CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1515/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6167/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas società_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2030/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 06/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD002962024 IVA-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, inerente il maggior reddito accertato per l'anno di imposta 2017, per complessivi € 4.617.167,50, ai fini IRPEF,
Addizionale Regionale e Addizionale Comunale, con irrogazione delle conseguenti sanzioni.
All'uopo lamentava l'illegittimità dell'atto impugnato per decadenza dal potere impositivo e prescrizione della pretesa erariale, deducendo che l'accertamento avrebbe dovuto essere notificato il 31.12.23, quindi entro il termine di cinque anni dall'anno di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2017
(2018).
Nel merito, contestava la sussistenza di elementi per ritenere fondata la pretesa, in assenza di prova delle contestate violazioni.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate, la quale impugnava l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
I Giudici di primo grado rigettavano il ricorso, compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello la società, la quale deduce:
- l'Agenzia delle Entrate è decaduta dal diritto di accertare e, nel caso di non condivisione di tale argomento, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 d.l. n. 18/2020;
- la carenza di motivazione della decisione impugnata;
- l'erroneità della tesi dei giudici di prime cure e l'infondatezza dell'avviso di accertamento in discussione;
- l'omessa pronuncia sulla totale mancanza di prove delle violazioni contestate.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, la quale ha impugnato l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
L'appellante ha depositato memorie illustrative con le quali ribadisce la bontà delle proprie ragioni.
All'esito dell'udienza del 10.02.2026 la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Quanto al motivo riguardante la decadenza dall'azione accertativa, va osservato che l'art. 67, d.l. n. 18 del
2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi,
a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Nel caso di specie, l'accertamento andava notificato, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. 600/1973, entro il
31.12.2023, ma tale termine è stato spostato in avanti per la durata del termine della sospensione e, cioè, per 85 giorni. Ne deriva che, avendo notificato l'accertamento in data 7.2.2024, l'Agenzia non è incorsa in decadenza.
A tal proposito, non appare conferente il richiamo, effettuato dall'appellante, a quanto statuito dalla sentenza della S.C. n. 17668/25, la quale riguarda evidentemente gli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 (in base alle disposizioni agli stessi riferibili), mentre, come si è visto, nel caso all'esame il termine di decadenza scadeva in data 31.12.2023. Né può accogliersi l'invito dell'appellante a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 d.l. n. 18/20, atteso che non si ravvisano profili di “oscurità” e “indeterminatezza” della stessa norma, il cui testo appare sufficientemente chiaro.
Nel merito, l'Agenzia ha offerto i seguenti indizi al fine di sottolineare l'assunta inesistenza (soggettiva ed oggettiva) delle operazioni effettuate dall'appellante con la società Società_2 s.r.l.s.:
- possesso da parte della Società_2 srls di tutte le caratteristiche tipiche dei soggetti operanti con il ruolo di cartiera, strumentali alla perpetrazione di sistemi evasivi;
- i dati comunicati a Spesometro dalla Società_2 S.r.l.s. appalesavano l'emblematica circostanza che la quasi totalità del fatturato attivo e passivo di detta società era riferibile, oltre che alla Ricorrente_1, ad altri soggetti (la Società_2 di Nominativo_1 Società_2 Società_2 e la società_3 di Nominativo_2), che sono risultati coinvolti nel medesimo meccanismo frodatorio basato sulla reciproca compravendita di fatture fittizie e, dunque, caratterizzati dallo stesso modus operandi della odierna appellante;
- le dichiarazioni rese dai soggetti escussi hanno inequivocabilmente comprovato l'inconsistenza strutturale, patrimoniale e documentale della Società_2 srls;
- sono state registrare plurime discrasie durante il raffronto tra le fatture reperite presso lo studio del professionista incaricato dalla Società_2 srls e quelle speculari acquisite presso la Ricorrente_1;
- l'esame dello Spesometro/lntegrato, delle fatture passive esibite, della specifica dei beni indicati nelle fatture di vendita emesse nei confronti dell'appellante e, dunque, dall'esame comparato tra i beni asseritamente venduti alla Ricorrente_1 e quelli risultanti dalle fatture di acquisto, si è potuto acclarare, in maniera incontrovertibile, la sostanziale indisponibilità, nella stragrande maggioranza dei casi, da parte della Società_2 S.r.l.s., dei beni rivenduti alla odierna controparte. A questa conclusione, i militari operanti pervenivano in base al seguente metodo: redigevano un dettagliato prospetto, all'interno del quale venivano riportati tutti i soggetti giuridici che avevano emesso fattura nei confronti della Società_2 S.r.l.s. (la ditta individuale Società_2
di Nominativo_1 la Società_2 srl, la Società_3 Ltd, la Società_4 spa), con indicazione, a fianco di ciascuno, dell'importo complessivo (imponibile e Iva ovvero non imponibile) e, con riferimento al bene, se lo stesso era stato rifatturato dalla Società_2 s.r.l.s. alla Ricorrente_1. Quel che emergeva da detto prospetto è il fatto che gli unici beni che la prima avrebbe rivenduto alla seconda sarebbero stati a loro volta acquistati dal soggetto passivo di diritto inglese Società_3 Ltd, con sede in Londra. Il che confermava, secondo l'ufficio, il vero ruolo della Società_2 S.r.l.s. quale mero soggetto “interposto", atteso che, a fronte della accertata natura di tale società, la suddetta circostanza non poteva che apparire del tutto irrealistica: apparirebbe poco credibile che una società come la Società_2 S.r.l.s., costituita in data 23 marzo 2017, priva di una minima struttura organizzativa e di fonti finanziarie proprie, amministrata da un soggetto, Nominativo_3
, privo di qualsiasi esperienza nel particolare settore della computeristica/software e non sorretto da liquidità personale, avesse potuto acquisire un fornitore estero dal quale acquistare, in un periodo abbastanza limitato (due mesi circa, dal 3 aprile al 29 maggio 2017) beni per oltre 700 mila euro. Come incomprensibile sarebbe apparso il comportamento della stessa Società_3 Ltd che, non solo, nel fornire beni per somme consistenti ad un soggetto sconosciuto nel settore di riferimento, non si era affatto preoccupata di fissare i termini di pagamento ovvero di richiedere un anticipo sulle forniture, ma che, a fronte di un debito residuo riportato al 31.12.2017 dalla Società_2 srls nelle sue scritture contabili verso la medesima Società_3 Ltd per l'importo di € 602.661 ,20, questa, in spregio a qualsiasi ragionevole logica economica, invece di avviare azioni a tutela del proprio credito, finalizzate ad ottenere il pagamento delle forniture, nel
2018, in un arco temporale che va dall'8 luglio al 14 settembre, aveva continuato a fornire, in misura rilevante, beni alla Società_2 srls. Dunque, alla Società_2 srls occorrerebbe attribuire il ruolo di soggetto meramente "interposto " negli acquisti presso il fornitore inglese e ritenere di natura fittizia le fatture emesse dalla Società_2 S.r.l.s. nei confronti della odierna appellante;
interposizione avvalorata dal fatto che la stessa appellante, dall'anno
2016, aveva intrattenuto rapporti commerciali con il soggetto passivo di diritto inglese in questione, in quanto aveva curato la gestione, la manutenzione e l'aggiornamento del sito web per vendite on-line di prodotti informatici e della telefonia denominato sitoweb_1 di cui è risultata essere proprietaria la Società_3 Ltd, nonché dal fatto che tale rapporto commerciale si era rafforzato allorquando il Sig. Nominativo_2
(formalmente dipendente della appellante e riscontrato come gestore della cartiera Società_2) entrava a far parte, dal 16 luglio 2019, dello staff della Società_3 Ltd, ricoprendo l'incarico di "director/ consultant" (direttore/consulente);
- le due scritture private esibite dal Nominativo_4 in data 17 ottobre 2019, intercorse tra la Società_2 S.r.l. s., la Società_3 Ltd e la odierna appellante risultavano solamente un espediente del sodalizio per dare credibilità ai rapporti fra le stesse, come confermato dallo stesso Nominativo_4, che così dichiarava:
“Le scritture private che vi ho esibito in originale, non ricordo di averle mai sottoscritte e disconosco la firma apposta sulle stesse”; difatti, il confronto tra la firma apposta sulle citate scritture e quella apposta sul verbale di operazioni compiute redatto in occasione del controllo incrociato evidenziava una palese diversità.
Gli indizi così come sopra elencati provano senza dubbio la natura di cartiera in capo alla società emittente le fatture, la Società_2 srls, e, pertanto, appare corretta la ricostruzione dell'Agenzia in ordine alle operazioni oggettivamente inesistenti.
