Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/06/2025, n. 3233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3233 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa Lidia Greco Presidente dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4939/2024 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 01/06/1988 (C.F.: ), rappr. e Parte_1 C.F._1
dif. dall' avv. MADDIO PIETRO, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
e da
, n. a CATANIA (CT) il 16/07/1987, (C.F.: Parte_2
), rappr. e dif. dall'avv. GRILLO SEBASTIANO, presso il cui studio C.F._2
legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con decreto del 05.06.2025, a seguito dell'udienza del 14.05.2025, svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 12/11/2024 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e Parte_1 Parte_2
chiedevano a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del
(Catania il 20.05.2006) e (Catania il 24/05/2010). Persona_1 Persona_2
Le parti esponevano di essersi separate sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliate;
a tal fine allegavano il decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale il
11/03/2022, esponendo di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 14.05.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi, con decreto del 05.06.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del
[...]
decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale il 11/03/2022.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni: “1) I coniugi in atto sono entrambi in cerca di occupazione lavorativa;
2) Il figlio minore , nato a [...] il [...] affidato Persona_3
congiuntamente ai due genitori, continuerà ad abitare con la madre e con il diritto del padre di vederlo ogni volta che vorrà, senza necessità di preavviso.
3) Tuttavia, per ogni e qualsivoglia esigenza di futura regolamentazione e disciplina del diritto di visita da parte del padre, gli istanti concordano fin da ora il seguente calendario minimo. Il Sig. terrà con sé tutti i mercoledì Parte_2 Persona_2
dalle ore 16.00 alle ore 20.00, nonché una settimana il sabato dalle ore 16.00 alle ore
20.00 e la settimana successiva la domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e così via a settimane alterne;
per cinque (5) giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti ad anni alterni o il Natale o il Capodanno;
per cinque (5) giorni consecutivi durante le festività pasquali, comprendenti ad anni alterni o la Domenica di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; per quindici (15) giorni consecutivi nel periodo estivo, curando di prelevarlo presso l'abitazione del genitore collocatario per ivi poi ricondurvelo. 4) l'altro figlio , nato a [...] il [...], oggi maggiorenne, ha Persona_4
deciso di vivere insieme al padre.
5) Quale contributo per il mantenimento del figlio minore , il Sig. Persona_3
si obbliga a versare al coniuge collocatario, Sig.ra Parte_2 Pt_1
, un assegno mensile di importo pari ad € 250,00. Il predetto assegno dovrà essere
[...]
corrisposto alla Sig.ra ntro e non oltre i primi cinque giorni di ogni mese e dovrà Pt_1
essere rivalutato annualmente secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati come accertati dall'ISTAT.
6) Lo stesso , altresì, fin d'ora si impegna a versare al coniuge, Parte_2
all'occorrenza e di volta in volta, il cinquanta (50) per cento delle spese straordinarie
(mediche, scolastiche, ecc.) che si renderanno necessarie in relazione alle future esigenze di vita del figlio minore”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 02.09.2015 tra Parte_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di Parte_2
matrimonio dello stato civile del Comune di Catania dell'anno 2015, al n. 339, della parte
2 serie A.
Statuisce in ordine all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore come in parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 06/06/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco