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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2072/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CANTINI AURORA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3680/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Società Consortile A Responsabilità Limitata - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Carlo Poma 7a 00071 Pomezia RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240124664187701 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240124664187701 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 997/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 ricorre contro una cartella di pagamento notificata dall' Ader il 18.01.2025, ruolo dell'ADE DP II di Roma relativa al controllo della dichiarazione ex-art.54 bis DPR n.633/72 per l'anno 2020 della
Società_1 Srl, inviata alla ricorrente,quale incorporante di quest'ultima, per effetto della fusione per incorporazione avvenuta in data 24.10.2023.
La ricorrente lamenta la illegittimità della cartella per intervenuta decadenza in quanto doveva essere notificata entro il quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione ex- art.25 DPR
602/73, quindi entro il 31.12.2024.
Eccepisce altresì indirizzo pec della resistente non valido perchè non inserito negli appositi registri,carenza di motivazione,difetto di prova e applicazione di sanzioni spropositate.
Chiede l'annullamento della cartella in tutto o in parte con vittoria di spese. oltre IVA , CPa e rimborso Cut.
Controdeduce l'ADE DP II di Roma rilevando che, a seguito dell'istanza di autotutela presentata dalla ricorrente ha emesso il provvedimento di sgravio n. 2024S313067 che allega.
Quanto al resto, contesta la eccepita carenza di motivazione e del difetto di prova, la asserita irregolarità della notifica pec., nonchè la decadenza poichè la cartella è stata notificata il 28.09.2024 all'intestatario originario condebitore.
Chiede quindi il rigetto del ricorso per la parte non oggetto del provvedimento di sgravio e la condanna alle spese.
La ricorrente ha prodotto memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della cartella impugnata si evince che trattasi di controllo modello IVA 2021 per il periodo d'imposta 2020, ai sensi dell'art. 54 bis del DPR n. 633/1972 . Detto controllo è stato preceduto da comunicazione del 25.09.2023 con codice atto numero 39967762111 consegnata in data 25.09.2023. Tale circostanza non risulta contestata dalla ricorrente la quale invece riferisce che la Società_1 è stata incorporata dal Ricorrente_1 il 24.10.2023 per cui -da quella data- ogni notifica doveva essere fatta al Consorzio stesso. Aggiunge che la fusione per incorporazione determina la estinzione della società incorporata e la notifica all'unico soggetto legittimato,ovvero l'odierno ricorrente.
Occorre tuttavia rilevare che, secondo la giurisprudenza prevalente, la fusione comporta una successione a titolo universale. Ciò significa che l'incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società estinta diventandone l'unico obbligato a prescindere dai requisiti di conoscenza o conoscibilità dei debiti stessi (v. Cassazione Ord. n.34036/2022).
Ciò in ossequio all'art.2504 bis cc secondo il quale " la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte ". In ogni caso, poichè l'Ufficio afferma di aver notificato la stessa cartella alla Società_1 Srl in data 28.09.24 , non si è verificata alcuna decadenza, avendo il medesimo Ufficio proceduto alla notifica dell'atto impugnato al ricorrente entro il termine di cui all'art. 25
DPR 602/73.
Peraltro, con l'istanza di autotutela che si presume presentata a nome della estinta società, il Ricorrente_1
ha implicitamente ammesso e riconosciuto il debito originario della società incorporata, tanto è vero che risulta aver accettato lo sgravio parziale operato dall'ADE in data 25.03.2025 delle somme originariamente iscritte a ruolo nelle misura di €. 1.445,55.
Per quanto suddetto, il Giudicante ritiene corretto l'operato dell'Ufficio e accoglie il ricorso limitatamente alla somma sgravata mentre lo rigetta nel resto. Le spese processuali, in ragione del parziale accoglimento, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento del ricorso annulla la cartella di pagamento limitatamente alle somme sgravate con provvedimento del 25/03/2025, spese compensate.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2026.