Per ciò che riguarda le operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, deve ritenersi che, in base agli indizi sopra menzionati, l'ufficio abbia provato che, nel caso di specie, si tratta di operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare, poco complesse, in cui vi era un solo passaggio di merce, dal fornitore inglese alla società interposta nazionale Società_2 srls e da questa alla società appellante, la quale, invece, riceveva direttamente dal fornitore inglese la merce stessa.
In una ipotesi siffatta, l'onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l'interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata. Raggiunta tale prova da parte dell'ufficio, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare, oltre all'effettività del cedente, la propria buona fede, ossia di “avere agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto - secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto - al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a far insorgere il sospetto”, stante la inesigibilità di ulteriori verifiche (Cass., 20 luglio 2020, n. 15369). Il contribuente, in altri termini, può dimostrare sia l'anomalia degli elementi posti in evidenza dal Fisco, sia l'attività preventiva posta in essere da cui emergeva l'effettività ed operatività dell'impresa interposta. Risulta, invece, priva di rilievo tanto la prova sulla regolarità formale delle scritture e sulle evidenze contabili dei pagamenti, quanto sull'inesistenza di un dimostrato vantaggio, e ciò in quanto le prime circostanze sono già insite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, mentre l'ultima si riferisce ad un dato di fatto esterno alla fattispecie, inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode (Cass., 16 febbraio 2025, n. 3949). Nessun rilievo assume, poi,
l'eventuale congruità dei prezzi e la regolarità formale delle operazioni, poiché il primo costituisce un elemento neutro ai fini della prova della buona fede, e la seconda è addirittura utilizzata proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., dicembre 2019, n.33915; Cass., 24 agosto 2022, n. 25192). Né,
a tal fine, è sufficiente dedurre che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVA compresa, effettivamente pagata, poiché trattasi di circostanze pienamente compatibili con la frode fiscale perpetrata mediante un'operazione soggettivamente inesistente” (Cass., 9 settembre 2016, n. 17818), ovvero, “di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode” (cfr. Cass., 28 giugno 2018, n. 17153 del 2018).
Tanto premesso, nella vicenda in esame, l'Amministrazione ha fornito elementi idonei a dimostrare la conoscenza e/o conoscibilità della frode Iva da parte della società contribuente. Si consideri, a tal proposito, che, in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di finanza o dagli altri organi di controllo fiscale, è assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., quanto ai fatti in esso descritti e che per contestare tali fatti è pertanto necessaria la proposizione della querela di falso e più in particolare che “In tema di accertamento tributario, il processo verbale di constatazione ha un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, assumendo così un triplice livello di attendibilità: a) ha fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale e quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale o alle dichiarazioni a lui rese;
b) fa fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi ed anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi, che è fornita quando la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consente al giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) è comunque un elemento di prova in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, che il giudice in ogni caso valuta, in concorso con gli altri elementi, e disattende solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, considerata la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore» (Cass.,5 luglio 2024, n. 18420; Cass., 5 ottobre 2018, n. 24461; Cass., 24 novembre 2017, n. 28060; Cass., 3 luglio
2014, n. 15191).
L'Ufficio, quindi, ha posto in evidenza elementi obbiettivi e specifici verificabili, quali quelli sopra evidenziati, che, consentendo di sospettare l'esistenza di irregolarità e/o di evasioni nella sfera della emittente le fatture, dovevano indurre la società contribuente – usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta - ad assumere le opportune informazioni sull'effettiva esistenza del soggetto (fittiziamente) fornitore della merce (acquistata, per converso, direttamente dal cedente anglosassone). Gli elementi forniti dall'ufficio e sopra rappresentati costituiscono elementi tipici (che danno luogo ad una presunzione di svolgimento di operazioni soggettivamente inesistenti) che comportavano l'inversione dell'onere della prova a carico della società contribuente, nel senso che quest'ultima avrebbe dovuto dimostrare che “non avrebbe potuto sapere” pur avendo utilizzato la massima diligenza esigibile. Orbene, leggendo il ricorso e l'appello, è agevole rilevare che la società oggi appellante non ha minimamente assolto all'onere sulla stessa gravante, non avendo finanche allegato alcunché a tal proposito.
