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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 271/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CHINE' GINEVRA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2668/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica SS NI NO - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5795/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 06/08/2024
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 361504-2023 CONT.CONSORTILE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 193/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accertare e dichiarare la legittimità del preavviso di fermo.
Resistente/Appellato: il rigetto dell'appello di controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Consorzio di Bonifica SS Jonio NO e alla SO.GE.T. S.p.
A. e depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria il Signor Resistente_1 si era opposto al preavviso di fermo amministrativo n. 2023/000361504 del 3.7.2023, notificato il 22.7.2023, afferente al mancato pagamento della somma di € 271,06 a titolo di contributo consortile per l'anno 2017.
Aveva dedotto di aver promosso un primo giudizio avverso l'avviso di accertamento n. 1340239 relativo all'annualità 2017 nei confronti del solo Consorzio di Bonifica;
tale primo giudizio era stato definito con esito totalmente favorevole al contribuente con sentenza n. 5202/2022, che, non essendo stata oggetto di gravame, era divenuta definitiva. Ciò nonostante, il Consorzio aveva affidato la riscossione per l'annualità 2017 a SO.
GE.T. S.p.A., che aveva notificato l'ingiunzione di pagamento n. 0177867 afferente alla medesima annualità.
Tale atto ingiuntivo era stato impugnato e definito con sentenza n. 7772/2022, anche questa totalmente favorevole al contribuente. Tanto premesso aveva lamentato la palese illegittimità dell'atto impugnato.
Si era costituita la SO.GE.T. ed aveva controdedotto.
L'adita Corte di primo grado aveva accolto il ricorso ed aveva condannato alle spese le parti intimate in solido ed al risarcimento ex art. 396, c.p.c.
Avverso detta sentenza proponeva appello la SO.GE.T. S.p.A. e deduceva di non avere alcuna responsabilità per quanto verificatosi, atteso che aveva notificato il sollecito e l'ingiunzione di pagamento prima dell'emissione della sentenza che avrebbe accolto il ricorso avverso l'avviso di pagamento prodromico e che, in ogni caso, non era stata parte in causa nel relativo giudizio, che non era a conoscenza del suddetto ricorso e non aveva ricevuto alcun provvedimento di sospensione. La notifica del preavviso di fermo n.
361504/23 era stata effettuata successivamente al deposito della suddetta sentenza, ma di tale provvedimento la Società concessionaria non ne era venuta a conoscenza, sicché aveva proseguito nella propria attività a tutela del credito dell'ente impositore.
Chiedeva di accertare e dichiarare la legittimità del preavviso di fermo, con vittoria di competenze e spese di giudizio. In data 8 febbraio 2026 il contribuente appellato si costituiva per controdedurre. Chiedeva il rigetto dell'appello di controparte con riconoscimento delle competenze e delle spese di lite del grado, queste ultime da distrarsi;
in via subordinata, chiedeva la compensazione.
All'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza camerale questa Corte osserva che l'intervenuta sentenza che ha annullato definitivamente la pretesa fiscale faccia venir meno l'interesse della SO.GE.T. S.p.A. all'impugnazione proposta, costituendo questo un requisito per la trattazione nel merito della domanda, di modo che, non contenendo il ricorso in appello doglianze in ordine alla dovutezza del tributo, ma afferendo sostanzialmente ai rapporti tra Consorzio e Concessionario, in considerazione dell'irrevocabilità della disposizione sulle spese per mancata impugnazione da parte del Consorzio, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
In ordine al regolamento delle spese, la Corte ne dispone l'integrale compensazione tra le parti in relazione al presente grado di giudizio.
L'originario dispositivo, in termini di accoglimento dell'appello, era stato inserito erroneamente e riguardava in realtà altra sentenza, mentre quello corretto è in termini di estinzione del giudizio
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria - Sezione V dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese interamente compensate tra le parti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CHINE' GINEVRA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2668/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica SS NI NO - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5795/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 06/08/2024
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 361504-2023 CONT.CONSORTILE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 193/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accertare e dichiarare la legittimità del preavviso di fermo.
Resistente/Appellato: il rigetto dell'appello di controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Consorzio di Bonifica SS Jonio NO e alla SO.GE.T. S.p.
A. e depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria il Signor Resistente_1 si era opposto al preavviso di fermo amministrativo n. 2023/000361504 del 3.7.2023, notificato il 22.7.2023, afferente al mancato pagamento della somma di € 271,06 a titolo di contributo consortile per l'anno 2017.
Aveva dedotto di aver promosso un primo giudizio avverso l'avviso di accertamento n. 1340239 relativo all'annualità 2017 nei confronti del solo Consorzio di Bonifica;
tale primo giudizio era stato definito con esito totalmente favorevole al contribuente con sentenza n. 5202/2022, che, non essendo stata oggetto di gravame, era divenuta definitiva. Ciò nonostante, il Consorzio aveva affidato la riscossione per l'annualità 2017 a SO.
GE.T. S.p.A., che aveva notificato l'ingiunzione di pagamento n. 0177867 afferente alla medesima annualità.
Tale atto ingiuntivo era stato impugnato e definito con sentenza n. 7772/2022, anche questa totalmente favorevole al contribuente. Tanto premesso aveva lamentato la palese illegittimità dell'atto impugnato.
Si era costituita la SO.GE.T. ed aveva controdedotto.
L'adita Corte di primo grado aveva accolto il ricorso ed aveva condannato alle spese le parti intimate in solido ed al risarcimento ex art. 396, c.p.c.
Avverso detta sentenza proponeva appello la SO.GE.T. S.p.A. e deduceva di non avere alcuna responsabilità per quanto verificatosi, atteso che aveva notificato il sollecito e l'ingiunzione di pagamento prima dell'emissione della sentenza che avrebbe accolto il ricorso avverso l'avviso di pagamento prodromico e che, in ogni caso, non era stata parte in causa nel relativo giudizio, che non era a conoscenza del suddetto ricorso e non aveva ricevuto alcun provvedimento di sospensione. La notifica del preavviso di fermo n.
361504/23 era stata effettuata successivamente al deposito della suddetta sentenza, ma di tale provvedimento la Società concessionaria non ne era venuta a conoscenza, sicché aveva proseguito nella propria attività a tutela del credito dell'ente impositore.
Chiedeva di accertare e dichiarare la legittimità del preavviso di fermo, con vittoria di competenze e spese di giudizio. In data 8 febbraio 2026 il contribuente appellato si costituiva per controdedurre. Chiedeva il rigetto dell'appello di controparte con riconoscimento delle competenze e delle spese di lite del grado, queste ultime da distrarsi;
in via subordinata, chiedeva la compensazione.
All'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza camerale questa Corte osserva che l'intervenuta sentenza che ha annullato definitivamente la pretesa fiscale faccia venir meno l'interesse della SO.GE.T. S.p.A. all'impugnazione proposta, costituendo questo un requisito per la trattazione nel merito della domanda, di modo che, non contenendo il ricorso in appello doglianze in ordine alla dovutezza del tributo, ma afferendo sostanzialmente ai rapporti tra Consorzio e Concessionario, in considerazione dell'irrevocabilità della disposizione sulle spese per mancata impugnazione da parte del Consorzio, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
In ordine al regolamento delle spese, la Corte ne dispone l'integrale compensazione tra le parti in relazione al presente grado di giudizio.
L'originario dispositivo, in termini di accoglimento dell'appello, era stato inserito erroneamente e riguardava in realtà altra sentenza, mentre quello corretto è in termini di estinzione del giudizio
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria - Sezione V dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese interamente compensate tra le parti.