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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8412 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
Sezione tredicesima civile
Il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Fabiana Corbo, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 7043 del registro generale affari contenziosi anno 2024, vertente
TRA
(P.IVA. ), con sede in Roma, in Via Villarosa, Parte_1 P.IVA_1
n. 5, in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ), rappresentata Parte_2 C.F._1
e difesa dall'Avv. Davide Binda ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso procuratore in Roma, via delle Milizie n. 76, come da procura alle liti versata in atti;
- Appellante -
E
(C.F. ), in persona del con sede legale in Piazza Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 del Viminale n. 1, rappresentata e difesa dal Procuratore dello Stato ed elettivamente CP_3 domiciliata per la carica presso l'Avvocatura di Stato di Roma con sede in Roma, in Via dei
Portoghesi n. 12;
- Appellata -
E
(C.F. , in persona del Prefetto p.t. con sede in Piazza Controparte_4 P.IVA_3 CP_4
del Popolo, n. 26, rappresentata e difesa dal Procuratore dello Stato ed elettivamente CP_3 domiciliata per la carica presso l'Avvocatura di Stato di Roma con sede in Roma, in Via dei
Portoghesi n. 12; - Appellata -
E
(C.F./P.IVA ) in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_4
p.t., con sede in Roma, in Via Giuseppe Grezar, n.14, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano
Ruotolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mariglianella (Na), in Via Umberto I n.
48;
- Appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Roma n. 16051/2023, pubblicata il 11.08.2023 e non notificata – opposizione avverso cartella di pagamento – notificazione all'obbligato in solido.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art. 342 e ss. c.p.c. la ha Parte_3 proposto appello avverso la sentenza n. 16051/2023, pubblicata l'11.08.2023 e non notificata, resa dal Giudice di Pace di Roma a definizione del giudizio identificato con N.R.G. 44518/2022.
In particolare, l'appellante ha contestato la gravata sentenza nella parte in cui - nel respingere l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 09720220006008947001, recante crediti vantati dalla Prefettura di Ravenna per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo pari ad euro 1.302,97 - ha ritenuto regolarmente notificati gli atti prodromici alla medesima cartella di pagamento (verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada nn.
PTR 1834003828, PTR 1834003827, PTR 1834003826) e legittima la maggiorazione relativa alle sanzioni amministrative irrogate.
Secondo l'appellante, il Giudicante havrebbe errato la valutazione delle relazioni di notifica dei verbali sottesi alla cartella di pagamento opposta ed avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla eccezione di nullità della medesima cartella per la mancata indicazione delle modalità di calcolo con cui sono stati quantificati gli interessi.
Sulla scorta di tali argomentazioni l'appellante ha, quindi, ha concluso chiedendo di: “Riformare integralmente quanto statuito nella sentenza di primo grado, accertando l'ammissibilità della domanda per come spiegata davanti al Giudice di prime cure e accogliendo la stessa accertando in via principale la totale assenza di titolo e la mancata notifica dei verbali prodromici nei confronti della quale obbligata in solido e per come sottesi alla Parte_1
cartella di pagamento impugnata davanti al Giudice di prime cure, accertando che nulla è dovuto da parte appellante per totale assenza di titolo;
in via subordinata, in accoglimento del presente appello riformare la sentenza gravata e per l'effetto, dichiarare la nullità e/o annullare la cartella esattoriale impugnata per la mancata statuizione circa la modalità di calcolo con cui sono stati quantificati gli interessi accertando al ribasso le somme eventualmente dovute da parte appellante, il tutto e sempre con vittoria di spese e condanna dei convenuti in solido tra loro alle spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati e , contestando Controparte_1 Controparte_4
in via generale tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato, chiedendo il rigetto dell'appello, nonché la conferma della sentenza appellata.
Si è, altresì, costituita l'appellata , la quale ha svolto eccezioni Controparte_5 preliminari di inammissibilità ed improcedibilità dell'appello, nonché contestato nel merito le argomentazioni dell'appellante e rassegnato le seguenti conclusioni: “1)Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla ricorrente avverso la Sentenza de quo del Giudice di Pace di Roma;
2) In subordine, dichiarare legittima la condotta di essendosi conformata a precise Controparte_6
disposizioni di legge;
3) In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, accertare l'esclusiva responsabilità dell'Ente Impositore, condannandolo a tenere indenne
e manlevare l da qualsivoglia. 4) In ogni caso, condannare parte Controparte_6
appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
Acquisito il fascicolo di ufficio del primo grado, il Giudice, all'udienza del 20 febbraio 2025, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. all'esito della discussione orale.
