Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 1669
CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione del giudicato

    La Corte ha ritenuto che il Comune, con il primo avviso, aveva riconosciuto dovuta la TARI solo per la quota fissa, applicandola però all'intera superficie aziendale. Il secondo avviso richiedeva nuovamente la TARI solo per la quota fissa, ma nuovamente per tutta la superficie aziendale, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza n. 273/2024 che aveva statuito dovuta la quota fissa solo sulle aree destinate ad uffici (mq. 900). La Corte ha inoltre rilevato che il Comune non aveva richiesto la parte variabile, pertanto il giudice di primo grado aveva statuito ultrapetita pronunciandosi su questioni non sollevate.

  • Accolto
    Errore del giudice di primo grado sulla determinazione della quota variabile

    La Corte ha confermato che il Comune non aveva richiesto la parte variabile, e che il giudice di primo grado si era pronunciato ultrapetita determinando il pagamento sia per la quota fissa che variabile per le aree destinate ad uffici.

  • Accolto
    Compensazione delle spese di primo grado

    La Corte ha ritenuto fondata la richiesta di spese del primo grado, non essendovi ragioni per la compensazione disposta.

  • Accolto
    Condanna alle spese di lite per entrambi i gradi

    Le spese seguono la soccombenza e sono state liquidate come in dispositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 1669
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1669
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo