TAR
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00333/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00005 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00333/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 333 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sala Della Cuna, Antonio Bana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via
S. Caterina, 6;
per l'annullamento
a) del decreto del Questore della Provincia di Brescia, notificato il 3.03.2024, con il quale viene revocata la licenza di collezione di armi comuni da sparo ed antiche, rare ed artistiche e di importanza storica e la licenza di porto di fucile uso caccia n. - N. 00333/2024 REG.RIC.
OMISSIS- -P;
b) del decreto del Prefetto della Provincia di Brescia prot. -OMISSIS- Area 1, notificato il 21.03.2024, con il quale è stato disposto il divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa EA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato in data 2.5.2024 e depositato il 10.5.2024, -OMISSIS- ha impugnato gli atti indicati in epigrafe chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.
2.- Le gravate determinazioni traggono origine dalla perquisizione effettuata in data
14 febbraio 2024 da militari della Legione Carabinieri Lombardia, Stazione di
Marone, presso l'officina del ricorrente, ove venivano rinvenute armi clandestine, parti di arma e armi senza denuncia, oltre che polvere da sparo in misura superiore a quella consentita.
3.- All'esito della perquisizione e del successivo sequestro disposto dai militari operanti, poi convalidato con decreto del Pubblico Ministero del 15.2.2024, e del contestuale ritiro cautelare ex art. 39 TULPS, il -OMISSIS- veniva tratto in arresto in ordine ai reati di cui all'art. 23, c. 2, art. 11, L. 110/1975 (detenzione e fabbricazione di armi clandestine), artt. 2 e 7, L. n. 865/1967 (detenzione di armi da sparo senza N. 00333/2024 REG.RIC.
licenza, e di munizioni e materie esplodenti in misura superiore a quella consentita), nonché art. 20, L. n. 110/1975 (omessa custodia).
4.- Con ordinanza del 16.2.2024 il GIP presso il Tribunale di Brescia convalidava l'arresto e applicava al prevenuto la misura cautelare della presentazione per tre volte a settimana presso gli Uffici della Polizia Giudiziaria.
5.- Con ordinanza del 5.3.2024, il Tribunale del Riesame di Brescia respingeva l'appello del Pubblico Ministero, confermando l'adeguatezza della misura cautelare applicata al ricorrente, ed evidenziando la necessità di ridimensionare il quadro posto a fondamento del provvedimento cautelare, quantomeno sotto il profilo “quantitativo”, imponendosi ulteriori accertamenti rispetto alla natura delle armi “clandestine” e al relativo inquadramento tra le armi antiche, con la conseguente diversa modulazione degli obblighi di denuncia, alla verifica del luogo di custodia delle stesse, alla quantità
e alla qualità della polvere da sparo rinvenuta.
6.- All'esito suddetti accertamenti, con provvedimento del 21.3.2024, preceduto dalla comunicazione ex art. 7 L. 241/1990, il Prefetto di Brescia ha vietato al ricorrente ai sensi dell'art. 39 TULPS di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, ingiungendone la cessione a terzi non conviventi.
7.- Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- il Questore della Provincia di Brescia ha disposto la revoca della licenza di collezione di armi comuni da sparo ed antiche, rare ed artistiche e di importanza storica e la licenza di porto di fucile uso caccia numero -
OMISSIS- -P.
8.- Il decreto questorile non è stato preceduto dalla notifica della comunicazione di avvio del procedimento, ciò sul ritenuto presupposto che il provvedimento costituisca
“atto vincolato e logica conseguenza della condotta illegittima tenuta dal sig. -
OMISSIS- che ha portato al suo arresto”.
9.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione e il decreto del Questore di revoca delle licenze, affidando le proprie doglianze a due N. 00333/2024 REG.RIC.
motivi di censura, così rubricati: “1. Violazione di legge: artt. 7, 8, 10 L. 07.08.1990
n. 241”; 2. violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 del r.d. 773/1931, art 97 cost; eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà intrinseca, sproporzione dei provvedimenti adottati”.
10.- Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio con atto di stile, insistendo per la reiezione del ricorso, affidando le proprie difese ad una memoria successivamente depositata, corredata della pertinente documentazione.
11.- Con ordinanza n. -OMISSIS- del 5 giugno 2024 questo Tribunale ha disposto la sospensione del decreto prefettizio, limitatamente all'ordine di cessione delle armi.
12.- Successivamente le parti non hanno svolto difese.
13.- All'udienza pubblica del 11 giugno 2025, il Presidente ha rilevato d'ufficio ex art. 73 co. 3 c.p.a. la possibile irricevibilità del gravame per tardività, limitatamente all'impugnazione del provvedimento questorile di revoca. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
14.- Con il primo motivo di ricorso il sig. -OMISSIS- contesta l'illegittimità del decreto del Questore di revoca delle licenze, lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento: tale adempimento sarebbe stato omesso sull'erroneo presupposto della natura vincolata del provvedimento, sebbene invece sussistesse in concreto la necessità di svolgere un accertamento complesso, “in relazione al quale non può affatto escludersi l'utilità di un apporto in funzione collaborativa da parte dell'interessato, che proprio la comunicazione ex art. 7, ove correttamente effettuata,
è in grado di assicurare”.
