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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/06/2025, n. 2943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2943 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca LEVRINO ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1544/23 R.G. promossa da:
, C.F. elettivamente domiciliata in Torino, Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Lancia n. 39, presso lo studio dell'avv. Angela Albanese, che la rappresenta e difende tanto congiuntamente quanto disgiuntamente all'avv. Antonella Pronestì, in forza di procura in atti
- ATTRICE -
-
contro
-
, C.F. – elettivamente domiciliato in MI, Via Controparte_1 P.IVA_1
Fabio Filzi, n. 2, presso lo studio dell'avv. Mattia Bernardini e dall'avv. Andrea Girardi che lo rappresentano e difendono tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in forza di procura in atti
- CONVENUTO –
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa :
“Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto in ordine alla CP_1 produzione del sinistro in premessa, sul presupposto che la caduta della sig.ra è Pt_1 stata determinata dalla presenza di una insidia oggettivamente pericolosa e pagina 1 di 21 soggettivamente non percepibile, dunque il convenuto ne deve rispondere sia CP_1 ex art. 2043 c.c. che anche nella qualità di custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.; dichiarare il convenuto , nella persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_1 responsabile per i fatti di cui alla narrativa e per l'effetto condannare lo stesso all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dalla signora che allo Parte_1 stato si quantificano in complessivi € 74.403,65 nonché la somma che verrà riconosciuta dal Giudice a titolo di danno non patrimoniale che valga quale restitutio in integrum per l'attrice, ovvero in quella maggiore o minore risultante dall'istruttoria, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto all'effettivo soddisfo nella diversa somma;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Parte attrice con riferimento alla quantificazione del danno chiede accogliersi la domanda negli importi individuati alla stregua della CTU medico legale.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, da versarsi in favore dell'avv.
Andrea Girardi che si dichiara antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 16.01.2023 ha convenuto in Parte_1 giudizio il allegando quanto segue: Controparte_1
pagina 2 di 21 . in data 31.01.2020, alle ore 15 e 30 circa, mentre percorreva Via Martiri XXX aprile nel
Comune di , all'altezza dell'ufficio dell'ASL TO 3 di Medicina legale, è caduta a CP_1 terra inciampando in una buca insita nelle piastrelle mancanti della pavimentazione, insidia non segnalata e non visibile in ragione della collocazione, della profondità e della presenza di fogliame, causato dalla rimozione di alberi in quell'area;
. in esito alla caduta, trasportata presso il P.S. dell'Ospedale di Orbassano, le è stata diagnosticata una frattura scomposta del gomito e della spalla destra e in data
10.02.2020 è stata sottoposta ad intervento chirurgico, seguito da cura riabilitativa;
. il periodo di malattia derivato dall'occorso è perdurato fino al 02.11.2020, quando è stata dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutarsi in sede medico legale;
. in data 26.06.2021 ha chiesto al l'integrale risarcimento dei Controparte_1 danni patiti dichiarandosi disponibile a definire transitivamente la controversia, tuttavia, nonostante l'apertura del sinistro da parte dell'ente con il coinvolgimento della compagnia assicurativa, quest'ultima, il 06.06.2021, ha comunicato il mancato accoglimento dell'istanza risarcitoria;
. in data 07.06.2022 l'attrice ha inviato al l'invito a stipulare una Controparte_1 convenzione di negoziazione assistita che, tuttavia, non è stata riscontrata.
Parte attrice ha ritenuto sussistere in capo al la Controparte_1 responsabilità per l'occorso ai sensi dell'art. 2051 c.c. e comunque ai sensi dell'art. 2043
c.c.; ha dichiarato, riportandosi al contenuto della perizia medico legale di parte espletata ante causam, che ha accertato come, in esito al sinistro, siano conseguiti 13 giorni di invalidità temporanea parziale, 30 giorni di invalidità temporanea al 75%, 47 giorni di invalidità temporanea al 50%, 210 giorni di invalidità temporanea al 25%, nonché residuata un'invalidità permanete del 20%.
Alla luce di ciò ha quantificato la pretesa risarcitoria in € 74.403,65 somma comprensiva, altresì, del danno morale e delle spese mediche.
Ha concluso chiedendo l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del
[...]
per la causazione del sinistro e, per l'effetto, ha chiesto la condanna CP_1 dell'ente al risarcimento in suo favore della somma di € 74.403,65 ovvero della somma che verrà riconosciuta dal Giudice a titolo di danno non patrimoniale che valga quale pagina 3 di 21 restitutio in integrum per l'attrice, ovvero in quella maggiore o minore risultante dall'istruttoria, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto all'effettivo soddisfo nella diversa somma.
Con comparsa di risposta depositata il 20.04.2023 si è costituito in giudizio il
, il quale ha contestato la domanda attorea eccependo le Controparte_1 seguenti circostanze:
. l'attrice non ha individuato l'esatto punto della caduta e comunque la conformazione della pavimentazione - con i sanpietrini, accostanti gli uni agli altri, con fessure e dislivelli nei punti di giunzione - avrebbe dovuto indurre la danneggiata a prestare maggiore attenzione nell'incedere;
. il sinistro è avvenuto in orario diurno con buona visibilità e condizioni metereologiche favorevoli, con meteo sereno ed assenza di precipitazioni;
. la presenza di fogliame a terra, dichiarato dall'attrice, avrebbe dovuto comportare l'adozione di maggiori cautele da parte della stessa.
Ha ritenuto non sussistere la responsabilità ex art. 2051 c.c., né quella ex art. 2043 c.c. dell'ente territoriale, adducendo l'ascrivibilità della caduta esclusivamente alla condotta dell'attrice, ritenendola idonea ad integrare il caso fortuito;
per l'ipotesi in cui a tale condotta fosse riconosciuto un connotato di mera colpa, ha chiesto di circoscrivere il danno risarcibile in ragione di quanto previsto dall'art. 1227 c.c.
Ha contestato la quantificazione attorea con riguardo al danno biologico, alle spese mediche;
ha altresì contestato la richiesta di risarcimento del danno morale riferendo che non erano state allegate le circostanze da cui far emergere la sofferenza morale patita dall'attrice.
Ha, infine, contestato la debenza degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Ha concluso chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attoree;
in via subordinata, ha chiesto di circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro.
In corso di causa, sono stati concessi i termini per memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c.; ammessi (alcuni de)i capitoli dedotti da parte attrice ed escussi i testi pagina 4 di 21 intimati, è stata disposta ed espletata CTU medico-legale: all'esito la causa è stata chiamata all'udienza dell'11.6.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
*************
1. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie e sull'onere della prova
L'attrice ha invocato nei confronti del la responsabilità del Controparte_1 custode per i danni derivanti dalla cosa in custodia, esplicitata dall'art. 2051 c.c., nonché la responsabilità ex art. 2043 c.c. con riferimento ai danni tutti riportati a seguito della caduta descritta.
Ora, la giurisprudenza ormai maggioritaria ritiene suscettibili di custodia le strade urbane, con conseguente applicabilità ai Comuni del regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c, attesi gli strumenti capillari di controllo e monitoraggio che l'ente locale può esercitare quotidianamente sulla rete urbana, tali da consentirne un effettivo potere di custodia (cfr. Cass. n. 21508/11).
Più di recente, la Suprema Corte ha affermato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore del l'ente custode” ( Cass. n. 7805/17,
Cass. n. 6703/18 e Cass. n. 16295/19 e Cass. 6826/21).