In definitiva, quindi, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellata, che liquida in euro 5.000,00 oltre accessori, se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6167/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas società_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2030/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 06/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD002962024 IVA-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, inerente il maggior reddito accertato per l'anno di imposta 2017, per complessivi € 4.617.167,50, ai fini IRPEF,
Addizionale Regionale e Addizionale Comunale, con irrogazione delle conseguenti sanzioni.
All'uopo lamentava l'illegittimità dell'atto impugnato per decadenza dal potere impositivo e prescrizione della pretesa erariale, deducendo che l'accertamento avrebbe dovuto essere notificato il 31.12.23, quindi entro il termine di cinque anni dall'anno di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2017
(2018).
Nel merito, contestava la sussistenza di elementi per ritenere fondata la pretesa, in assenza di prova delle contestate violazioni.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate, la quale impugnava l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
I Giudici di primo grado rigettavano il ricorso, compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello la società, la quale deduce:
- l'Agenzia delle Entrate è decaduta dal diritto di accertare e, nel caso di non condivisione di tale argomento, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 d.l. n. 18/2020;
- la carenza di motivazione della decisione impugnata;
- l'erroneità della tesi dei giudici di prime cure e l'infondatezza dell'avviso di accertamento in discussione;
- l'omessa pronuncia sulla totale mancanza di prove delle violazioni contestate.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, la quale ha impugnato l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
L'appellante ha depositato memorie illustrative con le quali ribadisce la bontà delle proprie ragioni.
All'esito dell'udienza del 10.02.2026 la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Quanto al motivo riguardante la decadenza dall'azione accertativa, va osservato che l'art. 67, d.l. n. 18 del
2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi,
a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Nel caso di specie, l'accertamento andava notificato, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. 600/1973, entro il
31.12.2023, ma tale termine è stato spostato in avanti per la durata del termine della sospensione e, cioè, per 85 giorni. Ne deriva che, avendo notificato l'accertamento in data 7.2.2024, l'Agenzia non è incorsa in decadenza.
A tal proposito, non appare conferente il richiamo, effettuato dall'appellante, a quanto statuito dalla sentenza della S.C. n. 17668/25, la quale riguarda evidentemente gli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 (in base alle disposizioni agli stessi riferibili), mentre, come si è visto, nel caso all'esame il termine di decadenza scadeva in data 31.12.2023. Né può accogliersi l'invito dell'appellante a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 d.l. n. 18/20, atteso che non si ravvisano profili di “oscurità” e “indeterminatezza” della stessa norma, il cui testo appare sufficientemente chiaro.
Nel merito, l'Agenzia ha offerto i seguenti indizi al fine di sottolineare l'assunta inesistenza (soggettiva ed oggettiva) delle operazioni effettuate dall'appellante con la società Società_2 s.r.l.s.:
- possesso da parte della Società_2 srls di tutte le caratteristiche tipiche dei soggetti operanti con il ruolo di cartiera, strumentali alla perpetrazione di sistemi evasivi;
- i dati comunicati a Spesometro dalla Società_2 S.r.l.s. appalesavano l'emblematica circostanza che la quasi totalità del fatturato attivo e passivo di detta società era riferibile, oltre che alla Ricorrente_1, ad altri soggetti (la Società_2 di Nominativo_1 Società_2 Società_2 e la società_3 di Nominativo_2), che sono risultati coinvolti nel medesimo meccanismo frodatorio basato sulla reciproca compravendita di fatture fittizie e, dunque, caratterizzati dallo stesso modus operandi della odierna appellante;
- le dichiarazioni rese dai soggetti escussi hanno inequivocabilmente comprovato l'inconsistenza strutturale, patrimoniale e documentale della Società_2 srls;
- sono state registrare plurime discrasie durante il raffronto tra le fatture reperite presso lo studio del professionista incaricato dalla Società_2 srls e quelle speculari acquisite presso la Ricorrente_1;