Preliminarmente de rilevarsi l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità formulate dalla appellata nel proprio atto difensivo, in quanto, come chiarito anche di recente CP_7 dalla Suprema Corte di Cassazione “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. ord. n. 1932/2024).
Nel caso di specie l'atto di appello indica puntualmente le parti di sentenza censurate e contiene le necessarie argomentazioni critiche. Tenuto conto che non è richiesto alcun progetto alternativo di sentenza, l'appello si deve, pertanto, ritenere ammissibile e deve essere vagliato nel merito.
Ciò posto, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Con riferimento ai verbali sottesi alla cartella di poagamento opposta in primo grado, prescindendo dalle circostanze di fatto che hanno caratterizzato l'infrazione accertata con detti verbali, in quanto non oggetto di contestazione, dal loro esame (cfr. all. 3 fascicolo d'appello del ) Controparte_1 risulta che gli stessi sono stati contestati nell'immediatezza dei fatti al trasgressore, il quale con la sottoscrizione autografa dei verbali ha di fatto accettato la notificazione (tant'è che risulta “flaggata” la casella con dicitura “notificato trasgressore”).
Negli stessi verbali, tuttavia, la sezione relativa la sottoscrizione dell'obbligato in solido risulta in bianco;
quindi, alcuna notificazione è stata compiuta nei confronti dello stesso nell'immediatezza dell'accertamento, né risulta dai documenti versati in atti alcuna notificazione successiva.
Tali circostanze devono essere valutate alla luce dell'art. 200 del Codice della Strada, secondo cui
“fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta” e dell'art. 201 del medesimo Codice, il quale prevede che “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196 [ndr il proprietario del veicolo], quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento. (…) Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione”.
Dalle citate disposizioni discende, dunque, un obbligo di legge che impone agli agenti accertatori la notificazione del verbale di accertamento della violazione del Codice della Strada non solo al trasgressore, bensì anche al proprietario del veicolo, nella sua qualità di obbligato in solido, in ragione dell'evidente necessità di garantire allo stesso l'esercizio del diritto di difesa.
In assenza di tale adempimento, il verbale deve essere ritenersi illegittimo e, quindi, deve essere annullato.
Tale impostazione trova conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità, laddove è stato chiarito che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada,
l'accertamento dell'illecito non può ritenersi valido ed efficace nei confronti dell'obbligato in solido se a quest'ultimo, pur presente al momento della contestazione orale dell'infrazione al trasgressore, non sia mai stata consegnata o notificata copia del relativo verbale. La mera contestazione immediata in forma orale, anche se seguita dalla sottoscrizione del verbale da parte dell'obbligato in solido presente, non è sufficiente a perfezionare il procedimento sanzionatorio nei suoi confronti, essendo necessaria la successiva consegna o notificazione del verbale scritto per consentirgli
l'esercizio del diritto di difesa” (cfr. Cass. ord. n. 6389/2025).
Se tale principio di diritto è valido nel caso di contestazione immediata effettuata oralmente all'obbligato in solido, tanto più si deve ritenere valida nelle ipotesi in cui, come quella in esame,
l'obbligato non è presente al momento della contestazione dell'illecito amministrativo e deve esserne messo a conoscenza, pena la lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
La sentenza appellata, pertanto, merita di essere riformata con annullamento dei verbali sottesi alla cartella impugnata e conseguente annullamento della stessa cartella.
Ogni ulteriore censura deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono sono liquidate come da dispositivo, per entrambi i gradi di giudizio, secondo i parametri minimi ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, recante “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247”, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto della difficoltà, del valore della cuasa (pari ad euro 1.397,00), della minima complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonchè di tutte le fasi di giudizio che sono state svolte.
p.q.m.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Roma n. 16051/2023, pubblicata il 11.08.2023 e non notificata, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza del Giudice di Pace di Roma n.
16051/2023, annulla la cartella di pagamento n. 09720220006008947001 ed i verbali sottesi alla stessa, aventi nn. PTR 1834003828, PTR 1834003827, PTR 1834003826;
2) condanna le appellate , e Controparte_5 Controparte_1 CP_4
in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio a favore dell'appellante,
[...]
spese che si liquidano in € 633,00 per compensi, oltre rimborso contributo unificato, rimborso forfettario spese generali al 15% ed iva e cpa come per legge, relativamente al primo grado, ed € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso contributo unificato, rimborso forfeattrio spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge, relativamente al secondo grado, il tutto da distrarsi a favore dell'avv. Davide Binda, dichiaratosi antistatario nell'atto di citazione.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Valentina Zaccheo
(GOP in tirocinio). Roma, 5 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
Sezione tredicesima civile
Il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Fabiana Corbo, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 7043 del registro generale affari contenziosi anno 2024, vertente
TRA
(P.IVA. ), con sede in Roma, in Via Villarosa, Parte_1 P.IVA_1
n. 5, in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ), rappresentata Parte_2 C.F._1
e difesa dall'Avv. Davide Binda ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso procuratore in Roma, via delle Milizie n. 76, come da procura alle liti versata in atti;
- Appellante -
E
(C.F. ), in persona del con sede legale in Piazza Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 del Viminale n. 1, rappresentata e difesa dal Procuratore dello Stato ed elettivamente CP_3 domiciliata per la carica presso l'Avvocatura di Stato di Roma con sede in Roma, in Via dei
Portoghesi n. 12;
- Appellata -
E
(C.F. , in persona del Prefetto p.t. con sede in Piazza Controparte_4 P.IVA_3 CP_4
del Popolo, n. 26, rappresentata e difesa dal Procuratore dello Stato ed elettivamente CP_3 domiciliata per la carica presso l'Avvocatura di Stato di Roma con sede in Roma, in Via dei
Portoghesi n. 12; - Appellata -
E
(C.F./P.IVA ) in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_4
p.t., con sede in Roma, in Via Giuseppe Grezar, n.14, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano
Ruotolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mariglianella (Na), in Via Umberto I n.
48;
- Appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Roma n. 16051/2023, pubblicata il 11.08.2023 e non notificata – opposizione avverso cartella di pagamento – notificazione all'obbligato in solido.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art. 342 e ss. c.p.c. la ha Parte_3 proposto appello avverso la sentenza n. 16051/2023, pubblicata l'11.08.2023 e non notificata, resa dal Giudice di Pace di Roma a definizione del giudizio identificato con N.R.G. 44518/2022.
In particolare, l'appellante ha contestato la gravata sentenza nella parte in cui - nel respingere l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 09720220006008947001, recante crediti vantati dalla Prefettura di Ravenna per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo pari ad euro 1.302,97 - ha ritenuto regolarmente notificati gli atti prodromici alla medesima cartella di pagamento (verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada nn.
PTR 1834003828, PTR 1834003827, PTR 1834003826) e legittima la maggiorazione relativa alle sanzioni amministrative irrogate.
Secondo l'appellante, il Giudicante havrebbe errato la valutazione delle relazioni di notifica dei verbali sottesi alla cartella di pagamento opposta ed avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla eccezione di nullità della medesima cartella per la mancata indicazione delle modalità di calcolo con cui sono stati quantificati gli interessi.
Sulla scorta di tali argomentazioni l'appellante ha, quindi, ha concluso chiedendo di: “Riformare integralmente quanto statuito nella sentenza di primo grado, accertando l'ammissibilità della domanda per come spiegata davanti al Giudice di prime cure e accogliendo la stessa accertando in via principale la totale assenza di titolo e la mancata notifica dei verbali prodromici nei confronti della quale obbligata in solido e per come sottesi alla Parte_1
cartella di pagamento impugnata davanti al Giudice di prime cure, accertando che nulla è dovuto da parte appellante per totale assenza di titolo;
in via subordinata, in accoglimento del presente appello riformare la sentenza gravata e per l'effetto, dichiarare la nullità e/o annullare la cartella esattoriale impugnata per la mancata statuizione circa la modalità di calcolo con cui sono stati quantificati gli interessi accertando al ribasso le somme eventualmente dovute da parte appellante, il tutto e sempre con vittoria di spese e condanna dei convenuti in solido tra loro alle spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati e , contestando Controparte_1 Controparte_4
in via generale tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato, chiedendo il rigetto dell'appello, nonché la conferma della sentenza appellata.
Si è, altresì, costituita l'appellata , la quale ha svolto eccezioni Controparte_5 preliminari di inammissibilità ed improcedibilità dell'appello, nonché contestato nel merito le argomentazioni dell'appellante e rassegnato le seguenti conclusioni: “1)Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla ricorrente avverso la Sentenza de quo del Giudice di Pace di Roma;
2) In subordine, dichiarare legittima la condotta di essendosi conformata a precise Controparte_6
disposizioni di legge;
3) In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, accertare l'esclusiva responsabilità dell'Ente Impositore, condannandolo a tenere indenne
e manlevare l da qualsivoglia. 4) In ogni caso, condannare parte Controparte_6
appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
Acquisito il fascicolo di ufficio del primo grado, il Giudice, all'udienza del 20 febbraio 2025, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. all'esito della discussione orale.
Preliminarmente de rilevarsi l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità formulate dalla appellata nel proprio atto difensivo, in quanto, come chiarito anche di recente CP_7 dalla Suprema Corte di Cassazione “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. ord. n. 1932/2024).
Nel caso di specie l'atto di appello indica puntualmente le parti di sentenza censurate e contiene le necessarie argomentazioni critiche. Tenuto conto che non è richiesto alcun progetto alternativo di sentenza, l'appello si deve, pertanto, ritenere ammissibile e deve essere vagliato nel merito.
Ciò posto, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Con riferimento ai verbali sottesi alla cartella di poagamento opposta in primo grado, prescindendo dalle circostanze di fatto che hanno caratterizzato l'infrazione accertata con detti verbali, in quanto non oggetto di contestazione, dal loro esame (cfr. all. 3 fascicolo d'appello del ) Controparte_1 risulta che gli stessi sono stati contestati nell'immediatezza dei fatti al trasgressore, il quale con la sottoscrizione autografa dei verbali ha di fatto accettato la notificazione (tant'è che risulta “flaggata” la casella con dicitura “notificato trasgressore”).
Negli stessi verbali, tuttavia, la sezione relativa la sottoscrizione dell'obbligato in solido risulta in bianco;
quindi, alcuna notificazione è stata compiuta nei confronti dello stesso nell'immediatezza dell'accertamento, né risulta dai documenti versati in atti alcuna notificazione successiva.
Tali circostanze devono essere valutate alla luce dell'art. 200 del Codice della Strada, secondo cui
“fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta” e dell'art. 201 del medesimo Codice, il quale prevede che “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196 [ndr il proprietario del veicolo], quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento. (…) Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione”.
Dalle citate disposizioni discende, dunque, un obbligo di legge che impone agli agenti accertatori la notificazione del verbale di accertamento della violazione del Codice della Strada non solo al trasgressore, bensì anche al proprietario del veicolo, nella sua qualità di obbligato in solido, in ragione dell'evidente necessità di garantire allo stesso l'esercizio del diritto di difesa.
In assenza di tale adempimento, il verbale deve essere ritenersi illegittimo e, quindi, deve essere annullato.
Tale impostazione trova conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità, laddove è stato chiarito che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada,
l'accertamento dell'illecito non può ritenersi valido ed efficace nei confronti dell'obbligato in solido se a quest'ultimo, pur presente al momento della contestazione orale dell'infrazione al trasgressore, non sia mai stata consegnata o notificata copia del relativo verbale. La mera contestazione immediata in forma orale, anche se seguita dalla sottoscrizione del verbale da parte dell'obbligato in solido presente, non è sufficiente a perfezionare il procedimento sanzionatorio nei suoi confronti, essendo necessaria la successiva consegna o notificazione del verbale scritto per consentirgli
l'esercizio del diritto di difesa” (cfr. Cass. ord. n. 6389/2025).
Se tale principio di diritto è valido nel caso di contestazione immediata effettuata oralmente all'obbligato in solido, tanto più si deve ritenere valida nelle ipotesi in cui, come quella in esame,
l'obbligato non è presente al momento della contestazione dell'illecito amministrativo e deve esserne messo a conoscenza, pena la lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
La sentenza appellata, pertanto, merita di essere riformata con annullamento dei verbali sottesi alla cartella impugnata e conseguente annullamento della stessa cartella.
Ogni ulteriore censura deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono sono liquidate come da dispositivo, per entrambi i gradi di giudizio, secondo i parametri minimi ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, recante “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247”, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto della difficoltà, del valore della cuasa (pari ad euro 1.397,00), della minima complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonchè di tutte le fasi di giudizio che sono state svolte.
p.q.m.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Roma n. 16051/2023, pubblicata il 11.08.2023 e non notificata, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza del Giudice di Pace di Roma n.
16051/2023, annulla la cartella di pagamento n. 09720220006008947001 ed i verbali sottesi alla stessa, aventi nn. PTR 1834003828, PTR 1834003827, PTR 1834003826;
2) condanna le appellate , e Controparte_5 Controparte_1 CP_4
in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio a favore dell'appellante,
[...]
spese che si liquidano in € 633,00 per compensi, oltre rimborso contributo unificato, rimborso forfettario spese generali al 15% ed iva e cpa come per legge, relativamente al primo grado, ed € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso contributo unificato, rimborso forfeattrio spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge, relativamente al secondo grado, il tutto da distrarsi a favore dell'avv. Davide Binda, dichiaratosi antistatario nell'atto di citazione.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Valentina Zaccheo
(GOP in tirocinio). Roma, 5 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo