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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/10/2025, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2795/2021 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FEZZA Parte_1 C.F._1
EVA (C.F. ) e dell'Avv. (C.F. ); C.F._2 C.F._2
APPELLANTE
e
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma alla via Controparte_1 P.IVA_1
Barberini, 47;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo)
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 21.10.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
1 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con atto di citazione in appello regolarmente e tempestivamente notificato alle controparti,
ha impugnato la sentenza n. 1773/2020, depositata in 20.10.2020, con la quale il Parte_1
Giudice di prime cure ha preliminarmente evidenziato l'ammissibilità del gravame, in ragione del fatto che il giudizio verte su contratti – quali i biglietti aerei - rientranti nell'alveo dell'art. 1342 c.c., e quindi sottratti alla limitazione sulla appellabilità sancita dall'art. 339 c.p.c. Nel merito ha censurato la decisione del giudice di prime cure, laddove lo stesso ha utilizzato a fondamento della stessa un documento non prodotto nel giudizio, ossia le condizioni generali di contratto, e ha parimenti impugnato la sentenza, rilevando il travisamento dei fatti operato dal giudicante di prime cure, laddove avrebbe omesso di valutare l'allegazione documentale che l'attore aveva trasmesso alla compagnia, in ottemperanza delle richieste della stessa.
3. La sebbene ritualmente citata a mezzo di notifica telematica, non si è Controparte_2 costituita e ne va dunque dichiarata la contumacia.
4. In via preliminare, va dato atto della tempestività dell'appello proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della notifica dell'atto di citazione (19.04.2021) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado depositata il 20.10.2020 e non notificata e della sospensione feriale dei termini, e della sua procedibilità, dal momento che l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 29.04.2021 nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
Deve parimenti essere rilevata l'ammissibilità del gravame, tenuto conto che “costituisce pronuncia secondo diritto ex art. 113 co II c.p.c. quella resa dal Giudice di pace in ordine a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., tra i quali rientra anche il contratto di trasporto avente ad oggetto
l'acquisto online di un biglietto aereo” (cfr. Cass. civ., Sez. 6-3, ord. n. 17080 del 10.07.2013; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, n. 11361 dell'11.05.2010).
Ne consegue che i contratti stipulati tra la compagnia aerea ed il passeggero sono perfezionati mediante l'impiego di moduli o formulari, strumenti negoziali che contengono condizioni generali di trasporto destinate a disciplinare una pluralità indefinita di rapporti contrattuali con gli utenti e, dunque, il contratto di trasporto aereo sottoscritto dall'odierno appellante rientra inequivocabilmente nella predetta categoria di rapporti contrattuali regolati da condizioni generali predisposte dal vettore.
2 Questa circostanza esclude la possibilità per il Giudice di pace di pronunciare la decisione secondo equità, imponendo la rigorosa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale e, dunque, la sentenza appellata deve ritenersi emanata nel rispetto di regole di diritto, e non secondo equità, risultando pienamente appellabile ai sensi delle norme codicistiche vigenti.
5. Nel merito l'appello è fondato e merita di essere accolto.
In particolare, risulta erronea la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto sussistente la prescrizione dell'azione, vertendosi in materia di lesioni personali conseguenti ad un fatto previsto dalla legge come reato.
L'art. 115 c.p.c. stabilisce che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita
(…)”. Il citato comma 1 della norma in esame nello stabilire che è dovere del giudice porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché, i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, enuncia il fondamentale principio della disponibilità della prova in capo alle parti, limitando così il potere inquisitorio del giudice a casi tassativamente indicati dalla legge.
Il principio dispositivo comporta, tra l'altro, che la decisione sia tratta unicamente dalle allegazioni delle parti, cioè dalle circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda o dell'eccezione, e dalle prove offerte dalle parti medesime, onde assicurare il rispetto dei principi fondamentali della difesa e del contraddittorio, impedendo che una parte possa subire una decisione basata su fatti ad essa sconosciuti ed in relazione ai quali non si sia potuta difendere (Cass. Civ. n. 12980/2002; Trib.
Salerno III, 19 novembre 2015, n. 4846).
Nondimeno, nel caso in esame, il giudice di prime cure ha formato e fondato il proprio convincimento rispetto all'inadempimento da parte dell'appellato sull'art.
4.5 delle condizioni generali di contratto non agli atti e quindi in lesione del citato principio normativo, non essendo le condizioni generali del suddetto contratto.