Ritenuta dunque l'applicabilità - nel caso di specie - della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., occorre prendere le mosse dalla conclusione, definita come tradizionale, della giurisprudenza di legittimità, nel senso che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma pagina 5 di 21 non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (cfr. ex multis Cass. n. 15761/16).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha dunque carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato: è onere del danneggiato fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che ha subito (cfr. tra le altre Cass. n. 18496/13); solo dopo che tale prova sia stata fornita, il convenuto è tenuto a dimostrare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale escludendo la sua responsabilità (cfr. Cass. n. 7937/12).
Con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c., poi, si ritiene che il nesso di causalità sia oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.); qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte la quale richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa stessa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.).
Inoltre, “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile pagina 6 di 21 che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”
(cfr. Cass. n.18865/15 e Cass. n. 27724/18).
Vi è da aggiungere che “una volta escluso il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, resta esclusa anche la responsabilità ex art. 2043 c.c.” (cfr. Cass. n.
22807/09), difettando il nesso di causalità, elemento costitutivo di entrambe le fattispecie.
Quanto poi alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c., come ritenuto dalla Corte
Suprema di Cassazione “Se le scelte compiute dalla Pubblica Amministrazione nell'esercizio dei propri poteri discrezionali non sono di per sé sindacabili dal giudice ordinario, quest'ultimo resta pur sempre titolare del potere di stabilire se, attraverso quelle scelte, la P.A. abbia violato il precetto del "neminem laedere", violando i diritti di terzi. Se dunque la Pubblica Amministrazione, con scelte improvvide, non garantisce la sicurezza delle strade, ed a causa di tale omissione gli utenti della strada patiscano danno, sussiste la sua responsabilità ... ...” (cfr. Cass. n. 10916/17).
In entrambi i casi (art. 2051 c.c. ovvero art. 2043 c.c.) assume rilievo il comportamento colposo del danneggiato: “Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode
(integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.” (cfr. Cass. n. 999/14, Cass. n. 287/15,
Cass. n. 2483/18).
Ancora, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito i principi sopra richiamati, ovvero “La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia - di cui all'art. 2051 Cc - ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua,
pagina 7 di 21 rimanendo la stessa esclusa solo nella eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità (cfr. Cass. SU n. 20943/22, nonché Cass. n. 11152/23).
Appare infine utile dare conto della efficace sintesi operata sul punto dalla Suprema
Corte in una recente pronuncia (cfr. Cass. n. 2376/24): deve ritenersi <superato quell secondo cui ambito di responsabilit da cose in custodia ex art.>2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno" (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035). Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute "funzionali" sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass.
Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, anche di recente, ribadito da questa Corte che "il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato e la colpa" (ed essa soltanto), "intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza", e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, "secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate" (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, "nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del pagina 8 di 21 danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa", fermo restando, però, che nel "formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa" mentre "non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è "l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte", peraltro "ribadito e definitivamente "suggellato" anche dal suo massimo consesso" (il riferimento e Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-
01)>>.
2. Sull'istruttoria svolta
Venendo quindi ad esaminare il caso di specie, l'attrice ha allegato di essere caduta in data 31.01.2020, alle ore 15.30 circa, in Via Martiri XXX Aprile, all'altezza dell'ufficio dell'”ASL TO3” di Medicina Legale, a , per essere inciampata in una CP_1 buca causata dalla mancanza di piastrelle sulla pavimentazione ed ha ritenuto sussistere la responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e comunque dell'art. 2043 c.c.
A sostegno della propria domanda l'attrice ha prodotto, la documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi ove si è verificato il sinistro (cfr. doc n. 5 parte attrice). Ebbene, dai fotogrammi in atti si notano diversi ammaloramenti della pavimentazione in sanpietrini;
in particolare, dalle prime tre foto di cui al doc. n. 5 di parte attrice si può constatare che in diversi punti il manto stradale presenta dislivelli dovuti alla mancanza delle piastrelle in pietra;
nel dettaglio la terza foto del documento n. 5 mostra un avvallamento privo di sanpietrini, caratterizzato dalla esclusiva presenza di terriccio.
Per meglio comprendere lo stato dei luoghi, nonché la dinamica del sinistro, in corso di causa, sono stati escussi i testimoni intimati.
pagina 9 di 21 È stato sentito , il quale ha riferito di aver conosciuto l'attrice in Testimone_1 occasione del sinistro trovandosi nello stesso posto ove si è verificata la caduta, nei pressi dell'ASL di . Ha dichiarato “mi sono fermato mi sono avvicinato;
era CP_1 davanti a me e io l'ho vista andare giù per terra era insieme ad una ragazza che poi ho scoperto essere sua figlia;
c'era una buca per terra dove stava camminando la signora”; ha precisato di trovarsi “nel passaggio pedonale di via Martiri XXX Aprile che serva per andare nell'edificio dell' ASL” dichiarando “ho visto davanti a me questa signora che è caduta e che io non conoscevo l'ho conosciuta perché quando l'ho vista cadere mi sono avvicinato […] era davanti a me circa 3-4- metri la vedevo di schiena”.
Il teste ha dichiarato di non sapere cosa dovesse fare l'attrice in quel momento, ma ha ribadito “io l'ho vista cadere davanti a me in questo passaggio pedonale”; non ha, invece, saputo riferire se dagli uffici Asl a quelli preposti per il rinnovo della patente l'attraversamento della Via Martiri XXX Aprile rappresentasse il percorso più breve, limitandosi a dichiarare che anche lui passa di là e che si tratta di un percorso pedonale.
In merito allo stato dei luoghi ha dichiarato “quando mi sono avvicinato ho visto che dove c'era la signora per terra c'erano delle foglie e sotto c'era una buca nel senso che mancavano delle mattonelle”, ha riconosciuto il luogo e la buca ove i è verificata la caduta nelle foto esibitegli ( doc. n.5 parte attrice); ha aggiunto “la buca era coperta da foglie e ho visto un albero tagliato ma non so altro”, ha, infine, dichiarato che non c'era nessuna transenna e di aver visto la signora cadere sul fianco.
È stata poi sentita , anch'essa ha dichiarato di aver conosciuto Testimone_2
l'attrice in occasione del sinistro, in quanto al momento della caduta l'attrice si trovava davanti a lei.
Ha confermato che il 31.01.2020 alle ore 15.30 circa si trovava a in Via CP_1
Martiri XXX Aprile e che l'attrice era accompagnata dalla figlia;
ha ribadito di non conoscere il motivo della presenza dell'attrice in quel posto.
Ha riconosciuto lo stato dei luoghi e la buca presenti nelle foto di cui al doc. n. 5, precisando che quello attraversato dall'attrice era un percorso pedonale;
ha dichiarato
“io mi sono avvicinata c'erano delle foglie e quando mi sono avvicinata mi sono accorta che sotto queste foglie c'era questa buca nel senso che mancavano delle pietre pagina 10 di 21 mattonelle sul pavimento”, ed ancora “la signora era di fronte a me l'ho vista cadere sinceramente non so dove si è fatta male;
si lamentava” non ha riferito della transenna di divieto d accesso.
Infine, è stata escussa , figlia dell'attrice la quale ha dichiarato di Controparte_2 essere con lei il giorno del sinistro: “la stavo accompagnando all' ASL di per la CP_1 visita della patente;
io ero al fianco di mia mamma e ad un certo punto è caduta e ha sbattuto con il gomito destro e con il peso è andata a finire sul braccio destro”.
Ha confermato che dagli uffici Asl agli uffici preposti al rinnovo della patente l'attraversamento di Via Martiri XXX Aprile rappresenta il percorso più breve e che si trattava di un percorso pedonale privo di limitazioni.
In merito alla dinamica ha dichiarato: “l'ho vista cadere e poi ho visto che aveva il piede in questa buca che non si vedeva perché era coperta di foglie e mancavano delle mattonelle”. Ha riconosciuto il luogo e la buca dove è caduta la madre nelle foto che le sono state esibite e che ha dichiarato di aver scattato consegnandole successivamente all'avvocato. Ha ribadito che la buca era coperta di foglie e c'era un albero tagliato, al contrario, non c'erano transenne che indicassero il divieto di accesso.
Orbene, la prova testimoniale assunta e la documentazione sopra esaminata non lasciano dubbi sulla storicità del fatto: la signora è caduta, mentre percorreva Via Martiri
XXX Maggio, in prossimità dell'ASL TO3, inciampando nel 'dislivello' della pavimentazione come sopra descritta. D'altronde nel luogo indicato dall'attrice e dai testimoni, la buca esisteva e non risultava neppure segnalata.
È del resto noto l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “Il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex articolo 2051 del codice civile della Pubblica amministrazione è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto.
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo”,
pagina 11 di 21 e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno” (cfr. Cass. n. 12166/21 e Cass. n. 11096/20).
Occorre a questo punto verificare se possa configurarsi una condotta colposa della danneggiata, tale da integrare – nella prospettazione di parte convenuta – il caso fortuito idoneo ad elidere il nesso causale: il ha invero sostenuto la CP_1 responsabilità esclusiva dell'attrice per essere il sinistro avvenuto, in orario diurno, in condizioni di visibilità buone e con condizioni meteo favorevoli;
ha aggiunto che la pavimentazione in sanpietrini che caratterizza i luoghi del sinistro, già di per sé non omogenea, e la presenza di fogliame indicata dall'attrice, avrebbero dovuto indurre la stessa ad adottare maggiori cautele nell'incedere; pertanto, secondo la prospettazione della parte convenuta, l'attrice poteva evitare la caduta ove avesse adottato l'ordinaria diligenza e le normali cautele richieste ad ogni utente della strada.
La condotta della danneggiata, inoltre, deve comunque essere esaminata anche in relazione alla previsione dell'art. 1227, 1° comma c.c.
Dall'analisi dei fatti di causa non è emersa alcuna condotta dell'attrice che, in applicazione dei principi sopra richiamati, potesse elidere il nesso causale tra la res
(ovvero la pavimentazione caratterizzata dalla presenza di diversi avvallamenti e ammaloramenti) e la caduta.
E' stato dimostrato in giudizio che la sig.ra stesse percorrendo un tratto di Pt_1 strada deputato al transito anche pedonale e che la buca ove ella ha posto il piede, fosse caratterizzata da un avvallamento determinato dall'assenza di mattonelle o sanpietrini, dalla presenza del solo terriccio sottostante e non fosse visibile, in quanto coperto dal fogliame, residuato dalla rimozione di alcuni alberi ed, in ogni caso, non segnalato.
Ora, per le particolari condizioni insidiose in cui si presentava in quel frangente il sedime, l'utilizzo che può averne fatto l'attrice non è certamente da ritenersi abnorme od avulso dalla normale destinazione d'uso della res.
Occorre, poi, precisare che il sinistro si è verificato in una zona deputata al passaggio anche pedonale, come confermato dai testi escussi;
può dunque pagina 12 di 21 ragionevolmente ritenersi che la sig.ra facesse affidamento sulla condizione di Pt_1 non pericolosità dello stato dei luoghi in cui si trovava a transitare.
Le considerazioni tutte che precedono non consentono di ritenere integrato il caso fortuito e di escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
Quanto all'applicabilità dell'art. 1227 co 1 c.c., sembra tuttavia possibile muovere alla danneggiata alcuni rilievi in merito alla circostanza che la caduta sia avvenuta in orario diurno (il sinistro si è verificato alle 15.30 circa del 31.01.2020), dunque in condizioni di visibilità buone;
l'area ove si è verificato la caduta presenta una pavimentazione in sanpietrini che, proprio per la peculiarità degli stessi e del modo in cui vengono posizionati, con spazi tra le singole pietre, rende il manto calpestabile intrinsecamente non omogeneo. Oltretutto sia l'attrice, sia i testimoni escussi hanno confermato la presenza di fogliame nei pressi della buca ove l'attrice è caduta.
Ebbene, le caratteristiche della pavimentazione e la presenza di foglie dovuta all'asserito taglio di un albero, avrebbero dovuto indurre l'attrice a prestare una maggiore attenzione nell'incedere.
Infine, sebbene i testimoni abbiano dichiarato che quello effettuato dall'attrice fosse un percorso pedonale, va rilevato che dalla documentazione fotografica in atti
(doc. n. 5 parte attrice), ed in particolare dal quarto e sesto fotogramma, si notano delle auto parcheggiate in prossimità degli ammaloramenti stradali sì da far ritenere che non si tratti di un passaggio esclusivamente pedonale, bensì di un passaggio carraio o comunque di un tratto di strada ad uso promiscuo che per sua natura, esige normalmente dall'utente una soglia di attenzione maggiore.
Le considerazioni tutte che precedono non consentono di ritenere integrato il caso fortuito, ma indicano una condotta negligente della danneggiata che rende dunque ragionevole prevedere un concorso colposo della stessa ex art. 1227, 1° comma c.c. nella causazione della caduta e nelle lesioni riportate, da individuarsi nella misura del
40%.
3. Sui danni
Occorre a questo punto prendere in esame le voci di danno allegate dall'attrice, la quale ha chiesto il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale conseguente alle lesioni pagina 13 di 21 fisiche riportate – danno permanente e danno temporaneo - , nonché del danno patrimoniale pari alle spese mediche sostenute.
Viene in primo luogo, in esame la relazione medico legale depositata dal CTU nominato il quale, analizzata la documentazione medica prodotta e visitata la perizianda, nel contraddittorio con le parti, ha così risposto ai quesiti formulati:
. nell'evento per cui è causa l'attrice “riportò frattura pluriframmentaria omero prossimale destro e frattura articolare composta radio distale a destra in protesi di capitello radiale”;
. venne sottoposta a impianto di protesi inversa di spalla riportando “IBT: giorni due a totale;
giorni 35 al 75%, giorni 85 al 50% e giorni 40 al 25%”;
. “i postumi sono rappresentati da artralgie e tara funzionale alla spalla dx in esiti di frattura gomito trattata mediante protesi di capitello (pregressa) e dagli esiti della frattura radiale distale. Il residuo danno biologico, considerando che è intervenuto un aggravamento della tara funzionale di spalla, rispetto a quanto obiettivato a suo tempo dal Dott. , è valutabile inambito di rc in misura del 26-27% (ventisei-ventisette Pt_2 per cento)”;
. si tratta di lesioni obiettivabili;
. le lesioni ed i postumi non sono stati aggravati da precedenti morbosi e/o da trattamenti inadeguati;
. in merito alla possibile perdita della capacità lavorativa il CTU ha specificato che “la
Sigr è pensionata”; Pt_1
. le lesioni non sono suscettibili di miglioramento.
. le spese mediche ritenute congrue sono state indicate nella misura di € 4.196,00; sono, altresì, stati ritenuti congrui € 427,00 “per la relazione medico-legale, non inerente le cure”.