15.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il giudizio prognostico di inaffidabilità svolto dall'Amministrazione sarebbe fondato unicamente sulla vicenda penale, sebbene questa abbia visto il suo “netto disgregarsi” rispetto alla formulata ipotesi accusatoria iniziale, come dimostrato dall'accertata infondatezza delle ipotesi N. 00333/2024 REG.RIC.
di reato e dalla mancanza di idonei accertamenti probatori. Il ricorrente contesta inoltre la sussumibilità della condotta ascrittagli nella fattispecie di cui all'art. 23 co. 2 L.
110/75, non potendo ritenersi integrata la “fabbricazione” di armi clandestine, e a tal fine richiama la consulenza tecnica di parte nella quale si evidenzia che la strumentazione rinvenuta nella propria officina non sarebbe affatto idonea alla produzione o fabbricazione di armi. Sostiene inoltre che, rispetto all'elencazione di
“armi clandestine” contenute nel capo A) dell'imputazione: (i) figurerebbero solo due armi, essendo i restanti reperti costituiti da canne e altre parti di arma (bascule e carcasse di fucili); (ii) di tali armi, una consisterebbe in un prototipo prodotto da una vecchia fabbrica d'armi, poi fallita da circa 60 anni, mentre l'altra sarebbe risalente al
1800; (iii) quanto alle bascule, non è ipotizzabile una illecita detenzione ex art. 23 co.
3 L. 110/1975, atteso che tale disposizione ricomprenderebbe unicamente “armi o canne clandestine”; (iv) con riferimento alle canne “prive di matricola”, oltre a non essere sussistente una loro illecita fabbricazione, sussisterebbero “seri dubbi in merito alla loro repertazione e descrizione nei verbali di pg”. Con riferimento all'ipotesi accusatoria di cui al capo b), sostiene che l'omessa denuncia di armi integrerebbe la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 697 cp e non la più grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 2 L. 985/67 che punisce la detenzione di armi in difetto di licenza.
Aggiunge inoltre che, in contrasto con quanto rilevato dalla PG operante in relazione all'omessa denuncia, il ricorrente avrebbe reperito le plurime denunce di detenzione
(in particolare relative ai reperti 132, 135, 148 e 149 e ad alcune baionette di cui al capo B-, appurando, tramite il proprio CT, che il reperto n. 153 è una mera carabina ad aria compressa), ed ha sottolineato, quanto ai reperti 143 e 144, che trattasi di fucili ad avancarica, classificabili come armi antiche (risalenti all'800), per i quali non vi sarebbe obbligo di denuncia. Quanto alla detenzione delle polveri da sparo, il consulente tecnico avrebbe rilevato trattarsi di campioni di risalente fabbricazione, con valore essenzialmente storico e non più conforme all'uso. N. 00333/2024 REG.RIC.
Evidenzia inoltre come, con l'ordinanza del Tribunale del riesame, sia stato sottolineato che “il quadro posto a fondamento del provvedimento cautelare meriti di essere adeguatamente rivalutato e ridimensionato, quantomeno sotto il profilo quantitativo” e che “si impongono ulteriori approfondimenti investigativi al fine di chiarire natura ed entità delle condotte in contestazione”.
Alla luce di tali circostanze, evidenzia che il provvedimento prefettizio avrebbe omesso di svolgere il necessario accertamento dei fatti, e che, trattandosi di accertamenti complessi, avrebbe potuto limitarsi a sospendere il procedimento in attesa della definizione della vicenda penale, in quanto misura più rispondente al principio di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa. Aggiunge inoltre che non vi sarebbe alcuna prova in ordine al fatto che le armi rinvenute non siano state denunciate, e che il procedimento penale in corso “sarebbe proprio deputato allo svolgimento di verifiche affidate a consulenti tecnici per accertare se le armi fossero o meno regolarmente denunciate”. Quanto al provvedimento di revoca delle licenze adottato dal Questore, sostiene che lo stesso è fondato unicamente sulle risultanze del verbale di arresto e su ipotesi criminose delle quali avrebbe potuto dimostrare l'inconsistenza, ove fosse stato posto nelle condizioni di partecipare al procedimento.
15.- Così compendiati i motivi di gravame, reputa il Collegio di dover esaminare con priorità le censure svolte con il secondo motivo di ricorso avverso il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione armi, posto che, laddove le stesse risultassero infondate, le censure proposte avverso il provvedimento questorile di revoca dei titoli di polizia diverrebbero improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
15.1.- La giurisprudenza è infatti consolidata, in tema di rapporto tra il provvedimento di revoca della licenza di porto d'armi, di competenza del Questore e quello di divieto di detenere le armi, munizioni e materiali esplodenti ex art. 39 T.U.L.P.S., di competenza del Prefetto, nell'affermare l'esistenza un “rapporto di presupposizione e N. 00333/2024 REG.RIC.
di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, sicché una volta che il Prefetto abbia emesso il divieto di detenzione ex art. 39 cit., la revoca della licenza di porto
d'armi da parte del Questore costituisce una conseguenza diretta e vincolata” (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 8 agosto 2025, n. 6976; Cons. Stato, sez. III, 21 maggio 2025, n. 4348).
16.- Tanto premesso, il secondo motivo di ricorso diretto a censurare l'illegittimità del provvedimento prefettizio è infondato.
16.1.- Tale provvedimento si fonda sul venir meno del requisito di affidabilità del ricorrente, che la Prefettura ha desunto dagli esiti della perquisizione svolta presso il locale officina in Castegnato, nel corso della quale, come esposto in narrativa, erano rinvenute, armi, canne e bascule clandestine (senza matricola o con matricola abrasa), armi e parti di arma non denunciate, polvere da sparo in quantità superiore al consentito.
16.2.- Il provvedimento, inoltre, evidenziando la non utilità ai fini dell'archiviazione del procedimento della memoria prodotta dall'interessato in sede procedimentale, ha posto in evidenza che “già solo il rinvenimento di armi non regolarmente denunciate,
a prescindere dalla natura clandestina o meno delle stesse, è presupposto sufficiente per ritenere la condotta del sig. -OMISSIS- priva della dovuta diligenza richiesta a chi faccia uso di armi”.
16.3.- Al riguardo, il ricorrente ha sostenuto che “non sussiste alcuna prova in ordine al fatto che le armi rinvenute non siano state denunciate” e che nel connesso procedimento penale connesso “sono proprio in corso verifiche affidate a consulenti tecnici per accertare anche se le armi rinvenute fossero o meno regolarmente denunciate”.
17.- L'argomentazione proposta non può essere condivisa. N. 00333/2024 REG.RIC.
17.1.- All'esito dell'attività di perquisizione svolta all'interno dell'officina del ricorrente, venivano rinvenute n. 23 armi/parti di arma detenute in assenza di denuncia
(indicate nel verbale di arresto con i numeri dal n. 132 al n. 155).
17.2.- Rispetto ad esse, il ricorrente ha depositato in giudizio alcune denunce di detenzione (cfr. doc. n. 15), riferite alle armi indicate ai nn. 132, 135, 148 e 149, precisando che, quanto alle armi repertate sub. nn. 143 e 144, trattasi di fucili ad avancarica, classificabili come armi antiche, risalenti all'800 e non soggette agli obblighi di denuncia di cui all'art. 38 TULPS.
17.3.- Ciò nonostante, va evidenziato che nessuna denuncia risulta sussistere per le armi restanti, posto che le relative denunce non sono state prodotte dal ricorrente né nel corso del giudizio penale – sebbene lo stesso si fosse riservato di farlo all'esito dell'interrogatorio di garanzia- né nel corso del presente giudizio: l'unica documentazione depositata al riguardo (cfr. doc. 15) si presenta non esaustiva, in quanto contenente denunce di detenzione riferite alle sole armi sopra enumerate.
17.4.- Ne deriva che, volendo escludere le baionette, risultano comunque non denunciate le armi contrassegnate con i reperti 133 (n.1 revolver matricola 2871), 134.
(n.1 pistola Gesichert matricola 8932), 150 (n.1 doppietta marca Somerhalle matricola
26833); 151. (n.1 doppietta marca Special Powere Blange matricola 733); 152. (n.1 doppietta Breda matricola 46816); 154 (n.1 fucile Mauser matricola BH3109) nonché la canna di cui al n. 155.
17.5.- Priva di pregio pertanto è l'affermazione del ricorrente secondo cui “non sussiste alcuna prova in ordine al fatto che le armi rinvenute non siano state denunciate”, atteso che l'onere di dimostrare la circostanza dell'avvenuta denuncia grava necessariamente sull'interessato, non potendosi imporre all'Amministrazione di fornire una prova a contenuto negativo. Il ricorrente, peraltro, non ha chiarito – né altrimenti lo si comprende- quale tipologia di verifica tecnica debba essere compiuta in sede penale per accertare “anche se le armi rinvenute fossero o meno regolarmente N. 00333/2024 REG.RIC.
denunciate”. Al riguardo, infatti, non sussiste alcuna esigenza di svolgere accertamenti tecnici, posto che la prova dell'adempimento dell'obbligo di denuncia può ben essere fornita attraverso la produzione documentale delle denunce presentate all'Autorità; inoltre, rispetto alle armi che non risultano denunciate, non è stato prospettato che le stesse possano essere qualificate come armi antiche, per le quali non sussisterebbero gli obblighi di cui all'art. 38 TULPS.
17.6.- D'altra parte, la circostanza che la detenzione delle indicate armi non sia legittimata dalla necessaria denuncia è implicitamente confermata anche dallo stesso
Tribunale del riesame che, in sede penale, si è unicamente limitato ad evidenziare che
“Per le restanti- armi-, si impone, sempre sulla scorta delle indicazioni contenute nella relazione tecnica, una distinzione fra armi non denunciate ai sensi dell'art. 38
TULPS- per le quali si dovrebbe ipotizzare la violazione di cui all'art. 697 c.p.- e quelle detenute in assenza di licenza di porto d'armi o di altra licenza che ne abiliti la detenzione, per le quali solo sarebbe contestabile la violazione degli artt. 2-7 l.
895/697”.
