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Sentenza 16 febbraio 2023
Sentenza 16 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2023, n. 4906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4906 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
Testo completo
,209).L 2,02,P) SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26867/2019 R.G. proposto da: ND RL, ND EP, LA ON ES, ND ES, ND SEBASTIANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 11, presso lo studio dell'avvocato LEONE GENNARO (CF: [...]) rappresentati e difesi dall'avvocato SCISCA GI (CF: [...])
- Ricorrente -
, Contro DO VALUE SP70iPmiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato TRIFILO' FABRIZIO (CF: [...])
- Controricorrente -
- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 404/2019 depositata il 28/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. Civile Sent. Sez. 3 Num. 4906 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: ROSSELLO CARMELO CARLO Data pubblicazione: 16/02/2023 Fatti di causa 1. Con atto di citazione notificato il 4/1/2008 la società SS s.r.I., nonché i sig.ri EP, SC e TI ND e AN CA NO, (odierni ricorrenti: di seguito: "i ricorrenti") proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Patti-Sezione Distaccata di S. GA IT loro notificato ad istanza di Capitalia Service J.V. s.r.I., quale mandataria di Banca di Roma s.p.a., per il pagamento della somma di euro 77.468,53, oltre interessi legali dal 21/3/2006, quale importo pagato da Banca di Roma a TE Italia s.p.a. (avente causa dalla SIP-Società Italiana per l'Esercizio delle TEunicazioni) in forza della polizza fideiussoria, dell'importo di lire 150.000.000, rilasciata dal suddetto istituto di credito in data 17/11/1993 in favore di SIP a garanzia dei debiti della società SS s.r.l. (di cui gli altri intimati EP, SC e TI SS, nonché AN CA NO erano a loro volta fidejubenti). 2. A sostegno dell'opposizione la società SS s.r.l. e i suoi garanti eccepirono preliminarmente l'incompetenza territoriale del Giudice adito in via monitoria, in virtù della clausola - inserita nella polizza fideiussoria - che prevedeva la competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Roma. Nel merito gli opponenti eccepirono: (i) che la polizza fideiussoria, prodotta in copia semplice, non risultava firmata né dalla società SS s.r.l. né dai suoi garanti. (íi) La mancanza di prova dell'intervenuto pagamento della polizza da parte della banca. (iii) La mancata comunicazione ai debitori delle vicende societarie della banca. (iv) L'estinzione delle fideiussioni degli SS per essere intervenuta successivamente altra fideiussione, di importo superiore, da parte di AN LA NO, che avrebbe assunto personalmente "i/ carico della garanzia personale contratta ab origine dagli altri fideiussori". 2 di 10 3. Nel costituirsi in giudizio, Capitalia Service J.V., quale mandataria di Banca di Roma, contestò tutte le doglianze degli opponenti, rilevando il riconoscimento del debito da parte della società debitrice principale. 4. Con sentenza del 23/5/2011 il Tribunale di Patti-Sezione Distaccata di S. GA IT rigettò l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto. 5. Avverso detta sentenza proposero appello tutti gli opponenti, censurando la decisione impugnata: (i) nella parte in cui non era stata accolta la eccezione di incompetenza territoriale da loro sollevata con l'opposizione. (ii) Nella parte in cui il Tribunale non aveva ritenuto fondata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito. (iii) Nella parte in cui non erano state ritenute estinte le fidelussioni degli SS per essere intervenuta successivamente altra fideiussione, di importo superiore, da parte della AN CA NO. Si costituì nel giudizio di appello Unicredit Management Bank, quale avente causa della Banca di Roma, chiedendo il rigetto dell'appello. 6. Con sentenza del 17 aprile 2019, depositata il 28/5/2019, la Corte di Appello di Messina (di seguito, anche: "la Corte") rigettò il gravame proposto dalla società SS s.r.l. e dai suoi garantì, ritenendo preliminarmente la competenza territoriale del Tribunale di Patti ad emettere la ingiunzione chiesta da Banca di Roma stante l'inoperatività, nella fattispecie, della deroga alla competenza territoriale inserita nella polizza fideiussoria. Nel merito, la Corte territoriale ritenne infondate tutte le censure mosse dagli appellanti alla sentenza di primo grado (sia in ordine alla prova del pagamento da parte di Banca di Roma del debito della società SS s.r.l. nei confronti di TE Italia - che la Corte ha accertato essere stato eseguito dal suddetto istituto di credito con bonifico del 23/3/2006 -, sia in ordine alla mancata produzione da parte dell'istituto opposto della polizza fideiussoria in originale, 3 di 10 produzione ritenuta dalla Corte non necessaria - non essendo stata disconosciuta dagli appellanti la conformità della fotocopia all'originale -, sia in ordine alla estinzione della fideiussione degli altri garanti a seguito dell'assunto accollo dell'intero debito da parte della CA NO, non essendovi alcuna prova agli atti che con la sottoscrizione della fideiussione da parte di questa si fossero voluti liberare gli altri fideiussori. 7. Avverso detta decisione la società SS s.r.I., nonché i sig.ri EP, SC e TI ND e AN CA NO, propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso DoValue s.p.a. (già DoBank s.p.a., già Unicredit Management Bank s.p.a.). 8. Con ordinanza interlocutoria n. 18277, ud. 3/2/2021, depositata il 25/6/2021, la Sesta Sezione-3, rilevando l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 375 cod. proc. civ. per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ha rimesso la causa alla Terza Sezione civile, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ. 9. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. Qe,„\4, 1,./eyv. 1A..e vAo-A-(2 • RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., "Illegittimità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art. 360 n° 4 cpc per errata e/o inesatta applicazione della competenza territoriale in relazione alla previsione di cui all'ultimo cpv della polizza fideiussoria del 17.11.1993". I ricorrenti denunciano la illegittimità della sentenza in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. per errata e/o inesatta individuazione della competenza territoriale in relazione alla previsione di cui all'ultimo cpv della polizza fideiussoria di cui è causa. 4 di 10 A detta dei ricorrenti, la Corte, sulla base dell'erroneo presupposto che l'azione esperita dalla Banca fosse un'azione di regresso quando, invece, il diritto dell'odierna controricorrente sarebbe stato azionato in forza di una polizza fideiussoria avente la natura di contratto a favore di terzo, avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Patti, mancando di rilevare che l'unico foro competente secondo il contratto di fideiussione sarebbe stato il foro di Roma. 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., "Illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 n°5 cpc per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione delle parti, relativamente all'effettivo disconoscimento della copia della polizza del 17.11.1993". I ricorrenti censurano la sentenza per omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, relativamente all'effettivo disconoscimento della copia della polizza de qua. Ciò in quanto la Corte territoriale, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, avrebbe omesso di considerare che la negazione da parte degli opponenti della genuinità della copia della polizza prodotta dalla Banca valesse come atto di disconoscimento della stessa. 3. Il terzo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. "Illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 n° 3 cpc in relazione all'errata applicazione dell'art. 1946 cc" I ricorrenti lamentano l'errata applicazione dell'art. 1946 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato la garanzia prestata dalla CA come cofideiussione, così da ritenere che le garanzie prestate anteriormente in relazione allo stesso rapporto ed al medesimo soggetto restassero valide, laddove invece, si sarebbe in presenza di una fideiussione plurima, se non di un vero e proprio accollo dell'intero debito, in quanto la CA ha prestato una 5 di 10 garanzia per un importo di gran lunga superiore rispetto a quello delle precedenti, con una chiara vis liberatoria. 4. Sul primo motivo di ricorso. Va premesso che il motivo in esame, erroneamente riferito al paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., va riqualificato ai sensi di Cass., Sez. Un., 24/7/2013, n. 17931, a mente della quale, sulla premessa che nel giudizio per cassazione - che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c., comma 1 - il ricorso deve essere articolato in specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi, è da ritenere che «l'onere della specificità ex art. 366 n. 4 c.p.c., secondo cui il ricorso deve indicare "i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano", non debba essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360 co. I c.p.c., cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di altri testi normativi, comportando invece l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 citato». 4.1 Ciò premesso, il motivo è manifestamente infondato, SS vorrebbe infatti estendere al contratto fideiussorio, stipulato da ciascuno dei ricorrenti a garanzia dell'adempimento da parte della società 6 di 10 SS s.r.l. dell'obbligazione di regresso per l'escussione della garanzia prestata a favore della SS s.r.l. dalla banca, nonché direttamente all'obbligazione di regresso verso la banca della stessa SS s.r.l., la clausola convenzionale di competenza contenuta nel contratto fideiussorio stipulato fra la banca e la SIP a garanzia dell'adempimento verso la stessa SIP da parte della SS s.r.l. Ora, sia l'azione di regresso della banca contro la società SS s.r.l. sia l'azione di garanzia contro gli altri ricorrenti per l'inadempimento dell'obbligazione di regresso non hanno titolo nel contratto fideiussorio fra la banca e Sip, ma, rispettivamente, nel pagamento da parte della prima a favore della SIP ai sensi dell'art. 1950 cod. civ., e nell'inadempimento della SS s.r.l. a fronte del regresso della Banca. È del tutto infondata la prospettazione dei ricorrenti, là dove essi vorrebbero in sostanza beneficiare di una clausola sulla competenza stipulata inter alios, e relativa alle azioni interne alla fideiussione fra la banca e Sip. Come ha ben chiarito la Corte territoriale, di nessun rilievo è il precedente invocato dai ricorrenti, che supponeva che il terzo garantito avesse voluto profittare della fideiussione, così configurandosi un contratto a favore di terzo. 5. Sul secondo motivo di ricorso. Anche in questo caso il motivo è dedotto erroneamente. Si sarebbe dovuto dedurre o un motivo ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. - se si aderisce all'idea che l'art. 2719 cod. civ. sia norma sul procedimento - oppure un motivo ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. - se si ritiene che le norme sulle prove nel codice civile, quale appunto l'art. 2719 cod. civ., siano norme di diritto alla stregua del detto n. 3 e non norme sul procedimento stricto sensu. Ma anche in questo caso soccorre la citata Cass., Sez. Un., 24/7/2013, n. 17931, sicché il motivo va inteso come se avesse dedotto la violazione dell'art. 2719 cod. civ. 7 di 10 Ciò posto, il motivo va disatteso, perché a giusta ragione i giudici di merito hanno escluso che la dichiarazione resa nella citazione in opposizione fosse disconoscimento espresso di conformità. 5.1 Sul punto si v. Cass., Sez V, 20/6/2019, n. 16557: «In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S. C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso)» (conformi Cass., 2018, n. 27633; Cass., 2017, n. 4912). 5.2 Nel caso di specie il mero rilievo che la polizza fideiussoria era stata prodotta in copia semplice e non autentica non era certo idoneo ad integrare una espressa dichiarazione di disconoscimento della conformità, avendo solo un mero valore descrittivo della natura dell'atto. 5.3 II motivo è pertanto infondato, e fra l'altro la Corte ha anche osservato che non era nemmeno dubbio il pagamento posto a base delle azioni contro i ricorrenti. Sicché, l'autenticità era pure irrilevante. 6. Sul terzo motivo di ricorso. I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte territoriale abbia qualificato la fideiussione come cofideiussione anziché come fideiussione plurima, ed abbia di conseguenza ritenuto che le garanzie prestate anteriormente in relazione allo stesso rapporto e al medesimo soggetto rimanessero valide anche dopo il 8 di 10 suo rilascio. Risulta evidente che tale doglianza, sotto la parvenza della denuncia di una violazione di legge, si risolve in realtà nel dedurre una erronea interpretazione della fideiussione. E infatti. 6.1 Com'è noto, nel giudizio di cassazione, le censure relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata (ex multis, Cass., Sez. I, ord. 20/01/2021, n. 995). 6.2 L'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce, in effetti, in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. 6.3 Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto anche a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali, nonché - in osservanza del principio di autosufficienza - a riportare il testo del contratto, nella porzione rilevante (cfr., di recente, Cass., Sez. II, 4/05/2022, n. 25370; in precedenza, Cass., Sez. I, Ord. 15/11/2017, n. 27136; Cass., Sez. II, 13/1/2014, n. 470; Cass., Sez. Trib., 4/6/2010, n. 13587). 6.4 Anche il terzo motivo di ricorso è pertanto infondato. 7. Il ricorso è pertanto infondato, stante l'infondatezza di tutti i motivi. 8. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014. 9 di 10 9. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.600,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2022, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
- Ricorrente -
, Contro DO VALUE SP70iPmiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato TRIFILO' FABRIZIO (CF: [...])