. in merito all'incidenza dei postumi sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita il CTU ha riferito “grave disagio nell'espletamento delle attività casalinghe comportanti impegno degli arti superiori con braccia al di sopra delle spalle”.
Tali conclusioni a cui si ritiene di aderire in quanto congrue e sufficientemente motivate, sono state assunte nel contraddittorio tecnico e hanno tenuto conto delle pagina 14 di 21 osservazioni formulate alla bozza di relazione dal CTP di parte convenuta dott.ssa
, la quale ha ritenuto che il danno biologico dovesse essere contenuto nel 20%, e Per_1 avrebbero dovuto essere riconosciuti 2 giorni di invalidità temporanea totale, 10 gg di invalidità temporanea al 75%, 78 gg al 50% e 30-40 gg al 25%.
A tali osservazioni il CTU ha risposto: “Gli attuali barhemes (CFR Linee guida alla valutazione del danno biologico;
Giuffrè 2016) propongono: protesi di spalla classe II
(elevazione possibile fino a 100, abduzione fino a 90, rotazione esterna ad arto addotto sino a 30, movimento combinato di rotazione interna e adduzione con mano che raggiunge il passaggio l-s..dolore frequente con discreta risposta farmacologica.
Movimento completo contro gravità e contro lieve resistenza..: 21-25% in destrimane.
Considerato l'esame obiettivo, la presenza di protesi di capitello radiale (preesistente) e la frattura del polso, tutti concorrenti, si considerata appropriata la valutazione espressa”.
Il CTU, pertanto, ha confermato le sopra richiamate conclusioni.
*************
Prima di procedere nella liquidazione del danno non patrimoniale, occorre soffermarsi sulle nozioni di danno morale ed esistenziale, nonché sui presupposti per la personalizzazione del danno.
Come noto “Nel caso di lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d.
"categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.). Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute” (cfr. Cass. n.
24473/20).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale;
2)
pagina 15 di 21 in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di MI (che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'articolo 138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni” (cfr. Cass. n. 25614/20 conf. Cass. 7892/24).
Si legge in particolare in motivazione che “attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto […] ancora oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta,
l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica”, non ravvisandosi “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da pagina 16 di 21 cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito”. (nello stesso senso si veda anche Cass. 20661/2024).
Inoltre, è stato precisato che “un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave infatti sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (Cass. 19922/2023 conf. Cass. 25164/20).
Nel caso di specie, in ragione della gravità del danno biologico permanete riportato, come quantificato dal CTU nella misura del 26-27%, e avuto riguardo alle conseguenze riportate sulle abitudini e stile di vita della sig.ra in conseguenza del sinistro, può Pt_1 riconoscersi, oltre alla voce relativa al danno biologico, anche un aumento per il danno c.d. morale, come sofferenza soggettiva patita dalla stessa che è passata da una situazione di presumibile sufficiente autonomia ad una di parziale dipendenza per l'espletamento di parte delle attività di vita quotidiana;
il CTU ha, infatti, osservato che i postumi derivati dal sinistro implicano “grave disagio nell'espletamento delle attività casalinghe comportanti impegno degli arti superiori con braccia al di sopra delle spalle”.
Si ritiene, inoltre, che sussista una condizione di maggior fragilità nel soggetto anziano danneggiato, il quale presenta un minor grado di resilienza e adattabilità, rispetto alle variazioni del suo stato psicofisico, specie quando queste ultime siano repentine e drastiche.
Il danno permanente viene pertanto liquidato sia nella componente dinamico relazionale che in quella del danno da sofferenza soggettiva interiore da riconoscere nella misura del 10% del danno dinamico relazionale.
Altro è la personalizzazione del danno dinamico-relazionale: per giurisprudenza costante “Il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato ..., ordinariamente liquidato con il metodo cosiddetto tabellare in relazione a un barème
pagina 17 di 21 medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (cfr. da ultimo Cass. n.
12046/21); ancora, “La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'"id quod plerumque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. n. 24227/22).
Nel caso di specie nulla è stato richiesto né allegato e provato in punto personalizzazione (quali “circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute”) e pertanto non sussistono i presupposti per il riconoscimento della stessa a favore dell'attrice.
Sulla base delle valutazioni appena esposte si procede quindi alla liquidazione del danno - in applicazione delle Tabelle milanesi vigenti, trattandosi di lesioni macropermanenti, e tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del sinistro (68 anni) – nei termini che seguono:
IP 26% € 78.292,00
Danno morale (10%) € 7.829,20
ITT 2gg. (€ 115,00 die) 100% € 230,00
ITP 35 gg (€ 115,00 die) 70% € 3.018,75
ITP 85 gg. (€ 115,00 die) 50% € 4.887,50
pagina 18 di 21 ITP 40 gg. (€ 115,00 die) 25% € 1.150,00
e così complessivamente € 95.407,45=
Tale somma già liquidata all'attualità, deve essere ridotta del 40% in ragione dell'apporto causale della danneggiata ex art. 1227 cc.
Ne deriva che l'importo risarcibile per il danno non patrimoniale è pari a €
57.244,47
A questo punto occorre precisare che nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito
(che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
pagina 19 di 21 In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice.
Peraltro, risulta altresì insufficiente il richiamo alla redditività media del danaro nel periodo considerazione, ove tale dato non sia anche rapportato e posto in comparazione con quello rappresentato dal tasso applicato per la rivalutazione della somma.
Vengono poi in esame le spese mediche e di cura ritenute congrue dal CTU, pari a complessivi € 4.196,00; trattandosi di debito di valore, calcolata la rivalutazione a far data dalla data dell'ultimo esborso (04.11.2020 vedi doc. n. 7 parte attrice) con gli strumenti informatici a disposizione dell'Ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad €
5.257,59.
A tale somma va applicata la decurtazione del 40 % in ragione dell'apporto causale della danneggiata;
pertanto, la somma dovuta è pari a € 3.154,55.
Viene poi riconosciuta - quale danno patrimoniale - la spesa sostenuta per la perizia medico legale ante causam (come da rivenuta in atti per € 427,00 – cfr. docc. 6 fasc. attoreo), in quanto spesa necessaria ai fini della formulazione della richiesta risarcitoria oltre che congrua.
Trattandosi di debito di valore, calcolata la rivalutazione a far data dalla data dell'esborso (12.01.2022 vedi doc. n. 6 parte attrice) con gli strumenti informatici a disposizione dell'Ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 480,80
A tale somma va applicata la decurtazione del 40 % in ragione dell'apporto causale della danneggiata;
pertanto, la somma dovuta è pari a € 288,48.
In definitiva, il danno patito da ammonta a complessivi € Parte_1
60.687,50, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
4. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono interamente poste a carico della parte convenuta;
esse vengono liquidate, nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM n. 149/22 (giusta pagina 20 di 21 la previsione dell'art. 6 di detto decreto) tenuto conto - oltre che dei soli esborsi documentati (CU, marca) con esclusione delle spese di intimazione testi in quanto non documentate - del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 TF, delle questioni trattate e dell'attività svolta: così applicandosi i valori medi, ridotti per la fase istruttoria (tenuto conto della bassa complessità) e decisionale (essendosi svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.).
