta dalla ricorrente, oltre al 50% ELle spese straordinarie, sia proporzionata al reddito ELla madre e congrua rispetto alle esigenze ELla minore.
Non vi è luogo a disporre in merito ai documenti validi per l'espatrio, posto che spetta al giudice tutelare autorizzarne il rilascio, ove consti l'ingiustificato dissenso EL padre.
Nulla va disposto in punto spese, posto che il resistente, contumace, non si è opposto alle domande attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento EL matrimonio tra , nata a Parte_1
BASSANO EL RA (VI) il 04/09/1979 , e , nato a [...] il CP_1 09/02/1986 , contratto a Tunisi in data 25/02/2012 , iscritto nel registro degli atti di matrimonio
EL Comune di AS EL RA (VI) per l'anno 2012 , parte II , serie C , numero 16;
2. ordina all'Ufficiale ELlo stato civile EL predetto Comune di procedere all'annotazione ELla
sentenza;
3 affida la figlia minore alla madre, con abitazione presso la medesima;
Persona_1
il padre potrà vedere la figlia solo con il consenso ELla madre e il gradimento ELla figlia, alla presenza ELla madre, con esclusione EL pernotto;
4 pone a carico EL padre l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ELla figlia, la somma di euro 350,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% ELle spese straordinarie, come disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio EL 19.11.2024.
Il Presidente estensore
Giovanna Sanfratello