Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00286/2026REG.PROV.COLL.
N. 00045/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2024, proposto da
Lo AC RE, Lo AC CE, Lo AC IL, Lo AC AN FI, LA ST, LA MA, LA MA AN, LA LA IU, OS AN, LO LC, quest’ultimo erede di SI LI SA, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Marolda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caltanissetta, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile, non costituiti in giudizio;
Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, Regione Siciliana Presidenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via MAno Stabile, n. 182;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) 30 maggio 2023, n. 1795, resa tra le parti, avente a oggetto l'accertamento e il risarcimento dei danni subiti in relazione al fenomeno denominato “Maccalube” dell'11 agosto 2008, in Caltanissetta, via dei, Vulcanelli.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana e di Regione Siciliana Presidenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il Cons. NE CA e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. Lo AC RE, Lo AC CE, Lo AC IL, Lo AC AN FI, LA ST, LA MA, LA MA AN, LA LA IU, OS AN, LO LC, quest’ultimo erede di SI LI SA, hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato, in sede di riassunzione, il ricorso proposto per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a seguito del fenomeno idrogeologico denominato “Maccalube”, avvenuto in data 11 agosto 2008, in quanto le proprietà immobiliari (siti in Caltanissetta, via dei Vulcanelli) erano rimaste danneggiate a causa della fuoriuscita di gas dal sottosuolo con formazione di crateri ed eruzioni di fango, con erosione del sottofondo di detti immobili e conseguente cedimento strutturale degli interi edifici.
2. Il T.A.R., dopo avere precisato che in sede giudiziale amministrativa quel che veniva contestata era la modalità con cui era stato esercitato da parte dell’Ente comunale il potere pubblico di conformazione del territorio e dopo avere richiamato per estratto l’esito dell’accertamento peritale svolto in sede civile nel quale era stata ricostruita accuratamente l’intera vicenda, ha respinto il ricorso in mancanza della dimostrazione da parte dei ricorrenti del nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta dell’Ente locale, oltre che della prova dell’elemento soggettivo, quantomeno a titolo di colpa, essendo l’evento dannoso ascrivibile nell’ambito di un fenomeno naturale parossistico sostanzialmente imprevedibile e ha, parimenti, respinto la domanda di pagamento del danno morale in quanto il danno non patrimoniale, anche quando determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituiva un danno conseguenza che doveva essere allegato e provato da chi ne domandava il risarcimento, anche a mezzo di presunzioni semplici, evenienza che, nel caso di specie, non si era verificata.
3. La Regione Siciliana Presidenza e il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, regolarmente evocati in giudizio, si sono costituiti con un’unica memoria.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile e il Comune di Caltanissetta, regolarmente evocati in giudizio, non hanno svolto difese.
5. Gli appellanti hanno depositato memoria di replica.
6. Alla pubblica udienza del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
TO
1. Il primo e unico motivo deduce “ Prevedibilità del danno. Sussistenza nel nesso causale tra cosa e danno e tra condotta dell’Amministrazione e danno. Responsabilità dell’Amministrazione sotto il profilo soggettivo. Insussistenza del caso fortuito. Erroneità e contraddittorietà della sentenza, anche in rapporto alle risultanze istruttorie dalla stessa richiamate, nonché in relazione a quanto affermato dalla difesa del Comun e”. Come chiaramente affermato nella relazione di consulenza tecnica assunta a base della decisione, il fenomeno vulcanico sfociato poi nell’evento parossistico del 2008 era ben noto da diversi secoli e in quanto tale risultava prevedibile, sebbene privo di una periodicità identificabile. La relazione di consulenza (e così il Comune di Caltanissetta) aveva definito il fenomeno delle maccalube come storicamente conosciuto e prevedibile, indicando finanche i fattori in presenza dei quali (pressione di gas e acque nel sottosuolo che supera la pressione litostatica) si poteva scatenare il fenomeno eruttivo. Non poteva, dunque, escludersi la responsabilità dell’Amministrazione comunale, non ravvisandosi nel caso di specie quella assoluta imprevedibilità dell’evento che sola poteva valere a interrompere il nesso causale. Nel caso in esame risultava dimostrata la cadenza ricorrente, sebbene irregolare, del fenomeno delle maccalube e, dunque, il danno subito risultava una conseguenza normale e prevedibile della condizione potenzialmente lesiva e di intrinseca pericolosità dell’area, rispetto alla quale nulla era stato fatto dalle Autorità competenti. Non era ravvisabile nella particolare intensità della manifestazione del 2008 quella efficienza causale da sola sufficiente a determinare l’evento dannoso (caso fortuito), che potesse escludere la responsabilità dell’Amministrazione resistente, ciò in quanto tale violenta manifestazione era stata preceduta, soltanto pochi anni prima, da analogo episodio, quello del 2002, a seguito del quale il Comune non si era curato di predisporre e attuare alcuna misura precauzionale che potesse, quanto meno, tentare di attenuare le conseguenze dannose di future e prevedibili manifestazioni parossistiche. Particolarmente grave era stata la condotta dell’Amministrazione comunale che, dopo l’episodio eruttivo del 2002, aveva rilasciato una nuova concessione in sanatoria, nel 2004, ai signori Lo AC. E il fatto che le altre concessioni e sanatorie fossero state già rilasciate prima del 2002 non valeva a escludere la responsabilità dell’Amministrazione nei confronti degli altri proprietari, che andava comunque configurata in relazione all’omessa attivazione di ogni rimedio di tipo preventivo o precauzionale a tutela della incolumità dei propri residenti e dell’integrità delle loro proprietà. A prescindere dalle determinazioni regionali, competeva in ogni caso al Comune l’adozione di ogni misura idonea a tutelare il territorio comunale e i propri cittadini, eventualmente anche disponendo l’inedificabilità della zona, come poi effettivamente avvenuto, e per iniziativa dello stesso Comune (non già degli enti regionali), dopo il dissesto del 2008. Diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non valevano a escludere la responsabilità del Comune le considerazioni relative alla difficoltà di intervenire a posteriori sulle concessioni già rilasciate, la vasta estensione dell’area esposta alle conseguenze dei dissesti, ovvero la difficoltà di disporre un divieto di edificazione su vaste aree del territorio comunale. Non era neppure un’esimente la inidoneità della progettazione delle strutture portanti dei fabbricati, riscontrata dai tecnici nella relazione, perché, come rilevato dai tecnici, la progettazione delle strutture portanti era stata effettuata in assenza di opportune prescrizioni, adeguate ai prevedibili fenomeni di dissesto. Anche in tal caso, la mancanza di adeguate prescrizioni risultava imputabile al Comune, che non ne aveva imposto l’adozione né in sede di rilascio delle concessioni edilizie, né in seguito, all’atto dell’esame delle domande di sanatoria. Né tanto meno l’Amministrazione si era attivata, dopo il dissesto del 2002, per operare adeguate verifiche strutturali degli edifici ricadenti nella zona, o per imporre l’adozione di misure di consolidamento che avrebbero potuto mitigare gli effetti del successivo dissesto. Doveva essere accolta, dunque, la richiesta di risarcimento dei danni nella misura che tenesse conto del valore effettivo degli immobili in base alle loro caratteristiche costruttive antecedenti al dissesto e, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune, la mancata contestazione, in sede di A.T.P., della valutazione degli immobili operata dai consulenti tecnici di ufficio non impediva, nel successivo giudizio di merito, di richiedere una diversa somma, integrando i criteri di stima adottati dai tecnici. Doveva essere accolta pure la domanda di condanna al danno morale, risultando logicamente presumibile il pregiudizio subito dai ricorrenti connesso al trauma e conseguente grave disagio causato dall’evento catastrofico e dall’improvvisa perdita delle loro case, con conseguente liquidazione nella misura richiesta (come da relazione di parte da depositare), ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
1.1 Può prescindersi dal rilievo d’inammissibilità dell’appello, quanto si risolve nella mera riproposizione dei motivi di ricorso illustrati nel giudizio di primo grado, debitamente esaminati dal T.A.R., senza indicare le specifiche censure formulate contro i capi della sentenza gravata, così come prevede il primo comma dell’art. 101 c.p.a. (Cons. Stato, sez. VII, 12 giugno 2023, n. 5742): è noto, infatti, che l’appello deve contenere una puntuale critica ai capi della sentenza appellati e che, a tal fine, pur non richiedendosi l'impiego di formule sacramentali, sussiste l'onere specifico, a carico della parte appellante, di formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza appellata in modo che il giudice di appello sia posto nelle condizioni di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui il primo giudice avrebbe dovuto decidere diversamente (Cons. Stato, sez. II, 3 luglio 2023, n. 6455; Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2021, n. 3159). E invero, per “ risalente e non superato insegnamento giurisprudenziale, l’appello deve sempre contenere, accanto alla parte volitiva, anche una parte critica, a confutazione della sentenza di primo grado, non trattandosi di un novum iudicium ma di una revisio prioris istantiae ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 18 febbraio 2020, n. 1228). Laddove, avuto riguardo al caso di specie, emerge che gli odierni appellanti non hanno contestato le plurime rationes decidendi sottese alla pronuncia gravata, alla luce, peraltro, della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio civile, limitandosi a richiamarne alcune parti e prescindendo integralmente dalle considerazioni svolte, in proposito, dal Giudice di primo grado, nonché a sindacare l’operato dell’Amministrazione comunale ancora una volta non contrapponendo alle argomentazioni svolte dal T.A.R. specifiche censure idonee a condurre a una differente decisione sul ricorso di primo grado.
2. Ciò perché l’appello – in via dirimente, e assorbente anche di quanto sopra – è comunque infondato.
2.1 Va richiamata, sul punto, la sentenza appellata che, all’esito della disposta consulenza tecnica d’ufficio, ha, condivisibilmente, ritenuto che con riguardo alla domanda risarcitoria avanzata nei confronti del Comune di Caltanissetta i ricorrenti non avevano dato la dimostrazione né del nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta dell’ente locale, né dell’elemento soggettivo e che, con riferimento alla domanda di risarcimento presentata nei confronti dell’Amministrazione regionale, mancava la prova del danno morale asseritamente subito.
2.2 In particolare, il Giudice di primo grado, con un diffuso e articolato iter motivazionale (peraltro, come già detto, del tutto obliterato in sede di proposizione del gravame), ha rilevato che:
-) le concessioni, anche in sanatoria rilasciate dal Comune di Caltanissetta, erano tutte anteriori al 2002, fatta eccezione per una del 2004, comunque anteriore al 2007, data di entrata in vigore del P.A.I. da cui scaturiva il dovere di vigilanza del Comune di Caltanissetta;
-) l’area delle “Maccalube” era stata sempre considerata dagli enti competenti e preposti alla valutazione del rischio idrogeologico come area non pericolosa, o comunque non al punto da promuovere varianti ai piani urbanistici vigenti ai fini dell’inedificabilità della zona, disposta solo dopo gli eventi dell’agosto 2008;
-) i consulenti tecnici d’ufficio avevano chiarito che le cause dei dissesti erano riconducibili anche “ ad una progettazione delle strutture portanti dei fabbricati coinvolti inadeguata al prevedibile fenomeno e priva di opportune prescrizioni ”;
-) l’eccezionalità e l’imprevedibilità negli effetti catastrofici degli eventi del 2008 determinavano l’interruzione del nesso causale tra danni patiti dai ricorrenti e l’attività posta in essere dal Comune nisseno (sia nell’attività di rilascio dei titoli edilizi ex art. 2043 c.c., sia in quella di vigilanza e controllo del territorio ex art. 2051 c.c.);
-) era stato provato dal Comune che, nel caso in esame, ricorreva il caso fortuito e che, dunque, non veniva in rilievo la diligenza o meno del custode;
-) gli eventi parassostici che avevano interessato l’area di Terrapelata non avevano mai avuto una chiara prevedibilità ossia una cadenza più o meno prestabilita, mentre emergeva che la portata catastrofica fosse stata in passato trascurata, o addirittura esclusa, dalle stesse autorità preposte (Assessorato del Territorio dell’Ambiente e Dipartimento della Protezione civile), e ciò probabilmente a causa di una non adeguata conoscenza del fenomeno naturalistico o anche solo della sua portata dannosa, quantomeno nell’area di Terrapelata;
-) andava esclusa anche l’imputabilità a titolo soggettivo della responsabilità del Comune, avendo l’Amministrazione comunque adottato i provvedimenti concessori relativi agli immobili oggetto di causa in ossequio alla normativa di settore vigente all’epoca, non potendosi sottrarre all’adozione degli stessi, ove sussistenti tutti i requisiti di legge;
-) nel caso di specie erano state le stesse autorità regionali, dotate delle competenze specifiche oltre che unici Enti atti a predire allo stato delle conoscenze dell’epoca la causazione di eventi parossistici letali, a sottostimare le potenzialità dannose del sito, quantomeno fino all’adozione del P.A.I.;
-) dopo l’adozione del piano (2007) comunque i poteri di vigilanza confluiti in capo al Comune resistente risultavano oggettivamente inidonei a prevenire, o anche solo lenire, i danni poi concretamente subiti dai ricorrenti nell’agosto 2008 essendo già stati tutte assentiti gli immobili per cui era causa;
-) i fenomeni, poi, avevano interessato un'area molto più vasta di quella in cui erano ubicate le "Maccalube" e la concomitanza dei dissesti segnalati sin dall'inizio del 1900 e dei lanci di fango faceva pensare a una relazione tra la pressione dei gas intrappolati e accumulati nel sottosuolo e la instabilità dell'area circostante nella quale erano stati eseguiti lavori di contenimento e demolizioni di abitazioni per frana nell'area dei quartieri SA ER e SA;
-) esisteva ancora una attività nella area dei vulcanelli e il fenomeno non poteva essere considerato estinto o in recessione dal momento che nei due ultimi casi si erano registrati fenomeni di lineazioni che avevano interessato l'area a Nord del villaggio SA AR (2002) e il quartiere SA NA che si trovava a circa due chilometri dalle Maccalube;
