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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/11/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 404/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. UC PR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 404/2023 R.G. avente ad oggetto:
“Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P.A.” tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Claudio Albanese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,
Via Pietro Belon, n. 129, giusta procura in calce all'atto di citazione ex art. 616 c.p.c.
ATTORE
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile contenzioso pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Erika CP_2
AN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Ulpiano, n.
29, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, Pregiudizialmente e preliminarmente: 1 – accertare e dichiarare la competenza dell'intestato Tribunale a decidere sulla vertenza sottoposta alla Sua attenzione;
Nel Merito accogliere la proposta opposizione e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi Codice identificativo del fascicolo 087/2022/905 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n.
08784202200000163 000 e, conseguentemente;
2 – accertare la violazione dell'art. 17 bis D.Lgs. 546/1992 per mancato rispetto del termine di sospensione legale della riscossione da parte dell'Ente Concessionario e per l'effetto dichiarare l'inefficacia del pignoramento presso terzi impugnato;
3 - accertare e dichiarare la nullità assoluta dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi impugnato emesso dal Concessionario di Pisa incompetente territorialmente in violazione dell'art. 46 d.p.r. 602/73; 4 – accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di pignoramento impugnato per mancata dichiarazione del terzo pignorato, in violazione dell'art. 547 Controparte_3
c.p.c.; 5 – accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica insanabile dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi Codice identificativo del fascicolo 087/2022/905 –
Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 08784202200000163 000, delle cartelle nn. 08720190001426405000 08720190001426304000 08720180010870467000
08720180009318882000 08720180010870467000 08720180009318882000
08720180008235234000 08720180007707356000 08720180007707255000
08720180005778216000 08720180003731307000 08720170012761725000
08720170011181937000 08720170009920571000 08720170008667705000
08720170006867343000 08720160022025653000 08720160021456434000
08720190011592921000 08720190009845430000 08720190004412917000
08720190002906115000 08720160017669415000 08720190002501864000
08720200000378922000 08720190013764164000 08720190013166742000
08720190012637955000 08720190010719630000 08720190010719529000
08720190011592921000 e delle intimazioni di pagamento nn. 08720219002183200000
e 08720229000020222000 in quanto notificate utilizzando degli indirizzi PEC E
e Email_1
t non censiti nell'elenco del Email_3
ReGindE, né nella pagina ufficiale del sito internet di Controparte_1
, né in quella di ed;
6 - accertare e dichiarare
[...] CP_4 CP_5
l'inesistenza giuridica delle cartelle di pagamento 08720120010385260000
08720120001501942000 08720120000148283000 08720150007800617000
08720150003698105000 08720130012375544000 08720130010323981000
08720130004294551000 08720130003756767000 08720130000273618000
08720120017418383000 08720120010385260000 notificate a mezzo posta privata
“NEXIVE” e “TNT”, soggetti privi di licenza e non legittimati dalla giurisprudenza a garantire pubblica fede alle proprie notifiche, in violazione degli artt. 148 e 160 c.p.c.;
7 - accertare e dichiarare il vizio di notifica delle cartelle di pagamento nn.
08720120010385260000 08720120001501942000 08720120000148283000
08720150007800617000 08720150003698105000 08720130012375544000
08720130010323981000 08720130004294551000 08720130003756767000
08720130000273618000 08720120017418383000 08720120010385260000 per violazione dell'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 in assenza della seconda raccomandata informativa, e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del pignoramento impugnato;
8 – con condanna di al Controparte_6 pagamento delle spese sostenute, spese, diritti e onorari del giudizio in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito A) in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione e/o il difetto di competenza per materia del Tribunale adito per i motivi di cui in comparsa;
B) senza in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le eccezioni formali avverso il procedimento di riscossione in quanto tardive ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; C) nel merito, respingere la domanda avanzata dall'odierno attore per i motivi di cui in comparsa e, quindi, accertare e dichiarare la legittimità dell'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/1973 n.