Se ne dispone la distrazione in favore dei difensori dell'attrice dichiaratisi antistatari.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di della somma di € 60.687,50, Parte_1 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
- condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a rimborsare Controparte_1
a le spese di lite, che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 9.141,00 Parte_1 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari,
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Così deciso in Torino, 12/6/2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Francesca Levrino
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca LEVRINO ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1544/23 R.G. promossa da:
, C.F. elettivamente domiciliata in Torino, Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Lancia n. 39, presso lo studio dell'avv. Angela Albanese, che la rappresenta e difende tanto congiuntamente quanto disgiuntamente all'avv. Antonella Pronestì, in forza di procura in atti
- ATTRICE -
-
contro
-
, C.F. – elettivamente domiciliato in MI, Via Controparte_1 P.IVA_1
Fabio Filzi, n. 2, presso lo studio dell'avv. Mattia Bernardini e dall'avv. Andrea Girardi che lo rappresentano e difendono tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in forza di procura in atti
- CONVENUTO –
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa :
“Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto in ordine alla CP_1 produzione del sinistro in premessa, sul presupposto che la caduta della sig.ra è Pt_1 stata determinata dalla presenza di una insidia oggettivamente pericolosa e pagina 1 di 21 soggettivamente non percepibile, dunque il convenuto ne deve rispondere sia CP_1 ex art. 2043 c.c. che anche nella qualità di custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.; dichiarare il convenuto , nella persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_1 responsabile per i fatti di cui alla narrativa e per l'effetto condannare lo stesso all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dalla signora che allo Parte_1 stato si quantificano in complessivi € 74.403,65 nonché la somma che verrà riconosciuta dal Giudice a titolo di danno non patrimoniale che valga quale restitutio in integrum per l'attrice, ovvero in quella maggiore o minore risultante dall'istruttoria, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto all'effettivo soddisfo nella diversa somma;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Parte attrice con riferimento alla quantificazione del danno chiede accogliersi la domanda negli importi individuati alla stregua della CTU medico legale.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, da versarsi in favore dell'avv.
Andrea Girardi che si dichiara antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 16.01.2023 ha convenuto in Parte_1 giudizio il allegando quanto segue: Controparte_1
pagina 2 di 21 . in data 31.01.2020, alle ore 15 e 30 circa, mentre percorreva Via Martiri XXX aprile nel
Comune di , all'altezza dell'ufficio dell'ASL TO 3 di Medicina legale, è caduta a CP_1 terra inciampando in una buca insita nelle piastrelle mancanti della pavimentazione, insidia non segnalata e non visibile in ragione della collocazione, della profondità e della presenza di fogliame, causato dalla rimozione di alberi in quell'area;
. in esito alla caduta, trasportata presso il P.S. dell'Ospedale di Orbassano, le è stata diagnosticata una frattura scomposta del gomito e della spalla destra e in data
10.02.2020 è stata sottoposta ad intervento chirurgico, seguito da cura riabilitativa;
. il periodo di malattia derivato dall'occorso è perdurato fino al 02.11.2020, quando è stata dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutarsi in sede medico legale;
. in data 26.06.2021 ha chiesto al l'integrale risarcimento dei Controparte_1 danni patiti dichiarandosi disponibile a definire transitivamente la controversia, tuttavia, nonostante l'apertura del sinistro da parte dell'ente con il coinvolgimento della compagnia assicurativa, quest'ultima, il 06.06.2021, ha comunicato il mancato accoglimento dell'istanza risarcitoria;
. in data 07.06.2022 l'attrice ha inviato al l'invito a stipulare una Controparte_1 convenzione di negoziazione assistita che, tuttavia, non è stata riscontrata.
Parte attrice ha ritenuto sussistere in capo al la Controparte_1 responsabilità per l'occorso ai sensi dell'art. 2051 c.c. e comunque ai sensi dell'art. 2043
c.c.; ha dichiarato, riportandosi al contenuto della perizia medico legale di parte espletata ante causam, che ha accertato come, in esito al sinistro, siano conseguiti 13 giorni di invalidità temporanea parziale, 30 giorni di invalidità temporanea al 75%, 47 giorni di invalidità temporanea al 50%, 210 giorni di invalidità temporanea al 25%, nonché residuata un'invalidità permanete del 20%.
Alla luce di ciò ha quantificato la pretesa risarcitoria in € 74.403,65 somma comprensiva, altresì, del danno morale e delle spese mediche.
Ha concluso chiedendo l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del
[...]
per la causazione del sinistro e, per l'effetto, ha chiesto la condanna CP_1 dell'ente al risarcimento in suo favore della somma di € 74.403,65 ovvero della somma che verrà riconosciuta dal Giudice a titolo di danno non patrimoniale che valga quale pagina 3 di 21 restitutio in integrum per l'attrice, ovvero in quella maggiore o minore risultante dall'istruttoria, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto all'effettivo soddisfo nella diversa somma.
Con comparsa di risposta depositata il 20.04.2023 si è costituito in giudizio il
, il quale ha contestato la domanda attorea eccependo le Controparte_1 seguenti circostanze:
. l'attrice non ha individuato l'esatto punto della caduta e comunque la conformazione della pavimentazione - con i sanpietrini, accostanti gli uni agli altri, con fessure e dislivelli nei punti di giunzione - avrebbe dovuto indurre la danneggiata a prestare maggiore attenzione nell'incedere;
. il sinistro è avvenuto in orario diurno con buona visibilità e condizioni metereologiche favorevoli, con meteo sereno ed assenza di precipitazioni;
. la presenza di fogliame a terra, dichiarato dall'attrice, avrebbe dovuto comportare l'adozione di maggiori cautele da parte della stessa.
Ha ritenuto non sussistere la responsabilità ex art. 2051 c.c., né quella ex art. 2043 c.c. dell'ente territoriale, adducendo l'ascrivibilità della caduta esclusivamente alla condotta dell'attrice, ritenendola idonea ad integrare il caso fortuito;
per l'ipotesi in cui a tale condotta fosse riconosciuto un connotato di mera colpa, ha chiesto di circoscrivere il danno risarcibile in ragione di quanto previsto dall'art. 1227 c.c.
Ha contestato la quantificazione attorea con riguardo al danno biologico, alle spese mediche;
ha altresì contestato la richiesta di risarcimento del danno morale riferendo che non erano state allegate le circostanze da cui far emergere la sofferenza morale patita dall'attrice.
Ha, infine, contestato la debenza degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Ha concluso chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attoree;
in via subordinata, ha chiesto di circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro.
In corso di causa, sono stati concessi i termini per memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c.; ammessi (alcuni de)i capitoli dedotti da parte attrice ed escussi i testi pagina 4 di 21 intimati, è stata disposta ed espletata CTU medico-legale: all'esito la causa è stata chiamata all'udienza dell'11.6.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
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1. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie e sull'onere della prova
L'attrice ha invocato nei confronti del la responsabilità del Controparte_1 custode per i danni derivanti dalla cosa in custodia, esplicitata dall'art. 2051 c.c., nonché la responsabilità ex art. 2043 c.c. con riferimento ai danni tutti riportati a seguito della caduta descritta.
Ora, la giurisprudenza ormai maggioritaria ritiene suscettibili di custodia le strade urbane, con conseguente applicabilità ai Comuni del regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c, attesi gli strumenti capillari di controllo e monitoraggio che l'ente locale può esercitare quotidianamente sulla rete urbana, tali da consentirne un effettivo potere di custodia (cfr. Cass. n. 21508/11).
Più di recente, la Suprema Corte ha affermato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore del l'ente custode” ( Cass. n. 7805/17,
Cass. n. 6703/18 e Cass. n. 16295/19 e Cass. 6826/21).
