TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20293/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA IN Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. EA HE Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20293/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. DUSI LORENZA) Parte_1 C.F._1
e
(avv. DUSI LORENZA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
30/10/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Vita separata con obbligo del mutuo rispetto e della reciproca collaborazione, anche nell'interesse della figlia. 2) La casa coniugale, sita in Vobarno, via Goisis n. 68 continuerà ad essere abitata dal sig. . I coniugi danno atto che tutti i beni e gli arredi della casa coniugale ad oggi Parte_1 collocati nella stessa rimangono di proprietà esclusiva del signor , avendo già regolato i coniugi Parte_1 Per_ separatamente ogni questione al riguardo. 3) Affidamento della figlia minore in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali si impegneranno a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura e nel prioritario interesse della figlia, garantendo altresì un equilibrato e contributivo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
la figlia manterrà la sua residenza presso l'abitazione della madre in Roè Volciano, via IV Novembre n. 21 lettera A) con collocamento Per_ paritario presso ciascun genitore e, in particolare: starà con il padre secondo il seguente calendario: • ogni mattina, momento in cui il sig. la accompagnerà a scuola, prelevandola dall'abitazione della madre nella Parte_1 settimana di pertinenza della stessa;
• a settimana alterne dalla domenica sera allorquando la signora la Parte_2 accompagnerà dal padre fino alla domenica sera successiva, momento in cui il padre la accompagnerà presso la
1 Per_ casa della madre;
Nelle settimane in cui è con la madre, sarà il padre a ritirarla dalla piscina per
Per_ accompagnarla a casa della madre e viceversa. I genitori concordano che se desidererà trascorrere qualche
Per_ notte presso i nonni e gli zii, nessuno porrà ostacoli. Festività di Pasqua Durante le vacanze pasquali, starà con la madre o con il padre dal sabato fino alla domenica sera e dalla dominica sera fino al rientro a scuola,
Per_ seguendo di anno in anno il criterio dell'alternanza. Festività di Natale Durante le vacanze natalizie, starà per metà tempo con la madre e con il padre comprensivo, ad anni alterni, del Natale o del Capodanno. Inoltre, se nella
Per_ prima parte delle vacanze starà con il padre, trascorrerà la vigilia con la madre e viceversa. Il genitore competente nella prima parte delle vacanze potrà decidere se andare in vacanza oppure rimanere a Brescia.
Per_ Calendario estivo Durante le vacanze estive starà con la madre e con il padre per due settimane esclusive, anche consecutive, da decidere entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori avranno facoltà di determinare di comune accordo tempi e modalità diversi compatibilmente con i propri impegni e quelli della figlia. 4) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana della minore quali, a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche o urgenti, scelte alimentari, organizzazione del tempo libero ecc.) verranno assunte dal genitore con il quale la figlia minore si trova. 5) Il signor verserà alla signora Parte_1 Parte_2
, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia e sino al raggiungimento della sua indipendenza
[...] economica, la somma mensile di € 300,00 a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. 6) Le spese straordinarie di seguito elencate saranno suddivise al 50%: Di seguito l'elenco delle spese senza obbligo di preventivo accordo: • spese mediche, ossia spese medico specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
tickets sanitari;
• spese scolastiche, ossia tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
• spese extrascolastiche, ossia tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola. Di seguito l'elenco delle spese con obbligo di accordo: • spese mediche, ossia cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci particolari;
• spese scolastiche, ossia tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche, ossia centro ricreativo estivo, grest, vacanze studio;
• spese del tempo libero attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
corsi di lingua straniera. Tali spese dovranno essere giustificate con scontrino o ricevuta fiscali, consegnati all'altro genitore, che contribuirà alla spesa entro il mese successivo. I Per_ coniugi concordano che le spese dei pranzi di durante l'anno scolastico verranno sostenute integralmente dalla Per_ madre mentre le spese per i trasporti di dalla scuola alla piscina verranno sostenute integralmente dal padre.
7) L'assegno unico per la figlia sarà riscosso dai genitori nella misura del 50% cadauno. 8) Il signor Parte_1
verserà alla signora , a titolo di contributo nel mantenimento della stessa, la somma
[...] Parte_2 mensile di € 300,00 a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente
2 secondo gli indici ISTAT. 9) Le spese della vettura HO NS (bollo, assicurazione, consumi, manutenzione ecc.) sono a carico della signora che ne è utilizzatrice. 10) I coniugi concordano che il canone di locazione Parte_2 relativo all'immobile in comproprietà tra i coniugi indicato in premessa verrà percepito integralmente dal sig.