17.7.- In disparte la corretta qualificazione giuridica del fatto di reato, irrilevante ai fini che ci occupano, è evidente che nel caso di specie sussiste la violazione dell'obbligo di denuncia di cui all'art. 38 TULPS posta a fondamento del provvedimento impugnato: tale disposizione prescrive infatti, al comma I, che
“chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata…”. N. 00333/2024 REG.RIC.
18.- La motivazione del provvedimento impugnato si sottrae, pertanto, alle censure difensive, in quanto la violazione dell'obbligo di denuncia è sufficiente a sorreggere il giudizio di inaffidabilità effettuato dall'Amministrazione prefettizia, poichè sintomatica di una scarsa diligenza nell'uso delle armi e idonea a frustrare le esigenze di controllo dell'Autorità di pubblica sicurezza, precludendole di conoscerne l'esistenza e l'ubicazione, e così ostacolando lo svolgimento dei compiti di prevenzione di abuso delle armi cui l'Autorità stessa è preposta. Ciò senza voler considerare che la violazione di tale elementare obbligo di diligenza si appalesa ancor più pregnante se ravvisata in capo ad un soggetto che, come il ricorrente, si trova nella disponibilità di un considerevole numero di armi e che, come egli stesso riferisce, sembra essere in possesso di particolari competenze tecniche in materia.
18.1.- Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che il provvedimento prefettizio contestato è coerente con gli scopi che lo connotano, trattandosi di un atto non sanzionatorio ma con finalità cautelare e preventiva, preordinato ad evitare, sulla base di un ampio apprezzamento discrezionale dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, che il possesso di armi sia concesso o mantenuto in capo a soggetti che, per la loro condotta, abbiano palesato, come nel caso di specie, di non offrire sufficienti garanzia di affidabilità.
L'art. 39, r.d. n. 773 del 1931, infatti, nel prevedere che "il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne" non presuppone un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, che può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma risultanti genericamente non ascrivibili a "buona condotta" (Consiglio di Stato, sez. III 14 febbraio 2017 n. 649). N. 00333/2024 REG.RIC.
18.2.- Nel caso in esame, non rileva la circostanza, dedotta dal ricorrente, per cui al momento del provvedimento le indagini ed i relativi accertamenti erano ancora in corso di svolgimento, sicchè si sarebbe imposta quantomeno la sospensione del procedimento amministrativo volto all'adozione della misura di divieto. Invero, le valutazioni formulate dall'Amministrazione sono autonome rispetto a quelle proprie dell'Autorità giudiziaria, sicché la prima non deve attendere, per assumere le proprie determinazioni, che siano concluse le indagini svolte dalla seconda, fermo restando quanto sopra detto in ordine al fatto che il giudizio espresso dal Tribunale del riesame di Brescia non ha comunque riguardato la fattispecie posta dalla Prefettura a fondamento del provvedimento impugnato.
19.- In conclusione, il secondo motivo di ricorso, laddove ha ad oggetto il decreto prefettizio di divieto di detenzione armi, è infondato e va respinto.
20.- Ne deriva che le doglianze svolte con il primo motivo e, in parte, con il secondo motivo, ove dirette a censurare il provvedimento del Questore di revoca della licenza, sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
21.- In ogni caso, le censure dedotte sono comunque infondate, essendo sufficiente osservare che il provvedimento di revoca risulta legittimamente fondato, tra l'altro, sull'inosservanza da parte del ricorrente degli obblighi di custodia previsti ex lege per chi detenga armi e munizioni e delle prescrizioni di custodia imposte dalla licenza.
Come risulta dal verbale di arresto, infatti, munizioni e parti di arma sono state rinvenute in parte in armadietti aperti e comunque privi dei necessari presidi di sicurezza, il che costituisce ragione sufficiente a giustificare il giudizio di inaffidabilità sul quale è imperniata la revoca dei titoli. Peraltro, il provvedimento è fondato su una pluralità di ragioni, rispetto alle quali non risultano svolte specifiche censure.
21.1.- Ciò senza mancare di rilevare, quanto alla contestata violazione di cui all'art. 7
L. 241/1990, che era onere del ricorrente dedurre in che modo la partecipazione al N. 00333/2024 REG.RIC.
procedimento avrebbe potuto condurre ad un esito diverso, laddove lo stesso si è limitato a dedurre il vizio di carattere procedimentale, senza indicare quali elementi, inerenti alla detta violazione degli obblighi di custodia, avrebbe potuto introdurre nel procedimento laddove fosse stato informato del relativo avvio (ex multis, Cons. Stato,
Sez. VI, Sent., 04/03/2015, n. 1060).
22.- Infine, per completezza, osserva il Collegio che, rispetto al decreto questorile di revoca delle licenze, il gravame appare altresì irricevibile, come da rilievo d'ufficio effettuato nel corso dell'udienza pubblica. Il provvedimento in questione risulta infatti notificato al ricorrente non già in data 3.3.2024, come indicato nell'atto introduttivo, bensì in data 1.3.2024, sicchè il ricorso si appalesa tardivo in parte qua, in quanto notificato solo in data 2.5.2024, dunque oltre il termine di legge, spirato il 30.4.2024.
23.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in parte lo dichiara improcedibile, nei termini di cui in motivazione.
Condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite nella misura di € 3.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. N. 00333/2024 REG.RIC.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE BR, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
EA RI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
EA RI GE BR
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 00333/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00005 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00333/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 333 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sala Della Cuna, Antonio Bana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via
S. Caterina, 6;
per l'annullamento
a) del decreto del Questore della Provincia di Brescia, notificato il 3.03.2024, con il quale viene revocata la licenza di collezione di armi comuni da sparo ed antiche, rare ed artistiche e di importanza storica e la licenza di porto di fucile uso caccia n. - N. 00333/2024 REG.RIC.
OMISSIS- -P;
b) del decreto del Prefetto della Provincia di Brescia prot. -OMISSIS- Area 1, notificato il 21.03.2024, con il quale è stato disposto il divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa EA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato in data 2.5.2024 e depositato il 10.5.2024, -OMISSIS- ha impugnato gli atti indicati in epigrafe chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.
2.- Le gravate determinazioni traggono origine dalla perquisizione effettuata in data
14 febbraio 2024 da militari della Legione Carabinieri Lombardia, Stazione di
Marone, presso l'officina del ricorrente, ove venivano rinvenute armi clandestine, parti di arma e armi senza denuncia, oltre che polvere da sparo in misura superiore a quella consentita.
3.- All'esito della perquisizione e del successivo sequestro disposto dai militari operanti, poi convalidato con decreto del Pubblico Ministero del 15.2.2024, e del contestuale ritiro cautelare ex art. 39 TULPS, il -OMISSIS- veniva tratto in arresto in ordine ai reati di cui all'art. 23, c. 2, art. 11, L. 110/1975 (detenzione e fabbricazione di armi clandestine), artt. 2 e 7, L. n. 865/1967 (detenzione di armi da sparo senza N. 00333/2024 REG.RIC.
licenza, e di munizioni e materie esplodenti in misura superiore a quella consentita), nonché art. 20, L. n. 110/1975 (omessa custodia).
4.- Con ordinanza del 16.2.2024 il GIP presso il Tribunale di Brescia convalidava l'arresto e applicava al prevenuto la misura cautelare della presentazione per tre volte a settimana presso gli Uffici della Polizia Giudiziaria.
5.- Con ordinanza del 5.3.2024, il Tribunale del Riesame di Brescia respingeva l'appello del Pubblico Ministero, confermando l'adeguatezza della misura cautelare applicata al ricorrente, ed evidenziando la necessità di ridimensionare il quadro posto a fondamento del provvedimento cautelare, quantomeno sotto il profilo “quantitativo”, imponendosi ulteriori accertamenti rispetto alla natura delle armi “clandestine” e al relativo inquadramento tra le armi antiche, con la conseguente diversa modulazione degli obblighi di denuncia, alla verifica del luogo di custodia delle stesse, alla quantità
e alla qualità della polvere da sparo rinvenuta.
6.- All'esito suddetti accertamenti, con provvedimento del 21.3.2024, preceduto dalla comunicazione ex art. 7 L. 241/1990, il Prefetto di Brescia ha vietato al ricorrente ai sensi dell'art. 39 TULPS di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, ingiungendone la cessione a terzi non conviventi.
7.- Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- il Questore della Provincia di Brescia ha disposto la revoca della licenza di collezione di armi comuni da sparo ed antiche, rare ed artistiche e di importanza storica e la licenza di porto di fucile uso caccia numero -
OMISSIS- -P.
8.- Il decreto questorile non è stato preceduto dalla notifica della comunicazione di avvio del procedimento, ciò sul ritenuto presupposto che il provvedimento costituisca
“atto vincolato e logica conseguenza della condotta illegittima tenuta dal sig. -
OMISSIS- che ha portato al suo arresto”.
9.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione e il decreto del Questore di revoca delle licenze, affidando le proprie doglianze a due N. 00333/2024 REG.RIC.
motivi di censura, così rubricati: “1. Violazione di legge: artt. 7, 8, 10 L. 07.08.1990
n. 241”; 2. violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 del r.d. 773/1931, art 97 cost; eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà intrinseca, sproporzione dei provvedimenti adottati”.
10.- Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio con atto di stile, insistendo per la reiezione del ricorso, affidando le proprie difese ad una memoria successivamente depositata, corredata della pertinente documentazione.
11.- Con ordinanza n. -OMISSIS- del 5 giugno 2024 questo Tribunale ha disposto la sospensione del decreto prefettizio, limitatamente all'ordine di cessione delle armi.
12.- Successivamente le parti non hanno svolto difese.
13.- All'udienza pubblica del 11 giugno 2025, il Presidente ha rilevato d'ufficio ex art. 73 co. 3 c.p.a. la possibile irricevibilità del gravame per tardività, limitatamente all'impugnazione del provvedimento questorile di revoca. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
14.- Con il primo motivo di ricorso il sig. -OMISSIS- contesta l'illegittimità del decreto del Questore di revoca delle licenze, lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento: tale adempimento sarebbe stato omesso sull'erroneo presupposto della natura vincolata del provvedimento, sebbene invece sussistesse in concreto la necessità di svolgere un accertamento complesso, “in relazione al quale non può affatto escludersi l'utilità di un apporto in funzione collaborativa da parte dell'interessato, che proprio la comunicazione ex art. 7, ove correttamente effettuata,
è in grado di assicurare”.
15.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il giudizio prognostico di inaffidabilità svolto dall'Amministrazione sarebbe fondato unicamente sulla vicenda penale, sebbene questa abbia visto il suo “netto disgregarsi” rispetto alla formulata ipotesi accusatoria iniziale, come dimostrato dall'accertata infondatezza delle ipotesi N. 00333/2024 REG.RIC.
di reato e dalla mancanza di idonei accertamenti probatori. Il ricorrente contesta inoltre la sussumibilità della condotta ascrittagli nella fattispecie di cui all'art. 23 co. 2 L.
110/75, non potendo ritenersi integrata la “fabbricazione” di armi clandestine, e a tal fine richiama la consulenza tecnica di parte nella quale si evidenzia che la strumentazione rinvenuta nella propria officina non sarebbe affatto idonea alla produzione o fabbricazione di armi. Sostiene inoltre che, rispetto all'elencazione di
“armi clandestine” contenute nel capo A) dell'imputazione: (i) figurerebbero solo due armi, essendo i restanti reperti costituiti da canne e altre parti di arma (bascule e carcasse di fucili); (ii) di tali armi, una consisterebbe in un prototipo prodotto da una vecchia fabbrica d'armi, poi fallita da circa 60 anni, mentre l'altra sarebbe risalente al
1800; (iii) quanto alle bascule, non è ipotizzabile una illecita detenzione ex art. 23 co.
3 L. 110/1975, atteso che tale disposizione ricomprenderebbe unicamente “armi o canne clandestine”; (iv) con riferimento alle canne “prive di matricola”, oltre a non essere sussistente una loro illecita fabbricazione, sussisterebbero “seri dubbi in merito alla loro repertazione e descrizione nei verbali di pg”. Con riferimento all'ipotesi accusatoria di cui al capo b), sostiene che l'omessa denuncia di armi integrerebbe la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 697 cp e non la più grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 2 L. 985/67 che punisce la detenzione di armi in difetto di licenza.
Aggiunge inoltre che, in contrasto con quanto rilevato dalla PG operante in relazione all'omessa denuncia, il ricorrente avrebbe reperito le plurime denunce di detenzione
(in particolare relative ai reperti 132, 135, 148 e 149 e ad alcune baionette di cui al capo B-, appurando, tramite il proprio CT, che il reperto n. 153 è una mera carabina ad aria compressa), ed ha sottolineato, quanto ai reperti 143 e 144, che trattasi di fucili ad avancarica, classificabili come armi antiche (risalenti all'800), per i quali non vi sarebbe obbligo di denuncia. Quanto alla detenzione delle polveri da sparo, il consulente tecnico avrebbe rilevato trattarsi di campioni di risalente fabbricazione, con valore essenzialmente storico e non più conforme all'uso. N. 00333/2024 REG.RIC.
Evidenzia inoltre come, con l'ordinanza del Tribunale del riesame, sia stato sottolineato che “il quadro posto a fondamento del provvedimento cautelare meriti di essere adeguatamente rivalutato e ridimensionato, quantomeno sotto il profilo quantitativo” e che “si impongono ulteriori approfondimenti investigativi al fine di chiarire natura ed entità delle condotte in contestazione”.
Alla luce di tali circostanze, evidenzia che il provvedimento prefettizio avrebbe omesso di svolgere il necessario accertamento dei fatti, e che, trattandosi di accertamenti complessi, avrebbe potuto limitarsi a sospendere il procedimento in attesa della definizione della vicenda penale, in quanto misura più rispondente al principio di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa. Aggiunge inoltre che non vi sarebbe alcuna prova in ordine al fatto che le armi rinvenute non siano state denunciate, e che il procedimento penale in corso “sarebbe proprio deputato allo svolgimento di verifiche affidate a consulenti tecnici per accertare se le armi fossero o meno regolarmente denunciate”. Quanto al provvedimento di revoca delle licenze adottato dal Questore, sostiene che lo stesso è fondato unicamente sulle risultanze del verbale di arresto e su ipotesi criminose delle quali avrebbe potuto dimostrare l'inconsistenza, ove fosse stato posto nelle condizioni di partecipare al procedimento.
15.- Così compendiati i motivi di gravame, reputa il Collegio di dover esaminare con priorità le censure svolte con il secondo motivo di ricorso avverso il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione armi, posto che, laddove le stesse risultassero infondate, le censure proposte avverso il provvedimento questorile di revoca dei titoli di polizia diverrebbero improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
15.1.- La giurisprudenza è infatti consolidata, in tema di rapporto tra il provvedimento di revoca della licenza di porto d'armi, di competenza del Questore e quello di divieto di detenere le armi, munizioni e materiali esplodenti ex art. 39 T.U.L.P.S., di competenza del Prefetto, nell'affermare l'esistenza un “rapporto di presupposizione e N. 00333/2024 REG.RIC.
di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, sicché una volta che il Prefetto abbia emesso il divieto di detenzione ex art. 39 cit., la revoca della licenza di porto
d'armi da parte del Questore costituisce una conseguenza diretta e vincolata” (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 8 agosto 2025, n. 6976; Cons. Stato, sez. III, 21 maggio 2025, n. 4348).
16.- Tanto premesso, il secondo motivo di ricorso diretto a censurare l'illegittimità del provvedimento prefettizio è infondato.
16.1.- Tale provvedimento si fonda sul venir meno del requisito di affidabilità del ricorrente, che la Prefettura ha desunto dagli esiti della perquisizione svolta presso il locale officina in Castegnato, nel corso della quale, come esposto in narrativa, erano rinvenute, armi, canne e bascule clandestine (senza matricola o con matricola abrasa), armi e parti di arma non denunciate, polvere da sparo in quantità superiore al consentito.
16.2.- Il provvedimento, inoltre, evidenziando la non utilità ai fini dell'archiviazione del procedimento della memoria prodotta dall'interessato in sede procedimentale, ha posto in evidenza che “già solo il rinvenimento di armi non regolarmente denunciate,
a prescindere dalla natura clandestina o meno delle stesse, è presupposto sufficiente per ritenere la condotta del sig. -OMISSIS- priva della dovuta diligenza richiesta a chi faccia uso di armi”.
16.3.- Al riguardo, il ricorrente ha sostenuto che “non sussiste alcuna prova in ordine al fatto che le armi rinvenute non siano state denunciate” e che nel connesso procedimento penale connesso “sono proprio in corso verifiche affidate a consulenti tecnici per accertare anche se le armi rinvenute fossero o meno regolarmente denunciate”.
17.- L'argomentazione proposta non può essere condivisa. N. 00333/2024 REG.RIC.
17.1.- All'esito dell'attività di perquisizione svolta all'interno dell'officina del ricorrente, venivano rinvenute n. 23 armi/parti di arma detenute in assenza di denuncia
(indicate nel verbale di arresto con i numeri dal n. 132 al n. 155).
17.2.- Rispetto ad esse, il ricorrente ha depositato in giudizio alcune denunce di detenzione (cfr. doc. n. 15), riferite alle armi indicate ai nn. 132, 135, 148 e 149, precisando che, quanto alle armi repertate sub. nn. 143 e 144, trattasi di fucili ad avancarica, classificabili come armi antiche, risalenti all'800 e non soggette agli obblighi di denuncia di cui all'art. 38 TULPS.
17.3.- Ciò nonostante, va evidenziato che nessuna denuncia risulta sussistere per le armi restanti, posto che le relative denunce non sono state prodotte dal ricorrente né nel corso del giudizio penale – sebbene lo stesso si fosse riservato di farlo all'esito dell'interrogatorio di garanzia- né nel corso del presente giudizio: l'unica documentazione depositata al riguardo (cfr. doc. 15) si presenta non esaustiva, in quanto contenente denunce di detenzione riferite alle sole armi sopra enumerate.
17.4.- Ne deriva che, volendo escludere le baionette, risultano comunque non denunciate le armi contrassegnate con i reperti 133 (n.1 revolver matricola 2871), 134.
(n.1 pistola Gesichert matricola 8932), 150 (n.1 doppietta marca Somerhalle matricola
26833); 151. (n.1 doppietta marca Special Powere Blange matricola 733); 152. (n.1 doppietta Breda matricola 46816); 154 (n.1 fucile Mauser matricola BH3109) nonché la canna di cui al n. 155.
17.5.- Priva di pregio pertanto è l'affermazione del ricorrente secondo cui “non sussiste alcuna prova in ordine al fatto che le armi rinvenute non siano state denunciate”, atteso che l'onere di dimostrare la circostanza dell'avvenuta denuncia grava necessariamente sull'interessato, non potendosi imporre all'Amministrazione di fornire una prova a contenuto negativo. Il ricorrente, peraltro, non ha chiarito – né altrimenti lo si comprende- quale tipologia di verifica tecnica debba essere compiuta in sede penale per accertare “anche se le armi rinvenute fossero o meno regolarmente N. 00333/2024 REG.RIC.
denunciate”. Al riguardo, infatti, non sussiste alcuna esigenza di svolgere accertamenti tecnici, posto che la prova dell'adempimento dell'obbligo di denuncia può ben essere fornita attraverso la produzione documentale delle denunce presentate all'Autorità; inoltre, rispetto alle armi che non risultano denunciate, non è stato prospettato che le stesse possano essere qualificate come armi antiche, per le quali non sussisterebbero gli obblighi di cui all'art. 38 TULPS.
17.6.- D'altra parte, la circostanza che la detenzione delle indicate armi non sia legittimata dalla necessaria denuncia è implicitamente confermata anche dallo stesso
Tribunale del riesame che, in sede penale, si è unicamente limitato ad evidenziare che
“Per le restanti- armi-, si impone, sempre sulla scorta delle indicazioni contenute nella relazione tecnica, una distinzione fra armi non denunciate ai sensi dell'art. 38
TULPS- per le quali si dovrebbe ipotizzare la violazione di cui all'art. 697 c.p.- e quelle detenute in assenza di licenza di porto d'armi o di altra licenza che ne abiliti la detenzione, per le quali solo sarebbe contestabile la violazione degli artt. 2-7 l.
895/697”.
17.7.- In disparte la corretta qualificazione giuridica del fatto di reato, irrilevante ai fini che ci occupano, è evidente che nel caso di specie sussiste la violazione dell'obbligo di denuncia di cui all'art. 38 TULPS posta a fondamento del provvedimento impugnato: tale disposizione prescrive infatti, al comma I, che
“chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata…”. N. 00333/2024 REG.RIC.