Il Giudice
UR TI
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CANTINI AURORA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3680/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Società Consortile A Responsabilità Limitata - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Carlo Poma 7a 00071 Pomezia RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240124664187701 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240124664187701 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 997/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 ricorre contro una cartella di pagamento notificata dall' Ader il 18.01.2025, ruolo dell'ADE DP II di Roma relativa al controllo della dichiarazione ex-art.54 bis DPR n.633/72 per l'anno 2020 della
Società_1 Srl, inviata alla ricorrente,quale incorporante di quest'ultima, per effetto della fusione per incorporazione avvenuta in data 24.10.2023.
La ricorrente lamenta la illegittimità della cartella per intervenuta decadenza in quanto doveva essere notificata entro il quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione ex- art.25 DPR
602/73, quindi entro il 31.12.2024.
Eccepisce altresì indirizzo pec della resistente non valido perchè non inserito negli appositi registri,carenza di motivazione,difetto di prova e applicazione di sanzioni spropositate.
Chiede l'annullamento della cartella in tutto o in parte con vittoria di spese. oltre IVA , CPa e rimborso Cut.
Controdeduce l'ADE DP II di Roma rilevando che, a seguito dell'istanza di autotutela presentata dalla ricorrente ha emesso il provvedimento di sgravio n. 2024S313067 che allega.
Quanto al resto, contesta la eccepita carenza di motivazione e del difetto di prova, la asserita irregolarità della notifica pec., nonchè la decadenza poichè la cartella è stata notificata il 28.09.2024 all'intestatario originario condebitore.
Chiede quindi il rigetto del ricorso per la parte non oggetto del provvedimento di sgravio e la condanna alle spese.
La ricorrente ha prodotto memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della cartella impugnata si evince che trattasi di controllo modello IVA 2021 per il periodo d'imposta 2020, ai sensi dell'art. 54 bis del DPR n. 633/1972 . Detto controllo è stato preceduto da comunicazione del 25.09.2023 con codice atto numero 39967762111 consegnata in data 25.09.2023. Tale circostanza non risulta contestata dalla ricorrente la quale invece riferisce che la Società_1 è stata incorporata dal Ricorrente_1 il 24.10.2023 per cui -da quella data- ogni notifica doveva essere fatta al Consorzio stesso. Aggiunge che la fusione per incorporazione determina la estinzione della società incorporata e la notifica all'unico soggetto legittimato,ovvero l'odierno ricorrente.
Occorre tuttavia rilevare che, secondo la giurisprudenza prevalente, la fusione comporta una successione a titolo universale. Ciò significa che l'incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società estinta diventandone l'unico obbligato a prescindere dai requisiti di conoscenza o conoscibilità dei debiti stessi (v. Cassazione Ord. n.34036/2022).
Ciò in ossequio all'art.2504 bis cc secondo il quale " la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte ". In ogni caso, poichè l'Ufficio afferma di aver notificato la stessa cartella alla Società_1 Srl in data 28.09.24 , non si è verificata alcuna decadenza, avendo il medesimo Ufficio proceduto alla notifica dell'atto impugnato al ricorrente entro il termine di cui all'art. 25
DPR 602/73.
Peraltro, con l'istanza di autotutela che si presume presentata a nome della estinta società, il Ricorrente_1
ha implicitamente ammesso e riconosciuto il debito originario della società incorporata, tanto è vero che risulta aver accettato lo sgravio parziale operato dall'ADE in data 25.03.2025 delle somme originariamente iscritte a ruolo nelle misura di €. 1.445,55.
Per quanto suddetto, il Giudicante ritiene corretto l'operato dell'Ufficio e accoglie il ricorso limitatamente alla somma sgravata mentre lo rigetta nel resto. Le spese processuali, in ragione del parziale accoglimento, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento del ricorso annulla la cartella di pagamento limitatamente alle somme sgravate con provvedimento del 25/03/2025, spese compensate.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2026.
Il Giudice
UR TI