- Controricorrente -
- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 404/2019 depositata il 28/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. Civile Sent. Sez. 3 Num. 4906 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: ROSSELLO CARMELO CARLO Data pubblicazione: 16/02/2023 Fatti di causa 1. Con atto di citazione notificato il 4/1/2008 la società SS s.r.I., nonché i sig.ri EP, SC e TI ND e AN CA NO, (odierni ricorrenti: di seguito: "i ricorrenti") proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Patti-Sezione Distaccata di S. GA IT loro notificato ad istanza di Capitalia Service J.V. s.r.I., quale mandataria di Banca di Roma s.p.a., per il pagamento della somma di euro 77.468,53, oltre interessi legali dal 21/3/2006, quale importo pagato da Banca di Roma a TE Italia s.p.a. (avente causa dalla SIP-Società Italiana per l'Esercizio delle TEunicazioni) in forza della polizza fideiussoria, dell'importo di lire 150.000.000, rilasciata dal suddetto istituto di credito in data 17/11/1993 in favore di SIP a garanzia dei debiti della società SS s.r.l. (di cui gli altri intimati EP, SC e TI SS, nonché AN CA NO erano a loro volta fidejubenti). 2. A sostegno dell'opposizione la società SS s.r.l. e i suoi garanti eccepirono preliminarmente l'incompetenza territoriale del Giudice adito in via monitoria, in virtù della clausola - inserita nella polizza fideiussoria - che prevedeva la competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Roma. Nel merito gli opponenti eccepirono: (i) che la polizza fideiussoria, prodotta in copia semplice, non risultava firmata né dalla società SS s.r.l. né dai suoi garanti. (íi) La mancanza di prova dell'intervenuto pagamento della polizza da parte della banca. (iii) La mancata comunicazione ai debitori delle vicende societarie della banca. (iv) L'estinzione delle fideiussioni degli SS per essere intervenuta successivamente altra fideiussione, di importo superiore, da parte di AN LA NO, che avrebbe assunto personalmente "i/ carico della garanzia personale contratta ab origine dagli altri fideiussori". 2 di 10 3. Nel costituirsi in giudizio, Capitalia Service J.V., quale mandataria di Banca di Roma, contestò tutte le doglianze degli opponenti, rilevando il riconoscimento del debito da parte della società debitrice principale. 4. Con sentenza del 23/5/2011 il Tribunale di Patti-Sezione Distaccata di S. GA IT rigettò l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto. 5. Avverso detta sentenza proposero appello tutti gli opponenti, censurando la decisione impugnata: (i) nella parte in cui non era stata accolta la eccezione di incompetenza territoriale da loro sollevata con l'opposizione. (ii) Nella parte in cui il Tribunale non aveva ritenuto fondata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito. (iii) Nella parte in cui non erano state ritenute estinte le fidelussioni degli SS per essere intervenuta successivamente altra fideiussione, di importo superiore, da parte della AN CA NO. Si costituì nel giudizio di appello Unicredit Management Bank, quale avente causa della Banca di Roma, chiedendo il rigetto dell'appello. 6. Con sentenza del 17 aprile 2019, depositata il 28/5/2019, la Corte di Appello di Messina (di seguito, anche: "la Corte") rigettò il gravame proposto dalla società SS s.r.l. e dai suoi garantì, ritenendo preliminarmente la competenza territoriale del Tribunale di Patti ad emettere la ingiunzione chiesta da Banca di Roma stante l'inoperatività, nella fattispecie, della deroga alla competenza territoriale inserita nella polizza fideiussoria. Nel merito, la Corte territoriale ritenne infondate tutte le censure mosse dagli appellanti alla sentenza di primo grado (sia in ordine alla prova del pagamento da parte di Banca di Roma del debito della società SS s.r.l. nei confronti di TE Italia - che la Corte ha accertato essere stato eseguito dal suddetto istituto di credito con bonifico del 23/3/2006 -, sia in ordine alla mancata produzione da parte dell'istituto opposto della polizza fideiussoria in originale, 3 di 10 produzione ritenuta dalla Corte non necessaria - non essendo stata disconosciuta dagli appellanti la conformità della fotocopia all'originale -, sia in ordine alla estinzione della fideiussione degli altri garanti a seguito dell'assunto accollo dell'intero debito da parte della CA NO, non essendovi alcuna prova agli atti che con la sottoscrizione della fideiussione da parte di questa si fossero voluti liberare gli altri fideiussori. 