Ed invero, posto che le condizioni generali di contratto non sono state allegate e certamente non sono entrate nel panorama conoscitivo del Giudicante di prime cure, non può che osservarsi che la conoscenza e/o la conoscibilità delle condizioni generali di contratto risulta una questione di fatto, peraltro oggetto di prova da parte del soggetto che intenda avvalersene.
3 Nel caso in esame, tenuto conto della contumacia della Compagnia Aerea, difettano sia l'allegazione delle suddette condizioni, tanto, ad ogni modo, la prova della conoscenza e/o conoscibilità da parte del . Pt_1
Con riferimento alla fondatezza della pretesa azionata in primo grado, deve osservarsi che il ha agito in prime cure ai sensi degli artt. 1463 c.c. e dell'art. 945 Codice della Navigazione, Pt_1 il quale dispone che “se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituire il prezzo di passaggio già pagato. Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto...”.
L'istituto della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione è disciplinato in via generale dall'art. 1463 c.c. e, nella particolare materia del trasporto aereo, dall'art. 945 Cod. Nav., comportando l'effetto risolutorio del rimborso al verificarsi dell'evento impeditivo a fruire della prestazione, nel caso di specie lo stato di gravidanza della signora ZZ.
Dall'interpretazione letterale dell'art. 945 comma I Cod. Nav., se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituire il prezzo del biglietto già pagato, unico requisito per la risoluzione del contratto e per il conseguente effetto risolutorio è l'impedimento a partire non imputabile al passeggero aereo.
Nel caso in esame, è pacifico lo stato di gravidanza della ZZ sopraggiunto rispetto all'acquisto del biglietto aereo.
Risulta altresì che il si sia tempestivamente attivato dapprima telefonicamente in seguito a Pt_1 mezzo posta elettronica, avendo l'odierno appellante allegato in atti la corrispondenza con la
Compagnia avvenuti in data 18 luglio 2018, laddove i biglietti erano previsti per le date del
22.07.2018 e 30.07.2018.
Peraltro, a seguito della richiesta da parte della compagnia aerea di integrare la documentazione allegata con una certificazione medica ufficiale e la richiesta di indicare “con date concrete il tempo in cui il paziente non potrà realizzare nessun viaggio aereo a causa delle se condizioni fisiche”, il inviava nuovo Pt_1 certificato medico ufficiale, rilasciato in data 18.07.2018 dalla ASL Salerno ed il certificato di nascita della minore , da cui si evince chiaramente il rapporto di parentela di primo grado tra la minore Per_1 ed i genitori.
4 Ora, tenuto conto che è pacifico lo stato di gravidanza della ZZ ed il rapporto di parentela tra i viaggiatori, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata deve dichiararsi risolto il contratto di trasporto aereo per la risoluzione del contratto di trasporto aereo per impossibilità di fruire la prestazione e, conseguentemente, la deve essere condannata a pagare la Controparte_2 somma di € 839,94, spettando al creditore gli interessi nella misura legale, dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo.
6. La totale riforma della sentenza di prime cure implica, di conseguenza, anche la riforma sulla decisione sul regolamento delle spese processuali di primo grado.
Del resto, in base all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata in virtù del cd. effetto espansivo interno, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il relativo dovere da parte del giudice dell'impugnazione di provvedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese di lite
(ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 01.06.2025 n. 14728, per cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
Ora, il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., onde determinare l'onere delle spese processuali, va riferito all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio nel caso in esame, tenuto conto della fondatezza della domanda spiegata in primo grado e della riforma della pronuncia in esame, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55, come modificato dal DM
147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 di Sant'Anastasia la sentenza n. 1773/2020, depositata in 20.10.2020, così provvede:
5 a) Dichiara la contumacia della Controparte_2
b) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
(1) Dichiara risolto il contratto di trasporto aereo per la risoluzione del contratto di trasporto aereo per impossibilità sopravvenuta di fruire la prestazione;
(2) Condanna la società convenuta a pagare a la somma di 839,94 , Parte_1 oltre interessi legali dal giorno della domanda fino all'effettivo soddisfo;
b) Condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite relative al Controparte_3 primo grado di giudizio in favore di , che si liquidano, per entrambi i Parte_1 gradi di giudizio, in € 43,00 per spese e € 346,00 per compensi, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali al 15%, nonché al pagamento delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio in favore di , che si liquidano, per entrambi i gradi di giudizio, in Parte_1
€ 43,00 per spese e € 462,00 per compensi, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali al
15%, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, il 22/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2795/2021 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FEZZA Parte_1 C.F._1
EVA (C.F. ) e dell'Avv. (C.F. ); C.F._2 C.F._2
APPELLANTE
e
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma alla via Controparte_1 P.IVA_1
Barberini, 47;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo)
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 21.10.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
1 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con atto di citazione in appello regolarmente e tempestivamente notificato alle controparti,
ha impugnato la sentenza n. 1773/2020, depositata in 20.10.2020, con la quale il Parte_1
Giudice di prime cure ha preliminarmente evidenziato l'ammissibilità del gravame, in ragione del fatto che il giudizio verte su contratti – quali i biglietti aerei - rientranti nell'alveo dell'art. 1342 c.c., e quindi sottratti alla limitazione sulla appellabilità sancita dall'art. 339 c.p.c. Nel merito ha censurato la decisione del giudice di prime cure, laddove lo stesso ha utilizzato a fondamento della stessa un documento non prodotto nel giudizio, ossia le condizioni generali di contratto, e ha parimenti impugnato la sentenza, rilevando il travisamento dei fatti operato dal giudicante di prime cure, laddove avrebbe omesso di valutare l'allegazione documentale che l'attore aveva trasmesso alla compagnia, in ottemperanza delle richieste della stessa.
