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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/11/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. LO NE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 867 dell'anno 2025 R.G.
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso e nello studio dell'avv. Rosanna Moscatelli (c.f.:
che la rappresenta e difende giusta procura alle liti C.F._2
in atti;
ricorrente
CONTRO
(c.f.: ); Controparte_1 C.F._3
resistente contumace
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da verbale di udienza odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con ricorso ex art. 447 c.p.c. ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza, ha evocato in giudizio Parte_1
, deducendo: a) di essere proprietaria dell'immobile Controparte_1
sito a San Severo (FG), via Matera n. 145/147 p.t., concesso in locazione ad uso abitativo a con contratto del 18.04.2023, Controparte_1
registrato il 26.04.2023, il cui art. 7 contempla la risoluzione di diritto in caso di mancato pagamento anche di un solo canone mensile, ai sensi dell'art. 1456 c.c.; b) a seguito del mancato pagamento del canone relativo al mese di dicembre 2024, oltre 57,81 euro per utenza acqua mesi ottobre novembre 2024, di avere eccepito, con nota raccomandata a.r. del
11.12.2024, l'inadempimento contrattuale e la risoluzione di diritto del contratto alla conduttrice, diffidandola invano a rilasciare l'immobile entro il termine perentorio del 10.01.2025; c) che, in costanza di detenzione dell'immobile sine titulo, si è resa morosa anche per i mesi di gennaio e febbraio 2025. Ha chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione del 18.04.2023, registrato telematicamente il 26.04.2023 e la detenzione senza giusto titolo e, per l'effetto, ordinare il rilascio dell'immobile libero e sgombero da persone e cose in favore della ricorrente immediatamente o entro il termine da fissare.
Con condanna della resistente al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1591 cc. per la ritardata restituzione pari ad € 700,00 o nella maggiore o
Pag. 2 di 5 minor somma da quantificarsi in via equitativa e di giustizia e alla rifusione delle spese ed onorari di giudizio.
Nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza. non si è costituita in Controparte_1
giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata, infine, all'udienza del
07.11.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II – Parte ricorrente ha provato ex tabulas: a) di avere concesso in locazione alla resistente l'immobile per cui è causa, versando in atti il contratto di locazione ad uso abitativo del 18.04.2023, registrato il
26.04.2023, il cui art. 7 prevede la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'art.1456 c.c., in caso di mancato pagamento anche di un solo canone;
b) di avere eccepito alla resistente l'inadempimento contrattuale, a causa del mancato pagamento del canone relativo al mese di dicembre
2024, oltre 57,81 euro per utenza acqua mesi ottobre novembre, e la risoluzione di diritto del contratto con diffida a rilasciare l'immobile entro il 10.01.2025, versando in atti la ricevuta di ricezione della nota raccomandata a.r. del 11.12.2024; c) l'impegno non onorato dalla resistente a rilasciare l'immobile entro il 04.06.2025, versando in atti la dichiarazione a firma della stessa datata 06.05.2025.
La mancata costituzione in giudizio e l'assenza di deduzioni difensive della resistente, nonostante la rituale notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, infine, impediscono di vagliare eventuali legittime ragioni della stessa.
Pag. 3 di 5 Va, pertanto, dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione del 18.04.2023, registrato telematicamente il 26.04.2023 e, per l'effetto, la detenzione sine titulo da parte della resistente dell'immobile per cui è causa, ordinandone il rilascio libero da persone e sgombero da cose in favore della ricorrente e condannando al Controparte_1
pagamento dei canoni e degli oneri accessori scaduti nelle more del presente giudizio.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del
D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €.5.200,00, applicando i valori minimi (in considerazione della semplicità delle questioni affrontate) per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, con esclusione della fase istruttoria di fatto non espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione del 18.04.2023, registrato telematicamente il 26.04.2023;
2. DICHIARA la detenzione sine titulo da parte di CP_1
dell'immobile sito a San Severo (FG, via Matera n.
[...]
145/147 p.t.;
Pag. 4 di 5 3. ORDINA a di rilasciare l'immobile sito a Controparte_1
San Severo (FG, via Matera n. 145/147 p.t. di proprietà di libero da persone e sgombero da cose Parte_1
entro il termine perentorio del 10 dicembre 2025;
4. CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1
di euro 2.760,00 per canoni scaduti fino Parte_1
al 03.11.2025, oltre quelli a scadere sino allo effettivo rilascio, ed euro 684,00 per spese di utenze maturate nelle more del giudizio;
5. CONDANNA alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese e competenze di lite che Parte_1
liquida in euro 76,00 per spese borsuali ed euro 1278,00 per onorario di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e
CAP, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 07 novembre 2025
Il Giudice
LO NE
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. LO NE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 867 dell'anno 2025 R.G.