- l'esame dello Spesometro/lntegrato, delle fatture passive esibite, della specifica dei beni indicati nelle fatture di vendita emesse nei confronti dell'appellante e, dunque, dall'esame comparato tra i beni asseritamente venduti alla Ricorrente_1 e quelli risultanti dalle fatture di acquisto, si è potuto acclarare, in maniera incontrovertibile, la sostanziale indisponibilità, nella stragrande maggioranza dei casi, da parte della Società_2 S.r.l.s., dei beni rivenduti alla odierna controparte. A questa conclusione, i militari operanti pervenivano in base al seguente metodo: redigevano un dettagliato prospetto, all'interno del quale venivano riportati tutti i soggetti giuridici che avevano emesso fattura nei confronti della Società_2 S.r.l.s. (la ditta individuale Società_2
di Nominativo_1 la Società_2 srl, la Società_3 Ltd, la Società_4 spa), con indicazione, a fianco di ciascuno, dell'importo complessivo (imponibile e Iva ovvero non imponibile) e, con riferimento al bene, se lo stesso era stato rifatturato dalla Società_2 s.r.l.s. alla Ricorrente_1. Quel che emergeva da detto prospetto è il fatto che gli unici beni che la prima avrebbe rivenduto alla seconda sarebbero stati a loro volta acquistati dal soggetto passivo di diritto inglese Società_3 Ltd, con sede in Londra. Il che confermava, secondo l'ufficio, il vero ruolo della Società_2 S.r.l.s. quale mero soggetto “interposto", atteso che, a fronte della accertata natura di tale società, la suddetta circostanza non poteva che apparire del tutto irrealistica: apparirebbe poco credibile che una società come la Società_2 S.r.l.s., costituita in data 23 marzo 2017, priva di una minima struttura organizzativa e di fonti finanziarie proprie, amministrata da un soggetto, Nominativo_3
, privo di qualsiasi esperienza nel particolare settore della computeristica/software e non sorretto da liquidità personale, avesse potuto acquisire un fornitore estero dal quale acquistare, in un periodo abbastanza limitato (due mesi circa, dal 3 aprile al 29 maggio 2017) beni per oltre 700 mila euro. Come incomprensibile sarebbe apparso il comportamento della stessa Società_3 Ltd che, non solo, nel fornire beni per somme consistenti ad un soggetto sconosciuto nel settore di riferimento, non si era affatto preoccupata di fissare i termini di pagamento ovvero di richiedere un anticipo sulle forniture, ma che, a fronte di un debito residuo riportato al 31.12.2017 dalla Società_2 srls nelle sue scritture contabili verso la medesima Società_3 Ltd per l'importo di € 602.661 ,20, questa, in spregio a qualsiasi ragionevole logica economica, invece di avviare azioni a tutela del proprio credito, finalizzate ad ottenere il pagamento delle forniture, nel
2018, in un arco temporale che va dall'8 luglio al 14 settembre, aveva continuato a fornire, in misura rilevante, beni alla Società_2 srls. Dunque, alla Società_2 srls occorrerebbe attribuire il ruolo di soggetto meramente "interposto " negli acquisti presso il fornitore inglese e ritenere di natura fittizia le fatture emesse dalla Società_2 S.r.l.s. nei confronti della odierna appellante;
interposizione avvalorata dal fatto che la stessa appellante, dall'anno
2016, aveva intrattenuto rapporti commerciali con il soggetto passivo di diritto inglese in questione, in quanto aveva curato la gestione, la manutenzione e l'aggiornamento del sito web per vendite on-line di prodotti informatici e della telefonia denominato sitoweb_1 di cui è risultata essere proprietaria la Società_3 Ltd, nonché dal fatto che tale rapporto commerciale si era rafforzato allorquando il Sig. Nominativo_2
(formalmente dipendente della appellante e riscontrato come gestore della cartiera Società_2) entrava a far parte, dal 16 luglio 2019, dello staff della Società_3 Ltd, ricoprendo l'incarico di "director/ consultant" (direttore/consulente);
- le due scritture private esibite dal Nominativo_4 in data 17 ottobre 2019, intercorse tra la Società_2 S.r.l. s., la Società_3 Ltd e la odierna appellante risultavano solamente un espediente del sodalizio per dare credibilità ai rapporti fra le stesse, come confermato dallo stesso Nominativo_4, che così dichiarava:
“Le scritture private che vi ho esibito in originale, non ricordo di averle mai sottoscritte e disconosco la firma apposta sulle stesse”; difatti, il confronto tra la firma apposta sulle citate scritture e quella apposta sul verbale di operazioni compiute redatto in occasione del controllo incrociato evidenziava una palese diversità.
Gli indizi così come sopra elencati provano senza dubbio la natura di cartiera in capo alla società emittente le fatture, la Società_2 srls, e, pertanto, appare corretta la ricostruzione dell'Agenzia in ordine alle operazioni oggettivamente inesistenti.
