CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1669/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
DI NA MA, EL
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4842/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Via Roma, 1 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 C/o Studio Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2436/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
7 e pubblicata il 23/05/2025
Atti impositivi:
- AVV. SOLL./ACC. n. 5449 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 459/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di sollecito/accertamento esecutivo riferito alla Tari 2022 con cui il comune di Marcianise richiedeva il pagamento dell'importo di €uro 8.137,00.
Deduceva parte ricorrete che il Comune di Marcianise aveva già notificato in data 20.06.2022 alla Ricorrente_1 S.r.l. avviso di pagamento n. 507 di €uro 8.137,00 a titolo di Tari per l'anno 2022, applicando la sola quota fissa sulla superficie dell'intera azienda di mq. 12.317.
Contro tale atto aveva proposto ricorso iscritto al n. 56/2023, definito con sentenza della C.G.T. di 1° grado di Caserta n. 373/2024, depositata il 01.02.2024, che accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando dovuta l'imposta Tari sulle aree destinate ad uffici, come da documentazione già in possesso del Comune. Nello specifico, il Giudice, nei motivi della decisione, nel rimarcare l'esclusione totale della tassazione delle superfici dove avvengono le lavorazioni industriali, comprese quelle relative ai magazzini di materie prime, semilavorati e merci, statuiva “che è dovuta l'imposta Tari sulle aree destinate ad uffici” e, quindi, nel caso in esame, la imposta così come richiesta dal Comune, con applicazione della sola quota fissa su tali ultime aree e non su tutta l'area così come richiesta illegittimamente dal Comune.
Senonché il Comune notificava in data 26.06.2024 l'avviso di sollecito/accertamento esecutivo (sempre riferito alla Tari 2022) con il quale richiedeva nuovamente il pagamento dell'importo di €uro 8.137,00 sempre per la sola quota fissa calcolata nuovamente sulla intera superficie aziendale relativamente all'attività industriale con capannoni di produzione e non calcolata solo sui mq. 900 a destinazione uffici e servizi.
La Ricorrente_1 S.r.l. aveva comunicato già in varie occasioni di non volersi avvalere del servizio pubblico, se attivato, ma di fare ricorso al mercato, continuando a gestire in via autonoma i propri rifiuti, per cui avrebbe dovuto corrispondere solo la quota fissa per le superfici tassabili come, tra l'altro, accertato e statuito nella sentenza n. 373/2024.
ll Comune di Marcianise, dopo il giudizio per il primario avviso di pagamento - definito con la sentenza n.
373/2024 C.G.T. di 1° grado di Caserta, non poteva emettere ulteriori avvisi di pagamento contenente medesima pretesa tributaria, errata ed illegittima. Chiedeva dunque dichiarare la inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, illegittimità, nullità, annullabilità dell'avviso di sollecito/accertamento esecutivo impugnato e, comunque, della pretesa tributaria così come espressa dal Comune di Marcianise per la Tari 2022, riconoscendo il pagamento della sola quota fissa solo ai locali destinati ad uffici pari a mq.900.
Si costituiva in primo grado il comune di Marcianise deducendo: la legittimità dell'atto impugnato essendo sempre dovuta la quota fissa della TARI per l'intera superficie e ciò indipendentemente dallo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali e così la non tassabilità delle aree che li producono sulla scorta della normativa regolante la subiecta materia;
di essere, pertanto, il contribuente esonerato dal pagamento della sola quota variabile per tali superfici. Concludeva per il rigetto del ricorso. Depositava memorie illustrative da parte ricorrente, con le quali si rimarcava, tra l'altro, il divieto del ne bis in idem
2. Con sentenza n. 2436/2025 decisa il 21.5.2025 e depositata il 23.5.2025 la Cote di Giustizia Tributaria di
Primo grado di Caserta, sez. 7, decideva accogliendo il ricorso e compensando le spese. Tuttavia nel dispositivo indicava “… annulla l'atto impugnato fermo restando la debenza dell'imposta TARI sulle aree destinate ad uffici per le quali è dovuta la quota fissa e quella variabile".
Motivava specificamente il primo giudice: “Come documentato in atti il ricorrente impugnava l'avviso di pagamento TARI per l'anno 2022 avanti l'intestata Corte che definiva il giudizio con la sentenza n. 373/7/2024. In tale atto vengono riportati, quanto al tributo, tanto la parte fissa quanto la parte variabile. Se ne ha, pertanto, che la menzionata sentenza ha deciso su tutta la pretesa compresa la parte di imposta relativa alla quota fissa.
