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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/04/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Esito scambio note ex art. 127 ter c.p.c.
Giudice Istruttore dott.ssa Elmelinda Mercurio causa civile iscritta al n. R.G. A.C. 3305 2024
*****
Il Giudice, letto il proprio provvedimento con il quale la causa era rinviata per la decisione ex art.281 sexies c.p.c.; letto il proprio decreto emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in data
25.02.2025 con il quale disponeva la sostituzione dell'udienza attraverso il deposito di note scritte, ritualmente notificato alle parti costituite;
letti gli articoli 281 quinques c.p.c. e 281 sexies c.p.c.; lette le note depositate tempestivamente dalle parti, con le quali esse hanno ottemperato alla disposizione del Giudice e rassegnato le rispettive conclusioni;
ritenuta pertanto, come avvenuta la discussione figurata delle parti, mediante il deposito di note scritte ai sensi di quanto dispone l'art. 127 ter c.p.c., pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. così come di seguito
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott. Elmelinda Mercurio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 3305 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024;
TRA
Avv. (c.f. ) nella qualità di Controparte_1 C.F._1 procuratore di sé tesso e per conto della procedura arbitrale in cui ha rivestito la veste di arbitro unico, giusta documentazione in atti;
- OPPONENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Elvira Goglia e Controparte_2 presso questi elettivamente domiciliato, come in atti;
-OPPOSTO–
NONCHE'
e ; Controparte_3 Controparte_4
OPPOSTI CONTUMACI
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, secondo comma, c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate
dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. In via preliminare, giova precisare che il corrente procedimento rappresenta la fase di merito della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. spiegata dall'avv. creditore intervenuto nell'ambito Controparte_1
della procedura di espropriazione presso terzi avente RGE n. 309 2023, azionata dal sig. , in danno del sig. e Controparte_2 Controparte_3
con terzo pignorato la . Ritualmente instaurato il Controparte_4
contraddittorio nella corrente sede, si costituiva il sig. , Controparte_2
Contr terzo mentre non sono costituiti il debitore opposto Controparte_3
ed il terzo dei quali deve dichiarata la contumacia. Dopo una Controparte_4
serie di rinvii dovuti allo stato del ruolo, la causa era rinviata ad oggi per la decisione.
3. Ancora in via preliminare, ed al fine di delimitare il thema decidendum, giova richiamare le vicende processuali intercorse tra le parti in sede di procedura esecutiva. Ebbene, nell'ambito della espropriazione presso terzi citata, era emesso provvedimento di assegnazione ex art.553 c.p.c. in data 30.10.2023 – ordinanza oggetto della corrente fase di merito della opposizione già spiegata innanzi al GE – con la quale erano assegnati: - €
2.053,84, oltre spese generali, IVA e CPA, da calcolarsi sui compensi pari ad €
1.828,00, all'Avv. Goglia Elvira;
- € 20.000,00 a;
- € Controparte_2
13.362,59 a parziale soddisfazione del credito azionato dall'Avv. CP_1
Con provvedimento del 28.03.2024 reso all'esito della fase
[...]
sommaria, il GE in adesione alla tesi prospettata dalla parte opponente, sospendeva l'esecuzione. Invero, in detto provvedimento si legge che “ribadito
che l'atto di intervento dell'odierno opponente, Avv. si fonda sul CP_1
provvedimento di liquidazione degli onorari degli arbitri n. 215/2021 del 2-
3.12.2021, reso dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento R.G. VG
n. 2302/2020, munito della formula esecutiva in data 14.12.2021. Con esso il
Tribunale, in accoglimento del ricorso ex art. 814 c.p.c., ha riconosciuto in favore dell'arbitro unico (odierno interventore) l'importo di € 16.200,00 oltre accessori, in favore dell'arbitro segretario (Avv. – cfr. copia Controparte_6
atto di precetto) l'importo di € 4.500,00 e, per le spese del CTU, l'importo di €
5.303,57”.
All'esito della fase sommaria, dunque, era concesso il termine per la instaurazione della fase di merito, introdotta con il corrente giudizio.
4. Venendo all'esame del merito, deve rilevarsi che le parti nel corrente giudizio hanno raggiunto un accordo. Benvero, come si legge nel verbale di udienza del 25 febbraio 2025, “le parti convengono circa la fondatezza della opposizione e pertanto la parte opposta ritiene che possa essere accolta la domanda, in difformità da quanto dedotto nella comparsa di costituzione. All'esito l'avv. rinuncia all'istruttoria rappresentando che le parti hanno CP_1
rideterminato gli importi tra di loro in un accordo transattivo, alla luce delle somme nelle more incamerate e in base a detto conteggio all'avv. CP_1
andranno assegnati euro 17.704,21, mentre al sig. andranno CP_2
assegnati € 14.811,10 , mentre ancora l'importo riconosciuto a titolo di spese legali è quello portato dalla fattura cioè € 2.893,11 di cui € 420,44 a titolo di ritenuta d'acconto e che detto conteggio andranno a sottoporre al GE.
Chiedono pertanto che la causa sia rinviata a breve per la decisione con compensazione delle spese del corrente giudizio”. Pertanto, deve ritenersi che
la opposizione sia fondata. Di conseguenza, la presente opposizione va accolta e deve essere dichiarata la illegittimità della ordinanza gravata, nella parte in cui non riconosce le somme come individuate dalle parti ed ovvero quelle di seguito nuovamente indicate: all'avv. andranno assegnati euro CP_1
17.704,21, mentre al sig. andranno assegnati € 14.811,10 , mentre CP_2
ancora l'importo riconosciuto a titolo di spese legali è quello portato dalla fattura cioè € 2.893,11 di cui € 420,44 a titolo di ritenuta d'acconto.
All'accertamento sul vizio dell'ordinanza impugnata deve limitarsi la statuizione di questo giudicante, privo di potestà sostitutiva dell'atto invalido, data la natura meramente rescindente connotante il giudizio di opposizione agli atti esecutivi: al G.E., adito in riassunzione del processo esecutivo, competerà definizione del procedimento con l'assegnazione degli interessi spettanti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, ma ritiene questo giudice che si possano individuare ragioni idonee a supportare una declaratoria di compensazione delle spese di lite ex art.92, secondo comma, c.p.c.., nella complessità della materia trattata e della relativa valutazione, nonché nel principio di causalità che ha reso necessaria la interposizione della opposizione.
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di assegnazione resa nel giudizio di espropriazione avente RGE n.
309 2023, nella parte in cui assegna le somme in difformità di quanto in parte motiva e per l'effetto annulla il detto provvedimento in parte qua.
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, lì 22 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Elmelinda Mercurio
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1 R. G. A. C. 3305 2024 Il Giudice Monocratico
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