Per ciò che riguarda le operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, deve ritenersi che, in base agli indizi sopra menzionati, l'ufficio abbia provato che, nel caso di specie, si tratta di operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare, poco complesse, in cui vi era un solo passaggio di merce, dal fornitore inglese alla società interposta nazionale Società_2 srls e da questa alla società appellante, la quale, invece, riceveva direttamente dal fornitore inglese la merce stessa.
In una ipotesi siffatta, l'onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l'interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata. Raggiunta tale prova da parte dell'ufficio, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare, oltre all'effettività del cedente, la propria buona fede, ossia di “avere agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto - secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto - al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a far insorgere il sospetto”, stante la inesigibilità di ulteriori verifiche (Cass., 20 luglio 2020, n. 15369). Il contribuente, in altri termini, può dimostrare sia l'anomalia degli elementi posti in evidenza dal Fisco, sia l'attività preventiva posta in essere da cui emergeva l'effettività ed operatività dell'impresa interposta. Risulta, invece, priva di rilievo tanto la prova sulla regolarità formale delle scritture e sulle evidenze contabili dei pagamenti, quanto sull'inesistenza di un dimostrato vantaggio, e ciò in quanto le prime circostanze sono già insite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, mentre l'ultima si riferisce ad un dato di fatto esterno alla fattispecie, inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode (Cass., 16 febbraio 2025, n. 3949). Nessun rilievo assume, poi,
l'eventuale congruità dei prezzi e la regolarità formale delle operazioni, poiché il primo costituisce un elemento neutro ai fini della prova della buona fede, e la seconda è addirittura utilizzata proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., dicembre 2019, n.33915; Cass., 24 agosto 2022, n. 25192). Né,
a tal fine, è sufficiente dedurre che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVA compresa, effettivamente pagata, poiché trattasi di circostanze pienamente compatibili con la frode fiscale perpetrata mediante un'operazione soggettivamente inesistente” (Cass., 9 settembre 2016, n. 17818), ovvero, “di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode” (cfr. Cass., 28 giugno 2018, n. 17153 del 2018).
Tanto premesso, nella vicenda in esame, l'Amministrazione ha fornito elementi idonei a dimostrare la conoscenza e/o conoscibilità della frode Iva da parte della società contribuente. Si consideri, a tal proposito, che, in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di finanza o dagli altri organi di controllo fiscale, è assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., quanto ai fatti in esso descritti e che per contestare tali fatti è pertanto necessaria la proposizione della querela di falso e più in particolare che “In tema di accertamento tributario, il processo verbale di constatazione ha un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, assumendo così un triplice livello di attendibilità: a) ha fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale e quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale o alle dichiarazioni a lui rese;
b) fa fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi ed anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi, che è fornita quando la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consente al giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) è comunque un elemento di prova in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, che il giudice in ogni caso valuta, in concorso con gli altri elementi, e disattende solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, considerata la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore» (Cass.,5 luglio 2024, n. 18420; Cass., 5 ottobre 2018, n. 24461; Cass., 24 novembre 2017, n. 28060; Cass., 3 luglio
2014, n. 15191).
L'Ufficio, quindi, ha posto in evidenza elementi obbiettivi e specifici verificabili, quali quelli sopra evidenziati, che, consentendo di sospettare l'esistenza di irregolarità e/o di evasioni nella sfera della emittente le fatture, dovevano indurre la società contribuente – usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta - ad assumere le opportune informazioni sull'effettiva esistenza del soggetto (fittiziamente) fornitore della merce (acquistata, per converso, direttamente dal cedente anglosassone). Gli elementi forniti dall'ufficio e sopra rappresentati costituiscono elementi tipici (che danno luogo ad una presunzione di svolgimento di operazioni soggettivamente inesistenti) che comportavano l'inversione dell'onere della prova a carico della società contribuente, nel senso che quest'ultima avrebbe dovuto dimostrare che “non avrebbe potuto sapere” pur avendo utilizzato la massima diligenza esigibile. Orbene, leggendo il ricorso e l'appello, è agevole rilevare che la società oggi appellante non ha minimamente assolto all'onere sulla stessa gravante, non avendo finanche allegato alcunché a tal proposito.
In definitiva, quindi, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellata, che liquida in euro 5.000,00 oltre accessori, se dovuti.