Articolo 2 della Legge 21 settembre 1994, n. 567
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 ottobre 1994
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione e al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dagli articoli 13 e 33 della Convenzione stessa.
Entrata in vigore il 6 ottobre 1994