Detta sentenza accoglieva parzialmente il ricorso annullando l'atto impugnato limitatamente agli importi relativi alle aree produttive di rifiuti speciali e/o imballaggi terziari e/o a questi assimilati dichiarando dovuta l'imposta TARI solo sulle aree destinate ad uffici.
Avrebbe dovuto l'Ente, se ritenuta dovuta la quota fissa dell'imposta, impugnare l'indicata decisione al fine di evitare il formarsi del giudicato che non è tra le parti in contestazione tanto più che detta sentenza risulta depositata nel lontano 1.2.2024.
L'atto impugnato e di cui al presente giudizio contiene la medesima ed identica pretesa del menzionato avviso di pagamento n. 507.
Avendo, quindi l'intestata Corte già deciso sulla pretesa relativa alla TARI anno 2022 con l'indicata sentenza questa copre il dedotto ed il deducibile dal che non possono essere avanzate doglianze avverso l'atto impositivo rispetto al quale il giudice già si è espresso in presenza della medesima pretesa (Cass. n. 23540/2023; Cass. n. 33021/2022).
E' evidente che, comunque, la quota fissa va certamente corrisposta su quelle aree destinate ad uffici normalmente assoggettate all'imposta in quanto produttive di rifiuti”.
3. Contro tale decisione proponeva ricorso parte contribuente dolendosi che il Giudice di primo grado, pur prendendo atto della sentenza n. 373/2024 della CGT di Caserta, passata in giudicato, e pur prendendo atto che “la quota fissa va certamente corrisposta su quelle aree destinate ad uffici normalmente assoggettati all'imposta in quanto produttive di rifiuti”, riteneva erroneamente dovuta l'imposta TARI sulle aree destinate ad uffici sia per la quota fissa che per quella variabile. Tanto, certamente per mero errore nella percezione di quanto riportato nel primo avviso Tari per l'anno 2022 n. 507, essendo scritto: “In tale atto vengono riportati, quanto al tributo, tanto la parte fissa quanto la parte variabile”. Ma, in tale avviso, se era pur vero che il Comune riportava sia la parte fissa che la parte variabile, applicava poi solo la parte fissa, eliminando i corrispettivi della parte variabile, come risultava chiaramente dallo schema delle tariffe e degli importi che relativamente alla parte variabile recano il segno meno ovvero di sottrazione. Invero nel richiamato avviso di pagamento TARI per l'anno 2022 n. 507 il Comune aveva applicato solo la quota fissa sull'intera superficie aziendale in considerazione del fatto che la ricorrente in virtù di quanto statuito dall'art. 238 del Dlgs 152/2006, comma 10, modificato dal Dlgs 116/2020,con pec del 26.05.2021 aveva comunicato al Comune la scelta di non servirsi del gestore del servizio pubblico ma di continuare a gestire in via autonoma con ditta privata tutti i rifiuti prodotti e in tale ipotesi, l'Ente comunale può solo richiedere il pagamento dell'imposta relativamente alla sola quota fissa e non anche a quella variabile. Con la sentenza n° 373/2024 era stato accertato e motivato che l'imposta pretesa dal Comune, ovvero la quota fissa per la intera area aziendale, andava invece applicata solo sulle aree destinate ad uffici. Senonché il Comune, incurante di tale statuizione, non impugnata e quindi divenuta cosa giudicata, aveva rimesso per il medesimo anno di imposta 2022
l'avviso di sollecito/accertamento richiedendo nuovamente pagamento della imposta ovvero della sola quota fissa per tutta l'area aziendale e non per quella destinata solo agli uffici determinata in metri quadrati 900.
Era evidente, quindi l'errore in cui era incorso il giudicante che, in assenza di richiesta di pagamento dell'imposta sia per la quota fissa che variabile, ma di avviso di accertamento esecutivo di imposta contenuta solo nella parte fissa, aveva inteso certamente per mero errore determinare il pagamento sia per la quota fissa che variabile per le aree destinate ad uffici. In tale circostanza sorgeva anche la illegittimità della sentenza riguardo la violazione tra il chiesto e il pronunciato.
Il giudice di primo grado non avrebbe poi dovuto disporre la compensazione delle spese, essendo il ricorrente vincitore e non essendovi ragioni per la compensazione.
Chiedeva dunque parte appellante che, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, in riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Caserta, venisse riconosciuta la immodificabilità di quanto statuito nella sentenza n. 373/2024 CGT 1° grado CE e di conseguenza la debenza della imposta
TARI così come espressamente richiesta dal Comune solo per la parte fissa, limitatamente alle aree destinate ad uffici, con condanna del Comune di Marcianise al pagamento non solo delle spese (contributo unificato), compensi, rimborso spese forfettario, IVA e CPA per entrambi i gradi del giudizio con attribuzione al difensore anticipatario, nonché il risarcimento dei danni di cui si chiedeva liquidazione in via equitativa, per aver agito e/o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, e che nonostante la sussistenza della sentenza n.
