Ordinanza collegiale 5 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
Ordinanza cautelare 21 maggio 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 09/02/2026, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02438/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11305/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11305 del 2024, proposto da
IA AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Papisca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ER RI SS, non costituita in giudizio;
per l''annullamento e/o modifica, previa sospensiva,
della graduatoria del concorso nazionale, per esami e titoli, per il reclutamento di 587 dirigenti scolastici, indetto con decreto 2788/23, approvata con Decreto 2187/24 del Reg. Decreti Dipartimentali approvata con Decreto n. 2187 del 9.08.24, del Registro Decreti Dipartimentali, come rettificata, in data 19.08.24 poiché non essendo stati illegittimamente considerati alcuni titoli, culturali e di servizio, dichiarati, posseduti e documentati dalla ricorrente ed essendole stato tardivamente ed illegittimamente detratto un decimo di punto dalla prova scritta, non è inserita tra i vincitori .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2025 il dott. AN EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha partecipato al concorso per esami e titoli per il reclutamento di n. 587 dirigenti scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali ripartiti nei ruoli regionali, indetto con Decreto n. 2788/23 del Registro Decreti Dipartimentali.
Superata anche la prova orale, si è passati alla valutazione dei titoli dichiarati in sede di domanda.
La ricorrente riferisce che non tutti i titoli posseduti e dichiarati sono stati considerati e con nota ministeriale del 1° agosto 2024, è stato comunicato che le erano stati attribuiti, in totale 10,50 punti, ossia 5 punti per i titoli culturali e 5,50 per quelli professionali e di servizio.
La nota non indica né i titoli esclusi dalla valutazione né quelli considerati, conseguentemente, la ricorrente, nel formulare l’istanza a rettifica dell’illegittima restrizione, ha segnalato solo quelli che lei stessa ha ritenuto non considerati e potrebbe avere errato.
Conseguentemente, alla ricorrente è stato riconosciuto, per i soli titoli valutati, un punteggio complessivo pari a 1,05 che, sommato al voto della prova scritta di 6,90 (per decurtazione di un decimo di punto), ha determinato la sua collocazione in graduatoria al 979° posto.
Riferisce che nella domanda di partecipazione, n. prot. 0113535.26-01-2024.26-01-2024 ha
dichiarato, dettagliandoli, i seguenti titoli, culturali e di servizio:
TITOLI CULTURALI
A.2 - Dottorato di ricerca
Diploma di Specializzazione in Archeologia classica (equiparata al Dottorato di Ricerca; durata triennale, con esame finale ed esami finali annuali + tirocinio)
Anno accademico conseguimento: 1995/96
Data del conseguimento: 02/05/1996
Area del conseguimento: Artistica
Istituzione: Università degli Studi di Catania, Scuola di Specializzazione post-universitaria (istituita con L341/1990, art 4) Luogo del conseguimento: Catania
A.6 - Descrizione master: “Profilo, ruolo e compiti del Dirigente Scolastico nella scuola dell’autonomia” Anno accademico conseguimento: 2010/11
Data del conseguimento: 07/05/2011
Area del conseguimento: Altro
Istituzione: IPSEF Benevento- LUSPIO -Centro di formazione Dante Alighieri (ente accreditato MIUR ai sensi del DPM n 117 del 10/07/2000) Luogo del conseguimento: PA (RC)
A.6 - Descrizione master: “Metodologie didattiche per l’insegnamento curricolare e l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali” Anno accademico conseguimento: 2011/12
Data del conseguimento: 19/07/2012 Area del conseguimento: Formazione degli insegnanti
Istituzione: Università Telematica “Giustino Fortunato” (DM 13 Aprile 2006-GU104 del 6/05/2006) Luogo del conseguimento: PALMI (sede d'esame)
A.7 - Descrizione master: Diploma di Perfezionamento in Didattica delle Discipline Umanistiche
(biennale) 2013/14 e 2014/15 Anno accademico conseguimento: 2014/15
Data del conseguimento: 17/02/2015 Area del conseguimento: Umanistica
Istituzione: Associazione Mnemosyne/Università Dante Alighieri
Luogo del conseguimento: PA (sede Università Dante Alighieri)
A.8 - Descrizione master: Didattica dell’Italiano come L2 Anno accademico conseguimento: 2012/13
Data del conseguimento: 08/04/2013 Area del conseguimento: Altro
Istituzione: UNICAL, Dipartimento di studi Umanistici Luogo del conseguimento: Cosenza –
TITOLI DI SERVIZIO:
B.2 – “Servizio prestato come collaboratore del capo d’istituto, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994, come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001”
Anno scolastico/accademico: 2009/10 - Data inizio servizio/incarico: 01/09/2009 - Data fine servizio/incarico: 31/08/2010.
Istituzione scolastico o educativa o Accademica: Liceo Scientifico A. Volta di Reggio Calabria
Provincia: Reggio Calabria Comune: Reggio Calabria.
Estremi dell'atto di conferimento: Cert. n 7229 del 07/03/2011;
B.2 “Servizio prestato come collaboratore del capo d’istituto, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994, come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001”
Anno scolastico/accademico: 2010/11 - Data inizio servizio/incarico: 01/09/2010 Data fine servizio/incarico: 31/08/2011.
Istituzione scolastico o educativa o Accademica: Liceo Scientifico A. Volta di Reggio Calabria
Provincia: Reggio Calabria Comune: Reggio Calabria.
Estremi dell'atto di conferimento: Prot n 8982 del 10/11/2010;
B.6 “Incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell’articolo 33 del CCNL
29/11/2007. Incarico attribuito ai sensi dell’articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015”
Anno scolastico/accademico: 2002/03 - Data inizio servizio/incarico: 01/09/2002 Data fine servizio/incarico: 31/08/2003.
Istituzione scolastico o educativa o Accademica: Liceo Scientifico A. Volta di Reggio Calabria Provincia: Reggio Calabria Comune: Reggio Calabria.
Estremi dell'atto di conferimento: Nomina prot. 1649 - delibera del Collegio docenti 08/10/2002;
B.6 “Incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell’articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Incarico attribuito ai sensi dell’articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015”
Anno scolastico/accademico: 2006/07 - Data inizio servizio/incarico: 01/09/2006 Data fine servizio/incarico: 31/08/2007. Istituzione scolastico o educativa o Accademica: Liceo Scientifico A.
Volta di Reggio Calabria Provincia: Reggio Calabria, Comune: Reggio Calabria.
Estremi dell'atto di conferimento: prot. 5315 del 4/12/2006;
B.6 “Incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell’articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Incarico attribuito ai sensi dell’articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015”
Anno scolastico/accademico: 2007/08 - Data inizio servizio/incarico: 01/09/2007 Data fine servizio/incarico: 31/08/2008. Istituzione scolastico o educativa o Accademica: Liceo Scientifico A.
Volta di Reggio Calabria Provincia: Reggio Calabria Comune: Reggio Calabria.
Estremi dell'atto di conferimento: prot. 6665/C1 del 27/11/2007;
B.6 “Incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell’articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Incarico attribuito ai sensi dell’articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015”
Anno scolastico/accademico: 2003/04. Data inizio servizio/incarico: 01/09/2003 Data fine servizio/incarico: 31/08/2004. Istituzione scolastico o educativa o Accademica: Liceo Scientifico A. Volta di Reggio Calabria Provincia: Reggio Calabria Comune: Reggio Calabria.
Estremi dell'atto di conferimento: prot. 2737 del 20/12/2004, delibera del Collegio docenti del 07/11/2003;
B.6 “Incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell’articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Incarico attribuito ai sensi dell’articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015”
Anno scolastico/accademico: 2004/05. Data inizio servizio/incarico: 01/09/2004 Data fine servizio/incarico: 31/08/2005. Istituzione scolastico o educativa o Accademica: Liceo Scientifico A. Volta di Reggio Calabria. Provincia: Reggio Calabria. Comune: Reggio Calabria.
Estremi dell'atto di conferimento: prot. 2737 del 20/12/2004, delibera del Collegio docenti del 07/11/2003;
B.6 “Incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell’articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Incarico attribuito ai sensi dell’articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015”
Anno scolastico/accademico: 2005/06 Data inizio servizio/incarico: 01/09/2005 Data fine servizio/incarico: 31/08/2006. Istituzione scolastico o educativa o Accademica: Liceo Scientifico A.
Volta di Reggio Calabria. Provincia: Reggio Calabria. Comune: Reggio Calabria.
Estremi dell'atto di conferimento: prot. 2737 del 20/12/2004, delibera del Collegio docenti del 07/11/2003;
B.7 “Incarico di membro, diverso dal tutor, dei comitati per la valutazione di cui all’articolo 11 del Testo Unico.”
Anno scolastico/accademico: 2015/16. Data inizio servizio/incarico: 27/01/2016 Data fine servizio/incarico: 31/08/2016. Istituzione scolastico o educativa o Accademica: Convitto Nazionale di Stato T. Campanella. Provincia: Reggio Calabria. Comune: Reggio Calabria.
Estremi dell'atto di conferimento: AOODRCAL 0001083.
La ricorrente riconosce di avere, probabilmente, errato nel considerare alcuni titoli culturali che vanno ascritti alle giuste voci della Tabella A del DM 138/2017, da utilizzare per la valutazione dei titoli ma ribadisce che sono titoli dichiarati, posseduti e già dimostrati.
Ritiene che le spettino i seguenti punteggi:
1) il Diploma di Specializzazione in Archeologia Classica, di durata triennale, con esame finale ed esami finali annuali + tirocinio, non va equiparato ad un Dottorato di Ricerca ma ad un diploma di perfezionamento, come tale rientrante nella lett. A3 della Tab. con punteggio di 1,50 –
2) Il master: “Profilo, ruolo e compiti del Dirigente Scolastico nella scuola dell’autonomia” è stato correttamente inserito dalla ricorrente nella lett. A6, con un punteggio pari a 3,00 -
3) Il master: “Metodologie didattiche per l’insegnamento curricolare e l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali”, erroneamente considerato dall’esponente come rientrante nella lett. A6, non si riferisce al Dirigente scolastico e va considerato sotto la lett. A7, con un punteggio di 1,50 –
4) Il Diploma di Perfezionamento in Didattica delle Discipline Umanistiche (biennale) 2013/14 e 2014/15, dichiarato nella lett. A7 va più correttamente ascritto alla lett. A3, con un punteggio di 1,50 –
5) Il master “Didattica dell’Italiano come L2” è stato correttamente allegato per la lett. A8, con un punteggio di 0,50 –
In totale, per i titoli culturali va riconosciuto il complessivo punteggio di 8,00 e non quello erroneamente attribuitole di 5,00. Gli errori materiali commessi dalla ricorrente in sede di compilazione della domanda di concorso dovevano e potevano essere corretti dal Ministero che avrebbe dovuto utilizzare il cd. soccorso istruttorio.
Ancora, discorso simile vale per i titoli di servizio. La prof.ssa AL ritiene di averli correttamente indicati e dimostrati ma sono stati valutati, solo parzialmente. In particolare:
1) corrisponde al vero che la predetta ha prestato servizio come collaboratore del capo d’istituto, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994, quale collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 per due anni, 2009 -2011. Incarico considerato sotto la lett. B2 con un punteggio di 1,75 ad anno e pertanto pari a 3,50 –
2) Per ben sei anni (dall’anno scolastico 2002/03 al 2007/08) ha formalmente ricevuto l’incarico per le funzioni strumentali, ai sensi dell’articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Incarico attribuito ai sensi dell’articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015. Solo per questa voce, le va, pertanto, riconosciuto il complessivo punteggio di 4,50.
3) Infine, ha ricevuto l’incarico di membro, diverso dal tutor, dei comitati per la valutazione di cui all’articolo 11 del Testo Unico, per l’anno scolastico 2015/16. Incarico correttamente dichiarato sotto la lett. B7, con un punteggio di 0.75.
Per i titoli di servizio vanno riconosciuti alla ricorrente 8,75 punti. Sommando tutti i titoli, culturali e di servizio si ottiene il corretto punteggio di 16,75 che, parametrato in decimi ai fini della graduatoria del concorso è pari a 1,675. Sommando quest’ultimo punteggio a quello della prova scritta pari a 6,90 (decurtata di un decimo), si ottiene il punteggio di 8,575 che la collocherebbe tra il 520° ed il 534° posto in graduatoria, annoverandola tra i vincitori.
A distanza di ben 23 giorni dalla correzione della prova scritta, alla ricorrente veniva comunicata la decurtazione di un decimo di punto per presunta erroneità nella formulazione di uno dei quesiti della medesima prova. Veniva proposto un reclamo amministrativo al quale non è stato dato alcun riscontro.
Il quesito contestato, portante il n. 73 della sceda assegnata alla ricorrente, recita:
73) Ai sensi dell'art. 5 del d.i. n. 129/2018, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile entro: þ il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
̈ il mese di gennaio dell'anno di riferimento.
̈ i primi quindici giorni del mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
̈ il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
La ricorrente ha evidenziato la prima risposta, considerata corretta dal sistema informatico che l’ha riconosciuta come esatta. Tuttavia l’uso della preposizione “entro” alla fine del quesito ha ingenerato un serio dubbio perché anche la quarta risposta poteva essere valida.
Dopo ben 23 giorni dalla correzione solo quest’ultima risposta è stata considerata corretta ed all’istante è stato decurtato un decimo di punto.
Conseguentemente anche quel decimo di punto deve essere restituito alla ricorrente poichè i quesiti devono essere formulati in maniera chiara ed univoca, solo una deve essere la risposta chiaramente individuabile come corretta e soprattutto non possono essere rettificati successivamente alla correzione della prova scritta, quando tutto diventa tardivo.
Complessivamente, alla ricorrente va attribuito il complessivo punteggio di 8,675 che la collocherebbe tra il 451° ed il 462° posto in graduatoria, tra i vincitori.
Come già rilevato, il Decreto di approvazione della graduatoria ha, tra l’altro statuito che : “Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente …”; CONSIDERATO pertanto necessario procedere alla conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli in conformità al punteggio della prova di cui all’articolo 5, comma 11-sexies del decreto legge n. 198 del 2022 .” In pratica il punteggio già riconosciuto ai titoli è stato diviso per 10. L’intera operazione relativa alla determinazione del punteggio finale appare realmente paradossale e solleva una serie di dubbi.
Nel caso di specie il voto assegnato ai titoli della ricorrente, 10,50 oltre ad essere errato per le ragioni già esposte, sembrerebbe in decimi, l’ulteriore divisione lo avrebbe rapportato in centesimi.
Con memoria del 3 febbraio 2025 parte ricorrente rinunciava a quest’ultimo motivo di ricorso.
Il Tribunale disponeva due rinvii al fine di consentire all’amministrazione resistente di verificare se il diploma di specializzazione in Archeologia Classica, di durata triennale, con esame finale ed esami finali annuali + tirocinio, conseguito nell’a.a. 1995/96 possa essere equiparato a master di
primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti.
L’Università degli Studi di Catania, ha comunicato quanto segue:
« In riscontro alla nota Vs. prot. n 4778 del 03.03.2025, assunta al prot. n. 44682 di pari
data, si comunica che, a parere dello scrivente Ateneo, il diploma di specializzazione in
Archeologia classica conseguito nell’a.a. 1995/96 non può essere equiparato a master di primo
o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti in quanto conseguito
al termine di un percorso più articolato e complesso di durata triennale».
Con ordinanza cautelare n. 2750/2025 veniva respinta l’istanza cautelare avuto riguardo alla relazione depositata dall’amministrazione resistente, non contestata da parte ricorrente, in cui ha chiarito che il diploma di specializzazione in Archeologia classica non può essere equiparato al master di secondo livello e non è neanche riconducibile alla categoria A.3 dell’allegato che indica un numero chiuso di titoli tipizzati, comprendenti specifici diplomi di perfezionamento, conseguiti c/o nominate istituzioni.
Con ordinanza cautelare n. 3245/2025, il Consiglio di Stato ha accolto le richieste della candidata nel giudizio di appello cautelare n. 5012/2025: «Ritenuto che l’ordinanza impugnata omette di pronunciarsi sui titoli culturali e professionali di servizio dichiarati dalla ricorrente e che non sono stati adeguatamente contestati dalla Amministrazione resistente; Ritenuto, invece, quanto al Diploma di Specializzazione in Archeologia Classica che l’Università di Catania, la quale a seguito della richiesta di chiarimenti fornita nel primo grado aveva affermato “non può essere equiparato a master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti in quanto conseguito al termine di un percorso più articolato e complesso di durata triennale” ha chiarito, in riscontro alla richiesta inviata dalla ricorrente con pec del 27 maggio 2025, assunta al prot. n. 101596 di pari data, che il diploma di specialista in Archeologia classica è stato conseguito dalla appellante al termine di un percorso post lauream di durata triennale per il cui accesso era richiesto il possesso della laurea vecchio ordinamento e il superamento di una prova di ammissione e che, nello specifico, si trattava di una scuola di specializzazione; Ritenuto che tale titolo deve essere rivalutato e che l’appello deve essere, pertanto accolto; Ritenuto che in esecuzione della presente ordinanza il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà rivalutare i titoli dichiarati dalla ricorrente, provvedendo all’esito a ripubblicare la graduatoria di merito».