08784202200000163000 e di tutti i titoli esecutivi e gli atti ad essi sottesi;
C) in via subordinata, respingere la domanda avanzata dall'attore per i motivi di cui in comparsa, ovvero dichiarare, nei confronti dell' , infondata la Controparte_7 domanda per carenza di legittimazione passiva del soggetto deputato alla riscossione del credito vantato dall'Ente impositore in assenza di una comunicazione di intervenuto sgravio. Con vittoria di spese e competenze come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 03.02.2023, ha Parte_1 introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione pronunciata dal G.E. con provvedimento del 12.12.2022, convenendo in giudizio e Controparte_8 [...] per sentir accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità dell'atto di CP_3 pignoramento di crediti presso terzi, iscritto a ruolo in data 30.05.2022, avente n. R.G.E.
771/2022. A sostegno della domanda, riproponendo le contestazioni già svolte nella fase sommaria, ha allegato:
⎯ che è infondata l'eccezione di parziale difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello tributario formulata da con Controparte_8 riferimento a gran parte delle cartelle poste a fondamento dell'esecuzione, trattandosi di riscossione di crediti di natura tributaria;
⎯ che la Corte di cassazione ha chiarito che spetta al giudice ordinario la cognizione dei fatti incidenti sulla pretesa tributaria sostanziale in executivis successivi alla regolare notifica della cartella di pagamento;
⎯ che il pignoramento è, in ogni caso, nullo in quanto notificato da un soggetto territorialmente incompetente;
⎯ che la competenza territoriale ad emettere l'atto di pignoramento si determina in base al criterio della correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del
Concessionario e il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo;
⎯ che, nel caso di specie, avendo la propria sede a Milano, l'unico Controparte_3 concessionario territorialmente competente per l'emissione e la notificazione era quello della provincia di Milano;
⎯ che, in caso di espropriazione forzata di crediti presso terzi, la competenza deve essere determinata con riguardo al solo luogo in cui la persona giuridica ha la sede;
⎯ che il Concessionario è titolare di una potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione, che coincide con la provincia;
⎯ che l'atto di pignoramento è, altresì, illegittimo in quanto emesso con riferimento a cartelle di pagamento impugnate davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Pisa, per le quali dovrebbe operare la sospensione legale della riscossione ai sensi dell'art. 17 bis D. Lgs. 546/1992;
⎯ che il contribuente ha, infatti, notificato tre diversi ricorsi valevoli come reclamo/mediazione innanzi al Collegio Tributario;
⎯ che l'Agente di riscossione avrebbe dovuto attendere il decorso del termine previsto dall'art. 17 bis prima di procedere alla notifica del pignoramento, risultando quest'ultimo conseguentemente inefficace e improduttivo di effetti nei confronti del debitore;
⎯ che è inesistente la notifica dell'atto di pignoramento, delle cartelle ad esso sottese e dell'intimazione di pagamento, in quanto effettuate tramite un indirizzo di posta elettronica certificata non censito nei pubblici registri;
⎯ che la notificazione con modalità telematica deve essere eseguita a mezzo PEC da indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
⎯ che solo gli indirizzi risultanti da pubblici elenchi assicurano la necessaria certezza in ordine alla provenienza e alla destinazione dell'atto notificando;
⎯ che la notifica proveniente da un indirizzo PEC non ufficiale è priva di effetti giuridici;
⎯ che risulta del tutto minata la certezza della provenienza dell'atto, a fronte dell'oggettiva impossibilità di riferire l'indirizzo PEC utilizzato all'agente della riscossione, con conseguente inesistenza e impossibilità di sanatoria ex art. 156
c.p.c.;
⎯ che lo stesso agente di riscossione ha sentito l'esigenza di effettuare un intervento di regolarizzazione dei pubblici registri nel mese di agosto 2022;