7. Avverso detta decisione la società SS s.r.I., nonché i sig.ri EP, SC e TI ND e AN CA NO, propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso DoValue s.p.a. (già DoBank s.p.a., già Unicredit Management Bank s.p.a.). 8. Con ordinanza interlocutoria n. 18277, ud. 3/2/2021, depositata il 25/6/2021, la Sesta Sezione-3, rilevando l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 375 cod. proc. civ. per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ha rimesso la causa alla Terza Sezione civile, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ. 9. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. Qe,„\4, 1,./eyv. 1A..e vAo-A-(2 • RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., "Illegittimità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art. 360 n° 4 cpc per errata e/o inesatta applicazione della competenza territoriale in relazione alla previsione di cui all'ultimo cpv della polizza fideiussoria del 17.11.1993". I ricorrenti denunciano la illegittimità della sentenza in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. per errata e/o inesatta individuazione della competenza territoriale in relazione alla previsione di cui all'ultimo cpv della polizza fideiussoria di cui è causa. 4 di 10 A detta dei ricorrenti, la Corte, sulla base dell'erroneo presupposto che l'azione esperita dalla Banca fosse un'azione di regresso quando, invece, il diritto dell'odierna controricorrente sarebbe stato azionato in forza di una polizza fideiussoria avente la natura di contratto a favore di terzo, avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Patti, mancando di rilevare che l'unico foro competente secondo il contratto di fideiussione sarebbe stato il foro di Roma. 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., "Illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 n°5 cpc per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione delle parti, relativamente all'effettivo disconoscimento della copia della polizza del 17.11.1993". I ricorrenti censurano la sentenza per omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, relativamente all'effettivo disconoscimento della copia della polizza de qua. Ciò in quanto la Corte territoriale, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, avrebbe omesso di considerare che la negazione da parte degli opponenti della genuinità della copia della polizza prodotta dalla Banca valesse come atto di disconoscimento della stessa. 3. Il terzo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. "Illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 n° 3 cpc in relazione all'errata applicazione dell'art. 1946 cc" I ricorrenti lamentano l'errata applicazione dell'art. 1946 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato la garanzia prestata dalla CA come cofideiussione, così da ritenere che le garanzie prestate anteriormente in relazione allo stesso rapporto ed al medesimo soggetto restassero valide, laddove invece, si sarebbe in presenza di una fideiussione plurima, se non di un vero e proprio accollo dell'intero debito, in quanto la CA ha prestato una 5 di 10 garanzia per un importo di gran lunga superiore rispetto a quello delle precedenti, con una chiara vis liberatoria. 4. Sul primo motivo di ricorso. Va premesso che il motivo in esame, erroneamente riferito al paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., va riqualificato ai sensi di Cass., Sez. Un., 24/7/2013, n. 17931, a mente della quale, sulla premessa che nel giudizio per cassazione - che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c., comma 1 - il ricorso deve essere articolato in specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi, è da ritenere che «l'onere della specificità ex art. 366 n. 4 c.p.c., secondo cui il ricorso deve indicare "i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano", non debba essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360 co. I c.p.c., cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di altri testi normativi, comportando invece l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 citato». 