Ritenuta dunque l'applicabilità - nel caso di specie - della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., occorre prendere le mosse dalla conclusione, definita come tradizionale, della giurisprudenza di legittimità, nel senso che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma pagina 5 di 21 non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (cfr. ex multis Cass. n. 15761/16).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha dunque carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato: è onere del danneggiato fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che ha subito (cfr. tra le altre Cass. n. 18496/13); solo dopo che tale prova sia stata fornita, il convenuto è tenuto a dimostrare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale escludendo la sua responsabilità (cfr. Cass. n. 7937/12).
Con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c., poi, si ritiene che il nesso di causalità sia oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.); qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte la quale richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa stessa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.).
Inoltre, “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile pagina 6 di 21 che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”
(cfr. Cass. n.18865/15 e Cass. n. 27724/18).
Vi è da aggiungere che “una volta escluso il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, resta esclusa anche la responsabilità ex art. 2043 c.c.” (cfr. Cass. n.
22807/09), difettando il nesso di causalità, elemento costitutivo di entrambe le fattispecie.
Quanto poi alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c., come ritenuto dalla Corte
Suprema di Cassazione “Se le scelte compiute dalla Pubblica Amministrazione nell'esercizio dei propri poteri discrezionali non sono di per sé sindacabili dal giudice ordinario, quest'ultimo resta pur sempre titolare del potere di stabilire se, attraverso quelle scelte, la P.A. abbia violato il precetto del "neminem laedere", violando i diritti di terzi. Se dunque la Pubblica Amministrazione, con scelte improvvide, non garantisce la sicurezza delle strade, ed a causa di tale omissione gli utenti della strada patiscano danno, sussiste la sua responsabilità ... ...” (cfr. Cass. n. 10916/17).
In entrambi i casi (art. 2051 c.c. ovvero art. 2043 c.c.) assume rilievo il comportamento colposo del danneggiato: “Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode
(integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.” (cfr. Cass. n. 999/14, Cass. n. 287/15,
Cass. n. 2483/18).
Ancora, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito i principi sopra richiamati, ovvero “La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia - di cui all'art. 2051 Cc - ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua,
pagina 7 di 21 rimanendo la stessa esclusa solo nella eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità (cfr. Cass. SU n. 20943/22, nonché Cass. n. 11152/23).
Appare infine utile dare conto della efficace sintesi operata sul punto dalla Suprema
Corte in una recente pronuncia (cfr. Cass. n. 2376/24): deve ritenersi <superato quell secondo cui ambito di responsabilit da cose in custodia ex art.>2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno" (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035). Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute "funzionali" sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass.
Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, anche di recente, ribadito da questa Corte che "il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato e la colpa" (ed essa soltanto), "intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza", e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, "secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate" (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, "nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del pagina 8 di 21 danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa", fermo restando, però, che nel "formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa" mentre "non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è "l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte", peraltro "ribadito e definitivamente "suggellato" anche dal suo massimo consesso" (il riferimento e Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-
01)>>.
2. Sull'istruttoria svolta
Venendo quindi ad esaminare il caso di specie, l'attrice ha allegato di essere caduta in data 31.01.2020, alle ore 15.30 circa, in Via Martiri XXX Aprile, all'altezza dell'ufficio dell'”ASL TO3” di Medicina Legale, a , per essere inciampata in una CP_1 buca causata dalla mancanza di piastrelle sulla pavimentazione ed ha ritenuto sussistere la responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e comunque dell'art. 2043 c.c.
A sostegno della propria domanda l'attrice ha prodotto, la documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi ove si è verificato il sinistro (cfr. doc n. 5 parte attrice). Ebbene, dai fotogrammi in atti si notano diversi ammaloramenti della pavimentazione in sanpietrini;
in particolare, dalle prime tre foto di cui al doc. n. 5 di parte attrice si può constatare che in diversi punti il manto stradale presenta dislivelli dovuti alla mancanza delle piastrelle in pietra;
nel dettaglio la terza foto del documento n. 5 mostra un avvallamento privo di sanpietrini, caratterizzato dalla esclusiva presenza di terriccio.
Per meglio comprendere lo stato dei luoghi, nonché la dinamica del sinistro, in corso di causa, sono stati escussi i testimoni intimati.
pagina 9 di 21 È stato sentito , il quale ha riferito di aver conosciuto l'attrice in Testimone_1 occasione del sinistro trovandosi nello stesso posto ove si è verificata la caduta, nei pressi dell'ASL di . Ha dichiarato “mi sono fermato mi sono avvicinato;
era CP_1 davanti a me e io l'ho vista andare giù per terra era insieme ad una ragazza che poi ho scoperto essere sua figlia;
c'era una buca per terra dove stava camminando la signora”; ha precisato di trovarsi “nel passaggio pedonale di via Martiri XXX Aprile che serva per andare nell'edificio dell' ASL” dichiarando “ho visto davanti a me questa signora che è caduta e che io non conoscevo l'ho conosciuta perché quando l'ho vista cadere mi sono avvicinato […] era davanti a me circa 3-4- metri la vedevo di schiena”.
Il teste ha dichiarato di non sapere cosa dovesse fare l'attrice in quel momento, ma ha ribadito “io l'ho vista cadere davanti a me in questo passaggio pedonale”; non ha, invece, saputo riferire se dagli uffici Asl a quelli preposti per il rinnovo della patente l'attraversamento della Via Martiri XXX Aprile rappresentasse il percorso più breve, limitandosi a dichiarare che anche lui passa di là e che si tratta di un percorso pedonale.
In merito allo stato dei luoghi ha dichiarato “quando mi sono avvicinato ho visto che dove c'era la signora per terra c'erano delle foglie e sotto c'era una buca nel senso che mancavano delle mattonelle”, ha riconosciuto il luogo e la buca ove i è verificata la caduta nelle foto esibitegli ( doc. n.5 parte attrice); ha aggiunto “la buca era coperta da foglie e ho visto un albero tagliato ma non so altro”, ha, infine, dichiarato che non c'era nessuna transenna e di aver visto la signora cadere sul fianco.
È stata poi sentita , anch'essa ha dichiarato di aver conosciuto Testimone_2
l'attrice in occasione del sinistro, in quanto al momento della caduta l'attrice si trovava davanti a lei.
Ha confermato che il 31.01.2020 alle ore 15.30 circa si trovava a in Via CP_1
Martiri XXX Aprile e che l'attrice era accompagnata dalla figlia;
ha ribadito di non conoscere il motivo della presenza dell'attrice in quel posto.
Ha riconosciuto lo stato dei luoghi e la buca presenti nelle foto di cui al doc. n. 5, precisando che quello attraversato dall'attrice era un percorso pedonale;
ha dichiarato
“io mi sono avvicinata c'erano delle foglie e quando mi sono avvicinata mi sono accorta che sotto queste foglie c'era questa buca nel senso che mancavano delle pietre pagina 10 di 21 mattonelle sul pavimento”, ed ancora “la signora era di fronte a me l'ho vista cadere sinceramente non so dove si è fatta male;
si lamentava” non ha riferito della transenna di divieto d accesso.
Infine, è stata escussa , figlia dell'attrice la quale ha dichiarato di Controparte_2 essere con lei il giorno del sinistro: “la stavo accompagnando all' ASL di per la CP_1 visita della patente;
io ero al fianco di mia mamma e ad un certo punto è caduta e ha sbattuto con il gomito destro e con il peso è andata a finire sul braccio destro”.
Ha confermato che dagli uffici Asl agli uffici preposti al rinnovo della patente l'attraversamento di Via Martiri XXX Aprile rappresenta il percorso più breve e che si trattava di un percorso pedonale privo di limitazioni.
In merito alla dinamica ha dichiarato: “l'ho vista cadere e poi ho visto che aveva il piede in questa buca che non si vedeva perché era coperta di foglie e mancavano delle mattonelle”. Ha riconosciuto il luogo e la buca dove è caduta la madre nelle foto che le sono state esibite e che ha dichiarato di aver scattato consegnandole successivamente all'avvocato. Ha ribadito che la buca era coperta di foglie e c'era un albero tagliato, al contrario, non c'erano transenne che indicassero il divieto di accesso.
Orbene, la prova testimoniale assunta e la documentazione sopra esaminata non lasciano dubbi sulla storicità del fatto: la signora è caduta, mentre percorreva Via Martiri
XXX Maggio, in prossimità dell'ASL TO3, inciampando nel 'dislivello' della pavimentazione come sopra descritta. D'altronde nel luogo indicato dall'attrice e dai testimoni, la buca esisteva e non risultava neppure segnalata.
È del resto noto l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “Il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex articolo 2051 del codice civile della Pubblica amministrazione è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto.
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo”,
pagina 11 di 21 e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno” (cfr. Cass. n. 12166/21 e Cass. n. 11096/20).
Occorre a questo punto verificare se possa configurarsi una condotta colposa della danneggiata, tale da integrare – nella prospettazione di parte convenuta – il caso fortuito idoneo ad elidere il nesso causale: il ha invero sostenuto la CP_1 responsabilità esclusiva dell'attrice per essere il sinistro avvenuto, in orario diurno, in condizioni di visibilità buone e con condizioni meteo favorevoli;
ha aggiunto che la pavimentazione in sanpietrini che caratterizza i luoghi del sinistro, già di per sé non omogenea, e la presenza di fogliame indicata dall'attrice, avrebbero dovuto indurre la stessa ad adottare maggiori cautele nell'incedere; pertanto, secondo la prospettazione della parte convenuta, l'attrice poteva evitare la caduta ove avesse adottato l'ordinaria diligenza e le normali cautele richieste ad ogni utente della strada.
La condotta della danneggiata, inoltre, deve comunque essere esaminata anche in relazione alla previsione dell'art. 1227, 1° comma c.c.
Dall'analisi dei fatti di causa non è emersa alcuna condotta dell'attrice che, in applicazione dei principi sopra richiamati, potesse elidere il nesso causale tra la res
(ovvero la pavimentazione caratterizzata dalla presenza di diversi avvallamenti e ammaloramenti) e la caduta.
E' stato dimostrato in giudizio che la sig.ra stesse percorrendo un tratto di Pt_1 strada deputato al transito anche pedonale e che la buca ove ella ha posto il piede, fosse caratterizzata da un avvallamento determinato dall'assenza di mattonelle o sanpietrini, dalla presenza del solo terriccio sottostante e non fosse visibile, in quanto coperto dal fogliame, residuato dalla rimozione di alcuni alberi ed, in ogni caso, non segnalato.
Ora, per le particolari condizioni insidiose in cui si presentava in quel frangente il sedime, l'utilizzo che può averne fatto l'attrice non è certamente da ritenersi abnorme od avulso dalla normale destinazione d'uso della res.
Occorre, poi, precisare che il sinistro si è verificato in una zona deputata al passaggio anche pedonale, come confermato dai testi escussi;
può dunque pagina 12 di 21 ragionevolmente ritenersi che la sig.ra facesse affidamento sulla condizione di Pt_1 non pericolosità dello stato dei luoghi in cui si trovava a transitare.
Le considerazioni tutte che precedono non consentono di ritenere integrato il caso fortuito e di escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
Quanto all'applicabilità dell'art. 1227 co 1 c.c., sembra tuttavia possibile muovere alla danneggiata alcuni rilievi in merito alla circostanza che la caduta sia avvenuta in orario diurno (il sinistro si è verificato alle 15.30 circa del 31.01.2020), dunque in condizioni di visibilità buone;
l'area ove si è verificato la caduta presenta una pavimentazione in sanpietrini che, proprio per la peculiarità degli stessi e del modo in cui vengono posizionati, con spazi tra le singole pietre, rende il manto calpestabile intrinsecamente non omogeneo. Oltretutto sia l'attrice, sia i testimoni escussi hanno confermato la presenza di fogliame nei pressi della buca ove l'attrice è caduta.
Ebbene, le caratteristiche della pavimentazione e la presenza di foglie dovuta all'asserito taglio di un albero, avrebbero dovuto indurre l'attrice a prestare una maggiore attenzione nell'incedere.
Infine, sebbene i testimoni abbiano dichiarato che quello effettuato dall'attrice fosse un percorso pedonale, va rilevato che dalla documentazione fotografica in atti
(doc. n. 5 parte attrice), ed in particolare dal quarto e sesto fotogramma, si notano delle auto parcheggiate in prossimità degli ammaloramenti stradali sì da far ritenere che non si tratti di un passaggio esclusivamente pedonale, bensì di un passaggio carraio o comunque di un tratto di strada ad uso promiscuo che per sua natura, esige normalmente dall'utente una soglia di attenzione maggiore.
Le considerazioni tutte che precedono non consentono di ritenere integrato il caso fortuito, ma indicano una condotta negligente della danneggiata che rende dunque ragionevole prevedere un concorso colposo della stessa ex art. 1227, 1° comma c.c. nella causazione della caduta e nelle lesioni riportate, da individuarsi nella misura del
40%.
3. Sui danni
Occorre a questo punto prendere in esame le voci di danno allegate dall'attrice, la quale ha chiesto il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale conseguente alle lesioni pagina 13 di 21 fisiche riportate – danno permanente e danno temporaneo - , nonché del danno patrimoniale pari alle spese mediche sostenute.
Viene in primo luogo, in esame la relazione medico legale depositata dal CTU nominato il quale, analizzata la documentazione medica prodotta e visitata la perizianda, nel contraddittorio con le parti, ha così risposto ai quesiti formulati:
. nell'evento per cui è causa l'attrice “riportò frattura pluriframmentaria omero prossimale destro e frattura articolare composta radio distale a destra in protesi di capitello radiale”;
. venne sottoposta a impianto di protesi inversa di spalla riportando “IBT: giorni due a totale;
giorni 35 al 75%, giorni 85 al 50% e giorni 40 al 25%”;
. “i postumi sono rappresentati da artralgie e tara funzionale alla spalla dx in esiti di frattura gomito trattata mediante protesi di capitello (pregressa) e dagli esiti della frattura radiale distale. Il residuo danno biologico, considerando che è intervenuto un aggravamento della tara funzionale di spalla, rispetto a quanto obiettivato a suo tempo dal Dott. , è valutabile inambito di rc in misura del 26-27% (ventisei-ventisette Pt_2 per cento)”;
. si tratta di lesioni obiettivabili;
. le lesioni ed i postumi non sono stati aggravati da precedenti morbosi e/o da trattamenti inadeguati;
. in merito alla possibile perdita della capacità lavorativa il CTU ha specificato che “la
Sigr è pensionata”; Pt_1
. le lesioni non sono suscettibili di miglioramento.
. le spese mediche ritenute congrue sono state indicate nella misura di € 4.196,00; sono, altresì, stati ritenuti congrui € 427,00 “per la relazione medico-legale, non inerente le cure”.
. in merito all'incidenza dei postumi sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita il CTU ha riferito “grave disagio nell'espletamento delle attività casalinghe comportanti impegno degli arti superiori con braccia al di sopra delle spalle”.
Tali conclusioni a cui si ritiene di aderire in quanto congrue e sufficientemente motivate, sono state assunte nel contraddittorio tecnico e hanno tenuto conto delle pagina 14 di 21 osservazioni formulate alla bozza di relazione dal CTP di parte convenuta dott.ssa
, la quale ha ritenuto che il danno biologico dovesse essere contenuto nel 20%, e Per_1 avrebbero dovuto essere riconosciuti 2 giorni di invalidità temporanea totale, 10 gg di invalidità temporanea al 75%, 78 gg al 50% e 30-40 gg al 25%.
A tali osservazioni il CTU ha risposto: “Gli attuali barhemes (CFR Linee guida alla valutazione del danno biologico;
Giuffrè 2016) propongono: protesi di spalla classe II
(elevazione possibile fino a 100, abduzione fino a 90, rotazione esterna ad arto addotto sino a 30, movimento combinato di rotazione interna e adduzione con mano che raggiunge il passaggio l-s..dolore frequente con discreta risposta farmacologica.
Movimento completo contro gravità e contro lieve resistenza..: 21-25% in destrimane.
Considerato l'esame obiettivo, la presenza di protesi di capitello radiale (preesistente) e la frattura del polso, tutti concorrenti, si considerata appropriata la valutazione espressa”.
Il CTU, pertanto, ha confermato le sopra richiamate conclusioni.
*************
Prima di procedere nella liquidazione del danno non patrimoniale, occorre soffermarsi sulle nozioni di danno morale ed esistenziale, nonché sui presupposti per la personalizzazione del danno.
Come noto “Nel caso di lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d.
"categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.). Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute” (cfr. Cass. n.
24473/20).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale;
2)
pagina 15 di 21 in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di MI (che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'articolo 138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni” (cfr. Cass. n. 25614/20 conf. Cass. 7892/24).
Si legge in particolare in motivazione che “attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto […] ancora oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta,
l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica”, non ravvisandosi “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da pagina 16 di 21 cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito”. (nello stesso senso si veda anche Cass. 20661/2024).
Inoltre, è stato precisato che “un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave infatti sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (Cass. 19922/2023 conf. Cass. 25164/20).
Nel caso di specie, in ragione della gravità del danno biologico permanete riportato, come quantificato dal CTU nella misura del 26-27%, e avuto riguardo alle conseguenze riportate sulle abitudini e stile di vita della sig.ra in conseguenza del sinistro, può Pt_1 riconoscersi, oltre alla voce relativa al danno biologico, anche un aumento per il danno c.d. morale, come sofferenza soggettiva patita dalla stessa che è passata da una situazione di presumibile sufficiente autonomia ad una di parziale dipendenza per l'espletamento di parte delle attività di vita quotidiana;
il CTU ha, infatti, osservato che i postumi derivati dal sinistro implicano “grave disagio nell'espletamento delle attività casalinghe comportanti impegno degli arti superiori con braccia al di sopra delle spalle”.
Si ritiene, inoltre, che sussista una condizione di maggior fragilità nel soggetto anziano danneggiato, il quale presenta un minor grado di resilienza e adattabilità, rispetto alle variazioni del suo stato psicofisico, specie quando queste ultime siano repentine e drastiche.
Il danno permanente viene pertanto liquidato sia nella componente dinamico relazionale che in quella del danno da sofferenza soggettiva interiore da riconoscere nella misura del 10% del danno dinamico relazionale.
Altro è la personalizzazione del danno dinamico-relazionale: per giurisprudenza costante “Il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato ..., ordinariamente liquidato con il metodo cosiddetto tabellare in relazione a un barème
pagina 17 di 21 medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (cfr. da ultimo Cass. n.
12046/21); ancora, “La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'"id quod plerumque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. n. 24227/22).
Nel caso di specie nulla è stato richiesto né allegato e provato in punto personalizzazione (quali “circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute”) e pertanto non sussistono i presupposti per il riconoscimento della stessa a favore dell'attrice.
Sulla base delle valutazioni appena esposte si procede quindi alla liquidazione del danno - in applicazione delle Tabelle milanesi vigenti, trattandosi di lesioni macropermanenti, e tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del sinistro (68 anni) – nei termini che seguono:
IP 26% € 78.292,00
Danno morale (10%) € 7.829,20
ITT 2gg. (€ 115,00 die) 100% € 230,00
ITP 35 gg (€ 115,00 die) 70% € 3.018,75
ITP 85 gg. (€ 115,00 die) 50% € 4.887,50
pagina 18 di 21 ITP 40 gg. (€ 115,00 die) 25% € 1.150,00
e così complessivamente € 95.407,45=
Tale somma già liquidata all'attualità, deve essere ridotta del 40% in ragione dell'apporto causale della danneggiata ex art. 1227 cc.
Ne deriva che l'importo risarcibile per il danno non patrimoniale è pari a €
57.244,47
A questo punto occorre precisare che nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito
(che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
pagina 19 di 21 In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice.
Peraltro, risulta altresì insufficiente il richiamo alla redditività media del danaro nel periodo considerazione, ove tale dato non sia anche rapportato e posto in comparazione con quello rappresentato dal tasso applicato per la rivalutazione della somma.
Vengono poi in esame le spese mediche e di cura ritenute congrue dal CTU, pari a complessivi € 4.196,00; trattandosi di debito di valore, calcolata la rivalutazione a far data dalla data dell'ultimo esborso (04.11.2020 vedi doc. n. 7 parte attrice) con gli strumenti informatici a disposizione dell'Ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad €
5.257,59.
A tale somma va applicata la decurtazione del 40 % in ragione dell'apporto causale della danneggiata;
pertanto, la somma dovuta è pari a € 3.154,55.
Viene poi riconosciuta - quale danno patrimoniale - la spesa sostenuta per la perizia medico legale ante causam (come da rivenuta in atti per € 427,00 – cfr. docc. 6 fasc. attoreo), in quanto spesa necessaria ai fini della formulazione della richiesta risarcitoria oltre che congrua.
Trattandosi di debito di valore, calcolata la rivalutazione a far data dalla data dell'esborso (12.01.2022 vedi doc. n. 6 parte attrice) con gli strumenti informatici a disposizione dell'Ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 480,80
A tale somma va applicata la decurtazione del 40 % in ragione dell'apporto causale della danneggiata;
pertanto, la somma dovuta è pari a € 288,48.
In definitiva, il danno patito da ammonta a complessivi € Parte_1
60.687,50, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
4. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono interamente poste a carico della parte convenuta;
esse vengono liquidate, nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM n. 149/22 (giusta pagina 20 di 21 la previsione dell'art. 6 di detto decreto) tenuto conto - oltre che dei soli esborsi documentati (CU, marca) con esclusione delle spese di intimazione testi in quanto non documentate - del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 TF, delle questioni trattate e dell'attività svolta: così applicandosi i valori medi, ridotti per la fase istruttoria (tenuto conto della bassa complessità) e decisionale (essendosi svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.).
Se ne dispone la distrazione in favore dei difensori dell'attrice dichiaratisi antistatari.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di della somma di € 60.687,50, Parte_1 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
- condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a rimborsare Controparte_1
a le spese di lite, che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 9.141,00 Parte_1 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari,
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Così deciso in Torino, 12/6/2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Francesca Levrino
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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