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso e nello studio dell'avv. Rosanna Moscatelli (c.f.:
che la rappresenta e difende giusta procura alle liti C.F._2
in atti;
ricorrente
CONTRO
(c.f.: ); Controparte_1 C.F._3
resistente contumace
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da verbale di udienza odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con ricorso ex art. 447 c.p.c. ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza, ha evocato in giudizio Parte_1
, deducendo: a) di essere proprietaria dell'immobile Controparte_1
sito a San Severo (FG), via Matera n. 145/147 p.t., concesso in locazione ad uso abitativo a con contratto del 18.04.2023, Controparte_1
registrato il 26.04.2023, il cui art. 7 contempla la risoluzione di diritto in caso di mancato pagamento anche di un solo canone mensile, ai sensi dell'art. 1456 c.c.; b) a seguito del mancato pagamento del canone relativo al mese di dicembre 2024, oltre 57,81 euro per utenza acqua mesi ottobre novembre 2024, di avere eccepito, con nota raccomandata a.r. del
11.12.2024, l'inadempimento contrattuale e la risoluzione di diritto del contratto alla conduttrice, diffidandola invano a rilasciare l'immobile entro il termine perentorio del 10.01.2025; c) che, in costanza di detenzione dell'immobile sine titulo, si è resa morosa anche per i mesi di gennaio e febbraio 2025. Ha chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione del 18.04.2023, registrato telematicamente il 26.04.2023 e la detenzione senza giusto titolo e, per l'effetto, ordinare il rilascio dell'immobile libero e sgombero da persone e cose in favore della ricorrente immediatamente o entro il termine da fissare.
Con condanna della resistente al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1591 cc. per la ritardata restituzione pari ad € 700,00 o nella maggiore o
Pag. 2 di 5 minor somma da quantificarsi in via equitativa e di giustizia e alla rifusione delle spese ed onorari di giudizio.
Nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza. non si è costituita in Controparte_1
giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata, infine, all'udienza del
07.11.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II – Parte ricorrente ha provato ex tabulas: a) di avere concesso in locazione alla resistente l'immobile per cui è causa, versando in atti il contratto di locazione ad uso abitativo del 18.04.2023, registrato il
26.04.2023, il cui art. 7 prevede la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'art.1456 c.c., in caso di mancato pagamento anche di un solo canone;
b) di avere eccepito alla resistente l'inadempimento contrattuale, a causa del mancato pagamento del canone relativo al mese di dicembre
2024, oltre 57,81 euro per utenza acqua mesi ottobre novembre, e la risoluzione di diritto del contratto con diffida a rilasciare l'immobile entro il 10.01.2025, versando in atti la ricevuta di ricezione della nota raccomandata a.r. del 11.12.2024; c) l'impegno non onorato dalla resistente a rilasciare l'immobile entro il 04.06.2025, versando in atti la dichiarazione a firma della stessa datata 06.05.2025.
La mancata costituzione in giudizio e l'assenza di deduzioni difensive della resistente, nonostante la rituale notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, infine, impediscono di vagliare eventuali legittime ragioni della stessa.
Pag. 3 di 5 Va, pertanto, dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione del 18.04.2023, registrato telematicamente il 26.04.2023 e, per l'effetto, la detenzione sine titulo da parte della resistente dell'immobile per cui è causa, ordinandone il rilascio libero da persone e sgombero da cose in favore della ricorrente e condannando al Controparte_1
pagamento dei canoni e degli oneri accessori scaduti nelle more del presente giudizio.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del
D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €.5.200,00, applicando i valori minimi (in considerazione della semplicità delle questioni affrontate) per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, con esclusione della fase istruttoria di fatto non espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione del 18.04.2023, registrato telematicamente il 26.04.2023;
2. DICHIARA la detenzione sine titulo da parte di CP_1
dell'immobile sito a San Severo (FG, via Matera n.
[...]
145/147 p.t.;
Pag. 4 di 5 3. ORDINA a di rilasciare l'immobile sito a Controparte_1
San Severo (FG, via Matera n. 145/147 p.t. di proprietà di libero da persone e sgombero da cose Parte_1
entro il termine perentorio del 10 dicembre 2025;
4. CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1
di euro 2.760,00 per canoni scaduti fino Parte_1
al 03.11.2025, oltre quelli a scadere sino allo effettivo rilascio, ed euro 684,00 per spese di utenze maturate nelle more del giudizio;
5. CONDANNA alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese e competenze di lite che Parte_1
liquida in euro 76,00 per spese borsuali ed euro 1278,00 per onorario di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e
CAP, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 07 novembre 2025
Il Giudice
LO NE
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