L’amministrazione procedente ha adempiuto, al dispositivo del Consiglio di Stato, comunicandone gli esiti alla candidata, con la nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0209907.13-10-2025: «In relazione al giudizio indicato in oggetto, si prende atto che il Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 3245/2025 relativamente al “ Diploma di Specializzazione in Archeologia classica” rilasciato dall’Università degli Studi di Catania, da Lei inizialmente dichiarato in A.2 e poi reclamato in A.3, ha chiarito che «nello specifico, si trattava di una scuola di specializzazione», disponendo «pertanto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito rivaluti i titoli dichiarati dalla ricorrente, come in parte motiva, provvedendo all’esito a ripubblicare la graduatoria di merito». Alla luce di quanto sopra rappresentato, questa Amministrazione ha provveduto alla ordinata rivalutazione, in considerazione che con ricorso introduttivo del giudizio indicato in oggetto Lei ha proposto “quella che obiettivamente può essere considerata la valutazione più attinente alla superiore Tabella dei titoli culturali dichiarati:1) il Diploma di Specializzazione in Archeologia Classica, di durata triennale, con esame finale ed esami finali annuali + tirocinio, non va equiparato ad un Dottorato di Ricerca ma ad un diploma di perfezionamento, come tale rientrante nella lett. A3 della Tab. con punteggio di 1,50. Invero in A.3 sono valutabili i diplomi di perfezionamento ricompresi nel sotto riportato allegato 4 del decreto del Direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005, che costituisce un elenco chiuso……. Non essendo presente in elenco il titolo “Diploma di Specializzazione in Archeologia classica” rilasciato dall’Università degli Studi di Catania oggetto della rivalutazione, si ritiene, comunque, stante il tenore del disposto, di potere rivalutare il suddetto Diploma di Specializzazione equiparandolo ad un “master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti”. Non potendosi riconoscere la Specializzazione in Archeologia classica sotto la voce A.6 (nella quale ai sensi della Tabella A rientrano i master e i titoli equiparati su “materie inerenti lo specifico profilo professionale del dirigente scolastico”), né alla voce A.7 (nella quale ai sensi della Tabella A rientrano i master e i titoli equiparati su “materie inerenti il profilo professionale del dirigente pubblico o in scienze dell’educazione”) il titolo è valutato sotto la voce A.8. Poiché nella suddetta voce ai sensi della citata Tabella A è valutabile massimo un titolo ed è già stato riconosciuto il punteggio massimo spettante per il master in “Didattica dell’Italiano come L2” rilasciato in data 08/04/2013 da UNICAL e da Lei dichiarato in domanda, il punteggio complessivo è pari a punti 10,50, da convertirsi su base decimale ai fini della posizione in graduatoria (1,05)».
L’amministrazione procedente, chiamata dunque a rivalutare la posizione in contestazione, ha provveduto, dunque, ed ha concluso per la conferma del punteggio già attribuito.
Il Ministero chiariva altresì che il diploma in questione non è riconoscibile neanche nella categoria A.3, ove sono valutabili esclusivamente ciascun diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto e ricompreso nell'allegato 4 del decreto del Direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005.
Più segnatamente, il suddetto allegato indica un numero chiuso di titoli tipizzati, comprendente specifici diplomi di perfezionamento, conseguiti presso nominate istituzioni. Tra essi non rientra il diploma oggetto della presente controversia.
Con memoria conclusionale parte ricorrente ha insistito sull’accoglimento del ricorso e del riconoscimento del punteggio.
All’udienza pubblica del 12 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Il Collegio, alla luce della documentazione versata in atti e delle deduzioni dell’amministrazione resistente anche a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non contestate specificatamente dalla ricorrente in relazione a quanto ivi dedotto, osserva che il diploma di specializzazione in Archeologia Classica, qualora valutato come diploma di specializzazione, non è ricompreso nell’allegato 4 D.D.G 31 marzo 2005 ai fini del riconoscimento di cui al punto A.3. della tab. A del D.M. 107/2023.
Infatti, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del DM 107/2023 è previsto che «I candidati che sostengono la prova di cui al precedente articolo 8 sono inseriti in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente articolo 7 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza».
