Sentenza breve 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 04/12/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01105/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00983/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 983 del 2025, proposto da:
Mandala Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B78C0DA939, rappresentata e difesa dagli avvocati Matilde Mura e Giulia Atzori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano Villacidro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Maria Lauro, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, via Salaris n. 29;
nei confronti
Tecnologie Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Andria e Massimo Macciotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- della determinazione del Direttore Generale del Consorzio Industriale di Villacidro n. 87 del 14 ottobre 2025 di presa d'atto dell'aggiudicazione, in favore della società Tecnologie Ambientali S.r.l., della gara indetta per l'affidamento del servizio di conduzione, sorveglianza e controllo dell'impianto di discarica e della piattaforma valorizzazione imballaggi facenti parte dell'impianto IPCC di proprietà del medesimo Consorzio, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso e, segnatamente:
- della determinazione n. 360 del 13 ottobre 2025 con il quale il Responsabile della C.U.C. del Lago di Occhito ha approvato i verbali di gara ed aggiudicato la medesima gara alla società Tecnologie Ambientali S.r.l.;
- della nota del 14 ottobre 2025 con cui il Consorzio Industriale Provinciale di Villacidro ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione della gara;
- del verbale di gara n. 1 del 20 agosto 2025, nella parte in cui il Presidente del Seggio monocratico ha ammesso la società Tecnologie Ambientali S.r.l. a partecipare alla gara medesima, ed ha proposto di aggiudicare l'appalto alla medesima;
- del provvedimento, se esistente e, comunque, non conosciuto, con cui è stato concluso positivamente il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito, del Consorzio Industriale Provinciale del Medio Campidano Villacidro e della Tecnologie Ambientali S.r.l.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. Antonio AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Con il ricorso in esame, notificato in data 31 ottobre 2025, Mandala Ambiente S.r.l. -seconda classificata all’esito della gara indetta dal Consorzio Industriale Provinciale del Medio Campidano Villacidro per l'affidamento semestrale del Servizio di conduzione, sorveglianza e controllo dell'impianto di discarica e della piattaforma di valorizzazione imballaggi facenti parte dell'impianto IPCC gestito dal medesimo Consorzio, da aggiudicarsi con il criterio del maggior ribasso- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti in epigrafe descritti, con i quali il citato servizio è stato affidato alla prima classificata Tecnologie Ambientali S.r.l., la quale aveva offerto un ribasso del 25,86% a fronte del ribasso del 20,25% offerto dall’odierna ricorrente.
A fondamento della propria domanda quest’ultima contesta gli esiti del procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta economica di Tecnologie Ambientali S.r.l., sostenendo che il relativo giudizio di segno positivo espresso della Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito, che ha gestito la procedura selettiva, sia privo di adeguata motivazione e che la prima classificata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per avere formulato un’offerta economica, sotto diversi profili, insufficiente a coprire i costi necessariamente insiti dall’esecuzione della prestazione in appalto, a cominciare dai costi relativi alla terra necessaria alla copertura dei rifiuti, sui quali la somma indicata dalla controinteressata (pari a 45.000 euro: doc. 9 di parte ricorrente) è notevolmente inferiore alla stima preventivamente operata, sul punto, dalla stazione appaltante (pari a 250.000 euro: doc. 16 di parte ricorrente).
Si sono costituiti in giudizio il Consorzio Industriale Provinciale del Medio Campidano Villacidro, la Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito e la controinteressata Tecnologie Ambientali S.r.l., opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 12 novembre 2025, rilevata l’assenza agli atti del documento contenente le valutazioni espresse dalla Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito sull'offerta di Tecnologie Ambientali S.r.l., con l'accordo delle parti il Collegio ha rinviato alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, per consentire il deposito del citato documento, che è stato, poi, effettivamente versato in atti dalle difese di tutte le parti.
Dopo lo scambio di ulteriori memorie difensive, alla camera di consiglio del 26 novembre 2026, dopo ampia discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo avviso alle parti che la controversia avrebbe potuto essere decisa con sentenza in forma semplificata.
All’esito della relativa discussione in camera di consiglio, il Collegio ritiene che la causa possa essere effettivamente decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 c.p.a., alla luce della chiara fondatezza del ricorso, per quanto di seguito esposto.
Il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta economica di Tecnologie Ambientali S.r.l. si è concluso in senso favorevole alla stessa per effetto di una decisione della Centrale di Committenza del Lago di Occhito sostanzialmente priva di motivazione, come si evince dalla semplice lettura del relativo verbale in data 13 ottobre 2025, che di seguito si riporta: “…Premesso che: − Il seggio di gara, all’uopo nominato, presieduto dal Responsabile della fase di affidamento, terminate le operazioni di gara, redigeva apposito verbale di proposta di aggiudicazione in favore dell’O.E. CN AL SR (P.IVA 02603960408) che ha offerto un ribasso percentuale del 25.86% sull’importo complessivo a base d’asta; − In esito al suddetto verbale è stata attivata procedura con richiesta di informazioni finalizzata alla verifica di congruità dell’offerta a norma dell’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, inoltrata alla ditta nuova prima classificata provvisoria (CN AL SR (P.IVA 02603960408) per il tramite della PAD dedicata; Dato atto che con note acquisite al protocollo della CUC del Lago di Occhito n. 3835 del 01.10.2025 e prot. 4067 del 10.10.2025 la ditta CN AL SR (P.IVA 02603960408) ha trasmesso le informazioni utili ai fini della verifica di congruità dell’offerta presentata; Dall’analisi della suddetta documentazione, è possibile ritenere l’offerta conforme alle necessità della S.A. beneficiaria, in linea con le disposizioni del Disciplinare di gara e quindi meritevole di definitiva accettazione, ritenendo la medesima NON ANOMALA”.
È evidente, infatti, come detto verbale non contenga alcuna valutazione sostanziale, neppure minimale, sulla congruità o meno dell’offerta economica dell’odierna controinteressata, né il relativo percorso logico è evincibile dal tenore dei giustificativi resi da Tecnologie Ambientali S.r.l. in quanto, come si evince dal loro tenore testuale (vedi doc. 7 di parte ricorrente), gli stessi non contengono alcuna particolare indicazione ulteriore rispetto alle voci già indicate in offerta, tanto meno con riferimento agli elementi che la ricorrente ha particolarmente stigmatizzato, a cominciare dai costi per l’acquisto della terra necessaria alla ricopertura dei rifiuti (vedi supra ).
Per quanto premesso, dunque, il ricorso merita accoglimento, con il conseguente annullamento degli atti impugnati, all’esito del quale la stazione appaltante dovrà nuovamente effettuare il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e concluderlo con una decisione, questa volta, adeguatamente motivata.
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Antonio AI, Consigliere, Estensore
Silvio Esposito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio AI | IT AR |
IL SEGRETARIO