373/2024, aveva chiesto il rigetto del ricorso.
Non si costituiva tempestivamente in secondo grado parte appellata che solo in data 14.1.2026 depositava controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appellante depositava anche memorie in vista dell'udienza.
4. All'udienza odierna, espletati le incombenze di cui a verbale, il processo è stato definito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Effettivamente errano i primi giudici nel disporre il pagamento della tari nel caso che occupa anche nella quota variabile.
Il Comune, con l'avviso di pagamento già annullato con la sentenza n. 273/2024, passata in giudicato, aveva riconosciuto dovuta la TARI solo per la quota fissa, applicandola però a tutta la superficie dell'azienda.
Con il successivo avviso di accertamento oggi in discussione richiedeva la TARI solo per la quota fissa
(essendovi stata comunicazione da parte della ricorrente di non avvalersi del servizio pubblico se istituito o attivato e prova di aver gestito autonomamente ed avviato a recupero i rifiuti prodotti) ma nuovamente per tutta la superficie in cui è insediata l'azienda, e ciò contrariamente a quanto già accertato con sentenza n.
273/2024 emessa sempre per l'anno di imposta 2022, che ha statuito dovuta ai fini della TARI solo la quota fissa sulle sole aree destinate ad uffici, quantificate nella planimetria rimessa al Comune in mq. 900.
Non essendo stata richiesta la parte variabile dal Comune, il primo giudice ha statuito ultrapetita pronunciandosi su questioni mai sollevate. La sentenza di primo grado va dunque riformata nel senso che l'atto impugnato va annullato fermo restando la debenza dell'imposta TARI sulle aree destinate ad uffici per le quali è dovuta la quota fissa.
Fondata anche la richiesta di spese del primo grado non essendovi ragioni per la compensazione disposta.
Le spese seguono la soccombenza non essendovi ragioni per discostarsi dal relativo principio e vano liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie all'appello nei sensi di cui in motivazione e condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite in euro 1000,00 per il primo grado ed euro1200,00 per il secondo grado;
in entrambi casi con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
DI NA MA, EL
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4842/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Via Roma, 1 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 C/o Studio Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2436/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
7 e pubblicata il 23/05/2025
Atti impositivi:
- AVV. SOLL./ACC. n. 5449 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 459/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di sollecito/accertamento esecutivo riferito alla Tari 2022 con cui il comune di Marcianise richiedeva il pagamento dell'importo di €uro 8.137,00.
Deduceva parte ricorrete che il Comune di Marcianise aveva già notificato in data 20.06.2022 alla Ricorrente_1 S.r.l. avviso di pagamento n. 507 di €uro 8.137,00 a titolo di Tari per l'anno 2022, applicando la sola quota fissa sulla superficie dell'intera azienda di mq. 12.317.
Contro tale atto aveva proposto ricorso iscritto al n. 56/2023, definito con sentenza della C.G.T. di 1° grado di Caserta n. 373/2024, depositata il 01.02.2024, che accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando dovuta l'imposta Tari sulle aree destinate ad uffici, come da documentazione già in possesso del Comune. Nello specifico, il Giudice, nei motivi della decisione, nel rimarcare l'esclusione totale della tassazione delle superfici dove avvengono le lavorazioni industriali, comprese quelle relative ai magazzini di materie prime, semilavorati e merci, statuiva “che è dovuta l'imposta Tari sulle aree destinate ad uffici” e, quindi, nel caso in esame, la imposta così come richiesta dal Comune, con applicazione della sola quota fissa su tali ultime aree e non su tutta l'area così come richiesta illegittimamente dal Comune.
Senonché il Comune notificava in data 26.06.2024 l'avviso di sollecito/accertamento esecutivo (sempre riferito alla Tari 2022) con il quale richiedeva nuovamente il pagamento dell'importo di €uro 8.137,00 sempre per la sola quota fissa calcolata nuovamente sulla intera superficie aziendale relativamente all'attività industriale con capannoni di produzione e non calcolata solo sui mq. 900 a destinazione uffici e servizi.
La Ricorrente_1 S.r.l. aveva comunicato già in varie occasioni di non volersi avvalere del servizio pubblico, se attivato, ma di fare ricorso al mercato, continuando a gestire in via autonoma i propri rifiuti, per cui avrebbe dovuto corrispondere solo la quota fissa per le superfici tassabili come, tra l'altro, accertato e statuito nella sentenza n. 373/2024.
ll Comune di Marcianise, dopo il giudizio per il primario avviso di pagamento - definito con la sentenza n.
