Versione
5 dicembre 2000
5 dicembre 2000
>
Versione
1 gennaio 2008
1 gennaio 2008
Art. 13. Limiti di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio 1. Il personale appartenente ai ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato e' collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento dei seguenti limiti di eta', in relazione alla qualifica rivestita:
((. . . . .)) dirigente generale di pubblica sicurezza: 65 anni; dirigente superiore: 63 anni;
qualifiche inferiori: 60 anni.
2. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale sono collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di eta'.
3. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , e' sostituita dalla tabella 2 allegata al presente decreto.
((. . . . .)) dirigente generale di pubblica sicurezza: 65 anni; dirigente superiore: 63 anni;
qualifiche inferiori: 60 anni.
2. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale sono collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di eta'.
3. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , e' sostituita dalla tabella 2 allegata al presente decreto.
Commentari • 2
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 2.403843
[…]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 19
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 22/09/2026, n. 304Provvedimento: […] già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336”), vengono collocati in quiescenza con i nuovi limiti d'età, previsti dall'art. 13 d.lgs. n. 334/2000, senza l'applicazione delle anticipazioni progressive introdotte dal comma 1.Leggi di più...
- collocamento a riposo·
- art. 27 d.lgs. 334/2000·
- Polizia di Stato·
- interpretazione norma·
- spese compensate·
- sistema pensionistico contributivo·
- benefici pensionistici·
- cumulo benefici·
- Corte dei conti·
- sistema pensionistico retributivo