-) la pericolosità del sito, a dire dei tecnici, si estendeva, quindi, ben oltre il limitato confine di “Terrapelata”, ricoprendo un’area del Comune nisseno densamente popolata, coinvolgendo quartieri come quello di T’NA, SA ER e SA;
-) non era condivisibile la prospettazione dei ricorrenti secondo cui l’attività edilizia già assentita, e oggetto di censura per incauto rilascio di titoli abilitativi alla costruzione da parte del Comune, doveva ritenersi illegittima (ora per allora) per le possibili ricadute collegate a eventi parossistici futuri, perché ciò avrebbe comportato, oltre a un inammissibile riesame di tutti titoli edilizi rilasciati negli anni nelle aree in questione, anche un divieto di edificazione pro futuro su vaste aree del territorio comunale, con la conseguenza che le soluzioni ai problemi legati alla conformazione geomorfologica del territorio andavano ricercate altrove, presumibilmente attraverso lo studio e l’adozione di misure precauzionali coerenti e al passo con lo stato delle conoscenze oggi vigenti.
2.3 Si tratta di considerazioni che trovano riscontro in sede di accertamento tecnico preventivo svolto in sede civile al fine di “ accertare e descrivere lo stato dei luoghi, nonché le cause dei dissesti idrogeologici, determinando i lavori necessari per il consolidamento degli edifici di proprietà dei ricorrenti, qualora possibile, e il costo degli stessi; ovvero, nel caso in cui i lavori di consolidamento non possano essere eseguiti, atteso lo stato dei luoghi, stimare il valore degli immobili di proprietà dei ricorrenti prima dell’evento verificatosi l’11/08/2008, che li ha resi inagibili ”, che si è svolto nel contraddittorio delle parti (presenti anche i consulenti dei ricorrenti), che è stato letteralmente riportato nelle sue parti più significative e dove si legge che:
-) le cause dei dissesti, per quanto riguarda quelli rilevati nelle abitazioni dei ricorrenti, erano senza dubbio da ascrivere all’evento della esplosione parossistica delle “Maccalube”;
-) era evidente che l’accumulo gassoso superando la pressione litostatica aveva interessato in questa occasione non solo l’area propria delle “Maccalube”, ma anche le aree circostanti e quindi le abitazioni in esse esistenti;
-) il fenomeno non era in fase di estinzione e non aveva una costante periodicità e, dunque, restava imprevedibile quando la eruzione sedimentaria si potesse ulteriormente manifestare;
-) le cause dei dissesti erano riconducibili, con ogni evidenza, ai noti e ripetuti fenomeni di “eruzioni sedimentarie”, comunemente denominate “Maccalube”, unitamente a una progettazione delle strutture portanti dei fabbricati coinvolti inadeguata al prevedibile fenomeno e priva di opportune prescrizioni.
2.4 Va ricordato, in proposito, che la consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio amministrativo non è mezzo di prova, ma è volta a fornire al giudice un ausilio tecnico per la valutazione di circostanze e fatti già acquisiti e dimostrati dalla parte, con la conseguenza che non può essere disposta dal giudice per colmare la lacuna probatoria che la parte avrebbe dovuto evitare allegando e provando tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. (C.G.A.R.S., sez. giur., 14 luglio 2025, n. 570). Inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio, essendo un mezzo istruttorio e non una prova vera e propria, può essere disposta dal giudice laddove sia necessario misurare determinati elementi o fatti di causa con metodi scientifici, fisici, o tecnici ponendosi la relazione del C.T.U. sul piano dell'integrazione delle prove già allegate dalle parti (Cons. Stato, sez. VI, 26 maggio 2021, n. 4064). Dunque, la consulenza tecnica d'ufficio (così come la verificazione) non è destinata a esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie domande, che devono essere dalla medesima dimostrati alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova posti dall'art. 2697 cod. civ., ma ha la funzione di fornire all'attività valutativa del Giudice l'apporto di cognizioni tecniche non possedute, per cui la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, o di verificazione, non può essere sostitutiva dell'onere probatorio spettante alle parti (Cons. Stato, sez. VI, 31 ottobre 2023, n. 9377).
2.5 Corretta è, dunque, sul punto, la sentenza impugnata che sulla premessa che la causa petendi del giudizio era costituita dall’asserita lesione del diritto di proprietà dei ricorrenti in conseguenza sia dell'illegittimo rilascio di concessioni edilizie da parte del Comune di Caltanissetta in una zona ad alto rischio idrogeologico, sia dal carente esercizio dei poteri di monitoraggio e controllo da parte degli Enti pubblici a ciò deputati su una zona da considerarsi pericolosa per l'espansione edilizia, ha affermato che i ricorrenti non avevano dato la prova del nesso causale tra il fatto (doloso e colposo) e il danno ingiusto e dell’elemento soggettivo, quanto meno della colpa.
2.6 E infatti, per pacifica e condivisa giurisprudenza amministrativa, “il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso) e, nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell'agire illegittimo della pubblica amministrazione, ed infatti per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto od al quale anela, e di cui attraverso al domanda giudiziale vorrebbe ottenere l'equivalente economico " (Cons. Stato, sez. III, 29 settembre 2025, n. 7581).
2.7 E ciò è a dirsi anche con riguardo alla domanda di risarcimento del danno morale spiegata dagli appellanti nei confronti dell’Amministrazione regionale, dato che il principio generale dell'onere della prova previsto dall' art. 2697 c.c. si applica anche all'azione di risarcimento per danni non patrimoniali che trova la sua disciplina nell’art. 2059 c.c. (Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5143). In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato affermando il principio di diritto secondo cui, “ sebbene non possa essere considerato risarcibile in re ipsa, per il danno non patrimoniale è sempre ammessa la prova per presunzioni semplici, qualora il danneggiato alleghi elementi di fatto dai quali è possibile ritenere l'esistenza e l'entità del pregiudizio lamentato ” (Cons. Stato, sez. IV, 24 novembre 2022, n. 10346; Cons. Stato, sez. III, 1 settembre 2020, n. 5330; C.G.A.R.S., sez. giur., 25 maggio 2023, n.367), fermo restando, tuttavia, che “ il danno non patrimoniale costituisce un danno conseguenza presupponente, comunque, il nesso di causalità con il fatto illecito del quale dovrebbe considerarsi conseguenza immediata e diretta ai sensi dell'art. 1223 c.c. (norma applicabile anche alla responsabilità extracontrattuale in virtù del richiamo espressamente contemplato dall'art. 2056 c.c.), non potendosi diversamente opinare a meno di non rievocare una risalente concezione sanzionatoria ormai da tempo superata ” (C.G.A.R.S., sez. giur., 3 giugno 2024, n. 398), nesso di causalità di cui, come già detto, non è stata data la prova, nemmeno di natura presuntiva.