373/2024 C.G.T. di 1° grado di Caserta, non poteva emettere ulteriori avvisi di pagamento contenente medesima pretesa tributaria, errata ed illegittima. Chiedeva dunque dichiarare la inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, illegittimità, nullità, annullabilità dell'avviso di sollecito/accertamento esecutivo impugnato e, comunque, della pretesa tributaria così come espressa dal Comune di Marcianise per la Tari 2022, riconoscendo il pagamento della sola quota fissa solo ai locali destinati ad uffici pari a mq.900.
Si costituiva in primo grado il comune di Marcianise deducendo: la legittimità dell'atto impugnato essendo sempre dovuta la quota fissa della TARI per l'intera superficie e ciò indipendentemente dallo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali e così la non tassabilità delle aree che li producono sulla scorta della normativa regolante la subiecta materia;
di essere, pertanto, il contribuente esonerato dal pagamento della sola quota variabile per tali superfici. Concludeva per il rigetto del ricorso. Depositava memorie illustrative da parte ricorrente, con le quali si rimarcava, tra l'altro, il divieto del ne bis in idem
2. Con sentenza n. 2436/2025 decisa il 21.5.2025 e depositata il 23.5.2025 la Cote di Giustizia Tributaria di
Primo grado di Caserta, sez. 7, decideva accogliendo il ricorso e compensando le spese. Tuttavia nel dispositivo indicava “… annulla l'atto impugnato fermo restando la debenza dell'imposta TARI sulle aree destinate ad uffici per le quali è dovuta la quota fissa e quella variabile".
Motivava specificamente il primo giudice: “Come documentato in atti il ricorrente impugnava l'avviso di pagamento TARI per l'anno 2022 avanti l'intestata Corte che definiva il giudizio con la sentenza n. 373/7/2024. In tale atto vengono riportati, quanto al tributo, tanto la parte fissa quanto la parte variabile. Se ne ha, pertanto, che la menzionata sentenza ha deciso su tutta la pretesa compresa la parte di imposta relativa alla quota fissa.
Detta sentenza accoglieva parzialmente il ricorso annullando l'atto impugnato limitatamente agli importi relativi alle aree produttive di rifiuti speciali e/o imballaggi terziari e/o a questi assimilati dichiarando dovuta l'imposta TARI solo sulle aree destinate ad uffici.
Avrebbe dovuto l'Ente, se ritenuta dovuta la quota fissa dell'imposta, impugnare l'indicata decisione al fine di evitare il formarsi del giudicato che non è tra le parti in contestazione tanto più che detta sentenza risulta depositata nel lontano 1.2.2024.
L'atto impugnato e di cui al presente giudizio contiene la medesima ed identica pretesa del menzionato avviso di pagamento n. 507.
Avendo, quindi l'intestata Corte già deciso sulla pretesa relativa alla TARI anno 2022 con l'indicata sentenza questa copre il dedotto ed il deducibile dal che non possono essere avanzate doglianze avverso l'atto impositivo rispetto al quale il giudice già si è espresso in presenza della medesima pretesa (Cass. n. 23540/2023; Cass. n. 33021/2022).
E' evidente che, comunque, la quota fissa va certamente corrisposta su quelle aree destinate ad uffici normalmente assoggettate all'imposta in quanto produttive di rifiuti”.