il quale si impegna ad accantonare annualmente a favore della figlia il 50% dell'eventuale canone di Parte_1 locazione netto, previa detrazione di tutte le spese, ordinarie e straordinarie, relative all'immobile in oggetto, rendicontando annualmente alla signora le suddette spese/accantonamento; l'altro 50% del suddetto Parte_2 canone netto sarà di competenza esclusiva del sig. . 11) Fatti salvi gli accordi di cui sopra, i coniugi Parte_1 dichiarano di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra dichiarando di aver risolto ogni questione economico-patrimoniale derivante dal matrimonio. 12) I coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o il rilascio dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per la figlia minore”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 17/9/2005, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Trani (BR) (atto n. 298, parte II, serie A, anno 2005), con il regime patrimoniale della comunione dei beni. Per_
Dalla loro unione è nata la figlia (n. 14/7/2012).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della figlia minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno espressamente rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 396/2000;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA IN EA HE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA IN Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. EA HE Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20293/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. DUSI LORENZA) Parte_1 C.F._1
e
(avv. DUSI LORENZA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
30/10/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Vita separata con obbligo del mutuo rispetto e della reciproca collaborazione, anche nell'interesse della figlia. 2) La casa coniugale, sita in Vobarno, via Goisis n. 68 continuerà ad essere abitata dal sig. . I coniugi danno atto che tutti i beni e gli arredi della casa coniugale ad oggi Parte_1 collocati nella stessa rimangono di proprietà esclusiva del signor , avendo già regolato i coniugi Parte_1 Per_ separatamente ogni questione al riguardo. 3) Affidamento della figlia minore in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali si impegneranno a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura e nel prioritario interesse della figlia, garantendo altresì un equilibrato e contributivo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
la figlia manterrà la sua residenza presso l'abitazione della madre in Roè Volciano, via IV Novembre n. 21 lettera A) con collocamento Per_ paritario presso ciascun genitore e, in particolare: starà con il padre secondo il seguente calendario: • ogni mattina, momento in cui il sig. la accompagnerà a scuola, prelevandola dall'abitazione della madre nella Parte_1 settimana di pertinenza della stessa;
• a settimana alterne dalla domenica sera allorquando la signora la Parte_2 accompagnerà dal padre fino alla domenica sera successiva, momento in cui il padre la accompagnerà presso la
1 Per_ casa della madre;
Nelle settimane in cui è con la madre, sarà il padre a ritirarla dalla piscina per
Per_ accompagnarla a casa della madre e viceversa. I genitori concordano che se desidererà trascorrere qualche
Per_ notte presso i nonni e gli zii, nessuno porrà ostacoli. Festività di Pasqua Durante le vacanze pasquali, starà con la madre o con il padre dal sabato fino alla domenica sera e dalla dominica sera fino al rientro a scuola,
Per_ seguendo di anno in anno il criterio dell'alternanza. Festività di Natale Durante le vacanze natalizie, starà per metà tempo con la madre e con il padre comprensivo, ad anni alterni, del Natale o del Capodanno. Inoltre, se nella
Per_ prima parte delle vacanze starà con il padre, trascorrerà la vigilia con la madre e viceversa. Il genitore competente nella prima parte delle vacanze potrà decidere se andare in vacanza oppure rimanere a Brescia.
Per_ Calendario estivo Durante le vacanze estive starà con la madre e con il padre per due settimane esclusive, anche consecutive, da decidere entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori avranno facoltà di determinare di comune accordo tempi e modalità diversi compatibilmente con i propri impegni e quelli della figlia. 4) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana della minore quali, a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche o urgenti, scelte alimentari, organizzazione del tempo libero ecc.) verranno assunte dal genitore con il quale la figlia minore si trova. 5) Il signor verserà alla signora Parte_1 Parte_2
, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia e sino al raggiungimento della sua indipendenza
[...] economica, la somma mensile di € 300,00 a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. 6) Le spese straordinarie di seguito elencate saranno suddivise al 50%: Di seguito l'elenco delle spese senza obbligo di preventivo accordo: • spese mediche, ossia spese medico specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
tickets sanitari;
• spese scolastiche, ossia tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
• spese extrascolastiche, ossia tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola. Di seguito l'elenco delle spese con obbligo di accordo: • spese mediche, ossia cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci particolari;
• spese scolastiche, ossia tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche, ossia centro ricreativo estivo, grest, vacanze studio;
• spese del tempo libero attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
corsi di lingua straniera. Tali spese dovranno essere giustificate con scontrino o ricevuta fiscali, consegnati all'altro genitore, che contribuirà alla spesa entro il mese successivo. I Per_ coniugi concordano che le spese dei pranzi di durante l'anno scolastico verranno sostenute integralmente dalla Per_ madre mentre le spese per i trasporti di dalla scuola alla piscina verranno sostenute integralmente dal padre.
7) L'assegno unico per la figlia sarà riscosso dai genitori nella misura del 50% cadauno. 8) Il signor Parte_1
verserà alla signora , a titolo di contributo nel mantenimento della stessa, la somma
[...] Parte_2 mensile di € 300,00 a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente
2 secondo gli indici ISTAT. 9) Le spese della vettura HO NS (bollo, assicurazione, consumi, manutenzione ecc.) sono a carico della signora che ne è utilizzatrice. 10) I coniugi concordano che il canone di locazione Parte_2 relativo all'immobile in comproprietà tra i coniugi indicato in premessa verrà percepito integralmente dal sig.
il quale si impegna ad accantonare annualmente a favore della figlia il 50% dell'eventuale canone di Parte_1 locazione netto, previa detrazione di tutte le spese, ordinarie e straordinarie, relative all'immobile in oggetto, rendicontando annualmente alla signora le suddette spese/accantonamento; l'altro 50% del suddetto Parte_2 canone netto sarà di competenza esclusiva del sig. . 11) Fatti salvi gli accordi di cui sopra, i coniugi Parte_1 dichiarano di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra dichiarando di aver risolto ogni questione economico-patrimoniale derivante dal matrimonio. 12) I coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o il rilascio dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per la figlia minore”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 17/9/2005, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Trani (BR) (atto n. 298, parte II, serie A, anno 2005), con il regime patrimoniale della comunione dei beni. Per_
Dalla loro unione è nata la figlia (n. 14/7/2012).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della figlia minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno espressamente rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 396/2000;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA IN EA HE
3