3. La sebbene ritualmente citata a mezzo di notifica telematica, non si è Controparte_2 costituita e ne va dunque dichiarata la contumacia.
4. In via preliminare, va dato atto della tempestività dell'appello proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della notifica dell'atto di citazione (19.04.2021) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado depositata il 20.10.2020 e non notificata e della sospensione feriale dei termini, e della sua procedibilità, dal momento che l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 29.04.2021 nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
Deve parimenti essere rilevata l'ammissibilità del gravame, tenuto conto che “costituisce pronuncia secondo diritto ex art. 113 co II c.p.c. quella resa dal Giudice di pace in ordine a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., tra i quali rientra anche il contratto di trasporto avente ad oggetto
l'acquisto online di un biglietto aereo” (cfr. Cass. civ., Sez. 6-3, ord. n. 17080 del 10.07.2013; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, n. 11361 dell'11.05.2010).
Ne consegue che i contratti stipulati tra la compagnia aerea ed il passeggero sono perfezionati mediante l'impiego di moduli o formulari, strumenti negoziali che contengono condizioni generali di trasporto destinate a disciplinare una pluralità indefinita di rapporti contrattuali con gli utenti e, dunque, il contratto di trasporto aereo sottoscritto dall'odierno appellante rientra inequivocabilmente nella predetta categoria di rapporti contrattuali regolati da condizioni generali predisposte dal vettore.
2 Questa circostanza esclude la possibilità per il Giudice di pace di pronunciare la decisione secondo equità, imponendo la rigorosa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale e, dunque, la sentenza appellata deve ritenersi emanata nel rispetto di regole di diritto, e non secondo equità, risultando pienamente appellabile ai sensi delle norme codicistiche vigenti.
5. Nel merito l'appello è fondato e merita di essere accolto.
In particolare, risulta erronea la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto sussistente la prescrizione dell'azione, vertendosi in materia di lesioni personali conseguenti ad un fatto previsto dalla legge come reato.
L'art. 115 c.p.c. stabilisce che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita
(…)”. Il citato comma 1 della norma in esame nello stabilire che è dovere del giudice porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché, i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, enuncia il fondamentale principio della disponibilità della prova in capo alle parti, limitando così il potere inquisitorio del giudice a casi tassativamente indicati dalla legge.
Il principio dispositivo comporta, tra l'altro, che la decisione sia tratta unicamente dalle allegazioni delle parti, cioè dalle circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda o dell'eccezione, e dalle prove offerte dalle parti medesime, onde assicurare il rispetto dei principi fondamentali della difesa e del contraddittorio, impedendo che una parte possa subire una decisione basata su fatti ad essa sconosciuti ed in relazione ai quali non si sia potuta difendere (Cass. Civ. n. 12980/2002; Trib.
Salerno III, 19 novembre 2015, n. 4846).
Nondimeno, nel caso in esame, il giudice di prime cure ha formato e fondato il proprio convincimento rispetto all'inadempimento da parte dell'appellato sull'art.
4.5 delle condizioni generali di contratto non agli atti e quindi in lesione del citato principio normativo, non essendo le condizioni generali del suddetto contratto.