La tabella A al DM n. 138/2017, a sua volta, dispone che per la categoria A.3. vengano attribuiti 1,50 punti «Per ciascun diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto e ricompreso nell'allegato 4 del decreto del Direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005».
Ciò detto, il diploma della ricorrente non è ricompreso nell’allegato 4 del decreto del Direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005.
Il Diploma di specializzazione in Archeologia Classica, qualora valutato come master non può essere riconosciuto nelle categorie A.7 e A.8 poichè nelle suddette categorie il bando consente il riconoscimento di un solo master per voce e per la ricorrente le categorie sono esaurite essendole stato riconosciuto in A.7 il Diploma di Perfezionamento in Didattica delle Discipline Umanistiche (biennale) 2013/14 e 2014/15 rilasciato dall’Università Dante Alighieri di PA ed in A.8 il master in Didattica dell’Italiano come L2 2012/2013 rilasciato da UNICAL.
Infine, se il Diploma di specializzazione in Archeologia Classica venisse valutato come master non potrebbe essere riconosciuto neanche nella categoria A.6, ove sono valutati esclusivamente «master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti lo specifico profilo professionale del dirigente scolastico rilasciati da Università italiane o estere Sino a un massimo di 2 master».
Concludendo sul punto non è possibile inserire il titolo nella categoria chiusa sub A.3; non è possibile inserire il titolo nelle categorie sature sub A.8 e A.7; non è possibile inserire il titolo nella categoria A.6, in quanto non pertinente.
La ricorrente contesta poi la valutazione di due titoli culturali n. 3) e 4) non indicati nelle lettere corrispondenti nonché la mancata valutazione di titoli di servizio erroneamente riportati dalla ricorrente (errori indicati chiaramente nella istanza di rettifica).
Il Collegio osserva che l’utilizzo del soccorso istruttorio – che consente, ex art. 6, comma 1, lett. b) l. 241 del 1990, di regolarizzare o integrare una documentazione carente – deve necessariamente essere soggetto al bilanciamento con il principio di auto responsabilità dei candidati, il quale presuppone che ciascuno sopporti le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione nonché con il principio della par condicio. Ove l’errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, ben può richiedersi all’amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente. Nel caso di specie non è stato provato che l’erroneo inserimento dei titoli o gli errori riportati nei titoli di servizio fosse automaticamente riconoscibile da parte dell’amministrazione senza una valutazione nel merito idei titoli stessi. Al contrario, ove tale errore non sia di immediata percezione, la Commissione deve attenersi ai titoli richiamati non avendo possibilità di modificare o inserire ciò che un candidato ha inserito nella domanda di partecipazione. L’applicazione del principio del soccorso istruttorio si sarebbe quindi tradotta in una violazione del principio della par condicio in capo a quei ricorrenti che hanno compilato correttamente la domanda di partecipazione.
In ordine, poi, al quesito contestato (n. 73 della scheda assegnata alla candidata), lo stesso è stato oggetto di rettifica con nota espressa prot. n. 76366 del 29.5.2025 non impugnata dalla ricorrente.
In disparte il suddetto profilo di improcedibilità, la censura è comunque infondata.
Il quesito recita:
“73) Ai sensi dell'art. 5 del d.i. n. 129/2018, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile entro:
- il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
- il mese di gennaio dell'anno di riferimento.
- i primi quindici giorni del mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
- il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento”.
La ricorrente ha evidenziato la prima risposta (“il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento”), considerata corretta dal sistema informatico che l’ha riconosciuta erroneamente come esatta.
Avvedutasi dell’errore, l’amministrazione ha provveduto ad emendarlo ritenendo la risposta esatta quella del «il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento».
L’amministrazione ha evidenziato che, il comma 8, dell’art. 5 del d.l. 129/2018 recita espressamente: «8. Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, che può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento».
Secondo la ricorrente l’errore nella formulazione dei quesiti, per eccessiva genericità, non può andare a discapito dei candidati che si sono trovati a dover scegliere tra due risposte plausibili ed entrambe congrue rispetto alla domanda: nessuna delle due era errata.
In realtà il quesito non è generico, poiché riprende pedissequamente il dettato normativo, che, tuttavia, la candidata ha dimostrato di ignorare, selezionando una risposta palesemente errata.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto.
In ragione della novità delle questioni trattate, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
AN EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EL | RI Caminiti |
IL SEGRETARIO