18.- La motivazione del provvedimento impugnato si sottrae, pertanto, alle censure difensive, in quanto la violazione dell'obbligo di denuncia è sufficiente a sorreggere il giudizio di inaffidabilità effettuato dall'Amministrazione prefettizia, poichè sintomatica di una scarsa diligenza nell'uso delle armi e idonea a frustrare le esigenze di controllo dell'Autorità di pubblica sicurezza, precludendole di conoscerne l'esistenza e l'ubicazione, e così ostacolando lo svolgimento dei compiti di prevenzione di abuso delle armi cui l'Autorità stessa è preposta. Ciò senza voler considerare che la violazione di tale elementare obbligo di diligenza si appalesa ancor più pregnante se ravvisata in capo ad un soggetto che, come il ricorrente, si trova nella disponibilità di un considerevole numero di armi e che, come egli stesso riferisce, sembra essere in possesso di particolari competenze tecniche in materia.
18.1.- Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che il provvedimento prefettizio contestato è coerente con gli scopi che lo connotano, trattandosi di un atto non sanzionatorio ma con finalità cautelare e preventiva, preordinato ad evitare, sulla base di un ampio apprezzamento discrezionale dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, che il possesso di armi sia concesso o mantenuto in capo a soggetti che, per la loro condotta, abbiano palesato, come nel caso di specie, di non offrire sufficienti garanzia di affidabilità.
L'art. 39, r.d. n. 773 del 1931, infatti, nel prevedere che "il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne" non presuppone un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, che può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma risultanti genericamente non ascrivibili a "buona condotta" (Consiglio di Stato, sez. III 14 febbraio 2017 n. 649). N. 00333/2024 REG.RIC.
18.2.- Nel caso in esame, non rileva la circostanza, dedotta dal ricorrente, per cui al momento del provvedimento le indagini ed i relativi accertamenti erano ancora in corso di svolgimento, sicchè si sarebbe imposta quantomeno la sospensione del procedimento amministrativo volto all'adozione della misura di divieto. Invero, le valutazioni formulate dall'Amministrazione sono autonome rispetto a quelle proprie dell'Autorità giudiziaria, sicché la prima non deve attendere, per assumere le proprie determinazioni, che siano concluse le indagini svolte dalla seconda, fermo restando quanto sopra detto in ordine al fatto che il giudizio espresso dal Tribunale del riesame di Brescia non ha comunque riguardato la fattispecie posta dalla Prefettura a fondamento del provvedimento impugnato.
19.- In conclusione, il secondo motivo di ricorso, laddove ha ad oggetto il decreto prefettizio di divieto di detenzione armi, è infondato e va respinto.
20.- Ne deriva che le doglianze svolte con il primo motivo e, in parte, con il secondo motivo, ove dirette a censurare il provvedimento del Questore di revoca della licenza, sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
21.- In ogni caso, le censure dedotte sono comunque infondate, essendo sufficiente osservare che il provvedimento di revoca risulta legittimamente fondato, tra l'altro, sull'inosservanza da parte del ricorrente degli obblighi di custodia previsti ex lege per chi detenga armi e munizioni e delle prescrizioni di custodia imposte dalla licenza.
Come risulta dal verbale di arresto, infatti, munizioni e parti di arma sono state rinvenute in parte in armadietti aperti e comunque privi dei necessari presidi di sicurezza, il che costituisce ragione sufficiente a giustificare il giudizio di inaffidabilità sul quale è imperniata la revoca dei titoli. Peraltro, il provvedimento è fondato su una pluralità di ragioni, rispetto alle quali non risultano svolte specifiche censure.
21.1.- Ciò senza mancare di rilevare, quanto alla contestata violazione di cui all'art. 7
L. 241/1990, che era onere del ricorrente dedurre in che modo la partecipazione al N. 00333/2024 REG.RIC.
procedimento avrebbe potuto condurre ad un esito diverso, laddove lo stesso si è limitato a dedurre il vizio di carattere procedimentale, senza indicare quali elementi, inerenti alla detta violazione degli obblighi di custodia, avrebbe potuto introdurre nel procedimento laddove fosse stato informato del relativo avvio (ex multis, Cons. Stato,
Sez. VI, Sent., 04/03/2015, n. 1060).
22.- Infine, per completezza, osserva il Collegio che, rispetto al decreto questorile di revoca delle licenze, il gravame appare altresì irricevibile, come da rilievo d'ufficio effettuato nel corso dell'udienza pubblica. Il provvedimento in questione risulta infatti notificato al ricorrente non già in data 3.3.2024, come indicato nell'atto introduttivo, bensì in data 1.3.2024, sicchè il ricorso si appalesa tardivo in parte qua, in quanto notificato solo in data 2.5.2024, dunque oltre il termine di legge, spirato il 30.4.2024.
23.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in parte lo dichiara improcedibile, nei termini di cui in motivazione.
Condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite nella misura di € 3.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. N. 00333/2024 REG.RIC.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE BR, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
EA RI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
EA RI GE BR
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 00333/2024 REG.RIC.