3. Contro tale decisione proponeva ricorso parte contribuente dolendosi che il Giudice di primo grado, pur prendendo atto della sentenza n. 373/2024 della CGT di Caserta, passata in giudicato, e pur prendendo atto che “la quota fissa va certamente corrisposta su quelle aree destinate ad uffici normalmente assoggettati all'imposta in quanto produttive di rifiuti”, riteneva erroneamente dovuta l'imposta TARI sulle aree destinate ad uffici sia per la quota fissa che per quella variabile. Tanto, certamente per mero errore nella percezione di quanto riportato nel primo avviso Tari per l'anno 2022 n. 507, essendo scritto: “In tale atto vengono riportati, quanto al tributo, tanto la parte fissa quanto la parte variabile”. Ma, in tale avviso, se era pur vero che il Comune riportava sia la parte fissa che la parte variabile, applicava poi solo la parte fissa, eliminando i corrispettivi della parte variabile, come risultava chiaramente dallo schema delle tariffe e degli importi che relativamente alla parte variabile recano il segno meno ovvero di sottrazione. Invero nel richiamato avviso di pagamento TARI per l'anno 2022 n. 507 il Comune aveva applicato solo la quota fissa sull'intera superficie aziendale in considerazione del fatto che la ricorrente in virtù di quanto statuito dall'art. 238 del Dlgs 152/2006, comma 10, modificato dal Dlgs 116/2020,con pec del 26.05.2021 aveva comunicato al Comune la scelta di non servirsi del gestore del servizio pubblico ma di continuare a gestire in via autonoma con ditta privata tutti i rifiuti prodotti e in tale ipotesi, l'Ente comunale può solo richiedere il pagamento dell'imposta relativamente alla sola quota fissa e non anche a quella variabile. Con la sentenza n° 373/2024 era stato accertato e motivato che l'imposta pretesa dal Comune, ovvero la quota fissa per la intera area aziendale, andava invece applicata solo sulle aree destinate ad uffici. Senonché il Comune, incurante di tale statuizione, non impugnata e quindi divenuta cosa giudicata, aveva rimesso per il medesimo anno di imposta 2022
l'avviso di sollecito/accertamento richiedendo nuovamente pagamento della imposta ovvero della sola quota fissa per tutta l'area aziendale e non per quella destinata solo agli uffici determinata in metri quadrati 900.
Era evidente, quindi l'errore in cui era incorso il giudicante che, in assenza di richiesta di pagamento dell'imposta sia per la quota fissa che variabile, ma di avviso di accertamento esecutivo di imposta contenuta solo nella parte fissa, aveva inteso certamente per mero errore determinare il pagamento sia per la quota fissa che variabile per le aree destinate ad uffici. In tale circostanza sorgeva anche la illegittimità della sentenza riguardo la violazione tra il chiesto e il pronunciato.
Il giudice di primo grado non avrebbe poi dovuto disporre la compensazione delle spese, essendo il ricorrente vincitore e non essendovi ragioni per la compensazione.
Chiedeva dunque parte appellante che, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, in riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Caserta, venisse riconosciuta la immodificabilità di quanto statuito nella sentenza n. 373/2024 CGT 1° grado CE e di conseguenza la debenza della imposta
TARI così come espressamente richiesta dal Comune solo per la parte fissa, limitatamente alle aree destinate ad uffici, con condanna del Comune di Marcianise al pagamento non solo delle spese (contributo unificato), compensi, rimborso spese forfettario, IVA e CPA per entrambi i gradi del giudizio con attribuzione al difensore anticipatario, nonché il risarcimento dei danni di cui si chiedeva liquidazione in via equitativa, per aver agito e/o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, e che nonostante la sussistenza della sentenza n.
373/2024, aveva chiesto il rigetto del ricorso.
Non si costituiva tempestivamente in secondo grado parte appellata che solo in data 14.1.2026 depositava controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appellante depositava anche memorie in vista dell'udienza.
4. All'udienza odierna, espletati le incombenze di cui a verbale, il processo è stato definito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Effettivamente errano i primi giudici nel disporre il pagamento della tari nel caso che occupa anche nella quota variabile.
Il Comune, con l'avviso di pagamento già annullato con la sentenza n. 273/2024, passata in giudicato, aveva riconosciuto dovuta la TARI solo per la quota fissa, applicandola però a tutta la superficie dell'azienda.
Con il successivo avviso di accertamento oggi in discussione richiedeva la TARI solo per la quota fissa
(essendovi stata comunicazione da parte della ricorrente di non avvalersi del servizio pubblico se istituito o attivato e prova di aver gestito autonomamente ed avviato a recupero i rifiuti prodotti) ma nuovamente per tutta la superficie in cui è insediata l'azienda, e ciò contrariamente a quanto già accertato con sentenza n.
273/2024 emessa sempre per l'anno di imposta 2022, che ha statuito dovuta ai fini della TARI solo la quota fissa sulle sole aree destinate ad uffici, quantificate nella planimetria rimessa al Comune in mq. 900.
Non essendo stata richiesta la parte variabile dal Comune, il primo giudice ha statuito ultrapetita pronunciandosi su questioni mai sollevate. La sentenza di primo grado va dunque riformata nel senso che l'atto impugnato va annullato fermo restando la debenza dell'imposta TARI sulle aree destinate ad uffici per le quali è dovuta la quota fissa.
Fondata anche la richiesta di spese del primo grado non essendovi ragioni per la compensazione disposta.
Le spese seguono la soccombenza non essendovi ragioni per discostarsi dal relativo principio e vano liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie all'appello nei sensi di cui in motivazione e condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite in euro 1000,00 per il primo grado ed euro1200,00 per il secondo grado;
in entrambi casi con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.