4.1 Ciò premesso, il motivo è manifestamente infondato, SS vorrebbe infatti estendere al contratto fideiussorio, stipulato da ciascuno dei ricorrenti a garanzia dell'adempimento da parte della società 6 di 10 SS s.r.l. dell'obbligazione di regresso per l'escussione della garanzia prestata a favore della SS s.r.l. dalla banca, nonché direttamente all'obbligazione di regresso verso la banca della stessa SS s.r.l., la clausola convenzionale di competenza contenuta nel contratto fideiussorio stipulato fra la banca e la SIP a garanzia dell'adempimento verso la stessa SIP da parte della SS s.r.l. Ora, sia l'azione di regresso della banca contro la società SS s.r.l. sia l'azione di garanzia contro gli altri ricorrenti per l'inadempimento dell'obbligazione di regresso non hanno titolo nel contratto fideiussorio fra la banca e Sip, ma, rispettivamente, nel pagamento da parte della prima a favore della SIP ai sensi dell'art. 1950 cod. civ., e nell'inadempimento della SS s.r.l. a fronte del regresso della Banca. È del tutto infondata la prospettazione dei ricorrenti, là dove essi vorrebbero in sostanza beneficiare di una clausola sulla competenza stipulata inter alios, e relativa alle azioni interne alla fideiussione fra la banca e Sip. Come ha ben chiarito la Corte territoriale, di nessun rilievo è il precedente invocato dai ricorrenti, che supponeva che il terzo garantito avesse voluto profittare della fideiussione, così configurandosi un contratto a favore di terzo. 5. Sul secondo motivo di ricorso. Anche in questo caso il motivo è dedotto erroneamente. Si sarebbe dovuto dedurre o un motivo ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. - se si aderisce all'idea che l'art. 2719 cod. civ. sia norma sul procedimento - oppure un motivo ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. - se si ritiene che le norme sulle prove nel codice civile, quale appunto l'art. 2719 cod. civ., siano norme di diritto alla stregua del detto n. 3 e non norme sul procedimento stricto sensu. Ma anche in questo caso soccorre la citata Cass., Sez. Un., 24/7/2013, n. 17931, sicché il motivo va inteso come se avesse dedotto la violazione dell'art. 2719 cod. civ. 7 di 10 Ciò posto, il motivo va disatteso, perché a giusta ragione i giudici di merito hanno escluso che la dichiarazione resa nella citazione in opposizione fosse disconoscimento espresso di conformità. 5.1 Sul punto si v. Cass., Sez V, 20/6/2019, n. 16557: «In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S. C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso)» (conformi Cass., 2018, n. 27633; Cass., 2017, n. 4912). 5.2 Nel caso di specie il mero rilievo che la polizza fideiussoria era stata prodotta in copia semplice e non autentica non era certo idoneo ad integrare una espressa dichiarazione di disconoscimento della conformità, avendo solo un mero valore descrittivo della natura dell'atto. 5.3 II motivo è pertanto infondato, e fra l'altro la Corte ha anche osservato che non era nemmeno dubbio il pagamento posto a base delle azioni contro i ricorrenti. Sicché, l'autenticità era pure irrilevante. 6. Sul terzo motivo di ricorso. I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte territoriale abbia qualificato la fideiussione come cofideiussione anziché come fideiussione plurima, ed abbia di conseguenza ritenuto che le garanzie prestate anteriormente in relazione allo stesso rapporto e al medesimo soggetto rimanessero valide anche dopo il 8 di 10 suo rilascio. Risulta evidente che tale doglianza, sotto la parvenza della denuncia di una violazione di legge, si risolve in realtà nel dedurre una erronea interpretazione della fideiussione. E infatti. 6.1 Com'è noto, nel giudizio di cassazione, le censure relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata (ex multis, Cass., Sez. I, ord. 20/01/2021, n. 995). 6.2 L'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce, in effetti, in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. 6.3 Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto anche a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali, nonché - in osservanza del principio di autosufficienza - a riportare il testo del contratto, nella porzione rilevante (cfr., di recente, Cass., Sez. II, 4/05/2022, n. 25370; in precedenza, Cass., Sez. I, Ord. 15/11/2017, n. 27136; Cass., Sez. II, 13/1/2014, n. 470; Cass., Sez. Trib., 4/6/2010, n. 13587). 6.4 Anche il terzo motivo di ricorso è pertanto infondato. 7. Il ricorso è pertanto infondato, stante l'infondatezza di tutti i motivi. 8. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014. 9 di 10 9. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.600,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2022, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.