2.8 Infine, ma non ultimo, un’ulteriore considerazione merita di essere svolta, in relazione ai danni dedotti come provocati dall’esercizio prima, e dall’omesso esercizio poi, di poteri pubblicistici (rilascio di concessione edilizie e carente esercizio di poteri di monitoraggio e controllo), soprattutto alla luce del principio generale del diritto civile secondo cui il rischio di perdita, distruzione o danneggiamento dovuto a un caso fortuito di un bene grava su chi ne è proprietario nel momento in cui l'evento si verifica (“ res perit dominus ”), unitamente alla sua consequenziale declinazione che se un bene viene distrutto per una causa non imputabile a nessuno (caso fortuito o forza maggiore), la perdita economica ricade sul proprietario (“ casum sentit dominus ”). Si tratta di principi generali che richiedono come necessario corollario, effetto della sinergia tra il criterio della prevenzione e quello della solidarietà, che la collettività non sia considerata garante di ultima istanza di tutte le calamità che si verificano su beni di proprietà privata (secondo la dottrina più autorevole, infatti, la cosiddetta “socializzazione” del danno ha a suo fondamento la circostanza che la protezione del bene di proprietà privata, sia esso un’abitazione o un’azienda, sia funzionale al benessere collettivo o alla stabilità del sistema economico). Diverso, all’evidenza, è il principio secondo cui è l’intera collettività a doversi occupare delle funzioni e delle opere che corrispondono al pubblico interesse, per cui sarebbe contraria ai principi generali una soluzione in forza della quale, per ragioni ambientali o di tutela della pubblica incolumità, ovvero per ragioni di interesse pubblico a carattere generale, si pretendesse di accollare al proprietario di un fondo oneri di prevenzione del dissesto, dovuto a cause endogene e naturali, tramite interventi non meramente manutentivi e comportanti modificazione del fondo, ampiamente eccedenti i frutti e addirittura il valore stesso dei terreni in questione. D’altra parte, se tradizionalmente il proprietario sopporta il rischio della cosa (“ res perit domino ”) e solo in certi casi lo Stato interviene per evitare che un danno individuale diventi un costo sociale (spetta al legislatore, infatti, nella sua discrezionalità adottare le discipline che ritiene più appropriate prevedendo assicurazioni obbligatorie o su base volontaria, agevolazioni fiscali, indennizzi e sussidi), deve parimenti evidenziarsi che, in disparte la circostanza che il proprietario può, comunque, sempre determinarsi a non costruire o a investire in prevenzione o manutenzione, è di palmare evidenza che la natura edificabile di una zona non costituisce garanzia permanente che eventi calamitosi (quali, a titolo di esempio, frane, terremoti, alluvioni, eruzioni) non abbiano mai a verificarsi.
2.8.1 Per completezza, mette conto rilevarsi come, da un lato, la giurisprudenza civile ha evidenziato che la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., che imputa la responsabilità a chi si trovi in condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa (anche se ammette sempre la prova liberatoria in presenza di caso fortuito, da intendersi in senso ampio come comprensiva anche del fatto del terzo e della colpa esclusiva del danneggiato), non è applicabile nei confronti della P.A. per quelle categorie di beni che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi, perché in questi casi non è possibile un efficace controllo e una continua vigilanza da parte della P.A. tale da impedire l'insorgere di cause di pericolo per i cittadini (Cass, 23 febbraio 2005, n. 3745); nonché, dall’altro lato, come l’art. 30, comma 3, seconda parte, c.p.a. disponga che: “ Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previst i”, mentre l’art. 1227 c.c. stabilisce che “ Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenz a”: sicché l'omessa attivazione degli “ strumenti di tutela ”, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, costituisce un dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini della mitigazione e finanche dell'esclusione del danno, in quanto evitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2021 n. 2174).
2.8.2 In conclusione, viene in evidenza la prospettiva di un’ulteriore articolazione dello statuto giuridico della proprietà, la quale non solo può essere limitata in alcune sue utilità per il titolare (come accade ad esempio per effetto delle discipline urbanistica, paesaggistica, dei beni culturali e ambientale), ma richiede ed esige anche l’assunzione, in capo al proprietario stesso, dei rischi connessi all’esercizio del diritto di proprietà: il che non comporta una diminuzione della tutela del diritto di proprietà, quanto piuttosto un’articolazione dei ruoli e delle responsabilità che coinvolge, ognuno per la loro parte, sia l’amministrazione pubblica, che il proprietario.
2.8.3 Diversamente opinando, infatti, la richiesta di un titolo abilitativo edilizio si risolverebbe – in ultima analisi e utilizzando qui il c.d. argomentum ad absurdum – nella formulazione di una proposta (del proprietario all’amministrazione) di un contratto di assicurazione contro qualunque danno futuro che possa derivare da eventi naturali (più o meno prevedibili); o, per dirla in altri termini, il rilascio di tale titolo si atteggerebbe quasi come una fideiussione a garanzia della stabilità dei suoli della cui edificabilità si tratta. Ciò che, con ogni evidenza, non è sostenibile, né sarebbe auspicabile in termini di socializzazione dei rischi a carico della collettività e a vantaggio del proprietario del suolo instabile.
3. Conclusivamente, l’appello va respinto.
3.1 Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore delle parti costituite, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n. 45/2024, R.G. lo respinge.
Condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore delle Amministrazioni costituite, delle spese processuali di questo grado, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER de FR, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
MA Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
NE CA, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| NE CA | ER de FR |
IL SEGRETARIO