⎯ che ogni notifica antecedente è da ritenersi, pertanto, inesistente;
⎯ che la materia è disciplinata anche a livello europeo dal Regolamento n. 910/2014
(detto eIDAS), che risulta, nel caso di specie, violato;
⎯ che il Legislatore ha ripetutamente sancito la necessità che l'attività di notifica avvenga mediante l'utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi;
⎯ che, nonostante la previsione legislativa dell'obbligo di comunicare l'indirizzo PEC al Registro delle Pubbliche Amministrazioni, non ha mai Controparte_8 comunicato un valido indirizzo;
⎯ che il dominio digitale utilizzato dall'agente di riscossione non è presente nel registro PP.AA. in totale violazione del D.L. 76/2020;
⎯ che le notifiche di alcuni titoli sottesi all'atto di pignoramento sono state eseguite dall'Ente concessionario a mezzo di servizio di posta privata “Nexive” e “TNT” quando ancora non era stata pubblicata la licenza per l'esercizio postale in regime di liberalizzazione, con conseguente inesistenza giuridica del medesimo atto;
⎯ che, in particolare, alcune cartelle sono state notificate quanto non erano ancora state attuate dal Ministero per lo Sviluppo Economico le licenze individuali relative ai servizi di notificazione e comunicazione di atti giudiziari;
⎯ che altra parte delle cartelle sottese al pignoramento risulta essere stata consegnata a mani della madre dell'opponente, omettendo il successivo invio di raccomandata informativa al destinatario effettivo dell'atto, prevista dall'art. 60, primo comma, lettera b/bis, DPR 600/1973 per il perfezionamento del procedimento notificatorio;
⎯ che, non essendo stata fornita la prova della spedizione e della ricezione della raccomandata informativa, il processo notificatorio è affetto da nullità, dovendo considerarsi l'atto come mai pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario.
Si è costituita in giudizio , contestando tutto quanto Controparte_8 ex adverso richiesto, dedotto ed eccepito perché infondato in fatto e diritto, oltre che destituito di ogni supporto probatorio.
Nel dettaglio, ha dedotto:
⎯ che, avendo il contribuente eccepito l'omessa/irregolare notifica degli atti di riscossione, spetta al Giudice tributario e non a quello ordinario la giurisdizione sui titoli esecutivi portanti crediti di natura tributaria;
⎯ che, in relazione ad altra parte dei titoli esecutivi, portando gli stessi crediti derivanti dall'omesso pagamento di sanzioni amministrative per intervenuta violazione del
Codice della Strada, il giudizio avrebbe dovuto essere introdotto di fronte al Giudice di Pace territorialmente competente;
⎯ che le irregolarità e i vizi di forma del procedimento di riscossione sono questioni riconducibili alla fattispecie normativa delle opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., e risultano inammissibili in quanto promosse oltre il termine di 20 giorni;
⎯ che le eccezioni formali al procedimento di riscossione devono, pertanto, essere dichiarate inammissibili in quanto tardive;
⎯ che, ai fini della competenza territoriale, è indifferente alla procedura esecutiva il luogo in cui si trova la sede legale del terzo pignorato;
⎯ che la lamentata violazione dell'art. 17 bis D. Lgs. 546/1992 attiene ai soli giudizi incardinati innanzi al Giudice tributario;
⎯ che la notifica delle cartelle e degli altri atti esattivi è disciplinata unicamente dalla normativa speciale ex artt. 26 DPR 602/1973 e 60 DPR 600/1973, i quali non prevedono l'uso esclusivo dell'indirizzo PEC INI PEC o IPA da parte dell' CP_9 quale requisito di validità della notifica;
⎯ che la provenienza della notifica da parte di è certificata unicamente dal CP_9 dominio governativo registrato (pec.agenziariscossione.it), risultando irrilevante, ai fini dell'identificazione del mittente, la parte precedente dell'indirizzo, in quanto corrispondente all'articolazione interna procedente;
⎯ che devono ritenersi perfezionate le notifiche effettuate a mezzo di vettore privato e a mani di persona diversa dal destinatario, non essendo l'invio di raccomandata informativa adempimento richiesto dalla normativa di riferimento.
Non si è costituita in giudizio Controparte_3
All'udienza del 12.10.2023, il Giudice, constatata la regolarità della notifica a
[...] ne ha dichiarato la contumacia, concedendo i termini ex art. 183, sesto CP_3 comma, c.p.c.
La causa è stata successivamente istruita in via meramente documentale.
All'udienza del 28.02.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22.05.2025, la causa è stata rinviata stante l'assenza del difensore di
. Controparte_8
All'udienza del 26.06.2025, parte attrice si è riportata alle proprie conclusioni e la causa
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Deve delibarsi prioritariamente l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dalla creditrice procedente.
La questione preliminare di rito è, invero, fondata, e consente di definire il giudizio, con assorbimento di ogni ulteriore questione, di rito, inclusa quella della sopravvenuta inefficacia del pignoramento per assenza di ottemperanza del terzo nei 60 giorni, in ogni caso non pertinente, non trattandosi di pignoramento diretto ex art. 72 bis D.P.R. 602/73 ratione temporis vigente, e di merito.
L'opposizione formulata da con riguardo a tutte le censure articolate (ossia: Pt_1 omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento;
omessa o invalida notifica dell'avviso ex art. 50, comma II, d.P.R. 602/73; nullità del pignoramento in quanto notificato da concessionario incompetente per territorio;
nullità della notifica del pignoramento esattoriale poiché effettuata tramite pec non presente nei pubblici registri;
carenza di motivazione dell'atto di pignoramento) investe profili di mera regolarità formale del titolo esecutivo, e, perciò, deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, scevra da contestazioni risultando la pretesa dell'agente di riscossione, anche in punto di quantum debeatur.
Ed invero, ciascuna delle esposte contestazioni, relative all'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 05.05.2022 attiene al quomodo dell'intrapresa azione esecutiva, essendo peraltro la stessa opponente a chiarire che il merito della pretesa creditoria (in parte di natura tributaria, con ogni conseguenza in piano di giurisdizione) non è investito da alcun motivo di doglianza.
Così qualificate, le censure risultano inammissibili, essendo pacificamente decorso il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.: atto di pignoramento presso terzi notificato al debitore del 05.05.2022; opposizione depositata in data
07.06.2022 (doc. 2 opponente).
Ad ogni modo, con riguardo al vizio di nullità/inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento, vizio che viene denunciato per analoghe ragioni, a ritroso, rispetto a tutte le cartelle di pagamento ad esso sottese, il Tribunale reputa utile rilevare – pur ribadendo l'assorbente rilievo di inammissibilità dell'opposizione – che lo stesso non appare fondato. E infatti, posto che in materia occorre applicare la disciplina specifica relativa all'ente di riscossione (artt. 26 DPR 602/73 e 60 DPR 600/73), che non impone a pena di invalidità della notifica l'uso di indirizzi pec inclusi nei registri INIPEC –
IPA, è decisivo osservare che al di là della generica denuncia dell'opponente, questi non ha vinto la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo dall'agente di riscossione (ampiamente desumibile dal dominio della pec e dal contenuto degli allegati), ed anzi smentisce la sua affermazione nella misura in cui dà atto, tra l'altro, di aver impugnato le stesse cartelle esattoriali dinanzi al Giudice tributario.
In definitiva, l'opposizione è rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi dei vigenti D.M. in materia, in applicazione dei parametri medi arrotondati per difetto, scaglione di riferimento per valore, elise le fasi istruttoria e decisoria vista la concreta attività difensiva espletata dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza reietta o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al rimborso, in favore di Parte_1 Controparte_8
, delle spese di lite, liquidate in € 7.200,00 per compensi, oltre spese
[...] generali 15%. C.P.A. e I.V.A. se dovuta. Pisa, 4 novembre 2025
Il Giudice
UC PR
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. UC PR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 404/2023 R.G. avente ad oggetto:
“Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P.A.” tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Claudio Albanese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,
Via Pietro Belon, n. 129, giusta procura in calce all'atto di citazione ex art. 616 c.p.c.