Ed invero, posto che le condizioni generali di contratto non sono state allegate e certamente non sono entrate nel panorama conoscitivo del Giudicante di prime cure, non può che osservarsi che la conoscenza e/o la conoscibilità delle condizioni generali di contratto risulta una questione di fatto, peraltro oggetto di prova da parte del soggetto che intenda avvalersene.
3 Nel caso in esame, tenuto conto della contumacia della Compagnia Aerea, difettano sia l'allegazione delle suddette condizioni, tanto, ad ogni modo, la prova della conoscenza e/o conoscibilità da parte del . Pt_1
Con riferimento alla fondatezza della pretesa azionata in primo grado, deve osservarsi che il ha agito in prime cure ai sensi degli artt. 1463 c.c. e dell'art. 945 Codice della Navigazione, Pt_1 il quale dispone che “se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituire il prezzo di passaggio già pagato. Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto...”.
L'istituto della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione è disciplinato in via generale dall'art. 1463 c.c. e, nella particolare materia del trasporto aereo, dall'art. 945 Cod. Nav., comportando l'effetto risolutorio del rimborso al verificarsi dell'evento impeditivo a fruire della prestazione, nel caso di specie lo stato di gravidanza della signora ZZ.
Dall'interpretazione letterale dell'art. 945 comma I Cod. Nav., se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituire il prezzo del biglietto già pagato, unico requisito per la risoluzione del contratto e per il conseguente effetto risolutorio è l'impedimento a partire non imputabile al passeggero aereo.
Nel caso in esame, è pacifico lo stato di gravidanza della ZZ sopraggiunto rispetto all'acquisto del biglietto aereo.
Risulta altresì che il si sia tempestivamente attivato dapprima telefonicamente in seguito a Pt_1 mezzo posta elettronica, avendo l'odierno appellante allegato in atti la corrispondenza con la
Compagnia avvenuti in data 18 luglio 2018, laddove i biglietti erano previsti per le date del
22.07.2018 e 30.07.2018.
Peraltro, a seguito della richiesta da parte della compagnia aerea di integrare la documentazione allegata con una certificazione medica ufficiale e la richiesta di indicare “con date concrete il tempo in cui il paziente non potrà realizzare nessun viaggio aereo a causa delle se condizioni fisiche”, il inviava nuovo Pt_1 certificato medico ufficiale, rilasciato in data 18.07.2018 dalla ASL Salerno ed il certificato di nascita della minore , da cui si evince chiaramente il rapporto di parentela di primo grado tra la minore Per_1 ed i genitori.
4 Ora, tenuto conto che è pacifico lo stato di gravidanza della ZZ ed il rapporto di parentela tra i viaggiatori, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata deve dichiararsi risolto il contratto di trasporto aereo per la risoluzione del contratto di trasporto aereo per impossibilità di fruire la prestazione e, conseguentemente, la deve essere condannata a pagare la Controparte_2 somma di € 839,94, spettando al creditore gli interessi nella misura legale, dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo.
6. La totale riforma della sentenza di prime cure implica, di conseguenza, anche la riforma sulla decisione sul regolamento delle spese processuali di primo grado.
Del resto, in base all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata in virtù del cd. effetto espansivo interno, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il relativo dovere da parte del giudice dell'impugnazione di provvedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese di lite
(ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 01.06.2025 n. 14728, per cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
Ora, il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., onde determinare l'onere delle spese processuali, va riferito all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio nel caso in esame, tenuto conto della fondatezza della domanda spiegata in primo grado e della riforma della pronuncia in esame, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55, come modificato dal DM
147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 di Sant'Anastasia la sentenza n. 1773/2020, depositata in 20.10.2020, così provvede:
5 a) Dichiara la contumacia della Controparte_2
b) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
(1) Dichiara risolto il contratto di trasporto aereo per la risoluzione del contratto di trasporto aereo per impossibilità sopravvenuta di fruire la prestazione;
(2) Condanna la società convenuta a pagare a la somma di 839,94 , Parte_1 oltre interessi legali dal giorno della domanda fino all'effettivo soddisfo;
b) Condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite relative al Controparte_3 primo grado di giudizio in favore di , che si liquidano, per entrambi i Parte_1 gradi di giudizio, in € 43,00 per spese e € 346,00 per compensi, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali al 15%, nonché al pagamento delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio in favore di , che si liquidano, per entrambi i gradi di giudizio, in Parte_1
€ 43,00 per spese e € 462,00 per compensi, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali al
15%, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, il 22/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
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