ATTORE
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile contenzioso pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Erika CP_2
AN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Ulpiano, n.
29, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, Pregiudizialmente e preliminarmente: 1 – accertare e dichiarare la competenza dell'intestato Tribunale a decidere sulla vertenza sottoposta alla Sua attenzione;
Nel Merito accogliere la proposta opposizione e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi Codice identificativo del fascicolo 087/2022/905 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n.
08784202200000163 000 e, conseguentemente;
2 – accertare la violazione dell'art. 17 bis D.Lgs. 546/1992 per mancato rispetto del termine di sospensione legale della riscossione da parte dell'Ente Concessionario e per l'effetto dichiarare l'inefficacia del pignoramento presso terzi impugnato;
3 - accertare e dichiarare la nullità assoluta dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi impugnato emesso dal Concessionario di Pisa incompetente territorialmente in violazione dell'art. 46 d.p.r. 602/73; 4 – accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di pignoramento impugnato per mancata dichiarazione del terzo pignorato, in violazione dell'art. 547 Controparte_3
c.p.c.; 5 – accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica insanabile dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi Codice identificativo del fascicolo 087/2022/905 –
Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 08784202200000163 000, delle cartelle nn. 08720190001426405000 08720190001426304000 08720180010870467000
08720180009318882000 08720180010870467000 08720180009318882000
08720180008235234000 08720180007707356000 08720180007707255000
08720180005778216000 08720180003731307000 08720170012761725000
08720170011181937000 08720170009920571000 08720170008667705000
08720170006867343000 08720160022025653000 08720160021456434000
08720190011592921000 08720190009845430000 08720190004412917000
08720190002906115000 08720160017669415000 08720190002501864000
08720200000378922000 08720190013764164000 08720190013166742000
08720190012637955000 08720190010719630000 08720190010719529000
08720190011592921000 e delle intimazioni di pagamento nn. 08720219002183200000
e 08720229000020222000 in quanto notificate utilizzando degli indirizzi PEC E
e Email_1
t non censiti nell'elenco del Email_3
ReGindE, né nella pagina ufficiale del sito internet di Controparte_1
, né in quella di ed;
6 - accertare e dichiarare
[...] CP_4 CP_5
l'inesistenza giuridica delle cartelle di pagamento 08720120010385260000
08720120001501942000 08720120000148283000 08720150007800617000
08720150003698105000 08720130012375544000 08720130010323981000
08720130004294551000 08720130003756767000 08720130000273618000
08720120017418383000 08720120010385260000 notificate a mezzo posta privata
“NEXIVE” e “TNT”, soggetti privi di licenza e non legittimati dalla giurisprudenza a garantire pubblica fede alle proprie notifiche, in violazione degli artt. 148 e 160 c.p.c.;
7 - accertare e dichiarare il vizio di notifica delle cartelle di pagamento nn.
08720120010385260000 08720120001501942000 08720120000148283000
08720150007800617000 08720150003698105000 08720130012375544000
08720130010323981000 08720130004294551000 08720130003756767000
08720130000273618000 08720120017418383000 08720120010385260000 per violazione dell'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 in assenza della seconda raccomandata informativa, e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del pignoramento impugnato;
8 – con condanna di al Controparte_6 pagamento delle spese sostenute, spese, diritti e onorari del giudizio in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito A) in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione e/o il difetto di competenza per materia del Tribunale adito per i motivi di cui in comparsa;
B) senza in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le eccezioni formali avverso il procedimento di riscossione in quanto tardive ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; C) nel merito, respingere la domanda avanzata dall'odierno attore per i motivi di cui in comparsa e, quindi, accertare e dichiarare la legittimità dell'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/1973 n.
08784202200000163000 e di tutti i titoli esecutivi e gli atti ad essi sottesi;
C) in via subordinata, respingere la domanda avanzata dall'attore per i motivi di cui in comparsa, ovvero dichiarare, nei confronti dell' , infondata la Controparte_7 domanda per carenza di legittimazione passiva del soggetto deputato alla riscossione del credito vantato dall'Ente impositore in assenza di una comunicazione di intervenuto sgravio. Con vittoria di spese e competenze come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 03.02.2023, ha Parte_1 introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione pronunciata dal G.E. con provvedimento del 12.12.2022, convenendo in giudizio e Controparte_8 [...] per sentir accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità dell'atto di CP_3 pignoramento di crediti presso terzi, iscritto a ruolo in data 30.05.2022, avente n. R.G.E.
771/2022. A sostegno della domanda, riproponendo le contestazioni già svolte nella fase sommaria, ha allegato:
⎯ che è infondata l'eccezione di parziale difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello tributario formulata da con Controparte_8 riferimento a gran parte delle cartelle poste a fondamento dell'esecuzione, trattandosi di riscossione di crediti di natura tributaria;
⎯ che la Corte di cassazione ha chiarito che spetta al giudice ordinario la cognizione dei fatti incidenti sulla pretesa tributaria sostanziale in executivis successivi alla regolare notifica della cartella di pagamento;
⎯ che il pignoramento è, in ogni caso, nullo in quanto notificato da un soggetto territorialmente incompetente;
⎯ che la competenza territoriale ad emettere l'atto di pignoramento si determina in base al criterio della correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del
Concessionario e il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo;
⎯ che, nel caso di specie, avendo la propria sede a Milano, l'unico Controparte_3 concessionario territorialmente competente per l'emissione e la notificazione era quello della provincia di Milano;
⎯ che, in caso di espropriazione forzata di crediti presso terzi, la competenza deve essere determinata con riguardo al solo luogo in cui la persona giuridica ha la sede;
⎯ che il Concessionario è titolare di una potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione, che coincide con la provincia;
⎯ che l'atto di pignoramento è, altresì, illegittimo in quanto emesso con riferimento a cartelle di pagamento impugnate davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Pisa, per le quali dovrebbe operare la sospensione legale della riscossione ai sensi dell'art. 17 bis D. Lgs. 546/1992;
⎯ che il contribuente ha, infatti, notificato tre diversi ricorsi valevoli come reclamo/mediazione innanzi al Collegio Tributario;
⎯ che l'Agente di riscossione avrebbe dovuto attendere il decorso del termine previsto dall'art. 17 bis prima di procedere alla notifica del pignoramento, risultando quest'ultimo conseguentemente inefficace e improduttivo di effetti nei confronti del debitore;
⎯ che è inesistente la notifica dell'atto di pignoramento, delle cartelle ad esso sottese e dell'intimazione di pagamento, in quanto effettuate tramite un indirizzo di posta elettronica certificata non censito nei pubblici registri;
⎯ che la notificazione con modalità telematica deve essere eseguita a mezzo PEC da indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
⎯ che solo gli indirizzi risultanti da pubblici elenchi assicurano la necessaria certezza in ordine alla provenienza e alla destinazione dell'atto notificando;
⎯ che la notifica proveniente da un indirizzo PEC non ufficiale è priva di effetti giuridici;
⎯ che risulta del tutto minata la certezza della provenienza dell'atto, a fronte dell'oggettiva impossibilità di riferire l'indirizzo PEC utilizzato all'agente della riscossione, con conseguente inesistenza e impossibilità di sanatoria ex art. 156
c.p.c.;
⎯ che lo stesso agente di riscossione ha sentito l'esigenza di effettuare un intervento di regolarizzazione dei pubblici registri nel mese di agosto 2022;
⎯ che ogni notifica antecedente è da ritenersi, pertanto, inesistente;
⎯ che la materia è disciplinata anche a livello europeo dal Regolamento n. 910/2014
(detto eIDAS), che risulta, nel caso di specie, violato;
⎯ che il Legislatore ha ripetutamente sancito la necessità che l'attività di notifica avvenga mediante l'utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi;
⎯ che, nonostante la previsione legislativa dell'obbligo di comunicare l'indirizzo PEC al Registro delle Pubbliche Amministrazioni, non ha mai Controparte_8 comunicato un valido indirizzo;
⎯ che il dominio digitale utilizzato dall'agente di riscossione non è presente nel registro PP.AA. in totale violazione del D.L. 76/2020;
⎯ che le notifiche di alcuni titoli sottesi all'atto di pignoramento sono state eseguite dall'Ente concessionario a mezzo di servizio di posta privata “Nexive” e “TNT” quando ancora non era stata pubblicata la licenza per l'esercizio postale in regime di liberalizzazione, con conseguente inesistenza giuridica del medesimo atto;
⎯ che, in particolare, alcune cartelle sono state notificate quanto non erano ancora state attuate dal Ministero per lo Sviluppo Economico le licenze individuali relative ai servizi di notificazione e comunicazione di atti giudiziari;
⎯ che altra parte delle cartelle sottese al pignoramento risulta essere stata consegnata a mani della madre dell'opponente, omettendo il successivo invio di raccomandata informativa al destinatario effettivo dell'atto, prevista dall'art. 60, primo comma, lettera b/bis, DPR 600/1973 per il perfezionamento del procedimento notificatorio;
⎯ che, non essendo stata fornita la prova della spedizione e della ricezione della raccomandata informativa, il processo notificatorio è affetto da nullità, dovendo considerarsi l'atto come mai pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario.
Si è costituita in giudizio , contestando tutto quanto Controparte_8 ex adverso richiesto, dedotto ed eccepito perché infondato in fatto e diritto, oltre che destituito di ogni supporto probatorio.
Nel dettaglio, ha dedotto:
⎯ che, avendo il contribuente eccepito l'omessa/irregolare notifica degli atti di riscossione, spetta al Giudice tributario e non a quello ordinario la giurisdizione sui titoli esecutivi portanti crediti di natura tributaria;
⎯ che, in relazione ad altra parte dei titoli esecutivi, portando gli stessi crediti derivanti dall'omesso pagamento di sanzioni amministrative per intervenuta violazione del
Codice della Strada, il giudizio avrebbe dovuto essere introdotto di fronte al Giudice di Pace territorialmente competente;
⎯ che le irregolarità e i vizi di forma del procedimento di riscossione sono questioni riconducibili alla fattispecie normativa delle opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., e risultano inammissibili in quanto promosse oltre il termine di 20 giorni;
⎯ che le eccezioni formali al procedimento di riscossione devono, pertanto, essere dichiarate inammissibili in quanto tardive;
⎯ che, ai fini della competenza territoriale, è indifferente alla procedura esecutiva il luogo in cui si trova la sede legale del terzo pignorato;
⎯ che la lamentata violazione dell'art. 17 bis D. Lgs. 546/1992 attiene ai soli giudizi incardinati innanzi al Giudice tributario;
⎯ che la notifica delle cartelle e degli altri atti esattivi è disciplinata unicamente dalla normativa speciale ex artt. 26 DPR 602/1973 e 60 DPR 600/1973, i quali non prevedono l'uso esclusivo dell'indirizzo PEC INI PEC o IPA da parte dell' CP_9 quale requisito di validità della notifica;
⎯ che la provenienza della notifica da parte di è certificata unicamente dal CP_9 dominio governativo registrato (pec.agenziariscossione.it), risultando irrilevante, ai fini dell'identificazione del mittente, la parte precedente dell'indirizzo, in quanto corrispondente all'articolazione interna procedente;
⎯ che devono ritenersi perfezionate le notifiche effettuate a mezzo di vettore privato e a mani di persona diversa dal destinatario, non essendo l'invio di raccomandata informativa adempimento richiesto dalla normativa di riferimento.
Non si è costituita in giudizio Controparte_3
All'udienza del 12.10.2023, il Giudice, constatata la regolarità della notifica a
[...] ne ha dichiarato la contumacia, concedendo i termini ex art. 183, sesto CP_3 comma, c.p.c.
La causa è stata successivamente istruita in via meramente documentale.
All'udienza del 28.02.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22.05.2025, la causa è stata rinviata stante l'assenza del difensore di
. Controparte_8
All'udienza del 26.06.2025, parte attrice si è riportata alle proprie conclusioni e la causa
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Deve delibarsi prioritariamente l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dalla creditrice procedente.
La questione preliminare di rito è, invero, fondata, e consente di definire il giudizio, con assorbimento di ogni ulteriore questione, di rito, inclusa quella della sopravvenuta inefficacia del pignoramento per assenza di ottemperanza del terzo nei 60 giorni, in ogni caso non pertinente, non trattandosi di pignoramento diretto ex art. 72 bis D.P.R. 602/73 ratione temporis vigente, e di merito.
L'opposizione formulata da con riguardo a tutte le censure articolate (ossia: Pt_1 omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento;
omessa o invalida notifica dell'avviso ex art. 50, comma II, d.P.R. 602/73; nullità del pignoramento in quanto notificato da concessionario incompetente per territorio;
nullità della notifica del pignoramento esattoriale poiché effettuata tramite pec non presente nei pubblici registri;
carenza di motivazione dell'atto di pignoramento) investe profili di mera regolarità formale del titolo esecutivo, e, perciò, deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, scevra da contestazioni risultando la pretesa dell'agente di riscossione, anche in punto di quantum debeatur.
Ed invero, ciascuna delle esposte contestazioni, relative all'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 05.05.2022 attiene al quomodo dell'intrapresa azione esecutiva, essendo peraltro la stessa opponente a chiarire che il merito della pretesa creditoria (in parte di natura tributaria, con ogni conseguenza in piano di giurisdizione) non è investito da alcun motivo di doglianza.
Così qualificate, le censure risultano inammissibili, essendo pacificamente decorso il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.: atto di pignoramento presso terzi notificato al debitore del 05.05.2022; opposizione depositata in data
07.06.2022 (doc. 2 opponente).
Ad ogni modo, con riguardo al vizio di nullità/inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento, vizio che viene denunciato per analoghe ragioni, a ritroso, rispetto a tutte le cartelle di pagamento ad esso sottese, il Tribunale reputa utile rilevare – pur ribadendo l'assorbente rilievo di inammissibilità dell'opposizione – che lo stesso non appare fondato. E infatti, posto che in materia occorre applicare la disciplina specifica relativa all'ente di riscossione (artt. 26 DPR 602/73 e 60 DPR 600/73), che non impone a pena di invalidità della notifica l'uso di indirizzi pec inclusi nei registri INIPEC –
IPA, è decisivo osservare che al di là della generica denuncia dell'opponente, questi non ha vinto la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo dall'agente di riscossione (ampiamente desumibile dal dominio della pec e dal contenuto degli allegati), ed anzi smentisce la sua affermazione nella misura in cui dà atto, tra l'altro, di aver impugnato le stesse cartelle esattoriali dinanzi al Giudice tributario.
In definitiva, l'opposizione è rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi dei vigenti D.M. in materia, in applicazione dei parametri medi arrotondati per difetto, scaglione di riferimento per valore, elise le fasi istruttoria e decisoria vista la concreta attività difensiva espletata dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza reietta o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al rimborso, in favore di Parte_1 Controparte_8
, delle spese di lite, liquidate in € 7.200,00 per compensi, oltre spese
[...] generali 15%. C.P.A. e I.V.A. se dovuta. Pisa, 4 novembre 2025
Il Giudice
UC PR
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.